Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2023
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n.3581 del 14.12.2022
Oggetto: malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente Dott.ssa Silvana Botrugno
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Tagarelli Parte_1
,
Appellante
e
CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Vinci
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 31.01.2023 l'appellante, meccanico autoriparatore dal 1976 come lavoratore autonomo, ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di
Lecce ha respinto la domanda da lui proposta, avendo escluso l'origine lavorativa della malattia denunciata all' CP_1 in data 27.10.2015 (periartrite scapolo omerale dx). In particolare l'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione delle condizioni di lavoro e della valutazione medico- legale espressa dal consulente tecnico d'ufficio, alla quale il Giudice di primo grado aveva aderito, ed ha quindi chiesto, in riforma della sentenza, che fosse riconosciuta la natura professionale delle infermità, e la conseguente prestazione.
Costituitosi in giudizio, l' CP_1 ha chiesto il rigetto delle avverse doglianze.
Nel giudizio di secondo grado è stata disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione del
2.4.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Alla luce delle emergenze processuali l'appello risulta infondato.
L'appellante ha lamentato l'inadeguata considerazione, nella decisione impugnata, dell'impegno fisico imposto dalla sua attività di lavoro autonomo di meccanico riparatore di automobili, furgoni e autocarri, che richiede la movimentazione e il sollevamento frequente delle braccia per diverse ore al giorno, con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti, specialmente quello destro, da lui utilizzato come destrimane.
La verifica di tali doglianze, effettuata da questa Corte anche a mezzo di nuova consulenza tecnica d'ufficio, conduce al riconoscimento dell'eziologia professionale della patologia, ma, nel contempo, anche ad una quantificazione del danno biologico in misura insufficiente rispetto ai limiti di legge indennizzabili.
Il consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott.ssa Persona_1 ha proceduto all'esame obiettivo del ricorrente e dei documenti relativi alle indagini strumentali effettuate;
ha inoltre tenuto conto delle modalità di svolgimento delle mansioni, come dallo stesso Pt_1 riferite, e dell'incidenza di esse in termini di fattori di rischio.
Dalla relazione del menzionato c.t.u. emerge che occorre valutare se il lavoro di meccanico
(svolto per vari decenni) sia “tra le attività lavorative da intendersi a rischio per il sovraccarico, considerando che per quest'ultimo fondamentale rilievo assume la durata nel tempo dell'esposizione oltre ai parametri che determinano la modalità con la quale la manipolazione viene eseguita".
Il C.t.u. ha rilevato che Il sovraccarico biomeccanico in sostanza deve essere nel tempo ripetitivo e protratto in uno con un ridotto tempo di recupero. Passando quindi allo specifico del caso si procede a valutare possibile correlazione rischio lavorativo-malattia denunciata. Per la spalla dx, l'esame delle prove documentali disponibili in particolare quelle strumentali rm ed ecografie '13, '15, 18. '22, '24, attesta sin dal 2013 un quadro degenerativo plurifocale ma la coesistenza di una 'tendinopatia inserzionale cuffia dei rotatori', confermata nel '15 per 'Ispessiti
e disomogenei per tendinosi i tendini sottoscapolare e sovraspinoso con bande degenerative intratendinee. Ispessito e disomogeneo il CLB per tendinosi' e ancora nel '18 'impingment sovra spinato tendinosico e ridoto di spessore con soluzione di continuo subtotale fibre a livello inserzionale con retrazione. Distensione da raccolta borsa subacromion sub deltoidea. tendinosi sottospinato e sottoscapolare'. Parimenti gli esami ecografici refertano, accanto all'aspetto artrosico, un'ampia tendinosi dei vari componenti della cuffia dx con lesione del sovraspinoso e falde fluide. Numerose poi le visite specialistiche ortopediche effettuate negli anni per quanto riscontrato e di sintomatico riferito. Quadro quindi oggettiva causa di deficit funzionale e stenico del distretto, come emerso anche in questa visita peritale. Si ritiene utile precisare che, benchè la tipologia di attività lavorativa espletata, nelle sue varie mansioni giornaliere, non esponga in modo prioritario o esclusivo al sollevamento degli arti oltre il piano 90°, questi ultimi, come specificato, sono stati ripetutamente e anche a lungo utilizzati in posizione di elevazione (mezzi sopra sollevatori o soggetto sotto mezzo) per riparazioni richiedenti tempi variabili di applicazione in base al danno, oltre ad aver effettuato sforzi e sollevamento e spostamento pesi trattandosi di unico lavorante in officina. I movimenti quindi sopra lo stretto toracico superiore o di impegno del sistema spalle braccia, da intendersi ripetuti molte volte durante le ore previste di lavoro e negli anni in cui lo stesso è stato effettuato, hanno di certo esposto e determinato nelle strutture in esame una condizione di cronico sovraccarico biomeccanico. Pertanto si ritiene trattasi di patologia tabellata nelle malattie professionali, che per quanto esposto e refertato, si reputa sussista efficace rischio occupazionale di cronico sovraccarico biomeccanico per le componenti della spalla e di conseguenza correlazione tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata malattia. Sussistendo tuttavia, come da dato strumentale Rm ed Rx, una componente degenerativa artrosica del sito, quest'ultima e' da intendersi concausale, sia pur in misura contenuta, nel determinismo della denunciata periartrite. Per la spalla dx quindi sulla scorta della storia lavorativa, del dato clinico-oggettivo riscontrato, di quello strumentale-specialistico, delle sopra esposte motivazioni e nel rispetto delle tabelle di riferimento, si ammette la richiesta di malattia professionale per periartrite scapolo omerale, causa di esiti permanenti del 4% (quattro) cod. 227 (DM 12.07.00)."
Non risulta che siano state proposte osservazioni critiche avverso l'elaborato del predetto c.t.u.
Ritiene la Corte che l'esame del C.t.u. designato in appello sia adeguatamente approfondito, oltre che rispondente a criteri di valutazione medico legale correttamente correlati alle caratteristiche lavorative concrete e alle emergenze cliniche del caso in esame..
Il danno biologico accertato, essendo comunque di grado inferiore al limite legale minimo
(6%) di indennizzabilità, non può dar luogo al riconoscimento delle prestazioni economiche invocate. Ne consegue che la decisione assunta in primo grado dal Tribunale va confermata, sia pur con diversa motivazione.
Le spese processuali di questo grado sono irripetibili, stante la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 31.01.2023 da Parte_1 nei confronti di CP_1 avverso la sentenza del 14.12.2022 n.3581/22 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 02.04.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi