Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/05/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1643/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1643/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data
6.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 27.1.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. VALERIO NOLÈ (C.F.: , giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliato in Potenza alla via Ponte Nove Luci n. 10 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-ATTORE-
E
(C.F.: ), nata a [...]_1 C.F._3
(PZ) il 22.10.1944, rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINO CUTOLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Rionero in Vulture (PZ) alla C.F._4
via Anna De Feo n. 9 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-CONVENUTA-
OGGETTO: danno da illegittima occupazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I L'attore ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
al fine di sentir accogliere la seguente domanda: Controparte_1
1
«1) Condannare la sig.ra al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di euro 119.700,00 (centodiciannovemilasettecento) oltre svalutazione e interessi a decorrere dal 28.5.2003;
2) Condannare la citata al pagamento delle spese e competenze di causa». Controparte_1
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
1. che, «con atto di citazione notificato il 20.4.1988, […] aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la sig.ra per ottenere il Controparte_1 rilascio di un'immobile sito in Potenza alla via del Gallitello, piano terzo»;
2. che, nell'ambito del giudizio de quo, aveva rappresentato di essere proprietario del detto immobile per averlo acquistato da il 7.3.1988 in forza di scrittura privata Parte_2
autenticata. Di contro, la convenuta aveva eccepito «di detenerlo legittimamente in forza del provvedimento di assegnazione del Presidente del Tribunale di Potenza, in data 20.5.1987, nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale»;
3. che il detto giudizio si era concluso con sentenza n. 334/2011 pronunciata dalla Corte
d'Appello di Potenza, con la quale era stato statuito che «alla fattispecie sono applicabili i principi stabiliti con la sentenza della Corte Suprema 11096 del 2002 che, a Sezioni Unite, a composizione del contrasto tra le sentenze 10977 del 1996 e 7680 del 1997 da un lato e la sentenza n.ro 4529 del 1999 dall'altro, ha statuito che ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge n.ro 74 del 1987 il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell'assegnazione, ovvero anche dopo nove anni ove il titolo non sia stato in precedenza trascritto. Ciò premesso (ed essendo pacifico che il provvedimento di assegnazione in sede di separazione abbia la stessa disciplina di quello disposto in sede di divorzio, per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale 454/89) è documentalmente provato che l'appartamento fu assegnato alla
, giusta provvedimento del tribunale di Potenza in data 28/5/1987. Per Controparte_1 contro, l'atto di acquisto stipulato dal fu trascritto l'8.3.88»; Pt_1
4. che, pertanto, la convenuta «poteva disporre legittimamente dell'appartamento acquistato dall'attore per nove anni decorrenti dal 28/5/1987 e quindi sino al 28/5/1996, nel mentre il aveva potuto ottenere la disponibilità della sua proprietà solo il 12.9.2012 in Pt_1
esecuzione forzosa del pronunziamento della Corte Potentina»;
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5. che, per l'effetto, «decorso il novennio la detenzione dell'appartamento da parte della andava qualificata sine titulo»; CP_1
1. che, pertanto, la convenuta aveva percepito «un arricchimento indebito, che si sarebbe potuto determinare con riferimento al canone che si sarebbe potuto percepire quantomeno a decorrere dall'anno 2003, ché il precedente credito sarebbe stato prescritto». Ovvero, quantificato in euro 119.700,00 a mezzo della consulenza tecnica di parte espletata nel mese di marzo del 2013 allegata all'atto ci citazione.
II Alla prima udienza del 29.11.2013 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 21.5.2014 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 18.8.2014 è stata disposta C.T.U. al fine di determinare il valore locativo dell'immobile oggetto di causa per il periodo compreso tra il 28.5.1996 e il 12.9.2012, nominando all'uopo l'ing. e rinviando la causa all'udienza del 20.5.2015 per il giuramento di Persona_1
rito e il conferimento dell'incarico consulenziale.
Conferito l'incarico peritale ed esaminata la relazione tecnica, all'udienza del 15.1.2016 parte attrice ha domandato emettersi ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. e la decisione è stata riservata.
Con ordinanza del 19.1.2016, essendo stato rilevato che la convenuta non si era costituita in giudizio e che la notificazione dell'atto di citazione alla convenuta risultava essere stata eseguita ex art. 140 c.p.c. proprio e solo presso l'indirizzo di Potenza, via del Gallitello n. 87, ovvero presso l'immobile oggetto di causa, immobile che lo stesso attore aveva dichiarato essere stato rilasciato dalla convenuta in data 19.9.2012, cioè prima di detta notifica, è stata fissata l'udienza del 30.9.2016 invitando l'attore a dedurre su quanto rilevato riservando all'esito l'adozione di qualsivoglia provvedimento.
Disposti due rinvii d'ufficio per carico di ruolo, all'udienza del 5.4.2017, alla luce delle deduzioni di parte attrice in ordine alla regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della convenuta non costituitasi in giudizio, è stata riservata la decisione assegnando all'attore termine di giorni
60 per il deposito di note difensive.
Con ordinanza depositata il 22.11.2017, dopo aver ribadito quanto era stato già rilevato con ordinanza del 19.1.2016 in ordine alla notificazione nei confronti della convenuta, ed essendo stato - altresì- ritenuto che l'attore non avesse adoperato l'ordinaria diligenza per reperire l'indirizzo effettivo della convenuta atteso che ben era a conoscenza che quest'ultima aveva rilasciato l'immobile sito nell'indirizzo utilizzato per la notificazione, è stata dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ed è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di
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citazione e di tutti gli atti consecutivi (compresa la C.T.U.) alla convenuta entro il termine perentorio del
31.1.2018, fissando per il prosieguo l'udienza del 4.5.2018.
III Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.4.2018, si è costituita in giudizio la convenuta , la quale ha contestato le avverse Controparte_1
deduzioni e ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
In particolare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore, atteso che quest'ultimo
«era proprietario solo pro quota dell'appartamento, che, tra l'altro, aveva alienato in epoca antecedente al 14/05/1992» ai coniugi e (cfr. atto di compravendita n. rep. 11361, rogito CP_2 CP_3
per notaio ). Per_2
In via ulteriore, la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto azionato «sino a tutto il 15/01/2008; l'atto di citazione validamente notificato alla convenuta portava, infatti, la data del
15/01/2018, con conseguente interruzione della prescrizione a decorrere da tale notificazione».
In ordine alla quantificazione della somma richiesta, la convenuta ha evidenziato che l'attore «era proprietario solo della quota indivisa di 1/2 dell'appartamento de quo». A ciò doveva aggiungersi che per il detto appartamento era stata presentata, in data 1.10.1986, istanza di condono -non accolta- atteso che l'immobile era stato costruito «in totale difformità della licenza edilizia n. , rilasciata NumeroDiC_1
dal Sindaco del Comune di Potenza in data 09/09/1970».
La convenuta, al fine dell'esatta quantificazione delle somme richieste per illegittima occupazione, ha formulato «eccezione riconvenzionale per le somme spese per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati sull'immobile nell'anno 2008 al fine di renderlo abitabile», deducendo di «aver provveduto, a proprie cure e spese, a effettuare, per l'appartamento di via del Gallitello, la pavimentazione interna, la realizzazione dell'impianto elettrico, l'installazione dell'impianto di riscaldamento e la tubazione di gas metano, giusto n. 4 fatture per l'importo totale di lire 14.278.000, che si depositavano».
Per l'effetto, la convenuta ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del sig.
[...]
Pt_1
in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare che il diritto azionato dal sig. sino Parte_1
alla data del 15/01/1988 è estinto per prescrizione;
nel merito in via principale: rigettare comunque le domande attoree, per come proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
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in ogni caso con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi di causa».
IV Dopo una serie di rinvii d'ufficio determinati dal carico di ruolo, all'udienza del 30.10.2020, la quale è stata celebrata in forma cartolare, il Giudice, avendo ritenuto di confermare l'ordinanza del
23.11.2017 in ordine alla nullità del procedimento notificatorio dell'originario atto di citazione ex art. 140 c.p.c., ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., a decorrere ex art. 155 c.p.c. dall'1.12.2020 e ha fissato l'udienza del 9.7.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Transitata la causa sul ruolo del G.O.P., con ordinanza del 20.10.2021 sono stati ammessi l'interrogatorio formale deferito dalla convenuta all'attore e la prova testimoniale come articolata da parte convenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., fissando l'udienza del 9.3.2022 per l'assunzione dell'interrogatorio formale.
All'udienza da ultimo indicata è stata dichiarata l'interruzione del giudizio atteso l'intervenuto decesso dell'Avv. Giuseppe Nolè, difensore dell'attore.
Il giudizio è stato ritualmente riassunto con ricorso depositato tempestivamente il 21.4.2022 dall'Avv. Valerio Nolè, quale nuovo difensore costituito dell'attore, il quale ha reiterato le conclusioni di cui ai precedenti scritti difensivi.
La causa è stata istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore, escussione della testimone e acquisizione documentale. CP_3
Terminata la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 6.11.2024.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato ritualmente e tempestivamente le comparse conclusionali.
Parte attrice ha depositato anche la memoria di replica.
V Orbene, posto che la domanda attorea deve essere qualificata quale domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo e che deve farsi applicazione al caso di specie del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni
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sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (cfr.
Cass. civ., sez. V, ord., 9.1.2019, n. 363), si osserva quanto segue.
Nella specie deve trovare applicazione ciò che è stato statuito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza del 15.11.2022 n. 33645 (pur richiamata dalla difesa attorea nella comparsa conclusionale), le quali sono state investite della seguente questione: se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa (ordinanza interlocutorio n. 1162 del 17.1.2022 della Terza
Sezione Civile;
ordinanza interlocutoria n. 3946 del 2022 della Seconda Sezione Civile).
