Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 16.04.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 580/2024 vertente
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Biella, Via G. De Marchi, n. 4/A;
RICORRENTE
Contro
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t.; CP_2
in persona del Dirigente generale Controparte_3
p.t.; in persona del Controparte_4
Dirigente p.t.; tutti con il patrocinio dei dott.ri , , e dal Dirigente CP_5 Controparte_6 CP_7
Scolastico Prof.ssa Alessandra Pinna, ed elettivamente domiciliati presso l'
[...]
in Controparte_8 CP_4
Trav. La Crucca n. 1 – Loc. Baldinca;
RESISTENTE
1
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex. Art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta
Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs.
n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per Cont gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura
2 maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, con la qualifica di docente supplente, nei seguenti periodi (doc. 1): Controparte_1
- Anno scolastico 2020/2021: dal 18.09.2020 al 30.06.2021;
- Anno scolastico 2021/2022: dal 10.09.2021 al 30.06.2022.
Che alla data del presente ricorso, l'ultima sede di servizio è ricadente nel circondario di competenza territoriale dell'adito Tribunale.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Costituitosi, il resistente ha eccepito la violazione del principio del “ne bis in idem” in CP_1
relazione alla domanda concernente le annualità 2020/2021 e 2021/2022 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto 1) in narrativa, la sussistenza del divieto del “ne bis in idem” in relazione alla domanda concernente le annualità
2020/2021, 2021/2022, atteso che sulla stessa si è già pronunciato codesto giudicante con sentenza di accoglimento n. 87/2025 pubbl. il 16/02/2025, notificata all'amministrazione resistente in data
19.02.2025 e, pertanto, già passata in giudicato;
- Disporre il rimborso delle spese di lite, a favore del Resistente, per le ragioni di cui al punto 2 in espositiva”. CP_1
Parte ricorrente con le note del 14.4.2025 ha aderito all'eccezione sollevata dal resistente. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va dato atto che il Tribunale di Tempio Pausania, nel giudizio avente n.
R.A.C.L. N. 402/2022, con sentenza N. 87/2025 del 16.02.2025 ha accolto la medesima domanda avanzata da parte ricorrente.
Pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della suddetta domanda per violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di pretesa fondata sul medesimo fatto già oggetto di giudizio.
Quanto alle spese di lite, considerato che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che quando l'amministrazione pubblica si costituisce a mezzo dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., ovverosia avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono liquidabili le spese diverse da quelle generali concretamente affrontate dall'ente e
3 purché risultanti da apposita nota, si ritiene che nulla debba disporsi non essendo stata allegata alcuna nota attestante le spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- nulla sulle spese di lite.
Tempio Pausania, 28 aprile 2025
Il giudice
Ugo Iannini
4