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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 830/2023 promossa da
(c.f. , difeso dall'avv. Francesco Culot, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Verbania, viale Azari, n. 4 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Umberto Caldarera e Gaia Bonazzoli, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Torino, corso Re Umberto, n.
71 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previe le opportune declaratorie del caso, in riforma dell'appellata sentenza n. 330/2023 depositata il 05/05/2023 e pubblicata il
08/05/2023, dal Giudice Dott.ssa Monica Bellini nella causa n. 227/2021 R.G. del
Tribunale di Novara, in composizione monocratica, così giudicare:
- in via principale accertato l'inadempimento della convenuta condannarla al risarcimento in favore del Dott. della somma di euro 8.161,06 oltre interessi Parte_1 dal dovuto al saldo, o quella somma maggiore e/o minore eventualmente determinata in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c.;
- in via subordinata condannare l' convenuta a risarcire il danno subito CP_1 dal Dott. per responsabilità extracontrattuale, quantificato in euro 8.161,06 Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o quella somma maggiore e/o minore eventualmente determinata in via equitativa dal Giudice ex art. 2056 c.c.;
- sempre nel merito nell'ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 rifondere le spese di giudizio di primo grado che l'appellante ha provveduto a saldare, per euro 5.077,00 per competenze, euro 761,55 per spese rimb forf. 15%, oltre oneri di legge, e così in totale euro 7.407,95.
Con conseguente vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto nel merito della presente impugnazione
d'appello riformare la sentenza in punto liquidazione delle spese legali, e per l'effetto, ridurre gli importi liquidati per le varie fasi sulla base dei valori medi, nella misura del 50% così come previsto dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
In tale ipotesi con compensazione delle spese legali d'appello».
ha precisato queste conclusioni: «Richiamati i Controparte_1 contenuti di tutti gli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, in uno ai documenti già allegati, l'appellata chiede che - previa se del caso l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalla convenuta nel precedente giudizio – e non ammesse – venga rigettato l'appello proposto dal dott. e venga pertanto confermata la Parte_1 sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Novara in data 5-8/5/23, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio».
2 Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Novara, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da inadempimento o, in subordine, per responsabilità extracontrattuale, liquidato in euro
8.161,06, oltre agli accessori, ovvero nella somma accertata all'esito del processo, pari alla quota delle spese sostenute dal condominio “Tadini 9” di Novara, di cui è condòmino, per riparare la copertura del cavo Ricca, nella parte che corre sotto all'edificio.
L'attore aveva dedotto che la convenuta era obbligata per convenzione dell'11 marzo
1961, stipulata con i condòmini dell'edificio di via Tadini, n. 9, a vigilare sulle condizioni del cavo , quindi anche della parte coperta, di circa venti metri e immediatamente a Pt_2 monte del ponte a servizio di via Pascoli.
L'attore aveva allegato l'omessa sorveglianza del cavo o comunque l'omessa notizia sulle condizioni del medesimo riscontrate nel tempo, e che soltanto il 30 agosto 2018, e in seguito il 6 novembre 2018, la convenuta aveva segnalato al condominio la necessità di interventi manutentivi, quando il degrado della copertura era avanzato.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande attoree.
3. Con sentenza n. 330/2023 dell'8 maggio 2023, il Tribunale di Novara ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base a sei motivi e ha Parte_1 riproposto le domande avanzate in primo grado.
ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto l'erronea interpretazione della convenzione dell'11 marzo 1961.
Il motivo non è fondato.
3 La questione controversa tra le parti riguarda la titolarità dell'obbligo di mantenere il cavo Ricca, per la parte che corre sotto l'edificio condominiale, coperta in forza della citata convenzione.
La questione dipende essenzialmente dal significato della quinta clausola (cfr. p. 2 cit., pp. 3 ss. comp. cost.), che così dispone: «Sono ad esclusivo carico dei Concessionari le spese di costruzione di tutte le opere dipendenti dalla concessione e, in perpetuo, quelle per la loro manutenzione in lodevole stato, con obbligo di eseguire a proprie spese gli occorrenti restauri a semplice richiesta e secondo le prescrizioni dell'Associazione concedente» (doc. n.
2 fasc. primo grado appellante).
Secondo l'appellante, i concessionari, quindi i condòmini del condominio “Tadini 9”, devono sostenere «tutte le spese necessarie per la realizzazione e la manuten[zione] [del]la soletta del cavo, mentre la sorveglianza o meglio la custodia del cavo stesso», grava sull'appellata, quale concedente (p. 6 cit. app.).
Secondo l'appellata, «risultano ben delineati i compiti spettanti ai contraenti;
il
Concessionario si dovrà occupare della soletta che è stata costruita a suo esclusivo vantaggio mentre il Concedente continuerà ad occuparsi del Cavo originario» (p. 5 comp. cost. app.).
In accoglimento della prospettazione dell'appellata, il tribunale ha statuito che «dal tenore letterale dell'atto si evince che le parti espressamente stabilivano gli obblighi posti a carico di ciascuna parte contraente: al concedente spettava lo spurgo del tratto coperto e pertanto la manutenzione dell'alveo del cavo mentre al concessionario spettavano la Pt_2 costruzione e la manutenzione, in perpetuo, della tombinatura o meglio della soletta realizzata e, quindi, la sorveglianza sul mantenimento in buone condizione dell'opera realizzata, il controllo e la vigilanza della stessa. || […] Pertanto era il concessionario che avrebbe dovuto farsi parte diligente nel verificare lo stato di conservazione dell'opera considerato anche il tempo trascorso dalla sua realizzazione e pertanto il prevedibile rischio di ammaloramento» (pp. 7 s. sent.).
L'appellante ha anzitutto dedotto che «la convenzione non deve, […], essere applicata letteralmente» (p. 5 cit. app.).
Se è vero che la comune intenzione delle parti deve essere indagata, senza limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362, co. 1, c.c.), è altrettanto vero che da esso si deve partire: l'incontro di volontà presuppone la condivisione del patrimonio linguistico tra le parti, sicché, in difetto di altri indici, non è loro consentito introdurre significati arbitrari,
4 altrimenti sarebbe violato l'affidamento della controparte sul senso usuale delle parole;
così, in giurisprudenza, si ripete che nell'«applicazione dei criteri interpretativi, bisogna […] avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale» (Cass. civ., sez. III^, sent. 10 dicembre 2024, n. 31811).
Il giudice di primo grado non si è limitato alla lettera della clausola numero cinque, ma ne ha tratto il significato, facendo applicazione del criterio sistematico (art. 1363 c.c.), mediante il richiamo ad altre clausole della convenzione [nn. 6), 9), 16), p. 7 sent.].
