Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.