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea nella comparsa conclusionale, nella menzionata sentenza delle Sezioni Unite si legge al paragrafo 4.5: «La questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di
"danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n.
4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda
Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela.
La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). La tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento dello stato di diritto e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo, a parte la tutela inibitoria come negli artt. 844 e 1171 c.c. L'azione di rivendicazione esperita nei confronti dell'occupante sine titulo ripristina sul piano astratto la situazione giuridica violata e rimuove l'impedimento all'esercizio del diritto mediante la riduzione nel pristino stato. Rientra nell'azione reale anche la tutela indennitaria prevista da disposizioni quali l'art. 948 c.c., comma 1, con riferimento al valore della cosa in caso di
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mancato recupero della stessa, o l'art. 938 c.c., con riferimento al doppio del valore della porzione di fondo attiguo occupato, come è reso evidente dal fatto che tali disposizioni fanno salvo, quale rimedio distinto, il risarcimento del danno, e dunque costituiscono pur sempre applicazione delle regole di proprietà e non di quelle di responsabilità. L'azione risarcitoria è invece orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata.
La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica».
Proseguendo nel componimento del contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno chiarito:
«Quando l'azione lesiva attinge invece il contenuto del diritto di proprietà ("il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo"), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso. Questa tutela può eventualmente concorrere con la misura restitutoria del bene, di cui è pure espressione la fattispecie di cui all'art. 1148 c.c., la quale disciplina con riferimento ai frutti naturali separati e ai frutti civili maturati le conseguenze della restituzione della cosa da parte del possessore (nella specie di mala fede o comunque nello stato soggettivo di cui all'art. 1147 c.c., comma 2) convenuto dal proprietario in sede di rivendicazione. Sia la cosa (art. 810 c.c.), che i frutti (art. 820 c.c.), appartengono alla disciplina dei beni e perciò restano nell'alveo dell'azione di rivendicazione sotto il profilo degli effetti restitutori.
La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione
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abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria. Diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria. Affinché si abbia un danno punitivo è necessario un quid ulteriore che colleghi la riparazione della perdita subita alla riprovevolezza della condotta del danneggiante, con un'amplificazione della componente riparatoria in misura proporzionale al grado della colpa o all'intensità del dolo del danneggiante (mediante il cumulo di compensatory damage e punitive damage),
e tale non può dirsi che sia l'esito della tesi del danno in re ipsa. Viceversa, se la causa petendi dell'azione risarcitoria viene fatta coincidere senza residui con quella dell'azione risarcitoria, il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria.
L'unica ipotesi, specificano le Sezioni Unite, in cui, invece, non è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa è quella dell'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, trattandosi di fattispecie retta da criteri del tutto differenti rispetto alla comune occupazione abusiva.
Prosegue la Suprema Corte al paragrafo 4.9: «Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.
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Come si è chiarito al punto 4.2., la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa».
Nel caso di specie, a ben vedere parte attrice non ha allegato alcunché in ordine alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto). Nessuna allegazione di tal fatta è contenuta nell'atto di citazione, ove -sostanzialmente- il chiesto risarcimento è legato semplicemente all'occupazione senza titolo della convenuta a decorrere dallo spirare del novennio dall'assegnazione dell'allora casa coniugale. Né una tale allegazione è stata effettuata nella memoria ex art. 183, comma 6,
n.1, c.p.c., atteso che, successivamente alla corretta instaurazione del contraddittorio, la difesa attorea ha depositato esclusivamente la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
Sicché, essendo la domanda in disamina basata sul mero mancato uso dell'immobile oggetto di causa, la stessa non merita accoglimento, atteso che il non uso non è risarcibile nell'ordinamento giuridico per le motivazioni sopra esposte riportando i passi motivazionali delle citate Sezioni Unite.
Né può sostenersi, in generale, che quanto richiesto in via risarcitoria sia incontestato per effetto delle difese effettuate dalla convenuta, atteso che ciò non corrisponde a verità alla stregua della comparsa di costituzione e risposta della convenuta;
e, in particolare, non può sostenersi che la convenuta non abbia
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operato alcuna specifica contestazione alla domanda attorea in considerazione della mancata specifica e concreta allegazione dell'attore circa il chiesto risarcimento del danno.
Per le esposte ragioni, e con assorbimento di ogni altra questione appartenente al patrimonio processuale, la domanda attorea deve essere respinta.
VI Le spese di lite secondo soccombenza devono essere poste a carico dell'attore.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio, secondo i parametri minimi in considerazione del sopravvenuto arresto delle Sezioni
Unite sul “danno presunto” (e non in re ipsa) con riguardo all'occupazione sine titulo, avuto riguardo al valore della causa circa il domandato, in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge.
Le spese di C.T.U., sempre a ragione del sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite circa il “danno presunto” (e non in re ipsa) con riguardo all'occupazione sine titulo, si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti in causa in via solidale, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, nella causa civile recante n. 1643 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2013, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa e assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della convenuta , che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
3) pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in causa in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, 24.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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