Art. 6. 1. All' articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b) del numero 2:
"Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra e' elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto".
"Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra e' elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto".