Articolo 6 della Legge 6 marzo 1987, n. 74
Articolo 5Articolo 7
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12 marzo 1987
Art. 6. 1. All' articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b) del numero 2:
"Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra e' elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto".
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
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