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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa
LA RT, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12352 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, e vertente
TRA
(P.IVA. , C.F. ) in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t, domiciliato per la Carica presso la Casa Comunale ed elettivamente presso l'Avvocatura civica, rappresentata e difesa dall'avv. Alida di Napoli (c.f.
) del Servizio medesimo, in virtù della procura generale alle liti;
C.F._1
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_3
sede legale in Milano (MI) alla Via San Prospero, 4, elettivamente domiciliata in Salerno
(SA) alla C.so Garibaldi, 167, presso lo studio dell'avv. Santoro Alessandro, dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza in atti.
FATTO E DIRITTO
1.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3844/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 28.845,07 (di cui € 39.565,02 a titolo di capitale ed € 28.154,99 a titolo di interessi) in favore di cessionaria del Controparte_1
1 credito maturato da per il servizio di depositeria e Controparte_2
custodia di veicoli.
A fondamento dell'opposizione, il eccepiva il difetto di legittimazione passiva, Pt_1
l'inesistenza del credito ceduto per intervenuta prescrizione decennale;
la mancata prova dell'an debeatur e infine l'eccessiva somma richiesta.
Si costituiva in data 28.10.2024 il nuovo procuratore in sostituzione il quale faceva proprio le difese svolte e, evidenziando l'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, 05.08.2020, fatto notorio e come tale sempre rilevabile d'ufficio, come da certificato di pubblicazione su Albo Pretorio on line dell'Ente, rappresentava che il decreto ingiuntivo n. 3844/2022 del Tribunale di Napoli Nord, ha ad oggetto fattura la cui origine precede la dichiarazione del dissesto. Chiedeva di adottare tutti i provvedimenti conseguenziali alla luce della normativa in materia di cui all'art. 248 e all'art. 252, comma
4, del d.lgs. 267/2000.
Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Esponeva la società opposta che doveva riconoscersi la legittimazione passiva del in quanto i veicoli erano rinvenuti su strade Parte_1
di proprietà dell'ente; che la pretesa non poteva dirsi prescritta dal momento che il termine decennale di prescrizione iniziava a decorrere dal momento della cessazione della custodia, ancora perdurante e in ogni caso il relativo termine era stato interrotto;
che il credito ingiunto era stato determinato quanto al capitale sulla base delle tariffe prefettizie e quanto agli interessi applicando a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n.
231/2002.
3. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, va precisato che il nuovo procuratore si è costituito in giudizio allorquando si erano già maturate le preclusioni istruttorie, per cui l'eccezione di difetto di titolarità che si vuol far valere è tardiva.
In ogni caso, va osservato che l'art. 248 d. lgs. n. 267/2000 ai commi II e seguenti, prevede:
"2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art.
2 che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive
pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte
d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale,
accessori e spese. 3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di
dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente
e le finalità di legge. 4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del
rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di
cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale
disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.
La richiamata normativa, se da un lato pone la preclusione ad intentare (e proseguire)
azioni esecutive individuali nei confronti dell'ente successivamente alla dichiarazione di dissesto per i debiti che rientrano nella competenza dell'OSL, dall'altro lato, non prevede alcuna limitazione all'accertamento in sede giudiziale dei crediti, non essendo precluse le azioni di cognizione le quali non si pongono in contrasto con il principio per cui la procedura di liquidazione dei debiti deve avvenire nel rispetto della par condicio creditorum.
In altri termini, ciò che è precluso è l'esecuzione e non l'accertamento del credito, e dunque la proponibilità di domande di accertamento e condanna finalizzate ad ottenere un titolo esecutivo, fermo restando che il credito accertato in questi termini sarà oggetto di liquidazione in sede esecutiva innanzi all'OSL (cfr. In tal senso Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, 10/01/2022, n. 121; Corte Appello Taranto, 16/02/2022, n. 52).
Peraltro, in caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita Pt_1
della sua capacità processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o
3 proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura (cfr in tal senso Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 6692 del 10/03/2020).
La Corte di Cassazione in riferimento alla previsione contenuta nel d.l. 18 gennaio 1993, n.
8, del medesimo tenore del comma 4 dell'art 248 Dlgs 267/2000 ha affermato che la predetta disposizione va interpretata alla luce delle pronunce della Corte costituzionale
(sentenze n. 14 9, 155 e 242 del 1994), nel senso che essa non impedisce ne' il maturare della rivalutazione, ne' quello degli interessi, ne' l'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, i quali però potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti del comune solo quando questo sia tornato "in bonis" (Cass. 26 agosto 1997 n.
7997; 10 marzo 1999 n. 2049; Sez. 3, Sentenza n. 7369 del 2003). In particolare, le Sezioni
unite di questa Corte (sent. n. 16059 del 2001) hanno da tempo chiarito che il creditore può
sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso il comune,
da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (Cass. 26 novembre 1999, n.
13234). Conclusione che trova un ulteriore elemento di riscontro nella considerazione che l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale ne' si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente
(Cass. 27 gennaio 2001, n. 1191), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Sez. un., sent. n. 16059 del 2001).
Pertanto, gli eventuali interessi maturati dalla data del dissesto e fino all'approvazione del rendiconto sono inopponibili alla procedura di liquidazione, fermo restando la facoltà di far valere la relativa pretesa nei confronti del comune tornato in bonis.
3.2. Sempre in punto di legittimazione delle parti, parte opposta ha dimostrato di essere cessionaria del credito avente ad oggetto il compenso dovuto al soggetto investito della custodia di veicoli.
4 Inoltre, come si evince dai verbali versati in atti dall'opposta, l'affidamento in custodia ha ad oggetto veicoli rinvenuti su strada pubblica incidentati/completamente distrutti e rubati e in stato di abbandono dalla Regione Carabinieri di Casoria (verbali n. 538 e 554)
ed un veicolo completamente bruciato, risultato rubato e sottoposto a sequestro dai
Carabinieri di Casoria (verbale n. 759).
3.3. Ebbene, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del va Parte_1
disattesa in relazione ai verbali n. 538 3 554.
Al riguardo, appare opportuno richiamare la disciplina applicabile.
Il D.M. n. 460 del 1999, art. 1, comma 1 dispone che "Gli organi di polizia stradale di cui
al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, e successive modificazioni e integrazioni, allorché
rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far
presumere lo stato di abbandono... ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono
la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai
prefetti".
Il D.M. n. 460 del 1999, art. 1, comma 2 stabilisce che "Trascorsi sessanta giorni dalla
notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il
veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi
dell'art. 923 c.c.".
Il D.M. n. 460 del 1999, art. 3, comma 2 dispone che "L'onere finanziario è posto a carico
dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della
stessa".
L'art. 1 del citato D.M. richiede solo che il veicolo sia rinvenuto "in condizioni da far
presumere lo stato di abbandono", circostanza certamente sussistente nel caso in esame.
Deve ritenersi, pertanto, sussistente la legittimazione passiva del in Parte_1
relazione ai verbali n. 538 3 554, essendo stati i veicoli in parola rinvenuti nel territorio del predetto come risulta dai verbali di affidamento allegati dall'opposta. Pt_1
Il D.P.R. n. 571 del 1982, invocato da parte opponente che, anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 13/06/2018, n. 15515), individua la legittimazione passiva al pagamento delle spese di custodia in capo all'amministrazione
5 comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, non è
applicabile, perché non è stato provato che, nel caso di specie, gli organi intervenuti abbiano disposto il sequestro del veicolo in questione (cfr. Cassazione civile sez. 3^,
29/03/2019, n. 8775). L'art. 11, co. 1, D.P.R. n. 571/1982 prevede infatti che "Le spese di
custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico
ufficiale che ha eseguito il sequestro". Pertanto, non essendo stato eseguito alcun sequestro, la norma non è applicabile alla presente fattispecie con riguardo ai citati verbali.
3.4. Va dichiarato invece il difetto di legittimazione passiva del con Parte_1
riferimento al verbale n. 759 alla luce dell'art. 11 D.P.R. n. 571/1982 in quanto dal verbale risulta appunto che il veicolo, risultato rubato e completamente bruciato, è stato sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri di Casoria, con conseguente legittimazione passiva del
. Controparte_3
4. Passando al merito, la Suprema Corte nella sentenza n. 10354/2019, partendo dalla premessa per cui l'obbligo per l'ente proprietario o concessionario della strada pubblica di far luogo alla rimozione dei veicoli abbandonati e alle attività successive e consequenziali deriva dalla legge e grava sull'ente proprietario della strada, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo (come affermato da Cass. 24 giugno 2008 n. 17178), ha osservato che la circostanza per cui la fonte del dovere dell'ente gestore della pubblica strada scaturisce dalla legge non implica che l'attività negoziale, che l'adempimento di un tale dovere sollecita, sfugga alla regola formale imposta tassativamente all'attività negoziale della P.A. (art. 17 del r.d. n. 2440/1923); regola, questa, reiteratamente riaffermata dalla
Suprema Corte da vari decenni (cfr., ex multis, a partire dalla sentenza n. 12769/1991 delle
SU., e per restare alle ultime massimate, Sez. 1, n. 8539/2011; Sez. 6, n. 13886/2011; Sez. 3, n.
