Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella R.G. 6480/2022 promossa da
E con l'avv.ti Lorenzo Cottignoli e Maurizio Parte_1 Parte_2
Franzoni ATTORI
contro con l'avv. Ti Matteo Peroni e Roberto Foffa Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è una questione di mero diritto riguardante la corretta interpretazione del regolamento di condominio in merito alla ripartizione spese tra i condomini, in particolare lo stesso recita all'articolo 3, “I valori proporzionali delle
proprietà esclusive dei condomini ragguagliati a quelli dell'intero fabbricato sono, solo
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25 unità parteciperanno alle spese in misura uguale e precisamente di 1/25” e all'articolo 4 : “Le spese per la conservazione delle cose di proprietà comune o destinate
ad uso comune nonché quelle per i servizi comuni sono ripartite tra i condomini in
parti uguali”.
La presente questione interpretativa nasce nel momento in cui la casa degli attori viene divisa in due unità autonome ed il condominio nelle delibere qui impugnate decide di imputare alle parti 2 quote pari a 40 millesimi cadauna in base ad una interpretazione “letterale” di cui all'art 3 del regolamento citato, mentre parti attrici ritengono che il criterio corretto, sulla base del regolamento vigente, sarebbe stato dividere tra le parti attrici i 40 millesimi originaria attribuiti alla “casa” prima della divisione in due unità autonome.
Rilevato che l'interpretazione in senso letterale del regolamento impugnato ha portato nel caso di specie ad avere 1.040 millesimi, considerato inoltre che proseguendo con tale criterio interpretativo in caso di ulteriori frazionamenti di altre “case” in più unità
immobiliari si arriverebbe a numeri di millesimi anche superiori, che viceversa sempre proseguendo con tale interpretazione letterale se un condomino divenisse proprietario di più “case”, visto l'art.4, pagherebbe solo per 40 millesimi e si potrebbero avere invece meno di mille millesimi, visto l'art. 1362 c.c., il quale, impone all'interprete di indagare la comune intenzione delle parti “e non limitarsi al senso letterale delle
parole”, così come, al co. 2, prescrive di valutare il comportamento complessivo delle parti, “anche posteriore alla conclusione del contratto”, considerata la Seconda Sezione
della Suprema Corte, con la sentenza n. 23903 del 23.11.2016, ha precisato che nel caso in cui l'interpretazione letterale risultasse inidonea, “si potrebbe fare ricorso agli
altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, agli art. 1362 c.c. e ss., tra cui
2 quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli
effetti dell'atto”. Considerata altresì l'ordinanza n. 32786 del 08.11.2022, con cui la
Corte di Cassazione ha ribadito che “a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del
contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione
della volontà delle parti giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi
acquisito solo al termine del processo interpretativo, che
non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori
elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni
appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione prima facie chiara può non
risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o
posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che
l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che
impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad
essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le
restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime”. Si ritiene pertanto da quanto sopra, considerato che la ratio del regolamento era prevedere un criterio forfettario e uguale pari a 40 millesimi per ogni per le originarie 25 case, che tale quota debba essere suddivisa tra i proprietari della “casa” qualora la stessa sia divisa in più unità, una diversa imputazione comporterebbe modifica del regolamento condominiale in merito alla ripartizione delle spese e pertanto richiederebbe l'unanimità, si accolgono pertanto le doglianze di parte attrice e si dichiara la nullità
delle impugnate delibere.
Con riguardo alle spese di lite, rilevata la complessa interpretazione giuridica nel caso di specie, si ritengono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la nullità delle delibere ai punti 2 e 4 del 10.9.21 e 29.4.22,
compensa le spese di lite
Brescia 6.3.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
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