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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1849/2017
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti costituite hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. MARGHERITA SPINELLI per , Controparte_1 CP_2
e si riporta integralmente al proprio atto di
[...] Parte_1 citazione, introduttivo del presente giudizio, nonché ai precedenti scritti di causa, incluse le relative allegazioni e insiste per l'accoglimento dello stesso in quanto fondato sia in fatto sia in diritto. L'avv. REGINALDO VOTO per , Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, si riporta ai propri atti Controparte_8 Controparte_9 CP_10 costitutivi ed alle note difensive depositate. Superati i rilievi preliminari alla udienza del 20.6.2025 riguardanti la regolarità del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, costituiti nel presente giudizio, deve ritenersi che in base alle allegazioni di parte attrice ed alle prove prodotte in giudizio, che la domanda spiegata sia fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Pertanto, precisa le conclusioni come rassegnate in atti.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 8 R.G.N. 1849/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1849/2017 vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale genitore Controparte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore (C.F. Controparte_2
), e (C.F. C.F._2 Parte_1 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Margherita Spinelli (C.F. ) C.F._4 attrici
E
(C.F. ) residente in [...] C.F._5
Baldacchini n. 134, contumace convenuto NONCHÉ
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._6 Controparte_3
, (C.F. ), C.F._7 Controparte_4 C.F._8 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_6 C.F._9 Controparte_7
), (C.F. C.F._10 Controparte_8 C.F._11 CP_9
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._12 Parte_2
, in persona della procuratrice speciale (giuste C.F._13 Parte_3 procure del 13/12/2024 e 09/04/2025 allegate in atti), e rappresentati e difesi dall'avv. Reginaldo Voto (C.F. C.F._14
Terzi chiamati
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima. Conclusioni delle parti: come in atti:
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e quale genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale di , e hanno proposto domanda Controparte_2 Parte_4 al fine ottenere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del testamento olografo attribuito ad , datato 10/07/2013 e pubblicato in data 22/05/2017. ER
1.1. A sostegno della domanda, le attrici deducono che, in data 16/12/2016, ER
è deceduto in Venezuela, ove aveva la sua ultima residenza, lasciando quali eredi legittimari oltre ai tre figli residenti in [...], anche le summenzionate attrici, in qualità, la prima, di convivente e, le altre, di figlie. Premessa l'applicabilità della legge successoria venezuelana, secondo quanto prevede il Regolamento UE n. 650/2012, assumono la nullità del testamento olografo pubblicato in Italia il 22/05/2017 per difetto di olografia, essendo il de cuius totalmente illetterato e, dunque, incapace di scrivere, ma solo di firmare, per come documentato da atto notarile risalente allo stesso giorno del confezionamento del testamento impugnato (10 luglio 2013), in cui il de cuius si dichiarava incapace di leggere e di scrivere. Ritenendo nullo il testamento per la mancanza di autografia, oltre che annullabile per difetto della capacità di intendere e di volere, le attrici hanno, dapprima, proposto ricorso per sequestro giudiziario dei beni relitti, accolto con decreto ex art 669 sexies emesso dal Tribunale di Paola in data 23/08/2017 e confermato il successivo 29/09/2017 e, poi, introdotto l'odierno giudizio di merito con il quale hanno chiesto, in via principale, di dichiarare la nullità del testamento e l'apertura ab intestato della successione di ER
, con condanna di alla restituzione dei beni immobili ereditari;
in via
[...] CP_11 subordinata l'accertamento della nullità del testamento perché redatto da persona incapace;
in estremo subordine, l'accertamento della violazione della quota di legittima e la conseguente restituzione dei beni ereditari per la quota spettante alle parti attrici.
1.2. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di e formulato un quesito al Ministero della Giustizia in ordine alla ER interpretazione del diritto venezuelano circa i diritti successori delle parti di una “
[...]
” (intercorrente nel caso di specie tra il defunto e l'attrice Controparte_12 ER
) e ottenuta solo alla data del 18/06/2025 l'integrazione del Controparte_1 contraddittorio per difficoltà inerenti al procedimento di notifica, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, all'esito della trattazione cartolare della fase di precisazione delle conclusioni e della discussione della causa.
2. Va, in via pregiudiziale, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. Il regolamento UE n. 650/2012 avente ad oggetto disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, al suo art. 10 rubricato “Competenza sussidiaria” prevede che se al momento della morte il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato UE, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull'intera pagina 3 di 8 successione, nella misura in cui, per come previsto dalla successiva lettera a) dell'articolo, il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte. Nel caso di specie, il de cuius (cittadino italiano e venezuelano) non risiedeva ER stabilmente in Italia bensì in un paese terzo (Venezuela), ma i beni dell'asse ereditario oggetto del testamento impugnato sono ubicati tutti in Italia, precisamente in TE (CS), ragion per cui in virtù del citato articolo 10, sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Relativamente alla legge nazionale da adottare e tenuto conto della disciplina sancita dal menzionato regolamento UE n. 650/2012 e di quella contenuta nella legge venezuelana riguardante il diritto internazionale privato n. 36.511 del 6 Agosto 1998, tale controversia dovrà essere decisa sulla base del diritto venezuelano in materia di successioni. In particolare, trova applicazione il cd. “principio universale” sancito dall'art. 20 del regolamento secondo cui «La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro»; tale disposizione, deve essere coordinata con il
“criterio generale” di cui al successivo comma 1 dell'art. 21, il quale prevede che, salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte: tale principio ha carattere universale e si applica indipendentemente dal fatto che la residenza abituale si trovi in un Paese UE o extracomunitario. Il regolamento stesso, inoltre, prevede che per determinare la “residenza abituale” l'autorità che si occupa della successione deve procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. Dagli atti di causa depositati da parte attrice risulta provato che la residenza abituale de cuius fosse in Venezuela, nazione presso cui ha vissuto stabilmente almeno dal 1955 (anno ER di nascita della prima figlia ) e in cui ha anche contratto stabile Controparte_5 convivenza con . Controparte_1
Il rinvio alle legge del luogo in cui il defunto risiedeva stabilmente, trova ulteriore conferma anche dalla disposizione contenuta nel successivo articolo 34 del Regolamento, il quale prevede che quando il regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato terzo (come nel caso di specie, legge venezuelana), esso si riferisce all'applicazione di tutte le norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, e dunque anche a eventuali rinvii (oltre o indietro) disposti da queste. Al riguardo assumono rilievo le disposizioni della legge venezuelana n. 36.511 del 6 Agosto 1998 avente ad oggetto il diritto internazionale privato, in particolare gli articoli 11 e 34: tale ultima disposizione prevede che «Las sucesiones se rigen por el Derecho del domicilio del causante» (traduzione italiana: «Le successioni sono disciplinate dalla legge del domicilio del defunto»), mentre il precedente articolo 11 indica invece che «El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual» (traduzione italiana: «Il domicilio di una persona fisica è nel territorio dello Stato in cui ha la residenza abituale»).
pagina 4 di 8 In definitiva, le legge venezuelana ritiene che il domicilio sia quello dello Stato in cui la persona fisica ha la residenza abituale per cui, nel caso che ci occupa, essendo stato provato che risiedesse stabilmente in Venezuela, dovrà essere applicata la legge di ER tale stato in materia di successioni. Ancora in via preliminare, occorre affrontare la questione della legittimazione ad agire in capo all'attrice , la quale propone anche per sé l'azione di Controparte_1 impugnazione del testamento e la subordinata azione di riduzione. Ella era unita ad ER
da una “Union Estable de Hecho” (traduzione italiana: “unione stabile di fatto”)
[...] peraltro registrata in Venezuela con contratto di convivenza n. 206/2015 (cfr. Doc. 14 di parte attrice). Occorre, dunque, interrogarsi se i conviventi di una “unione stabile di fatto” secondo la legge venezuelana siano titolari di diritti successori nei confronti del convivente deceduto. Sul punto è stato sollevato quesito da questo Tribunale con provvedimento del 22/12/2023, al quale il ha dato seguito, avviando una interlocuzione Parte_5 con l'ambasciata venezuelana in Italia, la quale, tuttavia non ha mai fornito risposta. In mancanza di sicuri riferimenti normativi concernenti il diritto venezuelano, questo Tribunale fornirà una interpretazione delle fonti della legislazione venezuelana che ha potuto consultare attraverso canali non ufficiali e reperite sul web. L'art. 77 della Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 20 dicembre 1999 così dispone: «Si protegge il matrimonio tra un uomo ed una donna, fondato sul libero consenso e sull'uguaglianza assoluta dei diritti e dei doveri dei coniugi. Le unioni stabili di fatto tra un uomo ed una donna che soddisfino i requisiti stabiliti nella legge producono gli stessi effetti del matrimonio». Con la sentenza n. 1682 del 15/07/2005 del Tribunal Supremo de Justicia (reperibile al seguente indirizzo web: https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1682-150705-04- 3301.HTM) è stata riconosciuta l'estensione in favore del membro di una "union estable" di quanto previsto dal codice civile venezuelano a vantaggio del coniuge, anche in materia successoria. In particolare, il Tribunal Supremo ha stabilito che «Como resultado de la equiparación reconocida en el artículo 77 constitucional, en cuanto a los efectos y alcances Pt_ de la unión estable (concubinato) con el matrimonio, la interpreta que entre los sujetos que la conforman, que ocupan rangos similares a los de los cónyuges, existen derechos sucesorales a tenor de lo expresado en el artículo 823 del Código Civil, siempre que el deceso de uno de ellos ocurra durante la existencia de la unión. Una vez haya cesado, la situación es igual a la de los cónyuges separados de cuerpos o divorciados. Al reconocerse a cada componente de la unión derechos sucesorales con relación al otro, el sobreviviente o supérstite, al ocupar el puesto de un cónyuge, concurre con los otros herederos según el orden de suceder señalado en el Código Civil (artículo 824 y 825) en materia de sucesión ab intestato, conforme al artículo 807 del Código Civil, y habrá que respetársele su legítima (artículo 883 del Código Civil) si existiere testamento. Igualmente, las causales de indignidad que haya entre los concubinos, se aplicarán conforme al artículo 810 del Código Civil» (Traduzione italiana: “Come risultato dell'equiparazione riconosciuta nell'articolo 77 della Costituzione, per quanto riguarda gli effetti e gli ambiti della unione stabile (convivenza) con il matrimonio, la Corte ritiene che tra i soggetti che la compongono, che occupano ranghi
pagina 5 di 8 simili a quelli dei coniugi, esistono diritti successori secondo quanto espresso nell'articolo 823 del Codice Civile, a condizione che la morte di uno di essi avvenga durante l'esistenza dell'unione. Una volta cessata, la situazione è la stessa di quella dei coniugi separati o divorziati. Per effetto del riconoscimento a ciascun componente dell'unione di diritti successori nei confronti dell'altro, il superstite, occupando il posto di un coniuge, concorre con gli altri eredi secondo l'ordine di successione indicato nel Codice Civile (articoli 824 e 825) in materia di successione ab intestato, conformemente all'articolo 807 del Codice Civile, e dovrà esser rispettato la sua quota di legittima (articolo 883 del Codice Civile) se esiste un testamento. Allo stesso modo, le cause di indegnità che ci sono tra i conviventi si applicheranno conformemente all'articolo 810 del Codice Civile”). Tali principi, sanciti con riferimento alle unioni di fatto (non registrate) non possono che trovare applicazione anche per quelle fatte oggetto di apposita convenzione, come nel caso che ci occupa. Pertanto, è, quale erede di Cuore, Controparte_1 ER senz'altro legittimata a proporre l'azione in proprio, oltre che quale esercente la responsabilità della figlia (allora) minore.
3. Nel merito, la domanda è fondata.
3.1. La legge venezuelana conosce solo due forme di testamento, ovverosia quello "abierto"
o nuncupativo e quello "cerrado", per i quali sono previsti specifici requisiti di confezionamento, nessuno dei quali ricorre nel testamento “olografo” qui impugnato. Secondo l'art. 850 del codice civile venezuelano: «Es abierto o nuncupativo el testamento cuando el testador, al otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone» (traduzione in italiano: «Un testamento è aperto o nuncupativo quando il testatore, nel concederlo, esprime le sue ultime volontà in presenza delle persone che devono autorizzare l'atto, essendo a conoscenza di quanto in esso previsto»), mentre secondo il successivo articolo 851 «Es testamento cerrado aquél en que se cumplen las formalidades establecidas en el artículo 857» (traduzione in italiano: «È testamento chiuso quello in cui si adempiono le formalità stabilite nell'articolo 857»). A sua volta, l'art. 857 dispone che «En el testamento cerrado deberán observarse las solemnidades siguientes: 1° El papel en que esté escrito el testamento, o por lo menos el que le sirva de cubierta, estará cerrado y sellado de manera que el testamento no pueda extraerse sin ruptura o alteración del pliego, o se hará cerrar y sellar de esa misma manera en presencia del Registrador y de tres testigos. 2° El testador, al hacer la entrega, declarará en presencia de los mismos, que el contenido de aquel pliego es su testamento. 3° El testador expresará si el testamento está o no escrito y firmado por él. Si no lo firmó porque no pudo, lo declarará en el acto de la entrega. 4° El Registrador dará fe de la presentación y entrega con expresión de las formalidades requeridas en los números 1°, 2° y 3°, todo lo cual hará constar encima del testamento o de su cubierta, y firmarán el testador y todos los Per_2 testigos. 5° Si el testador no pudiere firmar en el acto en que hace la entrega, el Registrador hará también constar en la cubierta esta circunstancia, y firmará a ruego del testador la persona que éste designe en el mismo acto, la cual será distinta de los testigos instrumentales» (traduzione italiana: «In un testamento chiuso si osservano le seguenti
pagina 6 di 8 formalità: 1° La carta su cui è scritto il testamento, o almeno quella che ne serve da copertina, deve essere chiusa e sigillata in modo tale che il testamento non possa essere rimosso senza strappare o alterare il foglio, oppure deve essere chiuso e sigillato allo stesso modo in presenza del cancelliere e di tre testimoni. 2° Il testatore, nel fare la consegna, dichiara alla presenza dei medesimi che il contenuto di quel foglio è il suo testamento. 3° Il testatore indicherà se il testamento è stato scritto e firmato da lui stesso. Se non l'ha firmato perché non poteva, lo dichiarerai al momento della consegna. 4° Il cancelliere attesta la presentazione e la consegna delle formalità richieste ai numeri 1, 2 e 3, che devono essere tutte registrate sul testamento o sulla sua copertina, e devono anche essere firmate dal testatore e da tutti i testimoni. 5° Se il testatore non è in grado di firmare al momento della consegna, il cancelliere annota anche questa circostanza sulla copertina e, su richiesta del testatore, firma la persona designata dal testatore nello stesso atto, che deve essere distinta dai testimoni strumentali»). Infine, l'art. 882 del codice civile venezuelano dispone che «Las formalidades establecidas por el artículo 854, en sus disposiciones 1°, 2°, 3° y 4° y por los artículos 855, 856, 857, 858, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870 y 875, deben observarse bajo pena de nulidad» (traduzione italiana: «Le formalità previste dall'articolo 854, nelle sue disposizioni 1, 2a, 3a e 4a, e dagli articoli 855, 856, 857, 858, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870 e 875, devono essere osservate a pena di nullità»). Dal complesso normativo esaminato, deve escludersi che il testamento olografo rinvenuto in Italia e attribuito al de cuius sia valido secondo la legge civile venezuelana, la quale consente anche che il testamento sia predisposto all'estero secondo altre formalità, ma esclude decisamente che tra le forme ammesse vi sia quella olografa. In tal senso dispone infatti l'art. 879 del codice civile venezuelano, il quale prevede che «Los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma a las disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá otorgarse en forma auténtica, no se admitirá el otorgado por dos o más personas en el mismo acto, ni el verbal ni el ológrafo» (traduzione italiana: «I venezuelani e gli stranieri possono fare testamento all'estero per avere effetto in Venezuela, fatte salve le disposizioni del paese in cui l'atto è stato compiuto. Tuttavia, il testamento dovrà essere redatto in forma autentica, non sarà ammesso quello redatto da due o più persone nello stesso atto, né quello verbale né quello olografo»).
3.2. Nel caso di specie risulta evidente che il testamento olografo attribuito al de cuius non è valido secondo la legge venezuelana, perché non è stato redatto in una delle due forme consentite da quell'ordinamento giuridico.
3.3. In ogni caso, anche secondo la legge civile italiana, il testamento impugnato va dichiarato nullo. Al riguardo è sufficiente evidenziare che il documento sarebbe stato confezionato il 10 luglio 2013, nello stesso giorno in cui il de cuius, nel conferire una procura notarile in favore dell'odierno convenuto, dichiarava al notaio rogante di non essere in grado né di leggere né di scrivere (cfr. Doc. 9 produzione di parte attrice). Peraltro, nel documento di riconoscimento rilasciato dal sindaco del Comune di TE il 10/06/2013 (solo un mese prima della redazione del presunto testamento) risulta la mancata pagina 7 di 8 apposizione della firma del titolare per “impedimento alla firma”. Non da ultimo, risulta anche evidente, alla stregua di un mero confronto sommario e visivo della firma apposta in calce alla scheda testamentaria con quella sicuramente attribuibile al de cuius risultante da documenti pubblici precedenti, che la grafia del testamento e, soprattutto, della firma sono totalmente diverse rispetto a quella del de cuius, il quale non sapeva leggere o scrivere, ma solo apporre la propria firma, onde la scheda testamentaria non è stata redatta da ER
e non è a lui riferibile.
[...]
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, anche per la fase cautelare e per il relativo reclamo, facendo applicazione dei parametri dettati dal DM 55/2014 per controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, ai valori tabellari medi. Poiché gli altri chiamati si sono costituiti solo nella fase decisionale e hanno svolto difese assolutamente identiche, si ritiene equo liquidare le spese (per le sole fasi di studio e decisionale) ai valori tabellari minimi e senza maggiorazione per la difesa di più parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così dispone: Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo attribuito ad
, redatto il 10/07/2013 e pubblicato in data 22/05/2017 (repertorio n. 1884 – ER raccolta n. 1238) dal notaio . Dichiara aperta la successione legittima di Persona_3 ER
, nato ad [...] il [...] e deceduto in Venezuela il 16 dicembre
[...]
2016. Condanna alla restituzione, in favore delle odierne attrici, di tutti i beni CP_11 rientranti nell'asse ereditario del de cuius. Condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per il CP_11 giudizio cautelare ante causam (RG n. 1332/2017), in € 545,00 per esborsi prenotati a debito e in € 5213,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi, nonché in € 565,50 per esborsi prenotati a debito e in € 7616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, per compensi, da versare in favore dell'Erario ai sensi dell'art.133 D.P.R. 115/2002 Condanna, infine al pagamento delle spese di lite in favore di tutti gli altri CP_11 chiamati, che si liquidano in € 2304,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta.
Paola, 18/07/2025 Il Giudice Matteo Torretta
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti costituite hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. MARGHERITA SPINELLI per , Controparte_1 CP_2
e si riporta integralmente al proprio atto di
[...] Parte_1 citazione, introduttivo del presente giudizio, nonché ai precedenti scritti di causa, incluse le relative allegazioni e insiste per l'accoglimento dello stesso in quanto fondato sia in fatto sia in diritto. L'avv. REGINALDO VOTO per , Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, si riporta ai propri atti Controparte_8 Controparte_9 CP_10 costitutivi ed alle note difensive depositate. Superati i rilievi preliminari alla udienza del 20.6.2025 riguardanti la regolarità del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, costituiti nel presente giudizio, deve ritenersi che in base alle allegazioni di parte attrice ed alle prove prodotte in giudizio, che la domanda spiegata sia fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Pertanto, precisa le conclusioni come rassegnate in atti.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 8 R.G.N. 1849/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1849/2017 vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale genitore Controparte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore (C.F. Controparte_2
), e (C.F. C.F._2 Parte_1 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Margherita Spinelli (C.F. ) C.F._4 attrici
E
(C.F. ) residente in [...] C.F._5
Baldacchini n. 134, contumace convenuto NONCHÉ
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._6 Controparte_3
, (C.F. ), C.F._7 Controparte_4 C.F._8 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_6 C.F._9 Controparte_7
), (C.F. C.F._10 Controparte_8 C.F._11 CP_9
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._12 Parte_2
, in persona della procuratrice speciale (giuste C.F._13 Parte_3 procure del 13/12/2024 e 09/04/2025 allegate in atti), e rappresentati e difesi dall'avv. Reginaldo Voto (C.F. C.F._14
Terzi chiamati
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima. Conclusioni delle parti: come in atti:
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e quale genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale di , e hanno proposto domanda Controparte_2 Parte_4 al fine ottenere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del testamento olografo attribuito ad , datato 10/07/2013 e pubblicato in data 22/05/2017. ER
1.1. A sostegno della domanda, le attrici deducono che, in data 16/12/2016, ER
è deceduto in Venezuela, ove aveva la sua ultima residenza, lasciando quali eredi legittimari oltre ai tre figli residenti in [...], anche le summenzionate attrici, in qualità, la prima, di convivente e, le altre, di figlie. Premessa l'applicabilità della legge successoria venezuelana, secondo quanto prevede il Regolamento UE n. 650/2012, assumono la nullità del testamento olografo pubblicato in Italia il 22/05/2017 per difetto di olografia, essendo il de cuius totalmente illetterato e, dunque, incapace di scrivere, ma solo di firmare, per come documentato da atto notarile risalente allo stesso giorno del confezionamento del testamento impugnato (10 luglio 2013), in cui il de cuius si dichiarava incapace di leggere e di scrivere. Ritenendo nullo il testamento per la mancanza di autografia, oltre che annullabile per difetto della capacità di intendere e di volere, le attrici hanno, dapprima, proposto ricorso per sequestro giudiziario dei beni relitti, accolto con decreto ex art 669 sexies emesso dal Tribunale di Paola in data 23/08/2017 e confermato il successivo 29/09/2017 e, poi, introdotto l'odierno giudizio di merito con il quale hanno chiesto, in via principale, di dichiarare la nullità del testamento e l'apertura ab intestato della successione di ER
, con condanna di alla restituzione dei beni immobili ereditari;
in via
[...] CP_11 subordinata l'accertamento della nullità del testamento perché redatto da persona incapace;
in estremo subordine, l'accertamento della violazione della quota di legittima e la conseguente restituzione dei beni ereditari per la quota spettante alle parti attrici.
1.2. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di e formulato un quesito al Ministero della Giustizia in ordine alla ER interpretazione del diritto venezuelano circa i diritti successori delle parti di una “
[...]
” (intercorrente nel caso di specie tra il defunto e l'attrice Controparte_12 ER
) e ottenuta solo alla data del 18/06/2025 l'integrazione del Controparte_1 contraddittorio per difficoltà inerenti al procedimento di notifica, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, all'esito della trattazione cartolare della fase di precisazione delle conclusioni e della discussione della causa.
2. Va, in via pregiudiziale, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. Il regolamento UE n. 650/2012 avente ad oggetto disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, al suo art. 10 rubricato “Competenza sussidiaria” prevede che se al momento della morte il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato UE, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull'intera pagina 3 di 8 successione, nella misura in cui, per come previsto dalla successiva lettera a) dell'articolo, il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte. Nel caso di specie, il de cuius (cittadino italiano e venezuelano) non risiedeva ER stabilmente in Italia bensì in un paese terzo (Venezuela), ma i beni dell'asse ereditario oggetto del testamento impugnato sono ubicati tutti in Italia, precisamente in TE (CS), ragion per cui in virtù del citato articolo 10, sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Relativamente alla legge nazionale da adottare e tenuto conto della disciplina sancita dal menzionato regolamento UE n. 650/2012 e di quella contenuta nella legge venezuelana riguardante il diritto internazionale privato n. 36.511 del 6 Agosto 1998, tale controversia dovrà essere decisa sulla base del diritto venezuelano in materia di successioni. In particolare, trova applicazione il cd. “principio universale” sancito dall'art. 20 del regolamento secondo cui «La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro»; tale disposizione, deve essere coordinata con il
“criterio generale” di cui al successivo comma 1 dell'art. 21, il quale prevede che, salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte: tale principio ha carattere universale e si applica indipendentemente dal fatto che la residenza abituale si trovi in un Paese UE o extracomunitario. Il regolamento stesso, inoltre, prevede che per determinare la “residenza abituale” l'autorità che si occupa della successione deve procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. Dagli atti di causa depositati da parte attrice risulta provato che la residenza abituale de cuius fosse in Venezuela, nazione presso cui ha vissuto stabilmente almeno dal 1955 (anno ER di nascita della prima figlia ) e in cui ha anche contratto stabile Controparte_5 convivenza con . Controparte_1
Il rinvio alle legge del luogo in cui il defunto risiedeva stabilmente, trova ulteriore conferma anche dalla disposizione contenuta nel successivo articolo 34 del Regolamento, il quale prevede che quando il regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato terzo (come nel caso di specie, legge venezuelana), esso si riferisce all'applicazione di tutte le norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, e dunque anche a eventuali rinvii (oltre o indietro) disposti da queste. Al riguardo assumono rilievo le disposizioni della legge venezuelana n. 36.511 del 6 Agosto 1998 avente ad oggetto il diritto internazionale privato, in particolare gli articoli 11 e 34: tale ultima disposizione prevede che «Las sucesiones se rigen por el Derecho del domicilio del causante» (traduzione italiana: «Le successioni sono disciplinate dalla legge del domicilio del defunto»), mentre il precedente articolo 11 indica invece che «El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual» (traduzione italiana: «Il domicilio di una persona fisica è nel territorio dello Stato in cui ha la residenza abituale»).
pagina 4 di 8 In definitiva, le legge venezuelana ritiene che il domicilio sia quello dello Stato in cui la persona fisica ha la residenza abituale per cui, nel caso che ci occupa, essendo stato provato che risiedesse stabilmente in Venezuela, dovrà essere applicata la legge di ER tale stato in materia di successioni. Ancora in via preliminare, occorre affrontare la questione della legittimazione ad agire in capo all'attrice , la quale propone anche per sé l'azione di Controparte_1 impugnazione del testamento e la subordinata azione di riduzione. Ella era unita ad ER
da una “Union Estable de Hecho” (traduzione italiana: “unione stabile di fatto”)
[...] peraltro registrata in Venezuela con contratto di convivenza n. 206/2015 (cfr. Doc. 14 di parte attrice). Occorre, dunque, interrogarsi se i conviventi di una “unione stabile di fatto” secondo la legge venezuelana siano titolari di diritti successori nei confronti del convivente deceduto. Sul punto è stato sollevato quesito da questo Tribunale con provvedimento del 22/12/2023, al quale il ha dato seguito, avviando una interlocuzione Parte_5 con l'ambasciata venezuelana in Italia, la quale, tuttavia non ha mai fornito risposta. In mancanza di sicuri riferimenti normativi concernenti il diritto venezuelano, questo Tribunale fornirà una interpretazione delle fonti della legislazione venezuelana che ha potuto consultare attraverso canali non ufficiali e reperite sul web. L'art. 77 della Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 20 dicembre 1999 così dispone: «Si protegge il matrimonio tra un uomo ed una donna, fondato sul libero consenso e sull'uguaglianza assoluta dei diritti e dei doveri dei coniugi. Le unioni stabili di fatto tra un uomo ed una donna che soddisfino i requisiti stabiliti nella legge producono gli stessi effetti del matrimonio». Con la sentenza n. 1682 del 15/07/2005 del Tribunal Supremo de Justicia (reperibile al seguente indirizzo web: https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1682-150705-04- 3301.HTM) è stata riconosciuta l'estensione in favore del membro di una "union estable" di quanto previsto dal codice civile venezuelano a vantaggio del coniuge, anche in materia successoria. In particolare, il Tribunal Supremo ha stabilito che «Como resultado de la equiparación reconocida en el artículo 77 constitucional, en cuanto a los efectos y alcances Pt_ de la unión estable (concubinato) con el matrimonio, la interpreta que entre los sujetos que la conforman, que ocupan rangos similares a los de los cónyuges, existen derechos sucesorales a tenor de lo expresado en el artículo 823 del Código Civil, siempre que el deceso de uno de ellos ocurra durante la existencia de la unión. Una vez haya cesado, la situación es igual a la de los cónyuges separados de cuerpos o divorciados. Al reconocerse a cada componente de la unión derechos sucesorales con relación al otro, el sobreviviente o supérstite, al ocupar el puesto de un cónyuge, concurre con los otros herederos según el orden de suceder señalado en el Código Civil (artículo 824 y 825) en materia de sucesión ab intestato, conforme al artículo 807 del Código Civil, y habrá que respetársele su legítima (artículo 883 del Código Civil) si existiere testamento. Igualmente, las causales de indignidad que haya entre los concubinos, se aplicarán conforme al artículo 810 del Código Civil» (Traduzione italiana: “Come risultato dell'equiparazione riconosciuta nell'articolo 77 della Costituzione, per quanto riguarda gli effetti e gli ambiti della unione stabile (convivenza) con il matrimonio, la Corte ritiene che tra i soggetti che la compongono, che occupano ranghi
pagina 5 di 8 simili a quelli dei coniugi, esistono diritti successori secondo quanto espresso nell'articolo 823 del Codice Civile, a condizione che la morte di uno di essi avvenga durante l'esistenza dell'unione. Una volta cessata, la situazione è la stessa di quella dei coniugi separati o divorziati. Per effetto del riconoscimento a ciascun componente dell'unione di diritti successori nei confronti dell'altro, il superstite, occupando il posto di un coniuge, concorre con gli altri eredi secondo l'ordine di successione indicato nel Codice Civile (articoli 824 e 825) in materia di successione ab intestato, conformemente all'articolo 807 del Codice Civile, e dovrà esser rispettato la sua quota di legittima (articolo 883 del Codice Civile) se esiste un testamento. Allo stesso modo, le cause di indegnità che ci sono tra i conviventi si applicheranno conformemente all'articolo 810 del Codice Civile”). Tali principi, sanciti con riferimento alle unioni di fatto (non registrate) non possono che trovare applicazione anche per quelle fatte oggetto di apposita convenzione, come nel caso che ci occupa. Pertanto, è, quale erede di Cuore, Controparte_1 ER senz'altro legittimata a proporre l'azione in proprio, oltre che quale esercente la responsabilità della figlia (allora) minore.
3. Nel merito, la domanda è fondata.
3.1. La legge venezuelana conosce solo due forme di testamento, ovverosia quello "abierto"
o nuncupativo e quello "cerrado", per i quali sono previsti specifici requisiti di confezionamento, nessuno dei quali ricorre nel testamento “olografo” qui impugnato. Secondo l'art. 850 del codice civile venezuelano: «Es abierto o nuncupativo el testamento cuando el testador, al otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone» (traduzione in italiano: «Un testamento è aperto o nuncupativo quando il testatore, nel concederlo, esprime le sue ultime volontà in presenza delle persone che devono autorizzare l'atto, essendo a conoscenza di quanto in esso previsto»), mentre secondo il successivo articolo 851 «Es testamento cerrado aquél en que se cumplen las formalidades establecidas en el artículo 857» (traduzione in italiano: «È testamento chiuso quello in cui si adempiono le formalità stabilite nell'articolo 857»). A sua volta, l'art. 857 dispone che «En el testamento cerrado deberán observarse las solemnidades siguientes: 1° El papel en que esté escrito el testamento, o por lo menos el que le sirva de cubierta, estará cerrado y sellado de manera que el testamento no pueda extraerse sin ruptura o alteración del pliego, o se hará cerrar y sellar de esa misma manera en presencia del Registrador y de tres testigos. 2° El testador, al hacer la entrega, declarará en presencia de los mismos, que el contenido de aquel pliego es su testamento. 3° El testador expresará si el testamento está o no escrito y firmado por él. Si no lo firmó porque no pudo, lo declarará en el acto de la entrega. 4° El Registrador dará fe de la presentación y entrega con expresión de las formalidades requeridas en los números 1°, 2° y 3°, todo lo cual hará constar encima del testamento o de su cubierta, y firmarán el testador y todos los Per_2 testigos. 5° Si el testador no pudiere firmar en el acto en que hace la entrega, el Registrador hará también constar en la cubierta esta circunstancia, y firmará a ruego del testador la persona que éste designe en el mismo acto, la cual será distinta de los testigos instrumentales» (traduzione italiana: «In un testamento chiuso si osservano le seguenti
pagina 6 di 8 formalità: 1° La carta su cui è scritto il testamento, o almeno quella che ne serve da copertina, deve essere chiusa e sigillata in modo tale che il testamento non possa essere rimosso senza strappare o alterare il foglio, oppure deve essere chiuso e sigillato allo stesso modo in presenza del cancelliere e di tre testimoni. 2° Il testatore, nel fare la consegna, dichiara alla presenza dei medesimi che il contenuto di quel foglio è il suo testamento. 3° Il testatore indicherà se il testamento è stato scritto e firmato da lui stesso. Se non l'ha firmato perché non poteva, lo dichiarerai al momento della consegna. 4° Il cancelliere attesta la presentazione e la consegna delle formalità richieste ai numeri 1, 2 e 3, che devono essere tutte registrate sul testamento o sulla sua copertina, e devono anche essere firmate dal testatore e da tutti i testimoni. 5° Se il testatore non è in grado di firmare al momento della consegna, il cancelliere annota anche questa circostanza sulla copertina e, su richiesta del testatore, firma la persona designata dal testatore nello stesso atto, che deve essere distinta dai testimoni strumentali»). Infine, l'art. 882 del codice civile venezuelano dispone che «Las formalidades establecidas por el artículo 854, en sus disposiciones 1°, 2°, 3° y 4° y por los artículos 855, 856, 857, 858, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870 y 875, deben observarse bajo pena de nulidad» (traduzione italiana: «Le formalità previste dall'articolo 854, nelle sue disposizioni 1, 2a, 3a e 4a, e dagli articoli 855, 856, 857, 858, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870 e 875, devono essere osservate a pena di nullità»). Dal complesso normativo esaminato, deve escludersi che il testamento olografo rinvenuto in Italia e attribuito al de cuius sia valido secondo la legge civile venezuelana, la quale consente anche che il testamento sia predisposto all'estero secondo altre formalità, ma esclude decisamente che tra le forme ammesse vi sia quella olografa. In tal senso dispone infatti l'art. 879 del codice civile venezuelano, il quale prevede che «Los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma a las disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá otorgarse en forma auténtica, no se admitirá el otorgado por dos o más personas en el mismo acto, ni el verbal ni el ológrafo» (traduzione italiana: «I venezuelani e gli stranieri possono fare testamento all'estero per avere effetto in Venezuela, fatte salve le disposizioni del paese in cui l'atto è stato compiuto. Tuttavia, il testamento dovrà essere redatto in forma autentica, non sarà ammesso quello redatto da due o più persone nello stesso atto, né quello verbale né quello olografo»).
3.2. Nel caso di specie risulta evidente che il testamento olografo attribuito al de cuius non è valido secondo la legge venezuelana, perché non è stato redatto in una delle due forme consentite da quell'ordinamento giuridico.
3.3. In ogni caso, anche secondo la legge civile italiana, il testamento impugnato va dichiarato nullo. Al riguardo è sufficiente evidenziare che il documento sarebbe stato confezionato il 10 luglio 2013, nello stesso giorno in cui il de cuius, nel conferire una procura notarile in favore dell'odierno convenuto, dichiarava al notaio rogante di non essere in grado né di leggere né di scrivere (cfr. Doc. 9 produzione di parte attrice). Peraltro, nel documento di riconoscimento rilasciato dal sindaco del Comune di TE il 10/06/2013 (solo un mese prima della redazione del presunto testamento) risulta la mancata pagina 7 di 8 apposizione della firma del titolare per “impedimento alla firma”. Non da ultimo, risulta anche evidente, alla stregua di un mero confronto sommario e visivo della firma apposta in calce alla scheda testamentaria con quella sicuramente attribuibile al de cuius risultante da documenti pubblici precedenti, che la grafia del testamento e, soprattutto, della firma sono totalmente diverse rispetto a quella del de cuius, il quale non sapeva leggere o scrivere, ma solo apporre la propria firma, onde la scheda testamentaria non è stata redatta da ER
e non è a lui riferibile.
[...]
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, anche per la fase cautelare e per il relativo reclamo, facendo applicazione dei parametri dettati dal DM 55/2014 per controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, ai valori tabellari medi. Poiché gli altri chiamati si sono costituiti solo nella fase decisionale e hanno svolto difese assolutamente identiche, si ritiene equo liquidare le spese (per le sole fasi di studio e decisionale) ai valori tabellari minimi e senza maggiorazione per la difesa di più parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così dispone: Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo attribuito ad
, redatto il 10/07/2013 e pubblicato in data 22/05/2017 (repertorio n. 1884 – ER raccolta n. 1238) dal notaio . Dichiara aperta la successione legittima di Persona_3 ER
, nato ad [...] il [...] e deceduto in Venezuela il 16 dicembre
[...]
2016. Condanna alla restituzione, in favore delle odierne attrici, di tutti i beni CP_11 rientranti nell'asse ereditario del de cuius. Condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per il CP_11 giudizio cautelare ante causam (RG n. 1332/2017), in € 545,00 per esborsi prenotati a debito e in € 5213,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi, nonché in € 565,50 per esborsi prenotati a debito e in € 7616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, per compensi, da versare in favore dell'Erario ai sensi dell'art.133 D.P.R. 115/2002 Condanna, infine al pagamento delle spese di lite in favore di tutti gli altri CP_11 chiamati, che si liquidano in € 2304,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta.
Paola, 18/07/2025 Il Giudice Matteo Torretta
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