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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione XIV civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Laura Martano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°18731/2022 RG avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace su opposizione all'esecuzione
TRA
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_2
GIANNANDREA CONTIERI, C.F. , presso il cui studio CodiceFiscale_1
sito in Napoli alla via Posillipo n. 26 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
, C.F. CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
( ), in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. PAOLO CASTELLUCCIO,
C.F. , presso il cui studio sito in Napoli alla Piazza dei Martiri - C.F._3
Vico S. Maria a Cappella Vecchia 8/b elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
(d'ora in avanti ) contro la sentenza n. 2791/2022 del Giudice di
[...] Pt_3
Pace di Barra. In particolare, la controversia trae le mosse dall'atto di opposizione proposto dinanzi al Giudice di Pace di Barra da avverso l'estratto di ruolo n. 2011/0001502 CP_1 rilasciato da relativo alla cartella di pagamento n. Parte_1 07120120120016868710 di euro 652,43 per l'iscrizione da parte del CP_2
di sanzioni amministrative per il mancato pagamento della tassa dei rifiuti
[...] relativa all'anno 2010. Con la citata sentenza n. 2791/2022, l'opposizione veniva accolta dal Giudice di prime cure, che a tale conclusione giungeva rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da e dal , Pt_3 Controparte_2 nonché ritenendo maturata la prescrizione quinquennale del credito. L'appellante censurava dunque la gravata sentenza, preliminarmente, nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in via gradata, nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità e comunque riconosciuto l'infondatezza della domanda. Il deduceva allora anch'esso il difetto di giurisdizione del Controparte_2 giudice ordinario, con vittoria delle spese di lite.
Benché ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
----- L'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' e Pt_3 dal per le ragioni di seguito illustrate. Controparte_2
Giova in primo luogo richiamare le norme ratione temporis applicabili al caso in esame. Vengono, in particolare, in considerazione l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e l'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973. Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». A norma dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, poi, «non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo». Tale disposizione, si badi, è stata oggetto di una pronuncia additiva della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 114/2018, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del c.p.c. L'ampia dizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ha indotto la giurisprudenza a interpretarla nel senso che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di
2 fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23832/2007, in cui è anche puntualizzato che, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, come nel caso di specie, un fatto estintivo – relativo cioè all'an – dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione).
Orbene, indiscussa la natura di tributo della tassa sui rifiuti per cui è causa, trattasi allora di stabilire se con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente abbia in primo grado inteso censurare un atto dell'esecuzione forzata tributaria o se, invece, abbia inteso impugnare un atto prodromico all'esecuzione, nel qual caso incardinando una controversia ex lege devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie. A tal riguardo, è noto che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie (cfr. Cass., SS.UU., n. 8279/2008). Ed invero, a norma del menzionato art. 2 d.lgs. n. 546/1992, la giurisdizione del giudice tributario è esclusa solo per la fase dell'espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, tanto la cartella esattoriale, quanto l'avviso di mora (o intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973). Ciò sull'intuitivo rilievo che, fintantoché la pretesa tributaria non viene azionata in executivis, viene ancora in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria e il potere impositivo sussumibile nello schema “potestà-soggezione”, proprio del rapporto tributario e giustificante perciò la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice tributario. Tanto, si badi, sia nel caso di impugnazione diretta della cartella esattoriale, quanto nel caso di impugnazione c.d. “recuperatoria” della stessa, ove cioè l'esistenza della cartella esattoriale impugnata e non ritualmente notificata risulti da un estratto di ruolo, in ambo i casi contestando infatti il contribuente l'esistenza a monte di un'obbligazione tributaria. Analogamente, in ipotesi, come quella in esame, in cui il contribuente sottopone all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, contestualmente prospettando la prescrizione del debito maturata a seguito della notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita al giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario (così Cass., Sez. Un., n. 16986/2022). È vero, infatti, che, secondo il diritto vivente, «alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento […]; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale […] nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento» (cfr. Cass. n. 12642/2021), ponendosi dunque la notifica della cartella di pagamento quale “spartiacque” tra le due giurisdizioni, ma ciò se ed in quanto la pretesa tributaria si sia manifestata con un atto esecutivo, posto che ai sensi del citato art. 2 d.lgs. n. 546/1992 la giurisdizione tributaria arretra unicamente di fronte agli
«atti della esecuzione forzata tributaria». Atteso che, nel caso specifico, oggetto di
3 impugnazione in primo grado è stata – a nulla rilevando se direttamente o in funzione
“recuperatoria”, nei termini sopra chiariti – la cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione e non già esso stesso esecutivo, deve negarsi la giurisdizione di questo Giudice e affermarsi di contro quella del giudice tributario, non ricorrendo alcuna controversia relativa ad «atti della esecuzione forzata tributaria» che a norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ad una diversa ricostruzione, si badi, non conduce la menzionata pronuncia n.
114/2018 della Corte costituzionale. Difatti, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, la Consulta ha inteso soltanto ampliare i motivi di opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. proponibili davanti al giudice ordinario quale GE nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione esattoriale, giacché prima di tale pronuncia additiva l'opposizione in parola poteva avere ad oggetto ex art. 57 cit. solo la pignorabilità dei beni. Tale sistema è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi in quanto impediva al contribuente di far valere davanti al giudice ordinario, in funzione di GE, quei fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso verificatisi prima della notifica del pignoramento ma non più sussumibili davanti al giudice tributario proprio perché l'esecuzione era ormai iniziata.
Ne discende la riforma della gravata sentenza. L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della gravata sentenza anche quanto alla statuizione sulle spese.
Le spese del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in assenza di nota spese, alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d.m. n. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al giudice di pace e, rispettivamente, al tribunale di valore sino ad euro 1.100 (avuto riguardo alle somme complessivamente iscritte a ruolo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 2791/2022 del Giudice di Pace di Barra, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il giudice tributario e per l'effetto CP_1 assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi al commissione tributaria territorialmente competente in primo grado
2) riforma la sentenza n. 2791/2022 del Giudice di Pace di Barra anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite;
3) condanna per l'effetto al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del primo grado di
[...] che liquida in euro 180,00 per compensi, oltre a 15% spese generali successiva, C.A. ed I.V.A. come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Giannandrea Contieri, CP_1 difensore antistatario di per il presente grado, Parte_1
4 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 70,00 per spese, 330,00 per compensi, oltre 15% spese generali, C.A. ed I.V.A come per legge;
5) condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Daniela Esposito, difensore CP_1 antistatario del per il primo grado, delle spese del primo grado Controparte_2 di giudizio che liquida in euro 43,00 per spese, 180,00 per compensi, oltre a 15% spese generali successive, C.A. ed I.V.A. come per legge;
6) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Paolo Castelluccio, CP_1 difensore antistatario del per il presente grado di giudizio, delle Controparte_2 spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 330,00 per compensi, oltre
15% spese generali, C.A. ed I.V.A come per legge. Napoli, l'11.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Martano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pirone, Magistrato ordinario in tirocinio generico presso l'intestato Tribunale
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione XIV civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Laura Martano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°18731/2022 RG avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace su opposizione all'esecuzione
TRA
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_2
GIANNANDREA CONTIERI, C.F. , presso il cui studio CodiceFiscale_1
sito in Napoli alla via Posillipo n. 26 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
, C.F. CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
( ), in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. PAOLO CASTELLUCCIO,
C.F. , presso il cui studio sito in Napoli alla Piazza dei Martiri - C.F._3
Vico S. Maria a Cappella Vecchia 8/b elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
(d'ora in avanti ) contro la sentenza n. 2791/2022 del Giudice di
[...] Pt_3
Pace di Barra. In particolare, la controversia trae le mosse dall'atto di opposizione proposto dinanzi al Giudice di Pace di Barra da avverso l'estratto di ruolo n. 2011/0001502 CP_1 rilasciato da relativo alla cartella di pagamento n. Parte_1 07120120120016868710 di euro 652,43 per l'iscrizione da parte del CP_2
di sanzioni amministrative per il mancato pagamento della tassa dei rifiuti
[...] relativa all'anno 2010. Con la citata sentenza n. 2791/2022, l'opposizione veniva accolta dal Giudice di prime cure, che a tale conclusione giungeva rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da e dal , Pt_3 Controparte_2 nonché ritenendo maturata la prescrizione quinquennale del credito. L'appellante censurava dunque la gravata sentenza, preliminarmente, nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in via gradata, nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità e comunque riconosciuto l'infondatezza della domanda. Il deduceva allora anch'esso il difetto di giurisdizione del Controparte_2 giudice ordinario, con vittoria delle spese di lite.
Benché ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
----- L'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' e Pt_3 dal per le ragioni di seguito illustrate. Controparte_2
Giova in primo luogo richiamare le norme ratione temporis applicabili al caso in esame. Vengono, in particolare, in considerazione l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e l'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973. Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». A norma dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, poi, «non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo». Tale disposizione, si badi, è stata oggetto di una pronuncia additiva della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 114/2018, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del c.p.c. L'ampia dizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ha indotto la giurisprudenza a interpretarla nel senso che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di
2 fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23832/2007, in cui è anche puntualizzato che, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, come nel caso di specie, un fatto estintivo – relativo cioè all'an – dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione).
Orbene, indiscussa la natura di tributo della tassa sui rifiuti per cui è causa, trattasi allora di stabilire se con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente abbia in primo grado inteso censurare un atto dell'esecuzione forzata tributaria o se, invece, abbia inteso impugnare un atto prodromico all'esecuzione, nel qual caso incardinando una controversia ex lege devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie. A tal riguardo, è noto che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie (cfr. Cass., SS.UU., n. 8279/2008). Ed invero, a norma del menzionato art. 2 d.lgs. n. 546/1992, la giurisdizione del giudice tributario è esclusa solo per la fase dell'espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, tanto la cartella esattoriale, quanto l'avviso di mora (o intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973). Ciò sull'intuitivo rilievo che, fintantoché la pretesa tributaria non viene azionata in executivis, viene ancora in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria e il potere impositivo sussumibile nello schema “potestà-soggezione”, proprio del rapporto tributario e giustificante perciò la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice tributario. Tanto, si badi, sia nel caso di impugnazione diretta della cartella esattoriale, quanto nel caso di impugnazione c.d. “recuperatoria” della stessa, ove cioè l'esistenza della cartella esattoriale impugnata e non ritualmente notificata risulti da un estratto di ruolo, in ambo i casi contestando infatti il contribuente l'esistenza a monte di un'obbligazione tributaria. Analogamente, in ipotesi, come quella in esame, in cui il contribuente sottopone all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, contestualmente prospettando la prescrizione del debito maturata a seguito della notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita al giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario (così Cass., Sez. Un., n. 16986/2022). È vero, infatti, che, secondo il diritto vivente, «alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento […]; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale […] nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento» (cfr. Cass. n. 12642/2021), ponendosi dunque la notifica della cartella di pagamento quale “spartiacque” tra le due giurisdizioni, ma ciò se ed in quanto la pretesa tributaria si sia manifestata con un atto esecutivo, posto che ai sensi del citato art. 2 d.lgs. n. 546/1992 la giurisdizione tributaria arretra unicamente di fronte agli
«atti della esecuzione forzata tributaria». Atteso che, nel caso specifico, oggetto di
3 impugnazione in primo grado è stata – a nulla rilevando se direttamente o in funzione
“recuperatoria”, nei termini sopra chiariti – la cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione e non già esso stesso esecutivo, deve negarsi la giurisdizione di questo Giudice e affermarsi di contro quella del giudice tributario, non ricorrendo alcuna controversia relativa ad «atti della esecuzione forzata tributaria» che a norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ad una diversa ricostruzione, si badi, non conduce la menzionata pronuncia n.
114/2018 della Corte costituzionale. Difatti, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, la Consulta ha inteso soltanto ampliare i motivi di opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. proponibili davanti al giudice ordinario quale GE nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione esattoriale, giacché prima di tale pronuncia additiva l'opposizione in parola poteva avere ad oggetto ex art. 57 cit. solo la pignorabilità dei beni. Tale sistema è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi in quanto impediva al contribuente di far valere davanti al giudice ordinario, in funzione di GE, quei fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso verificatisi prima della notifica del pignoramento ma non più sussumibili davanti al giudice tributario proprio perché l'esecuzione era ormai iniziata.
Ne discende la riforma della gravata sentenza. L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della gravata sentenza anche quanto alla statuizione sulle spese.
Le spese del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in assenza di nota spese, alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d.m. n. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al giudice di pace e, rispettivamente, al tribunale di valore sino ad euro 1.100 (avuto riguardo alle somme complessivamente iscritte a ruolo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 2791/2022 del Giudice di Pace di Barra, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il giudice tributario e per l'effetto CP_1 assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi al commissione tributaria territorialmente competente in primo grado
2) riforma la sentenza n. 2791/2022 del Giudice di Pace di Barra anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite;
3) condanna per l'effetto al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del primo grado di
[...] che liquida in euro 180,00 per compensi, oltre a 15% spese generali successiva, C.A. ed I.V.A. come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Giannandrea Contieri, CP_1 difensore antistatario di per il presente grado, Parte_1
4 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 70,00 per spese, 330,00 per compensi, oltre 15% spese generali, C.A. ed I.V.A come per legge;
5) condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Daniela Esposito, difensore CP_1 antistatario del per il primo grado, delle spese del primo grado Controparte_2 di giudizio che liquida in euro 43,00 per spese, 180,00 per compensi, oltre a 15% spese generali successive, C.A. ed I.V.A. come per legge;
6) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Paolo Castelluccio, CP_1 difensore antistatario del per il presente grado di giudizio, delle Controparte_2 spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 330,00 per compensi, oltre
15% spese generali, C.A. ed I.V.A come per legge. Napoli, l'11.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Martano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pirone, Magistrato ordinario in tirocinio generico presso l'intestato Tribunale
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