9975/2014; Sez. 1, n. 25631/2017).
Né, del resto, la forma scritta potrebbe ritenersi assolta dai verbali di recupero veicoli o ancora il contratto di deposito di veicoli concluso per facta concludentia da parte dei funzionari della Polizia stradale comunale in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14
del CDS.
6 E ancora neppure varrebbe richiamare la fattispecie dell'affidamento urgente, poiché l'art. 191, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i lavori di somma urgenza disposti dalle
Amministrazioni comunali e provinciali prevede che l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni.
Pertanto, il diritto al compenso del depositario esige l'esistenza di una convenzione scritta e, in mancanza, non sussiste un'obbligazione contrattuale a carico dell'Ente (Cass.
12/4/2019 n. 10354).
Nel caso di specie, alcun valido vincolo contrattuale è sorto tra l'ente e il custode, dal momento che non è stata dimostrata l'adozione di qualsivoglia delibera autorizzativa all'affidamento dell'incarico, la conclusione di un contratto in forma scritta e la copertura finanziaria della spesa, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
(cfr. da ultimo Cass. 13159/2024).
In definitiva, dunque, l'affidamento al custode dei veicoli rubati o in stato di abbandono richiede l'esistenza di una convenzione scritta (e la copertura finanziaria della spesa) in mancanza della quale non sussiste un'obbligazione di pagamento a carico dell'Ente.
La domanda di pagamento a titolo contrattuale, formulata dalla società opposta, per la custodia dei veicoli di cui ai verbali 538 e 554 deve, quindi, essere rigettata.
Alla luce dei tutte le considerazioni svolte, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3844/2022;
2. condanna la società a pagare in favore del delle CP_1 Parte_1
spese di lite che liquida in euro 5.810,00 per compensi ed euro 259,00 per esborsi,
oltre spese generali, IVA e CAP come previsti per legge.
Aversa, 13.10.2025
Il Giudice
dott.ssa LA RT
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa
LA RT, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12352 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, e vertente
TRA
(P.IVA. , C.F. ) in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t, domiciliato per la Carica presso la Casa Comunale ed elettivamente presso l'Avvocatura civica, rappresentata e difesa dall'avv. Alida di Napoli (c.f.
) del Servizio medesimo, in virtù della procura generale alle liti;
C.F._1
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_3
sede legale in Milano (MI) alla Via San Prospero, 4, elettivamente domiciliata in Salerno
(SA) alla C.so Garibaldi, 167, presso lo studio dell'avv. Santoro Alessandro, dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza in atti.
FATTO E DIRITTO
1.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3844/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 28.845,07 (di cui € 39.565,02 a titolo di capitale ed € 28.154,99 a titolo di interessi) in favore di cessionaria del Controparte_1
1 credito maturato da per il servizio di depositeria e Controparte_2
custodia di veicoli.
A fondamento dell'opposizione, il eccepiva il difetto di legittimazione passiva, Pt_1
l'inesistenza del credito ceduto per intervenuta prescrizione decennale;
la mancata prova dell'an debeatur e infine l'eccessiva somma richiesta.
Si costituiva in data 28.10.2024 il nuovo procuratore in sostituzione il quale faceva proprio le difese svolte e, evidenziando l'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, 05.08.2020, fatto notorio e come tale sempre rilevabile d'ufficio, come da certificato di pubblicazione su Albo Pretorio on line dell'Ente, rappresentava che il decreto ingiuntivo n. 3844/2022 del Tribunale di Napoli Nord, ha ad oggetto fattura la cui origine precede la dichiarazione del dissesto. Chiedeva di adottare tutti i provvedimenti conseguenziali alla luce della normativa in materia di cui all'art. 248 e all'art. 252, comma
4, del d.lgs. 267/2000.
Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Esponeva la società opposta che doveva riconoscersi la legittimazione passiva del in quanto i veicoli erano rinvenuti su strade Parte_1
di proprietà dell'ente; che la pretesa non poteva dirsi prescritta dal momento che il termine decennale di prescrizione iniziava a decorrere dal momento della cessazione della custodia, ancora perdurante e in ogni caso il relativo termine era stato interrotto;
che il credito ingiunto era stato determinato quanto al capitale sulla base delle tariffe prefettizie e quanto agli interessi applicando a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n.
231/2002.
3. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, va precisato che il nuovo procuratore si è costituito in giudizio allorquando si erano già maturate le preclusioni istruttorie, per cui l'eccezione di difetto di titolarità che si vuol far valere è tardiva.
In ogni caso, va osservato che l'art. 248 d. lgs. n. 267/2000 ai commi II e seguenti, prevede:
"2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art.
2 che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive
pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte
d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale,
accessori e spese. 3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di
dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente
e le finalità di legge. 4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del
rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di
cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale
disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.
La richiamata normativa, se da un lato pone la preclusione ad intentare (e proseguire)
azioni esecutive individuali nei confronti dell'ente successivamente alla dichiarazione di dissesto per i debiti che rientrano nella competenza dell'OSL, dall'altro lato, non prevede alcuna limitazione all'accertamento in sede giudiziale dei crediti, non essendo precluse le azioni di cognizione le quali non si pongono in contrasto con il principio per cui la procedura di liquidazione dei debiti deve avvenire nel rispetto della par condicio creditorum.
In altri termini, ciò che è precluso è l'esecuzione e non l'accertamento del credito, e dunque la proponibilità di domande di accertamento e condanna finalizzate ad ottenere un titolo esecutivo, fermo restando che il credito accertato in questi termini sarà oggetto di liquidazione in sede esecutiva innanzi all'OSL (cfr. In tal senso Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, 10/01/2022, n. 121; Corte Appello Taranto, 16/02/2022, n. 52).
Peraltro, in caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita Pt_1
della sua capacità processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o
3 proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura (cfr in tal senso Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 6692 del 10/03/2020).
La Corte di Cassazione in riferimento alla previsione contenuta nel d.l. 18 gennaio 1993, n.
8, del medesimo tenore del comma 4 dell'art 248 Dlgs 267/2000 ha affermato che la predetta disposizione va interpretata alla luce delle pronunce della Corte costituzionale
(sentenze n. 14 9, 155 e 242 del 1994), nel senso che essa non impedisce ne' il maturare della rivalutazione, ne' quello degli interessi, ne' l'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, i quali però potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti del comune solo quando questo sia tornato "in bonis" (Cass. 26 agosto 1997 n.
7997; 10 marzo 1999 n. 2049; Sez. 3, Sentenza n. 7369 del 2003). In particolare, le Sezioni
unite di questa Corte (sent. n. 16059 del 2001) hanno da tempo chiarito che il creditore può
sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso il comune,
da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (Cass. 26 novembre 1999, n.
13234). Conclusione che trova un ulteriore elemento di riscontro nella considerazione che l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale ne' si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente
(Cass. 27 gennaio 2001, n. 1191), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Sez. un., sent. n. 16059 del 2001).
Pertanto, gli eventuali interessi maturati dalla data del dissesto e fino all'approvazione del rendiconto sono inopponibili alla procedura di liquidazione, fermo restando la facoltà di far valere la relativa pretesa nei confronti del comune tornato in bonis.
3.2. Sempre in punto di legittimazione delle parti, parte opposta ha dimostrato di essere cessionaria del credito avente ad oggetto il compenso dovuto al soggetto investito della custodia di veicoli.
4 Inoltre, come si evince dai verbali versati in atti dall'opposta, l'affidamento in custodia ha ad oggetto veicoli rinvenuti su strada pubblica incidentati/completamente distrutti e rubati e in stato di abbandono dalla Regione Carabinieri di Casoria (verbali n. 538 e 554)
ed un veicolo completamente bruciato, risultato rubato e sottoposto a sequestro dai
Carabinieri di Casoria (verbale n. 759).
3.3. Ebbene, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del va Parte_1
disattesa in relazione ai verbali n. 538 3 554.
Al riguardo, appare opportuno richiamare la disciplina applicabile.
Il D.M. n. 460 del 1999, art. 1, comma 1 dispone che "Gli organi di polizia stradale di cui
al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, e successive modificazioni e integrazioni, allorché
rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far
presumere lo stato di abbandono... ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono
la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai
prefetti".
Il D.M. n. 460 del 1999, art. 1, comma 2 stabilisce che "Trascorsi sessanta giorni dalla
notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il
veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi
dell'art. 923 c.c.".
Il D.M. n. 460 del 1999, art. 3, comma 2 dispone che "L'onere finanziario è posto a carico
dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della
stessa".
