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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 28/10/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.355 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Maria Esposito, presso Parte_1 la quale elettivamente domicilia in Marano di Napoli, Corso Europa n.270
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e NTroparte_1 difesa dall'avv. Rosa Maria Siciliano, con la quale elett.te domicilia presso la sede dell'Ente in Torre del Greco (NA), via Marconi n.66
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.2.2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente della in qualità di dirigente medico, NTroparte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 83/24, pubblicata il 12/1/24, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere l'accertamento della legittima percezione delle indennità corrisposte per la partecipazione, quale esperto, fuori dell'orario di lavoro, alle attività inerenti le procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie con l'obiettivo di smaltimento di pratiche arretrate, con NT conseguente illegittimità della procedura di recupero di cui alla delibera n. 1063/2021, con cui si era proceduto, in via di autotutela, all'annullamento di quella n.2015/148.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza gravata era censurabile per i seguenti motivi: 1) erroneità della decisione nella parte in cui rigettava l'eccezione di tardività della determina n.1063 del NT 23.11.2021, con la quale l' disponeva l'annullamento delle delibere di liquidazione dei compensi già erogati;
2) inapplicabilità del principio di omnicomprensività del trattamento economico in ambito pubblico, sostenuto dal Giudice di prime cure, trattandosi, nel caso in esame, di spettanze dovute per lo svolgimento di attività straordinarie, espletate fuori dall'orario di servizio;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato anche la domanda subordinata di risarcimento danni.
Ha chiesto, quindi, la riforma della pronuncia gravata con l'accoglimento integrale della domanda formulata in prime cure.
NT L'EL , costituitasi nel presente grado di giudizio, ha sostenuto l'improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza del gravame chiedendone il rigetto per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità del NT gravame formulata dalla resistente, in quanto la tardiva notifica dell'atto di appello è stata sanata dalla costituzione in giudizio della stessa, che si è anche difesa nel merito.
Tanto premesso, l'appello proposto non può essere accolto per le ragioni che seguono.
La questione oggetto di giudizio è stata già esaminata da questa Corte in diversa composizione in analoghi giudizi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo pienamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (cfr. sent. n.2359/24 e n.3024/24 prodotte in atti).
La controversia verte sull'accertamento del diritto ai compensi in favore dell'appellante per le prestazioni asseritamente svolte fuori dall'orario di lavoro, in esecuzione di un progetto auto-finanziato approvato nell'ambito del D.Lgs.194/2008, compensi, dapprima NT riconosciuti ed erogati dalla resistente e successivamente dichiarati indebiti dalla medesima con ripetizione degli stessi.
Va precisato innanzitutto che quando si fa questione di ripetizione di indebito - come nel caso di specie - viene in rilievo l'accertamento della titolarità sostanziale del diritto di credito alle somme ripetute;
ne consegue che solo ove il ricorrente dimostri gli elementi costitutivi del diritto e, dunque, di avere titolo alla corresponsione delle predette somme, l'azione di accertamento negativo dell'indebito potrà essere accolta.
Posto ciò, deve rilevarsi l'infondatezza della doglianza mossa dall'appellante relativa alla tardività della Determina Dirigenziale NT n.1063 del 23.11.2021, con la quale la resistente annullava le precedenti determinazioni dirigenziali di liquidazione delle competenze.
L'appellante, ribadendo la natura di atto amministrativo del suddetto provvedimento, sostiene la violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e, per tale via, la tardività NT dell'atto di autotutela e, dunque, la decadenza della dal potere di ripetizione dell'indebito.
Tale motivo di gravame non può trovare accoglimento, in quanto l'indebito si pone, come correttamente rilevato dal primo Giudice, sul piano sostanziale, imponendo l'accertamento del diritto di credito vantato dall'attuale impugnante e, dunque, soltanto su tale piano si pongono le questioni giuridicamente dirimenti;
ne consegue, l'inidoneità decisoria del motivo in esame che non esonererebbe – ove mai si accedesse alla tesi della natura amministrativa (come invocato dall'appellante) e non, invece, privatistica (come correttamente affermata dal primo Giudice) della suddetta determina e se ne affermasse l'illegittimità per vizio formale – questa Corte dall'esame del merito relativo alla spettanza del diritto azionato.
A maggior ragione ove si consideri che, trattandosi di somme che si assumono indebitamente percepite nell'ambito del pubblico impiego, la giurisprudenza ha affermato la natura doverosa della ripetizione (cfr., Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 giugno 2014 n.2903), atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme. A ciò si aggiunga che, nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente anche l'affidamento di quest'ultimo e la stessa buona fede, pur astrattamente sostenibili in linea generale, non sono di ostacolo all'esercizio del potere di recupero e l'Amministrazione non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato (cfr. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8).
Tanto premesso, occorre analizzare la sussistenza del diritto invocato dal lavoratore appellante.
In relazione alla sua specifica qualifica di dirigente, si premette che l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite. La medesima disposizione, al comma 3, fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
Ebbene, l'appellante si duole del richiamo operato dal giudice di prime cure al suddetto principio, ritenendo che esso opererebbe soltanto in relazione agli incarichi svolti nell'orario normale di lavoro.
La tesi – che introduce un distinguo, non contemplato dalla previsione normativa – è sconfessata dalla granitica giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva.” (cfr Cass. Ordinanza n. 32617 del 04/11/2022).
A tale rilievo già di per sè assorbente, aggiungasi l'infondatezza anche della censura con cui parte appellante sostiene che le prestazioni svolte erano state eseguite, fuori dall'orario di servizio, ed in attuazione di uno specifico progetto, avente il seguente obiettivo: “progetto lavorazione pratiche giacenti presso l'ufficio della Commissione aziendale n.7301 del 31 dicembre 2001 - istruttoria ed approfondimento degli atti di pratiche nuove ed in corso di procedimento.”
In primo luogo dalla documentazione allegata emerge che l'attività prestata era strettamente connessa a quella del Comitato di Coordinamento e dei Nuclei di Valutazione, facendo parte del medesimo progetto, volto allo smaltimento delle pratiche arretrate: sicchè effettuare la distinzione suggerita in ricorso determinerebbe delle ingiustificate distinzioni che finirebbero per attribuire una posizione privilegiata a parità di condizioni oggettive.
Orbene, come già rilevato dal Tribunale, i lavori degli organismi istituiti per il disbrigo delle pratiche in disamina - Comitato di Coordinamento Aziendale per l'Accreditamento (C.C.A.A.) e Nuclei di Valutazione, composti da personale delle Commissioni Locali- erano stati previsti ab origine, e cioè dall'epoca di emanazione del DCA n.124/2012, come gratuiti.
Volendo tuttavia aderire all'impostazione difensiva di parte appellante e, dunque, qualificare l'attività compiuta come aggiuntiva rispetto a quella di competenza, in quanto eseguita in attuazione del progetto indicato, dovrebbe accertarsi l'effettiva sussistenza di un provvedimento di approvazione ed autorizzazione del detto progetto da parte dell'amministrazione affinchè si possa riconoscere che esso sia stato svolto con il necessario consenso della parte datoriale.
Sul punto, l'appellante deduceva che il progetto era stato autorizzato dalla Direzione Aziendale con l'annotazione del 4/9/18 NT apposta sulla nota Dipartimento Prevenzione prot.n. 0124446 del 3/9/2018.
Ebbene, questa Corte rileva che, in effetti, manca un provvedimento di approvazione del progetto;
l'annotazione del 04.09.2018 (apposta dalla Direzione Aziendale sulla nota del 3.9.2018), invocata dall'appellante, non contiene alcun atto di approvazione e/o autorizzazione del progetto, consistendo solo nella affermazione non chiara:” Si condivide a valere sugli incassi” seguita dalla firma del Direttore aziendale.
Una simile annotazione, sicuramente, non può qualificarsi come atto autorizzativo e/o approvativo del dedotto progetto, difettando della minima manifestazione di volontà dell'Ente in tal senso. Ove, invece, le dedotte attività espletate dall'appellante fossero riconducibili nell'alveo di quelle proprie dell'ufficio di appartenenza (essendo dirette all'erogazione di servizi di controlli sanitari) - a prescindere dalla legittimità del ricorso ad un progetto per l'esecuzione delle stesse - il diritto a compensi aggiuntivi rispetto al trattamento ordinario spettante ai dipendenti secondo il CCNL di comparto dovrebbe giustificarsi almeno a titolo di lavoro straordinario, per essere state le prestazioni asseritamente rese fuori dall'orario di servizio.
Il progetto, presentato con la nota del 22.10.2018 prot. 0151022, non contiene alcuna previsione in ordine all'orario di svolgimento delle prestazioni tale da giustificare il ricorso dei lavoratori ad ore aggiuntive di lavoro, eccedenti l'ordinario.
Può affermarsi, al riguardo, che nell'ambito del pubblico impiego, in base alla costante giurisprudenza amministrativa, la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, subordinata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente: “Non può essere riconosciuto alcun compenso al pubblico dipendente per lavoro straordinario, quando manchi una preventiva formale autorizzazione da parte della P.A. datrice di lavoro, solo in questo modo è possibile verificare nel rispetto dell'art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali (cfr tra le tante Consiglio Stato Sez. V, 8 marzo 2001, n. 1352; Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 1994, n. 139; Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 1994, n. 1277). Ebbene, nel caso in esame, difetta senz'altro un'autorizzazione espressa e formale all'espletamento di lavoro straordinario.
All'autorizzazione preventiva può poi essere equiparata quella in via di successiva sanatoria, fermo restando che non è dovuta la retribuzione per lavoro straordinario nel caso in cui lo svolgimento di quest'ultimo, se non preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio, non sia stato determinato da comprovate condizioni di indifferibilità dell'attività lavorativa, con conseguente configurabilità della c.d. "autorizzazione implicita" (così Cons. St. V., 6.12.2016 n. 5153).
Dunque, la rigidità del principio di previa formale inequivoca autorizzazione preventiva dello straordinario trova molte deroghe e l'ultima condivisibile elaborazione della (cfr. Cass., Parte_2
Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) definisce ulteriormente l'essenza e le caratteristiche dell'“autorizzazione” allo svolgimento di lavoro straordinario, laddove, in una fattispecie relativa al settore sanitario ha affermato: “Questa S.C. ha certo affermato che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili (Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio 2022).
Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126 c.c. ed il diritto al pagamento del compenso (Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).
Nella specie, dall'istruttoria svolta è emerso che l'intimato ha posto in essere la prestazione in esame e che questa è stata resa in adempimento del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente.
Si tratta, quindi......di una mera prestazione lavorativa ordinaria resa su incarico datoriale, con riferimento alla quale l'(Omissis) ha percepito delle entrate.
Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell'ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell'orario lavorativo ordinario, non potrà avanzare pretese.
Al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso.
In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.”
Orbene, nella fattispecie in esame, la sopra richiamata nota non reca alcuna indicazione e/o previsione che imponesse ai lavoratori lo svolgimento del progetto al di fuori dell'orario di lavoro, né contiene un ordine di servizio rivolto all'odierno appellante (né ad altro lavoratore) circa l'obbligo di esecuzione della prestazione in una fascia oraria, non compresa nel perimetro del proprio orario normale di lavoro. Difetta, dunque, un'autorizzazione - anche solo implicita - allo svolgimento di lavoro straordinario, alla quale ancorare il diritto al compenso, quale una programmazione oraria disposta dal datore di lavoro che in sé ecceda l'orario contrattuale e che il lavoratore sia tenuto a seguire.
In definitiva, mancano quegli elementi minimi ed essenziali tali da ritenersi equivalenti ad un provvedimento espresso di autorizzazione all'espletamento di lavoro straordinario, ai fini del riconoscimento della retribuibilità dello stesso.
In ogni caso, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, al dirigente medico che abbia svolto attività lavorativa eccedente i limiti orari stabiliti dal contratto collettivo d'area sanitaria non spetta la retribuzione per lavoro straordinario, atteso che tali prestazioni sono già remunerate mediante la previsione della retribuzione di risultato (cfr tra le tante Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, n.7348 e Cassazione civile, sez.lav., 28/06/2022, n.20801).
Si legge nella sentenza da ultimo citata: “Questa Corte si è ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica (ex aliis: Cass. sez. lav. 7 agosto 2020 n. 16855; 5 agosto 2020 n. 16711; 25 giugno 2020 n. 12629; 22 giugno 2020 n. 12201), individuando la normativa di riferimento nel CCNL 5 dicembre 1996, art. 62, commi 2 e 3, e art. 65, comma 3, area dirigenza medica e veterinaria, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità: medesimo CCNL, artt. 19 e 20), mentre il superamento dell'orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario.
5. Tale principio - affermato dalla Sezioni Unite nell'arresto del 17 aprile 2009 n. 9146 in relazione al dirigente medico incaricato della direzione di struttura - è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi dei successivi quadrienni, CCNL 8.6.2000 e CCNL 3.11.2005 (Cass. n. 16855 del 2020 cit.; Cass. n. 28787 del 2017; Cass. 4 giugno 2012 n. 8958).
6. Va altresì evidenziato che lo stesso CCNL 5 dicembre 1996, art. 80, stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere previamente autorizzate.
7. Il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass. n. 16711 del 2020; Cass. n. 7348 del 2017).
L'interpretazione della contrattazione collettiva offre dunque una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti-medici, che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro straordinario da parte di tutti i dirigenti medici (siano o meno preposti ad una struttura complessa), in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anzichè sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.
Su tali premesse di carattere generale e dalla prospettazione della domanda come intesa ad ottenere la corresponsione del compenso sulla base del semplice superamento dell'orario di 38 ore settimanali (e, dunque, senza alcuna specifica deduzione circa la sussistenza di situazioni che, per straordinarietà e per peculiarità, fossero tali da rientrare nell'ambito delle deroghe contrattualmente previste) discende come logica conseguenza l'irrilevanza delle difese formulate dalla parte appellante al fine di valutare se fosse stata fornita la prova dell'attività svolta oltre il limite orario di 38 ore settimanali e se vi fosse o meno un'autorizzazione all'espletamento di tale lavoro straordinario.
Per tali motivi, anche sotto tale profilo, non può riconoscersi il diritto dell'appellante agli emolumenti richiesti con il presente giudizio, dovendosi ribadire in questa sede l'insussistenza del diritto dello stesso all'indennità erogatagli per la partecipazione alle attività del “Comitato di Accreditamento” e la legittimità delle azioni di recupero intraprese dalla resistente NT Va ribadita in questa sede anche l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata in via subordinata.
Ed invero, come già rilevato dal Tribunale, è ben possibile far valere in via risarcitoria il danno che possa in sè conseguire al superamento dei limiti di tollerabilità oraria del lavoro, sicchè non è esclusa la responsabilità datoriale e gli effetti dissuasivi ad essa riconnessi, rispetto ai comportamenti illeciti in tal senso, sia in relazione al superamento di specifici limiti sia, deve ritenersi, allorquando le prestazioni richieste o accettate dovessero risultare esorbitanti, per la misura del lavoro e l'inadeguatezza dei mezzi predisposti, rispetto alla normalità e dovessero illegittimamente sacrificare l'integrità psico-fisica o la personalità morale del dipendente, in violazione dell'art. 2087 c.c., quale espressione, ora, dei corrispondenti diritti costituzionalmente garantiti alla salute (art. 32) ed alla dignità del lavoro (artt. 35 e 2) (cfr Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12629).
Nel caso concreto, però, come già evidenziato dal Tribunale, non è stata fornita alcuna prova, ma prima ancora alcuna allegazione concreta circa l'effettiva organizzazione lavorativa riferita ai giorni in cui erano state disimpegnate anche le attività inerenti le procedure di “accreditamento istituzionale”, per valutarne, dal punto di vista quantitativo, l'eccessiva onerosità.
L'appello, quindi, per tutti i motivi fin qui esposti, va rigettato, con conferma della sentenza gravata.
La complessità delle questioni affrontate ed il comportamento ambiguo degli uffici coinvolti nella vicenda progettuale in esame inducono a compensare le spese del grado di giudizio.
Ratione temporis alla fattispecie si applica il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 28/10/25 Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 28/10/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.355 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Maria Esposito, presso Parte_1 la quale elettivamente domicilia in Marano di Napoli, Corso Europa n.270
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e NTroparte_1 difesa dall'avv. Rosa Maria Siciliano, con la quale elett.te domicilia presso la sede dell'Ente in Torre del Greco (NA), via Marconi n.66
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.2.2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente della in qualità di dirigente medico, NTroparte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 83/24, pubblicata il 12/1/24, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere l'accertamento della legittima percezione delle indennità corrisposte per la partecipazione, quale esperto, fuori dell'orario di lavoro, alle attività inerenti le procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie con l'obiettivo di smaltimento di pratiche arretrate, con NT conseguente illegittimità della procedura di recupero di cui alla delibera n. 1063/2021, con cui si era proceduto, in via di autotutela, all'annullamento di quella n.2015/148.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza gravata era censurabile per i seguenti motivi: 1) erroneità della decisione nella parte in cui rigettava l'eccezione di tardività della determina n.1063 del NT 23.11.2021, con la quale l' disponeva l'annullamento delle delibere di liquidazione dei compensi già erogati;
2) inapplicabilità del principio di omnicomprensività del trattamento economico in ambito pubblico, sostenuto dal Giudice di prime cure, trattandosi, nel caso in esame, di spettanze dovute per lo svolgimento di attività straordinarie, espletate fuori dall'orario di servizio;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato anche la domanda subordinata di risarcimento danni.
Ha chiesto, quindi, la riforma della pronuncia gravata con l'accoglimento integrale della domanda formulata in prime cure.
NT L'EL , costituitasi nel presente grado di giudizio, ha sostenuto l'improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza del gravame chiedendone il rigetto per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità del NT gravame formulata dalla resistente, in quanto la tardiva notifica dell'atto di appello è stata sanata dalla costituzione in giudizio della stessa, che si è anche difesa nel merito.
Tanto premesso, l'appello proposto non può essere accolto per le ragioni che seguono.
La questione oggetto di giudizio è stata già esaminata da questa Corte in diversa composizione in analoghi giudizi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo pienamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (cfr. sent. n.2359/24 e n.3024/24 prodotte in atti).
La controversia verte sull'accertamento del diritto ai compensi in favore dell'appellante per le prestazioni asseritamente svolte fuori dall'orario di lavoro, in esecuzione di un progetto auto-finanziato approvato nell'ambito del D.Lgs.194/2008, compensi, dapprima NT riconosciuti ed erogati dalla resistente e successivamente dichiarati indebiti dalla medesima con ripetizione degli stessi.
Va precisato innanzitutto che quando si fa questione di ripetizione di indebito - come nel caso di specie - viene in rilievo l'accertamento della titolarità sostanziale del diritto di credito alle somme ripetute;
ne consegue che solo ove il ricorrente dimostri gli elementi costitutivi del diritto e, dunque, di avere titolo alla corresponsione delle predette somme, l'azione di accertamento negativo dell'indebito potrà essere accolta.
Posto ciò, deve rilevarsi l'infondatezza della doglianza mossa dall'appellante relativa alla tardività della Determina Dirigenziale NT n.1063 del 23.11.2021, con la quale la resistente annullava le precedenti determinazioni dirigenziali di liquidazione delle competenze.
L'appellante, ribadendo la natura di atto amministrativo del suddetto provvedimento, sostiene la violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e, per tale via, la tardività NT dell'atto di autotutela e, dunque, la decadenza della dal potere di ripetizione dell'indebito.
Tale motivo di gravame non può trovare accoglimento, in quanto l'indebito si pone, come correttamente rilevato dal primo Giudice, sul piano sostanziale, imponendo l'accertamento del diritto di credito vantato dall'attuale impugnante e, dunque, soltanto su tale piano si pongono le questioni giuridicamente dirimenti;
ne consegue, l'inidoneità decisoria del motivo in esame che non esonererebbe – ove mai si accedesse alla tesi della natura amministrativa (come invocato dall'appellante) e non, invece, privatistica (come correttamente affermata dal primo Giudice) della suddetta determina e se ne affermasse l'illegittimità per vizio formale – questa Corte dall'esame del merito relativo alla spettanza del diritto azionato.
A maggior ragione ove si consideri che, trattandosi di somme che si assumono indebitamente percepite nell'ambito del pubblico impiego, la giurisprudenza ha affermato la natura doverosa della ripetizione (cfr., Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 giugno 2014 n.2903), atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme. A ciò si aggiunga che, nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente anche l'affidamento di quest'ultimo e la stessa buona fede, pur astrattamente sostenibili in linea generale, non sono di ostacolo all'esercizio del potere di recupero e l'Amministrazione non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato (cfr. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8).
Tanto premesso, occorre analizzare la sussistenza del diritto invocato dal lavoratore appellante.
In relazione alla sua specifica qualifica di dirigente, si premette che l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite. La medesima disposizione, al comma 3, fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
Ebbene, l'appellante si duole del richiamo operato dal giudice di prime cure al suddetto principio, ritenendo che esso opererebbe soltanto in relazione agli incarichi svolti nell'orario normale di lavoro.
La tesi – che introduce un distinguo, non contemplato dalla previsione normativa – è sconfessata dalla granitica giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva.” (cfr Cass. Ordinanza n. 32617 del 04/11/2022).
A tale rilievo già di per sè assorbente, aggiungasi l'infondatezza anche della censura con cui parte appellante sostiene che le prestazioni svolte erano state eseguite, fuori dall'orario di servizio, ed in attuazione di uno specifico progetto, avente il seguente obiettivo: “progetto lavorazione pratiche giacenti presso l'ufficio della Commissione aziendale n.7301 del 31 dicembre 2001 - istruttoria ed approfondimento degli atti di pratiche nuove ed in corso di procedimento.”
In primo luogo dalla documentazione allegata emerge che l'attività prestata era strettamente connessa a quella del Comitato di Coordinamento e dei Nuclei di Valutazione, facendo parte del medesimo progetto, volto allo smaltimento delle pratiche arretrate: sicchè effettuare la distinzione suggerita in ricorso determinerebbe delle ingiustificate distinzioni che finirebbero per attribuire una posizione privilegiata a parità di condizioni oggettive.
Orbene, come già rilevato dal Tribunale, i lavori degli organismi istituiti per il disbrigo delle pratiche in disamina - Comitato di Coordinamento Aziendale per l'Accreditamento (C.C.A.A.) e Nuclei di Valutazione, composti da personale delle Commissioni Locali- erano stati previsti ab origine, e cioè dall'epoca di emanazione del DCA n.124/2012, come gratuiti.
Volendo tuttavia aderire all'impostazione difensiva di parte appellante e, dunque, qualificare l'attività compiuta come aggiuntiva rispetto a quella di competenza, in quanto eseguita in attuazione del progetto indicato, dovrebbe accertarsi l'effettiva sussistenza di un provvedimento di approvazione ed autorizzazione del detto progetto da parte dell'amministrazione affinchè si possa riconoscere che esso sia stato svolto con il necessario consenso della parte datoriale.
Sul punto, l'appellante deduceva che il progetto era stato autorizzato dalla Direzione Aziendale con l'annotazione del 4/9/18 NT apposta sulla nota Dipartimento Prevenzione prot.n. 0124446 del 3/9/2018.
Ebbene, questa Corte rileva che, in effetti, manca un provvedimento di approvazione del progetto;
l'annotazione del 04.09.2018 (apposta dalla Direzione Aziendale sulla nota del 3.9.2018), invocata dall'appellante, non contiene alcun atto di approvazione e/o autorizzazione del progetto, consistendo solo nella affermazione non chiara:” Si condivide a valere sugli incassi” seguita dalla firma del Direttore aziendale.
Una simile annotazione, sicuramente, non può qualificarsi come atto autorizzativo e/o approvativo del dedotto progetto, difettando della minima manifestazione di volontà dell'Ente in tal senso. Ove, invece, le dedotte attività espletate dall'appellante fossero riconducibili nell'alveo di quelle proprie dell'ufficio di appartenenza (essendo dirette all'erogazione di servizi di controlli sanitari) - a prescindere dalla legittimità del ricorso ad un progetto per l'esecuzione delle stesse - il diritto a compensi aggiuntivi rispetto al trattamento ordinario spettante ai dipendenti secondo il CCNL di comparto dovrebbe giustificarsi almeno a titolo di lavoro straordinario, per essere state le prestazioni asseritamente rese fuori dall'orario di servizio.
Il progetto, presentato con la nota del 22.10.2018 prot. 0151022, non contiene alcuna previsione in ordine all'orario di svolgimento delle prestazioni tale da giustificare il ricorso dei lavoratori ad ore aggiuntive di lavoro, eccedenti l'ordinario.
Può affermarsi, al riguardo, che nell'ambito del pubblico impiego, in base alla costante giurisprudenza amministrativa, la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, subordinata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente: “Non può essere riconosciuto alcun compenso al pubblico dipendente per lavoro straordinario, quando manchi una preventiva formale autorizzazione da parte della P.A. datrice di lavoro, solo in questo modo è possibile verificare nel rispetto dell'art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali (cfr tra le tante Consiglio Stato Sez. V, 8 marzo 2001, n. 1352; Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 1994, n. 139; Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 1994, n. 1277). Ebbene, nel caso in esame, difetta senz'altro un'autorizzazione espressa e formale all'espletamento di lavoro straordinario.
All'autorizzazione preventiva può poi essere equiparata quella in via di successiva sanatoria, fermo restando che non è dovuta la retribuzione per lavoro straordinario nel caso in cui lo svolgimento di quest'ultimo, se non preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio, non sia stato determinato da comprovate condizioni di indifferibilità dell'attività lavorativa, con conseguente configurabilità della c.d. "autorizzazione implicita" (così Cons. St. V., 6.12.2016 n. 5153).
Dunque, la rigidità del principio di previa formale inequivoca autorizzazione preventiva dello straordinario trova molte deroghe e l'ultima condivisibile elaborazione della (cfr. Cass., Parte_2
Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) definisce ulteriormente l'essenza e le caratteristiche dell'“autorizzazione” allo svolgimento di lavoro straordinario, laddove, in una fattispecie relativa al settore sanitario ha affermato: “Questa S.C. ha certo affermato che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili (Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio 2022).
Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126 c.c. ed il diritto al pagamento del compenso (Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).
Nella specie, dall'istruttoria svolta è emerso che l'intimato ha posto in essere la prestazione in esame e che questa è stata resa in adempimento del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente.
Si tratta, quindi......di una mera prestazione lavorativa ordinaria resa su incarico datoriale, con riferimento alla quale l'(Omissis) ha percepito delle entrate.
Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell'ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell'orario lavorativo ordinario, non potrà avanzare pretese.
Al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso.
In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.”
Orbene, nella fattispecie in esame, la sopra richiamata nota non reca alcuna indicazione e/o previsione che imponesse ai lavoratori lo svolgimento del progetto al di fuori dell'orario di lavoro, né contiene un ordine di servizio rivolto all'odierno appellante (né ad altro lavoratore) circa l'obbligo di esecuzione della prestazione in una fascia oraria, non compresa nel perimetro del proprio orario normale di lavoro. Difetta, dunque, un'autorizzazione - anche solo implicita - allo svolgimento di lavoro straordinario, alla quale ancorare il diritto al compenso, quale una programmazione oraria disposta dal datore di lavoro che in sé ecceda l'orario contrattuale e che il lavoratore sia tenuto a seguire.
In definitiva, mancano quegli elementi minimi ed essenziali tali da ritenersi equivalenti ad un provvedimento espresso di autorizzazione all'espletamento di lavoro straordinario, ai fini del riconoscimento della retribuibilità dello stesso.
In ogni caso, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, al dirigente medico che abbia svolto attività lavorativa eccedente i limiti orari stabiliti dal contratto collettivo d'area sanitaria non spetta la retribuzione per lavoro straordinario, atteso che tali prestazioni sono già remunerate mediante la previsione della retribuzione di risultato (cfr tra le tante Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, n.7348 e Cassazione civile, sez.lav., 28/06/2022, n.20801).
