TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2024, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2167/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 2167/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Davide CAMPI, elettivamente domiciliata in C.so Controparte_1
Roma n. 144, Alessandria (AL) presso il difensore Avv. Davide CAMPI;
e
con il patrocinio dell'Avv. Giorgio AICARDI elettivamente Controparte_2 domiciliato in C.so Roma n. 144, Alessandria (AL) presso il difensore Avv. Giorgio AICARDI;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Controparte_1
e esponevano: Controparte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 13/09/2003, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 94, Parte II, Serie A, dell'anno 2003; che dal matrimonio è nato il figlio a Bra (CN) il 18/06/2001; Persona_1 che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 11/11/2008 nanti il Presidente del
Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con decreto del 26/11/2008; che sin dalla data di comparizione nanti il Presidente del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 15/11/2024.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 22/08/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Inoltre, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale è nato il figlio ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
13/09/2003 in Cuneo (CN) da: , nata a [...] il [...] e da Controparte_1
, nato ad [...] l'[...], matrimonio trascritto Controparte_2 nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 94, Parte II, Serie A, Anno 2003, alle
CONDIZIONI
1) nulla disporsi quanto all'assegno di mantenimento del figlio in quanto autosufficiente economicamente;
Per_2
2) nulla disporsi a titolo di assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra Controparte_2 CP_1
e viceversa;
[...] 3) nulla disporsi in merito alla casa coniugale la quale è già stata oggetto di precedente vendita nell'anno 2004;
4) i sigg.ri e dichiarano di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione CP_1 CP_2 delle pattuizioni di cui al presente ricorso;
5) tutte le spese della presente procedura (compresi i compensi per l'assistenza legale) devono intendersi completamente a carico del sig. CP_2
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/11/2024.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 2167/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Davide CAMPI, elettivamente domiciliata in C.so Controparte_1
Roma n. 144, Alessandria (AL) presso il difensore Avv. Davide CAMPI;
e
con il patrocinio dell'Avv. Giorgio AICARDI elettivamente Controparte_2 domiciliato in C.so Roma n. 144, Alessandria (AL) presso il difensore Avv. Giorgio AICARDI;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Controparte_1
e esponevano: Controparte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 13/09/2003, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 94, Parte II, Serie A, dell'anno 2003; che dal matrimonio è nato il figlio a Bra (CN) il 18/06/2001; Persona_1 che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 11/11/2008 nanti il Presidente del
Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con decreto del 26/11/2008; che sin dalla data di comparizione nanti il Presidente del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 15/11/2024.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 22/08/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Inoltre, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale è nato il figlio ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
13/09/2003 in Cuneo (CN) da: , nata a [...] il [...] e da Controparte_1
, nato ad [...] l'[...], matrimonio trascritto Controparte_2 nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 94, Parte II, Serie A, Anno 2003, alle
CONDIZIONI
1) nulla disporsi quanto all'assegno di mantenimento del figlio in quanto autosufficiente economicamente;
Per_2
2) nulla disporsi a titolo di assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra Controparte_2 CP_1
e viceversa;
[...] 3) nulla disporsi in merito alla casa coniugale la quale è già stata oggetto di precedente vendita nell'anno 2004;
4) i sigg.ri e dichiarano di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione CP_1 CP_2 delle pattuizioni di cui al presente ricorso;
5) tutte le spese della presente procedura (compresi i compensi per l'assistenza legale) devono intendersi completamente a carico del sig. CP_2
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/11/2024.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi