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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 858 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
ER AL
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maiorino
APPELLANTE
E
D'BR TT
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Volpicelli
1 BU IRMA;
BU IC;
BU CC
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo D'Auria
BU CIRO;
BU IO
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. FO Esposito
ER RAFFAELE;
ER LO
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Vella
ER OM
non costituita
APPELLATI
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Got del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1963/2023 ( Danni da spoglio illegittimo )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 27 marzo 2025 fissata ai sensi degli artt. 350 bis - 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo.
1. Con la sentenza n. 1963/2023 pubblicata l'11/10/2023, il Got del Tribunale di Nocera, a definizione del giudizio n. 2873/2012 RG introdotto da
D'OS ET, ha così provveduto:
“1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto sig. ZI FO in ordine ai danni per cui è causa.
2) Condanna il convenuto sig. ZI FO al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 8.560,00, cui, trattandosi di danno conseguente da fatto illecito ex art. 2043 c.c., vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione da calcolarsi dalla data del subito atto illecito di spoglio del gennaio 2010 e fino al novembre del 2013, ripristino della rampa, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2 3) Condanna il convenuto sig. ZI FO al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in complessivi € 2.754,00 di cui € 214,00 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/14, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Enrico Volpicelli per dichiarato anticipo.
4) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate in € 1.942,80 con decreto di liquidazione del 30-12-2014, a carico del convenuto soccombente sig. ZI FO.
5) Dispone l'estromissione di tutti i convenuti chiamati in causa ex artt. 106 e
269 c.p.c., e conseguentemente condanna il convenuto sig. ZI FO al rimborso in favore degli stessi delle spese e compensi di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, ciascuno”.
2. La sentenza ha definito un procedimento introdotto nell'anno 2012, con atto di citazione notificato il 28/06/2012, sicché, per la previsione dell'art. 327 cpc, il termine lungo per appellare era di mesi 6, decorrenti dalla sua pubblicazione
La sentenza, pubblicata in data 11/10/2023, non essendo stata notificata per la decorrenza del termine breve, doveva quindi essere impugnata entro l'11/04/2024.
L'appello notificato in data 17/07/2024 è pertanto tardivo, sì come dato atto dallo stesso appellante ZI FO.
La declaratoria di inammissibilità per tardività assorbe la disamina delle altre eccezioni in rito ( inammissibilità ex art. 342 e improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo ) sollevate in via preliminare dagli appellati.
3. Le spese del presente giudizio gravano sull'appellante ZI FO, non sussistendo nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92,co.2, cpc per disporne la compensazione e non avendo le parti appellate inteso accedere alla richiesta di compensazione fatta dall'appellante nelle note conclusionali.
Alla liquidazione si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, che è compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, con riferimento agli importi minimi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre alla riduzione del 50% trattandosi di pronuncia di mero rito.
La liquidazione è fatta in favore di ciascuna delle quattro parti costituite.
3 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 17/07/2024 da
ER AL avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1963/2023, così provvede:
1) DICHIARA l'appello inammissibile per tardività;
2) CONDANNA ZI FO al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida, a titolo di compenso, in favore di ciascuna delle parti costituite, in € 992,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cap, con attribuzione per D'OS
ET all'avv. Volpicelli e per BU IO e BU CI all'avv. Esposito, che se ne sono dichiarati antistatari.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012
(13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa
impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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