Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella,
Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6382 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” riservata per la decisione in data 29.11.2024, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Enrico Capone, come da procura in atti;
ATTORE
E
(C.F. , in persona del tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso il cui ufficio, sito in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
allegava che: 1) in data 13.06.2019, mentre era in regime di detenzione
[...]
presso la Casa Circondariale G. Salvia di Napoli Poggioreale, cucinava nella propria cella e subiva un incidente a seguito dello scoppio di una bombola di gas messa a disposizione dalla struttura;
2) nell'immediato, veniva soccorso dal personale in servizio presso la struttura carceraria;
3) a causa dell'evento, riportava ustione di II grado al braccio sinistro e ustione di I grado al viso e veniva riportato nella cartella sanitaria che l'ustione era stata causata accidentalmente dallo scoppio della bomboletta di gas consentita. Evidenziava l'istante che la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria per l'inadempimento degli obblighi di protezione va inquadrata come responsabilità contrattuale. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione Controparte_1
del sinistro occorso all'attore, e, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 22.426,52 per i danni (patrimoniali e non) riportati ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva il , che eccepiva l'infondatezza della domanda e, Controparte_1
in particolare, deduceva che: 1) dalla documentazione allegata, si evinceva che il sig.
riportava danni in seguito allo scoppio di una bomboletta del gas del fornellino;
Pt_1
2) la vendita di prodotti all'interno del carcere veniva effettuata da parte di un'impresa terza aggiudicataria, per cui una eventuale responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1470 e ss. c.c. poteva essere ascritta unicamente alla ditta aggiudicataria e non al;
2) i suddetti apparecchi venivano acquistati dai CP_1
detenuti tramite sopravvitto e, nell'ipotesi di specie, non risultava che l'attore avesse mai acquistato alcun fornellino a gas, come da allegata dichiarazione
2 dell'Amministrazione Penitenziaria dell'8.07.2020; 4) l'attore aveva comunque sottoscritto – come di consueto, al momento dell'ingresso in carcere, in data
18.08.2018 - il consenso informato sull'uso dei fornellini a gas. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, di ridurre l'importo richiesto a titolo risarcitorio da controparte, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza emessa in data 24.06.22, venivano concessi i termini di cui all'art. 183
VI comma cpc;
le parti, tuttavia, non depositavano le memorie di cui all'art.183 VI comma cpc, e, successivamente, all'udienza del 29.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda è infondata e non trova accoglimento.
L'attore, infatti, non ha fornito alcuna prova delle modalità con cui si verificava l'evento e di quale fornellino avesse utilizzato. Evidenzia, in particolare, il Tribunale che l'istante non formulava istanze istruttorie (né nell'atto di citazione, né successivamente, poiché non depositava le memorie di cui all'art. 183 VI comma cpc) e che la documentazione dallo stesso prodotta (messa in mora e documentazione medica) non fornisce alcun elemento in merito alla prova dinamica del sinistro allegato. E' appena il caso di precisare, infatti, che quanto riportato sulla cartella clinica in ordine alle cause del sinistro non costituisce prova dell'evento, ma solo di quanto dichiarato dall'attore ai sanitari.
Evidenzia, inoltre, il Tribunale, senza in alcun modo sovvertire l'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., che, dalla dichiarazione dell'Amministrazione penitenziaria dell'8.7.2020 allegata dalla parte convenuta, emerge che l'attore non aveva mai acquistato alcun fornellino a gas. Ed ancora, inoltre, si rileva che l'attore, in data
18.08.18, aveva sottoscritto il modulo relativo al consenso informato per l'uso dei fornellini, con il quale si impegnava a rispettare le regole per il buon funzionamento
3 del fornellino riportate sul retro della scatola contente lo stesso e dal sottoscritto conosciute.
Pertanto, parte convenuta adempiva regolarmene, in via preventiva, a tutti gli obblighi di informazione allo stesso spettanti e provvedeva prontamente, altresì, in seguito al verificarsi dell'infortunio, a fornire assistenza al detenuto trasportandolo al pronto soccorso, come emerge dalla documentazione in atti.
Alla luce di quanto detto, la domanda attorea va, pertanto, disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in relazione al valore del procedimento (scaglione fino a 26.000,00 euro), ridotti del 30% in considerazione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da , ogni contraria Parte_1
istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta ogni domanda attorea;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dal , in p.l.r.p.t, che liquida in euro 3.553,90 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Napoli in data 21/3/25
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella
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