Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2025, proposto da Centro Servizi Ambientali (CSA) s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Marco Torriero, con domicilio eletto presso il suo studio in Frosinone, via T. Landolfi 167 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvmarco.torriero@pecavvocatifrosinone.it;
contro
Formia Rifiuti Zero (FRZ) s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Vittorina Teofilatto con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 1 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. vittorinateofilatto@ordineavvocatiroma.org;
nei confronti
RIDA Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Harald Bonura, FR Fonderico, Giuliano Fonderico e AN OA, con domicilio eletto presso lo studio legale Bonura Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II 173 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. haraldmassimo.bonura@pec.ordineavvocaticatania.it, francescofonderico@ordineavvocatiroma.org, giulianofonderico@ordineavvocatiroma.org e gianlorenzoioannides@ordineavvocatiroma.org;
Comune di Formia, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Piscopo e Jessica Quatrale, con domicilio eletto presso la sede dell’ente e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. jessicaquatrale@pec.it e studiolegalepiscopo@legalmail.it;
Regione Lazio, in persona del presidente della giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Chieppa dell’avvocatura dell’ente, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. teresa.chieppa@pec.regione.lazio.it;
per
A) l’annullamento:
1) della determinazione dell’amministratore unico di FRZ s.r.l. n. GA 95/2025/RA.RI del 23 giugno 2025, pubblicata in pari data, con cui è stata rivalutata l’offerta di RIDA Ambiente s.r.l. per l’affidamento del servizio di conferimento per trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (cod. EER 200301) prodotti nel comune di Formia, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (CIG B4EDB92105);
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi in ogni caso: l’eventuale determina a contrarre, l’eventuale lex specialis della procedura, l’eventuale invito a presentare un’offerta, la nota trasmessa dalla controinteressata a FRZ s.r.l. l’11 giugno 2025, la nota di FRZ s.r.l. a RIDA Ambiente del 13 giugno 2025, la nota trasmessa da RIDA Ambiente a FRZ s.r.l. il 16 giugno 2025;
B) la declaratoria di inefficacia del contratto del 18 dicembre 2024;
C) la condanna al risarcimento in forma specifica mediante subentro ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FRZ s.r.l., di RIDA Ambiente s.r.l., del Comune di Formia e della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il cons. VA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con nota del 4 novembre 2024, inviata il successivo giorno 5, Formia Rifiuti Zero (FRZ) s.r.l., società in house dei Comuni di Formia e Ventotene affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani da essi prodotti, ha comunicato a Centro Servizi Ambientali (CSA) s.r.l. di voler provvedere, con decorrenza 1° gennaio 2025, all’affidamento del servizio di trattamento meccanico biologico (TMB) del rifiuto indifferenziato “ dei Comuni di Formia e/o Ventotene ” nell’ambito territoriale ottimale (ATO) di Latina. Nella medesima nota, ha invitato la società destinataria ad indicare il prezzo di conferimento applicato nonché se e quando sia stata presentata istanza di adeguamento della tariffa vigente e le ha anche chiesto la disponibilità ad un incontro per concordare le eventuali condizioni dell’affidamento.
1.1 Con nota del 4 dicembre 2024, quindi, CSA s.r.l. ha riscontrato la richiesta in parola, comunicando che l’importo della tariffa di conferimento è pari ad euro/ton. 188,20 + IVA, con esclusione dell’adeguamento ISTAT per l’anno 2025, al netto di benefit ambientali e di eventuali adeguamenti, per i quali è stata presentata richiesta nella misura di euro/ton. 196,77 + IVA. FRZ s.r.l., quindi, con nota dell’11 dicembre 2024 ha sottoposto uno schema di contratto a CSA s.p.a. per le eventuali modifiche e quest’ultima il 12 dicembre 2024 ha trasmesso una minuta integrata con la c.d. ecotassa – vale a dire il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dall’art. 3, commi 24-41, l. 28 dicembre 1995 n. 549 – e l’adeguamento ISTAT.
All’esito degli approfondimenti svolti, con nota del 20 dicembre 2024, FRZ s.r.l., ritenendo l’offerta di CSA s.r.l. non conveniente per l’avvenuto inserimento dell’ecotassa e per il fatto di non considerare tutti gli importi contrattuali come esenti da adeguamento ISTAT, le ha comunicato di voler stipulare il contratto di appalto relativamente al solo Comune di Ventotene. Con note del 20 dicembre 2024 e del 23 dicembre 2024, CSA s.r.l. ha replicato a tali considerazioni, evocando la violazione del c.d. principio di prossimità. Ciononostante, FRZ s.r.l. in data 23 dicembre 2024 ha pubblicato la determinazione dell’amministratore unico n. GA 178/2024/RA.RI del 19 dicembre 2024, con la quale è stato affidato fino al 31 dicembre 2025 a RIDA Ambiente s.r.l., ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il servizio di conferimento per trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (cod. EER 200301) prodotti nel Comune di Formia (CIG B4EDB92105). Parimenti, con determinazione n. GA 181/2024/RA.RI del 19 dicembre 2024, anche essa pubblicata il successivo giorno 23, FRZ s.r.l. ha affidato a CSA s.r.l., sempre fino al 31 dicembre 2025, il servizio de quo per il Comune di Ventotene (CIG B50B617701).
1.2 In relazione a ciò, con ricorso notificato il 20 gennaio 2025 e depositato il successivo giorno 24, allibrato al n.r.g. 70 del 2025, CSA s.r.l. ha impugnato le determinazioni così assunte deducendo:
I) violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 7, d.lgs. n. 36 del 2023, 16, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 oltre a eccesso di potere, perché: a) la decisione di procedere all’affidamento senza previa pubblicazione di un bando non è stata preceduta né dalla dovuta informazione al mercato né dalla verifica dell’impossibilità di ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, che si sono svolte in modo irrituale e irregolare senza indicazioni sul tipo di procedura, le specifiche, il quantitativo di rifiuti e la durata dell’affidamento; b) è insussistente il presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici; c) non sono stati specificati in alcun modo proprio le ragioni per le quali non vi sarebbe concorrenza su tale affidamento; d) le motivazioni alla base della scelta della controinteressata sono incoerenti con le premesse della procedura perché la maggior convenienza economica attesterebbe proprio l’esistenza di un mercato concorrenziale;
II) violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 98, comma 3, lett. b), 107 e 108, d.lgs. n. 36 cit., oltre a eccesso di potere perché, contrariamente a quanto dichiarato dalla controinteressata, che ha così tratto in inganno l’amministrazione, anche la tariffa indicata da RIDA Ambiente s.r.l. deve essere considerata al netto dell’ecotassa, provvisoria e non comprensiva dell’adeguamento ISTAT per l’anno 2025, che non è ancora stato calcolato e pubblicato, senza possibilità di rinuncia a tale ultimo incremento per contrarietà al principio di copertura dei costi;
III) violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 107 e 108, d.lgs. n. 36 cit., 182- bis , d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, oltre ad eccesso di potere, dato che non sono chiari gli specifici parametri sulla cui base l’offerta della controinteressata è stata ritenuta economicamente più vantaggiosa e che un simile giudizio appare radicalmente impossibile, tenuto conto dei maggiori costi per trasporto e percorrenza, stante la distanza di circa 100 km intercorrente tra il territorio del Comune di Formia e lo stabilimento di RIDA Ambiente s.r.l. ubicato nel Comune di Aprilia;
IV) violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 182- bis , d.lgs. n. 152 del 2006, della delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 4 del 5 agosto 2020, pubblicata sul BUR n. 116 del 22 settembre 2020, recante il piano regionale di gestione dei rifiuti 2019-2025, oltre a eccesso di potere, perché l’affidamento viola il principio di prossimità territoriale, distando circa 100 km dal luogo di produzione dei rifiuti.
Si sono, quindi, costituite in giudizio per resistere al ricorso la società pubblica resistente FRZ s.r.l. e la controinteressata RIDA Ambiente s.r.l.
Questo tribunale con sentenza 28 maggio 2025 n. 485 ha accolto il secondo motivo di impugnazione, ritenendo che l’offerta di RIDA Ambiente s.r.l. fosse fuorviante nella parte in cui include l’adeguamento ISTAT 2025 e l’ecotassa. In particolare, ha rilevato che: a) quanto all’ecotassa, “ la tariffa approvata con la citata determinazione dirigenziale del 18 gennaio 2023 non può comprendere tale tributo e ciò è anche confermato dalle fatture depositate da FRZ s.r.l. il 28 aprile 2025, che non ne danno alcuna evidenza ”; b) quanto all’aumento ISTAT, “ è impossibile che la tariffa proposta possa comprendere un adeguamento per il 2025, dato che alla data di stipula del contratto non era stato calcolato neanche l’incremento per l’anno 2024 ”.
Conseguentemente, visto l’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36 cit., ha devoluto alla stazione appaltante ogni valutazione in ordine alla concreta rilevanza di tali carenze informative ai fini dell’esclusione dell’operatore, posto che non sussiste sul punto alcun automatismo espulsivo. Ha anche precisato che, per effetto dell’accoglimento del secondo ordine di censure, la procedura regredisce alla fase di valutazione della convenzione delle offerte, chiarendo che, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. amm. non è possibile accogliere la domanda risarcitoria perché non può escludersi che, all’esito delle valutazioni di sua competenza, FRZ confermi motivatamente l’aggiudicazione in favore della controinteressata.
1.3 Con determinazione n. GA 85/2025/RA.RI pubblicata il 4 giugno 2025, FRZ s.r.l., nelle more dell’espletamento della nuova valutazione delle offerte e ritenendo ancora efficace il contratto stipulato con la controinteressata, ha comunicato la prosecuzione del servizio di conferimento dei rifiuti con RIDA Ambiente s.r.l. Con nota del 9 giugno 2025, quindi, la società pubblica ha domandato chiarimenti in merito all’offerta presentata e, in particolare, all’inclusione nel prezzo offerto dell’ecotassa e dell’adeguamento ISTAT 2025.
Sulla base dei chiarimenti così forniti – per i quali l’offerta includerebbe l’ecotassa e sarebbe comprensiva dell’adeguamento ISTAT 2025, perché non verranno chiesti conguagli alla stazione appaltante allorquando il dato sarà disponibile – con determinazione n. GA 95/2025/RA.RI del 23 giugno 2025, pubblicata in pari data, l’offerta di RIDA Ambiente s.r.l. è stata rivalutata nel senso di non essere decettiva. Inoltre, l’amministrazione ha specificamente dato atto del fatto che l’offerta dell’aggiudicataria è risultata essere economicamente più vantaggiosa di quella di CSA s.r.l., anche tenendo conto dei maggiori costi per il trasporto e la percorrenza di una distanza superiore, come da stima effettuata dall’ing. FR DI, che è stata ivi espressamente richiamata. Per l’effetto, FRZ s.r.l. ha confermato l’affidamento del servizio de quo alla controinteressata sino a tutto il 31 dicembre 2025.
Nel frattempo, RIDA Ambiente s.r.l. ha impugnato la citata sentenza di prime cure del 28 maggio 2025 mediante l’appello n.r.g. 5604 del 2025.
1.4 In esito all’accesso ai documenti amministrativi esperito, CSA s.r.l. con il ricorso all’esame, notificato il 22 luglio 2025 e depositato il 1° agosto 2025, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando mediante un unico articolato ordine di censure violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 98, comma 3, lett. b), 107 e 108, d.lgs. n. 36 cit., oltre ad eccesso di potere. In particolare, deduce la ricorrente che: a) la determinazione n. G00505 del 18 gennaio 2023, con cui la Regione Lazio ha aggiornato la tariffa di RIDA Ambiente s.r.l., prevede che essa sia “ al netto di ecotassa ”, come già rilevato da questo tribunale, sì che la tariffa comunicata alla stazione appaltante non può comprenderla; b) il punto 9.3.7 della delibera della giunta regionale n. 516 del 17 luglio 2008, citato nella sentenza di primo grado del 28 maggio 2025, esplicita che l’ecotassa non è inclusa nella tariffa, a nulla rilevando che tale precisazione sia stata inserita solo nell’appendice A relativa agli impianti di discarica e non anche nell’appendice B perché, come rilevato sub a), la tariffa della controinteressata è stata rideterminata al netto di tale imposta; c) l’offerta di RIDA Ambiente s.r.l. non può comprendere l’aggiornamento ISTAT 2025, come correttamente rilevato da questa sezione staccata, tanto è che le parti hanno arbitrariamente concordato, dandone atto nel provvedimento gravato ma non nel contratto, che l’appaltatore rinuncia ad ogni conguaglio nel momento in cui sarà disponibile il tasso di adeguamento ISTAT per l’anno 2025, laddove una simile rinuncia è contraria alla citata determinazione dirigenziale del 18 gennaio 2023, la quale prevede inderogabilmente la rivalutazione monetaria annuale; d) RIDA Ambiente s.r.l. ha continuato a fornire informazioni fuorvianti anche dopo la pronuncia di questo tribunale, il tutto senza che la stazione appaltante abbia condotto un’approfondita istruttoria volta a controllare l’esattezza di quanto riferitole.
A tutela delle proprie ragioni, CSA s.r.l. ha domandato il risarcimento del danno subito, stimato in euro 150.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, e la declaratoria di inefficacia del contratto.
1.5 Si è costituita la Regione Lazio, la quale ha domandato la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti a lei imputabili. Nel merito, ha illustrato le caratteristiche dell’ecotassa confermando che la tariffa approvata per RIDA Ambiente s.r.l. è al netto di tale prelievo tributario, che costituisce un istituto giuridico nettamente separato dalla tariffa, la quale è anche soggetta ad adeguamento ISTAT e deve comunque assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sostenuti dal gestore.
1.6 Si è costituita in giudizio anche FRZ s.r.l., la quale ha rivendicato nel merito la correttezza del proprio operato, sottolineando che nella “ valutazione di convenienza dell’offerta, il fattore dell’ecotassa non ha […] avuto alcun peso ” e che, in ogni caso, la Regione Lazio non avrebbe “ nominato l’ecotassa tra gli importi esclusi dalla tariffa ”, sì che la stessa sarebbe “ da intendersi compresa nella tariffa ” stessa. Quanto alla rivalutazione ISTAT, ha affermato che per “ adeguamento ISTAT 2025 non poteva che intendersi l’ultimo adeguamento ISTAT disponibile per l’anno 2025 ”, significato questo corrispondente sin dall’inizio alla comune intenzione delle parti come anche confermato dall’aggiudicataria. Ha poi ribadito che le offerte “ sono sempre state valutate senza considerare l’ecotassa o l’ISTAT ”, come si evince anche dal testo dei provvedimenti di affidamento. Ha infine sottolineato che la citata sentenza di primo grado del 28 maggio 2025 ha affermato il principio, ormai passato in giudicato, secondo cui l’affidamento a CSA s.r.l. può essere effettuato solo in ipotesi residuali o in via eccezionale, fattispecie queste non ricorrenti per il trattamento dei rifiuti indifferenziati di Formia.
1.7 Si è costituita in giudizio anche RIDA Ambiente s.r.l., la quale ha sottolineato la pregiudizialità della definizione del citato appello n.r.g. 5604 del 2025, domandando il rinvio della trattazione ove esso non fosse definito entro il 14 gennaio 2026. Nel merito, ha sostenuto che l’ecotassa è già compresa nella tariffa approvata dalla Regione Lazio, venendo in questione non il conferimento dei rifiuti in discarica (appendice A della citata delibera giuntale del 17 luglio 2008) ma il loro trattamento (appendice B), sì che l’ammontare del prelievo in discorso sarebbe stato consolidato nei costi sostenuti dall’operatore, posto che tale tributo altro non è se non un costo che deve essere coperto dalla tariffa. In merito all’adeguamento ISTAT, ha ribadito che il riferimento contenuto nell’offerta e nel contratto va inteso come operato rispetto all’ultimo dato disponibile ed applicabile alla data di sottoscrizione del negozio e che, in ogni caso, non sarà chiesto alcun conguaglio a carico della stazione appaltante. Infine, ha ricordato che il contratto di cui è causa ha come data di scadenza il 31 dicembre 2025 e che la richiesta di risarcimento per equivalente è sfornita di qualunque supporto probatorio.
1.8 Il Comune di Formia si è costituito per eccepire il difetto di legittimazione passiva, atteso che alcun atto ad esso imputabile è stato impugnato ed ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso per: a) carenza di legittimazione attiva, posto che non vi sarebbe alcun obbligo giuridico di assegnare il servizio nei confronti della seconda classificata; b) omessa impugnazione della determinazione n. GA 85/2025/RA.RI del 29 maggio 2025, la quale ha disposto la prosecuzione del servizio assegnato alla controinteressata. Nel merito, ha sostenuto che l’ecotassa è compresa nei costi di smaltimento e collocamento dei materiali in uscita computati ai fini della determinazione della tariffa e che l’impianto dell’aggiudicataria è di trattamento e non di discarica, sì che si applica l’appendice B e non la A della citata delibera della giunta regionale del 17 luglio 2008. Ha poi sottolineato che l’aggiudicataria si è impegnata a rinunciare ad ogni conguaglio ISTAT. Quanto alla domanda risarcitoria, essa oltre che non spettante è anche priva di qualunque riscontro probatorio e, quindi, è infondata.
1.9 In replica alla costituzione in giudizio della Regione Lazio, FRZ s.r.l. ha contestato la ricostruzione fornita dall’ente, ribadendo che l’ecotassa è stata consolidata nella tariffa in senso contrario a quanto affermato dall’ente competente per la tariffazione.
1.10 All’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026, la discussione del merito del ricorso è stata differita al 25 marzo 2026 su istanza congiunta delle parti, tenuto conto della pregiudizialità della pronuncia del giudice superiore sul prefato appello n.r.g. 5604 del 2025, interposto da RIDA Ambiente s.r.l. avverso la citata decisione di questa sezione staccata del 28 maggio 2025.
1.11 Con sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 13 marzo 2026 n. 2081 sono stati rigettati gli appelli proposti nei confronti della citata sentenza di primo grado, che è stata integralmente confermata.
1.12 Alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa annotazione a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda annullatoria, atteso che il contratto pubblico di cui è causa è stato ormai integralmente eseguito.
2. – Il ricorso è improcedibile quanto alla domanda annullatoria, ma ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., residua un interesse risarcitorio all’accertamento incidentale dell’illegittimità delle decisioni assunte dall’amministrazione, le quali tuttavia si sottraggono alle censure loro rivolte.
2.1 Quanto alla domanda di annullamento, infatti, è incontroverso in atti che il contratto stipulato tra FRZ s.r.l. e RIDA Ambiente s.r.l. abbia avuto esecuzione nel periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025, sì che alla data di definizione del gravame esso ha avuto ormai piena esecuzione e l’annullamento degli atti impugnati non produrrebbe più alcun effetto utile rispetto al conseguimento dello specifico bene della vita costituito dall’ottenimento della commessa de qua .
Nondimeno, parte ricorrente accanto all’azione di annullamento ha esercitato anche quella risarcitoria, rispetto alla quale, quindi, sussiste un interesse concreto ed attuale alla pronuncia sulla fondatezza o meno dell’unico articolato mezzo di gravame proposto, come previsto dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
2.2 Fatta questa premessa, nessun dubbio può sussistere intorno alla legittimazione ed all’interesse ad agire della società ricorrente.
Infatti, la legittimazione di CSA s.r.l. deriva direttamente dalla nota regionale prot. n. 1339982 del 30 ottobre 2024, con la quale è stato chiarito che detta società ha completato la messa a regime della linea di biostabilizzazione per il trattamento della frazione organica separata del rifiuto in ingresso (cod. EER 20.03.01) e dalla quale, dunque, si ricava che il relativo impianto è oramai da ritenersi idoneo ad espletare il servizio di cui trattasi nell’ambito dell’ATO di Latina (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2026 n. 2081). Anche quanto all’interesse a ricorrere, CSA s.r.l. è stata invitata da FRZ s.r.l. a partecipare alla procedura di affidamento ex art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit., dopo che la stazione appaltante ha ottenuto dalla Regione Lazio informazioni favorevoli circa la conformità dell’impianto della ricorrente all’uso richiesto ed il suo asservimento all’ATO di Latina. Ciò è stato da ultimo confermato anche dalla nota regionale prot. n. 1027774 del 17 ottobre 2025, indirizzata ai comuni del Lazio ed ai soggetti gestori di strutture di trattamento intermedie, la quale ha inserito l’impianto di CSA s.r.l. tra quelli “ al momento operativi per il conferimento del rifiuto CER 20.03.01 ” (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2026 n. 2081).
2.3 Quanto all’omessa impugnazione della delibera del 29 maggio 2025, la quale ha disposto la prosecuzione del servizio già assegnato alla controinteressata, se ne rileva l’irrilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso, dato che si tratta di un provvedimento assunto quale conseguenza diretta della sentenza del 28 maggio 2025, con cui questa sezione staccata ha disposto l’annullamento della precedente determinazione del 19 dicembre 2024 e la regressione della procedura alla fase di valutazione delle offerte, senza annullare il contratto stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata. Con la determinazione del 29 maggio 2025, infatti, la stazione appaltante si è limitata a consentire la prosecuzione del servizio in favore di RIDA s.r.l., senza che ciò abbia alcun effetto rispetto all’oggetto dell’odierno giudizio, che è costituito dalla legittimità delle valutazioni operate da FRZ s.r.l. circa la natura ingannevole di talune informazioni fornite dall’aggiudicataria e la loro idoneità ad aver influito sulla decisione di affidarle il contratto pubblico di cui è causa.
2.4 Vanno poi accolte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio e del Comune di Formia, che sono pertanto estromessi dal giudizio, dato che alcun atto o provvedimento ad essi imputabile è stato in questa sede gravato.
2.5 Nel merito, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. la domanda annullatoria è da ritenere infondata perché le informazioni fornite dall’aggiudicataria, pur indubbiamente decettive, non consta abbiano concretamente influito sulla selezione e determinato l’aggiudicazione in suo favore della commessa pubblica.
2.5.1 A tal riguardo, osserva il collegio che, in esito alla decisione di questo tribunale, FRZ s.r.l. con nota del 9 giugno 2025 ha comunicato a RIDA Ambiente s.r.l. e CSA s.r.l. il riavvio del procedimento di valutazione delle offerte, chiedendo al primo di detti operatori delucidazioni in merito all’offerta presentata alla luce dei rilievi di cui ai punti 2.6.2 e 2.6.3 della sentenza e in particolare “ in merito alla circostanza che la offerta/tariffa presentata sarebbe comprensiva di ecotassa e di ISTAT 2025 ”, condizionando anche la validità del nuovo procedimento di valutazione all’esito dell’eventuale giudizio di appello.
RIDA Ambiente s.r.l. ha fornito i chiarimenti richiesti con note dell’11 giugno 2025 – con la quale ha confermato che il corrispettivo tariffario di 184,45 euro/ton. offerto e pattuito nel contratto del 19 dicembre 2024 è comprensivo di tariffa regionale di accesso già inclusiva dell’ecotassa e di ISTAT anno 2025, per tale intendendosi l’ultimo aggiornamento disponibile alla data di sottoscrizione del contratto – e del 16 giugno 2025, con la quale ha chiarito e ribadito che “ non effettuerà conguagli rispetto all’indice ISTAT contrattualmente applicato nell’anno 2025 ”.
Stanti i chiarimenti forniti, la stazione appaltante con l’impugnata determinazione dell’amministratore unico della società del 23 giugno 2025 ha conclusivamente ritenuto che “ le informazioni fornite da RIDA Ambiente s.r.l. non erano e non sono da considerarsi decettive e che pertanto non ricorrono i presupposti per l’eventuale applicabilità ” dell’art. 98, d.lgs. n. 36 cit., per l’effetto confermando l’affidamento disposto nei confronti di detta società sino a tutto il 31 dicembre 2025, per l’importo complessivo stimato di euro 1.210.000,00 oltre IVA. Al contempo, la stazione appaltante ha anche chiarito che l’offerta di RIDA Ambiente s.r.l. è risultata essere economicamente più vantaggiosa rispetto a quella di CSA s.r.l. anche tenendo conto dei maggiori costi per il trasporto e la percorrenza chilometrica secondo la già citata perizia di stima dell’ing. FR DI “ secondo la quale si conseguirebbe comunque, per i rifiuti indifferenziati raccolti nel Comune di Formia, un sostanzioso risparmio, anche in considerazione dell’organizzazione di natura infrastrutturale e logistica, che è possibile garantire ”.
2.5.2 La suddetta decisione, tuttavia, per le ragioni di seguito illustrato non è illegittima a termini dalla disciplina sull’esclusione dell’offerente per illecito professionale grave, a termini degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma e 3, lett. b), d.lgs. n. 36 cit., a mente dei quali, rispettivamente, “ 1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: […] e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi ” e “ 3. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: […] b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ”.
Nel rilevare che quest’ultima disposizione riproduce l’abrogato art. 80, comma 5, lett. c- bis ), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, osserva il collegio che la fattispecie in considerazione è stata già approfondita dalla giurisprudenza, la quale ha chiarito che si tratta di una disciplina che conduce all’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni non veritiere, omissive o infedeli senza, tuttavia, alcun automatismo espulsivo, potendo ciò conseguire solo ad un procedimento connotato dalla garanzia del contraddittorio con “indispensabile valutazione in concreto della stazione appaltante ”, nell’esercizio di un potere discrezionale, nel cui contesto “ l’amministrazione dovrà pertanto stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità ” (TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 2 marzo 2022 n. 46; sul punto v. anche: Cons. Stato, ad. plen., 28 agosto 2020 n. 16).
2.5.3 In primo luogo, è senz’altro vero che il provvedimento oggi impugnato afferma, in contrasto con la realtà, che la tariffa dell’aggiudicataria include l’ecotassa.
Infatti, la tariffa di RIDA Ambiente s.r.l., come aggiornata per effetto della determinazione dirigenziale regionale del 18 gennaio 2023, non comprende in alcun modo l’ecotassa (che neppure può considerarsi inclusa nell’app. B, tab. 7, voce EB 7-1, della delibera giuntale del 17 luglio 2008), come del resto ha anche confermato esplicitamente la Regione Lazio costituitasi nel presente giudizio, sì che l’offerta comunicata alla stazione appaltante è, sotto questo profilo, senz’altro fuorviante.
Che la tariffa comunicata dalla controinteressata non sia comprensiva dell’ecotassa emerge chiaramente dalla citata determinazione dirigenziale regionale del 18 gennaio 2023, con la quale la Regione Lazio ha provveduto all’aggiornamento della tariffa di accesso all’impianto di RIDA Ambiente s.r.l., nella quale testualmente si prevede la rideterminazione in via provvisionale della tariffa de qua “ al netto di ecotassa, benefit ambientale e IVA (se e in quanto dovuti) ”, soggetta ad adeguamento annuale ISTAT, da confermarsi o rideterminarsi successivamente all’applicazione del nuovo metodo tariffario MTR-2 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2026 n. 2081). L’assunto in esame trova per tabulas riscontro nell’all. 2 della stessa determinazione dirigenziale, ove si evidenzia che “ la tariffa così determinata è da intendersi al netto dell’ecotassa, del benefit ambientale e dell’IVA (se e in quanto dovuti) ” (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2026 n. 2081). Tale conclusione è coerente anche con la stessa nozione di questo tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, che è destinato a favorire una minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia e che ha come soggetto passivo il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa su colui che effettua il conferimento ed il cui ammontare è fissato con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno, da ciò conseguendo che l’ecotassa neppure “ può essere ricompresa nella la voce E-B7-1 ‘costi relativi a smaltimento e collocamento dei materiali in uscita’, che, in realtà, è relativa alle spese sostenute dal gestore dell’impianto per i flussi in uscita di cui alla tabella n. 3 ” (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2026 n. 2081).
Risulta così confermato che sul punto l’aggiudicataria ha fornito, quantomeno a titolo di negligenza, un’informazione completamente fuorviante.
2.5.4 Parimenti, risulta provata anche la natura decettiva dell’ulteriore informazione fornita da RIDA Ambiente s.r.l. circa l’asserita inclusione nella tariffa proposta anche dell’adeguamento ISTAT 2025.
Infatti, in disparte il fatto che in fase di trattative RIDA Ambiente s.r.l. nella nota del 10 settembre 2024 nulla aveva riferito circa la rivalutazione ISTAT 2025, essendosi limitata a comunicare che la propria tariffa riconosciuta dalla Regione era pari ad 184,45 euro/ton., oltre benefit (come stabiliti dalla Regione Lazio) ed IVA, occorre considerare che in occasione dell’aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, come pure nel corso del giudizio definito con la citata sentenza del 28 maggio 2025, le controparti hanno costantemente sostenuto che la tariffa proposta comprendesse la rivalutazione ISTAT 2025.
Invece, nel presente giudizio, come pure nell’appello n.r.g. 5604 del 2025, RIDA Ambiente s.r.l. e FRZ s.r.l. hanno mutato radicalmente prospettazione difensiva, sostenendo che per rivalutazione ISTAT per l’anno 2025 dovrebbe intendersi l’ultimo aggiornamento ISTAT disponibile alla data di sottoscrizione del contratto e che l’eventuale aggiornamento 2025 avrebbe effetto solo dal 1° gennaio 2026.
Tuttavia, al di là della manifesta contraddittorietà della condotta complessivamente serbata dalle controparti nel corso dello sviluppo della vicenda, deve rilevarsi che l’accordo da esse sottoscritto non supporta in alcun modo una simile versione dei fatti, posto che l’adeguamento tariffario in discorso è previsto per ogni anno e che un’eventuale rinuncia all’indicizzazione 2025 sarebbe contraria al disposto della citata determinazione dirigenziale regionale del 18 gennaio 2023 ed al principio di copertura dei costi che informa l’attività di tariffazione (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2026 n. 2081). In tal senso, “ il meccanismo di aggiornamento tariffario all’indice ISTAT deve tenere conto della tariffa originaria e verificare se il suo importo sia adeguato rispetto ai prezzi medi dei prodotti industriali, ovvero se si discosti da essi: solamente in questo secondo caso, la tariffa va sottoposta a revisione. Non rilevano, invece, i precedenti adeguamenti tariffari, in quanto altrimenti il gestore potrebbe beneficiare di un aumento costante e continuo della tariffa, non necessariamente rispondente all’andamento dei prezzi e, quindi, dei costi. Tale regola persegue, infatti, un interesse comune al concessionario del servizio ed all’amministrazione concedente, rispettivamente, a non veder ridotto il margine di remunerazione di gestione dell’impianto pubblico, e a non riconoscere somme maggiori di quelle che assicurano il corretto aggiornamento della tariffa e l’equilibrio contrattuale. Ne deriva che se, effettivamente, tale presunta rinuncia fosse stata effettivamente recepita in sede contrattuale, ciò sarebbe avvenuto in violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, ed in palese contraddizione con le motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante ad utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (vincolatività per gli operatori delle offerte) ” (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2026 n. 2081).
Atteso che nelle citate note dell’11 giugno 2025 e del 16 giugno 2025 è stata effettivamente formulata, da parte di RIDA Ambiente s.r.l., una rinuncia a una parte del corrispettivo pubblicistico spettante per legge al gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti, non può che confermarsi l’inesattezza sul punto della decisione assunta da FRZ s.r.l. circa la natura non decettiva delle informazioni fornite dall’aggiudicataria in merito all’adeguamento ISTAT 2025 e confermate anche dopo la pronuncia della citata sentenza di prime cure.
2.5.5 Fermo restando quanto sopra e, quindi, pur essendo indubitabile che le suddette informazioni trasmesse da RIDA Ambiente s.r.l. a FRZ s.r.l. siano decettive, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l’esclusione dell’aggiudicataria occorre stabilire, in aggiunta a ciò, se esse state anche idonee ad influenzare le decisioni della stazione appaltante circa l’aggiudicazione del contratto e cioè ad accertarne la capacità distorsiva, di là della loro ingannevolezza.
A tale specifico riguardo, nel provvedimento impugnato si legge che l’offerta di RIDA Ambiente s.r.l. è risultata essere “ economicamente più vantaggiosa ” rispetto all’offerta di CSA s.r.l., anche tenendo conto dei maggiori costi per trasporto e percorrenza chilometrica secondo la stima effettuata dall’ing. FR DI nella perizia del 16 dicembre 2024, da intendersi confermata, secondo la quale si conseguirebbe comunque un sostanzioso risparmio. Il collegio osserva sul punto che la suddetta stima era stata già ritenuta pienamente affidabile dalla sentenza di questa sezione staccata del 28 maggio 2025, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 13 marzo 2026, non avendo l’odierna ricorrente dimostrato in quella sede che le conclusioni dell’esperto consultato dalla stazione appaltante fossero inattendibili (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
In coerenza con ciò, FRZ s.r.l. ha sostenuto in giudizio, come anche nel provvedimento impugnato, che la decisione di aggiudicare il contratto non è stata influenzata dalle informazioni rese da RIDA Ambiente s.r.l. in merito a ecotassa ed adeguamento ISTAT, atteso che è stata assunta sulla sola base della convenienza dell’offerta dell’aggiudicatario valutata in comparazione con quella rivale, dunque “ senza considerare l’ecotassa o l’ISTAT ” e valorizzando unicamente il dato del costo totale di smaltimento per unità di misura, pari a 197,20 euro/ton. per RIDA Ambiente s.r.l., a fronte di 202,48 euro/ton. per CSA s.r.l.
Sul punto, le argomentazioni della società ricorrente non hanno efficacemente confutato tale assunto, dimostrando cioè che le negligenti dichiarazioni della società aggiudicataria abbiano inciso sulla selezione e sull’aggiudicazione della commessa. Tale profilo, infatti, è solo sinteticamente trattato, peraltro in termini generali, a pag. 23 dell’atto introduttivo del giudizio ed è altrettanto succintamente esposto a pag. 10 della memoria di replica del 2 gennaio 2026, ove si afferma che le informazioni in argomento avrebbero falsato la concorrenza ed avrebbero indotto la stazione appaltante ad affidare a RIDA Ambiente s.r.l. un servizio che, in realtà, doveva essere assegnato alla ricorrente. Ciò in quanto, FRZ s.r.l. avrebbe dovuto considerare che la tariffa di RIDA Ambiente s.r.l. doveva essere aumentata di ecotassa e rivalutazione ISTAT per l’anno 2025.
Tuttavia, a fronte del fatto che la stazione appaltante, sia nel provvedimento impugnato sia nel corso del giudizio, ha comunque giustificato la sostanziale indifferenza, rispetto alla sorte della selezione, delle informazioni fornite dall’aggiudicataria in merito all’incidenza dell’ecotassa e dell’aumento ISTAT, al fine di pervenire all’annullamento ( rectius all’accertamento incidentale dell’illegittimità) dell’atto sarebbe stato necessario un più consistente sforzo argomentativo da parte di CSA s.r.l. Infatti, la natura falsa o fuorviante di un’informazione fornita dall’aggiudicatario è condizione necessaria ma non sufficiente per determinarne l’esclusione, posto che la legge esige che la stessa sia anche suscettibile di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, circostanza questa da escludere ragionevolmente sulla base degli atti di causa.
In altri termini, pur dandosi atto che la tariffa dell’aggiudicataria controinteressata, contrariamente a quanto da essa sostenuto con pervicacia, va maggiorata di ecotassa e adeguamento ISTAT 2025, al pari di quella della ricorrente, che correttamente non ha mai incluso tali voci di costo, non può ignorarsi che CSA s.r.l. non ha comunque assolto all’onere di comprovare, da un punto di vista aritmetico e contabile, che RIDA Ambiente s.r.l. abbia conseguito l’aggiudicazione a causa di tale scorretta proposta negoziale e che, quindi, le informazioni de quibus , senz’altro decettive in merito a tali voci di costo, abbiano anche influenzato le decisioni della stazione appaltante sull’affidamento del servizio.
2.5.6 In definitiva, quindi, il provvedimento impugnato resiste alle censure rivoltegli, con susseguente accertamento incidentale della sua validità, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e rigetto della pretesa risarcitoria per effetto della carenza del necessario presupposto dell’esistenza di un atto illegittimo fonte di responsabilità dell’amministrazione nei confronti della ricorrente.
3. – Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Regione Lazio e del Comune di Formia, dichiara improcedibile la domanda annullatoria e, accertando incidentalmente la legittimità del provvedimento impugnato, rigetta quella risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
TE SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
VA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AN | TE SC |
IL SEGRETARIO