Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1584/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cf. Parte_1
, nata a [...] il [...], Cf. C.F._1 Controparte_1
, , nato a [...] il [...], Cf. C.F._2 Controparte_2 nella qualità di eredi di nata il [...] C.F._3 Persona_1
a AN (NA), CF. , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
Francesca Loffredo codice fiscale ed elett.te domiciliati presso C.F._5 lo studio di quest'ultima in Napoli alla via Cintia P.co San Paolo is. 27, giusta procura in calce al presente atto, (il quale difensore dichiara ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. di volere ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081-7677748 o indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
Email_1
E
, P.I. , in persona del Direttore Generale, legale rapp.te CP_3 P.IVA_1
p.t., Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Controparte_4 notificato, dall'avv. Annalisa Sarnataro (cf. – Pec: C.F._6
, tutti elett.te dom.ti presso la sede dell'Ente, in Email_2
Frattamaggiore (NA) alla Via Michelangelo Lupoli n°27
Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.06.2024 gli eredi in epigrafe ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD n. 2098/2024 pubbl. il 30/04/2024 con la quale era
1
26.11.2019, a seguito dell'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da parte della stessa come da sentenza n° 5176/2022 del medesimo Ufficio. Hanno dedotto che il Tribunale aveva eseguito un'erronea ricostruzione della fattispecie, ponendo alla base della decisione un precedente giudiziario non pertinente. Hanno svolto argomentazioni in merito ai criteri di calcolo, rilevando che il Giudice aveva omesso la disamina dei conteggi, sebbene il giudizio avesse ad oggetto esclusivamente la quantificazione del credito, in seguito a sentenza di condanna generica. Hanno concluso come in atti chiedendo di riformare la sentenza impugnata e di accogliere la domanda proposta in primo grado: pertanto - sul presupposto dell'accertato svolgimento da parte della EF, delle mansioni corrispondenti alla superiore qualifica di collaboratore professionale assistente sociale esperto, Ds per effetto del quale la era stata condannata al pagamento in CP_3 favore dei ricorrenti quali eredi della alle differenze retributive a Persona_1 far data dal 26.05.2015 sino al 26.11.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificarsi in separato giudizio - hanno chiesto la quantificazione del credito e la condanna della convenuta Controparte_5 al pagamento in favore degli istanti della somma di euro 14.279,41 di cui € 13.423,11 a titolo di differenze retributive tra il livello D ed il livello DS ed € 856,30 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto, ovvero – in subordine - la minore somma di € 8.546,65, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo ovvero della diversa somma, maggiore o minore ritenuta dal Collegio, eventualmente previa nomina di CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario. L'appellato, costituitosi, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine, in base ai propri conteggi depositati in atti, ha chiesto di limitare la condanna dell' al pagamento delle somme quantificate in € 8.546,65, con CP_5 spese compensate tra le parti. Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. Le parte costituite hanno depositato le note scritte. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. L'appello è fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti.
Deve premettersi che - come allegato nell'atto introduttivo di primo grado - con sentenza n. 5176/2022 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord aveva accolto parzialmente il ricorso, nei limiti dell'eccepita prescrizione, ed aveva accertato che la EF , dal 26.06.2015 al 26.11.2019, aveva Persona_1 svolto mansioni corrispondenti alla qualifica di collaboratore professionale assistente sociale esperto, DS;
per l'effetto aveva condannato la al CP_3 pagamento in favore dei ricorrenti, quali eredi della , alle differenze Persona_1 retributive a far data dal 26.05.2015 sino al 26.11.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio.
2 Nella presente sede, oggetto del giudizio è appunto la quantificazione, rivendicata nella misura di euro 14.279,41 di cui € 13.423,11 a titolo di differenze retributive tra il livello D ed il livello DS ed in ulteriori € 856,30 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, come da conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Il Giudice ha ritenuto non dovuta la somma pretesa (né altra inferiore), in quanto i conteggi eseguiti dalla parte ricorrente non apparivano rispettosi dei criteri indicati nella contrattazione collettiva. Gli eredi hanno contestato l'erronea ricostruzione della fattispecie, mediante un precedente giudiziario non pertinente;
hanno sottolineato di non aver richiesto il riconoscimento di un diverso livello economico (precisamente il livello economico DS6) rispetto a quanto statuito con la sentenza che aveva accertato il diritto, ma di essersi limitati a quantificare le differenze retributive tra il livello D ed il livello DS, come riconosciuto nel precedente giudizio.
Così correttamente delineato l'oggetto, sono da esaminare i conteggi allegati a Contr supporto della pretesa dagli eredi e quelli elaborati dalla difesa in primo grado.
Nell'atto di appello è stato chiarito che la lavoratrice era inquadrata al livello D - fascia 06, mentre il Tribunale le aveva riconosciuto il diritto al superiore inquadramento DS. Quindi, dal punto di vista contabile, sono state prospettate tre diverse modalità di quantificazione del credito: Raffrontare il livello D06 con il livello DS06; Raffrontare il livello D06 con il livello DS01; Raffrontare il livello D con il livello DS lasciando immutata la retribuzione per la fascia 06 acquisita.
La terza modalità, ad avviso del collegio, è quella da privilegiarsi, in quanto pone in raffronto il livello D ed il livello DS, lasciando immutata la retribuzione per la fascia 06 acquisita. Questo criterio, sia pure in subordine, è stato proposto anche dalla convenuta, che ha quantificato le spettanze maturate in complessivi € 8.546,65.
Gli stessi appellanti del resto riconoscono la legittimità di questo criterio, laddove affermano che “fa pedissequa applicazione dell'art. 28 ccnl …., secondo cui “il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall'indennità attribuita al profilo di riferimento”. Ed infatti a tale ipotesi si sono riportati gli eredi nella richiesta subordinata formulata nelle conclusioni di appello.
Pertanto, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, l' in persona del legale CP_3 rapp.te p.t. va condannata al pagamento in favore degli eredi appellanti in epigrafe 3 indicati della somma complessiva di euro € 8.546,65; sulla somma competono soltanto gli interessi, dalla maturazione al soddisfo.
Le spese del grado, previa compensazione per un terzo per la reciproca soccombenza e la riduzione del credito, seguono la soccombenza e per il residuo sono liquidate come da dispositivo a carico della . CP_3
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. al CP_3 pagamento in favore degli eredi appellanti in epigrafe indicati della somma complessiva di euro € 8.546,65, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna l'appellata al pagamento del residuo che liquida per il primo grado in euro 1.133,33 e per il presente grado di giudizio in euro 1.322,66 e oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Francesca Loffredo.
Così deciso in Napoli, il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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