Si legge nella sentenza da ultimo citata: “Questa Corte si è ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica (ex aliis: Cass. sez. lav. 7 agosto 2020 n. 16855; 5 agosto 2020 n. 16711; 25 giugno 2020 n. 12629; 22 giugno 2020 n. 12201), individuando la normativa di riferimento nel CCNL 5 dicembre 1996, art. 62, commi 2 e 3, e art. 65, comma 3, area dirigenza medica e veterinaria, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità: medesimo CCNL, artt. 19 e 20), mentre il superamento dell'orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario.
5. Tale principio - affermato dalla Sezioni Unite nell'arresto del 17 aprile 2009 n. 9146 in relazione al dirigente medico incaricato della direzione di struttura - è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi dei successivi quadrienni, CCNL 8.6.2000 e CCNL 3.11.2005 (Cass. n. 16855 del 2020 cit.; Cass. n. 28787 del 2017; Cass. 4 giugno 2012 n. 8958).
6. Va altresì evidenziato che lo stesso CCNL 5 dicembre 1996, art. 80, stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere previamente autorizzate.
7. Il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass. n. 16711 del 2020; Cass. n. 7348 del 2017).
L'interpretazione della contrattazione collettiva offre dunque una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti-medici, che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro straordinario da parte di tutti i dirigenti medici (siano o meno preposti ad una struttura complessa), in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anzichè sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.
Su tali premesse di carattere generale e dalla prospettazione della domanda come intesa ad ottenere la corresponsione del compenso sulla base del semplice superamento dell'orario di 38 ore settimanali (e, dunque, senza alcuna specifica deduzione circa la sussistenza di situazioni che, per straordinarietà e per peculiarità, fossero tali da rientrare nell'ambito delle deroghe contrattualmente previste) discende come logica conseguenza l'irrilevanza delle difese formulate dalla parte appellante al fine di valutare se fosse stata fornita la prova dell'attività svolta oltre il limite orario di 38 ore settimanali e se vi fosse o meno un'autorizzazione all'espletamento di tale lavoro straordinario.
Per tali motivi, anche sotto tale profilo, non può riconoscersi il diritto dell'appellante agli emolumenti richiesti con il presente giudizio, dovendosi ribadire in questa sede l'insussistenza del diritto dello stesso all'indennità erogatagli per la partecipazione alle attività del “Comitato di Accreditamento” e la legittimità delle azioni di recupero intraprese dalla resistente NT Va ribadita in questa sede anche l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata in via subordinata.
Ed invero, come già rilevato dal Tribunale, è ben possibile far valere in via risarcitoria il danno che possa in sè conseguire al superamento dei limiti di tollerabilità oraria del lavoro, sicchè non è esclusa la responsabilità datoriale e gli effetti dissuasivi ad essa riconnessi, rispetto ai comportamenti illeciti in tal senso, sia in relazione al superamento di specifici limiti sia, deve ritenersi, allorquando le prestazioni richieste o accettate dovessero risultare esorbitanti, per la misura del lavoro e l'inadeguatezza dei mezzi predisposti, rispetto alla normalità e dovessero illegittimamente sacrificare l'integrità psico-fisica o la personalità morale del dipendente, in violazione dell'art. 2087 c.c., quale espressione, ora, dei corrispondenti diritti costituzionalmente garantiti alla salute (art. 32) ed alla dignità del lavoro (artt. 35 e 2) (cfr Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12629).
Nel caso concreto, però, come già evidenziato dal Tribunale, non è stata fornita alcuna prova, ma prima ancora alcuna allegazione concreta circa l'effettiva organizzazione lavorativa riferita ai giorni in cui erano state disimpegnate anche le attività inerenti le procedure di “accreditamento istituzionale”, per valutarne, dal punto di vista quantitativo, l'eccessiva onerosità.
L'appello, quindi, per tutti i motivi fin qui esposti, va rigettato, con conferma della sentenza gravata.
La complessità delle questioni affrontate ed il comportamento ambiguo degli uffici coinvolti nella vicenda progettuale in esame inducono a compensare le spese del grado di giudizio.
Ratione temporis alla fattispecie si applica il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 28/10/25 Il Consigliere rel. est. Il Presidente