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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 12725/2017 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12725/2017 R.G., avente ad oggetto: Morte,
vertente tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , tutti in proprio, nonché e Parte_5 Parte_3 CP_1
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Per_1
, e elettivamente domiciliati in Putignano, al Viale Colombo n. 23, presso
[...] Parte_6 lo studio dell'Avv. Elisabetta Polignano, dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato il 18.07.2017, e procura in calce alla comparsa di nuovo difensore depositata telematicamente in data 11.04.2024,
- ATTORI -
contro
CP_
in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in al Lungomare CP_2
Starita n. 6, presso la sede dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Caputo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il 20.09.2024,
- CONVENUTA -
nonché contro
CP_ Dott. elettivamente domiciliato in alla Via Orfeo Mazzitelli n. 270, presso lo CP_3 studio dell'Avv. Francesco Gismondi, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Vincenzo Rizzo
e all'Avv. Loredana Lella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 14.11.2017, e procura in calce alla memoria di costituzione di ulteriore difensore, depositata telematicamente il 29.01.2023,
- ALTRO CONVENUTO -
e contro
CP_ Dott. , elettivamente domiciliato in alla Via Roberto da Bari n, 36, presso lo Controparte_4 studio dell'Avv. Francesco Paolo Sisto, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Antonietta
1 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G.
dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CP_5 depositata telematicamente il 5.12.2017,
- ALTRO CONVENUTO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di
60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione dell'11.07.2017, ritualmente notificato il 18-21.07.2017, Parte_1
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla minore quale esercente la Persona_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1 Parte_4 Parte_5
e tutti in proprio, convenivano innanzi a questo Tribunale l' il dott.
[...] Parte_6 CP_2
e il dott. , chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dei CP_3 Controparte_4 convenuti nella causazione della morte del proprio congiunto (rispettivamente, per ciascun Persona_2 attore, nell'ordine suindicato, marito, padre, nonno e fratello), dovuta ad “errata e/o omessa prestazione medica” e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non, oltre interessi e rivalutazione monetaria, “ovvero In via subordinata: 3) condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, al risarcimento del danno da eventuale perdita di chance di sopravvivenza o di temporanea guarigione”, e con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
In particolare, gli attori deducevano che: “(…); B) Il sig. , in data 21.03.15, a seguito di Persona_2 un malore dipeso dall'assunzione di farmaci, alle ore 11,00 veniva condotto con autolettiga del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Putignano ove, oltre agli accertamenti di routine e consulenza psichiatrica, veniva effettuata una lavanda gastrica e, anche su parere del Centro Antiveleni di
Napoli, se ne disponeva il ricovero presso il reparto di Medicina Interna del medesimo nosocomio, al fine di consentire un monitoraggio continuo almeno per 48 ore;
C) La mattina seguente, ovvero il 22.03.15, alle ore
7.45 circa il sig. , a seguito dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute decedeva a Persona_2 causa di un arresto cardio-respiratorio per intossicazione da farmaci;
D) Le condizioni cliniche del paziente, all'ingresso in reparto non erano compromesse da un punto di vista generale e pertanto un adeguato approccio terapeutico avrebbe consentito il recupero delle alterazioni, con elevato grado di sopravvivenza;
E) Gli istanti, sin da subito hanno ritenuto esserci stata colpa professionale a carico dei medici del reparto di
Medicina Interna dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Putignano, i quali ebbero in cura il sig. Per_2
, nel cagionare la morte, le cui omissioni non sono state certamente conformi alle leggi e regole
[...] dell'arte medica;
F) In data 22.03.15 alle ore 10.30 circa il sig. , figlio del de cuius, si Parte_3
2 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G. recava presso la Stazione dei Carabinieri di Putignano e sporgeva denuncia-querela nei confronti del personale medico dipendente dell'Ospedale S. Maria degli Angeli a seguito della quale si apriva presso la
Procura di Bari proc. pen. 5108/15 R.g. nei confronti del dott. e del dott. CP_3 Controparte_4 per i reati di cui all'art. 589 c.p.; G) Il Sostituto Procuratore Dott. Giuseppe Dentamaro il giorno 24.03.15 dava incarico al prof. e prof. (…), di effettuare l'esame autoptico e gli Persona_3 Persona_4 accertamenti istologici sul cadavere del sig. ;(…); I) In data 23.03.16, il P.M. Dott.ssa Persona_2
Grazia Errede, concluse le indagini preliminari relative al proc. pen. n. 5108/15 R.g., formulava richiesta di rinvio a giudizio per gli imputati dott. e dott. per i reati di cui agli artt. 113- CP_3 Controparte_4
589 c.p.; L) Gli attori ritengono sussistere la responsabilità sia dei sanitari in servizio presso il reparto di
Medicina dell'Ospedale di Putignano, il cui comportamento colposo si ritiene essere connotato da negligenza, imprudenza e/o imperizia nel determinare la morte del loro congiunto per aver omesso di esercitare il necessario monitoraggio e prestato le cure opportune, che dell' , in virtù di rapporto contrattuale (art. Pt_7
1218 c.c.) per cui tenuti a risarcire tutti i danni patrimoniali e non (…) cagionati agli stessi. (…)”.
Con successivo “Atto di rinuncia” del 7.11.2017, notificato in data 8-10.11.2017, e depositato telematicamente in data 6.12.2017, alcuni degli attori, e precisamente, Parte_6 Parte_3
e , questi ultimi due, in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Controparte_1 genitoriale sulla minore dichiaravano di rinunciare agli atti del presente giudizio, Persona_1 essendosi costituiti parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. 5108/2015- R.G.Gip n. 6377/2016.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 14.11.2017, si costituiva in giudizio il dott. il quale, in via preliminare, chiedeva la sospensione del presente CP_3 procedimento civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p., stante la pendenza del procedimento penale
R.G.N.R. 5108/2015 e il relativo rapporto di pregiudizialità con il presente giudizio civile, nonché eccepiva, sempre in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento del procedimento di mediazione ex obbligatorio art.5 d.lgs. n. 28/2010 nonché per l'omessa proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., quali condizioni di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8 della L. n. 24/2017, c.d. Legge Gelli-Bianco, e nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate e prive di prova, sia in ordine all'an che al quantum, spiegando “in via subordinata, e nell'ipotesi di anche parziale accoglimento della domanda attrice”, domanda riconvenzionale di manleva nei confronti dell' chiedendo di dichiarare quest'ultima “tenuta a manlevare e tenere indenne il Dott. CP_2
dagli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attrice e, per l'effetto, condannare CP_3 quest'ultima al pagamento integrale della somma eventualmente liquidata in favore dell'attrice che verrà accertata in corso di giudizio oltre interessi legale fino al soddisfo e/o dichiarare la l'unica tenuta CP_2 al risarcimento del danno in favore degli attori”, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 5.12.2017, si costituiva altresì nel presente giudizio il dott. , il quale chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare la Controparte_4 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, e nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare la completa estraneità del medesimo convenuto nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, dovendo riconoscersi, al più, la responsabilità esclusiva dei sanitari del reparto di Medicina Interna dell'ospedale di
3 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G. Putignano ove venne ricoverato e decedette il , e non già del medico di Guardia Persona_2
Interdivisionale, e con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Alla prima udienza del 7.12.2017, il precedente Giudice designato, dichiarava, preliminarmente la contumacia dell' stante l'omessa costituzione in giudizio della medesima e, a fronte CP_2 CP_6 dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa di parte convenuta, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti dei medici costituitisi, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., il quale, tuttavia, si concludeva con esito negativo.
Nelle more, con successiva comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 22.06.2018, si costituiva tardivamente in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto CP_2 introduttivo e chiedeva, altresì, di dichiarare improcedibile la domanda;
nel merito, chiedeva di dichiarare infondata la domanda e, per l'effetto, instava per il rigetto di ogni pretesa avversa, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, c.p.c. depositata telematicamente in data 27.07.2018, gli attori precisavano la domanda chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione dell'evento di cui è causa dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con il Pt_7 dott. e il dott. , per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale anche CP_3 Controparte_4 ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per la errata e/o omessa prestazione medica, non eseguita secondo la legis artis medica, nonché per i danni conseguiti, per tutte quante le ragioni più ampiamente esposte in narrativa e per l'effetto 2) condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, e ciascuno per il corrispondente titolo, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni subiti, nessuno escluso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come di seguito: a. danno per lesione del rapporto parentale per € 331.920,00 o quella che l'On.le Giudicate riterrà di giustizia in favore del coniuge, ; b. danno per lesione del Parte_1 rapporto parentale per € 331.920,00 o quella che l'On.le Giudicate riterrà di giustizia in favore di ciascun figlio , e ) c. danno per lesione del rapporto parentale per €.144.130,00 o quella che Pt_2 Pt_3 Pt_4
l'On.le Giudicate riterrà di giustizia in favore della nipote il tutto oltre rivalutazione ed Parte_5 interessi legali dalla domanda ovvero In via subordinata: 3) condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, ed ognuno per il corrispondente titolo al risarcimento del danno da eventuale perdita di chance di sopravvivenza o di temporanea guarigione da liquidarsi in via equitativa;
4) In ogni caso con vittoria di spese
e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara essere anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
La causa veniva, quindi, successivamente istruita mediante acquisizione documentale e CTU medico legale,
a firma del Prof. Dott. , e del dott. ove all'esito è stata rinviata per la Persona_5 Persona_6 precisazione delle conclusioni, più volte differita stante l'elevato carico del ruolo, sino all'udienza del
28.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, in aula di udienza del Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte
4 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G. depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
Preliminarmente, e in rito, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, reiterata dalla difesa di parte convenuta anche nelle rispettive comparse conclusionali depositata telematicamente.
Ed invero, nelle rispettive comparse di costituzione e risposta i convenuti, dott. e l' Controparte_4 CP_2
hanno eccepito la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 164 c.p.c. stante l'asserita
[...] insufficiente determinazione del petitum da parte degli attori, reiterando detta eccezione nelle rispettive comparse conclusionali: in particolare, secondo la prospettazione dei predetti convenuti, gli attori non avrebbero esposto per quali ragioni si ritengono danneggiati e in cosa consisterebbe il danno da essi paventato, limitandosi ad allegare che il danno da essi subito coincida con la morte del congiunto.
L'eccezione è tuttavia infondata e va, pertanto, rigettata.
Infatti, secondo l'interpretazione granitica e consolidata della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, dovendosi tenere conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte;
ed invero, la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 11751/2013; in senso conforme, Cass. civ., n. 1681/2015).
Ed invero, come noto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione ai sensi dell'art. 164, co.
4, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 c.p.c., co. 3, n. 3) ovvero se manca l'esposizione dei fatti (art. 163 c.p.c., co. 3, n. 4)
(cfr. ex multis, Cass. civ., 29.01.2015, n. 1681).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito, infatti, che “il riscontro che la ragione di nullità di cui alla prima parte del 4° co. dell'art. 164 c.p.c. postula, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato” e che «in caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., co. 3 n. 3-4 (omissione o assoluta incertezza del petitum), è necessaria una valutazione specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda, operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, nonché nei documenti ad esso allegati, sia del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”».
Ebbene, proprio in merito alla certezza del petitum, è noto che tale elemento debba essere vagliato coerentemente con la ratio della norma che risiede nell'esigenza di mettere il convenuto in condizione di difendersi in modo adeguato e puntuale, prima ancora “di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum”.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi
5 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G. accertare se, anche in caso di incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Orbene facendo applicazione di tali indicazioni, nel caso di specie deve rilevarsi l'ammissibilità della domanda proprio in considerazione delle puntuali e articolate difese di parte convenuta che ha dimostrato di avere ben compreso le ragioni poste a fondamento della domanda attorea, tanto da contestarle punto per punto.
Sempre in via preliminare, e in mero rito, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei rapporti tra gli attori e , questi ultimi due, Parte_6 Parte_3 Controparte_1 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore e tutti gli altri Persona_1 convenuti, stante l'“Atto di rinuncia” del 7.11.2017, sottoscritto personalmente dai medesimi attori, nonché ad abundantiam, sottoscritto anche dal precedente difensore Avv. Camillo Polignano - nelle more deceduto e sostituito dall'attuale difensore Avv. Elisabetta Polignano - notificato ai convenuti in data 8-10.11.2017, con il quale gli stessi attori hanno dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, essendosi costituiti parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. 5108/2015- R.G.Gip n. 6377/2016.
Sul punto, peraltro, vale la pena rammentare che secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità consolidata, “Il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., sez. 1,
10.03.2011, n. 5756; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-2, 9.10.2017, n. 23620, secondo cui “Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione”).
Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie, essendo intervenuta la notifica del predetto atto di rinuncia agli atti del giudizio in data 8-10.11.2017, ovverosia anteriormente alla costituzione dei convenuti, avvenuta, rispettivamente, in data 14.11.2017 (dott. , in data 5.12.2017 (dott. ), e in CP_3 Controparte_4 data 22.06.2018 ( , dovrà dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 c.p.c. limitatamente CP_2 alle parti suindicate, senza alcuna statuizione sulle spese processuali.
Passando al merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Sempre in limine litis, ed al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare come parte attrice ha evocato in giudizio la e i medici, dott. CP_2 [...]
e dott. per un fatto avvenuto nel marzo del 2015. CP_4 CP_3
Orbene, al fine di qualificare la natura giuridica della responsabilità del soggetto evocato in giudizio, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge
6 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G. n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n.
28994, in cui si sottolinea che la pretesa retroattività di tali disposizioni “verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario – con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere della prova e sulla prescrizione – applicate in base al «diritto vivente»; ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”; in senso conforme,
Cass. civ., sez. 3, 8.11.2019, n. 28811), deve, dunque, escludersi che possa trovare applicazione alla fattispecie in esame la normativa di cui alla c.d. Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, siccome sopravvenuta rispetto ai dedotti eventi, verificatisi nei giorni 21 e 22 marzo 2015, e deve ritenersi invece applicabile la disciplina di cui al c.d. decreto Balduzzi, d.l. 13.09.2012, n. 158, conv. con mod. nella legge 8.11.2012, n. 189, entrata in vigore l'11.11.2012.
Peraltro, mette conto evidenziare che l'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi non incide sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata); ai fini della presente decisione, dunque, non viene in rilievo il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica contrattuale o extracontrattuale del medico in assenza di un contratto d'opera professionale.
Si ritiene, quindi, di dover aderire all'interpretazione granitica della giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire “diritto vivente”, ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, secondo la quale la responsabilità del medico, vuoi su richiesta diretta del paziente, vuoi per intermediazione della struttura sanitaria, ha carattere negoziale-contrattuale e non aquiliano;
è noto, infatti, che l'orientamento prevalente della Suprema Corte, qui pienamente condiviso, ha costantemente inquadrato l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
“contatto sociale”, come avente natura contrattuale (cfr. Cass. civ., n. 589/1999; Cass. civ., 19564/2004; Cass. civ., n. 9085/2006; Cass. civ., 24791/2008).
A sua volta, anche la responsabilità della struttura sanitaria, ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata, come nel caso in esame - essendo sostanzialmente equivalenti gli obblighi di prestazione di tali due tipi di strutture in favore del fruitore di tali servizi - viene solitamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale o in clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta pur sempre la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ., 1°.09.1999, n.
9198; Cass. civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. civ., 14.07.2003, n. 11001; Cass. civ., 21.07.2003, n. 11316; Cass. civ. 4.03.2004, n. 4400; Cass. civ., 23.09.2004, n. 19133; Cass. civ., 3.02.2012, n. 1620; Cass. civ., 20.03.2015,
n. 5590).
In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e la struttura sanitaria, ente ospedaliero o clinica privata, trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni
7 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G. corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente ospedaliero), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.
In altri termini, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello tra paziente e struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, generando un obbligo di protezione dei primi nei confronti e a carico dei secondi (cfr. Cass. civ., n. 1698/2006; Cass. civ.., n. 12362/2006, cit.; Cass. civ., n. 3492/2002); con ogni conseguenza, in entrambi i casi, in punto di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 12 marzo
2013, n. 60931; Cass. 12 settembre 2013, n. 20904).
Quanto agli onera probandi, come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito più attenta, “la contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori”; infatti, il paziente-creditore sarà tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e a dedurre l'inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno, del debitore della prestazione sanitaria, mentre quest'ultimo (nella duplice individuazione della struttura sanitaria e del medico) sarà tenuto a provare, per andare esente da responsabilità, che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che pur esistendo non è stato causa del danno (cfr., in tal senso, ex multis, nella giurisprudenza di merito, Trib. Varese, 16.02.2010, n. 16, rel. Buffone;
in senso conforme,
Trib. Lecce, sez. II, 30.10.2015, n. 5192; Trib. Lecce, sez. II, 14.11.2016, n. 4824; Trib. Bari, sez. III,
28.03.2024, n. 1593).
In ogni caso, la Suprema Corte, dopo aver confermato l'inquadramento “nell'ambito contrattuale” della
“responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente” ed aver evidenziato che
“il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001,
n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento”, ha, condivisibilmente, precisato, con le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d. progetto “Sanità”), che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o
l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez,. 3, 11.11.2019, n. 28991, Rel. E.
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n. 12725/2017 R.G.
in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 26.07.2017, n. 18392, Rel. E. Scoditti, Rv. 645164-01; Cass. Pt_8 civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700, Rv. 651166-01; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; e più recentemente Cass. civ., sez. 6-3, ord. 31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 26.11.2020, n. 26907, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050, per cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”].
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute;
diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione.
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”; sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento” (cfr. pag. 7 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n.
28991/2019, cit.). Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.c..
Dunque, la Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario
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n. 12725/2017 R.G. accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”; ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”; conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si
è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto” (cfr. pag.
7-8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento; detto altrimenti, “La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico (“Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione”, cfr. pag.
8-9 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore.
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare;
chiariscono le pronunce di San Martino del 2019 che soltanto “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di
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n. 12725/2017 R.G. nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere,
a valle” (cfr. pag. 10, della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva,
l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.
In conclusione, se, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che vedrà respinte le sue istanze risarcitorie;
ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne [cfr.
Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3704, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario
è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, n.
18392/2017, cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit., ove si evidenzia, altresì, che “tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota.
Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n.
8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126)”].
Quanto, specificamente, al contenuto del nesso di causalità, in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sussiste nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi
(Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. più di recente, Cass. civ., sez. 3, del 15.02.2018, n. 3704; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28991).
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n. 12725/2017 R.G. Dunque, in caso di condotte omissive, occorre procedere a un giudizio controfattuale di tipo sostitutivo e, quindi, chiedersi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato in caso di scelte mediche e terapeutiche differenti. In secondo luogo, deve potersi escludere secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non” che qualsiasi altro elemento - naturalistico o umano, esogeno rispetto all'azione del chirurgo-sanitario - abbia provocato da solo l'evento lesivo (41, c. 2 c.p.).
Tale indagine va condotta tenendo presente che nel processo civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza, lo standard di c.d. certezza probabilistica non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la c.d. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma,
e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass., sez. lav., n. 47/2017; Cass. civ., sez. 3, ord. 20.06.2019, n. 16581, secondo cui “In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione”).
Vale la pena soggiungere che i predetti principi di ripartizione dell'onere probatorio e di accertamento secondo la metodica del “più probabile che non”, trovano applicazione anche in caso di denunciata perdita di chance terapeutiche e/o di sopravvivenza, essendo stato ribadito in giurisprudenza che «Anche il caso di danno da perdita della "chance" risponde all'accertamento del nesso di causalità secondo la regola "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso in parola può affermarsi solo allorché il giudice accerti che quella possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non" (in questo senso la nomofilachia è chiarita in Cass., 17/09/2013, n. 21255, specie alle pagg. 129-131, e
Cass., 27/03/2014, n. 7195, specie alle pagg. 15-16)» [cfr. Cass. civ., sez. 3, 13.07.2018, n. 18549; nonché, per tutte, Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28993, Rel. C. Valle - cui si rinvia per l'ampia, dotta e approfondita ricostruzione del modello teorico della “perdita di chance”, patrimoniale e non patrimoniale, e degli erronei
“paralogismi” cui nel corso del tempo è pervenuta l'evoluzione ermeneutica storico-sintattica della terminologia adoperata - secondo cui “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”, nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance terapeutiche rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici;
in senso conforme, più recentemente, Cass. civ., sez. 3, 19.09.2023, n. 26851, secondo cui «In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità
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n. 12725/2017 R.G. della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle
"chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto»].
In particolare, come è stato efficacemente evidenziato dalla Suprema Corte “Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte in tema di danno non patrimoniale: Sez. U n. 26792 del 11/11/2008) dovrà peraltro attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile
- potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez.
3, n. 28993/2019, cit.).
In applicazione dei principi sopra richiamati, passando alla disamina della censurata condotta ascritta ai sanitari che ebbero in cura , era onere degli attori fornire la prova: 1) dell'esistenza del Persona_2 contatto sociale qualificato di con l'Azienda convenuta, peraltro, neppure oggetto di Persona_2 specifica contestazione tra le parti;
2) allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico-professionali rese dai sanitari della predetta struttura sanitaria, concretizzatosi più correttamente in una condotta commissiva ed omissiva;
3) provare il danno-evento lamentato ed il nesso di causalità “materiale” tra questo e l'errata esecuzione dell'intervento e l'omissione dei sanitari che lo visitarono e lo ebbero in cura, restando, invece, a carico della struttura e dei medici convenuti la prova dell'avvenuto adempimento, ossia che inadempimento non v'è stato, o che comunque pur sussistendo nel caso concreto, esso sia dipeso da fatto non imputabile ai sanitari, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno, essendo stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che: 1) veniva trasportato dai Persona_2 sanitari del 118 allertati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Putignano in data
21.03.2015, a seguito di riferita ingestione volontaria di farmaci al proprio domicilio (nello specifico, metformina 500 4 scatole;
ASA 100 due scatole;
Triatec 5mg 1 scatola); 2) il paziente veniva accettato presso il ridetto Pronto Soccorso con triage giallo, mediamente critico, e descritto obiettivamente cosciente e collaborante;
si procedeva, quindi, su consulto del centro antiveleni di Napoli, a gastrolusi, protettore gastrico ed osservazione clinica;
3) in data 22.03.2015, verso le ore 6:56, il paziente veniva descritto in coma profondo, non rispondente agli stimoli verbali e dolorifici profondi, con polso e pressione arteriosa non apprezzabili;
risultavano inefficaci le manovre rianimatorie per cui se ne dovette constatare l'exitus alle 7:45 del 22.03.2015;
4) Nella diagnosi conclusiva veniva segnalata: “Intossicazione acuta da farmaci volontaria. Ipoglicemia severa con acidosi lattica severa. . Bradicardia da coma cheto-acidosico- Shock. Arresto cardio- CP_7 respiratorio. Diabete mellito. Ipovedente. Cardiopatia ischemico-ipertensiva”; 5) a seguito della denuncia-
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n. 12725/2017 R.G. querela presentata da in data 22.03.2015, figlio del de cuius , veniva Parte_3 Persona_2 effettuato esame autoptico dal Prof. dott. , e Prof. dott. , a seguito del quale Persona_3 Persona_4 gli stessi evidenziavano che: “Non consono alla leges artis e alle buone pratiche di medicina fu l'operato dei medici che ebbero in cura il sig. presso il Reparto di Medicina dell'Ospedale di Putignano. Un Per_2 corretto approccio clinico terapeutico avrebbe richiesto un continuo stretto monitoraggio dei parametri vitali del paziente e un trattamento farmacologico personalizzato alle variazioni cliniche e sintomatologiche indotte dalla azione sinergica dei farmaci assunti. Un corretto trattamento sanitario avrebbe per certo indotto nel paziente maggiori chances di sopravvivenza. Nell'ipotesi più negativa (decesso del paziente nonostante
l'ottimalità delle cure ed assistenza prestata), ipotesi comunque possibile ma a nostro avviso remota, sicuramente il non sarebbe deceduto nei tempi e modi che ne caratterizzarono l'exitus”. Per_2
Parte attrice, dunque, anche sulla scora di detti esiti peritali assunti nel procedimento penale R.G.N.R. n.
5108/2015 a carico dei medici, odierni convenuti, ha prospettato una responsabilità dei predetti sanitari dell' , deducendo profili di grave imprudenza, imperizia e Controparte_8 negligenza nell'assistenza prestata al de cuius . Persona_2
Ebbene, tali prospettazioni hanno trovato parziale conferma anche nella CTU medico – legale espletata nel corso del presente giudizio.
Ed invero, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti, della documentazione presente in atti e dell'esame degli stessi, i Consulenti, prof. dott. e dott. hanno ricostruito il dato Persona_7 Per_8 storico-clinico del paziente e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere tecnico scientifico, immuni da vizi logico-giuridici e da cui, pertanto, non vi sono concrete ragioni per discostarsi, evidenziando che: “(…) Le risultanze dell'accertamento autoptico hanno identificato la causa del decesso in un arresto cardio-respiratorio secondario ad intossicazione volontaria acuta da farmaci in soggetto diabetico ed iperteso con coronarosclerosi;
i dati clinici sono effettivamente convergenti con l'ipotesi di un decesso da assunzione di farmaci (Metformina, Cardioaspirina, Triatec). Orbene, (…), appare evidente come, rispetto ad un paziente giunto in codice giallo e in discrete condizioni cliniche, risulti decisamente carente l'assistenza fornita al paziente già ad una prima disamina del diario clinico ed infermieristico. (…) è un fatto che alle ore
17.23 del 21.3.15 il paziente si trovasse in una condizione di marcata acidosi metabolica (pH=7,234). Se da un lato appare corretta la somministrazione di bicarbonati al fine di contrastare l'acidosi, d'altro canto risulta difficile accettare che un paziente sì critico non sia monitorato in maniera costante con emogas successivi atti
a verificare l'effettivo rialzo del pH (…) Manca del resto anche un monitoraggio della kaliemia, riscontrata essere pari a 6,3 mEq/L nell'unico esame di routine documentato e associata al sovradosaggio di ACE- inibitori quali il Triatec e potenzialmente correlata ad eventi aritmici, ancor più in un soggetto già affetto da cardiopatia ischemico-ipertensiva (…) Tenuto conto della franca iperglicemia (481 mg/dl) … è documentata la somministrazione sottocutanea di insulina rapida LO … anche se il primo orario di assunzione non sembra coerente con l'iter clinico sovra esposto (…) pur se normalizzatasi (86 mg/dl) alle ore 18, la glicemia rappresentava un parametro da monitorare strettamente;
la rapida riduzione della glicemia avrebbe dovuto tenere in allerta i sanitari, anche in considerazione della somministrazione di insulina ad un soggetto già in sovradosaggio di metformina (…) il sig. necessitava di uno stretto monitoraggio che, stando alla Per_2
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n. 12725/2017 R.G. documentazione in atti, non risulta invece essere stato osservato. (…). Il paziente (…) è stato sottoposto ad esami ematochimici esclusivamente alle 17.23 del 21.3.15, mai più ripetuti (eccezion fatta per lo stick glicemico), pur in presenza di una franca acidosi metabolica. L'assistenza fornita al sig. non è Per_2 stata quindi adeguata alle esigenze del caso” (cfr. pag. 22-24 della consulenza, in atti), rimarcando, inoltre, che “Non può sottacersi, ad un'analisi più approfondita della vicenda in esame, la chiara evidenza di un deficit organizzativo a monte della carente assistenza fornita al paziente, invero non sufficiente a ridurre le responsabilità, ma certamente in grado di individuare un difetto di sistema piuttosto che di “colpe” dei singoli operatori. Si intende che, da quanto emergente in atti, vi sarebbe stato un avvicendarsi tra colleghi,
Dott. e , in presenza di un carente/insufficiente passaggio di consegne;
vieppiù considerato che CP_3 CP_4 il dott. interveniva in qualità di guardia interdivisionale per i reparti di geriatria, pneumologia e CP_4 medicina. Tanto si ribadisce, senza che ciò rappresenti una diminutio in termini di responsabilità, al fine di segnalare criticità gestionali ospedaliere delle quali sono talvolta vittime in primis i pazienti ma che certamente rendono difficile l'erogazione di una adeguata assistenza anche per gli operatori sanitari. Si consideri sul punto, il ruolo non marginale del personale infermieristico, anch'esso protagonista nella assistenza al paziente attraverso un monitoraggio continuo dei parametri vitali e con l'insostituibile ruolo di coadiutori del medico nell'assistenza al paziente. Si intende che, se l'infermiere non monitora il paziente e/o non avvisa il medico di eventuali anomalie cliniche riscontrate nel paziente, ne verrà meno anche il possibile intervento del medico stesso. Si consideri, infine, sempre secondo quanto documentato in atti, della contestuale necessità di assistenza fornita ad una altra paziente anch'essa in condizioni critiche e deceduta alle ore 20.40 del 21.3.15 (…). Tanto si precisa, ancora una volta, non per ridurre le responsabilità di una cattiva gestione dell'assistenza fornita al sig. , quanto invece per delimitarne il perimetro e identificarne le possibili Per_2 cause, chiaramente di tipo organizzativo-gestionale ovvero di sistema. Infine, resta da chiarire se, una condotta alternativa, avrebbe eventualmente modificato in modo significativo, ed eventualmente in quale misura, la prognosi quoad vitam del paziente. (…). Sotto il profilo causale, (…), è possibile sostenere che, qualora la gestione del paziente ovvero il sistema organizzativo ospedaliero fosse stato strutturato in modo tale da garantire una piena assistenza al sig. , il paziente avrebbe avuto maggiori probabilità di Per_2 sopravvivenza. In relazione a tanto, si potrebbe sostenere che il sig. avrebbe avuto, per quanto Per_2 detto, il 77,5% in più di possibilità di sopravvivenza. Nel sig. si è verificato un iperaccumulo a Per_2 causa di un sovradosaggio massivo di metformina a monte, associato tra l'altro ad assunzione di altri farmaci
(cardioaspirina e soprattutto ACE-inibitore); entrambi hanno inciso, con buona probabilità, negativamente sulle probabilità di sopravvivenza del paziente inducendo la comparsa di iperkaliemia (…). In summa, tenuto conto dell'inidonea condotta assistenziale fornita al sig. dall'Ospedale di Putignano, tanto nel Per_2 pomeriggio del 21.3.15, quanto nella successiva notte fino al sopraggiunto decesso, deve ritenersi, in considerazione della causa del decesso, delle pre-esistenze patologiche e della prognosi attesa in caso di corretta condotta alternativa che il sig. avrebbe avuto, secondo il criterio del più probabile che Per_2 non, maggiori probabilità di sopravvivenza qualora fosse stato sottoposto a monitoraggio costante ed alle conseguenti procedure correttive della acidosi lattica. (…)” (cfr. da pag. 25 a pag. 28 della relazione di CTU, in atti).
15 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G. L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata, tenuto conto che le considerazioni svolte dai Consulenti sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica.
Le conclusioni rassegnate sono state inoltre ribadite dai CTU, nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dai Consulenti di parte.
Dunque, all'esito degli accertamenti espletati, facendo proprio applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, gli stessi Consulenti hanno riconosciuto l'operato non conforme dei sanitari, nella fase di ricovero e assistenza, ed il nesso causale tra questo e il decesso del nei tempi e nei modi in cui si è Per_2 verificato.
In particolare, secondo i Consulenti, la malpractice medica si è sostanziata, nel caso di specie, nell'insufficiente monitoraggio del paziente e nell'inidoneo coordinamento tra le attività dei vari sanitari che prestarono assistenza durante il ricovero del 21 e 22 marzo 2015 presso l'ospedale di Putignano.
Dunque, in virtù delle considerazioni tecniche, esaustivamente motivate e pienamente coerenti con le affermazioni fatte in premessa, volendo procedere alla valutazione dell'incidenza della condotta censurabile dei sanitari dell' (discostante dalle leges artis e dalle buone pratiche clinico- Controparte_8 assistenziali), è possibile affermare che la condotta colpevole ha prodotto una significativa riduzione delle chances di sopravvivenza del sig. Per_2
In altri termini, ribadito che l'inadempienza dei sanitari ha riguardato il mancato adeguato e scrupoloso monitoraggio del paziente e, di conseguenza, l'insufficiente assistenza sanitaria prestatagli, i Consulenti hanno ritenuto che, qualora il de cuius fosse stato sottoposto a monitoraggio costante ed alle conseguenti procedure correttive della acidosi lattica da intossicazione da metformina, avrebbe avuto il 77,5% in più di probabilità di sopravvivenza.
Nel complesso, dunque, alla luce degli elementi richiamati, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie, può concludersi che sono emersi profili di inadempienza e di violazione delle leges artis e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie: in altre parole, nel caso di specie, deve ritenersi certamente assolto l'onere della prova in capo a parte attrice (c.d. primo ciclo causale).
Tra l'altro, le medesime conclusioni si traggono altresì dalla già citata perizia redatta in sede penale, a firma di altri proff. dott. , e prof. dott. , diffusamente noti nella comunità Persona_3 Persona_4 scientifica medico-legale, nelle cui conclusioni i Consulenti rimarcano che: “Un corretto trattamento sanitario avrebbe per certo indotto nel paziente maggiori chances di sopravvivenza. Nell'ipotesi più negativa (decesso del paziente nonostante l'ottimalità delle cure ed assistenza prestata), ipotesi comunque possibile ma a nostro avviso remota, sicuramente il non sarebbe deceduto nei tempi e modi che ne caratterizzarono Per_2
l'exitus” (cfr. la CT Procura, allegata al fascicolo di parte attrice, in atti).
Quanto all'utilizzabilità delle suddette risultanze peritali, vale la pena rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio anche fra altre parti (compresa la consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, finanche di natura penale), come qualsiasi altra produzione delle parti stesse,
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n. 12725/2017 R.G. al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 18131/2004; Cass. n. 4118/2004; Cass. n. 14042/2003; Cass. n.
13528/2003; Cass. n. 2998/2001; Cass. n. 12422/00; Cass. n. 8585/99, e Cass. n. 14766/07; Cass. 15714/2010;
Cass. sez. Lav., 28855/2008; Cass. civ., sez. III, 6.05.2016, n. 9242, secondo cui “Va ribadito che il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa;
il giudice di merito può utilizzare in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi
o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili”).
A ciò si aggiunga, inoltre, che perfino nelle osservazioni tecniche medico-legali rese dal CTP, prof. dott.
, consulente di parte del convenuto dott. , altrettanto noto alla comunità scientifica, lo Persona_9 Per_10 stesso Consulente, dopo avere espresso “il pieno apprezzamento per la metodologia medico-legale applicata dal Prof. ed anche, se si vuole, per le indicazioni interpretative dallo stesso fornite”, ha avuto modo Per_5 di ribadire, per un verso, che l'assenza di un riscontro documentale, non rinvenibile nella produzione allegata Cont al fascicolo dell' convenuta, circa il c.d. “protocollo” interno inerente le “tassative indicazioni operative” per il coordinamento dei vari reparti per il ricovero e durante la degenza di un paziente critico, nel caso di specie, del in Medicina Interna, “consente di affermare che, come anche indicato dal Prof. Per_2 [...]
ben oltre e prima delle responsabilità individuali, si instauri un deficit di tipo organizzativo relativo Per_5 in particolare, ad una inidonea attenzione alla sicurezza del paziente”, e, per altro verso, di rimarcare che “è certo che se a quel punto vi fosse stato un adeguato trattamento, atteso la identificata causa di morte dai Prof.
e e ribadita dal Prof. l'evento non si sarebbe realizzato, quantomeno nei tempi e Per_3 Per_4 Per_5 nei modi nei quali si è realizzato. Ancora una volta rispetto a tanto deve confermarsi quanto già indicato dal
Prof. quanto ad un palese deficit di tipo organizzativo, nella misura in cui sempre nell'ambito del Per_5 fascicolo della convenuta non sono emerse procedure, percorsi operativi, indicazioni di qualsivoglia CP_2 genere in ordine ai comportamenti da tenersi da parte degli infermieri, al variare della sintomatologia da parte del paziente” (cfr. pag. 2 delle osservazioni tecniche del CTP, prof. dott. , in atti). Persona_9
Ne consegue, pertanto, che alla luce delle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. nella predetta relazione espletata nel presente giudizio, deve, dunque, ritenersi sussistente la responsabilità dell' Controparte_8
e dei medici convenuti, in solido tra loro, nella causazione degli eventi dannosi che condussero all'exitus
, in assenza di specifiche condotte colpose ascrivibili in maniera dettagliata e circostanziata Persona_2
a ciascuno dei singoli sanitari, e stanti le conclusioni rassegnate dai predetti Consulenti che hanno rimarcato più volte le inefficienze “di tipo organizzativo-gestionale ovvero di sistema” nella assistenza prestata al paziente nel corso del suo ricovero, e dunque, inevitabilmente, anche dei sanitari che lo ebbero in cura nei rispettivi turni di competenza.
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n. 12725/2017 R.G. Ed invero, gli stessi Consulenti, prof. e dott. in sede di risposta alle osservazioni dei Per_5 Per_6 consulenti di parte e, segnatamente, in risposta alle osservazioni del prof. dott. , consulente del Persona_9 dott. hanno precisato che, pur ammettendo, come sostenuto dal prof. , che la Per_10 Per_9 sintomatologia accusata dal paziente non fosse critica o degna di nota fino al termine del turno del dott.
[...]
(ore 20:00), “(…) ciò che avrebbe dovuto guidare i sanitari è senza dubbio il raccordo anamnestico: Per_10 un paziente con riferita assunzione di una quantità elevata di farmaci necessita di un monitoraggio continuo, basato su ripetuti accertamenti di tipo ematochimico;
affidarsi all'eventuale manifestazione di un corte sintomatologico o di segni di malattia è decisamente rischioso (…). Allo stesso modo sarebbe stato auspicabile che il medico di guardia avesse preso visione degli stick glicemici effettuati nel caso in esame con una certa regolarità dagli infermieri;
nulla risulta tuttavia circa l'effettiva presa d'atto di tali esami da parte del medico di turno. Se così fosse stato ci si sarebbe resi conto del decremento glicemico nel corso del pomeriggio del 21 marzo, e il ritorno della glicemia di un paziente diabetico a valori sotto i 00 mg/dl avrebbe dovuto allarmare. L'impressione degli scriventi è che, globalmente, sia stata sottostimata la gravità della situazione, motivo per cui c'era da attendersi anche l'assenza di una qualsiasi traccia di passaggio di consegne al medico di guardia interdivisionale montante” (cfr. da pag. 4 della “risposta alle osservazioni”), concludendo, pertanto, che “In definitiva, si ritiene che un coacervo di elementi abbia concorso all'exitus di
. In primis, come si è detto, il medico di turno nel pomeriggio, dott. , sembra aver Persona_2 CP_3 sottovalutato l'intossicazione in atto, tanto da predisporre sì una terapia a base di bicarbonato e farmaci chelanti il potassio, ma non un monitoraggio ematochimico continuo, necessario per controllare le variazioni dei valori del sig. , specialmente pH, potassio, glicemia e bicarbonati. Vi sono tuttavia alcuni punti Per_2 di carattere organizzativo che meritano menzione, in particolare riguardo l'attività infermieristica, stante la comprovata effettuazione di ben 3 stick glicemici ad andamento decrescente nel pomeriggio, a cui non è corrisposta alcuna “contromisura” (…). L'assenza di qualsivoglia accomodamento terapeutico lascia supporre (senza invero una chiara evidenza documentale) che gli esiti di tali esami non siano mai pervenuti al medico di turno e che l'osservazione a cui fu sottoposto il paziente non sia stata poi così “vigile”. Da ultimo, prestò la propria opera al sig. il Dott. , guardia interdivisionale deputata alla gestione di Per_2 CP_4 ben tre reparti (medicina, pneumologia e geriatria) la notte tra il 21 e il 22 marzo. Anche in questo caso, stante la dichiarazione della moglie del de cuius (sig.ra ), nelle prime ore del 22 marzo il Pt_1 Per_2 lamentò sete e dolore lombare, ci si sarebbe attesi una visita medica (non vi è evidenza se la carenza riguardi la mancata informazione di tanto al Dott. o altre ragioni che non è dato conoscere). Una corretta CP_4 cooperazione di tutto il personale sanitario è assolutamente necessaria nelle situazioni “gestite” dal medico di guardia interdivisionale, non potendo per ovvie ragioni questi essere presente in contemporanea in tre reparti. (…). In definitiva, anche a causa della carente documentazione in atti, con preciso riferimento alla cartella clinica che appare inidoneamente compilata, è quantomai arduo esprimersi circa il comportamento dei singoli, permanendo l'opinione, da parte degli scriventi, che la responsabilità del decesso di
[...]
sia espressione di un inidoneo coordinamento tra le attività dei vari sanitari che prestarono Per_2 assistenza durante il ricovero del 21 e 22 marzo 2015” (cfr. pag. 5, 6, 10 della “risposta alle osservazioni”).
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n. 12725/2017 R.G. Ciò detto in punto di prova adeguatamente fornita da parte attrice in merito al c.d. primo ciclo causale, occorre, a questo punto, valutare il c.d. secondo ciclo causale, e quindi stabilire se sia stato assolto l'onere probatorio gravante su parte convenuta: in particolare, occorre stabilire se sia stata dimostrata, nel caso di specie, l'esistenza di una causa che ha fatto sì che l'intervento sortisse quell'esito invalidante, non imputabile alla struttura e ai sanitari, anche eventualmente rappresentata da una c.d. complicanza, nota nella letteratura scientifica ma tuttavia non evitabile.
Quanto alle ritenute complicanze non prevedibili né prevenibili, prospettate dalla difesa del convenuto dott.
F. , deve evidenziarsi che le stesse sono rimaste sul piano meramente assertivo, senza che siano stati CP_4 forniti riscontri scientifici medico-legali al riguardo, neppure menzionati e né ravvisati dai CC.TT.UU. nella propria relazione più volte innanzi richiamata.
Ad ogni buon conto, e per mera completezza espositiva, sul punto mette conto precisare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il lemma “complicanza”, con cui la medicina clinica e legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile, è di per sé inutile nel campo giuridico;
e “ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: - o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”; - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 cod. civ., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”. Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della “causa non imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto” (cfr. Cass. civ., sez. 6, ord. 29.11.2022, n. 35024).
Tra l'altro, i connotati della prevedibilità e dell'evitabilità sono a ben vedere richiesti in alternativa: resta non imputabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. anche la causa prevedibile (come per definizione
è la complicanza nota nella casistica e nella letteratura scientifica), ma tuttavia non evitabile se non mediante la rinuncia a priori all'intervento.
In altre parole, deve quindi valutarsi se la complicanza, ove riscontrata nel caso di specie, prevedibile in base alla letteratura scientifica, sia in concreto inevitabile.
E tale onere probatorio, in base ai predetti principi, grava sulla parte convenuta.
Ebbene, nel caso di specie, come detto tale onere probatorio non risulta essere stato assolto da parte convenuta, non avendo la stessa provato né tantomeno dedotto e allegato l'inevitabilità dell'evento dannoso, ossia della asserita “complicanza” al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante ex art. 1218 c.c., restando in tal modo a carico della struttura ospedaliera e dei medici convenuti gli effetti della mancanza di prova che gli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da causa agli stessi non imputabile.
Infatti, da tale angolo visuale, appaiono recessive e comunque non dirimenti le considerazioni svolte dal
CT, prof. dott. , con riferimento alla presunta assenza di “sottovalutazione del quadro clinico” da Persona_9 parte del dott. il quale, pur avendo correttamente somministrato al “5 fiale di Per_10 Per_2
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n. 12725/2017 R.G. bicarbonato prevedendo anche la ripetizione degli stessi alle ore 23 e alle ore 8 del giorno successivo”, come pure pacificamente riscontrato dai CC.TT.UU., non apprestò, tuttavia, un “monitoraggio ematochimico continuo, necessario per controllare le variazioni dei valori del sig. , specialmente pH, potassio, Per_2 glicemia e bicarbonati”, come puntualmente evidenziato dai medesimi Consulenti nella CTU (cfr. pag. 5 delle risposte alle osservazioni).
Analogamente, deve escludersi che il contemporaneo impegno dei medesimi convenuti, dott. e Per_10 dott. , anche nel corso dell'hand over (passaggio di consegne), nella assistenza prestata sin dal Per_11 pomeriggio del 21.03.2015 ad altri pazienti “critici” (tale sig.ra , deceduta lo stesso 21.03.2015 Persona_12 alle ore 20:40, e, verosimilmente, anche tale sig. del quale ultimo, tuttavia, gli stessi Persona_13
CC.TT.UU. hanno evidenziato la carenza di documentazione), ovvero, per quanto riguarda il contemporaneo impegno del dott. in 3 diversi reparti durante il suo turno di guardia, possa inquadrarsi e costituire Per_11 un fatto non imputabile ai sanitari, essendo, all'evidenza, detto fattore, per così dire “ambientale”, una componente prevedibile e “naturale” dell'ordinaria gestione dell'attività sanitaria, che può implicare, durante i rispettivi turni, anche la contemporanea gestione di più pazienti con rilevanti criticità cliniche, anche qualora ricoverati in differenti reparti (circostanza, quest'ultima, evidentemente nota allo stesso dott. sin Per_11 dall'assunzione dell'incarico e del relativo turno di guardia), ferme restando le disfunzioni tecnico- organizzative e gestionali inerenti il difetto di coordinamento tra i vari reparti, per come emerse nel caso di specie e innanzi evidenziate, addebitabili alla struttura aziendale nel suo complesso.
Quanto alla incompletezza della cartella clinica, anche con riferimento all'hand over (passaggio di consegne), così come riscontrata dai CC.TT.UU., e alla c.d. “consegna condivisa”, così come rimarcata dal
CT, dott.ssa del dott. , vale la pena evidenziare che, dal punto di vista squisitamente Per_14 Per_11 probatorio, in materia di omissioni e lacune della cartella sanitaria, è noto l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può e deve utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 11.12.2023, n. 34427, secondo cui “In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata
l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, ord. 20.11.2020, n. 26428; Cass. civ., sez. 3, 21.11.2017, n. 27561; Cass. civ., sez. 3, 21.03.2016, n. 6209; Cass. civ., sez. 3, 12.06.2015, n. 12218, secondo cui “In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento
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n. 12725/2017 R.G. del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione”; Cass. civ., sez. 3, 27.04.2010, n. 10060, ove si evidenzia che “la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della "vicinanza alla prova", cioè della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla”; Cass. civ., sez. 3, 26.01.2010, n. 1538; Cass. civ., sez. 3, 21.07.2003, n. 11316).
L'incompletezza della cartella clinica ha ricadute, cioè, quando va a innestarsi in un contesto specifico che
è proprio la fonte della sua rilevanza;
la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso, è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale.
La valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, inadempiendo al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, diversamente ostativa al riconoscimento della sua responsabilità (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. 3, 18.09.2009, n. 20101, ove si sottolinea che «il medico ha
l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale»: conf., ad es., Cass. civ., n. 1538/2010, cit.; Cass. civ., sez. 3, 5.07.2004, n. 12273).
Quanto, infine, alle risultanze della CTU, va riaffermato il principio secondo il quale “la consulenza tecnica
d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così, Cass. civ., sez. 3, 13.03.2009, n. 6155, in senso conforme, Cass. civ., Sez. 3, n.
8989 del 19/04/2011, per la quale “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti;
la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con
l'ausilio di un perito”); con riguardo all'efficacia probatoria della CTU, la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare il principio di diritto secondo cui, “anche se, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all'accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per
21 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G. esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento dei suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così, Cass. civ., sez. I, 11.9.2012, n. 15157; e già Cass., S.U., 4.11.1996, n. 9522).
Inoltre, occorre rammentare che, come noto, “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u….omissis… I principi enunciati, evidenziano come il giudice, quale peritus peritorum (Cass.n.307333/2017; Cass.17757/2014) abbia la possibilità di disattendere le valutazioni del consulente tecnico e adottare soluzioni difformi rispetto a quelle adottate dal perito, ma nel fare ciò, ha comunque il dovere di giustificare il proprio differente convincimento, anche confrontandosi, in caso di diverse consulenze , con le ragioni disattese” (cfr. Cass. civ., sez. 6, n.
5707/2021).
Nel caso di specie, tuttavia, non sussistono i presupposti per disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella loro relazione dai CC.TT.UU., atteso che, come detto le stesse appaiono esenti da vizi logici ed errori di diritto, né appaiono intimamente contraddittorie ma, al contrario, risultano, coerenti e logicamente motivate, anche in relazione alle puntuali e precise risposte alle osservazioni tecniche svolte dalle parti.
Da tale angolo visuale, pertanto, deve ribadirsi che non sussistono i presupposti previsti dall'art. 196 c.p.c. per la rinnovazione delle indagini peritali, tenuto conto delle osservazioni formulate dai rispettivi CTP e delle puntuali ed esaustive risposte a tali osservazioni comunque rese dai CC.TT.UU., e considerato, peraltro, che secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il giudice non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice, sicché non è neppure necessaria un'espressa pronunzia sul punto (cfr., fra le decisioni più recenti, Cass. civ., sez. III, 29.9.2017, n. 22799; Cass. civ., sez. III, 19.7.2013, n. 17693).
Ebbene, e in conclusione, le considerazioni innanzi richiamate conducono all'accoglimento della domanda attorea nei confronti di tutti i convenuti, in solido tra loro, non essendo ravvisabile, come detto, una colpa esclusiva in capo ad uno o più dei medici convenuti, bensì configurandosi una responsabilità solidale per il mancato, costante e adeguato monitoraggio delle condizioni cliniche del paziente in stato di intossicazione da farmaci (acidosi lattica da intossicazione da metformina), unitamente al riscontrato deficit organizzativo- Cont ospedaliero tra i reparti dell' convenuta: un adeguato e costante monitoraggio, infatti, è, come condivisibilmente evidenziato dagli stessi CC.TT.UU., “espressione di un sistema organizzativo all'interno del quale si muovono le diverse figure professionali e basato sullo scambio continuo di informazioni/comunicazioni relative alle condizioni cliniche del paziente” tra le varie figure sanitarie operanti nei reparti, in primis infermieri e medici, e tra i medesimi medici anche nei rispettivi cambi di turno e passaggi di consegne.
22 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G. Ne consegue, ulteriormente, l'irrilevanza della richiesta avanzata dalla difesa del convenuto dott. F. CP_4 in merito alla graduazione delle colpe ex art. 2055 c.c. dei sanitari convenuti, tenendo conto che secondo il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità più recente, «In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con- causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio» (cfr. Cass. civ., sez. 3, 24.02.2023, n. 5737, in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una fattispecie in cui il danneggiato da un sinistro stradale si era successivamente tolto la vita e, dopo aver affermato che le conseguenze del sinistro avevano contribuito - come movente ultimo - al suicidio della vittima, aveva attribuito efficacia di concausa alle “condizioni personali” e allo sconvolgimento dovuto ad altre vicende familiari, riducendo significatviamente il risarcimento in favore dei congiunti).
Affermata la responsabilità nei termini suddetti, occorre procedere alla liquidazione dei danni invocati dagli attori (c.d. aestimatio).
Parte attrice, infatti, ha chiesto, in via subordinata, il risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale causato dalla perdita di chance di sopravvivenza del congiunto, così come si evince dall'emendatio libelli contemplata nella memoria istruttoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 25.07.2018.
Ebbene, con riferimento al risarcimento del danno parentale iure proprio sofferto dagli attori, deve innanzitutto essere osservato che in dette ipotesi viene fatto valere l'interesse alla intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost.; trattandosi di un interesse protetto e di rilievo costituzionale che non ha natura economica, la sua lesione non apre la via a un risarcimento ex art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento ex art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
03.02.2011, n. 2557).
Proprio per via di questo particolare interesse di rilievo costituzionale, il danno parentale differisce da quello “biologico” che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica e che si ricollega invece al diverso diritto costituzionale alla salute sancito all'art. 32 Cost.. Ciò nonostante, danno parentale e danno biologico
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n. 12725/2017 R.G. rappresentano entrambi non autonome categorie di danno bensì entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura di danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto (cfr. Cass. civ. 31.05.2003, nn.
8827 e 8828; Cass. civ., SS.UU., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975; più recentemente Cass. civ., sez. 3, 9.05.2011, n.10107).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno parentale consiste nella perdita, nella privazione, non di un valore economico, bensì personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e della profonda modificazione in pejus delle abitudini di vita, secondo le varie ripercussioni che simili eventi normalmente hanno nell'ambito del nucleo familiare (cfr. Cass. civ., sez. 3, 9.05.2011, n. 10107: “il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”). Dunque, nel caso di danno parentale, esso non coincide con la lesione dell'interesse protetto di cui si è detto sopra, ma si configura piuttosto come una sua conseguenza.
Tale danno conseguenza deve essere allegato e provato da parte dal danneggiato in ossequio al generale principio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in ragione del quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento», dovendo, pertanto, i danneggiati fornire prova dell'impatto dell'evento morte sulla loro sfera personale, delle ricadute che quell'evento ha avuto sul loro stile di vita, dei cambiamenti che essi hanno dovuto affrontare a seguito di quell'evento e dello sconvolgimento dell'esistenza derivante proprio da quei cambiamenti.
In punto di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità più recente, discostandosi anche dagli indirizzi precedenti (per tutti, Cass. civ., sez. 3, 19.10.2016, n. 21060), ha avuto modo di chiarire che: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 30.08.2022, n. 25541; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 15.07.2022,
n. 22397, per cui “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima
e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 15.02.2018, n. 3767, secondo cui
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in
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n. 12725/2017 R.G. capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima
e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”; Cass. civ., sez. 3, ord. 25.06.2021, n. 18284, per cui “In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno”; Cass. civ., sez. 3, ord. 5.11.2020, per la quale “Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà”).
Ancora, è stato puntualmente evidenziato dalla Suprema Corte che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28989; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, ord.
28.03.2022, n. 9857, per cui, “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psicofisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.”).
Orbene, nella fattispecie in esame, in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, deve ritenersi certamente sussistente il danno iure proprio sofferto dagli attori per la perdita del loro congiunto , poiché costituisce massima di comune esperienza quella per cui la perdita Persona_2 del proprio marito e, per i figli, del proprio genitore (e, dunque, di un congiunto strettissimo) comporta, come peraltro allegato nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie, intima e profonda sofferenza per il familiare
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n. 12725/2017 R.G. superstite, con la conseguente incisione dell'interesse giuridico alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
Cost..
In punto di liquidazione del danno iure proprio sofferto dagli attori per la perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del loro congiunto, preso atto del recente mutamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la liquidazione di tale voce di danno, deve applicarsi il c.d. “sistema a punti” (cfr. Cass. civ., ord. 29.09.2021, n. 26300, per cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 21.04.2021, n. 10579, in cui la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un
"tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro; già Cass. civ., n. 28989/2019, cit.; Cass. civ., n. 33005/2021; nonché Cass. civ., sez. 6-3, ord. 8.09.2022, n. 26440, per la quale “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una
e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella”, in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - sulla base della tabella di Milano, criterio non contestato dalle parti - aveva liquidato il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in misura inferiore al minimo edittale affermando che, al momento della morte, la madre dei danneggiati era “vecchia e malata” e, di conseguenza, i figli, già adulti e autonomi, si sarebbero dovuti aspettare da un momento all'altro il suo decesso), deve farsi applicazione delle nuove tabelle del
Tribunale di Milano, anno 2024, c.d. “tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale”, con le quali è stato recepito il predetto “sistema a punti” già previsto dalle
Tabelle di Roma, e riconosciuto anche dalla Suprema Corte nelle citate pronunce, e riconosciuto anche dalla
Suprema Corte nelle citate pronunce [cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. 3, ord. 16.12.2022, n. 37009, per cui «Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
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n. 12725/2017 R.G. l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione», nella specie la
S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di Milano, nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata;
Cass. civ., sez. 6-3, ord. 13.12.2022,
n. 36297, per cui “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.02.2023, n. 5948].
La liquidazione deve, tuttavia, tener conto della natura del pregiudizio da risarcire, che è un danno da perdita di chance di sopravvivenza;
di conseguenza, deve applicarsi la percentuale del 77,5%, così come riconosciuta nella CTU.
Pertanto, tenuto conto che risulta la convivenza del de cuius, solo con la moglie Persona_2
e tenuto conto, altresì, dell'età del defunto (67 anni), e dell'età della moglie e dei figli, Parte_1
e (65 anni, la moglie, e 42 anni, il primo figlio, 38 anni il secondo, e 27 anni il terzo), Pt_3 Pt_2 Pt_4 al momento del decesso (22.03.2015); considerata, inoltre, la consistenza del nucleo familiare residuo (3 congiunti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale per gli attori come segue:
- Per Parte_1
A) Età vittima primaria (anni 67, fascia 61-70) = punti 16;
B) Età vittima secondaria (anni 65, fascia 61-70) = punti 16;
C) Convivenza = punti 16;
D) Sopravvivenza di altro congiunto (3 superstiti, da individuarsi nei tre figli) = punti 9;
E) Qualità ed intensità della relazione = punti 15 (valore medio, rispetto al massimo di punti 30, tenuto conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili), per un totale così di 72 punti;
- Per Parte_3
A) Età vittima primaria (anni 67, fascia 61-70) = punti 16;
B) Età vittima secondaria (anni 42, fascia 41-50) = punti 20;
C) Convivenza = punti 0;
D) Sopravvivenza di altro congiunto (3 superstiti, madre e due fratelli) = punti 9;
E) Qualità ed intensità della relazione = punti 10 (valore di 1/3, rispetto al massimo di punti 30, tenuto conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili), per un totale così di 55 punti;
- per Parte_2
A) Età vittima primaria (anni 67, fascia 61-70) = punti 16;
B) Età vittima secondaria (anni 38, fascia 31-40) = punti 22;
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n. 12725/2017 R.G. C) Convivenza = punti 0;
D) Sopravvivenza di altro congiunto (3 superstiti, madre e due fratelli) = punti 9;
E) Qualità ed intensità della relazione = punti 10 (valore di 1/3, rispetto al massimo di punti 30, tenuto conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili), per un totale così di 57 punti;
- per Parte_4
A) Età vittima primaria (anni 67, fascia 61-70) = punti 16;
B) Età vittima secondaria (anni 27, fascia 21-30) = punti 24;
C) Convivenza = punti 0;
D) Sopravvivenza di altro congiunto (3 superstiti, madre e due fratelli) = punti 9;
E) Qualità ed intensità della relazione = punti 10 (valore di 1/3, rispetto al massimo di punti 30, tenuto conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili), per un totale così di 59 punti.
La liquidazione, da effettuarsi applicando il valore punto di €. 3.911,00 previsto dalle suddette tabelle di
Milano, anno 2024, deve, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta dei convenuti, in favore degli attori a titolo di danno parentale iure proprio, i seguenti importi: a) in favore di l'importo complessivo di €. 218.233,80 Parte_1
(€. 3.911,00 X 72 punti= €. 281.592,00 x 77,5%); b) in favore di l'importo Parte_3 complessivo di €. 166.706,37 (€. 3.911,00 X 55 punti= €. 215.105,00 x 77,5%); c) in favore di Parte_2
, l'importo complessivo di €. 172.768,42 (€. 3.911,00 X 57 punti= €. 222.927,00 x 77,5%); d) in favore
[...] di l'importo complessivo di €. 178.830,47 (€. 3.911,00 X 59 punti= €. 230.749,00 x Parte_4
77,5%).
Sulla somma complessiva non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Ovviamente, gli interessi nella misura legale saranno dovuti dalla sentenza al soddisfo, atteso che con la liquidazione di cui alla presente sentenza il debito è divenuto di valuta.
Passando alla disamina della domanda risarcitoria del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale avanzata da nipote del de cuius, deve considerarsi che, in linea generale, ancorché Parte_5 non si tratti di membri della c.d. famiglia nucleare, non è in ogni caso necessario fornire la prova della convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”; il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. civ., n. 21230/2016).
Tuttavia, nel rapporto tra nipoti e nonno, la prova che i primi sono tenuti a fornire consiste quindi nella rigorosa dimostrazione della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita, che è cosa diversa dal generico dispiacere e se non vi è dubbio che, a questi fini, ci si possa giovare anche della prova presuntiva,
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n. 12725/2017 R.G. è altrettanto indubbio che non sono sufficienti a fondare un ragionamento indiziario mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, ma è necessaria l'allegazione e la dimostrazione di circostanze specifiche e particolareggiate indicative di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr.
Cass. 28989/2019; Cass. n. 16992/2015).
In applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, la consistenza della relazione con i nonni va dedotta e dimostrata con allegazioni specifiche e circostanziate, non valutandosi sufficiente una generica affermazione di vicinanza giustificata dal sol vincolo di sangue e/o familiare esistente con la vittima.
Nel caso di specie, l'attrice non ha neppure allegato un legame affettivo con il nonno Parte_5 tale da integrare non già una mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì uno sconvolgimento della quotidianità, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, né le richieste istruttorie risultano all'uopo idonee, come sopra indicato;
in virtù di tanto, ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla nipote Parte_5
Ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti, ivi compresa la domanda
“riconvenzionale” di “manleva impropria” spiegata dal convenuto, dott. , nei confronti dell' Per_10 CP_2
deve ritenersi assorbita.
[...]
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, la parziale, limitata, soccombenza limitatamente alla domanda avanzata da giustifica la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in misura Parte_5 di 1/5 ponendo i restanti 4/5 a carico dei convenuti, in solido tra loro, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, come dichiarato nell'atto di citazione, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, tabella 2, quinta finca o colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento compreso tra €. 52.000,01 ed €.
260.000,00, ex art. 5, co. 6 del citato D.M. n. 55/2014), senza alcun aumento ex art. 4, co. 2 del citato D.M.
55/14, non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi indicati per ciascuna fase, e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Elisabetta Polignano, difensore dichiaratasi anticipataria come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste restano definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da Parte_1 Parte_3 Parte_2
nonché da e Parte_4 Parte_5 Parte_3 CP_1
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Per_1
, e nei confronti dell del dott. e del dott.
[...] Parte_6 CP_2 CP_3
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12725/2017, ogni contraria istanza, Controparte_4 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei rapporti tra Parte_6
e questi ultimi due, in qualità di genitori Parte_3 Controparte_1
29 Dott. Luca Sforza
n. 12725/2017 R.G. esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore e i convenuti, dott. Persona_1 CP_2
e dott. CP_3 Controparte_4
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la responsabilità dei convenuti in ordine all'evento illecito dedotto in giudizio, e condanna l' in persona del Direttore Generale pro CP_2 tempore, il dott. e il dott. , in solido tra loro, al pagamento in CP_3 Controparte_4 favore di della somma complessiva già rivalutata di €. 218.233,80, oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla sentenza al saldo, in favore di della somma complessiva Parte_3 già rivalutata di €. 166.706,37, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, in favore di della somma complessiva già rivalutata di €. 172.768,42, oltre interessi al tasso Parte_2 legale dalla sentenza al saldo, ed in favore di della somma complessiva già Parte_4 rivalutata di €. 178.830,47, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale causato dalla perdita di chance di sopravvivenza del congiunto;
3) rigetta, per le ragioni indicate in motivazione, la domanda avanzata da Parte_5
4) compensa per 1/5 le spese processuali e condanna l' in persona del Direttore Generale pro CP_2 tempore, il dott. e il dott. , in solido tra loro, alla rifusione dei CP_3 Controparte_4 residui 4/5 delle spese sostenute dagli attori, che liquida in complessivi €. 11.851,25, di cui €. 568,85 per esborsi, ed €. 11.282,40 per compensi professionali (già decurtati di 1/5 delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Elisabetta Polignano;
5) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Bari, il 22.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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