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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 271/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 271/2024
Oggi 13.03.2025 alle ore 13:30 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
per QUALE MANDATARIA DI , l'avv. Parte_1 Controparte_1
ROMANI ROBERTO;
per l'avv. FANTINI DANIELE. Parte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Romani si riporta alle conclusioni già rassegante nel ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento; contesta le deduzioni ed eccezioni avversarie e, in particolare, in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente, deduce che, anche alla luce della dichiarazione depositata il
07.11.2024, nonché della pubblicazione dell'avviso in G.U. e soprattutto il possesso del titolo esecutivo in originale, sussiste la prova dell'avvenuta cessione del credito. Rileva inoltre che il deposito del 07.11.2024 si è reso necessario in quanto il documento è stato formato successivamente al deposito del ricorso e comunque a seguito delle difese formulate dalla controparte (Cass. n.
25346/2019).
1 L'avv. Fantini precisa le conclusioni come da comparsa, eccepisce la tardività della dichiarazione depositata in data 04.11.2019 e la contraddittorietà con quella depositata nei termini perentori.
Eccepisce inoltre che non risulta la prova della legittimazione di perché manca la Parte_1
procura conferita da a In ogni caso, non è stata data la prova della sussistenza dei CP_1 Pt_1 requisiti indicati nell'avviso in G.U., con particolare riferimento alla segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi e alla lista dei crediti ceduti. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso avversario e si dichiara antistatario per le eventuali spese.
L'avv. Romani contesta le deduzioni avversarie, riportandosi ai propri atti difensivi e alle produzioni documentali.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
c.f. , e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
c.f. e p. iva in persona della dott.ssa , Parte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2 in forza di procura speciale del 01.02.2023 rilasciata da , nella sua qualità di Controparte_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a rogito Notaio dott.
[...] con atto n. rep. 78217, racc. n. 29319, registrato a Velletri in data 06.02.2023 al n. Persona_1
201, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Romani (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terni, Piazza Europa n. 5;
PARTE RICORRENTE contro c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Fantini (c.f. Parte_2 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via C.F._3
XX Settembre n. 57;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c..
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2024 per il tramite della mandataria Controparte_1
ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'emissione dell'ordinanza del Parte_1
18.12.2023, con cui il G.E., nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.,
3 proposta da nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I., ha Parte_2 accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Perugia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare la sussistenza della piena legittimazione attiva della cessionaria
[...]
in quanto titolare del diritto di credito, nonché la piena legittimità del mutuo Controparte_1 azionato in quanto titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La ricorrente, dopo avere esposto che il giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I. in accoglimento del sesto motivo di opposizione, poiché non risultava – né agli atti della procedura esecutiva, né dai documenti prodotti con la memoria di costituzione nel sub procedimento – che il creditore procedente opposto avesse dato prova della titolarità del credito per il quale lo stesso agisce come cessionaria, a fondamento delle domande ha allegato le seguenti circostanze: che sussiste la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a atteso che dall'avviso di cessione dei crediti pro soluto, pubblicato in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 27 del 04.03.2021, si evince l'avvenuta cessione del credito dalla cedente Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in favore della stessa cessionaria
[...]
oltre al fatto che la cessione in questione è documentata dal contratto di cessione Controparte_1 del credito del 16.02.2021, con allegato l'elenco dei crediti ceduti, ove al n. 209 di detto allegato si legge “ditta , NDG 9361721”, che fa riferimento al credito vantato dall'allora Banca Parte_2
Nazionale del Lavoro s.p.a. nei confronti della ditta debitrice derivante dal contratto di mutuo posto alla base dell'esecuzione immobiliare intrapresa;
che la prova della titolarità del credito può essere integrata anche da atti di intimazione del cessionario (notifica dell'atto di precetto), da eventuali comunicazioni (missiva con cui è stata data adeguata notizia della cessione) o dalla dichiarazione della cedente;
che, per di più, la stessa disponibilità del titolo esecutivo nelle mani della cessionaria costituisce chiara conferma dell'avvenuta cessione del credito;
che, inoltre, al contratto di mutuo ipotecario stipulato ai sensi degli artt. 10, 38 e ss. del d. l.vo n. 385/1993 in data 07.05.2008, ha fatto seguito atto integrativo e di quietanza, munito di formula esecutiva il 22.08.2022, in cui si dà atto, tra l'altro, dell'avvenuta erogazione del finanziamento, con allegato il relativo piano di ammortamento regolarmente sottoscritto dalle parti, sicché il titolo esecutivo azionato in via esecutiva nella sua interezza è pienamente valido ed efficace;
che l'azione esecutiva è stata promossa nel pieno rispetto dell'art. 557 c.p.c., non prevedendo la normativa in vigore espressamente un termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento, per cui la sanzione dell'inefficacia del pignoramento immobiliare comminata dall'art. 557, ultimo comma, c.p.c., non può essere estesa anche alla nota di trascrizione non contemplata nell'ultimo comma dell'articolo citato;
che, infine, infondate sono anche le ulteriori censure mosse dal sig. nel ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., in Pt_2 quanto: - l' indicato nel contratto di mutuo – anche alla luce della tempestività dell'erogazione CP_4 avvenuta a pochi giorni dalla stipula del mutuo – è veritiero e la sua eventuale erronea indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non incidendo in alcun modo sul contenuto della prestazione a carico del cliente o sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale;
- il piano di ammortamento contiene la specifica indicazione del regime finanziario prescelto;
- tutte le condizioni contrattuali sono state espressamente accettate dal mutuatario;
- i parametri utilizzati escludono ogni ipotesi di usura e/o di anatocismo.
4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.2024 si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni Parte_2 domanda, pretesa, richiesta avversaria, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e rappresentanza processuale della mandataria con conseguente nullità degli atti
Nel merito:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e per l'effetto rigettare le domande e le conclusioni avversarie. (…) Con vittoria di spese e compenso professionale per il quale l'avv. Fantini si dichiara procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte resistente, dopo avere riassunto le vicende fattuali della fase cautelare svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, ha dedotto in particolare: che la controparte non ha fornito nel corso del giudizio di esecuzione n. 47/2023 R.G.E.I. alcuna prova della titolarità del credito asseritamente acquisito a seguito della presunta cessione in blocco intercorsa con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; che la produzione documentale depositata soltanto nel presente giudizio di merito è tardiva e inidonea a sanare il totale difetto di prova della cessione per cui è causa;
che, in ogni caso, la documentazione prodotta non è idonea a provare l'avvenuta cessione della pretesa creditoria, in quanto il doc. n. 1 non può essere ritenuto il contratto di cessione in blocco e non vi è prova che il presunto elenco dei crediti ceduti sia un allegato di detto documento, mentre il doc. n. 2 (avviso in G.U.) è del tutto irrilevante e in ogni caso non consente di individuare il credito tra quelli ceduti da Banca Nazionale del Pt_2
Lavoro s.p.a. a né l'odierna ricorrente ha dimostrato nel caso di specie Controparte_1 la ricorrenza di tutti i requisiti indicati nell'avviso pubblicato in G.U.; che il contratto di mutuo del
07.05.2008 azionato da parte avversa in via esecutiva non costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., poiché si è in presenza di un contratto di mutuo condizionato, evincendosi dalle previsioni contrattuali (artt. 1, 2, ultimo comma, e 3) che l'erogazione della somma è stata differita a un momento successivo alla stipula del contratto, non essendovi stato il rilascio di alcuna quietanza e non essendo nemmeno presente nel contratto medesimo alcuna manifestazione di volontà del mutuatario volta all'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulle somme erogate, tale da manifestare l'acquisizione della loro disponibilità giuridica;
che, inoltre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sanzione della perdita di efficacia del pignoramento si estende anche all'ipotesi dell'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine di 15 giorni introdotto dall'art. 557 c.p.c., ovvero nel termine di 15 giorni decorrente dalla consegna dell'atto di pignoramento al creditore (13.02.2023) e, a ben vedere, nemmeno la relazione notarile è stata depositata nel termine previsto dall'art. 567 c.p.c.; che, oltre a ciò, sussiste indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario, in ragione del fatto che: - la tipologia di piano finanziario prescelto dalle parti contrattuali (la tipologia di ammortamento) non trova disciplina né all'interno del contratto di mutuo e dell'atto di erogazione, né in modo esplicito nel piano finanziario allegato, né tanto meno nel documento di sintesi;
- il contratto di mutuo non prevede la pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi, né specifichi criteri di esigibilità degli stessi;
- nonostante ciò, il piano di ammortamento manifesta una metodologia di calcolo che utilizza il regime della capitalizzazione composta degli interessi in violazione della normativa codicistica.
5 All'udienza del 11.04.2024 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma
4, c.p.c.. Con il deposito della prima memoria autorizzata, parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione di cessione del cedente, mentre parte resistente, nella prima memoria e nella successiva memoria di replica autorizzate, ha evidenziato che: alla luce della prospettazione offerta dal sig. Pt_2 in punto di idoneità del contratto di mutuo del 07.05.2008 quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., deve essere dichiarata l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c., in quanto, a volere ritenere che nel caso di specie il titolo esecutivo sia formato dalla combinazione del contratto di mutuo e dal successivo atto di erogazione e quietanza del 26.05.2008, nel termine perentorio di 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento il creditore procedente non ha provveduto a depositare anche il predetto atto di erogazione e quietanza, perché il documento prodotto, costituito soltanto dal contratto di mutuo del 07.05.2008, isolatamente considerato, non ha valenza di titolo esecutivo, precisando conseguentemente le conclusioni formulate con la richiesta di declaratoria di inefficacia del pignoramento;
la dichiarazione di cessione prodotta dalla controparte non prova affatto che il credito di cui si discute, derivante dal rapporto di mutuo, sarebbe stato ceduto in favore di in Controparte_1 data 16.02.2021, in quanto dalla stessa si evince invece che ad essere stato ceduto non è stato il rapporto di mutuo fondiario, bensì il rapporto di conto corrente che la ditta aveva con Banca Pt_2
Nazionale del Lavoro s.p.a..
All'udienza del 19.09.2024 è stata rigettata la richiesta di c.t.u. avanzata da parte resistente e la causa
è stata all'odierna udienza del 13.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
***
1.Preliminarmente, deve rilevarsi la tardività del deposito effettuato dall'odierna ricorrente in data
07.11.2024, avente ad oggetto una nuova dichiarazione di cessione del 04.11.2024.
1.1 Nel procedimento semplificato di cognizione, ai sensi del disposto di cui all'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., “Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre a prova contraria”.
1.2 Ebbene, entro i termini perentori concessi ai sensi dell'articolo citato all'udienza del 11.04.2024 parte ricorrente ha prodotto una dichiarazione di cessione, ma non anche la dichiarazione di cessione successivamente prodotta in data 07.11.2024, che doveva invece essere prodotta entro i termini, aventi natura perentoria, assegnati alle parti in considerazione della natura e delle preclusioni proprie del rito semplificato di cognizione con cui è stato introdotto il presente giudizio di merito ex art. 616
c.p.c., atteso che la ratio sottesa all'appendice scritta del rito semplificato di cognizione deve essere individuata nell'esigenza di temperare la severità delle preclusioni anticipate del rito medesimo, in considerazione dello sviluppo dialettico della materia del contendere e dell'eventuale ampliamento dei fatti che necessitino di prova. Né è condivisibile sul punto la linea difensiva esposta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, per cui il deposito effettuato il 07.11.2024 si sarebbe reso necessario in quanto il documento è stato formato successivamente al deposito del ricorso e comunque a seguito delle difese svolte dalla controparte. A tal proposito non può che osservarsi come, entro i termini concessi ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., parte ricorrente, a
6 fronte del già eccepito difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto di credito in capo a ad opera del sig. fin dal deposito del ricorso ex art. 615, comma 2, Controparte_1 Pt_2
c.p.c. (e successivamente ribadito nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio), aveva l'onere di depositare la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza dell'avvenuta cessione del credito nel rispetto dei termini assegnati. In altri termini, la contestazione mossa da parte resistente nella memoria di replica ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., avverso la dichiarazione del cedente prodotta dalla società ricorrente in data 26.04.2024, non integra, ad avviso di questo Tribunale, quella difesa successiva tale da giustificare una produzione documentale tardiva, oltre la scadenza dei termini perentori concessi, proprio perché le censure sono state avanzate verso CP_ un documento prodotto – ritenuto inidoneo dal sig. a dimostrare la cessione del rapporto di mutuo in favore della cessionaria –, mentre l'eccezione sottostante alla produzione della dichiarazione di cessione (la carenza di legittimazione attiva della cessionaria e il difetto di titolarità della pretesa creditoria in capo alla stessa) è stata formulata sin dal ricorso in opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice dell'esecuzione. Da ciò consegue l'inammissibilità della documentazione depositata dalla società ricorrente in data 07.11.2024, in quanto tardiva.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che il presente giudizio di merito ex artt. 616 e 615, comma 2,
c.p.c., possa essere deciso in virtù del principio della ragione più liquida, con riferimento all'esame della domanda formulata dall'odierna ricorrente volta ad accertare la piena legittimità del mutuo azionato in quanto titolo esecutivo, di immediata soluzione.
2.1 Trattasi di un principio che, assicurando il rispetto del canone costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata, consente al giudicante di decidere la causa sulla base di una questione evidente, pur presentandosi essa subordinata rispetto alle altre, e, quindi, di incentrare la decisione su una questione di agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. La stessa giurisprudenza di legittimità, nel riferirsi al principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., lo declina come quel principio secondo cui “ la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez.
Lavoro, ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
2.2 Orbene, la domanda di accertamento della legittimità e validità del mutuo posto alla base dell'intrapresa azione esecutiva proposta da parte ricorrente è infondata, ritenendo questo giudice che il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 07.05.2008, che rappresenta il solo documento prodotto dal creditore procedente al momento dell'iscrizione a ruolo dell'esecuzione immobiliare rubricata al n. 47/2023 R.G.E.I. nel termine di 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento (su cui infra), integri un contratto di mutuo condizionato, inidoneo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
2.2.1 La fattispecie di mutuo condizionato (cfr. ex multis Cass. n. 34116/2023; Cass. n. 41791/2021;
Cass. n. 6174/2020; Cass. n. 17194/2015; da ultimo, in motivazione, Cass., SS.UU. n. 5968/2025) ricorre quando “la stessa erogazione - o la sua messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o
7 contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
2.2.2 Con specifico riferimento al contratto di mutuo fondiario (quale è quello in esame), la normativa prevede che la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro possano formare oggetto di atti separati (art. 39, comma 2, T.U.B.), scindendo espressamente il momento della prestazione del consenso delle parti dal momento della consegna della somma, che avviene in una fase successiva.
Per poter verificare, quindi, se il contratto in esame si sia in effetti perfezionato secondo la propria natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere considerato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante. In altri termini, l'accertamento demandato al giudice di merito non si potrà limitare alla natura e all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, ma dovrà contenere anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 17194/2015, che afferma: “Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”);
2.2.3 La stessa giurisprudenza ammette costantemente che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non sia necessaria la consegna materiale della res, essendo sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario. La disponibilità giuridica della dell'importo mutuato, considerata equipollente alla traditio, sussiste quando vi è l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, ovvero quando nello stesso contratto di mutuo le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass.
n. 38331/2021). Specificamente la Suprema Corte, con la decisione da ultima citata, nel richiamare l'ordinanza della Corte di cassazione n. 25632/2017, ha evidenziato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”. Nella medesima direzione si pone anche la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Perugia (n. 319 del 21.06.2022), che ha affermato che “Non costituisce valido titolo esecutivo il contratto di mutuo che, subordinando il trasferimento delle somme mutuate all'adempimento degli obblighi previsti a carico del mutuatario, non preveda la contestuale costituzione di un deposito cauzionale delle somme prestate e il rilascio di un atto di erogazione e quietanza redatto nella stessa forma del contratto, posto che il contratto di mutuo può
8 essere adoperato quale titolo esecutivo solo allorquando questo, anche tramite una lettura integrata dell'atto di erogazione e quietanza, contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma data in prestito e purché entrambi gli atti, di mutuo e di quietanza rispettino i requisiti di forma di cui all'art. 474 c.p.c.”.
2.2.4 In sede di stipula del contratto di mutuo fondiario del 07.05.2008 di cui si discute, a rogito
Notaio dott. , le parti hanno pattuito all'art. 1 che “La “Banca”, come Persona_2 sopra rappresentata, concede alla “ ”, che come sopra rappresentata accetta, un Parte_3 finanziamento di Euro 180.000,00 (…) destinato a: Estinzione passività a breve e lungo termine e reintegro circolante” (comma 1) e che “Il finanziamento deve essere erogato entro il termine di un mese dalla data di stipulazione del presente contratto” (comma 2), mentre ai sensi dell'art. 3 del contratto è stabilito che “Il finanziamento sarà erogato in una o più soluzioni a giudizio della
“Banca”, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 1 del capitolato”, e all'art. 2, comma 3, di detto contratto si precisa che l'indicatore sintetico di costo ivi indicato “deve intendersi a titolo indicativo, non essendo nota la data di erogazione del finanziamento”.
2.2.5 L'analisi delle condizioni contrattuali, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, induce a ritenere che il contratto di mutuo fondiario di cui si discute non possa costituire valido e idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., venendo in rilievo nel caso di specie un vero e proprio contratto di mutuo condizionato. Ed invero, dalle stesse clausole del contratto emerge che, al momento della stipula del finanziamento in data 07.05.2008 e contestualmente ad esso, non vi è stata alcuna messa a disposizione, né materiale né tantomeno giuridica, dell'importo finanziato in favore della parte mutuataria, essendo stata espressamente pattuita la relativa erogazione a un momento successivo, ovvero entro un mese dalla conclusione del contratto di mutuo, secondo le modalità e condizioni previste da detto contratto e dall'art. 1 del capitolato.
2.2.6 Non è stato neppure previsto, nel caso di specie, il rilascio di alcuna quietanza, né ricorre l'ipotesi di quietanza rilasciata in presenza di erogazione del mutuo con contestuale riconsegna alla
Banca dell'importo finanziato mediante costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, fattispecie quest'ultima idonea a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., come confermato dalla sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 5968/2025, il cui principio di diritto così recita: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura provata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
2.2.7 Nonostante parte ricorrente abbia prodotto il successivo atto integrativo e di quietanza del finanziamento del 26.05.2008, avente i medesimi requisiti di forma del contratto di mutuo, in cui la parte mutuataria “riconosce di avere ricevuto in data odierna a saldo del finanziamento concesso con contratto in data 7 maggio 2008 a mio rogito, Rep. n. 172400/8935, la somma di Euro 180.000,00
(centottantamila), della quale dà ampia e finale quietanza”, la stessa odierna ricorrente non ha però
9 provveduto a depositare, nel termine di 15 giorni di cui all'art. 557 c.p.c., anche il predetto atto integrativo e di quietanza, atteso che, nel caso in esame, si sarebbe in presenza di un titolo esecutivo complesso, dato dalla inscindibile combinazione del contratto di mutuo del 07.05.2008 e del successivo atto del 26.05.2008, aventi entrambi i medesimi requisiti di forma ex art. 474 c.p.c.. In altri termini, l'esecuzione immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I. sarebbe stata sostenuta da un valido titolo esecutivo ove il creditore avesse effettuato, nel termine di cui all'art. 557 c.p.c., il deposito anche dell'atto integrativo e di quietanza a saldo stipulato in data 26.05.2008, non costituendo il contratto di mutuo del 07.05.2008, isolatamente considerato, titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto mutuo condizionato.
2.2.7.1 L'art. 557 c.p.c., ratione temporis applicabile alla procedura esecutiva immobiliare n. 47/2023
R.G.E.I., prevede infatti che “Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento” (comma 2), mentre al terzo comma stabilisce che “Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”.
2.2.7.2 Il termine di quindici giorni per il deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto è previsto dall'art. 557, comma 3, c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento stesso, con la conseguenza che l'omesso e/o il tardivo deposito di tali documenti o anche uno solo di essi comportano la sua inefficacia;
ne consegue, che, a fronte del chiaro tenore letterale dell'art. 557 c.p.c. e della previsione, a pena di inefficacia, del rispetto del termine di quindici giorni di cui al terzo comma dell'articolo citato, è del tutto irrilevante un eventuale deposito tardivo degli atti ivi indicati, trattandosi di un'inefficacia insanabile in ragione del fatto che il mancato rispetto del termine di cui di discute e, quindi, l'omesso e/o il tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto si ripercuote in un vizio genetico dell'intera procedura esecutiva, collegandosi alla natura perentoria sottesa al termine in questione.
2.2.7.3 Ebbene, dalla consultazione del fascicolo telematico della procedura esecutiva n. 47/2023
R.G.E.I., risulta in maniera chiara ed evidente che il creditore procedente, odierna ricorrente, nel termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento (avvenuta in data 13.02.2023) oltre a depositare la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi dell'atto di pignoramento, del precetto e del contratto di mutuo del 07.05.2008, non ha invece prodotto il successivo atto di integrazione e quietanza del 26.05.2008, necessario affinché, unitariamente considerato con il contratto di finanziamento precedentemente concluso, potesse ritenersi sussistente un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., costituito dalla combinazione e integrazione dei due atti. Né può attribuirsi alcun rilievo al deposito dell'atto di integrazione e quietanza avvenuto in data
29.05.2023, come allegato della compara di costituzione nel procedimento incidentale di opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice dell'esecuzione (cfr. doc. n. 7 e n. 7a, fascicolo parte resistente), in quanto tardivo, essendo avvenuto oltre il termine di cui all'art. 557 c.p.c., previsto dalla legge a pena di inefficacia del pignoramento.
10 2.2.7.4 Ne consegue che, per tutto quanto sopra argomentato, deve essere dichiarata l'inefficacia del pignoramento ex art. 557, ultimo comma, c.p.c., rilevabile peraltro anche d'ufficio.
3. Il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente di accertamento della validità e legittimità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo assorbe in sé l'esame delle ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente. Esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, con riduzione dei compensi previsti per le ultime due fasi in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata da parte ricorrente di accertamento della validità e legittimità del contratto di mutuo azionato quale titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del pignoramento immobiliare che ha originato l'esecuzione immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I.;
2. dichiara assorbite le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti;
3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del difensore di parte resistente, avv.
Daniele Fantini, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.141,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA e C.P.A come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata alle ore 18:32 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 271/2024
Oggi 13.03.2025 alle ore 13:30 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
per QUALE MANDATARIA DI , l'avv. Parte_1 Controparte_1
ROMANI ROBERTO;
per l'avv. FANTINI DANIELE. Parte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Romani si riporta alle conclusioni già rassegante nel ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento; contesta le deduzioni ed eccezioni avversarie e, in particolare, in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente, deduce che, anche alla luce della dichiarazione depositata il
07.11.2024, nonché della pubblicazione dell'avviso in G.U. e soprattutto il possesso del titolo esecutivo in originale, sussiste la prova dell'avvenuta cessione del credito. Rileva inoltre che il deposito del 07.11.2024 si è reso necessario in quanto il documento è stato formato successivamente al deposito del ricorso e comunque a seguito delle difese formulate dalla controparte (Cass. n.
25346/2019).
1 L'avv. Fantini precisa le conclusioni come da comparsa, eccepisce la tardività della dichiarazione depositata in data 04.11.2019 e la contraddittorietà con quella depositata nei termini perentori.
Eccepisce inoltre che non risulta la prova della legittimazione di perché manca la Parte_1
procura conferita da a In ogni caso, non è stata data la prova della sussistenza dei CP_1 Pt_1 requisiti indicati nell'avviso in G.U., con particolare riferimento alla segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi e alla lista dei crediti ceduti. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso avversario e si dichiara antistatario per le eventuali spese.
L'avv. Romani contesta le deduzioni avversarie, riportandosi ai propri atti difensivi e alle produzioni documentali.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
c.f. , e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
c.f. e p. iva in persona della dott.ssa , Parte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2 in forza di procura speciale del 01.02.2023 rilasciata da , nella sua qualità di Controparte_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a rogito Notaio dott.
[...] con atto n. rep. 78217, racc. n. 29319, registrato a Velletri in data 06.02.2023 al n. Persona_1
201, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Romani (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terni, Piazza Europa n. 5;
PARTE RICORRENTE contro c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Fantini (c.f. Parte_2 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via C.F._3
XX Settembre n. 57;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c..
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2024 per il tramite della mandataria Controparte_1
ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'emissione dell'ordinanza del Parte_1
18.12.2023, con cui il G.E., nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.,
3 proposta da nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I., ha Parte_2 accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Perugia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare la sussistenza della piena legittimazione attiva della cessionaria
[...]
in quanto titolare del diritto di credito, nonché la piena legittimità del mutuo Controparte_1 azionato in quanto titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La ricorrente, dopo avere esposto che il giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I. in accoglimento del sesto motivo di opposizione, poiché non risultava – né agli atti della procedura esecutiva, né dai documenti prodotti con la memoria di costituzione nel sub procedimento – che il creditore procedente opposto avesse dato prova della titolarità del credito per il quale lo stesso agisce come cessionaria, a fondamento delle domande ha allegato le seguenti circostanze: che sussiste la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a atteso che dall'avviso di cessione dei crediti pro soluto, pubblicato in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 27 del 04.03.2021, si evince l'avvenuta cessione del credito dalla cedente Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in favore della stessa cessionaria
[...]
oltre al fatto che la cessione in questione è documentata dal contratto di cessione Controparte_1 del credito del 16.02.2021, con allegato l'elenco dei crediti ceduti, ove al n. 209 di detto allegato si legge “ditta , NDG 9361721”, che fa riferimento al credito vantato dall'allora Banca Parte_2
Nazionale del Lavoro s.p.a. nei confronti della ditta debitrice derivante dal contratto di mutuo posto alla base dell'esecuzione immobiliare intrapresa;
che la prova della titolarità del credito può essere integrata anche da atti di intimazione del cessionario (notifica dell'atto di precetto), da eventuali comunicazioni (missiva con cui è stata data adeguata notizia della cessione) o dalla dichiarazione della cedente;
che, per di più, la stessa disponibilità del titolo esecutivo nelle mani della cessionaria costituisce chiara conferma dell'avvenuta cessione del credito;
che, inoltre, al contratto di mutuo ipotecario stipulato ai sensi degli artt. 10, 38 e ss. del d. l.vo n. 385/1993 in data 07.05.2008, ha fatto seguito atto integrativo e di quietanza, munito di formula esecutiva il 22.08.2022, in cui si dà atto, tra l'altro, dell'avvenuta erogazione del finanziamento, con allegato il relativo piano di ammortamento regolarmente sottoscritto dalle parti, sicché il titolo esecutivo azionato in via esecutiva nella sua interezza è pienamente valido ed efficace;
che l'azione esecutiva è stata promossa nel pieno rispetto dell'art. 557 c.p.c., non prevedendo la normativa in vigore espressamente un termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento, per cui la sanzione dell'inefficacia del pignoramento immobiliare comminata dall'art. 557, ultimo comma, c.p.c., non può essere estesa anche alla nota di trascrizione non contemplata nell'ultimo comma dell'articolo citato;
che, infine, infondate sono anche le ulteriori censure mosse dal sig. nel ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., in Pt_2 quanto: - l' indicato nel contratto di mutuo – anche alla luce della tempestività dell'erogazione CP_4 avvenuta a pochi giorni dalla stipula del mutuo – è veritiero e la sua eventuale erronea indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non incidendo in alcun modo sul contenuto della prestazione a carico del cliente o sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale;
- il piano di ammortamento contiene la specifica indicazione del regime finanziario prescelto;
- tutte le condizioni contrattuali sono state espressamente accettate dal mutuatario;
- i parametri utilizzati escludono ogni ipotesi di usura e/o di anatocismo.
4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.2024 si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni Parte_2 domanda, pretesa, richiesta avversaria, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e rappresentanza processuale della mandataria con conseguente nullità degli atti
Nel merito:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e per l'effetto rigettare le domande e le conclusioni avversarie. (…) Con vittoria di spese e compenso professionale per il quale l'avv. Fantini si dichiara procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte resistente, dopo avere riassunto le vicende fattuali della fase cautelare svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, ha dedotto in particolare: che la controparte non ha fornito nel corso del giudizio di esecuzione n. 47/2023 R.G.E.I. alcuna prova della titolarità del credito asseritamente acquisito a seguito della presunta cessione in blocco intercorsa con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; che la produzione documentale depositata soltanto nel presente giudizio di merito è tardiva e inidonea a sanare il totale difetto di prova della cessione per cui è causa;
che, in ogni caso, la documentazione prodotta non è idonea a provare l'avvenuta cessione della pretesa creditoria, in quanto il doc. n. 1 non può essere ritenuto il contratto di cessione in blocco e non vi è prova che il presunto elenco dei crediti ceduti sia un allegato di detto documento, mentre il doc. n. 2 (avviso in G.U.) è del tutto irrilevante e in ogni caso non consente di individuare il credito tra quelli ceduti da Banca Nazionale del Pt_2
Lavoro s.p.a. a né l'odierna ricorrente ha dimostrato nel caso di specie Controparte_1 la ricorrenza di tutti i requisiti indicati nell'avviso pubblicato in G.U.; che il contratto di mutuo del
07.05.2008 azionato da parte avversa in via esecutiva non costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., poiché si è in presenza di un contratto di mutuo condizionato, evincendosi dalle previsioni contrattuali (artt. 1, 2, ultimo comma, e 3) che l'erogazione della somma è stata differita a un momento successivo alla stipula del contratto, non essendovi stato il rilascio di alcuna quietanza e non essendo nemmeno presente nel contratto medesimo alcuna manifestazione di volontà del mutuatario volta all'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulle somme erogate, tale da manifestare l'acquisizione della loro disponibilità giuridica;
che, inoltre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sanzione della perdita di efficacia del pignoramento si estende anche all'ipotesi dell'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine di 15 giorni introdotto dall'art. 557 c.p.c., ovvero nel termine di 15 giorni decorrente dalla consegna dell'atto di pignoramento al creditore (13.02.2023) e, a ben vedere, nemmeno la relazione notarile è stata depositata nel termine previsto dall'art. 567 c.p.c.; che, oltre a ciò, sussiste indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario, in ragione del fatto che: - la tipologia di piano finanziario prescelto dalle parti contrattuali (la tipologia di ammortamento) non trova disciplina né all'interno del contratto di mutuo e dell'atto di erogazione, né in modo esplicito nel piano finanziario allegato, né tanto meno nel documento di sintesi;
- il contratto di mutuo non prevede la pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi, né specifichi criteri di esigibilità degli stessi;
- nonostante ciò, il piano di ammortamento manifesta una metodologia di calcolo che utilizza il regime della capitalizzazione composta degli interessi in violazione della normativa codicistica.
5 All'udienza del 11.04.2024 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma
4, c.p.c.. Con il deposito della prima memoria autorizzata, parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione di cessione del cedente, mentre parte resistente, nella prima memoria e nella successiva memoria di replica autorizzate, ha evidenziato che: alla luce della prospettazione offerta dal sig. Pt_2 in punto di idoneità del contratto di mutuo del 07.05.2008 quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., deve essere dichiarata l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c., in quanto, a volere ritenere che nel caso di specie il titolo esecutivo sia formato dalla combinazione del contratto di mutuo e dal successivo atto di erogazione e quietanza del 26.05.2008, nel termine perentorio di 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento il creditore procedente non ha provveduto a depositare anche il predetto atto di erogazione e quietanza, perché il documento prodotto, costituito soltanto dal contratto di mutuo del 07.05.2008, isolatamente considerato, non ha valenza di titolo esecutivo, precisando conseguentemente le conclusioni formulate con la richiesta di declaratoria di inefficacia del pignoramento;
la dichiarazione di cessione prodotta dalla controparte non prova affatto che il credito di cui si discute, derivante dal rapporto di mutuo, sarebbe stato ceduto in favore di in Controparte_1 data 16.02.2021, in quanto dalla stessa si evince invece che ad essere stato ceduto non è stato il rapporto di mutuo fondiario, bensì il rapporto di conto corrente che la ditta aveva con Banca Pt_2
Nazionale del Lavoro s.p.a..
All'udienza del 19.09.2024 è stata rigettata la richiesta di c.t.u. avanzata da parte resistente e la causa
è stata all'odierna udienza del 13.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
***
1.Preliminarmente, deve rilevarsi la tardività del deposito effettuato dall'odierna ricorrente in data
07.11.2024, avente ad oggetto una nuova dichiarazione di cessione del 04.11.2024.
1.1 Nel procedimento semplificato di cognizione, ai sensi del disposto di cui all'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., “Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre a prova contraria”.
1.2 Ebbene, entro i termini perentori concessi ai sensi dell'articolo citato all'udienza del 11.04.2024 parte ricorrente ha prodotto una dichiarazione di cessione, ma non anche la dichiarazione di cessione successivamente prodotta in data 07.11.2024, che doveva invece essere prodotta entro i termini, aventi natura perentoria, assegnati alle parti in considerazione della natura e delle preclusioni proprie del rito semplificato di cognizione con cui è stato introdotto il presente giudizio di merito ex art. 616
c.p.c., atteso che la ratio sottesa all'appendice scritta del rito semplificato di cognizione deve essere individuata nell'esigenza di temperare la severità delle preclusioni anticipate del rito medesimo, in considerazione dello sviluppo dialettico della materia del contendere e dell'eventuale ampliamento dei fatti che necessitino di prova. Né è condivisibile sul punto la linea difensiva esposta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, per cui il deposito effettuato il 07.11.2024 si sarebbe reso necessario in quanto il documento è stato formato successivamente al deposito del ricorso e comunque a seguito delle difese svolte dalla controparte. A tal proposito non può che osservarsi come, entro i termini concessi ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., parte ricorrente, a
6 fronte del già eccepito difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto di credito in capo a ad opera del sig. fin dal deposito del ricorso ex art. 615, comma 2, Controparte_1 Pt_2
c.p.c. (e successivamente ribadito nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio), aveva l'onere di depositare la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza dell'avvenuta cessione del credito nel rispetto dei termini assegnati. In altri termini, la contestazione mossa da parte resistente nella memoria di replica ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., avverso la dichiarazione del cedente prodotta dalla società ricorrente in data 26.04.2024, non integra, ad avviso di questo Tribunale, quella difesa successiva tale da giustificare una produzione documentale tardiva, oltre la scadenza dei termini perentori concessi, proprio perché le censure sono state avanzate verso CP_ un documento prodotto – ritenuto inidoneo dal sig. a dimostrare la cessione del rapporto di mutuo in favore della cessionaria –, mentre l'eccezione sottostante alla produzione della dichiarazione di cessione (la carenza di legittimazione attiva della cessionaria e il difetto di titolarità della pretesa creditoria in capo alla stessa) è stata formulata sin dal ricorso in opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice dell'esecuzione. Da ciò consegue l'inammissibilità della documentazione depositata dalla società ricorrente in data 07.11.2024, in quanto tardiva.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che il presente giudizio di merito ex artt. 616 e 615, comma 2,
c.p.c., possa essere deciso in virtù del principio della ragione più liquida, con riferimento all'esame della domanda formulata dall'odierna ricorrente volta ad accertare la piena legittimità del mutuo azionato in quanto titolo esecutivo, di immediata soluzione.
2.1 Trattasi di un principio che, assicurando il rispetto del canone costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata, consente al giudicante di decidere la causa sulla base di una questione evidente, pur presentandosi essa subordinata rispetto alle altre, e, quindi, di incentrare la decisione su una questione di agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. La stessa giurisprudenza di legittimità, nel riferirsi al principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., lo declina come quel principio secondo cui “ la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez.
Lavoro, ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
2.2 Orbene, la domanda di accertamento della legittimità e validità del mutuo posto alla base dell'intrapresa azione esecutiva proposta da parte ricorrente è infondata, ritenendo questo giudice che il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 07.05.2008, che rappresenta il solo documento prodotto dal creditore procedente al momento dell'iscrizione a ruolo dell'esecuzione immobiliare rubricata al n. 47/2023 R.G.E.I. nel termine di 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento (su cui infra), integri un contratto di mutuo condizionato, inidoneo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
2.2.1 La fattispecie di mutuo condizionato (cfr. ex multis Cass. n. 34116/2023; Cass. n. 41791/2021;
Cass. n. 6174/2020; Cass. n. 17194/2015; da ultimo, in motivazione, Cass., SS.UU. n. 5968/2025) ricorre quando “la stessa erogazione - o la sua messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o
7 contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
2.2.2 Con specifico riferimento al contratto di mutuo fondiario (quale è quello in esame), la normativa prevede che la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro possano formare oggetto di atti separati (art. 39, comma 2, T.U.B.), scindendo espressamente il momento della prestazione del consenso delle parti dal momento della consegna della somma, che avviene in una fase successiva.
Per poter verificare, quindi, se il contratto in esame si sia in effetti perfezionato secondo la propria natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere considerato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante. In altri termini, l'accertamento demandato al giudice di merito non si potrà limitare alla natura e all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, ma dovrà contenere anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 17194/2015, che afferma: “Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”);
2.2.3 La stessa giurisprudenza ammette costantemente che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non sia necessaria la consegna materiale della res, essendo sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario. La disponibilità giuridica della dell'importo mutuato, considerata equipollente alla traditio, sussiste quando vi è l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, ovvero quando nello stesso contratto di mutuo le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass.
n. 38331/2021). Specificamente la Suprema Corte, con la decisione da ultima citata, nel richiamare l'ordinanza della Corte di cassazione n. 25632/2017, ha evidenziato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”. Nella medesima direzione si pone anche la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Perugia (n. 319 del 21.06.2022), che ha affermato che “Non costituisce valido titolo esecutivo il contratto di mutuo che, subordinando il trasferimento delle somme mutuate all'adempimento degli obblighi previsti a carico del mutuatario, non preveda la contestuale costituzione di un deposito cauzionale delle somme prestate e il rilascio di un atto di erogazione e quietanza redatto nella stessa forma del contratto, posto che il contratto di mutuo può
8 essere adoperato quale titolo esecutivo solo allorquando questo, anche tramite una lettura integrata dell'atto di erogazione e quietanza, contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma data in prestito e purché entrambi gli atti, di mutuo e di quietanza rispettino i requisiti di forma di cui all'art. 474 c.p.c.”.
2.2.4 In sede di stipula del contratto di mutuo fondiario del 07.05.2008 di cui si discute, a rogito
Notaio dott. , le parti hanno pattuito all'art. 1 che “La “Banca”, come Persona_2 sopra rappresentata, concede alla “ ”, che come sopra rappresentata accetta, un Parte_3 finanziamento di Euro 180.000,00 (…) destinato a: Estinzione passività a breve e lungo termine e reintegro circolante” (comma 1) e che “Il finanziamento deve essere erogato entro il termine di un mese dalla data di stipulazione del presente contratto” (comma 2), mentre ai sensi dell'art. 3 del contratto è stabilito che “Il finanziamento sarà erogato in una o più soluzioni a giudizio della
“Banca”, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 1 del capitolato”, e all'art. 2, comma 3, di detto contratto si precisa che l'indicatore sintetico di costo ivi indicato “deve intendersi a titolo indicativo, non essendo nota la data di erogazione del finanziamento”.
2.2.5 L'analisi delle condizioni contrattuali, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, induce a ritenere che il contratto di mutuo fondiario di cui si discute non possa costituire valido e idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., venendo in rilievo nel caso di specie un vero e proprio contratto di mutuo condizionato. Ed invero, dalle stesse clausole del contratto emerge che, al momento della stipula del finanziamento in data 07.05.2008 e contestualmente ad esso, non vi è stata alcuna messa a disposizione, né materiale né tantomeno giuridica, dell'importo finanziato in favore della parte mutuataria, essendo stata espressamente pattuita la relativa erogazione a un momento successivo, ovvero entro un mese dalla conclusione del contratto di mutuo, secondo le modalità e condizioni previste da detto contratto e dall'art. 1 del capitolato.
2.2.6 Non è stato neppure previsto, nel caso di specie, il rilascio di alcuna quietanza, né ricorre l'ipotesi di quietanza rilasciata in presenza di erogazione del mutuo con contestuale riconsegna alla
Banca dell'importo finanziato mediante costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, fattispecie quest'ultima idonea a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., come confermato dalla sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 5968/2025, il cui principio di diritto così recita: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura provata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
2.2.7 Nonostante parte ricorrente abbia prodotto il successivo atto integrativo e di quietanza del finanziamento del 26.05.2008, avente i medesimi requisiti di forma del contratto di mutuo, in cui la parte mutuataria “riconosce di avere ricevuto in data odierna a saldo del finanziamento concesso con contratto in data 7 maggio 2008 a mio rogito, Rep. n. 172400/8935, la somma di Euro 180.000,00
(centottantamila), della quale dà ampia e finale quietanza”, la stessa odierna ricorrente non ha però
9 provveduto a depositare, nel termine di 15 giorni di cui all'art. 557 c.p.c., anche il predetto atto integrativo e di quietanza, atteso che, nel caso in esame, si sarebbe in presenza di un titolo esecutivo complesso, dato dalla inscindibile combinazione del contratto di mutuo del 07.05.2008 e del successivo atto del 26.05.2008, aventi entrambi i medesimi requisiti di forma ex art. 474 c.p.c.. In altri termini, l'esecuzione immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I. sarebbe stata sostenuta da un valido titolo esecutivo ove il creditore avesse effettuato, nel termine di cui all'art. 557 c.p.c., il deposito anche dell'atto integrativo e di quietanza a saldo stipulato in data 26.05.2008, non costituendo il contratto di mutuo del 07.05.2008, isolatamente considerato, titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto mutuo condizionato.
2.2.7.1 L'art. 557 c.p.c., ratione temporis applicabile alla procedura esecutiva immobiliare n. 47/2023
R.G.E.I., prevede infatti che “Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento” (comma 2), mentre al terzo comma stabilisce che “Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”.
2.2.7.2 Il termine di quindici giorni per il deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto è previsto dall'art. 557, comma 3, c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento stesso, con la conseguenza che l'omesso e/o il tardivo deposito di tali documenti o anche uno solo di essi comportano la sua inefficacia;
ne consegue, che, a fronte del chiaro tenore letterale dell'art. 557 c.p.c. e della previsione, a pena di inefficacia, del rispetto del termine di quindici giorni di cui al terzo comma dell'articolo citato, è del tutto irrilevante un eventuale deposito tardivo degli atti ivi indicati, trattandosi di un'inefficacia insanabile in ragione del fatto che il mancato rispetto del termine di cui di discute e, quindi, l'omesso e/o il tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto si ripercuote in un vizio genetico dell'intera procedura esecutiva, collegandosi alla natura perentoria sottesa al termine in questione.
2.2.7.3 Ebbene, dalla consultazione del fascicolo telematico della procedura esecutiva n. 47/2023
R.G.E.I., risulta in maniera chiara ed evidente che il creditore procedente, odierna ricorrente, nel termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento (avvenuta in data 13.02.2023) oltre a depositare la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi dell'atto di pignoramento, del precetto e del contratto di mutuo del 07.05.2008, non ha invece prodotto il successivo atto di integrazione e quietanza del 26.05.2008, necessario affinché, unitariamente considerato con il contratto di finanziamento precedentemente concluso, potesse ritenersi sussistente un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., costituito dalla combinazione e integrazione dei due atti. Né può attribuirsi alcun rilievo al deposito dell'atto di integrazione e quietanza avvenuto in data
29.05.2023, come allegato della compara di costituzione nel procedimento incidentale di opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice dell'esecuzione (cfr. doc. n. 7 e n. 7a, fascicolo parte resistente), in quanto tardivo, essendo avvenuto oltre il termine di cui all'art. 557 c.p.c., previsto dalla legge a pena di inefficacia del pignoramento.
10 2.2.7.4 Ne consegue che, per tutto quanto sopra argomentato, deve essere dichiarata l'inefficacia del pignoramento ex art. 557, ultimo comma, c.p.c., rilevabile peraltro anche d'ufficio.
3. Il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente di accertamento della validità e legittimità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo assorbe in sé l'esame delle ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente. Esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, con riduzione dei compensi previsti per le ultime due fasi in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata da parte ricorrente di accertamento della validità e legittimità del contratto di mutuo azionato quale titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del pignoramento immobiliare che ha originato l'esecuzione immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I.;
2. dichiara assorbite le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti;
3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del difensore di parte resistente, avv.
Daniele Fantini, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.141,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA e C.P.A come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata alle ore 18:32 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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