A sostegno della propria posizione, l'appellante ha richiamato alcune clausole della convenzione, che giova riprendere partitamente, secondo l'ordine proposto dalla parte.
Con la prima clausola, «[l]'Associazione si era riservata il diritto di prescrivere le modalità di realizzazione della copertura secondo specifiche ed indicazioni tecniche ben precise. Risulta implicito, quindi, che la sorveglianza di tali opere doveva essere posta a carico di chi le aveva prescritte essendo evidentemente in grado di comprenderne lo stato di conservazione ed eventualmente di indicare le opere di risanamento necessarie» (pp. 6 s. cit. app.).
La clausola non fornisce elementi utili per sciogliere la questione, in quanto inerisce chiaramente ai lavori (iniziali) di costruzione della copertura (o soletta) del cavo, i quali dovevano eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui alle due successive clausole e per i quali l'appellata si era riservata la sorveglianza [v. clausola n. 1)].
L'oggetto della clausola esclude in radice che essa conformi, anche “implicitamente”, come sostenuto dall'appellante, il diverso ambito della manutenzione della copertura.
Con la quarta clausola, «[l]'Associazione si era riservata il diritto di accesso esclusivo al canale, ciò perché al medesimo poteva, e può accedere, solo personale specializzato e preventivamente formato, poiché la sorveglianza del canale è un'attività pericolosa essendo il medesimo soggetto al deflusso delle acque. || La circostanza evidenzia in maniera inequivocabile l'esclusività dell'onere di sorveglianza sullo stato del » (p. 7 cit. Parte_3 app.).
La quarta clausola contiene le prescrizioni per la creazione di una botola al “centro del tratto coperto”, di modo da “permettere facilmente l'accesso all'alveo del canale”.
La deduzione dell'appellante è apodittica, perché avulsa dal contesto (art. 1363 c.c.).
L'appellata ha l'obbligo di compiere lo spurgo del tratto coperto del cavo, secondo la clausola n. 6), che le attribuisce la “facoltà” di depositare il materiale estratto sul suolo
5 dei concessionari “attraverso la botola di cui al precedente comma [rectius condizione o clausola o articolo] 4°”.
Dalla previsione della creazione della botola, quale modalità di accesso al cavo nel tratto coperto, sicuramente necessario per eseguire lo spurgo, non si può ricavare più in generale che la sorveglianza del tratto è obbligo dell'appellata.
L'appellante ha poi richiamato la clausola quinta.
Per il giudice di primo grado, «a supporto della tesi prospettata da parte attrice [non] depone quanto previsto sempre al punto 5) e precisamente “con obbligo di eseguire a proprie spese gli occorrenti restauri a semplice richiesta e secondo le prescrizioni dell'associazione concedente”. Tale previsione attribuisce al concedente il potere
(aggiuntivo) di “ordinare” atti di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alle prescrizioni della concedente medesima ma non esonera il concessionario dall'obbligo di sorveglianza circa lo st[a]tus del manufatto».
Per l'appellante, invece, «[r]isulta di lapalissiana evidenza la volontà delle parti di porre a carico del esclusivamente l'onere economico» (p. 7 cit. app.). Parte_4
Questo assunto non convince.
Il rilievo che l'appellante dà all'onere economico delle spese non è determinante.
Nel regolare la manutenzione della cosa locata, l'art. 1526, co. 2, c.c. prevede che se si tratta di cose mobili, «le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore».
Nonostante la lettera, non si dubita che l'obbligo del conduttore non si esaurisca nel pagare l'intervento manutentivo.
Essere obbligati ad eseguire e a pagare la manutenzione, ovverosia a provvedere alla manutenzione di una cosa, vuol dire essere obbligati ad avere cura e occuparsi della cosa, quindi a verificare le condizioni della medesima.
La conclusione è suffragata dalla clausola n. 9 (art. 1363 c.c.), che pone a carico dei concessionari il risarcimento del danno cagionato alla concedente e ai terzi e dipendente, tra le altre ipotesi, “dalla trascurata manutenzione delle opere concesse”.
La responsabilità risarcitoria evoca l'inosservanza di un obbligo principale.
Se i concessionari sono responsabili del risarcimento del danno da omessa o cattiva manutenzione, significa che sono titolari dell'obbligazione principale sottesa.
Secondo l'appellante, la nona clausola è inutile «nell'ipotesi sostenuta in giudizio da controparte (ed accolta dal primo Giudice), […], atteso che il risarcimento previsto sarebbe
6 stato un'ovvia e necessaria conseguenza della custodia e quindi dell'asserito obbligo di sorveglianza in capo al condominio concessionario. || Ma così non è, per cui l' , CP_1 implicitamente riconoscendo il proprio obbligo di sorvegliare il canale, con tale apposita clausola aveva voluto specificare che i danni provocati dalla trascurata manutenzione delle opere concesse (il cui risarcimento le sarebbe imputabile), le dovrà essere rimborsato dal
» (pp. 8 s. cit. app.). Parte_4
La clausola è in realtà utile proprio a definire le obbligazioni delle parti.
Essa non ha come referente l'inosservanza della richiesta da parte della concedente di eseguire dei lavori o l'inosservanza delle prescrizioni da essa date o ancora l'omesso pagamento, anche parziale, della spesa, ma, più in generale, la trascurata manutenzione.
Non si comprende come i concessionari possano essere responsabili, in generale, della cattiva manutenzione della copertura, quando la sorveglianza, che è un'attività, se non immanente, necessariamente strumentale alla manutenzione, sarebbe obbligo della concedente;
più ancora non si comprende come, in caso di tardiva (quindi trascurata) manutenzione, tale da pregiudicare lo stato della copertura e dipendente a sua volta da omessa o tardiva sorveglianza, l'obbligato alla sorveglianza, vale a dire la concedente nella prospettiva dell'appellante, non solo non è responsabile, ma anzi ha diritto al ristoro del danno.
Dall'undicesima clausola, «si può ottenere conferma della circostanza che l'onere di sorveglianza del cavo sia stato posto a carico dell' , laddove è stato Pt_2 CP_1 stabilito che il dovrà “rimborsare” le maggiori spese di spurgo e manutenzione, Parte_4 con ciò presupponendo che le opere suddette dovranno essere eseguite dalla CP_1 che, quindi, ha il dovere di monitorare la condizione del Cavo e procedere alla esecuzione di quanto sopra detto facendosi poi rimborsare» (p. 9 cit. app.).
La deduzione non convince.
Anche in questo caso la clausola non sembra rilevante, poiché si riferisce alle spese dello spurgo, che grava sull'appellata (clausola n. 6), e della, più generale, manutenzione del cavo, che grava sempre sull'appellata (clausola n. 16).
La questione in esame riguarda invece la manutenzione della copertura: la clausola n. 5 riguarda la manutenzione delle “opere dipendenti dalla concessione” e quella n. 9, connessa alla prima, si riferisce alla “manutenzione delle opere concesse”.
7 Dalla clausola undicesima si evince che le parti avevano ipotizzato l'incremento delle spese per le attività di spurgo e di manutenzione del cavo, in ragione della concessione, cioè della chiusura di un tratto del cavo.
Ragion per cui, in cambio del beneficio della chiusura, i concessionari sono tenuti al concorso alle spese.
Con la sedicesima clausola, «le parti regolavano proprio il dovere di sorveglianza in capo all'associazione laddove stabilivano che “Il personale dell'Associazione concedente avrà libero accesso alla proprietà dei concessionari, per la sorveglianza, lo spurgo e la manutenzione del cavo.”» (p. 9 cit. app.).
L'accesso alla proprietà dei concessionari è strumentale allo svolgimento dei compiti della concedente, ma anche alla generale attività di sorveglianza.
Quest'ultima previsione si spiega in base proprio alla clausola n. 5, secondo cui i concessionari devono eseguire gli interventi di manutenzione della copertura a semplice richiesta e secondo le prescrizioni della concedente.
La concedente si è dunque riservata il potere di prescrivere ai concessionari le opere necessarie alla manutenzione, come riconosciuto dall'appellante: «L'associazione si era espressamente riservata il diritto di poter accedere al cavo per sorvegliare il medesimo e quindi, chiedere al Concessionario di effettuare le manutenzioni necessarie “a semplice richiesta” (vedere art. 5) e secondo le sue direttive» (p. 9 cit. app.).
Alla possibilità di intimare la manutenzione della copertura non è sottesa l'esenzione dei concessionari dall'obbligo di prendersi cura della stessa, quindi di assumere le giuste iniziative per garantirne la conservazione.
La soluzione proposta dall'appellante non sembra ragionevole.
In base ad essa, invero, i concessionari possono disinteressarsi completamente delle condizioni in cui versa la copertura del cavo, omettendo anche di notiziare la concedente della necessità o dell'opportunità di interventi, quando avvertita, mentre sono obbligati ad attivarsi soltanto se destinatari di una richiesta della concedente.
Così opinando, nel silenzio della concedente, i concessionari possono trovarsi a non spendere alcunché in manutenzione per un numero indeterminato di anni di una cosa di godimento quotidiano, per poi qualificare come danno la spesa sopravvenuta, relativa ad un intervento richiesto, in tesi, tardivamente dalla concedente, con il risultato di sottrarsi all'obbligo di pagare la manutenzione (ipotesi sostanzialmente corrispondente alla vicenda di lite).
8 Il criterio della buona fede, di cui all'art. 1366 c.c., impone di ritenere invece che la sorveglianza, strumentale alla manutenzione, spetti al soggetto che gode della copertura – destinata nel caso di specie ad accesso carraio, in parte, e a giardino, sempre in parte (p.
8 sent.) –, e che, per questo, è tenuta ad avvertirne l'esigenza manutentiva, anche solo per il decorso del tempo, e previa adozione di ogni iniziativa utile alla verifica dello stato della cosa, anche mediante il coinvolgimento di soggetti esperti.
A questo proposito, si osserva che la disponibilità che l'appellata ha delle chiavi per l'accesso al cavo, giusta allegazione dell'appellante, non porta a conclusioni diverse.
Anzitutto, dalle immagini prodotte dall'appellante, si evince che la botola (o tombino) non è munita di alcun lucchetto (docc. nn. 20.1, 20.2 fasc. primo grado appellante).
Pertanto, la rilevanza della circostanza in esame viene meno o comunque sbiadisce.
Inoltre, la circostanza non è determinante.
In primo luogo, la disponibilità delle chiavi di accesso alla botola sarebbe comunque strumentale al compimento delle attività di competenza della concedente, quale è lo spurgo, ma anche della più generale sorveglianza delle condizioni del cavo, funzionale a sua volta anche ad accertare esigenze manutentive della copertura litigiosa non rilevate su iniziativa dei soggetti obbligati (i concessionari).
In secondo luogo, in caso di chiusura della botola, e ove necessario, i concessionari possono chiederne l'apertura per la verifica delle condizioni della soletta, anche mediante terzi esperti.
In ogni caso, si ribadisce che alla lettura proposta dall'appellante osta in particolare la previsione del diritto dell'appellata al risarcimento del danno derivato da trascuratezza
(quindi anche da ritardo) nella manutenzione dell'opera concessa.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità da inadempimento dell'appellata.
Il motivo non è fondato.
Il motivo si pone in continuità con il primo.
Per l'appellante, non è logico «sostenere che l'onere di sorveglianza dell' CP_1 fosse limitato alla sola verifica di quella parte del canale sommersa dalle acque, in sostanza il mentre nessun onere in tal senso fosse assunto per la parte sovrastante, Pt_3 peraltro realizzata con le modalità indicate dall' , in tal modo potendosi CP_1 disinteressare totalmente delle sue condizioni di stabilità» (p. 10 cit. app.).
9 Come esposto, l'obbligazione di manutenzione della copertura del cavo a carico dei concessionari è effetto di ragionevole pattuizione, attesa l'immediata disponibilità della cosa da parte di chi ne gode.
La previsione non implica disinteresse della cosa da parte della concedente.
Proprio perché dalle buone condizioni della copertura deriva il buono stato del cavo in generale, la concedente si è riservata l'accesso ai luoghi di interesse e il potere di richiedere il compimento di interventi manutentivi.
Benché il motivo d'appello sia rubricato come omessa applicazione degli artt. 1218,
1176 c.c., l'appellante ha richiamato altresì la norma ex art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità extracontrattuale per danno cagionato da cosa in custodia.
Il richiamo all'art. 2051 c.c. non è pertinente.
La norma rileva semmai nei rapporti con i terzi, estranei alla convenzione.
L'obbligo dei concessionari di mantenere la copertura, quindi di bene conservarla, ne evoca la custodia agli effetti del regime del rapporto con la concedente.
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la valutazione di elementi di prova per omissione.
L'appellante ha dedotto che l'appellata ha ammesso che, dal 1961 al 2018, non ha eseguito alcun controllo o sopralluogo al fine di verificare lo stato della soletta e che, pur avendo fatto accessi per controllare lo stato del deflusso delle acque del cavo, non ha mai notiziato il sulle condizioni della soletta. Parte_4
L'esame del motivo presuppone l'accoglimento del primo motivo.
Invero, accertato che l'obbligazione di manutenzione, quindi il preliminare compito di vigilare sullo stato della cosa, grava sui concessionari, diviene superfluo accertare se l'appellata sia inadempiente.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza, nella parte in cui è stata negata la responsabilità extracontrattuale dell'appellata.
Il motivo non è fondato.
L'appellante ha assunto che «[i]l primo Giudice ha errato sia nel ritenere custode del tratto tombinato del cavo il , sia nella qualificazione della responsabilità Pt_2 Parte_4 extracontrattuale dedotta dalla difesa deducente, atteso che non è stata richiamata la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma invece, la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.» (pp. 15 s. cit. app.).
10 La qualificazione giuridica spetta al giudice (art. 101, co. 2, Cost.) e quella indicata dalle parti ha valore di mera proposta;
il primo potrà fare applicazione di una norma, ove sussumibili sotto alla fattispecie gli enunciati della vicenda sostanziale, a maggior ragione in presenza di una prospettazione in diritto generica come in questo caso: «L'appellante, infatti, ritiene che qualora il Giudicante dovesse ritenere non operante la responsabilità contrattuale, risulterebbe comunque provata la responsabilità della in via CP_1 extracontrattuale avendo colposamente e/o dolosamente omesso di dare comunicazione al delle condizioni della soletta del cavo» (p. 16 cit. app.). Parte_4
In ogni caso, è lo stesso appellante ad avere invocato la custodia agli effetti dell'art. 2051 c.c. nel secondo motivo d'appello, ritenuto infondato in parte qua.
È pertanto sufficiente richiamarne la motivazione.
Il motivo è rigettato.
5. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha trattato del danno risarcibile.
Il motivo non è fondato.
L'esclusione della responsabilità dell'appellata preclude la causazione di un danno nei confronti dell'appellante.
Va soggiunto che questo non è configurabile in astratto.
Se di ogni intervento manutentivo sono gravati i concessionari, la relativa spesa non
è per loro una voce di danno ed anzi corrisponde alla loro obbligazione.
Per questo, e a volere accogliere la prospettazione dell'appellante circa gli obblighi delle parti, alcun danno si è comunque verificato in concreto.
Il pregiudizio corrisponde in tesi esattamente alla spesa sostenuta.
Siccome la spesa della manutenzione grava sui concessionari, non è possibile che l'unica spesa sin d'ora sostenuta sia qualificabile come danno nella sua interezza.
Quest'ultimo doveva essere dedotto in termini di maggiore spesa.
Detto altrimenti, il danno poteva semmai essere la differenza tra la spesa sostenuta e l'entità degli interventi manutentivi necessari nel corso degli anni ad evitare il degrado denunciato dall'appellante.
Sennonché, in assenza di più precisi elementi, non si può ritenere che la vigilanza, per come compiuta dall'appellata, abbia generato effettivamente una maggiore spesa.
Invero, se i concessionari non hanno mai sostenuto spese per la manutenzione, non si può escludere che la spesa sostenuta altro non corrisponda che alla somma delle spese che avrebbero sostenuto per l'opera di manutenzione diluita nel tempo.
11 Ipotesi che acquista verosimiglianza, se si considera che è stato fatto un intervento solo in un arco di tempo di oltre cinquant'anni, e che andava contrastata dall'appellante, onerato della prova del danno e del nesso di causalità (art. 2697, co. 1, c.c., cfr. anche nell'ambito della responsabilità da inadempimento, per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 14 aprile 2025, n. 9721).
Questi ulteriori rilievi costituiscono altre ragioni di infondatezza non solo di questo motivo, ma più in generale delle domande risarcitorie.
Il motivo è rigettato.
6. Con il sesto motivo, l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese di lite.
Il motivo non è fondato.
L'appellante ha lamentato che l'applicazione dei parametri forensi medi non è stata motivata.
Tuttavia, proprio il mancato discostamento da quei parametri dispensa il giudice dal dovere motivazionale.
La circostanza della prossimità del valore della controversia al primo termine dello scaglione di riferimento non giustifica in sé la liquidazione di importi ridotti.
Il valore della causa è strumentale appunto ad individuare lo scaglione rilevante, mentre la liquidazione segue i criteri ex art. 4, co. 1, parte prima, d.m. 10 marzo 2014, n.
55 (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
Non è dunque dato applicare i parametri medi solo perché e solo quando il valore della controversia corrisponde alla media degli estremi dello scaglione di riferimento.
L'appellante ha rilevato che «[n]ella liquidazione delle spese legali del primo grado, si dovrà anche tener presente dell'importanza, della natura, della difficoltà, del valore, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si deve tener particolare conto dei contrasti giurisprudenziali esaminati»
(p. 22 cit. app.).
La parte ha omesso di indicare in concreto le circostanze significative dei vari criteri, che il giudice di primo grado non avrebbe considerato o male valutato.
L'appellante ha eccepito che con riguardo «alla liquidazione della fase istruttoria si deve tener conto che controparte non ha depositato la memoria ex art.183 comma 6 n. 1
C.P.C. e che i testi sentiti sono stati solamente due in un'unica udienza» (p. 22 cit. app.).
12 La liquidazione non merita invece alcuna censura.
La fase istruttoria si è svolta sia sul piano assertivo sia su quello probatorio [art. 4, co. 5, lett. c), d.m. n. 55/2014] e l'appellata ha compiuto queste attività: partecipazione all'udienza di prima comparizione e di trattazione della causa, deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., con deduzione di prova testimoniale, deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3), c.p.c., partecipazione all'udienza di ammissione delle prove, partecipazione all'udienza di assunzione delle prove orali con compimento di attività di contrasto alle richieste avversarie.
L'appellante ha eccepito l'omessa adesione dell'appellata alla richiesta di sottoporsi alla negoziazione assistita.
Si rammenta che la condotta di chi rifiuta l'invito può, anziché deve, incedere sul piano della regolamentazione delle spese processuali (art. 4, co. 1, d.l. 12 settembre 2014,
n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162).
Nel caso di specie, l'appellata ha motivato il rifiuto ancorché personalmente: «Non è poi vero che non abbia aderito alla richiesta di negoziazione assistita. || Dallo CP_1 stesso doc. 9 prodotto da parte appellante nel primo grado di giudizio (risposta alla pec di controparte – doc.8) risulta che , con ampia motivazione, ha contestato la richiesta CP_1 avanzata dal dott. tramite il proprio legale ma, all'ultimo capoverso scrive anche: Pt_1
“ovviamente si dichiara fin da ora la disponibilità di aderire ad un'eventuale negoziazione assistita, ritenendo che in quella sede saranno riconfermati i principi sopra esposti”. Dopo di che è arrivato l'atto di citazione» (p. 12 comp. cost. app.).
Non vi sono elementi nella condotta dell'appellata che giustificano una deroga al criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Il motivo è rigettato.
7. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Il valore della controversia corrisponde a quello della somma domandata (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per
13 tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
8. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 830/2023 promossa da
(c.f. , difeso dall'avv. Francesco Culot, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Verbania, viale Azari, n. 4 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Umberto Caldarera e Gaia Bonazzoli, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Torino, corso Re Umberto, n.
71 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previe le opportune declaratorie del caso, in riforma dell'appellata sentenza n. 330/2023 depositata il 05/05/2023 e pubblicata il
08/05/2023, dal Giudice Dott.ssa Monica Bellini nella causa n. 227/2021 R.G. del
Tribunale di Novara, in composizione monocratica, così giudicare:
- in via principale accertato l'inadempimento della convenuta condannarla al risarcimento in favore del Dott. della somma di euro 8.161,06 oltre interessi Parte_1 dal dovuto al saldo, o quella somma maggiore e/o minore eventualmente determinata in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c.;
- in via subordinata condannare l' convenuta a risarcire il danno subito CP_1 dal Dott. per responsabilità extracontrattuale, quantificato in euro 8.161,06 Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o quella somma maggiore e/o minore eventualmente determinata in via equitativa dal Giudice ex art. 2056 c.c.;
- sempre nel merito nell'ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 rifondere le spese di giudizio di primo grado che l'appellante ha provveduto a saldare, per euro 5.077,00 per competenze, euro 761,55 per spese rimb forf. 15%, oltre oneri di legge, e così in totale euro 7.407,95.
Con conseguente vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto nel merito della presente impugnazione
d'appello riformare la sentenza in punto liquidazione delle spese legali, e per l'effetto, ridurre gli importi liquidati per le varie fasi sulla base dei valori medi, nella misura del 50% così come previsto dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
In tale ipotesi con compensazione delle spese legali d'appello».
ha precisato queste conclusioni: «Richiamati i Controparte_1 contenuti di tutti gli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, in uno ai documenti già allegati, l'appellata chiede che - previa se del caso l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalla convenuta nel precedente giudizio – e non ammesse – venga rigettato l'appello proposto dal dott. e venga pertanto confermata la Parte_1 sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Novara in data 5-8/5/23, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio».
2 Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Novara, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da inadempimento o, in subordine, per responsabilità extracontrattuale, liquidato in euro
8.161,06, oltre agli accessori, ovvero nella somma accertata all'esito del processo, pari alla quota delle spese sostenute dal condominio “Tadini 9” di Novara, di cui è condòmino, per riparare la copertura del cavo Ricca, nella parte che corre sotto all'edificio.
L'attore aveva dedotto che la convenuta era obbligata per convenzione dell'11 marzo
1961, stipulata con i condòmini dell'edificio di via Tadini, n. 9, a vigilare sulle condizioni del cavo , quindi anche della parte coperta, di circa venti metri e immediatamente a Pt_2 monte del ponte a servizio di via Pascoli.
L'attore aveva allegato l'omessa sorveglianza del cavo o comunque l'omessa notizia sulle condizioni del medesimo riscontrate nel tempo, e che soltanto il 30 agosto 2018, e in seguito il 6 novembre 2018, la convenuta aveva segnalato al condominio la necessità di interventi manutentivi, quando il degrado della copertura era avanzato.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande attoree.
3. Con sentenza n. 330/2023 dell'8 maggio 2023, il Tribunale di Novara ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base a sei motivi e ha Parte_1 riproposto le domande avanzate in primo grado.
ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto l'erronea interpretazione della convenzione dell'11 marzo 1961.
Il motivo non è fondato.
3 La questione controversa tra le parti riguarda la titolarità dell'obbligo di mantenere il cavo Ricca, per la parte che corre sotto l'edificio condominiale, coperta in forza della citata convenzione.
La questione dipende essenzialmente dal significato della quinta clausola (cfr. p. 2 cit., pp. 3 ss. comp. cost.), che così dispone: «Sono ad esclusivo carico dei Concessionari le spese di costruzione di tutte le opere dipendenti dalla concessione e, in perpetuo, quelle per la loro manutenzione in lodevole stato, con obbligo di eseguire a proprie spese gli occorrenti restauri a semplice richiesta e secondo le prescrizioni dell'Associazione concedente» (doc. n.
2 fasc. primo grado appellante).
Secondo l'appellante, i concessionari, quindi i condòmini del condominio “Tadini 9”, devono sostenere «tutte le spese necessarie per la realizzazione e la manuten[zione] [del]la soletta del cavo, mentre la sorveglianza o meglio la custodia del cavo stesso», grava sull'appellata, quale concedente (p. 6 cit. app.).
Secondo l'appellata, «risultano ben delineati i compiti spettanti ai contraenti;
il
Concessionario si dovrà occupare della soletta che è stata costruita a suo esclusivo vantaggio mentre il Concedente continuerà ad occuparsi del Cavo originario» (p. 5 comp. cost. app.).
In accoglimento della prospettazione dell'appellata, il tribunale ha statuito che «dal tenore letterale dell'atto si evince che le parti espressamente stabilivano gli obblighi posti a carico di ciascuna parte contraente: al concedente spettava lo spurgo del tratto coperto e pertanto la manutenzione dell'alveo del cavo mentre al concessionario spettavano la Pt_2 costruzione e la manutenzione, in perpetuo, della tombinatura o meglio della soletta realizzata e, quindi, la sorveglianza sul mantenimento in buone condizione dell'opera realizzata, il controllo e la vigilanza della stessa. || […] Pertanto era il concessionario che avrebbe dovuto farsi parte diligente nel verificare lo stato di conservazione dell'opera considerato anche il tempo trascorso dalla sua realizzazione e pertanto il prevedibile rischio di ammaloramento» (pp. 7 s. sent.).
L'appellante ha anzitutto dedotto che «la convenzione non deve, […], essere applicata letteralmente» (p. 5 cit. app.).
Se è vero che la comune intenzione delle parti deve essere indagata, senza limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362, co. 1, c.c.), è altrettanto vero che da esso si deve partire: l'incontro di volontà presuppone la condivisione del patrimonio linguistico tra le parti, sicché, in difetto di altri indici, non è loro consentito introdurre significati arbitrari,
4 altrimenti sarebbe violato l'affidamento della controparte sul senso usuale delle parole;
così, in giurisprudenza, si ripete che nell'«applicazione dei criteri interpretativi, bisogna […] avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale» (Cass. civ., sez. III^, sent. 10 dicembre 2024, n. 31811).
Il giudice di primo grado non si è limitato alla lettera della clausola numero cinque, ma ne ha tratto il significato, facendo applicazione del criterio sistematico (art. 1363 c.c.), mediante il richiamo ad altre clausole della convenzione [nn. 6), 9), 16), p. 7 sent.].
A sostegno della propria posizione, l'appellante ha richiamato alcune clausole della convenzione, che giova riprendere partitamente, secondo l'ordine proposto dalla parte.
Con la prima clausola, «[l]'Associazione si era riservata il diritto di prescrivere le modalità di realizzazione della copertura secondo specifiche ed indicazioni tecniche ben precise. Risulta implicito, quindi, che la sorveglianza di tali opere doveva essere posta a carico di chi le aveva prescritte essendo evidentemente in grado di comprenderne lo stato di conservazione ed eventualmente di indicare le opere di risanamento necessarie» (pp. 6 s. cit. app.).
La clausola non fornisce elementi utili per sciogliere la questione, in quanto inerisce chiaramente ai lavori (iniziali) di costruzione della copertura (o soletta) del cavo, i quali dovevano eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui alle due successive clausole e per i quali l'appellata si era riservata la sorveglianza [v. clausola n. 1)].
L'oggetto della clausola esclude in radice che essa conformi, anche “implicitamente”, come sostenuto dall'appellante, il diverso ambito della manutenzione della copertura.
Con la quarta clausola, «[l]'Associazione si era riservata il diritto di accesso esclusivo al canale, ciò perché al medesimo poteva, e può accedere, solo personale specializzato e preventivamente formato, poiché la sorveglianza del canale è un'attività pericolosa essendo il medesimo soggetto al deflusso delle acque. || La circostanza evidenzia in maniera inequivocabile l'esclusività dell'onere di sorveglianza sullo stato del » (p. 7 cit. Parte_3 app.).
La quarta clausola contiene le prescrizioni per la creazione di una botola al “centro del tratto coperto”, di modo da “permettere facilmente l'accesso all'alveo del canale”.
La deduzione dell'appellante è apodittica, perché avulsa dal contesto (art. 1363 c.c.).
L'appellata ha l'obbligo di compiere lo spurgo del tratto coperto del cavo, secondo la clausola n. 6), che le attribuisce la “facoltà” di depositare il materiale estratto sul suolo
5 dei concessionari “attraverso la botola di cui al precedente comma [rectius condizione o clausola o articolo] 4°”.
Dalla previsione della creazione della botola, quale modalità di accesso al cavo nel tratto coperto, sicuramente necessario per eseguire lo spurgo, non si può ricavare più in generale che la sorveglianza del tratto è obbligo dell'appellata.
L'appellante ha poi richiamato la clausola quinta.
Per il giudice di primo grado, «a supporto della tesi prospettata da parte attrice [non] depone quanto previsto sempre al punto 5) e precisamente “con obbligo di eseguire a proprie spese gli occorrenti restauri a semplice richiesta e secondo le prescrizioni dell'associazione concedente”. Tale previsione attribuisce al concedente il potere
(aggiuntivo) di “ordinare” atti di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alle prescrizioni della concedente medesima ma non esonera il concessionario dall'obbligo di sorveglianza circa lo st[a]tus del manufatto».
Per l'appellante, invece, «[r]isulta di lapalissiana evidenza la volontà delle parti di porre a carico del esclusivamente l'onere economico» (p. 7 cit. app.). Parte_4
Questo assunto non convince.
Il rilievo che l'appellante dà all'onere economico delle spese non è determinante.
Nel regolare la manutenzione della cosa locata, l'art. 1526, co. 2, c.c. prevede che se si tratta di cose mobili, «le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore».
Nonostante la lettera, non si dubita che l'obbligo del conduttore non si esaurisca nel pagare l'intervento manutentivo.
Essere obbligati ad eseguire e a pagare la manutenzione, ovverosia a provvedere alla manutenzione di una cosa, vuol dire essere obbligati ad avere cura e occuparsi della cosa, quindi a verificare le condizioni della medesima.
La conclusione è suffragata dalla clausola n. 9 (art. 1363 c.c.), che pone a carico dei concessionari il risarcimento del danno cagionato alla concedente e ai terzi e dipendente, tra le altre ipotesi, “dalla trascurata manutenzione delle opere concesse”.
La responsabilità risarcitoria evoca l'inosservanza di un obbligo principale.
Se i concessionari sono responsabili del risarcimento del danno da omessa o cattiva manutenzione, significa che sono titolari dell'obbligazione principale sottesa.
Secondo l'appellante, la nona clausola è inutile «nell'ipotesi sostenuta in giudizio da controparte (ed accolta dal primo Giudice), […], atteso che il risarcimento previsto sarebbe
6 stato un'ovvia e necessaria conseguenza della custodia e quindi dell'asserito obbligo di sorveglianza in capo al condominio concessionario. || Ma così non è, per cui l' , CP_1 implicitamente riconoscendo il proprio obbligo di sorvegliare il canale, con tale apposita clausola aveva voluto specificare che i danni provocati dalla trascurata manutenzione delle opere concesse (il cui risarcimento le sarebbe imputabile), le dovrà essere rimborsato dal
» (pp. 8 s. cit. app.). Parte_4
La clausola è in realtà utile proprio a definire le obbligazioni delle parti.
Essa non ha come referente l'inosservanza della richiesta da parte della concedente di eseguire dei lavori o l'inosservanza delle prescrizioni da essa date o ancora l'omesso pagamento, anche parziale, della spesa, ma, più in generale, la trascurata manutenzione.
Non si comprende come i concessionari possano essere responsabili, in generale, della cattiva manutenzione della copertura, quando la sorveglianza, che è un'attività, se non immanente, necessariamente strumentale alla manutenzione, sarebbe obbligo della concedente;
più ancora non si comprende come, in caso di tardiva (quindi trascurata) manutenzione, tale da pregiudicare lo stato della copertura e dipendente a sua volta da omessa o tardiva sorveglianza, l'obbligato alla sorveglianza, vale a dire la concedente nella prospettiva dell'appellante, non solo non è responsabile, ma anzi ha diritto al ristoro del danno.
Dall'undicesima clausola, «si può ottenere conferma della circostanza che l'onere di sorveglianza del cavo sia stato posto a carico dell' , laddove è stato Pt_2 CP_1 stabilito che il dovrà “rimborsare” le maggiori spese di spurgo e manutenzione, Parte_4 con ciò presupponendo che le opere suddette dovranno essere eseguite dalla CP_1 che, quindi, ha il dovere di monitorare la condizione del Cavo e procedere alla esecuzione di quanto sopra detto facendosi poi rimborsare» (p. 9 cit. app.).
La deduzione non convince.
Anche in questo caso la clausola non sembra rilevante, poiché si riferisce alle spese dello spurgo, che grava sull'appellata (clausola n. 6), e della, più generale, manutenzione del cavo, che grava sempre sull'appellata (clausola n. 16).
La questione in esame riguarda invece la manutenzione della copertura: la clausola n. 5 riguarda la manutenzione delle “opere dipendenti dalla concessione” e quella n. 9, connessa alla prima, si riferisce alla “manutenzione delle opere concesse”.
7 Dalla clausola undicesima si evince che le parti avevano ipotizzato l'incremento delle spese per le attività di spurgo e di manutenzione del cavo, in ragione della concessione, cioè della chiusura di un tratto del cavo.
Ragion per cui, in cambio del beneficio della chiusura, i concessionari sono tenuti al concorso alle spese.
Con la sedicesima clausola, «le parti regolavano proprio il dovere di sorveglianza in capo all'associazione laddove stabilivano che “Il personale dell'Associazione concedente avrà libero accesso alla proprietà dei concessionari, per la sorveglianza, lo spurgo e la manutenzione del cavo.”» (p. 9 cit. app.).
L'accesso alla proprietà dei concessionari è strumentale allo svolgimento dei compiti della concedente, ma anche alla generale attività di sorveglianza.
Quest'ultima previsione si spiega in base proprio alla clausola n. 5, secondo cui i concessionari devono eseguire gli interventi di manutenzione della copertura a semplice richiesta e secondo le prescrizioni della concedente.
La concedente si è dunque riservata il potere di prescrivere ai concessionari le opere necessarie alla manutenzione, come riconosciuto dall'appellante: «L'associazione si era espressamente riservata il diritto di poter accedere al cavo per sorvegliare il medesimo e quindi, chiedere al Concessionario di effettuare le manutenzioni necessarie “a semplice richiesta” (vedere art. 5) e secondo le sue direttive» (p. 9 cit. app.).
Alla possibilità di intimare la manutenzione della copertura non è sottesa l'esenzione dei concessionari dall'obbligo di prendersi cura della stessa, quindi di assumere le giuste iniziative per garantirne la conservazione.
La soluzione proposta dall'appellante non sembra ragionevole.
In base ad essa, invero, i concessionari possono disinteressarsi completamente delle condizioni in cui versa la copertura del cavo, omettendo anche di notiziare la concedente della necessità o dell'opportunità di interventi, quando avvertita, mentre sono obbligati ad attivarsi soltanto se destinatari di una richiesta della concedente.
Così opinando, nel silenzio della concedente, i concessionari possono trovarsi a non spendere alcunché in manutenzione per un numero indeterminato di anni di una cosa di godimento quotidiano, per poi qualificare come danno la spesa sopravvenuta, relativa ad un intervento richiesto, in tesi, tardivamente dalla concedente, con il risultato di sottrarsi all'obbligo di pagare la manutenzione (ipotesi sostanzialmente corrispondente alla vicenda di lite).
8 Il criterio della buona fede, di cui all'art. 1366 c.c., impone di ritenere invece che la sorveglianza, strumentale alla manutenzione, spetti al soggetto che gode della copertura – destinata nel caso di specie ad accesso carraio, in parte, e a giardino, sempre in parte (p.
8 sent.) –, e che, per questo, è tenuta ad avvertirne l'esigenza manutentiva, anche solo per il decorso del tempo, e previa adozione di ogni iniziativa utile alla verifica dello stato della cosa, anche mediante il coinvolgimento di soggetti esperti.
A questo proposito, si osserva che la disponibilità che l'appellata ha delle chiavi per l'accesso al cavo, giusta allegazione dell'appellante, non porta a conclusioni diverse.
Anzitutto, dalle immagini prodotte dall'appellante, si evince che la botola (o tombino) non è munita di alcun lucchetto (docc. nn. 20.1, 20.2 fasc. primo grado appellante).
Pertanto, la rilevanza della circostanza in esame viene meno o comunque sbiadisce.
Inoltre, la circostanza non è determinante.
In primo luogo, la disponibilità delle chiavi di accesso alla botola sarebbe comunque strumentale al compimento delle attività di competenza della concedente, quale è lo spurgo, ma anche della più generale sorveglianza delle condizioni del cavo, funzionale a sua volta anche ad accertare esigenze manutentive della copertura litigiosa non rilevate su iniziativa dei soggetti obbligati (i concessionari).
In secondo luogo, in caso di chiusura della botola, e ove necessario, i concessionari possono chiederne l'apertura per la verifica delle condizioni della soletta, anche mediante terzi esperti.
In ogni caso, si ribadisce che alla lettura proposta dall'appellante osta in particolare la previsione del diritto dell'appellata al risarcimento del danno derivato da trascuratezza
(quindi anche da ritardo) nella manutenzione dell'opera concessa.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità da inadempimento dell'appellata.
Il motivo non è fondato.
Il motivo si pone in continuità con il primo.
Per l'appellante, non è logico «sostenere che l'onere di sorveglianza dell' CP_1 fosse limitato alla sola verifica di quella parte del canale sommersa dalle acque, in sostanza il mentre nessun onere in tal senso fosse assunto per la parte sovrastante, Pt_3 peraltro realizzata con le modalità indicate dall' , in tal modo potendosi CP_1 disinteressare totalmente delle sue condizioni di stabilità» (p. 10 cit. app.).
9 Come esposto, l'obbligazione di manutenzione della copertura del cavo a carico dei concessionari è effetto di ragionevole pattuizione, attesa l'immediata disponibilità della cosa da parte di chi ne gode.
La previsione non implica disinteresse della cosa da parte della concedente.
Proprio perché dalle buone condizioni della copertura deriva il buono stato del cavo in generale, la concedente si è riservata l'accesso ai luoghi di interesse e il potere di richiedere il compimento di interventi manutentivi.
Benché il motivo d'appello sia rubricato come omessa applicazione degli artt. 1218,
1176 c.c., l'appellante ha richiamato altresì la norma ex art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità extracontrattuale per danno cagionato da cosa in custodia.
Il richiamo all'art. 2051 c.c. non è pertinente.
La norma rileva semmai nei rapporti con i terzi, estranei alla convenzione.
L'obbligo dei concessionari di mantenere la copertura, quindi di bene conservarla, ne evoca la custodia agli effetti del regime del rapporto con la concedente.
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la valutazione di elementi di prova per omissione.
L'appellante ha dedotto che l'appellata ha ammesso che, dal 1961 al 2018, non ha eseguito alcun controllo o sopralluogo al fine di verificare lo stato della soletta e che, pur avendo fatto accessi per controllare lo stato del deflusso delle acque del cavo, non ha mai notiziato il sulle condizioni della soletta. Parte_4
L'esame del motivo presuppone l'accoglimento del primo motivo.
Invero, accertato che l'obbligazione di manutenzione, quindi il preliminare compito di vigilare sullo stato della cosa, grava sui concessionari, diviene superfluo accertare se l'appellata sia inadempiente.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza, nella parte in cui è stata negata la responsabilità extracontrattuale dell'appellata.
Il motivo non è fondato.
L'appellante ha assunto che «[i]l primo Giudice ha errato sia nel ritenere custode del tratto tombinato del cavo il , sia nella qualificazione della responsabilità Pt_2 Parte_4 extracontrattuale dedotta dalla difesa deducente, atteso che non è stata richiamata la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma invece, la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.» (pp. 15 s. cit. app.).
10 La qualificazione giuridica spetta al giudice (art. 101, co. 2, Cost.) e quella indicata dalle parti ha valore di mera proposta;
il primo potrà fare applicazione di una norma, ove sussumibili sotto alla fattispecie gli enunciati della vicenda sostanziale, a maggior ragione in presenza di una prospettazione in diritto generica come in questo caso: «L'appellante, infatti, ritiene che qualora il Giudicante dovesse ritenere non operante la responsabilità contrattuale, risulterebbe comunque provata la responsabilità della in via CP_1 extracontrattuale avendo colposamente e/o dolosamente omesso di dare comunicazione al delle condizioni della soletta del cavo» (p. 16 cit. app.). Parte_4
In ogni caso, è lo stesso appellante ad avere invocato la custodia agli effetti dell'art. 2051 c.c. nel secondo motivo d'appello, ritenuto infondato in parte qua.
È pertanto sufficiente richiamarne la motivazione.
Il motivo è rigettato.
5. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha trattato del danno risarcibile.
Il motivo non è fondato.
L'esclusione della responsabilità dell'appellata preclude la causazione di un danno nei confronti dell'appellante.
Va soggiunto che questo non è configurabile in astratto.
Se di ogni intervento manutentivo sono gravati i concessionari, la relativa spesa non
è per loro una voce di danno ed anzi corrisponde alla loro obbligazione.
Per questo, e a volere accogliere la prospettazione dell'appellante circa gli obblighi delle parti, alcun danno si è comunque verificato in concreto.
Il pregiudizio corrisponde in tesi esattamente alla spesa sostenuta.
Siccome la spesa della manutenzione grava sui concessionari, non è possibile che l'unica spesa sin d'ora sostenuta sia qualificabile come danno nella sua interezza.
Quest'ultimo doveva essere dedotto in termini di maggiore spesa.
Detto altrimenti, il danno poteva semmai essere la differenza tra la spesa sostenuta e l'entità degli interventi manutentivi necessari nel corso degli anni ad evitare il degrado denunciato dall'appellante.
Sennonché, in assenza di più precisi elementi, non si può ritenere che la vigilanza, per come compiuta dall'appellata, abbia generato effettivamente una maggiore spesa.
Invero, se i concessionari non hanno mai sostenuto spese per la manutenzione, non si può escludere che la spesa sostenuta altro non corrisponda che alla somma delle spese che avrebbero sostenuto per l'opera di manutenzione diluita nel tempo.
11 Ipotesi che acquista verosimiglianza, se si considera che è stato fatto un intervento solo in un arco di tempo di oltre cinquant'anni, e che andava contrastata dall'appellante, onerato della prova del danno e del nesso di causalità (art. 2697, co. 1, c.c., cfr. anche nell'ambito della responsabilità da inadempimento, per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 14 aprile 2025, n. 9721).
Questi ulteriori rilievi costituiscono altre ragioni di infondatezza non solo di questo motivo, ma più in generale delle domande risarcitorie.
Il motivo è rigettato.
6. Con il sesto motivo, l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese di lite.
Il motivo non è fondato.
L'appellante ha lamentato che l'applicazione dei parametri forensi medi non è stata motivata.
Tuttavia, proprio il mancato discostamento da quei parametri dispensa il giudice dal dovere motivazionale.
La circostanza della prossimità del valore della controversia al primo termine dello scaglione di riferimento non giustifica in sé la liquidazione di importi ridotti.
Il valore della causa è strumentale appunto ad individuare lo scaglione rilevante, mentre la liquidazione segue i criteri ex art. 4, co. 1, parte prima, d.m. 10 marzo 2014, n.
55 (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
Non è dunque dato applicare i parametri medi solo perché e solo quando il valore della controversia corrisponde alla media degli estremi dello scaglione di riferimento.
L'appellante ha rilevato che «[n]ella liquidazione delle spese legali del primo grado, si dovrà anche tener presente dell'importanza, della natura, della difficoltà, del valore, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si deve tener particolare conto dei contrasti giurisprudenziali esaminati»
(p. 22 cit. app.).
La parte ha omesso di indicare in concreto le circostanze significative dei vari criteri, che il giudice di primo grado non avrebbe considerato o male valutato.
L'appellante ha eccepito che con riguardo «alla liquidazione della fase istruttoria si deve tener conto che controparte non ha depositato la memoria ex art.183 comma 6 n. 1
C.P.C. e che i testi sentiti sono stati solamente due in un'unica udienza» (p. 22 cit. app.).
12 La liquidazione non merita invece alcuna censura.
La fase istruttoria si è svolta sia sul piano assertivo sia su quello probatorio [art. 4, co. 5, lett. c), d.m. n. 55/2014] e l'appellata ha compiuto queste attività: partecipazione all'udienza di prima comparizione e di trattazione della causa, deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., con deduzione di prova testimoniale, deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3), c.p.c., partecipazione all'udienza di ammissione delle prove, partecipazione all'udienza di assunzione delle prove orali con compimento di attività di contrasto alle richieste avversarie.
L'appellante ha eccepito l'omessa adesione dell'appellata alla richiesta di sottoporsi alla negoziazione assistita.
Si rammenta che la condotta di chi rifiuta l'invito può, anziché deve, incedere sul piano della regolamentazione delle spese processuali (art. 4, co. 1, d.l. 12 settembre 2014,
n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162).
Nel caso di specie, l'appellata ha motivato il rifiuto ancorché personalmente: «Non è poi vero che non abbia aderito alla richiesta di negoziazione assistita. || Dallo CP_1 stesso doc. 9 prodotto da parte appellante nel primo grado di giudizio (risposta alla pec di controparte – doc.8) risulta che , con ampia motivazione, ha contestato la richiesta CP_1 avanzata dal dott. tramite il proprio legale ma, all'ultimo capoverso scrive anche: Pt_1
“ovviamente si dichiara fin da ora la disponibilità di aderire ad un'eventuale negoziazione assistita, ritenendo che in quella sede saranno riconfermati i principi sopra esposti”. Dopo di che è arrivato l'atto di citazione» (p. 12 comp. cost. app.).
Non vi sono elementi nella condotta dell'appellata che giustificano una deroga al criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Il motivo è rigettato.
7. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Il valore della controversia corrisponde a quello della somma domandata (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per
13 tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
8. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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