L'art. 1 del citato D.M. richiede solo che il veicolo sia rinvenuto "in condizioni da far
presumere lo stato di abbandono", circostanza certamente sussistente nel caso in esame.
Deve ritenersi, pertanto, sussistente la legittimazione passiva del in Parte_1
relazione ai verbali n. 538 3 554, essendo stati i veicoli in parola rinvenuti nel territorio del predetto come risulta dai verbali di affidamento allegati dall'opposta. Pt_1
Il D.P.R. n. 571 del 1982, invocato da parte opponente che, anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 13/06/2018, n. 15515), individua la legittimazione passiva al pagamento delle spese di custodia in capo all'amministrazione
5 comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, non è
applicabile, perché non è stato provato che, nel caso di specie, gli organi intervenuti abbiano disposto il sequestro del veicolo in questione (cfr. Cassazione civile sez. 3^,
29/03/2019, n. 8775). L'art. 11, co. 1, D.P.R. n. 571/1982 prevede infatti che "Le spese di
custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico
ufficiale che ha eseguito il sequestro". Pertanto, non essendo stato eseguito alcun sequestro, la norma non è applicabile alla presente fattispecie con riguardo ai citati verbali.
3.4. Va dichiarato invece il difetto di legittimazione passiva del con Parte_1
riferimento al verbale n. 759 alla luce dell'art. 11 D.P.R. n. 571/1982 in quanto dal verbale risulta appunto che il veicolo, risultato rubato e completamente bruciato, è stato sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri di Casoria, con conseguente legittimazione passiva del
. Controparte_3
4. Passando al merito, la Suprema Corte nella sentenza n. 10354/2019, partendo dalla premessa per cui l'obbligo per l'ente proprietario o concessionario della strada pubblica di far luogo alla rimozione dei veicoli abbandonati e alle attività successive e consequenziali deriva dalla legge e grava sull'ente proprietario della strada, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo (come affermato da Cass. 24 giugno 2008 n. 17178), ha osservato che la circostanza per cui la fonte del dovere dell'ente gestore della pubblica strada scaturisce dalla legge non implica che l'attività negoziale, che l'adempimento di un tale dovere sollecita, sfugga alla regola formale imposta tassativamente all'attività negoziale della P.A. (art. 17 del r.d. n. 2440/1923); regola, questa, reiteratamente riaffermata dalla
Suprema Corte da vari decenni (cfr., ex multis, a partire dalla sentenza n. 12769/1991 delle
SU., e per restare alle ultime massimate, Sez. 1, n. 8539/2011; Sez. 6, n. 13886/2011; Sez. 3, n.
9975/2014; Sez. 1, n. 25631/2017).
Né, del resto, la forma scritta potrebbe ritenersi assolta dai verbali di recupero veicoli o ancora il contratto di deposito di veicoli concluso per facta concludentia da parte dei funzionari della Polizia stradale comunale in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14
del CDS.
6 E ancora neppure varrebbe richiamare la fattispecie dell'affidamento urgente, poiché l'art. 191, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i lavori di somma urgenza disposti dalle
Amministrazioni comunali e provinciali prevede che l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni.
Pertanto, il diritto al compenso del depositario esige l'esistenza di una convenzione scritta e, in mancanza, non sussiste un'obbligazione contrattuale a carico dell'Ente (Cass.
12/4/2019 n. 10354).
Nel caso di specie, alcun valido vincolo contrattuale è sorto tra l'ente e il custode, dal momento che non è stata dimostrata l'adozione di qualsivoglia delibera autorizzativa all'affidamento dell'incarico, la conclusione di un contratto in forma scritta e la copertura finanziaria della spesa, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
(cfr. da ultimo Cass. 13159/2024).
In definitiva, dunque, l'affidamento al custode dei veicoli rubati o in stato di abbandono richiede l'esistenza di una convenzione scritta (e la copertura finanziaria della spesa) in mancanza della quale non sussiste un'obbligazione di pagamento a carico dell'Ente.
La domanda di pagamento a titolo contrattuale, formulata dalla società opposta, per la custodia dei veicoli di cui ai verbali 538 e 554 deve, quindi, essere rigettata.
Alla luce dei tutte le considerazioni svolte, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3844/2022;
2. condanna la società a pagare in favore del delle CP_1 Parte_1
spese di lite che liquida in euro 5.810,00 per compensi ed euro 259,00 per esborsi,
oltre spese generali, IVA e CAP come previsti per legge.
Aversa, 13.10.2025
Il Giudice
dott.ssa LA RT
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256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti