Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 4665 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Enrico Leo, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Antonio Francesco Panico
- resistente –
E
[...]
Controparte_3
in persona del suo Presidente e legale rappresentante
[...] pro - tempore, arch. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 prof. Marco Gambacciani
O g g e t t o: opposizione a cartella di pagamento
All'esito dell'udienza del 16/01/2025, alle ore 15.30 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore delle convenute, quantificate, per ciascuna delle parti, in euro 1.500,00 oltre IVA
e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.05.2022 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29620220020349825/000, notificata a mezzo pec il 04.04.2022, di euro
52.321,44.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso, del CP_5 quale ne chiedeva il rigetto e chiedendo, in particolare l'integrazione del contraddittorio con . CP_3
1
Ciò premesso, considerato che l'unica motivazione posta alla base del ricorso è l'eccezione di prescrizione, va esaminata preliminarmente.
Parte ricorrente, infatti deduce di non avere avuto notificato alcun atto prima della cartella impugnata e, trattandosi di contribuzione relativa agli anni dal 2002 al 2016, i crediti in essa contenuti sarebbero inevitabilmente prescritti.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]”.
Orbene, poiché l'intimazione di pagamento impugnata inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti da è emerso che le CP_3 comunicazioni inviate sono giunte tutte all'indirizzo del ricorrente con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
Tutte le comunicazioni si possono considerare atti interruttivi della prescrizione.
Nelle stesse, infatti, sono indicati gli importi e le annualità di riferimento nonché l'indicazione che la comunicazione deve intendersi come valido atto interruttivo della prescrizione.
La cartella di pagamento impugnata, pertanto, deve considerarsi notificata nei termini.
Per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Palermo, 16.01.2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
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