Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2011, n. 5108
CASS
Sentenza 3 marzo 2011

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Il principio che deriva dalla disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa. In tal caso, l'unico effetto di tale transazione è ridurre l'importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente.

Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ.) nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla notificazione, determina l'improcedibilità del ricorso stesso soltanto se l'esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità.

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    Avv. Antonio Santovito · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2I riflessi della transazione del condebitore solidale, in particolare sui rapporti tra i condebitori non transigenti
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    Sommario: 1. La transazione nelle obbligazioni solidali. Una introduzione. –2. La natura della dichiarazione di voler profittare della transazione da parte dei condebitori non transigenti – 3. La possibilità di escludere pattiziamente la facoltà di profittare – 4. La forma della dichiarazione di voler profittare – 5. I termini della dichiarazione di voler profittare – 6. L'ambito di applicazione dell'art. 1304 c.c.; 6.1 Applicabilità alle transazioni non novative e/o a quelle novative; 6.2 Applicabilità alle transazioni “sull'intero” o “sulla quota”; 6.2.1 Ammissibilità delle transazioni “sulla quota”; 6.2.2 Transazioni “sull'intero” e “sulla quota”: i criteri di distinzione – 7. I …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2011, n. 5108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5108
Data del deposito : 3 marzo 2011

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