TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6520/2016 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 6520/2016;
avente a oggetto: “solo danni a cose”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Spicciariello (C.F.
) e dall'avv. Laura Sorvillo (C.F. C.F._2
con domicilio eletto presso il suo C.F._3 studio sito in Falciano del Massico (CE), alla via Trento I°
n. 3;
attrice
E
, in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. (C.F. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Emilia Cennami (C.F.
) che lo rappresenta e difende sito in C.F._4
Mondragone (CE) alla via Gorizia n. 52;
convenuto
E
Controparte_2
, in persona del Presidente (C.F.
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa De P.IVA_2
Candia (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliato in Caserta al Corso Giannone n. 56 presso lo studio dell'avv. Renato Iaselli;
convenuto
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la
- 2 -
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in riassunzione Parte_1 chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 198.615,00.
Si costituiva il chiedendo Controparte_1
il rigetto.
Si costituiva anche il del Bacino Controparte_2
inferiore del Volturno chiedendo il rigetto.
Non si costituiva la e, stante la Controparte_3 regolarità della notifica, se ne deve dichiarare la contumacia.
Questo giudice ha avuto contezza del presente giudizio solo a seguito del Decreto della Presidenza del Tribunale n.
356/2024 del 13.09.2024.
Con provvedimento del 07.04.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
Sul fatto premette di aver instaurato giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche. Riporta il contenuto del ricorso. Premette, altresì, di essere proprietaria di unità immobiliare sita in Falciano del
- 3 -
Massico e che il 31.10.2012 l'immobile subiva ingenti danni causati dalla carente e/o inesistente manutenzione e dall'inadeguatezza del reticolo idrico di scolo delle acque meteoriche. Afferma che a causa e in conseguenza delle piogge verificatesi in quella serata e dell'inesistente manutenzione dei fossi di maltempo, una porzione del muro di cinta veniva abbattuta dalle acque piovane, con conseguente inondazione dell'immobile e invasione di un fiume di fango e detriti, con conseguenti danni.
Rappresenta l'intervento anche della Polizia Municipale.
Precisa che nella fattispecie si tratta del corpo idrico detto
“Fosso del Lupo” che appartiene alla , Controparte_3 mentre la manutenzione è devoluta al Controparte_2
del . Evidenzia che il eccepiva Parte_2 CP_2
l'incompetenza e la il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, con chiamata in causa del
[...]
che eccepiva anch'esso Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche, nonché l'inesistenza di ogni sua responsabilità. Indica che il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia. Chiede, dunque, il risarcimento dei danni. Con comparsa conclusionale, in virtù degli esiti peritali, ridetermina la propria pretesa economica e chiede di condannare i convenuti responsabili al pagamento di €
49.046,81.
Il premette che la Controparte_1 CP_3
chiedeva la sua chiamata in causa sulla scorta
[...]
- 4 -
del presupposto della mancata osservanza della distanza di metri 10, quale fascia di rispetto, del fabbricato della dall'alveo del canale “Fosso del Lupo” in violazione Pt_1
dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904 con ritenuta sua responsabilità. Premette, altresì, che non si verte in tema di inondazione o esondazione di un corso di acqua e che il
“Fosso del Lupo” non è altro che un alveo naturale in cui non scorrono acque tranne che nei momenti di pioggia.
Afferma che tale fosso si è formato nei secoli secondo uno scorrimento naturale delle acque che durante le piogge provengono dal contiguo “Monte Massico”. Afferma, altresì, in merito alle contestazioni mosse dinanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche da parte della , Controparte_3
che la concessione edilizia risulta rilasciata a distanza di
10 metri dall'alveo del “Fosso del Lupo” e che non può ricondursi all'art. 96 f) R.D. 523/1904 il muro di recinzione come poi abbattuto dalla imprevedibile massa di acqua riversatasi per le piogge in detto fosso in quanto il muro di recinzione era finalizzato proprio a contenere, per il caso di forti piogge, le acque cosicché queste non potessero invadere il fondo col sovrastante fabbricato.
Aggiunge che l'assenza del muro di recinzione avrebbe consentito molto più facilmente alle acque del “Fosso del
Lupo”, per il caso di piogge torrenziali, di riversarsi sul fondo della , inondandone i locali del fabbricato Pt_1
sovrastante. Rappresenta che quand'anche il fabbricato o parte di esso o altra opera insistente sul fondo della
- 5 -
ricorrente non fosse a distanza di metri 10 dall'alveo del
“Fosso del Lupo” la circostanza è irrilevante ai fini del nesso di causalità tra evento e danni e che occorre che la provi la minor distanza dei manufatti Controparte_3
dall'alveo e il nesso causale tra l'invocata minor distanza e gli eventi. Rappresenta, altresì, che non può dirsi responsabile dei danni solo perché in via ipotetica ha consentito una realizzazione non a distanza. Contesta
l'importo dei danni. Contesta, altresì, le risultanze della
CTU, con particolare riferimento al suo ruolo nei lavori che hanno interessato il Fosso del Lupo anche dal punto di vista fognario.
