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Sentenza 11 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2022, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2022
N. 00249/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cannoletta e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per la declaratoria del diritto
del ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter verificare le retribuzioni realmente utilizzate per il calcolo della pensione e, più nello specifico, della retribuzione media settimanale, nonché per la condanna dell’INPS all'esibizione dell'estratto contributivo analitico (c.d. “UNICARPE”) nonché del modello RETR. PENS. della pensione n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. F.sco Cannoletta per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Lecce, all’esibizione dei seguenti documenti amministrativi: modello Retr. Pens. e modello Unicarpe.
2) Rilevato che:
- a) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
- b) ciò detto, e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, nonché del mancato adempimento di quest’ultimo agli incombenti istruttori disposti con ordinanza n. 1645/2021, tesi ad acquisire una “ relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso di parte ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. Unicarpe; Mod. Retr-Pens), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza – per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 ” (v. cit. ord. n. 1645/2021), la Sezione, con successiva ordinanza n. 1835/2021, rinnovava l’ordine impartito, preavvisando altresì che, in mancanza di detto deposito, la condotta dell’Amministrazione sarebbe stata oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64 co. 4 c.p.a. (cfr. ord. n. 1835/2021 cit.);
- c) nel termine fissato con la precitata ordinanza n. 1835/2021 (gg. 15 decorrenti dalla data di notificazione di quella ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui parte ricorrente è stata espressamente onerata), l’INPS non ha fornito i chiarimenti richiesti;
- d) per condivisa giurisprudenza amministrativa, “ Laddove l'Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell' art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell' art. 116 comma 2, c.p.c. ” (T.A.R. Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113).
3) Rilevato, in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, che, con riferimento ai modelli Retr. Pens. e Unicarpe, è senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, trattandosi, per un verso, di documentazione già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente – in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e, per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica.
4) Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso, relativamente ai modelli Retr. Pens. e Unicarpe, con conseguente ordine all’INPS, sede di Lecce, di mettere a disposizione di parte ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i suddetti modelli – ovvero, nell’eventualità in cui il soggetto interessato sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per parte ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse.
5) Ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPS sede di Lecce di mettere a disposizione di parte ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i modelli Retr. Pens. e Unicarpe – ovvero, nell’eventualità in cui il soggetto interessato sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – e con facoltà per parte ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 500 (cinquecento/00) per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Antonio Cannoletta e Francesco Cannoletta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO