Art. 277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari 1. Le modalita' di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Stalking: lapplicazione di misure restrittive non può comportare lobbligo del persecutore di cambiare casaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 19 maggio 2020
[…] Oltretutto, non bisogna trascurare il fatto che lo stesso art. 277 c.p.p., in tema di misure cautelari personali, impone che le modalità esecutive di una qualsiasi misura restrittiva debbano in ogni caso salvaguardare i diritti della persona che vi sia sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto. […]
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Giurisprudenza • 125
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2021, n. 174Provvedimento: […] Con il primo deduce l'omessa motivazione in ordine alla violazione del disposto dell'art. 277 cod. proc. pen. che detta regole sulla eventuale incompatibilità, in concreto, delle misure di cautela. […]Leggi di più...
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