Il nega ogni sua responsabilità. Afferma che i CP_2
danni lamentati da sono stati provocati da Parte_1
un pozzettone di disconnessione della rete fognaria urbana posta al centro della strada appena a monte del fabbricato e dalla grande massa d'acqua che si è incanalata nella strada Lago la quale dal centro urbano scende verso la suddetta abitazione. Rappresenta che la rete fognaria urbana è di proprietà esclusiva dell'Ente pubblico territoriale e che esso è un mero gestore e manutentore delle opere pubbliche di bonifica. Si sofferma sugli oneri probatori, anche in relazione al quantum, ritenuto sproporzionato.
In diritto
La domanda è fondata nei termini che seguono.
- 6 -
Occorre premettere che dagli atti di causa deve ritenersi provato il fatto storico come descritto dall'attrice, nonché i danni subiti. Sul punto si tenga presente, in primo luogo, quanto emerso dall'attività istruttoria orale. In proposito, il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
10.01.2018, prima di tutto premette “di essere stato uno die primi ad arrivare sul posto a seguito dell'evento per cui è causa ed il primo a dare soccorso in quanto in famiglia c'è anche una figlia disabile, dopo essere stato chiamato per prestare aiuto. Per accedere ho dovuto fare un giro largo” per poi aggiungere che “vi erano state delle piogge nella serata del 31.10.12, quando sono arrivato sul posto l'acqua aveva già abbattuto il muro di cinta;
l'allagamento ha riguardato la cantina, il piano terra e tutto il cortile ed il terreno intorno;
comunque tutta la zona, tutta la strada era allagata”, nonché che “l'acqua ha iniziato a defluire dal canale solo la mattina presto l'intervento di ruspe che hanno tolto dei “tappi”presenti nel fosso Dopo che l'acqua è defluita abbiamo riscontrato detriti e tanto fango”. Il teste
, escusso all'udienza del 31.05.2018, nel Testimone_2 premettere di essere “comandante della polizia municioale di falciano del massico”, afferma che, intervenuti sul posto
“vista la gravità ed eccezionalità dell' allagamento dovute alle acque meteoriche” hanno trovato l'immobile attoreo danneggiato, precisando, sul punto, che “Giunti nella proprietà della signorta prata, ricordo che il piano cantinato era completamente pieno d'acqua ed il livello dell'acqua
- 7 -
raggiungeva quasi il soffitto, mancavano quasi venti centimetri” e che “oltre al fango sul terreno l'acqua dal cantinato era giunta fino alle scale”. Alla medesima udienza, poi, veniva escusso il teste Testimone_3
il quale, nel premettere di essere “responsabile dell
[...]
ufficio tecnico del comune”, afferma quanto segue: “Ci simo recati anche presso l abitazione della signora prata ed il cantinato presentava acqua fino all altezza di circa 2 metri”.
Deve ritenersi dimostrato, dunque, che in data
31.10.2012, a seguito delle piogge che si erano verificate, vi è stata un'inondazione che ha danneggiato l'abitazione attorea.
Per quanto riguarda le cause di tale inondazione, occorre dapprima valutare le prove testi. In proposito il teste
[...]
, tecnico di parte, all'udienza del 10.01.2018 Testimone_4
afferma quanto segue: “ho riscontrato un'ostruzione del canale si a valle che a monte, l'ostruzione era determinata da vari materiali di risulta ed anche da vegetazione.
Quando sono intervenuto sui luoghi il muro di cinta della proprietà risultava abbattuto come si vede dalle foto E Pt_1
Ciò è Stato determinato dall'ostruzione predetta la quale ha determinato la formazione di un vero e proprio “lago” il quale si è poi riversato ed ha spinto sul muro determinandone il crollo e l'inondazione del giardino e del piano seminterrato e del piano terra”. Il teste
[...]
escusso all'udienza del 31.05.2018, riferisce che Tes_2
- 8 -
“la manutenzione del canale di scolo era scarsa, nel senso che in essa ernao presente ramaglie, spine, anche traspostate dall acqua, si trattava anche dalla vegetazione presente nel fossato stesso” e l'altro teste escusso alla medesima udienza, , afferma che Testimone_3
“una delle concause del fenomeno di allagamento era lìostruzione del canale di scolo fosso del lupo, dovuta ad una carente manutenzione, infatti dalla tipologia di piante rinvenute all interno del canale si capiva che si che erano lì da lungo tempo, infatti vi trovammo all interno anche un fico”.
Da quanto sinora esposto, in altri termini, si può ritenere dimostrato che l'inondazione che ha determinato i danni lamentati trova la sua causa certamente nella cattiva manutenzione del Fosso del Lupo.
Occorre, tuttavia, soffermarsi, anche in merito a tale aspetto e non solo in relazione alla quantificazione dei danni, su quanto si legge nell'elaborato peritale, da valutarsi in combinato ai chiarimenti svolti in udienza dal tecnico.
Il CTU, invero, prima di tutto descrive il Fosse del Lupo, precisando che trattasi di “un rivolo di maltempo che raccoglie le acque meteoriche provenienti dal monte S.
Martino, con quota iniziale posta a circa 350 m s.l.m.m., e le riversa, a quota inferiore (circa 30 m s.l.m.m) in un alveo
- 9 -
naturale denominato “Rio Fontanelle” che sfocia, infine, nel lago naturale di NO
(quota 12 m s.l.m.m.), oggi denominato lago di Falciano dl
Massico” per poi evidenziare che “Nel corso delle operazioni peritali è emerso che un tratto del rivolo di maltempo non esiste più. Precisamente l'intero tratto compreso tra Via
Crocelle (ex Strada Provinciale Falciano-Mondragone) e il limite della proprietà ”, nonché che “parte Pt_1
dell'originario letto del Fosso del Lupo è stato utilizzato dal per realizzare un tratto di fogna Controparte_1 comunale” e che “dopo la posa in opera dello speco fognario, il rivolo di mal tempo è stato completamente interrato” e, ancora, che “con le opere poste in essere dal
il rivolo di maltempo, dal ponte su via Crocelle, è CP_1
stato soppresso ed incanalato nella fogna comunale”.
L'ausiliario, però, riferisce anche che “all'interno dell'alveo, sono stati rinvenuti detriti di ogni sorta ed una folta vegetazione, che cresce incontrastata. In corrispondenza del raccordo, inoltre, è stata rilevata un ingente quantità di ciottoli e pietrame, ivi trasportati da precedenti eventi alluvionali, che riducono, di fatto, la sezione di imbocco del collettore a valle”, nonché che “In presenza di vegetazione e di detriti, pertanto, si verifica un incremento della resistenza al moto dell'acqua, con conseguente, riduzione di portata, da intendersi in termini di deflusso. Ciò comporta che, in caso di precipitazioni atmosferiche, che riempiono il canale appena al 50% del proprio livello, la presenza di detriti e
- 10 -
vegetazione provoca un rapido innalzamento del pelo libero dell'acqua e la conseguente esondazione” e che “la condotta in esame si presenta, invece, con una vistosa ostruzione”, giungendo, dunque, alla conclusione che “l'esondazione del “Fosso del lupo” è da attribuirsi all'impossibilità dello stesso di convogliare a valle l'acqua piovana, raccolta dal proprio bacino idrografico. Tale impossibilità è da attribuirsi allo stato di incuria in cui versa il canale, nonché alla errata progettazione e realizzazione del collettore fognario, in cui vengono deviate le acque meteoriche”.
Il CTU, in altri termini, conferma quanto già emerso in sede testimoniale, ossia che vi è stata un'ostruzione derivante da scarsa manutenzione del canale ma ritiene che, oltre a tale circostanza, l'esondazione sia derivante anche dall'erronea scelta di realizzare un collettore fognario nel medesimo.
Orbene, tuttavia e a prescindere dalle valutazioni sul punto svolte dal non può non considerarsi CP_1
quanto dal CTU specificato in sede di chiarimenti all'udienza del 25.11.2024, ossia che “se quel giorno non ci fosse stata l'evidenziata ostruzione, i danni molto probabilmente non si sarebbero verificati”. Secondo
l'opinione del tecnico, in altri termini, è vero che si è in presenza di errori nell'utilizzo del Fosso del Lupo, interessato da opere di rilevante impatto ambientale realizzate dal in zona a elevato rischio CP_1
- 11 -
idrogeologico, ma è anche altrettanto vero che, nonostante tale situazione di fatto e a prescindere da essa, i danni, con elevata probabilità, non si sarebbero verificati se non ci fosse stata l'ostruzione e, dunque, se vi fosse stata adeguata e idonea manutenzione del Fosso del Lupo.
Ebbene, si rammenti come, in tema di causalità, “con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (cfr. C. 21563/2022). Ora, però, se risulta altamente probabile che, pur in presenza di un canale interessato dagli interventi descritti dal tecnico, la corretta manutenzione avrebbe evitato l'esondazione allora deve ritenersi che la conseguente ostruzione per incuria sia una causa sopravvenuta, autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, da sola sufficiente a provocare l'evento e tale da assorbire, sul piano giuridico,
l'antecedente causale costituito dalle opere ritenute inidonee e riducendo le medesime a ruolo di semplice occasione.
Ne consegue che va sì riconosciuto il diritto al risarcimento ma di quest'ultimo deve farsene carico chi era tenuto alla
- 12 -
manutenzione e ha, invece, lasciato il canale in uno stato di incuria tale da impedire il corretto deflusso delle acque e detto soggetto deve identificarsi nella in Controparte_3
quanto “la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria (conosciuta come "sistemazione idraulica") degli alvei e dei corpi idrici naturali e artificiali, nonché delle opere idrauliche che non sono direttamente collegabili alla bonifica, spetta alla e non ai Consorzi di bonifica. I CP_3
Consorzi, infatti, hanno il compito di occuparsi della cura, gestione e conservazione esclusivamente delle opere di bonifica e irrigazione” (cfr. Consiglio di Stato 241/2024).
Per quanto riguarda i danni, il tecnico ha dapprima accertato che la ha subito danni inquadrati nella Pt_1 rimozione dei detriti e fanghi dal terreno e dal piano seminterrato;
nel ripristino dell'impianto di scarico della rete fognaria;
nel rifacimento degli intonaci danneggiati e successiva tinteggiatura;
nel rifacimento del muro di recinzione;
nella riparazione e tinteggiatura porta piano seminterrato e ringhiere scala e nel ripristino funzionale motocarro APE e poi ha evidenziato che “il costo dell'intervento necessario ammonta, complessivamente, ad
€. 49.046,81 (quarantanovemilazeroquarantasei/81), escluso oneri fiscali, come da computo metrico allegato sotto il n. 20”.
Occorre tener presente che, nonostante parte attorea abbia fatto riferimento a una pluralità di pregiudizi anche
- 13 -
ulteriori, di fatto ha accettato (limitando la domanda)
l'importo riconosciuto dal CTU, come si evince dalla comparsa conclusionale.
Trattandosi di posta risarcitoria, però, vanno riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione, aspetti che prescindono dalla domanda.
Ne deriva che l'importo accertato dal CTU alla data del deposito della consulenza va devalutato al momento del fatto, con successiva rivalutazione e aggiunta progressiva degli interessi sino alla pubblicazione. Ne consegue che la va condannata al pagamento di € Controparte_3
66.304,13, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo, senza che tale maggior somma possa comportare una condanna ultrapetita proprio in quanto, come anticipato, in caso di debito di valore (quale quello risarcitorio) gli importi connessi a rivalutazione e a interessi vanno riconosciuti a prescindere da apposita istanza.
Nessuna analisi ulteriore va svolta, specie in relazione alle censure mosse dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche da parte della in quanto non Controparte_3 riproposte in questa sede.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come individuato
- 14 -
in parte dispositiva. Vista la mancata costituzione della e l'entità della condanna in riferimento agli CP_3 scaglioni, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 per le fasi introduttiva, studio e decisionale. Il tutto con attribuzione.
Si ritiene, invece, di dover compensare le spese tra la parte attorea e le altre parti in quanto, in relazione al , CP_2
dirimente è risultata la pronuncia del Consiglio di Stato intervenuta, tuttavia, successivamente all'introduzione del giudizio e, in riferimento al vanno valutati, CP_1 seppur al solo fine delle spese, le valutazioni di cui alla
Consulenza in merito alla posizione dell'ente.
Le spese di CTU devono essere poste sulla CP_3
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia della;
Controparte_3
• Accoglie la domanda nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto condanna la al pagamento, Controparte_3 nei confronti di , di € 66.304,13, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
• Rigetta le domande risarcitorie presentate nei confronti delle altre parti del giudizio;
- 15 -
• Condanna la al pagamento, nei Controparte_3
confronti di , di € 800,00 per spese vive ed Parte_1
€ 9.887,00 oltre IVA, CPA e spese generali, per spese legali, con attribuzione;
• Compensa le spese tra le altre parti del giudizio;
• Pone le spese di CTU a carico della . Controparte_3
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 28.05.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 16 -