Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 11/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 451/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 26/02/2025, da
(cf ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Fraz. Migiandone n. 200, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela MELFI (c.f. – pec – fax C.F._2 Email_1
0323/503574), con studio in Verbania (VB), Via Caravaggio n. 24, presso cui elegge domicilio
(cf ), nato il [...] in [...], residente in CP_1 C.F._3
Ornavasso (VB), Fraz. Migiandone n. 200, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Paolo PATACCONI (c.f. p.e.c. fax CodiceFiscale_4 Email_2
0323/557334)), con studio in Verbania C.so Europa 12, presso cui elegge domicilio
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, continuando ad abitare presso
l'edificio bifamiliare sito in Ornavasso (VB), Fraz. Migiandone n. 200, composto da due unità
· il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione formale prevalente presso la madre, con gli obblighi di legge;
i genitori garantiranno il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni
ER relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di saranno assunte di comune accordo mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, prese dal genitore che avrà con sé il figlio;
· il minore sarà collocato paritariamente presso ciascun genitore, quattro giorni con l'uno e tre giorni ER con l'altro, a settimane alterne, a seconda dei turni di lavoro dei ricorrenti;
continuerà, altresì, ad essere accudito dai nonni materni e paterni, quando i genitori saranno al lavoro;
ER
· ciascun ricorrente provvederà al mantenimento di per i periodi di competenza e, pertanto, viene stabilito alcun assegno;
· sarà corrisposto alla moglie un contributo al mantenimento del minore, pari ad € 300,00, per il periodo di sei mesi in cui il marito seguirà, a Roma, il corso di formazione organizzato dai Vigili del
Fuoco, non potendo in tali mesi dedicare al figlio per un tempo pari a quello della moglie;
· ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé il figlio durante le vacanze estive, per quindici giorni anche consecutivi;
i ricorrenti avranno, altresì, cura di garantire che il minore trascorra con gli stessi le festività natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno;
ER
· i genitori potranno, alla luce dei rispettivi impegni e soprattutto dei desideri e necessità di concordare, di volta in volta, modalità differenti di permanenza dello stesso presso il padre e la madre, fermo restando, in caso di disaccordo, il rispetto dello schema di cui sopra;
· i genitori contribuiranno alle spese straordinarie, individuate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Verbania, che si produce in allegato doc. 7, ciascuno nella misura del 50%, attenendosi, altresì, alle modalità di concertazione delle stesse in esso previste;
· i ricorrenti prevedono sin d'ora che l'Assegno Unico verrà percepito da entrambi i coniugi;
· i genitori si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti, con inserimento sui medesimi del minore;
· le parti dichiarano di avere risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 26/02/2025, e chiedevano con Parte_1 CP_1 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Quarna Sopra (VB) il 23.06.2018.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, continuando ad abitare presso l'edificio bifamiliare sito in Ornavasso (VB), Fraz. Migiandone n. 200, composto da due unità indipendenti;
la moglie abiterà al piano terra, di sua proprietà, mentre il marito al piano primo, di proprietà dello stesso;
si dà, inoltre, atto che i genitori si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti, con inserimento sui medesimi del minore e che e parti dichiarano di avere risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio il 23/06/2018 in Quarna Sopra (VB);
affida in via condivisa ad entrambi coniugi il figlio minore con collocazione formale prevalente presso la madre;
dà facoltà ai genitori di tenere il proprio figlio nel seguente modo:
· il minore sarà collocato paritariamente presso ciascun genitore, quattro giorni con l'uno e tre giorni con l'altro, a settimane alterne, a seconda dei turni di lavoro dei ricorrenti;
ER
continuerà, altresì, ad essere accudito dai nonni materni e paterni, quando i genitori
ER saranno al lavoro;
ciascun ricorrente provvederà al mantenimento di per i periodi di competenza e, pertanto, viene stabilito alcun assegno;
· ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé il figlio durante le vacanze estive, per quindici giorni anche consecutivi;
i ricorrenti avranno, altresì, cura di garantire che il minore trascorra con gli stessi le festività natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno;
· i genitori potranno, alla luce dei rispettivi impegni e soprattutto dei desideri e necessità di
ER
, concordare, di volta in volta, modalità differenti di permanenza dello stesso presso il padre e la madre, fermo restando, in caso di disaccordo, il rispetto dello schema di cui sopra;
i ricorrenti prevedono sin d'ora che l'Assegno Unico verrà percepito da entrambi i coniugi;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie un contributo al mantenimento del minore, pari ad € 300,00, per il periodo di sei mesi in cui il marito seguirà, a Roma, il corso di formazione organizzato dai Vigili del Fuoco, non potendo in tali mesi dedicare al figlio per un tempo pari a quello della moglie;
pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie del figlio minore, individuate nel Protocollo
d'intesa del Tribunale di Verbania, nella misura del 50% ciascuno
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 3/6/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco