Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2642/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1572/2019 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss c.p.c.” e vertente:
TRA
nata a [...] il 1° ottobre 1957 (c.f. Parte_1
) e residente in [...]
Pacifico snc, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Serena Guarino (CF. , sito in Napoli alla Piazza G. Bovio, C.F._2
14, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce l'atto di citazione;
APPELLANTE CONTRO (codice fiscale sito in Melito di Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, alla via E. De Nicola 3, già in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., (codice fiscale Controparte_3
), con sede in Mugnano di Napoli, alla via Pietro Nenni, 49, P.IVA_2 elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in 80028 GR AN (NA) alla Via Orazio n° 9, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Capasso (codice fiscale ), che lo rappresenta e C.F._3 difende, giusta procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
AVVERSO La sentenza n. 1744/2020 pubblicata in data 12.08.2020, dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona del G.U., Dott.ssa Maria Laura Mainenti
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
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1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto notificato il 25/02/2021 a mezzo posta certificata la parte appellante proponeva appello per revocazione ex Parte_1 art. 395 n. 4 c.p.c avverso la sentenza 1744\2020, pubblicata in data 12.08.2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona del G.U., Dott.ssa Maria Laura Mainenti, con la quale il giudice d'appello aveva dichiarato l'appello proposto dalla medesima avverso la sentenza n. 13107\2017 resa dal giudice di pace di Marano di Napoli in data 07.02.207 e pubblicata in data 29.09.2017, improcedibile per tardiva costituzione dell'appellante. L'appellante esperiva il dispiegato gravame assumendo che, con atto di appello notificato a mezzo p.e.c. in data 29.03.2018, essa Parte_1 conveniva in giudizio il onde ottenere la riforma Controparte_2 totale sentenza n.13107/2017, previo accertamento della nullità dell'atto introduttivo per genericità del petitum e della causa petendi, nonché dell'inesistenza del diritto di credito azionato dal e della CP_2 prescrizione dei presunti diritti di credito per gli anni anteriori al 2013 per assenza di prova, nonché nel merito, rigettare la domanda proposta in primo grado dal in quanto totalmente infondata in fatto ed CP_2 in diritto e non supportata da eventuali e pregresse delibere assembleari di approvazione del preventivo, del consuntivo e della ripartizione delle eventuali spese per gli anni antecedenti all'anno 2014 e non provata in nessuno dei suoi elementi costitutivi anche con riferimento al quantum preteso;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, contenere la condanna nei limiti del provato. Iscritta la causa con deposito telematico in data 9 aprile 2018 (nel termine legale di 10 gg dalla notifica a mezzo p.e.c. del 29.03.2018) al n. rg. 4520/2018 e assegnata al giudice, dott.ssa Mainenti Maria Laura, rimaneva contumace l'appellato ritenuta matura per la CP_2 decisione, la controversia veniva riservata a in decisione e definita con sentenza n. 1744/2020 pubblicata in data 12.08.2020, con la quale il giudice adito rigettava l'appello dichiarandolo improcedibile per violazione dell'art.165 c.p.c., sull'assunto che la causa fosse stata iscritta tardivamente a ruolo, il 10 aprile 2018. Tuttavia, proseguiva la parte appellante, sicura di aver iscritto la causa di appello nei termini di legge, effettuava un controllo del proprio fascicolo telematico sul sistema pst giustizia, ove risultava il proprio deposito n.2642/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 16 N. 2642/2021 R.G.A.C.
telematico datato 9.04.2018 (.all.
5-Schermate pst giustizia), e alla voce
“iscrizione a ruolo” risultava inserita dalla Cancelleria del Ruolo Generale dell'intestato Tribunale, la data 10.04.2018 (che era la data di scarico del deposito telematico); di guisa che il procuratore di parte appellante si recava presso la citata Cancelleria per chiedere chiarimenti in merito e in quell'occasione la stessa riferiva che dal risultasse correttamente il Pt_2 deposito telematico dell'atto introduttivo in data 9.04.2018, e all'uopo ne rilasciava idonea attestazione (all.
6- Attestazione Cancelleria Ruolo Generale).
Pertanto, eccepiva l'appellante che l'impugnata sentenza fosse l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio (cfr.all.3,5 e 6), in quanto il giudice aveva supposto che l'iscrizione a ruolo fosse avvenuta in data 10.04.2018, limitandosi al dato erroneamente riportato sul fascicolo cartaceo d'ufficio, mentre di contro come da corretto controllo al , Pt_2 risultava incontestabilmente che l'iscrizione a ruolo era avvenuta in data 9.10.2018. Lamentava nella specie la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 395, n. 4, c.p.c. derivante da una errata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale aveva indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto (iscrizione a ruolo in data 10.04.2018, anziché in data 9.04.2018), che aveva così indotto ad una erronea convinzione (iscrizione a ruolo tardiva), documentalmente esclusa dagli atti. Segnatamente in diritto, rilevava che la sentenza di improcedibilità era stata resa sull'errato presupposto della intempestività dell'iscrizione a ruolo dell'appello, che, invece, doveva essere dichiarato procedibile, atteso che la Suprema Corte ha più volte statuito che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (in tal senso, Cass.. Civ. sentenza n. 5372/2020). Dunque, ribadiva che l'atto di appello, in quanto notificato al procuratore dell'appellato in data 29 marzo 2018, era CP_2 stato, ritualmente, iscritto telematicamente a ruolo in data 9.04.2018, nel rispetto del termine di cui all'art.165 c.p.c., come rivendicava essere attestato dal fascicolo telematico e dalla documentazione in atti (. all.3, 5 e 6). In diritto rilevava che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nell'affermare che l'errore rilevante ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. consista nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Tanto premesso, proponeva domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc.
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civ della sentenza impugnata, in considerazione dell'errore commesso, che aveva portato a ritenere improcedibile l'appello proposto, evidenziando il vizio in esame il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali: in altri termini, quale mera svista materiale della realtà processuale. In via rescissoria riproponeva gli argomenti e le richieste riportati nell'atto di appello, dichiarato improcedibile, avverso la sentenza n.13107/2017 pubblicata il 29/09/2017 resa all'esito del procedimento civile recante rg.8545/ 2014 con la quale il Giudice di Pace di Marano, nella persona dell'avv. Michele Lo Storto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal attore, aveva statuito : - “accoglie la domanda e CP_2 condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del detto condominio attore della somma di € 1.335,20; - “condanna altresì i convenuti in soldo al pagamento delle spese di lite liquidate in € 125,00 per spese ed € 730,00 per compensi oltre rimborso spese generali con attribuzione al procuratore antistatario”. A supporto della dispiegata impugnazione deduceva che con atto di citazione notificato il 29 luglio 2014 il Controparte_4 conveniva la signora nella qualità di proprietaria dell'immobile Parte_1
e del box siti in Melito di Napoli, alla via Enrico De Nicola, 3, Parco CO.P.E.C scala A6, int.6, sull'assunto che la stessa risultasse morosa dell'importo di Euro 1.266,74, come da saldo oneri ordinari al 31.12.2013 indicato in citazione, oltre rata straordinaria per delibera del 22 maggio 2013. Assumeva altresì che le quote condominiali richieste fossero state regolarmente approvate in idonee tornate assembleari condominiali e che vani e inutili fossero stati i solleciti effettuati dall'amministrazione alle parti convenute, depositando alla prima udienza del 16.01.15 convocazione assembleare del 15.11.14, unitamente a copia del bilancio consuntivo al 31.12.13 e copia verbale assembleare del 15.11.14. La causa, recante n.rg 8545/2014 veniva assegnata al dott. e Per_1 successivamente scardinata e assegnata al Dott. Michele Lo Storto;
alla prima udienza del 16 gennaio 2015 il precisava a verbale la CP_2 domanda ampliandola da euro 1.266,74 richiesti in citazione ad euro 1.355,20, motivata dalla differenza di importi a titolo di recupero di somme non riscosse dall' per una precedente cessione del credito. CP_1
Si costituiva la signora eccependo in primis Parte_1
l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art.5 del D.Lg 28/2010 per non essere stato attivato preventivo tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda stessa e, altresì, nullità dell'atto introduttivo per genericità del petitum e della causa petendi ed inesistenza del credito azionato per il pregresso pagamento delle quote condominiali. La stessa eccepiva, altresì, prescrizione del credito e violazione e falsa applicazione dell'art.2948 n.4 c.c. mancando in citazione ogni specifica sulla natura e sull'anno di riferimento di crediti n.2642/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 16 N. 2642/2021 R.G.A.C.
eventualmente anteriori all'anno 2013 nonché difetto di legittimazione passiva e assenza di responsabilità della convenuta in ordine a morosità per le quote ordinarie e straordinarie richieste. Il Giudice, accogliendo la predetta eccezione di improcedibilità, rinviava l'udienza al 24 settembre 2015 concedendo alle parti il termine di legge per esperire il tentativo di mediazione. Attivata prontamente la predetta mediazione dalla società convenuta, l'incontro avveniva in data 16 aprile 2015 e si concludeva con esito negativo, per mancata partecipazione dell'amministratore condominiale. Ammesso l'interrogatorio formale del signor in CP_5 qualità di amm.re p.t. dell' società amministratrice del CP_3
Condominio che tuttavia non compariva, veniva di contro deferito interrogatorio formale dell'appellante-convenuta, la quale dichiarava di essere proprietaria dell'immobile in oggetto, da sempre locato, dapprima alla signora e poi alla signora le quali le Parte_3 Parte_4 avevano consegnato le ricevute di pagamento degli oneri relativi alla scala e alle parti comuni per gli anni presumibilmente richiesti, riferiva, altresì, che l'importo indicato in citazione fosse diverso da quello indicato nel capo e così generico da non indicare mese e anno della presunta morosità onde consentire un controllo più approfondito con le ricevute di pagamento depositate in atti, oltre a sottolineare che l'importo portato in citazione fosse stato approvato in data 15.11.14, ossia in data successiva alla notifica dell'atto di citazione ricevuto il 29 luglio 2014. Espletata l'istruttoria e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, il procedimento si concludeva con la sentenza n.13107/2017 oggetto del presente gravame con la quale veniva accolta la domanda attorea proposta dal condominio in epigrafe indicato e condannata la signora a Parte_1 pagare l'importo di Euro 1.355,20 (importo maggiorato a seguito di precisazione del credito) nonché le spese processuali. Avverso la suddetta sentenza, la convenuta soccombente esperiva gravame onde ottenere la riforma, ritenendo aver il giudice di primo grado errato nella sua attività decisoria attraverso violazione di legge, non riconoscendo l'infondatezza della domanda attorea in quanto non provata ex art.2697, 1 comma, c.c. né documentalmente né a mezzo testi. All'uopo quale primo motivo di appello, indicava l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. artt. 164 e s.s. c.p.c. circa la genericità del petitum e della causa petendi. - Violazione dell'art.112 c.p.c., censurando la parte di sentenza in cui in cui alla pagina 2, righi da 1 a 3, era così statuito: “Dalla lettura dell'atto di citazione non si ravvisano le nullità denunziate dalla convenuta anche in relazione al rito semplificato da svolgersi innanzi al Giudice adito”. L'appellante lamentava che il giudicante erroneamente e senza alcuna specifica motivazione, in palese violazione dell'art.112 c.p.c., aveva riferito genericamente di non ravvisare le nullità denunziate dalla convenuta/appellante senza far riferimento alle stesse. Di contro rilevava n.2642/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 16 N. 2642/2021 R.G.A.C.
che le nullità denunciate riguardassero la genericità del petitum e della causa petendi per aver il omesso del tutto di fornire CP_2
l'indicazione dei fatti posti a fondamento della propria pretesa. In particolare, evidenziava aver rilevato come il Condominio avesse asserito genericamente la morosità in capo alla signora per un importo Parte_1 di Euro 1.266,74, come da saldo oneri ordinari al 31.12.2013 indicato in citazione, oltre rata straordinaria per delibera del 22 maggio 2013, senza però aver indicato la natura del credito, l'anno di riferimento dello stesso né il termine dal quale decorreva la maturazione della presunta morosità, comprimendo irrimediabilmente il diritto di difesa di controparte, impossibilitata ad operare un controllo con le ricevute di pagamento in suo possesso. Riteneva l'appellante che fosse necessaria tale specifica, considerando che negli ultimi anni, c'era stato uno scioglimento dell'unico
, e che precedentemente a questo Controparte_4 scioglimento si erano succedute diverse Amministrazioni condominiali che avevano generato un enorme confusione nei condomini. Deduceva inoltre che allo stato attuale l' si occupava contemporaneamente CP_3 dell'amministrazione delle parti comuni del citato Condominio e di alcune singole scale dello stesso. Sul punto, contestava che in prima udienza il Condominio, anziché risolvere i sollevati dubbi, ne aveva ulteriormente ingenerati relativamente all'an e al quantum precisando e ampliando la domanda riferendo di una presunta e non meglio specificata cessione del credito a favore dell' (amministratrice del condominio) CP_1 senza però fornirne prova documentale di tale asserita cessione nonostante il rinvio concesso ex art.320 cpc. In ogni caso eccepiva che eventuali cessioni di credito a favore dell' per la fornitura di servizi di pulizia CP_1
e portierato effettuata per il Condominio attore non attenevano in alcun modo all'oggetto di causa (recupero oneri condominiali). Contestava l'appellante altresì che solo in prima udienza era stato indicato che il bilancio consuntivo al 31.12.2013, posto a fondamento della domanda giudiziale, veniva approvato nella delibera assembleare del 15.11.2014, ovvero in data successiva a quella della notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi in data 22 settembre 2014. Ribadiva dunque che l'atto di citazione era viziato da nullità per genericità del petitum e della causa petendi avendo, il precisato in CP_2 corso di causa il quantum della domanda e giustificato quest'ultima, per la prima volta in prima udienza, con l'approvazione del bilancio consuntivo avvenuta nel verbale del 15.11.14 e pertanto, la motivazione del giudice censurabile laddove aveva genericamente statuito di non aver ravvisato nullità dalla lettura dell'atto, violando così, a parer di parte appellante, la disposizione di legge prevista dall'art. 112 c.p.c. A sensi dell'art.342 n.1 c.p.c., la parte appellante dichiarava di voler censurare la parte del provvedimento gravato in cui, alla pagina 2, righi 1- 3, il giudice aveva omesso di motivare il rigetto dell'eccepita nullità.
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Chiedeva dunque, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, disporre” dichiara la domanda proposta dall'attore/odierno appellato nulla per genericità del petitum e della causa petendi”. Quale secondo motivo di censura, indicava la violazione dell'art.112 c.p.c, per omessa motivazione in merito alle deduzioni prospettate in ordine alla carenza di prova ex artt.210 e 2697, 1 comma, c.c. e omessa valutazione dell'inadeguato materiale probatorio prodotto dal e impugnava la sopraindicata CP_2 sentenza nella parte in cui alla pagina 2, righi da 4 a 11, statuiva: “Nel merito la domanda, così come oggetto di precisazione avvenuta in prima udienza, è fondata e va accolta. La stessa infatti è stata idoneamente provata a mezzo la documentazione depositata in giudizio costituita dai verbali di assemblea di approvazione dei bilanci posti a fondamento delle richieste. Per quanto attiene all'approvazione degli stessi successivamente alla notifica dell'atto di citazione va osservato che la convenuta ha accettato il contraddittorio ed esperito anche il tentativo di cui all'art.5 D.lgs. 28/2010”. Nonché la parte in cui alla pagina 2, righi 24 e 25, laddove testualmente statuiva: “accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del detto condominio attore della somma di € 1.355,20”. Lamentava l'appellante che, solo dopo essersi costituita in giudizio ed avere eccepito la genericità dell'atto di citazione, era venuta a conoscenza che il fondava le proprie richieste sulla base del verbale CP_2 assembleare di approvazione del bilancio del 15 novembre 2014. Inoltre, rilevava l'errore del giudice di prossimità laddove aveva considerato provata la domanda attorea sulla scorta della sola delibera assembleare del 15 novembre 2014, che eccepiva in ogni caso essere inefficace per essere lo stesso manchevole dell'approvazione di tutte le voci di cui al piano preventivo e dunque il giudizio introdotto sulla base di importi che solo presumibilmente potevano ritenersi addebitabili alla NA
. Parte_1
Quindi, non avendo il depositato documentazione a sostegno CP_2 della domanda né dato prova di voci di spesa approvate con bilanci preventivi, la domanda giudiziale andava rigettata per violazione dell'art.2697, 1 comma, c.c Censurava dunque la parte del provvedimento gravato in cui, alla pagina 2, righi 4 a 11, il giudice aveva ritenuto fondata la domanda attorea in quanto provata documentalmente e alla pagina 2, righi da 24 a 25, e condannato la signora al pagamento di Euro 1.355,20. Parte_1
Impugnava altresì la sopraindicata sentenza anche nella parte in cui alla pagina 2, righi da 12 a 15, testualmente motivava:” Va altresì rilevato che alcuna prova ha fornito la convenuta alle eccezioni proposte. Infatti, le ricevute depositate dalla stessa si riferiscono a pagamenti relativi ad oneri condominiali dovuti per gli anni antecedenti a quelli oggetto di causa riportando date relative al 2010 e al 2011”. Da ultimo eccepiva l' omessa pronuncia sull'eccepita prescrizione del credito e violazione dell'art.2948 n.4 c.c., ritenendo la sentenza censurabile per n.2642/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 16 N. 2642/2021 R.G.A.C.
l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della prescrizione del credito vantato dal tenendo debitamente conto che gli oneri CP_2 condominiali devono essere ricondotti ”tra quelli soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 c.c., a nulla rilevando che l'amministratore si ponga come una sorta di delegato degli stessi condomini per la riscossione di tali quote, poiché il pagamento delle quote suddette costituisce comunque un vero e proprio debito del singolo condomino nei confronti della collettività, ovvero di tutti i condomini costituenti il condominio che, sebbene privo di personalità giuridica, è comunque abilitato a tutelare i diritti comuni, anche contro la volontà di singoli condomini dissenzienti ma minoritari” . Contestava di contro che, dalla lettura della sentenza non si ravvisava alcun riferimento agli anni di presunta morosità, ravvisandosi solo genericamente riferimento agli “oneri condominiali alla data del 31.12.2013”. Dispiegava istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza sottoposta a giudizio di revocazione ex art.401 c.p.c e citando il condominio
[...]
come in epigrafe indicato a comparire innanzi l'intestato CP_4
Tribunale all'udienza del 31 maggio 2021, concludeva: -ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetto di impugnazione n. 1744/2020, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.08.2020, poiché la sua esecuzione arrecherebbe alla signora
un danno grave e irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
- revocare la Parte_1 sentenza n. 1744/2020 pubblicata in data 12.08.2020, dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona del G.U., Dott.ssa Maria Laura Mainenti, in quanto viziata da un evidente errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. Civ, risultante dagli stessi atti del giudizio, commesso dal giudice di appello sull'errato presupposto della intempestività dell'iscrizione a ruolo dell'appello, che lo ha portato a ritenere improcedibile l'appello proposto, e per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di appello, che qui si ripropongono, per la decisione della fase rescissoria: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi esposti in appello e, per l'effetto, riformare totalmente la sentenza n.13107/2017 del 7 febbraio settembre 2017 emessa dal Giudice di Pace di Marano nella persona del Giudice, avv. Michele Lo Storto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8545/2014, depositata in cancelleria in data 29 settembre 2017 e tutti i capi della stessa sopra impugnati; - accertare la nullità dell'atto introduttivo per evidente genericità del petitum e della causa petendi nonché l'inesistenza del diritto di credito azionato dal e CP_2 la prescrizione dei presunti diritti di credito per gli anni anteriori al 2013 per assenza di prova e per tutti i motivi compiutamente sopraesposti; -in via gradata, nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e non supportata da eventuali e pregresse delibere assembleari di approvazione del preventivo, del consuntivo e della ripartizione delle eventuali spese per gli anni antecedenti al 2014, oltre a non essere stata provata in nessuno dei suoi elementi costitutivi, anche con riferimento al quantum preteso; -in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, contenere la condanna nei limiti del provato; -Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi
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i gradi di giudizio e al giudizio di revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., con attribuzione all'Avv. Serena Guarino dichiaratasi antistataria. Si costituiva in giudizio il riportandosi al Controparte_1 contenuto dell'atto introduttivo e relative domande ed eccezioni, e mezzi istruttori, già proposte in primo grado;
impugnava e contestava, l'intero contenuto dell'avverso atto di citazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., impugnava e contestava altresì l'intero contenuto dell'avverso atto d'appello, poiché inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto. Rilevava aver il Giudice di Pace di Marano di Napoli, correttamente deciso la controversia, accogliendo la domanda del sulla scorta della documentazione prodotta. CP_2
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza impugnata. Altresì eccepiva inammissibile, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., come novellato dalla L. n.134 del 2012, entrata in vigore il 12.8.2012, l'atto d'appello alla sentenza del Giudice di Pace di Marano. Segnatamente sosteneva la legittimazione delle parti documentalmente provata;
nel merito la pretesa attorea fondata e documentalmente provata dai bilanci condominiali. In ogni caso, l'appellato riteneva CP_2 che la controparte non avesse contestato di essere NA del CP_1 relativamente al cespite oggetto del giudizio. Nel merito rilevava essere stata depositata agli atti tutta la documentazione condominiale dalla quale evincibile che gli oneri condominiali per cui è causa erano stati regolarmente approvati in idonea tornata assembleare, alla quale la convenuta era stata regolarmente convocata e della quale aveva regolarmente ricevuto il relativo verbale. Asseriva inoltre che la stessa non aveva mai contestato la detta delibera che pertanto era da considerarsi perfettamente valida ed inoppugnabile. Sul punto precisava che nel bilancio depositato era indicata la cifra esatta che i convenuti dovevano versare, sia a saldo gestione 2013 che per la quota di riparto Aurora approvata, ma per esclusiva negligenza della stessa che ometteva di pagare quanto dovuto, la posizione contabile non veniva sanata. Inoltre, l'amministrazione condominiale rivendicava aver regolarmente richiesto inizialmente le quote condominiali come da bilancio preventivo, mentre all'esito dell'approvazione del consuntivo, precisato in prima udienza la domanda richiedendo le somme risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Rappresentava l'ente appellato l'intento dilatorio delle avverse contestazioni e l'inconferenza dell'eccepita carenza di legittimazione passiva, atteso che i rapporti contrattuali tra proprietario e inquilino non sono opponibili al . L'amministrazione condominiale rilevava CP_2 aver rapporti solo ed esclusivamente con i proprietari motivi per il quale nessun fondamento eccepiva avere la contestazione avversa.
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In ogni caso precisava che alla convenuta , attuale Parte_1 appellante, era stato deferito interrogatorio formale e la stessa non era stata in grado di dimostrare il pagamento delle somme richieste nell'atto introduttivo. Altresì che era stato inutilmente esperito un tentativo di mediazione, per mancanza di volontà di pagare da parte della convenuta. Infondata sulla sollevata ex adverso eccezione di prescrizione, si riportava alle motivazioni sollevate in primo grado e in comparsa conclusionale ripetute. Da ultimo si opponeva alla formulata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per manifesta inammissibilità ed infondatezza di cui all'art. 283 c.p.c., concludeva chiedendo: -Rigettare l'appello poiché inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché infondato in fatto ed in diritto. - Confermare la sentenza di primo grado. -Con vittoria di spese e compensi professionali del grado del giudizio. Alla prima udienza del 28.3.2022 sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1744/2020 emessa in data 12.8.2020, oggetto di odierna revocazione, ritenuta la necessità di acquisizione del fascicolo di primo grado, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.09.2023. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c, acquisiti i fascicoli recante rg.4520/2018 relativo al giudizio revocatorio in oggetto e il fascicolo di primo grado recante r.g.8545/14 oggetto dell'originario appello, da ultimo il presente giudizio veniva rinviato per la prosecuzione delle conclusioni all'udienza del 10.10.24 e trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190-352 cod. proc. civ.
3. In via preliminare si dà atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di n.2642/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 16 N. 2642/2021 R.G.A.C.
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Parimenti preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità di parte appellata. Invero, contrariamente a quanto eccepito da parte appellata, fin quando la sentenza di primo grado è ancora appellabile per mancato decorso del termine di impugnazione, non può essere in alcun modo soggetta a revocazione, in quanto i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei n. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza, di cui al n. 6, siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Per effetto del combinato disposto degli artt. 395 e 396 c.p.c., la revocazione è ammessa soltanto contro le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado;
la sentenza di primo grado è suscettibile di revocazione solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione, c.d. straordinaria, per i motivi di cui all'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6.ne discende l'ammissibilità dell'appello in esame, ed il rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, perché vero è che a norma dell'articolo 398 cpc “La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata” e questo è principio inderogabile, ma nel caso che ci occupa il mezzo impugnatorio legittimamente esperito ed esperibile è l'appello per il motivo di revocazione di cui al n. 4 dell'art 395 cpc. Giova a questo punto ricordare, senza tediare il lettore che vanno distinti i motivi di revocazione straordinaria da quelli di revocazione ordinaria. I primi si hanno quando la sentenza è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (art. 395, 1° co., n. 1); se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza (art. 395, 1° co., n. 2); se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario (art. 395, 1° co., n. 3); se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato (art. 395, 1° co., n. 6). Si hanno motivi di revocazione ordinaria, invece, quando la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (circostanza che si verifica quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso «se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare»; art. 395, 1° co. 1°, n. 4), ovvero quando la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
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4. Sul merito. Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e, per consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431). Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. L'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento. L'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale), di modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali;
non coinvolge, tuttavia, la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio ai fini della formazione del convincimento del giudice. Bisogna pertanto distinguere tra l'errore di percezione della prova, dall'errore di valutazione della prova, che invece va denunciato al giudice dell'impugnazione. Nel caso di specie deve ritenersi errore revocatorio quello in cui è incorso il giudice d'appello, che ha ritenuto la tardiva costituzione dell'appellante nel giudizio recante n. rg 4520/2018, ciò costituendo una falsa percezione della realtà o comunque una svista materiale che abbia portato ad affermare l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa. Tale errore percettivo, costituisce censura che può essere fatta valere in sede di revocazione se il fatto non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, mentre, può consentire il ricorso per Cassazione nel caso in cui sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 37382/2022).
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Va pertanto accolta la domanda di revocazione della sentenza numero1744\2020, giacché risulta agli atti il certificato del ruolo dell'intestato Tribunale, in cui il funzionario responsabile attestava l'avvenuta costituzione dell'appellante nei termini di cui all'art. 165 c.p.c (cfr. all 6 costituzione appellante ) giacché la notifica dell'atto di appello avvenuta in data 29 marzo 2018, e la costituzione ritualmente avvenuta nel termine di dieci giorni stabiliti dal menzionato articolo, con iscrizione telematica a ruolo avvenuta in data 9.04.2018. Occorre a questo punto esaminare la domanda nel merito. Con il primo motivo di appello l'appellante si duole sostanzialmente della mancata motivazione compiuta dal giudice di prime cure circa la contestata la pretesa creditoria dell'ente condominiale attoreo, che eccepiva non provata. In materia a fronte del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità
– secondo cui l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (cfr.: Cass. 15587/2018; Cass. 21966/2017) – la Suprema Corte di Cassazione ha di recente statuito che
“non viola il diritto alla preventiva informazione circa i temi oggetto di discussione in assemblea condominiale la mancata allegazione all'avviso di convocazione dei bilanci da approvare, in quanto ciascun condomino può chiedere in anticipo le copie dei documenti che saranno oggetto di (eventuale) approvazione” (sic: Cass. ord. n. 21271 del 5.10.2020). In tal senso, la Corte evidenzia che non sussiste alcun obbligo dell'amministratore di condominio di allegare, all'avviso di convocazione dell'assemblea, anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non essendo pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione. In ogni caso, infatti, resta in capo a ciascun condomino la facoltà di richiedere copie dei documenti oggetto dell'eventuale approvazione in anticipo e senza interferire sull'attività del (Cass. CP_2
19210/2011; Cass. 19799/2014). Ed invero, ai sensi del disposto di cui all'art. 1130-bis c.c., i singoli condomini hanno il diritto di consultazione – ed estrazione di copia – dei documenti di contabilità presso lo studio dell'amministratore e/o altro luogo da questi annualmente indicato ex art. 1129, co.2., c.c., senza che tale facoltà comporti un intralcio all'attività dell'amministratore di condominio (cfr: Cass. civ. 18 maggio 2017, n.12579). Come precisato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 20 dicembre 2018, n.33038, le facoltà ispettive dei condomini, di consultare ed estrarre copia dei documenti condominiali presso l'Amministratore, sono indipendenti dalla formazione del bilancio condominiale sulla base del n.2642/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 16 N. 2642/2021 R.G.A.C.
dettato dell'art. 1130-bis c.c. necessaria ai fini di una corretta informativa. Qualora la richiesta di estrazione di copia dei documenti oggetto dell'eventuale approvazione non sia avanzata, il singolo condomino non potrà poi invocare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, potendo impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (cfr.: Cass. 25693/2018). Nel caso di specie, dal giudizio è emerso che nessuna richiesta di consultazione ed estrazione di copia dei documenti condominiali è stata avanzata dall'odierna appellante all'amministratore del convenuto
. CP_2
Quanto alla illegittimità del rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c., perché non composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, questa Giudice rileva come la Suprema Corte abbia precisato che “la prospettazione in domanda di una ragione di invalidità della deliberazione assembleare impugnata, consistente, nella specie, nella dedotta illegittimità del rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c., perché non composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, obbliga il giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) a prendere in esame il profilo oggetto di doglianza” (Cass. ordinanza n.33038/2018). Pertanto, a voler considerare che il bilancio consuntivo approvato sia quello allegato alla documentazione ritualmente prodotta agli atti (cfr. bilancio 2013, registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa, quali parti inscindibili del rendiconto condominiale;
cfr produzione parte ) a tenore dell'art. 1130-bis c.c. e che CP_2 tale documentazione, sottolinea la Suprema Corte, persegue, nel suo insieme, lo scopo di soddisfare l'interesse del singolo condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato, solo la carenza della predetta documentazione verrebbe a frustrare il diritto dei condomini ad essere informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrare, spese e fondi CP_2 disponibili, indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spese;
ne discende, pertanto, che alcuna violazione abbia compiuto il giudice di prossimità nel considerare, per i motivi sopra esposti, documentalmente provata la pretesa creditoria del
, con rigetto del primo motivo di appello. CP_2
Alla stessa stregua, quanto all'omessa pronuncia sull'eccepita prescrizione del credito ex art.2948 n 4 c.c, che ha costituito altro motivo di appello,
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mette conto evidenziare che ricorre ipotesi di assorbimento cd. improprio allorché una domanda venga decisa sulla base della soluzione di una questione di carattere esaustivo, che renda vano esaminare le altre. Sul punto la Corte Suprema con la sentenza n. 10993 depositata il 26 aprile 2023 ha ribadito che “… l'assorbimento si configura come un metodo logico- argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta “assorbente”. Non esiste una definizione normativa dell'assorbimento, né esiste una definizione giurisprudenziale del medesimo, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro (Cass. 12 luglio 2016, n. 14190, citata;
Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). Ciò detto, nella specie, alcun vizio di motivazione appare pertanto compiuta dal giudice di prossimità, giacché stante la fondatezza della pretesa creditoria azionata in primo grado dal , provata per CP_2 tabulas, ultronea sarebbe stata l'analisi dell'eccepita prescrizione, in ogni caso insussistente ed assorbita dall'esame della ragione prevalente. Ne consegue l'appello qui proposto vada rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta.
5.Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte e non essendo stata svolta istruttoria, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. 08 marzo 2018, n.37 (nello scaglione compreso tra 1.101,00 – 5.200,00 euro), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa. Tali valori sono ridotti del 50 per cento, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, considerate le caratteristiche, la natura ed il valore dell'affare. Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto, nel merito, del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione n.2642/2021 r.g.a.c. Pagina 15 di 16 N. 2642/2021 R.G.A.C.
delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dall'appellata costituita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013). Il rigetto dell'appello integra le condizioni di cui all'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando, in grado di appello, ogni contraria istanza disattesa e questione e motivo di gravame assorbiti, così provvede:
-Accoglie la domanda di appello per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c e per l'effetto dichiara nulla la sentenza 1744\2020;
-Rigetta nel merito l'appello avverso la sentenza n.13107/2017 e la dichiara definitivamente esecutiva
-Condanna l'appellante, al pagamento, in favore di parte appellata costituita, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.276,00 per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Aversa, il 30/01/20.
Così deciso in Aversa, 10/02/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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