Articolo 277 del Codice di procedura penale
Articolo 276Articolo 259
Versione
24 ottobre 1989
Art. 277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari 1. Le modalita' di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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