Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15107/2014 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Baldassarre, Parte_1
domiciliataria, giusta mandato in atti
-attore- contro
, in proprio;
_1
, in proprio Controparte_2
-convenuti- nonché
Controparte_3
-terzo chiamato, contumace-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche depositate in vista dell'udienza del
13/06/2024, che qui si intendono integralmente trascritte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 01/10/2014 e seguenti, l'attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari e _1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: P_
“1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale degli avv.ti e _1
1
conseguente all'inadempimento delle obbligazioni poste a loro Controparte_2
carico in forza del contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato dall'attore;
2) in conseguenza e per l'effetto, condannare i convenuti in solido, ovvero colui che tra essi dovesse risultare esclusivo responsabile dell'inadempimento ai suoi doveri professionali, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, così come di seguito specificati: a) € 7.295,21 quale costo delle riparazioni dell'automezzo danneggiato;
b)
€ 500,00 a titolo di fermo tecnico per l'esecuzione delle riparazioni;
c) risarcimento per le lesioni fisiche occorse all'attore per la inabilità temporanea, parziale e totale e per i postumi invalidanti, oltre che per il danno morale, da accertarsi e quantificarsi in corso di causa;
3) dichiarare tenuti i convenuti a manlevare e tenere indenne l'attore dal pagamento delle spese di lite come poste a suo carico e liquidate in forza della sentenza di gravame
n. 300/2012 del Tribunale di Bari - Sez. Distaccata di MU, comprensive degli accessori di legge e dell'imposta di registrazione di detta sentenza per il complessivo importo di € 5.534,81 ovvero condannare i convenuti, in solido tra loro o in via esclusiva come sub 2), al pagamento di tutte le somme che dovessero risultare essere corrisposte dall'attore in favore di a seguito del recupero coattivo del Parte_2
credito da spese di lite in oggetto, da parte di detta compagnia assicuratrice;
4)
Condannare i convenuti in solido tra loro, ovvero in via esclusiva come sub 2), alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario.
Il tutto con espressa dichiarazione di contenimento del valore complessivo della domanda entro il limite dell'importo di €25.900,00, comprensivo di interessi dal momento genetico dell'obbligazione e rivalutazione monetaria”.
In particolare, l'attore ha esposto:
- di esser stato coinvolto in data 18/01/2003 in un sinistro stradale mentre era alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf tg. CA812YL, urtata nella parte posteriore destra dall'autoveicolo Fiat 500 tg. AA882BN, di proprietà di e Controparte_4
condotto da , proveniente da una strada laterale;
Controparte_5
- che nello specifico detta conducente non si era arrestata all'intersezione stradale, pur a ciò obbligata sulla scorta dell'apposita segnaletica stradale ivi esistente;
- di aver patito, in conseguenza del violento impatto, lesioni fisiche;
- che del pari il proprio automezzo aveva riportato notevoli danni materiali per il complessivo importo di €7.295,21;
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- di aver, al fine di conseguire il ristoro di tutti i predetti danni sia materiali che fisici, nei confronti dei responsabili civili, conferito incarico alla dott.ssa
[...]
all'epoca esercente la pratica forense;
P_
- che la dott.ssa all'insaputa dell'attore, aveva richiesto la Controparte_2 collaborazione professionale dell'Avv. , sconosciuto, il quale aveva _1
provveduto alla nota di richiesta di risarcimento danni nei confronti di
[...]
(compagnia assicurativa del veicolo antagonista); CP_6
- di aver, a fronte del rigetto della richiesta risarcitoria da parte della detta Compagnia, conferito alla dott.ssa l'incarico per l'esperimento della relativa azione in sede P_
giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace di MU, consegnandole tutta la documentazione utile e sottoscrivendo il relativo mandato alle liti;
mandato che, senza che l'attore ne avesse avuto contezza (in tesi, essendo stato rilasciato a margine di foglio in bianco recante il solo mandato e redatto con caratteri minuscoli), era stato di fatto rilasciato in favore dell'Avv. ; _1
- che nell'estate del 2005 la dott.ssa gli aveva comunicato il rigetto della P_ domanda risarcitoria da parte del Giudice di Pace di MU e l'intenzione, in forza dell'originario mandato alle liti, di proporre appello avverso detta pronuncia al fine di ottenerne la riforma;
- che soltanto con la ricezione della nota del 12/10/2012, inviatagli dall'Avv.
[...]
, per la prima volta era venuto a conoscenza del fatto che quest'ultimo aveva _1
patrocinato nel suo interesse, tanto nel giudizio di primo grado che in quello di gravame, conclusosi a sua volta con la sentenza n. 300/2012 Trib. Bari - Sezione
Distaccata di MU, con cui il giudice di appello aveva rigettato l'appello principale proposto dall'attore e confermato l'impugnata sentenza, nonché accolto l'appello incidentale proposto dall'appellata (circa la parziale Controparte_7
compensazione delle spese processuali intervenuta in primo grado), con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di primo e secondo grado, nella misura liquidata nella ridetta pronuncia d'appello;
- che solo dalla successiva acquisizione di tutti gli atti relativi al giudizio di primo e secondo grado era dunque venuto a conoscenza degli sviluppi dell'intero procedimento,
e soprattutto, delle gravi anomalie e violazioni delle norme processuali, stigmatizzate dai giudici di primo e secondo grado nelle rispettive pronunce, specificate in citazione;
- che dunque i convenuti avevano violato l'obbligo di diligenza professionale di cui
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all'art. 1176, co. 2, c.c..
I.2.- , costituitosi in proprio con comparsa di costituzione e _1
risposta depositata il 23/12/2014 01/2015, in proprio, ha spiegato istanza ex art. 269
c.p.c. nei confronti della Compagnia di assicurazioni , con la quale Controparte_3
era assicurato per la responsabilità professionale;
la chiamata del terzo è stata autorizzata con decr. 23/12/2014-07/01/2015.
Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, invocandone il rigetto.
I.3.- , costituitasi in proprio con comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta depositata il 22/01/2015, pur ammettendo che l'attore si era alla stessa rivolto per la cura del sinistro stradale occorsogli il 18/01/2003, ha contestato l'avversa prospettazione in fatto, negando di aver ottenuto la sottoscrizione di un mandato ad litem in bianco (precisando che l'unico difensore costituito nel giudizio era stato, regolarmente, l'Avv. ) e rappresentando l'archiviazione da parte del COA di _1
Bari dei due procedimenti disciplinari intrapresi su istanza del . Pt_1
Ha pertanto richiesto il rigetto della domanda.
I.4.- Il terzo chiamato, pur ritualmente evocato, non si è costituito;
sicché, ne va dichiarata la contumacia in questa sede.
I.5.- La causa, istruita con prove documentali e orali (ord. 26/04/2016: interrogatorio formale e prova testi), all'ud. 01/12/2022 è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., salvo essere dichiarata interrotta ex officio, ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
(ord. 26/05/2023), a seguito di comunicazione della Presidenza del Tribunale di Bari circa l'intervenuta radiazione del difensore della convenuta . Controparte_2
I.6.- Con ricorso depositato in data 16/08/2023 e notificato a mezzo pec in data
11/10/2023, la parte attrice ha riassunto il giudizio nei confronti dei convenuti costituiti
(omessa la notificazione del ricorso alla società terza chiamata, in quanto contumace;
sul punto, la condotta processuale è in linea con la giurisprudenza di legittimità: Cass.,
n. 13015/2018 ha chiarito che l'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace;
infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal
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caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione).
Entrambi i convenuti si sono costituiti in proprio, ex art. 86 c.p.c., a mezzo di comparse depositate in data 18/10/2023 e 30/05/2024.
All'ud. 13/06/2024 la causa è stata dunque riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1.- In primo luogo è opportuno tracciare le coordinate giuridiche e pretorie applicabili alla fattispecie de qua.
In linea generale, sotto il profilo dell'onere probatorio, giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte, Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass.,
25/10/2007, n. 22361).
Con riferimento specifico alla responsabilità professionale, per altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità l'avvocato può ritenersi inadempiente non per il mancato raggiungimento del risultato auspicato dal cliente, ma solo per la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza (Cass., n. 2954/2016); quest'ultimo, peraltro - trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, co. 2,
c.c. in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal
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professionista di preparazione professionale e di attenzione media (cfr. Cass.,
03/03/1995, n. 2466; Cass., 18/05/1988, n. 3463).
Ciò posto, non può perciò affermarsi la responsabilità del professionista per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (in tal senso, tra le molte, Cass., nn. 2638/2013 e 34787/2022).
Si aggiunga poi come sia oramai principio di diritto quello per cui “In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass., nn. 25112/2017, 1169/2020, 8516/2020).
Infine, “la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall'intuitus personae”
(Cass., n. 22440/2004).
E' poi utile premettere come sia devoluta al giudice di merito la scelta, nell'ambito delle risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove e il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (tra le molte, Cass., n. 9121/2007).
In dettaglio va richiamato, in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, il consolidato orientamento pretorio per il quale “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute
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più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass., nn. 17097/2010; 16056/2016;
19011/2017).
II.2.- Ciò posto, occorre distinguere la posizione della (allora) dott.ssa da P_ quella dell'Avv. . _1
II.3.- Con riguardo alla posizione della dott.ssa , la domanda deve essere P_
rigettata.
Secondo quanto riportato dall'attore e confermato dalla stessa convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, il , nel febbraio del 2003, aveva conferito Pt_1 alla dott.ssa l'incarico di assisterlo nella attività stragiudiziale volta a conseguire P_
il risarcimento dei danni riportati in occasione del detto sinistro stradale verificatosi il
18/01/2003 (“cura del sinistro”).
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere che il praticante avvocato, anche ove non abilitato al patrocinio, può legittimamente assumere l'obbligo di svolgere attività stragiudiziale, rispondendo personalmente del relativo operato (nella vicenda esaminata dalla Corte, dei danni per non aver interrotto la prescrizione del diritto del suo cliente al risarcimento per infortunio stradale), essendo l'iscrizione all'albo essenziale solo per l'esercizio delle attività giudiziarie (Cass., n. 8445/2008).
In termini più generali, peraltro, “l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt.1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto” (ex multis, v. Cass., n.
8683/2019).
A seguito del rifiuto della Compagnia assicurativa di provvedere alla liquidazione dei detti danni, la dott.ssa aveva informato l'attore dell'opportunità di avviare P_ un'azione in sede giurisdizionale.
Orbene, posto che non è meglio chiarita né documentata dalle parti, finanche con riferimenti temporali, la qualifica di praticante semplice o abilitata al patrocinio della
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ZA (sul punto, si tornerà infra), è incontestato e documentato che il mandato ad litem sia stato siglato in favore del solo Avv. ; le ulteriori tesi attoree _1
(sottoscrizione in bianco) non hanno trovato riscontro alcuno nelle risultanze istruttorie.
Le emergenze di causa consentono invece di affermare che la , all'epoca dello P_ svolgimento dei fatti “praticante”, si è limitata a espletare, per conto del , Pt_1
l'incarico stragiudiziale relativo alla cura del sinistro nei rapporti diretti con la
Compagnia assicurativa e in riferimento al quale, peraltro, non è stata formulata alcuna censura di negligenza.
Quanto invece all'attività giudiziale svolta in primo e secondo grado, l'esistenza di un mandato conferito in favore del solo Avv. esclude in radice la configurabilità _1
di una responsabilità professionale in capo alla stessa.
Né a diverse conclusioni porta, ex se, l'attività di udienza svolta dalla convenuta P_
(vuoi nel periodo in cui la dott.ssa rivestiva ancora la qualità di praticante, a P_
titolo di praticante abilitata - circostanza, peraltro, si è cennato, non precisata dalle parti, ma desumibile dal contenuto dei verbali di causa del giudizio dinanzi al Giudice di Pace
-, vuoi per il periodo successivo al conseguimento del titolo di avvocato), qualificabile, in assenza di prova del mandato alle liti, come una mera attività di “sostituzione” dell'Avv. (tale pure qualificata nei vari verbali di udienza), sotto la direzione e _1
la responsabilità esclusiva del detto dominus del fascicolo Avv. . _1
Del pari, è probatoriamente neutrale, circa il conferimento dell'incarico giudiziale alla convenuta , la nota di cui alla racc. a/r del 10/12/2012, con la quale l'Avv. P_
aveva comunicato all'attore l'esito del giudizio di secondo grado, invitandolo _1
al ritiro del relativo carteggio di causa, inviata anche alla per opportuna P_
conoscenza: ex se, trattasi di mera comunicazione informativa ascrivibile al più all'eventuale rapporto interno di colleganza privo di effetti nei rapporti verso il Pt_1
(la stessa ha ammesso, senza smentita, di collaborare abitualmente con l'Avv. P_
). _1
Per quanto innanzi, va rigettata la domanda proposta nei confronti della convenuta
. P_
II.4.- Deve a questo punto essere esaminata la domanda proposta nei confronti dell'Avv. . _1
Documentata la procura ad litem rilasciata in favore dell'Avv. , a valere per _1
tutti i gradi di giudizio, e la sottoscrizione da parte del predetto sia dell'atto di citazione
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che di tutti gli atti relativi al giudizio di primo e secondo grado, dallo stesso concretamente patrocinato come pure traibile dai prodotti verbali di causa, occorre verificare la sussistenza di negligenze e/o imperizie imputabili al legale.
A riguardo, dette negligenze, dettagliatamente ripercorse nell'atto di citazione, secondo la prospettazione attorea risultano tutte riferibili all'attività processuale posta in essere nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace MU (proc. n.
340/2003 R.G.); in particolare, le condotte inadempienti possono essere sinteticamente compendiate, sulla base della documentazione in atti (in particolare, della sentenza n.
189/2005 emessa a conclusione del giudizio di primo grado e della sentenza n.
300/2012 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio di appello n. 465/2005 R.G., cui si rinvia in ordine alle rilevate evidenti negligenze della difesa attorea), nei seguenti termini:
a) nel non aver rilevato, sulla base della documentazione fornita dal (in Pt_1
particolare la carta di circolazione del veicolo condotto dallo stesso il giorno del sinistro), che intestatario dell'autovettura era (figlio dell'attore), così Controparte_8
incorrendo nel difetto di legittimazione attiva accertato, su eccezione avversa, dal giudice procedente, non avendo peraltro la difesa attorea dimostrato di aver proceduto a proprie spese alle riparazioni;
b) nel non aver richiesto nel giudizio altamurano di primo grado, nei termini e con le forme previste dal codice di rito, il risarcimento delle lesioni fisiche subite nel sinistro occorso, pur avendo la disponibilità della relativa documentazione, ponendo in essere un'indebita mutatio libelli prontamente eccepita dalla controparte (e a cui infatti era seguita la rinuncia alla domanda da parte del ), nonché nel non aver, in ogni _1
caso, evitato, anche stragiudizialmente, la prescrizione del relativo diritto;
c) nel non aver dato corso, per ben due volte, agli adempimenti di notifica in relazione all'interrogatorio formale della convenuta contumace , ammesso dal Controparte_5
primo giudice (il quale, successivamente alla prima mancata notifica da parte dell'attore del verbale di udienza ammissivo dell'interrogatorio ex art. 292 c.p.c., aveva anche concesso alla difesa attorea una rimessione in termini per eseguire detta notifica);
d) nell'aver proceduto all'assunzione della prova testimoniale incorrendo in due violazioni (cfr., per la più approfondita ricostruzione, la sentenza del Giudice di Pace).
II.5. - Ebbene, tutte le condotte descritte, per i motivi di seguito riportati, integrano indubbiamente gravi negligenze/imperizie poste in essere dal legale in
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violazione dell'obbligo di diligenza professionale qualificata imposto dall'art. 1176, co.
2, c.c.; di conseguenza, dovrà esserne verificata l'incidenza causale sulle sorti del giudizio e, complessivamente, sulla pretesa sostanziale del . Pt_1
1) Quanto alla condotta sub a), la prima attività che la diligenza professionale impone al legale, successivamente al conferimento dell'incarico, si sostanzia nello studio della controversia mediante l'analisi e il vaglio dei documenti consegnati dal cliente e necessari all'espletamento del mandato, al fine di elaborare la migliore strategia difensiva da comunicarsi, quest'ultima, unitamente a eventuali oneri o profili di aleatorietà, al cliente medesimo, in assolvimento dell'onere informativo gravante sul professionista. A riguardo, giova ricordare che “nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. n. 19520/2019).
Ebbene, nel caso di specie, i testi e , escussi all'udienza Tes_1 Testimone_2 del 27/10/2016, nonché i testi e escussi all'udienza del Testimone_3 Tes_4
13/04/2017, hanno confermato la consegna da parte dell'attore (nel febbraio 2003) alla convenuta (alla quale, si è detto, era stato conferito l'incarico di curare P_
stragiudizialmente la definizione del sinistro con la Compagnia assicurativa) di tutta la documentazione utile ai fini dell'istruttoria della pratica di risarcimento, sia in relazione ai danni materiali che alle lesioni fisiche, e in particolare: rilievi fotografici dell'autovettura attorea danneggiata;
copia carta di circolazione del veicolo;
certificato
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di proprietà e polizza assicurativa del veicolo;
preventivo analitico di riparazione del veicolo redatto dall'autocarrozzeria da Parte_3 Parte_4
intestato al cliente;
preventivo analitico di riparazione del veicolo Controparte_8 redatto dall'autofficina da Santeramo in Colle e intestato al cliente Controparte_9
; documentazione medica dell'attore, costituito da referto di P.S. del Parte_1
P.O. di Santeramo in Colle del 18/01/2003; referto radiologico del 19/01/2003; certificato medico del dott. del 21/01/2003; certificato ASL BA3 del Persona_1
10/02/2003.
È ragionevole presumere, pertanto, nel generale contesto istruttorio e nell'emersa e incontestata collaborazione professionale tra i convenuti, che detta documentazione sia stata consegnata dall'allora collaboratrice-praticante all'Avv. . P_ _1
Tale circostanza è poi confermata dalla (ri)consegna da parte del detto convenuto al di tutta la documentazione di causa, analiticamente specificata nel “elenco atti Pt_1
e documenti consegnati alla parte” (elenco allegato alla memoria istruttoria attorea in questo giudizio), dopo la conclusione del giudizio di appello.
Sulla scorta di quanto riportato, dunque, l'Avv. avrebbe dovuto, al fine di un _1
corretto espletamento del proprio mandato e in conformità alla diligenza imposta dalla lex artis, adeguatamente valutare la sussistenza della legittimazione ad agire prima di promuovere il giudizio, adottando le opportune strategie difensive (al cospetto per di più di una questione priva, in fatto e in diritto, di connotati di straordinarietà).
Per giunta, a seguito dell'eccezione di carente legittimazione ad agire sollevata dal difensore della Compagnia assicurativa, il convenuto ha prodotto in giudizio, a sostegno della legittimazione attiva del conducente non proprietario, le fatture di avvenuta riparazione del mezzo, intestate tuttavia a . Controparte_8
Di talchè, il Giudice di Pace, nella sentenza n. 189/2005, ha conclusivamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore.
E' evidente che la condotta descritta integra negligenza professionale in aperta violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c..
2) In ordine alla condotta sub b), come correttamente esposto dall'attore, l'atto di citazione con il quale era stato instaurato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace non conteneva alcun riferimento, e men che meno alcuna istanza di condanna, in relazione al risarcimento delle lesioni fisiche subite dal nel sinistro del 18/01/2003; la Pt_1 domanda infatti era stata integrata dall'Avv. tardivamente (v. verbale di _1
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udienza del 09/10/2003), con deposito della documentazione dimostrativa delle dette lesioni. A seguito dell'eccezione della Compagnia assicurativa di inammissibile mutatio libelli, l'Avv. aveva rinunciato alla domanda proposta, lasciando invariato il _1
petitum originario.
Successivamente, nessuna autonoma domanda per il ristoro delle lesioni fisiche era stata presentata (né tantomeno suggerita) in sede giudiziale, né erano stati posti in essere atti stragiudiziali di interruzione del corso della prescrizione, conseguendone, in tesi attorea,
l'estinzione del relativo diritto risarcitorio.
Tale circostanza estintiva non è mai stata contestata dal convenuto, men che meno attraverso la produzione di documentazione volta a contestarla, di talchè è da considerarsi provata.
In merito, si richiama l'orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo
l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine” (cfr. ex multis Cass., n. 18612/2013).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche e in presenza di una situazione di fatto e diritto pure in questo aspetto ordinaria, anche la condotta descritta integra violazione della lex artis da parte dell'Avv. . _1
3) Ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione alla condotta sub c).
Sul punto è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass., n. 9436 del 2018), pur indiscussa la natura dell'interrogatorio formale quale mezzo di prova volto a conseguire la “confessio”, l'attuale formulazione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma attribuisce unicamente
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al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
Sicchè, ricostruito nei termini predetti il valore probatorio di tale mezzo di prova, anche tale aspetto si appalesa rilevante nella valutazione dell'inadempimento professionale, nel generale contesto di negligente gestione delle difese istruttorie rimarcato pure nella sentenza di appello (che ha definito “sconcertante” il procedimento di primo grado,
“per la serie di “distrazioni” e palesi errori di conduzioni che lo hanno caratterizzato, segnatamente per quanto attiene allo svolgimento dell'attività istruttoria”, in merito a cui si veda anche il seguente punto 4 circa le prove testimoniali); né le conclusioni della sentenza di appello, definitiva per mancata impugnazione, possono essere rimesse in discussione in questa sede.
A ogni modo, viste le contestazioni sorte sul punto, trattasi di condotta subvalente, se non marginale, nell'efficienza causale di cui si dirà nel prosieguo, al cospetto delle ulteriori plurime condotte inadempienti registrate e della possibilità di provare aliunde il sinistro nel suo an (v. infra).
4) Sulla valutazione della condotta sub d), a livello ricostruttivo si rinvia alla sentenza del giudice di primo grado di MU (non superata da diverse argomentazioni della sentenza di appello, anzi ancora più ferma nello stigmatizzare la negligenza della difesa del : “Illegittimamente l'attore ha proceduto all'assunzione della prova _1
testimoniale, incorrendo in due violazioni. Anzitutto perché la prova non era stata ammessa e, poi, per aver depositato in cancelleria, due giorni prima dell'udienza, la lista testimoniale, al cui adempimento non era stato autorizzato. Peraltro, il 3 comma dell'art. 244 c.p.c., che prevedeva la possibilità di depositare tale lista, è stato abrogato dall'art. 89, comma primo, l. n. 353/90. Dichiarata nulla tale prova, l'attore è stato riammesso all'assunzione della prova per testi, ma il teste escusso sull'an, Tes_5
ha confermato le dichiarazioni rese nella prova testimoniale, che era stata annullata!
Anche per l'espletamento della prova testimoniale riammessa, l'attore ha depositato in cancelleria la lista testi, pur autorizzato dal giudicante, contravvenendo a quanto innanzi evidenziato. Va rilevato a questo punto che la “nuova prova testimoniale” non poteva essere ammessa, in quanto all'attore era ormai preclusa la possibilità di chiedere altri mezzi istruttori ai sensi dell'art. 320 c.p.c.. Con l'ammissione dell'interrogatorio formale della conducente la Fiat 500 ed in assenza di apposita
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richiesta, si era verificata la suddetta preclusione…Pertanto, per queste nullità ed anomalìe, la domanda non è stata assolutamente provata sull'an debeatur”.
Ebbene, in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, “è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità” (cfr.
Cass., n. 11906/2016).
Per quanto innanzi, anche la condotta citata integra, con ogni evidenza, una imperizia grave.
II.6.- Deve a questo punto procedersi al giudizio probabilistico circa l'incidenza causale delle descritte condotte inadempienti poste in essere dall'Avv. _1 sull'esito del giudizio e, dunque, sul merito della pretesa.
Invero, si è detto, “nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato il giudice di merito deve compiere una valutazione prognostica circa l'esito del giudizio, ovverossia valutare se ove l'avvocato avesse compiuto le attività omesse, o le avesse compiute con diligenza, l'esito sarebbe stato o meno favorevole al cliente: questo giudizio è necessariamente di tipo probabilistico non essendo richiesta la certezza che quell'esito si sarebbe avuto, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo” (cfr.
Cass., n. 21821/2022).
Ciò posto, all'esito del processo di primo grado, il Giudice di Pace, in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'odierno attore, dopo aver accertato che “per queste nullità ed anomalìe, la domanda non è stata assolutamente provata sull'an debeatur”, ha così statuito: “1)dichiara la carenza di legittimazione attiva;
2) rigetta la domanda;
3) condanna l'attore, al pagamento in favore della convenuta costituita dei 2/3 delle spese di rappresentanza e difesa che, in tal misura, liquida ex actis in €1.862,47”.
Tale decisum è stato confermato in sede di appello, con sentenza n. 300/2012, che è giunta al rigetto dell'appello proposto dal e all'accoglimento dell'appello Pt_1
incidentale proposto dalla convenuta/appellata in ordine alla parziale Controparte_6
compensazione delle spese di lite, condannandolo al pagamento per intero delle spese del doppio grado della complessiva somma della quale oggi si chiede ristoro.
Ebbene, nel caso di specie, il favorevole esito del giudizio di primo grado risulta desumibile, sotto il profilo dell'an, da una pluralità di considerazioni.
In primo luogo, in ordine al difetto di legittimazione attiva occorre considerare che un'ordinaria e doverosa disamina della documentazione acquisita dal cliente avrebbe
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verosimilmente evitato tale pronuncia, essendo ben evincibile dal libretto di circolazione che l'attore era non proprietario bensì mero detentore del veicolo in questione e che anche le fatture prodotte a supporto delle intervenute riparazioni, al fine di dimostrare comunque la legittimazione ad agire dell'attore, erano intestate invece a
. La prova del detto pagamento è stata fornita a mezzo del teste Controparte_8
(escusso all'udienza del 09/12/2004: “Il pagamento delle fatture è Testimone_6
stato effettuato direttamente dal sig. il quale si è rivolto Parte_1 direttamente a me per la dovuta riparazione del veicolo incidentato”); tuttavia, le prove testimoniali, si è detto, sono state dichiarate non utilizzabili, sulla scorta della negligente attività difensiva esercitata in ordine a tutte le istanze di prova testimoniale.
Per quanto concerne il profilo dell'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro, i testi oculari e (escussi sia nel presente Testimone_2 Tes_5
giudizio sia illegittimamente nel giudizio altamurano), a conferma della verificazione del sinistro e delle sue modalità, hanno confermato la prospettazione attorea della relativa dinamica, affermando la responsabilità esclusiva della convenuta contumace a ulteriore supporto si pongono poi le risultanze dell'elaborato Controparte_5
peritale, in atti, redatto dal CTU nel corso del giudizio di primo grado Persona_2
(“circa la dichiarata dinamica del sinistro, in atti non ci sono elementi che consentono di poter escludere che l'incidente si sia svolto così come esposto da parte attrice. Le osservazioni esposte dalla costituita circa la possibile velocità Controparte_7 non commisurata con cui stava procedendo l'autovettura Volkswagen Golf di parte attrice, non hanno trovato alcun riscontro”: p. 17 CTU).
Anche la stessa sentenza di primo grado, si è cennato, ha peraltro rilevato che, per le
“nullità ed anomalìe” della difesa, “la domanda non è stata assolutamente provata sull'an debeatur”, così evidenziando l'incidenza causale della negligenza difensiva sull'accoglimento della pretesa.
Infine, l'Avv. ha formulato l'originaria domanda risarcitoria limitandola _1 soltanto ai danni materiali riportati dall'automezzo: l'istanza di risarcimento delle lesioni fisiche, come già tracciato, è stata proposta (con corredo documentale;
né risulta contestata la consegna alla difesa della documentazione medico-sanitaria di supporto o la sua idoneità probatoria anche del quantum) tardivamente e perciò poi rinunciata, senza che a ciò sia seguita successiva attività difensiva del legale, né per il tramite di nuova azione, né in via meramente stragiudiziale, anche a fini interruttivi della
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prescrizione, nella specie pacificamente maturata a fronte dell'inerzia dell'Avv.
. _1
Quanto innanzi consente di ritenere, in applicazione di un giudizio probabilistico governato dal “più probabile che non”, che nel citato procedimento dinanzi al Giudice di Pace di MU le istanze attoree avrebbero trovato accoglimento.
II.7.- Sotto il profilo del quantum del danno risarcibile, alcuna contestazione specifica è intervenuta in questo giudizio nei confronti della quantificazione attorea, supportata sia in ordine agli esborsi patrimoniali e al danno da fermo tecnico (si veda la
CTU elaborata dall'Ing. in atti, contenente accertamento pure superiore Persona_2
al valore delle riparazioni, per un totale di €7.749,28), sia in ordine alle lesioni riportate.
Il va perciò condannato al pagamento dell'importo richiesto dall'attore, come _1
di seguito specificato:
a) €7.295,21, onnicomprensivi, quale costo delle riparazioni dell'automezzo danneggiato;
b) €500,00, onnicomprensivi, a titolo di fermo tecnico per l'esecuzione delle riparazioni
(la richiamata CTU ha quantificato in dieci giorni il fermo tecnico necessario per eseguire le dovute riparazioni al veicolo danneggiato;
la somma richiesta può stimarsi equa, anche in assenza di effettive contestazioni avverse);
c) €2.099,93, onnicomprensivi, a titolo di risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, per le lesioni fisiche (“trauma contusivo polso sx e ginocchio sx in esiti di frattura scafoide non consolidata”) occorse all'attore per la inabilità temporanea, parziale e totale, oltre che per il danno morale, come specificato dall'attore e non contestato (ITT gg. 23 x 55,45 = €1.275,35; ITP gg. 10 x 25,39 = €277,25; danno morale 1/3 = €
517,33; spese mediche documentate = € 30,00);
d) €5.534,51, onnicomprensivi, per spese di lite del doppio grado liquidate a carico del con la sentenza di appello n. 300/2012 cit. (peraltro, appello cui il si è Pt_1 _1
determinato pure a fronte delle plurime negligenze difensive del primo grado, e, per quanto consta, anche senza informare preventivamente il cliente circa l'insuccesso verosimile dell'impugnazione, condizionata evidentemente dalla modalità di esplicazione delle difese attoree di primo grado).
Il tutto, per un totale di €15.429,65, oltre interessi legali dalla domanda (in assenza di diversa richiesta) e rivalutazione (cfr. Cass., 01/07/2002, n. 9517 e, id., nella giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, 07/01/2015, n. 12: per i debiti di valore - fra i
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quali è compreso anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - deve essere riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali); ciò, pure in difetto di espressa domanda
(v. Cass., n. 25615/2015, per cui in tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata ai valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta).
II.8.- Venendo, infine, alla domanda di manleva proposta dal nei _1 confronti della contumace l'odierno Controparte_10
convenuto ha fondato l'istanza sul mero deposito nel presente giudizio della polizza professionale n. 283320340, sottoscritta in data 09/10/2008; la pretesa non è stata meglio circostanziata, neppure embrionalmente pure a fronte della contumacia della
Compagnia, finanche in relazione alle condizioni in concreto di operatività della polizza.
Sul punto va rammentato che nell'assicurazione contro i danni, poichè il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa (Cass., n. 30656/2017).
Onere nella specie non assolto, sulla scorta della generica e assertiva prospettazione dell'assicurato . _1
La lettura del documento negoziale evidenzia che, per effetto della polizza, la
Compagnia “si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per negligenza, imprudenza o imperizia, esclusivamente nell'esercizio della professione di avvocato per l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto”.
L'art. 10 dell'Allegato A del predetto contratto assicurativo (parte integrante del contratto) nel disciplinare la garanzia pregressa prevede espressamente che “a parziale deroga di quanto previsto dalle CGA l'assicurazione è altresì operante, sempreché la presente polizza non sostituisca altra in corso con la società per il medesimo rischio,
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per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall'assicurato nei tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione”; il successivo art. 16 dell'Allegato A chiarisce che se il sinistro si realizza attraverso più atti successivi, si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere “il primo atto”.
Ancora, l'art. 4 dell'Allegato A prevede, a carico dell'assicurato, l'obbligo di denuncia del sinistro alla Compagnia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c. (perdita dell'indennizzo).
Tanto premesso, la domanda di manleva va disattesa.
Invero, sulla base delle evidenze di causa va osservato che le descritte condotte di negligenza/imperizia, tutte poste in essere dall'Avv. nel corso del giudizio _1
dinanzi al Giudice di Pace di MU, instaurato nel 2003, risultano integrate, al più tardi, nel corso dell'anno 2004, irrilevante all'uopo la data di adozione della sentenza di primo grado, che ne ha soltanto dato atto.
In assenza di diverse emergenze, men che meno nei termini assertivi, non vi è dunque prova dell'operatività della copertura assicurativa.
Né vi è prova della denuncia tempestiva del sinistro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c..
III.- Le spese processuali seguono il principio di soccombenza e di causalità
(l'attore soccombe nei riguardi della e risulta vittorioso nei confronti del P_
; il soccombe nei confronti del terzo da sé chiamato). _1 _1
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite tra l'attore e la convenuta
, la peculiarità della vicenda sostanziale, in relazione alla posizione di P_ quest'ultima, e l'ammesso rapporto di collaborazione professionale tra il e la _1
, tale da aver indotto ragionevolmente l'attore a ritenere coinvolta nell'operato P_
negligente anche la (pure in considerazione dell'espletamento, per le medesime P_
causali, sia di attività stragiudiziale che giudiziale), giustificano la compensazione delle spese di lite tra dette parti.
La vittoria della Compagnia contumace esonera dalla regolamentazione delle spese di lite tra questa e il istante. _1
Tra le ulteriori parti (attore e convenuto soccombente ), alla liquidazione del _1
compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m.
10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m.
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147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate (parametri medi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 01/10/2014 e seguenti, da contro e Parte_1 _1
, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
1) DICHIARA la contumacia del terzo chiamato;
2) RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti di
[...]
P_
3) ACCOGLIE la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti di _1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore della parte attrice della somma di €15.429,65, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata fino alla data odierna;
4) RIGETTA la domanda di manleva proposta da nei confronti del terzo _1
chiamato;
5) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, _1 delle spese processuali, che liquida in €297,39 per esborsi ed €5.077,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge;
6) COMPENSA le spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta;
NULLA P_
per le spese tra le ulteriori parti come da parte motiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21/01/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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