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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/11/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n 243/2022 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, nella causa iscritta a ruolo il 31 gennaio 2022 e segnata al n. 243/2022 Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 le Mo , rappresentato e difeso dall'Avv. Moreno SARTI , con domicilio eletto in Prato, via Santa Trinita n. 27, in forza di procura allegata alla comparsa costitutiva. Pec: vvocati.prato.it Email_1
Opponente
contro
: (C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2 [...] in persona del procuratore rappresentante p.t., , dall'Avv. Controparte_3
RELLI, elettivamente domiciliata presso il suo studio a Prato, Via Francesco Ferrucci n°. 184 (c/o Avv. Elisabetta Cioni), come da procura allegata all'atto introduttivo;
Fax: 0575/259218 Pec: Email_2
con la partecipazione del
Controparte_4
Terzo pignorato, litisconsorte necessario
All'udienza del 16 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Conclusioni per l'opponente: ".. CONCLUDE riportandosi a tutte le proprie eccezioni, di rito e di merito, ed alle domande formulate e specificate nei propri precedenti scritti difensivi cui espressamente rinvia e, nello specifico, come in comparsa di costituzione e risposta, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.2022, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 e n. 2 cpc e nelle note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 25.5.2023 in atti, da aversi qui integralmente trascritte. In particolare, anche in accoglimento delle eccezioni formulate in atti: preliminarmente, IN RITO: nulla oppone alla richiesta di parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, ritenuto dalla più recente Controparte_4 giurisprudenza del Supremo Colleg e necessario nei giudizi, quale il presente, di opposizione all'esecuzione presso terzi, formulata dalla convenuta con la propria comparsa conclusionale;
sempre preliminarmente IN RITO, voglia il Giudice pronunciare “l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancanza di serio tentativo di conciliazione a seguito del comportamento tenuto dalla CP_1
1 all'incontro di mediazione obbligatoria” (v. note scritte per udienza 13.10.2022). NEL MERITO voglia: “A) respingere integralmente l'avversa domanda, così come formulata in atto di citazione, perché infondata in fatto e/o in diritto e non provata e comunque in difetto dei requisiti di certezza e liquidità; B) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia in tutto o in parte, nella misura che fosse accertata in corso di causa, del diritto di parte creditrice per tutte le ragioni ed eccezioni illustrate in atti, dichiarando privo di efficacia e/o nullo e/o invalido il pignoramento notificato a ed oggetto della procedura Parte_1 esecutiva presso terzi n. 650/2021 R.G., c e dichiarata estinta;
C) a titolo di mera eccezione riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, porre in compensazione il credito di cui alla somma di €. 2.954,00 oltre accessori di legge, liquidata nell'ordinanza emessa il 20.12.2021 dal Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Elena Moretti, per il pagamento delle competenze relative alla fase di esecuzione. Con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura” (v. comparsa di costituzione e risposta).."
Per la creditrice opposta: "… Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria deduzione, eccezione e difesa disattese, ritenuta la legittimità e la fondatezza della domanda proposta da di accertamento del credito complessivamente CP_1 maturato in merito al contratto di mutuo fondiario per cui è causa;
considerata altresì la validità del contratto di fideiussione specifica rilasciata da;
respinta Parte_1 ogni ulteriore contestazione e argomentazione, in fatto e in diritto, avanzate da quest'ultimo nell'opposizione promossa all'esecuzione n. 650/2021 R.G.E. Tribunale di Prato e nel presente giudizio di merito, in via preliminare: provvedere ex art. 102, comma 2, c.p.c., assegnando ad termine perentorio per l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti del terzo pignorato pretermesso (C.F. Controparte_4
), con sede a Milano, Via Tommaso Agudio n. 1; n he il P.IVA_2 credito vantato da in relazione al contratto di mutuo menzionato CP_1 ammonta a compless ,83 alla data del 20.01.2022; per l'effetto, revocare l'ordinanza di sospensione emessa dal Giudice dell'esecuzione all'udienza del 20.12.2021, anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese di liti;
rigettare l'opposizione promossa da alla citata esecuzione n. 650/2021 R.G.E. Parte_1 Tribunale di Prato e le dom medesimo avanzate nel presente giudizio di merito;
dichiarare l'esistenza del diritto di a procedere alla predetta CP_1 esecuzione mobiliare;
condannare il predett , in virtù del contratto di Parte_1 fideiussione da questi rilasciato, al pagamento in favore di della predetta CP_1 somma di €. 111.562,83, o quella maggiore o minore rite zia, oltre agli ulteriori interessi convenzionali e moratori pattuiti nel ridetto contratto e maturati fino al saldo effettivo. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio...".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2021, esponeva: Parte_1
- che in data 4 maggio 2021, gli aveva notificato atto di Controparte_5 precetto intimando il pagamento della somma di € 74,257,29, oltre spese e interessi sino al saldo e ogni altra spesa occorrenda;
2 - che il credito vantato da derivava da un contratto di Controparte_5 fideiussione omnibus annesso ad un contratto di mutuo fondiario, registrato a
Prato dal notaio il 30 giugno 2004, stipulato da Persona_1 [...]
con SA di MI , a garanzia del Persona_2 CP_6 CP_7 aveva anche concesso ipoteca volontaria sul proprio immobile per la complessiva somma di € 220.000,00 e si era costituito fideiussore fino alla concorrenza di € 110.000,00;
- che dopo la notifica dell'atto di precetto, in data 23 luglio 2021,
[...]
asserendo di aver acquistato in blocco Controparte_1 da la titolarità di tutti i suoi crediti, aveva notificato al Controparte_5 ricorrente ed al atto di pignoramento presso terzi con Controparte_4 contestuale atto di citazione, iscrivendo poi a ruolo la procedura esecutiva n
526/2021 RG innanzi al tribunale di Prato;
Tanto premesso proponeva opposizione all'esecuzione presso terzi, ai sensi dell'art 615, comma 2, cpc, innanzi al Tribunale di PRATO avverso il suddetto pignoramento eccependo il difetto di legittimazione ad agire di contestando la titolarità dei crediti in assenza di dimostrazione di CP_1 validi atti di cessione e la nullità del titolo esecutivo in ragione della nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole illegittime aderenti al modello elaborato nell'anno 20003 dall'ABI e sanzionato nel 2005 con provvedimento della Banca d'Italia. Nel merito, eccepiva ancora la prescrizione del credito posto a fondamento della esecuzione promossa da per decorso del termine decennale ex art 2946 c.c. e degli interessi ai CP_1 sensi dell'art 2948 , n 4, c.c. oltre che il difetto di certezza e liquidità del credito. Lamentava inoltre l'abuso del diritto e violazione degli obblighi di correttezza e buonafede contrattuale, tenuto conto della procedura in passato intrapresa da e conclusa il 24 gennaio 2011, con CP_6 approvazione del progetto di distribuzione ed estinzione dell'esecuzione immobiliare, a seguito della vendita dell'immobile e soddisfazione per la maggior parte del credito, e successiva inerzia della creditrice, prolungata per oltre 10 anni, ingenerando il ragionevole convincimento della rinuncia al credito residuo, derivandone la inefficacia di tutti gli atti compiuti dalla controparte. 3 Su tali argomentazioni, concludeva per la dichiarazione della mancanza di legittimazione attiva di e l'inesistenza e/o nullità del diritto di CP_1 parte creditrice a procedere esecutivamente, dichiarando nullo o invalido il pignoramento presso terzi e con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
già , attraverso la
[...] Controparte_2 procuratrice e mandataria per la gestione del credito, Controparte_3
deducendo:
[...]
- che, con atto di fusione per incorporazione del 21.12.2010 ai rogiti Notaio di Vicenza (Rep. 200.928 e Racc. 37.282), Persona_3 [...]
(C.F. e P.Iva aveva Controparte_8 P.IVA_3 incorporato per fusione (C.F. e Controparte_9
P.Iva , con trasferimento alla società incorporante e subentro P.IVA_4 della stessa ipso iure e senza soluzione di continuità in tutti i diritti, rapporti giuridici attivi e passivi, in essere o in fieri, prosecuzione in tutti i rapporti, anche processuali, garanzie di qualsiasi tipo, già di pertinenza della società incorporata;
- che, con delibera iscritta nel registro delle imprese di Vicenza in data
09.03.2016, è stata trasformata in Controparte_10 [...]
Controparte_11
- che, con contratto di cessione di credito del 06.01.2017, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30.04.1999 n. 130,
[...] ha ceduto pro soluto alla società Controparte_11 Controparte_5 come in epigrafe identificata, i crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteche volontarie individuabili in blocco, unitamente alle garanzie che li assistono, tra i quali risulta compreso il rapporto oggetto del presente atto;
- che di tale cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato in G.U.
n. 6 del 14.01.2017;
- che, in data 31.03.2021, ha ceduto a titolo oneroso, pro Controparte_5 soluto e in blocco, ad come in Controparte_1 epigrafe identificata, - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario, – inter alia – la totalità dei crediti di titolarità della Cedente che 4 erano già gestiti da e dalle società in precedenza nominate quali CP_1
Special Servicer della Cedente, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 06.04.2021, Parte II;
- che, con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio di Persona_4
Milano in data 04.05.2021 (Rep. 50575 – Racc. 23300),
[...]
(già Controparte_1 Controparte_2
ha conferito a come in epigrafe identificata,
[...] Controparte_3 procura speciale per la gestione anche stragiudiziale dei propri crediti;
- che, per effetto della cessione in blocco di cui al precedente punto,
[...]
subentrata nella titolarità del credito già Controparte_1 vantato dalla Cedente nei confronti di , quale garante di Croco Parte_1
Mariagrazia;
- che avrebbe depositato duplice attestazione di cessione di credito da
[...]
ad da quest'ultima ad , la cui Controparte_11 Controparte_5 CP_1 produzione avrebbe consentito di mostrare la titolarità del credito, evidenziando che la fideiussione in discussione era specifica e non generica, che l'interruzione era stata interrotta dalla lettera di diffida e messa in mora del 2.3.2020 e contestando nel merito tutti i dedotti motivi di opposizione, avendo agito esecutivamente sulla base di un titolo valido ed efficace.
Con ordinanza emessa all'udienza del 20 dicembre 2021 era disposta la sospensione della procedura esecutiva del titolo opposto, assegnando termine sino al 31 gennaio 2022 per la introduzione del procedimento di merito e pronunciata condanna alle spese della fase cautelare.
Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022, era riassunta la causa di merito esclusivamente nei confronti del debitore, il quale si Parte_1 costituiva in giudizio riproponendo le argomentazioni che avevano sorretto l'atto di opposizione.
Fallito il primo tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 30 dicembre 2023 il Tribunale invitava le parti a nuovamente effettuare tale tentativo sulla base di una precisazione della pretesa di credito, invito al quale le parti non prestavano adesione.
Con ordinanza emessa in data 26 maggio 2025, veniva ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti del , terzo Controparte_4
5 pignorato. Conseguentemente, esaurita l'istruttoria con la produzione di documenti, all'udienza del 16 luglio 2020 la causa era trattenuta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa rinunzia delle parti ai termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza del 12 maggio 2022 e della sua conclusione in data 30 giugno 2022, con esito negativo, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità delle domande
Appare infatti evidente che - nella presente controversia in disparte ogni valutazione in ordine alla fondatezza della tesi prospettata nonché sulla procedibilità della domanda– che non può affermarsi che sia mancata formalmente la fase di mediazione anche in relazione alla “ratio” sottesa al procedimento previsto dagli art 5 e ss. del Dlsvo 28/2010 ( sul punto, Cass., 17.3.2019, n 8473).
I.
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
A riguardo va premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Si contesta, in sostanza, che non concorrono le condizioni dell'azione esecutiva, che possono riguardare tanto il suo fondamento, cioè l'esistenza del titolo esecutivo da realizzare esecutivamente, tanto le persone, ossia la 6 legittimazione attiva e passiva, quanto l'oggetto, dunque il bene che deve essere pignorabile e non di pertinenza di un terzo. Poiché l'azione del creditore si fonda sul titolo esecutivo e l'opposizione è in effetti diretta contro il titolo, se questo è giudiziale, l'opposizione non può riguardare la sua formazione, che è coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità - e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto. Ovviamente, possono invece farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione (Cass 9.11.2021, n 32833; Cass.,
14.10.2021, 28044; Cass 2014/6337; Cass., 88/6605; Cass., 86/2602).
Tali limiti. invece, non sono configurabili nella ipotesi di titolo stragiudiziale, in quanto in tale ipotesi il debitore può contestare la stessa esistenza del credito, con riferimento anche ai fatti costitutivi che ne costituiscono il fondamento.
Ora, nel caso di specie, il titolo stragiudiziale, richiamato nell'atto di precetto opposto, è pacificamente rappresentato dal contratto di mutuo, concluso in data 30 giugno 2004, con atto a rogito del Notaio ( Rep n 14700-Racc. n Per_1
5514), da e Controparte_9 [...]
, per l'importo di € 110.000,00, erogate sul conto corrente n Persona_2
42175, da restituire in 10 anni, mediante versamento di 120 rate mensili posticipate, garantito da ipoteca volontaria, nonché da fideiussione prestata in pari data– tra gli altri- da . Parte_1
Dalla documentazione prodotta, risulta la risoluzione riferita alla lettera comunicata il 7 dicembre 2006, il primo atto di precetto notificato il 16 gennaio 2007, la instaurazione della procedura esecutiva, dichiarata estinta il 24 gennaio 2011 a seguito di pagamenti di € 24.385,48 al 5 marzo 2009 e di € 36375,74 al 24 gennaio 2011, come si desume anche dalla relazione di
CTP. Con un primo atto di precetto notificato il 16 gennaio 2007, infatti, allegava che, a seguito Controparte_9 dell'inadempimento della debitrice principale, il contratto di mutuo era 7 risolto con lettera del 7 novembre 2006. Vantando il credito residuo di €
99.036,64, di cui € 95610.06, per capitale scaduto, per le rate dal 31.1.2006 al. 31.10.2006, e a scadere , promuoveva procedura esecutiva immobiliare sui beni ipotecati, soddisfacendo solo parzialmente il credito, per €
60.761,22, sicché con nuovo atto di precetto notificato il 4 maggio 2021, rappresentata da dava inizio Controparte_5 Controparte_3 all'azione esecutiva nei confronti di . Parte_1
Con riferimento all'azione intrapresa l'opponente ha contestato il diritto di procedere esecutivamente sotto profili distinti che dovranno essere analiticamente scrutinati.
II.
LA DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE
Procedendo in ordine logico, ad avviso del Tribunale, la prima questione concerne l'esistenza attuale della pretesa, in relazione all'eccezione di prescrizione, e correlata anche alla legittimazione attiva o, più correttamente, la titolarità del credito in capo a – in sede cautelare- e anche di CP_5 nella successiva fase di Parte_2 merito.
Secondo la ricostruzione documentata, il credito risulta cristallizzato dalla data dell'intervenuta risoluzione risalente al 7 novembre 2006 e, per effetto della attivazione della prima azione esecutiva si è determinata la interruzione della prescrizione in quanto l'art 2945, comma 1, c.c. ricollega l'effetto interruttivo dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, sia esso di cognizione che conservativo o esecutivo.
Poiché la disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., deve ritenersi che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio
( Cass., 28.3.2025, n 8208).
Non può quindi essere condivisa l'impostazione difensiva tesa a delimitare gli effetti della intimazione alla debitrice principale alla quale era stata 8 indirizzata, nonché il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento
E tuttavia, nel caso di specie, non può omettersi di considerare che il procedimento esecutivo iscritto sub n 204/2006 RG E, in ragione del parziale soddisfacimento, è stato dichiarato estinto in data 24 gennaio 2011.
A norma dell'art 2945 c.c, la sospensione dell'effetto interruttivo permane sino alla sentenza che definisce il giudizio e tuttavia, se il processo si estingue, il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo, venendo meno il c.d. effetto sospensivo.
E' quindi dalla prima data -16 gennaio 2007- che decorre l'ulteriore termine decennale di prescrizione previsto dall'art 2946 c.c., fatta salva la dimostrazione – il cui onere è a carico della parte creditrice, di validi atti interruttivi, idonei ad impedire gli effetti estintivi della pretesa di credito.
Peraltro, sulle questioni relative ai mutamenti intervenuti sul lato attivo del rapporto per effetto delle cessioni del credito sopravvenute, non ricorre alcuna preclusione per il debitore escusso a sollevare le relative eccezioni nel procedimento di opposizione.
In linea generale, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l' interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto.
In tale prospettiva, la S.C. ha quindi coerentemente precisato che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già 9 verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge ( Cass., 18.3.2025, n 7188; Cass. Sez. L., 15/11/2002, n.
16131, v. anche Cass., 1,4,2025,n 8514).
III.
GLI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE E LA TITOLARITA' DEL CREDITO Orbene, nella presente fattispecie, quali atti interruttivi del termine prescrizionale, la creditrice ha richiamato l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2020, indirizzata a dalla medesima ricevuta il 5 Parte_3 marzo 2020, in data in cui era già decorso il termine prescrizionale.
Peraltro, nella diffida viene fatto esclusivo riferimento ad un mutuo ipotecario n 050/00106304, per un importo di € 73.643,49. oltre spese ed interessi.
Per quanto concerne tale intimazione, i cui effetti presentano carattere dirimente rispetto a quelle intervenute in data ulteriormente posteriore rispetto ai dieci anni, vi sono ragioni per escludere che possa qualificarsi quali valido atto di costituzione in mora al quale ricollegare l'efficacia interruttiva. Invero, rileva che trattasi di atto in cui viene indicato l'ammontare della pretesa indicando importo di denaro differente rispetto alle precedenti comunicazioni, richiamando nella intestazione un numero identificativo del credito in alcun modo correlato ad alcun dato identificativo specifico del mutuo originario.
Quanto agli effetti interruttivi riconducibili alle comunicazioni degli atti di cessione, del pari, si deve dare atto dell'assenza di univocità della documentazione che non soddisfa l'onere probatorio a carico della creditrice anche per quanto concerne la legittimazione attiva o, più correttamente, la titolarità del credito in capo a – in sede cautelare- e anche di CP_5 nella successiva fase di Parte_2 merito.
Infatti, nell'atto di precetto che ha dato inizio alla procedura, ha CP_5 allegato e precisato di essere acquisito la titolarità del credito in quanto:
10 a) con atto di fusione per incorporazione Controparte_10
è subentrata a a
[...] Controparte_9 seguito di atto di fusione del 21/12/2010 ( rep. n 2009228, Notaio Per_3
con effetto dal 31.12.2010;
[...]
b) che dopo la trasformazione di Controparte_10 in con contratto di cessione di credito Controparte_11 del 6.1.2017, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione, quest'ultima società ha ceduto ad i crediti garantiti da Controparte_5 ipoteche volontarie individuabili in blocco , unitamente alle garanzie, dandone avviso tramite pubblicazione in G.U. n 6 del 14 gennaio 2017;
c) che con scrittura privata. autenticata nelle firme dal Notaio
[...]
in data 30.10.2018 ha conferito a procura speciale per la Per_5 CP_12 gestione dei crediti deteriorati e, con atto del 21 aprile 2020, ai rogiti del Notaio ha modificato la ragione sociale in Per_6 Controparte_3
la quale, con atto a rogito del notaio del 15 dicembre 2020, è
[...] Per_6 stata fusa per incorporazione in e mutato denominazione in CP_3 [...]
la quale ha conferito a il ramo Controparte_13 Controparte_3 di azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti.
Nell'atto introduttivo della causa di merito, Parte_4 ha poi soggiunto che d) a ceduto con atto
[...] Controparte_5 del 31 marzo 2021 ad la Parte_4 totalità dei crediti della cedente che erano gestiti da come da avviso di CP_1 cessione tramite pubblicazione in G.U. n 41 del 6 aprile 2021.
Quanto alle due operazioni di fusione per incorporazione ( rispettivamente di da parte della , e di CP_6 Controparte_11 CP_3
in ), si osserva che ai sensi dell'art. 2506-ter,
[...] Controparte_13 ultimo comma, c.c., la fusione determina una successione a titolo universale con conseguente assunzione da parte della società incorporante in tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c.(Cass., sez. un. 13-11-2016, n 23255).
Quanto agli atti di comunicazione delle cessioni a titolo particolare, nessuno di essi ha il contenuto minimo per ricondurre la pretesa di credito a quella oggetto dell'azione esecutiva intrapresa .
A ciò si aggiunga che – a stretto rigore- nelle comunicazioni in esame difficile risulta anche evincere l'intimazione ad adempiere, atteso che per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto
11 deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. 4.1.2024, n 279;
Cass.14.6.2018, n 15714).
Le incertezza in ordine alla identificazione della pretesa, peraltro, si riflettono in concreto anche sulla stessa titolarità del credito da parte di che ha CP_1 allegato di essere divenuta creditrice posto a base dell'azione esecutiva intrapresa.
In disparte le successioni universali, quanto alle cessioni in blocco a titolo particolare, sia pure comprensive una serie di crediti pecuniari individuati nel corso di operazioni c.d. di cartolarizzazione, aventi ad oggetto non il singolo credito ma un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità delle società cedenti identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., in forza di caratteristiche comuni. A riguardo, va richiamato il principio secondo cui “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405; Cass., 22.6.2023, n
17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020, n 5617).
In assenza di tale completa informazione, come di recente precisato dalla
SAzione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche 12 l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
Alla luce dei principi esposti, la pubblicazione dell'atto di cessione non può essere considerata sufficiente, in ipotesi di contestazione, poiché l'avviso pubblicato non appare presentare, quanto all'oggetto della cessione, caratteristiche di certezza e determinatezza deve ravvisarsi la necessità:
1) della produzione integrale, compresa di allegati, del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto;
2) alternativamente, la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione effettivamente comprendeva il credito azionato.
Quanto alla prima possibilità, a fronte delle contestazioni dell'opponente, in assenza della produzione integrale dei contratti, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti per giustificare i trasferimenti della posizione di credito, in quanto permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto delle cessioni.
Le incongruenze nel contenuto dei contratti porta a qualificare il dato presuntivo come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c.
In assenza dei dati contrattuali completi, tuttavia, rilevano le lettere riferibili alle società cedenti, quali liquidazione Parte_5 coatta amministrativa ( all 6 del fascicolo di parte), a seguito della fusione di indiscussa titolare del rapporto originario e del conseguente credito, nonché di all 8 del fascicolo di parte). Controparte_5
La prima lettera raccomandata, con data 17 dicembre 2021, infatti, proviene da ( precedente titolare cedente) e contiene Controparte_11 il riferimento un numero identificativo collegato a contratto di mutuo ipotecario (11/50/463/59361), oltre che richiamo a conti correnti, recante identificativo n 6/57/463/42175.
13 Nell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2020, indirizzata a Parte_3
, come detto, si fa invece riferimento al 050/00106304 ( oltre ad un
[...] riferimento nella intestazione: 62879213)
La lettera raccomandata, con data 15 dicembre 2021, reca il riferimento al numero del rapporto “ 05728-00051262-000000007 mutui su immobili residenziali, oltre a rapporti “ 05728-00051262-000000005- Persona_7
e 05728-00051262-000000006- , nonché ad un riferimento Persona_7 interno ad N.D.G. 3050137 e ns N.D.G 777305671 . CP_5
IV. CONCLUSIONI In ogni caso, le evidenziate incertezze sull'estinzione del credito presentano carattere assorbente le ulteriori questioni sollevate nel presente procedimento, e poste a fondamento della opposizione, sia con riguardo ai profili di nullità in relazione alla fideiussione prestata, tali – nella prospettiva dell'opponente- da ritenere venuta meno la pretesa nei confronti del coobbligato ovvero legittimare il medesimo a sollevare questioni afferenti la nullità o invalidità anche del rapporto garantito, sia quanto all'entità della pretesa ed all'abuso del credito.
Invero, la mancata dimostrazione di atti interruttivi antecedenti rispetto alla scadenza del termine di prescrizione decorrente dalla notifica del primo atto di precetto, a seguito dell'estinzione del giudizio esecutivo, ex art 2945, comma 3, c.c. e nonostante l'onere a suo carico, presenta carattere assorbente, così che sulla scorta delle complessive argomentazioni,
l'opposizione deve trovare accoglimento, e conseguente inefficacia del pignoramento qui opposto.
Segue la condanna della creditrice procedente al pagamento delle spese del procedimento di merito, ai sensi degli artt 91 e ss cpc., come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 ( ai minimi, in ragione dell'assenza di ulteriori questioni rispetto quelle di cui al procedimento cautelare, nonché di istruttoria solo documentale, ex Cass, 9 novembre 2017, n. 26608), tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta complessivamente svolta, compensandole per un terzo in ragione della parziale infondatezza di alcune delle eccezioni sollevate.
14 Non luogo a provvedere, quanto al terzo creditore chiamato in giudizio e rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione spiegata da con ricorso depositato in data 3 Parte_1 dicembre 2021, avverso il precetto notificato in data 4 maggio Parte_1
2021, da e successivo atto di prosecuzione nel merito, Controparte_5 proposto da e per essa, Controparte_1 [...] con integrazione del contraddittorio del Controparte_3 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_4 provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la inefficacia dell'atto di precetto opposto notificato il 4 maggio 2021 e del conseguente pignoramento, attesa l'estinzione del credito nei confronti dell'opponente, per intervenuta prescrizione;
b) condanna, la società creditrice, in favore dell'opponente al pagamento delle ulteriori spese processuali della fase di merito, liquidate complessivamente in € 3403,00, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge, dichiarandone la compensazione per un terzo.
Così deciso il 9 novembre 2025 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
15 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, nella causa iscritta a ruolo il 31 gennaio 2022 e segnata al n. 243/2022 Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 le Mo , rappresentato e difeso dall'Avv. Moreno SARTI , con domicilio eletto in Prato, via Santa Trinita n. 27, in forza di procura allegata alla comparsa costitutiva. Pec: vvocati.prato.it Email_1
Opponente
contro
: (C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2 [...] in persona del procuratore rappresentante p.t., , dall'Avv. Controparte_3
RELLI, elettivamente domiciliata presso il suo studio a Prato, Via Francesco Ferrucci n°. 184 (c/o Avv. Elisabetta Cioni), come da procura allegata all'atto introduttivo;
Fax: 0575/259218 Pec: Email_2
con la partecipazione del
Controparte_4
Terzo pignorato, litisconsorte necessario
All'udienza del 16 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Conclusioni per l'opponente: ".. CONCLUDE riportandosi a tutte le proprie eccezioni, di rito e di merito, ed alle domande formulate e specificate nei propri precedenti scritti difensivi cui espressamente rinvia e, nello specifico, come in comparsa di costituzione e risposta, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.2022, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 e n. 2 cpc e nelle note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 25.5.2023 in atti, da aversi qui integralmente trascritte. In particolare, anche in accoglimento delle eccezioni formulate in atti: preliminarmente, IN RITO: nulla oppone alla richiesta di parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, ritenuto dalla più recente Controparte_4 giurisprudenza del Supremo Colleg e necessario nei giudizi, quale il presente, di opposizione all'esecuzione presso terzi, formulata dalla convenuta con la propria comparsa conclusionale;
sempre preliminarmente IN RITO, voglia il Giudice pronunciare “l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancanza di serio tentativo di conciliazione a seguito del comportamento tenuto dalla CP_1
1 all'incontro di mediazione obbligatoria” (v. note scritte per udienza 13.10.2022). NEL MERITO voglia: “A) respingere integralmente l'avversa domanda, così come formulata in atto di citazione, perché infondata in fatto e/o in diritto e non provata e comunque in difetto dei requisiti di certezza e liquidità; B) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia in tutto o in parte, nella misura che fosse accertata in corso di causa, del diritto di parte creditrice per tutte le ragioni ed eccezioni illustrate in atti, dichiarando privo di efficacia e/o nullo e/o invalido il pignoramento notificato a ed oggetto della procedura Parte_1 esecutiva presso terzi n. 650/2021 R.G., c e dichiarata estinta;
C) a titolo di mera eccezione riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, porre in compensazione il credito di cui alla somma di €. 2.954,00 oltre accessori di legge, liquidata nell'ordinanza emessa il 20.12.2021 dal Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Elena Moretti, per il pagamento delle competenze relative alla fase di esecuzione. Con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura” (v. comparsa di costituzione e risposta).."
Per la creditrice opposta: "… Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria deduzione, eccezione e difesa disattese, ritenuta la legittimità e la fondatezza della domanda proposta da di accertamento del credito complessivamente CP_1 maturato in merito al contratto di mutuo fondiario per cui è causa;
considerata altresì la validità del contratto di fideiussione specifica rilasciata da;
respinta Parte_1 ogni ulteriore contestazione e argomentazione, in fatto e in diritto, avanzate da quest'ultimo nell'opposizione promossa all'esecuzione n. 650/2021 R.G.E. Tribunale di Prato e nel presente giudizio di merito, in via preliminare: provvedere ex art. 102, comma 2, c.p.c., assegnando ad termine perentorio per l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti del terzo pignorato pretermesso (C.F. Controparte_4
), con sede a Milano, Via Tommaso Agudio n. 1; n he il P.IVA_2 credito vantato da in relazione al contratto di mutuo menzionato CP_1 ammonta a compless ,83 alla data del 20.01.2022; per l'effetto, revocare l'ordinanza di sospensione emessa dal Giudice dell'esecuzione all'udienza del 20.12.2021, anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese di liti;
rigettare l'opposizione promossa da alla citata esecuzione n. 650/2021 R.G.E. Parte_1 Tribunale di Prato e le dom medesimo avanzate nel presente giudizio di merito;
dichiarare l'esistenza del diritto di a procedere alla predetta CP_1 esecuzione mobiliare;
condannare il predett , in virtù del contratto di Parte_1 fideiussione da questi rilasciato, al pagamento in favore di della predetta CP_1 somma di €. 111.562,83, o quella maggiore o minore rite zia, oltre agli ulteriori interessi convenzionali e moratori pattuiti nel ridetto contratto e maturati fino al saldo effettivo. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio...".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2021, esponeva: Parte_1
- che in data 4 maggio 2021, gli aveva notificato atto di Controparte_5 precetto intimando il pagamento della somma di € 74,257,29, oltre spese e interessi sino al saldo e ogni altra spesa occorrenda;
2 - che il credito vantato da derivava da un contratto di Controparte_5 fideiussione omnibus annesso ad un contratto di mutuo fondiario, registrato a
Prato dal notaio il 30 giugno 2004, stipulato da Persona_1 [...]
con SA di MI , a garanzia del Persona_2 CP_6 CP_7 aveva anche concesso ipoteca volontaria sul proprio immobile per la complessiva somma di € 220.000,00 e si era costituito fideiussore fino alla concorrenza di € 110.000,00;
- che dopo la notifica dell'atto di precetto, in data 23 luglio 2021,
[...]
asserendo di aver acquistato in blocco Controparte_1 da la titolarità di tutti i suoi crediti, aveva notificato al Controparte_5 ricorrente ed al atto di pignoramento presso terzi con Controparte_4 contestuale atto di citazione, iscrivendo poi a ruolo la procedura esecutiva n
526/2021 RG innanzi al tribunale di Prato;
Tanto premesso proponeva opposizione all'esecuzione presso terzi, ai sensi dell'art 615, comma 2, cpc, innanzi al Tribunale di PRATO avverso il suddetto pignoramento eccependo il difetto di legittimazione ad agire di contestando la titolarità dei crediti in assenza di dimostrazione di CP_1 validi atti di cessione e la nullità del titolo esecutivo in ragione della nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole illegittime aderenti al modello elaborato nell'anno 20003 dall'ABI e sanzionato nel 2005 con provvedimento della Banca d'Italia. Nel merito, eccepiva ancora la prescrizione del credito posto a fondamento della esecuzione promossa da per decorso del termine decennale ex art 2946 c.c. e degli interessi ai CP_1 sensi dell'art 2948 , n 4, c.c. oltre che il difetto di certezza e liquidità del credito. Lamentava inoltre l'abuso del diritto e violazione degli obblighi di correttezza e buonafede contrattuale, tenuto conto della procedura in passato intrapresa da e conclusa il 24 gennaio 2011, con CP_6 approvazione del progetto di distribuzione ed estinzione dell'esecuzione immobiliare, a seguito della vendita dell'immobile e soddisfazione per la maggior parte del credito, e successiva inerzia della creditrice, prolungata per oltre 10 anni, ingenerando il ragionevole convincimento della rinuncia al credito residuo, derivandone la inefficacia di tutti gli atti compiuti dalla controparte. 3 Su tali argomentazioni, concludeva per la dichiarazione della mancanza di legittimazione attiva di e l'inesistenza e/o nullità del diritto di CP_1 parte creditrice a procedere esecutivamente, dichiarando nullo o invalido il pignoramento presso terzi e con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
già , attraverso la
[...] Controparte_2 procuratrice e mandataria per la gestione del credito, Controparte_3
deducendo:
[...]
- che, con atto di fusione per incorporazione del 21.12.2010 ai rogiti Notaio di Vicenza (Rep. 200.928 e Racc. 37.282), Persona_3 [...]
(C.F. e P.Iva aveva Controparte_8 P.IVA_3 incorporato per fusione (C.F. e Controparte_9
P.Iva , con trasferimento alla società incorporante e subentro P.IVA_4 della stessa ipso iure e senza soluzione di continuità in tutti i diritti, rapporti giuridici attivi e passivi, in essere o in fieri, prosecuzione in tutti i rapporti, anche processuali, garanzie di qualsiasi tipo, già di pertinenza della società incorporata;
- che, con delibera iscritta nel registro delle imprese di Vicenza in data
09.03.2016, è stata trasformata in Controparte_10 [...]
Controparte_11
- che, con contratto di cessione di credito del 06.01.2017, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30.04.1999 n. 130,
[...] ha ceduto pro soluto alla società Controparte_11 Controparte_5 come in epigrafe identificata, i crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteche volontarie individuabili in blocco, unitamente alle garanzie che li assistono, tra i quali risulta compreso il rapporto oggetto del presente atto;
- che di tale cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato in G.U.
n. 6 del 14.01.2017;
- che, in data 31.03.2021, ha ceduto a titolo oneroso, pro Controparte_5 soluto e in blocco, ad come in Controparte_1 epigrafe identificata, - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario, – inter alia – la totalità dei crediti di titolarità della Cedente che 4 erano già gestiti da e dalle società in precedenza nominate quali CP_1
Special Servicer della Cedente, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 06.04.2021, Parte II;
- che, con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio di Persona_4
Milano in data 04.05.2021 (Rep. 50575 – Racc. 23300),
[...]
(già Controparte_1 Controparte_2
ha conferito a come in epigrafe identificata,
[...] Controparte_3 procura speciale per la gestione anche stragiudiziale dei propri crediti;
- che, per effetto della cessione in blocco di cui al precedente punto,
[...]
subentrata nella titolarità del credito già Controparte_1 vantato dalla Cedente nei confronti di , quale garante di Croco Parte_1
Mariagrazia;
- che avrebbe depositato duplice attestazione di cessione di credito da
[...]
ad da quest'ultima ad , la cui Controparte_11 Controparte_5 CP_1 produzione avrebbe consentito di mostrare la titolarità del credito, evidenziando che la fideiussione in discussione era specifica e non generica, che l'interruzione era stata interrotta dalla lettera di diffida e messa in mora del 2.3.2020 e contestando nel merito tutti i dedotti motivi di opposizione, avendo agito esecutivamente sulla base di un titolo valido ed efficace.
Con ordinanza emessa all'udienza del 20 dicembre 2021 era disposta la sospensione della procedura esecutiva del titolo opposto, assegnando termine sino al 31 gennaio 2022 per la introduzione del procedimento di merito e pronunciata condanna alle spese della fase cautelare.
Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022, era riassunta la causa di merito esclusivamente nei confronti del debitore, il quale si Parte_1 costituiva in giudizio riproponendo le argomentazioni che avevano sorretto l'atto di opposizione.
Fallito il primo tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 30 dicembre 2023 il Tribunale invitava le parti a nuovamente effettuare tale tentativo sulla base di una precisazione della pretesa di credito, invito al quale le parti non prestavano adesione.
Con ordinanza emessa in data 26 maggio 2025, veniva ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti del , terzo Controparte_4
5 pignorato. Conseguentemente, esaurita l'istruttoria con la produzione di documenti, all'udienza del 16 luglio 2020 la causa era trattenuta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa rinunzia delle parti ai termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza del 12 maggio 2022 e della sua conclusione in data 30 giugno 2022, con esito negativo, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità delle domande
Appare infatti evidente che - nella presente controversia in disparte ogni valutazione in ordine alla fondatezza della tesi prospettata nonché sulla procedibilità della domanda– che non può affermarsi che sia mancata formalmente la fase di mediazione anche in relazione alla “ratio” sottesa al procedimento previsto dagli art 5 e ss. del Dlsvo 28/2010 ( sul punto, Cass., 17.3.2019, n 8473).
I.
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
A riguardo va premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Si contesta, in sostanza, che non concorrono le condizioni dell'azione esecutiva, che possono riguardare tanto il suo fondamento, cioè l'esistenza del titolo esecutivo da realizzare esecutivamente, tanto le persone, ossia la 6 legittimazione attiva e passiva, quanto l'oggetto, dunque il bene che deve essere pignorabile e non di pertinenza di un terzo. Poiché l'azione del creditore si fonda sul titolo esecutivo e l'opposizione è in effetti diretta contro il titolo, se questo è giudiziale, l'opposizione non può riguardare la sua formazione, che è coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità - e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto. Ovviamente, possono invece farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione (Cass 9.11.2021, n 32833; Cass.,
14.10.2021, 28044; Cass 2014/6337; Cass., 88/6605; Cass., 86/2602).
Tali limiti. invece, non sono configurabili nella ipotesi di titolo stragiudiziale, in quanto in tale ipotesi il debitore può contestare la stessa esistenza del credito, con riferimento anche ai fatti costitutivi che ne costituiscono il fondamento.
Ora, nel caso di specie, il titolo stragiudiziale, richiamato nell'atto di precetto opposto, è pacificamente rappresentato dal contratto di mutuo, concluso in data 30 giugno 2004, con atto a rogito del Notaio ( Rep n 14700-Racc. n Per_1
5514), da e Controparte_9 [...]
, per l'importo di € 110.000,00, erogate sul conto corrente n Persona_2
42175, da restituire in 10 anni, mediante versamento di 120 rate mensili posticipate, garantito da ipoteca volontaria, nonché da fideiussione prestata in pari data– tra gli altri- da . Parte_1
Dalla documentazione prodotta, risulta la risoluzione riferita alla lettera comunicata il 7 dicembre 2006, il primo atto di precetto notificato il 16 gennaio 2007, la instaurazione della procedura esecutiva, dichiarata estinta il 24 gennaio 2011 a seguito di pagamenti di € 24.385,48 al 5 marzo 2009 e di € 36375,74 al 24 gennaio 2011, come si desume anche dalla relazione di
CTP. Con un primo atto di precetto notificato il 16 gennaio 2007, infatti, allegava che, a seguito Controparte_9 dell'inadempimento della debitrice principale, il contratto di mutuo era 7 risolto con lettera del 7 novembre 2006. Vantando il credito residuo di €
99.036,64, di cui € 95610.06, per capitale scaduto, per le rate dal 31.1.2006 al. 31.10.2006, e a scadere , promuoveva procedura esecutiva immobiliare sui beni ipotecati, soddisfacendo solo parzialmente il credito, per €
60.761,22, sicché con nuovo atto di precetto notificato il 4 maggio 2021, rappresentata da dava inizio Controparte_5 Controparte_3 all'azione esecutiva nei confronti di . Parte_1
Con riferimento all'azione intrapresa l'opponente ha contestato il diritto di procedere esecutivamente sotto profili distinti che dovranno essere analiticamente scrutinati.
II.
LA DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE
Procedendo in ordine logico, ad avviso del Tribunale, la prima questione concerne l'esistenza attuale della pretesa, in relazione all'eccezione di prescrizione, e correlata anche alla legittimazione attiva o, più correttamente, la titolarità del credito in capo a – in sede cautelare- e anche di CP_5 nella successiva fase di Parte_2 merito.
Secondo la ricostruzione documentata, il credito risulta cristallizzato dalla data dell'intervenuta risoluzione risalente al 7 novembre 2006 e, per effetto della attivazione della prima azione esecutiva si è determinata la interruzione della prescrizione in quanto l'art 2945, comma 1, c.c. ricollega l'effetto interruttivo dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, sia esso di cognizione che conservativo o esecutivo.
Poiché la disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., deve ritenersi che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio
( Cass., 28.3.2025, n 8208).
Non può quindi essere condivisa l'impostazione difensiva tesa a delimitare gli effetti della intimazione alla debitrice principale alla quale era stata 8 indirizzata, nonché il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento
E tuttavia, nel caso di specie, non può omettersi di considerare che il procedimento esecutivo iscritto sub n 204/2006 RG E, in ragione del parziale soddisfacimento, è stato dichiarato estinto in data 24 gennaio 2011.
A norma dell'art 2945 c.c, la sospensione dell'effetto interruttivo permane sino alla sentenza che definisce il giudizio e tuttavia, se il processo si estingue, il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo, venendo meno il c.d. effetto sospensivo.
E' quindi dalla prima data -16 gennaio 2007- che decorre l'ulteriore termine decennale di prescrizione previsto dall'art 2946 c.c., fatta salva la dimostrazione – il cui onere è a carico della parte creditrice, di validi atti interruttivi, idonei ad impedire gli effetti estintivi della pretesa di credito.
Peraltro, sulle questioni relative ai mutamenti intervenuti sul lato attivo del rapporto per effetto delle cessioni del credito sopravvenute, non ricorre alcuna preclusione per il debitore escusso a sollevare le relative eccezioni nel procedimento di opposizione.
In linea generale, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l' interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto.
In tale prospettiva, la S.C. ha quindi coerentemente precisato che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già 9 verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge ( Cass., 18.3.2025, n 7188; Cass. Sez. L., 15/11/2002, n.
16131, v. anche Cass., 1,4,2025,n 8514).
III.
GLI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE E LA TITOLARITA' DEL CREDITO Orbene, nella presente fattispecie, quali atti interruttivi del termine prescrizionale, la creditrice ha richiamato l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2020, indirizzata a dalla medesima ricevuta il 5 Parte_3 marzo 2020, in data in cui era già decorso il termine prescrizionale.
Peraltro, nella diffida viene fatto esclusivo riferimento ad un mutuo ipotecario n 050/00106304, per un importo di € 73.643,49. oltre spese ed interessi.
Per quanto concerne tale intimazione, i cui effetti presentano carattere dirimente rispetto a quelle intervenute in data ulteriormente posteriore rispetto ai dieci anni, vi sono ragioni per escludere che possa qualificarsi quali valido atto di costituzione in mora al quale ricollegare l'efficacia interruttiva. Invero, rileva che trattasi di atto in cui viene indicato l'ammontare della pretesa indicando importo di denaro differente rispetto alle precedenti comunicazioni, richiamando nella intestazione un numero identificativo del credito in alcun modo correlato ad alcun dato identificativo specifico del mutuo originario.
Quanto agli effetti interruttivi riconducibili alle comunicazioni degli atti di cessione, del pari, si deve dare atto dell'assenza di univocità della documentazione che non soddisfa l'onere probatorio a carico della creditrice anche per quanto concerne la legittimazione attiva o, più correttamente, la titolarità del credito in capo a – in sede cautelare- e anche di CP_5 nella successiva fase di Parte_2 merito.
Infatti, nell'atto di precetto che ha dato inizio alla procedura, ha CP_5 allegato e precisato di essere acquisito la titolarità del credito in quanto:
10 a) con atto di fusione per incorporazione Controparte_10
è subentrata a a
[...] Controparte_9 seguito di atto di fusione del 21/12/2010 ( rep. n 2009228, Notaio Per_3
con effetto dal 31.12.2010;
[...]
b) che dopo la trasformazione di Controparte_10 in con contratto di cessione di credito Controparte_11 del 6.1.2017, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione, quest'ultima società ha ceduto ad i crediti garantiti da Controparte_5 ipoteche volontarie individuabili in blocco , unitamente alle garanzie, dandone avviso tramite pubblicazione in G.U. n 6 del 14 gennaio 2017;
c) che con scrittura privata. autenticata nelle firme dal Notaio
[...]
in data 30.10.2018 ha conferito a procura speciale per la Per_5 CP_12 gestione dei crediti deteriorati e, con atto del 21 aprile 2020, ai rogiti del Notaio ha modificato la ragione sociale in Per_6 Controparte_3
la quale, con atto a rogito del notaio del 15 dicembre 2020, è
[...] Per_6 stata fusa per incorporazione in e mutato denominazione in CP_3 [...]
la quale ha conferito a il ramo Controparte_13 Controparte_3 di azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti.
Nell'atto introduttivo della causa di merito, Parte_4 ha poi soggiunto che d) a ceduto con atto
[...] Controparte_5 del 31 marzo 2021 ad la Parte_4 totalità dei crediti della cedente che erano gestiti da come da avviso di CP_1 cessione tramite pubblicazione in G.U. n 41 del 6 aprile 2021.
Quanto alle due operazioni di fusione per incorporazione ( rispettivamente di da parte della , e di CP_6 Controparte_11 CP_3
in ), si osserva che ai sensi dell'art. 2506-ter,
[...] Controparte_13 ultimo comma, c.c., la fusione determina una successione a titolo universale con conseguente assunzione da parte della società incorporante in tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c.(Cass., sez. un. 13-11-2016, n 23255).
Quanto agli atti di comunicazione delle cessioni a titolo particolare, nessuno di essi ha il contenuto minimo per ricondurre la pretesa di credito a quella oggetto dell'azione esecutiva intrapresa .
A ciò si aggiunga che – a stretto rigore- nelle comunicazioni in esame difficile risulta anche evincere l'intimazione ad adempiere, atteso che per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto
11 deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. 4.1.2024, n 279;
Cass.14.6.2018, n 15714).
Le incertezza in ordine alla identificazione della pretesa, peraltro, si riflettono in concreto anche sulla stessa titolarità del credito da parte di che ha CP_1 allegato di essere divenuta creditrice posto a base dell'azione esecutiva intrapresa.
In disparte le successioni universali, quanto alle cessioni in blocco a titolo particolare, sia pure comprensive una serie di crediti pecuniari individuati nel corso di operazioni c.d. di cartolarizzazione, aventi ad oggetto non il singolo credito ma un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità delle società cedenti identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., in forza di caratteristiche comuni. A riguardo, va richiamato il principio secondo cui “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405; Cass., 22.6.2023, n
17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020, n 5617).
In assenza di tale completa informazione, come di recente precisato dalla
SAzione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche 12 l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
Alla luce dei principi esposti, la pubblicazione dell'atto di cessione non può essere considerata sufficiente, in ipotesi di contestazione, poiché l'avviso pubblicato non appare presentare, quanto all'oggetto della cessione, caratteristiche di certezza e determinatezza deve ravvisarsi la necessità:
1) della produzione integrale, compresa di allegati, del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto;
2) alternativamente, la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione effettivamente comprendeva il credito azionato.
Quanto alla prima possibilità, a fronte delle contestazioni dell'opponente, in assenza della produzione integrale dei contratti, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti per giustificare i trasferimenti della posizione di credito, in quanto permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto delle cessioni.
Le incongruenze nel contenuto dei contratti porta a qualificare il dato presuntivo come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c.
In assenza dei dati contrattuali completi, tuttavia, rilevano le lettere riferibili alle società cedenti, quali liquidazione Parte_5 coatta amministrativa ( all 6 del fascicolo di parte), a seguito della fusione di indiscussa titolare del rapporto originario e del conseguente credito, nonché di all 8 del fascicolo di parte). Controparte_5
La prima lettera raccomandata, con data 17 dicembre 2021, infatti, proviene da ( precedente titolare cedente) e contiene Controparte_11 il riferimento un numero identificativo collegato a contratto di mutuo ipotecario (11/50/463/59361), oltre che richiamo a conti correnti, recante identificativo n 6/57/463/42175.
13 Nell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2020, indirizzata a Parte_3
, come detto, si fa invece riferimento al 050/00106304 ( oltre ad un
[...] riferimento nella intestazione: 62879213)
La lettera raccomandata, con data 15 dicembre 2021, reca il riferimento al numero del rapporto “ 05728-00051262-000000007 mutui su immobili residenziali, oltre a rapporti “ 05728-00051262-000000005- Persona_7
e 05728-00051262-000000006- , nonché ad un riferimento Persona_7 interno ad N.D.G. 3050137 e ns N.D.G 777305671 . CP_5
IV. CONCLUSIONI In ogni caso, le evidenziate incertezze sull'estinzione del credito presentano carattere assorbente le ulteriori questioni sollevate nel presente procedimento, e poste a fondamento della opposizione, sia con riguardo ai profili di nullità in relazione alla fideiussione prestata, tali – nella prospettiva dell'opponente- da ritenere venuta meno la pretesa nei confronti del coobbligato ovvero legittimare il medesimo a sollevare questioni afferenti la nullità o invalidità anche del rapporto garantito, sia quanto all'entità della pretesa ed all'abuso del credito.
Invero, la mancata dimostrazione di atti interruttivi antecedenti rispetto alla scadenza del termine di prescrizione decorrente dalla notifica del primo atto di precetto, a seguito dell'estinzione del giudizio esecutivo, ex art 2945, comma 3, c.c. e nonostante l'onere a suo carico, presenta carattere assorbente, così che sulla scorta delle complessive argomentazioni,
l'opposizione deve trovare accoglimento, e conseguente inefficacia del pignoramento qui opposto.
Segue la condanna della creditrice procedente al pagamento delle spese del procedimento di merito, ai sensi degli artt 91 e ss cpc., come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 ( ai minimi, in ragione dell'assenza di ulteriori questioni rispetto quelle di cui al procedimento cautelare, nonché di istruttoria solo documentale, ex Cass, 9 novembre 2017, n. 26608), tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta complessivamente svolta, compensandole per un terzo in ragione della parziale infondatezza di alcune delle eccezioni sollevate.
14 Non luogo a provvedere, quanto al terzo creditore chiamato in giudizio e rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione spiegata da con ricorso depositato in data 3 Parte_1 dicembre 2021, avverso il precetto notificato in data 4 maggio Parte_1
2021, da e successivo atto di prosecuzione nel merito, Controparte_5 proposto da e per essa, Controparte_1 [...] con integrazione del contraddittorio del Controparte_3 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_4 provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la inefficacia dell'atto di precetto opposto notificato il 4 maggio 2021 e del conseguente pignoramento, attesa l'estinzione del credito nei confronti dell'opponente, per intervenuta prescrizione;
b) condanna, la società creditrice, in favore dell'opponente al pagamento delle ulteriori spese processuali della fase di merito, liquidate complessivamente in € 3403,00, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge, dichiarandone la compensazione per un terzo.
Così deciso il 9 novembre 2025 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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