Versione
12 marzo 1987
12 marzo 1987
Art. 6. 1. All' articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b) del numero 2:
"Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra e' elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto".
"Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra e' elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto".
Commentari • 5
- 1. Separazione fra i coniugi: assegnazione casa familiare e opponibilità ai terziAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2002 · 3.369223
Giurisprudenza • 44
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2022, n. 1649Provvedimento: […] Ciò premesso, venendo alla questione relativa alla assegnazione della casa coniugale, richiesta dalla moglie, il Collegio osserva che il disposto di cui all'art. 6 legge 74/1987 secondo cui “l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età”, è stato esteso anche all'assegnazione della casa familiare a favore del genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, sulla base della identità di ratio rispetto all'assegnazione in caso di affidamento di figli minorenni (ex multis: Cass. 6 aprile 4108/1993, 12309/2004).Leggi di più...
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