Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 3/11/2024 da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Lentini (SR), Via Vittorio Emanuele
II° n.36, presso lo studio dell'avv. Mario De Luca, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2 in Contursi Terme (SA), elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via Controparte_1
Vittorio Emanuele II° n.36, presso lo studio dell'avv. Mario De Luca, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 3/11/2024 con cui le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni - statuite in sede di separazione, a seguito di accordo di negoziazione assistita formalizzato in data 23/05/2024 (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Contursi Terme con atto n. 5, parte II, Serie C, anno 2024) - così come indicate nel ricorso introduttivo e successivamente modificate ed integrate in seno al verbale redatto all'udienza del
13/01/2025; rilevato che a sostegno di tale richiesta le parti hanno allegato giustificati motivi sopravvenuti;
a causa del disagio e delle difficoltà vissute successivamente al trasferimento presso l'abitazione della madre nella città di Contursi Terme (SA); che, pertanto, le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento della modifica delle condizioni di separazione nei seguenti termini:
“NUOVI PATTI:
A) I ricorrenti vivranno separati dandosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio ed a stabilire la propria residenza ovunque vorranno. A questo proposito il Signor acconsente a che la signora trasferisca la Parte_1 Parte_2
propria residenza e quella della figlia della coppia, , in Contursi Terme (SA), via Pagliarini Per_2
s.n., presso la residenza dei suoi genitori;
a sua volta la Signora acconsente a che la Parte_2
figlia viva insieme al padre nella residenza di Siracusa di Via Immordini n. 24. Le parti si Per_1
impegnano fin d'ora a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza;
A) I ricorrenti concordemente chiedono l'affidamento condiviso tra entrambi i genitori della figlia
, con collocamento prevalente della stessa presso il padre;
mentre per la figlia più piccola, Per_1
, chiedono di mantenere l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento della minore Per_2
presso la stessa, così come concordato dai coniugi in sede di separazione;
B) La madre potrà recarsi presso la residenza della figlia per farle visita e potrà tenerla con Per_1
sé anche per più giorni consecutivi dalle ore 15,00 alle ore 21,00, con preavviso da dare al padre almeno due giorni prima del suo arrivo ma sempre compatibilmente con gli impegni di studio, scuola, ed extrascolastiche della minore.
C) I coniugi stabiliscono fin d'ora che la figlia potrà trascorrere il periodo dal 24 al 31 Per_1
Dicembre, un anno con il padre ed un anno con la madre, ad anni alterni e così pure il giorno di
Pasqua e del lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni. Per le vacanze estive la madre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi in un periodo da concordare con il padre. Le Per_1
parti convengono che questa regolamentazione del diritto di visita dovrà comunque sempre tenere conto degli impegni scolastici e personali della figlia e potranno quindi subire modifiche sull'accordo delle parti;
Negli stessi termini saranno regolamentati i diritti di visita e convivenza del padre riguardo alla figlia minore;
Il signor dovrà versare alla signora un assegno Per_2 Pt_1 Pt_2 mensile pari ad € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia mediante Per_2 bonifico da inviare alla Signora entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese sull'IBAN che la Pt_2
stessa comunicherà successivamente, mentre si farà totalmente carico del mantenimento e di tutte le esigenze economiche e necessità ordinarie e straordinarie della figlia;
Per_1 D) I signori e dichiarano di rinunciare, allo stato formalmente, Parte_1 Parte_2
espressamente e reciprocamente a qualsiasi somma a titolo di mantenimento.
E) Il signor si obbliga inoltre a versare alla moglie il 50% delle spese straordinarie che la Pt_1
stessa dovrà sostenere per le necessità di studio, svago, attività scolastiche ed extrascolastiche e mediche della figlia . Tali spese dovranno essere preventivamente comunicate dalla Signora Per_2
al Signor e qualora le stesse saranno anticipate dalla moglie le saranno liquidate dal Pt_2 Pt_1
marito a fronte della esibizione dei relativi documenti probatori entro il giorno 5 del mese successivo alla loro esibizione;
F) Il signor si obbliga anche a versare alla moglie il 50% delle somme che la stessa dovrà Pt_1 restituire all' per indebita percezione del reddito di cittadinanza previa esibizione dei bollettini CP_2
pagati dalla stessa.
DICHIARAZIONI REDDITUALI
Il signor dichiara di essere attualmente disoccupato e di svolgere saltuariamente Parte_1 piccoli lavori che gli consentono di guadagnare circa 4.000,00 Euro l'anno tanto che per il sostentamento della propria famiglia deve ricorrere agli aiuti economici del padre e dei suoi parenti;
La signora dichiara di non avere ancora trovato alcuna attività lavorativa stabile e si Parte_2
adatta a svolgere piccoli lavoretti che le consentono di produrre redditi irrisori, tanto che attualmente per le sue necessità e quelle della figlia che convive con lei provvedono i suoi Per_2
genitori.
Le parti fanno ulteriormente presente di non possedere beni immobili di loro proprietà e che negli ultimi tre anni non hanno presentato dichiarazione dei redditi e non hanno conti correnti a loro intestati”; rilevato che, con provvedimento del 5/11/2024, è stato designato il Giudice relatore per riferire in camera di consiglio ed è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 13/01/2025; rilevato, altresì, che le parti, comparse all'udienza del 13/01/2025, hanno chiesto di modificare ulteriormente le condizioni di cui al “secondo punto A del ricorso nella parte relativa al regime di affidamento condiviso della prole, con autorizzazione preventiva di ciascun genitore nei confronti dell'altro a compiere da solo le richieste di ordine sanitario (iscrizione e cambio medico curante, richieste di natura sanitarie varie non di rilevante importanza), amministrative (Quali ad esempio richiesta di documenti di identità validi per l'espatrio) e scolastica (quali ad esempio nulla osta, autorizzazione a gite scolastiche, autorizzazione a partecipazione a progetti scolastici), senza il consenso dl genitore non collocatario della figlia interessata” e di cui al punto C prevedendo che “le spese straordinarie relative alla figlia saranno anch'esse al 50% a carico dei genitori”. Per_1
All'esito della predetta udienza, il Giudice ha rimesso, quindi, la causa al collegio per la decisione. È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero
Ciò premesso, le nuove condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative e, anzi, appaiono rispondenti all'interesse, nell'attualità, delle parti, nonché conforme all'interesse della figlia ad oggi maggiorenne ma ancora Per_1
economicamente non indipendente, possono essere accolte da codesto Tribunale. ritenuto, infine, che le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
In revisione di quanto statuito con l'accordo di negoziazione assistita formalizzato in data 23/05/2024
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Contursi Terme con atto n. 5, parte II, Serie
C, anno 2024), si dispone in conformità alle condizioni specificate in parte motiva, così come modificate e precisate in seno al verbale d'udienza del 13/01/2025, da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 4/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone