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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 273/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, nell'udienza tenuta in modalità cartolare, secondo quanto previsto dall'art. 221 comma 4 del D.L. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 273/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Valle
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
COZZOLINO GIORGIO
Resistente
CONCLUSIONI; come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi richiamare e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc e decreto di fissazione udienza ritualmente notificati la Sig.ra
[...] conveniva davanti l'intestato Tribunale il sig. chiedendo che Parte_1 Controparte_1
fosse dichiarato risolto per inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato tra le parti e/o dichiarare l'abusività dell'occupazione dell'immobile da parte del e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la stessa parte conduttrice al rilascio, in favore dell'esponente, dell'immobile situato in Scalea (Cs), località Petrosa, alla via L. Cupido s.n.c., Cooperativa La Risacca, piano primo, int. n. 11/B; che fosse fissata la data dell'esecuzione, nel più breve termine con condanna della parte pagina 1 di 5 conduttrice al pagamento dell'indennità di occupazione in misura di € 1.400,00 = da agosto 2020 a febbraio 2021, nonché di tutte quelle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, a maturarsi dal febbraio 2021 alla data di effettivo rilascio dell'immobile - con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che il sig. , nato a [...] il [...], C.F.: _2
, concedeva in locazione l'immobile, composto da due vani ed accessori, sito in C.F._3
Scalea (Cs), località Petrosa, alla via L. Cupido s.n.c., Cooperativa La Risacca, piano primo, int. n.
11/B, ad uso abitativo transitorio, al sig. , nato a Cosenza il [...], in [...] Controparte_1
01/03/1997, con scadenza per il successivo 01/01/1998; che il locatore è deceduto in Napoli in data
05/05/2019, nominando erede universale la sig.ra nata a [...] il Parte_1
12/09/1940, ed ivi residente a[...],; che l'immobile è pervenuto al sig. _2
, in virtù di atto di assegnazione di cooperativa edilizia La Risacca, per atto del Notaio
[...] Per_1 di Napoli del 21/12/1984; che il , attualmente, occupa abusivamente l'unità immobiliare di cui CP_1
sopra, essendo il contratto di locazione cessato alla data del 01/01/1998 ed in ogni caso non provvedendo neppure a versare all'avente diritto l'indennità di occupazione di euro 200,00 mensili, a decorrere dal mese di agosto del 2020; che vani sono stati i tentativi di risoluzione bonaria della vertenza (cfr. in atti raccomandata a.r. n. 154889525838 del sottoscritto avvocato del 22/09/2020, cosi come il tentativo di mediazione obbligatoria non ha avuto esito positivo, per assenza della parte invitata.
Si costituiva in giudizio il resistente che instava per il rigetto la domanda proposta da Parte_1
perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese
[...]
e competenze del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo;
in particolare deduceva che posseduto ed occupato dal resistente non è l'interno 11, ovvero quello oggetto del giudizio e del contratto di locazione ad uso transitorio stipulato in data 1.3.1997, ma è l'interno n. 27, posto al primo piano tanto che, cessata la locazione, il convenuto rilasciava l'immobile oggetto del contratto e si trasferiva in altro immobile, intestato catastalmente a terzi, sito nello stesso Condominio Cooperativa La Risacca, precisamente nell'immobile interno 27, sito al piano primo, riportato in catasto alla particella 422 sub
27.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed assunta prova testimoniale veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
La domanda avanzata nell'interesse di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che la documentazione prodotta dalla parte ricorrente nel corso della trattazione risulta pienamente ammissibile atteso che trattasi di documentazione successiva alla prima pagina 2 di 5 udienza proveniente da soggetti terzi ed evidentemente non nella disponibilità della parte in data anteriore alla formazione della stessa.
Ciò posto l'odierno resistente non ha titolo per rimanere nella detenzione dell'immobile, donde l'accoglimento della domanda svolta dalla ricorrente di rilascio immediato dell'immobile per cui è causa, per evitare che il protrarsi dell'occupazione aggravi il danno patito dall'istante.
Sul punto, tuttavia, occorre svolgere le seguenti considerazioni in fatto;
il resistente ha dedotto di aver già rilasciato l'immobile di cui è causa ed il cui contratto risulta effettivamente scaduto e di occupare altro immobile all'interno del condominio sito al primo piano per come riferito dai testi dal medesimo addotti.
Dunque prescindendo da tale circostanza – e lo si afferma incidentalmente ben potendo il medesimo occupare anche altro immobile all'interno del condominio - dalla documentazione in atti si evince che lo stesso almeno fino al febbraio 2021 pagava un canone alla parte ricorrente – oggi gli erede – mentre il verbale di assemblea condominiale del 2023 testualmente attesta che l'immobile di cui è causa int.
11 risulta effettivamente occupato dal resistente medesimo. Tali circostanze, peraltro, risultano confermato per quanto riferito dal teste addotto dalla parte ricorrente.
Pertanto qualificata l'azione avanzata dalla ricorrente quale azione di restituzione fondata sull'assenza di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede – contratto scaduto, circostanza non contestata anzi l'immobile asseritamente sarebbe stato già rilasciato – la parte ricorrente non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso - del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del resistente, che perciò è obbligato a restituirlo;
l'azione infatti deve essere qualificata quale azione personale.
Pertanto, considerato che dall'emergenze documentali in atti deve ritenersi l'assenza ab origine di alcun titolo alla detenzione, attesa la nullità dello stesso in assenza di tardiva registrazione, ne deriva che la domanda di rilascio deve essere accolta atteso che in caso di mancata restituzione del bene, il resistente come detto occupa lo stesso sine titulo, con la derivante conseguenza che lo stesso è tenuto al rilascio dello stesso siccome detenuto senza causa;
ne deriva che l'odierno resistente non ha titolo per rimanere nella detenzione dell'immobile, donde l'accoglimento della domanda svolta dalla ricorrente riguardo al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa, per evitare che il protrarsi dell'occupazione aggravi il danno patito dall'istante.
Invero qualificata l'azione avanzata quale azione di restituzione fondata sull'assenza di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo pagina 3 di 5 richiede, l'istante non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso - del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del resistente, che perciò è obbligato a restituirlo, dovendosi infatti qualificare quale azione personale.
Pertanto, considerato che dall'emergenze documentali in atti deve ritenersi il venir meno per scadenza del contratto, in vigenza del quale il resistente pagava il canone (cfr. doc.), di un titolo alla detenzione, ne deriva che la domanda di rilascio deve essere accolta atteso che in caso di mancata restituzione del bene, la convenuta occupa lo stesso sine titulo, con la derivante conseguenza che la stessa è tenuta al rilascio dello stesso siccome detenuto senza causa.
Per quanto concerne, poi, la domanda di risarcimento del danno, il convenuto è tenuta al risarcimento del danno per avere illegittimamente occupato il predetto immobile, in linea con il principio di diritto affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, sebbene la perduta disponibilità d'un immobile non costituisca un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno, quest'ultimo può essere dimostrato col ricorso a presunzioni semplici, e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene, durante il tempo per il quale è stato occupato da altri (Cass. n. 18494/2015).
Ai fini del quantum¸ è possibile utilizzare il criterio del c.d. «danno figurativo», rapportato al valore locativo del cespite usurpato, che può essere ricavato in via equitativa e presuntiva sulla base dei canoni di contratti di locazione di appartamenti analoghi nella stessa zona, senza bisogno dell'operato di un consulente tecnico d'ufficio (Cass. 8 giugno 1979, n. 3256; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1373;
Cass. 5 novembre 2001, n. 13630); al riguardo appare congrua la quantificazione di € 200,00 mensili per tale voce di danno con decorrenza dal febbraio 2021, conformemente al canone di locazione che le parti avevano inizialmente stabilito e che il resistente corrispondeva.
Sul punto preme infine precisare che appare inverosimile quanto dedotto dal resistente ovvero che l'immobile veniva rilasciato alla scadenza del contratto ad uso transitorio stipulato in data 1.3.1997 ma lo stesso almeno fino al febbraio 2021 continuava a corrispondere il canone.
Ne deriva che lo stesso deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di € 10.200,00
– fino ad aprile 2025 – nonché all'immediato rilascio dell'immobile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al rilascio immediato dell'immobile sito in sito in Scalea (Cs), località Petrosa, alla Controparte_1
via L. Cupido s.n.c., Cooperativa La Risacca, piano primo, int. n. 11/B,– meglio indicato in atti - siccome illegittimamente detenuto;
2. FISSA per l'esecuzione la data del 30.5.2025;
3. CONDANNA al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 10.200,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
4. CONDANNA al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio, che si liquidano in € 168,00 per spese ed € 4.227,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Paola, 16.4.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, nell'udienza tenuta in modalità cartolare, secondo quanto previsto dall'art. 221 comma 4 del D.L. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 273/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Valle
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
COZZOLINO GIORGIO
Resistente
CONCLUSIONI; come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi richiamare e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc e decreto di fissazione udienza ritualmente notificati la Sig.ra
[...] conveniva davanti l'intestato Tribunale il sig. chiedendo che Parte_1 Controparte_1
fosse dichiarato risolto per inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato tra le parti e/o dichiarare l'abusività dell'occupazione dell'immobile da parte del e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la stessa parte conduttrice al rilascio, in favore dell'esponente, dell'immobile situato in Scalea (Cs), località Petrosa, alla via L. Cupido s.n.c., Cooperativa La Risacca, piano primo, int. n. 11/B; che fosse fissata la data dell'esecuzione, nel più breve termine con condanna della parte pagina 1 di 5 conduttrice al pagamento dell'indennità di occupazione in misura di € 1.400,00 = da agosto 2020 a febbraio 2021, nonché di tutte quelle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, a maturarsi dal febbraio 2021 alla data di effettivo rilascio dell'immobile - con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che il sig. , nato a [...] il [...], C.F.: _2
, concedeva in locazione l'immobile, composto da due vani ed accessori, sito in C.F._3
Scalea (Cs), località Petrosa, alla via L. Cupido s.n.c., Cooperativa La Risacca, piano primo, int. n.
11/B, ad uso abitativo transitorio, al sig. , nato a Cosenza il [...], in [...] Controparte_1
01/03/1997, con scadenza per il successivo 01/01/1998; che il locatore è deceduto in Napoli in data
05/05/2019, nominando erede universale la sig.ra nata a [...] il Parte_1
12/09/1940, ed ivi residente a[...],; che l'immobile è pervenuto al sig. _2
, in virtù di atto di assegnazione di cooperativa edilizia La Risacca, per atto del Notaio
[...] Per_1 di Napoli del 21/12/1984; che il , attualmente, occupa abusivamente l'unità immobiliare di cui CP_1
sopra, essendo il contratto di locazione cessato alla data del 01/01/1998 ed in ogni caso non provvedendo neppure a versare all'avente diritto l'indennità di occupazione di euro 200,00 mensili, a decorrere dal mese di agosto del 2020; che vani sono stati i tentativi di risoluzione bonaria della vertenza (cfr. in atti raccomandata a.r. n. 154889525838 del sottoscritto avvocato del 22/09/2020, cosi come il tentativo di mediazione obbligatoria non ha avuto esito positivo, per assenza della parte invitata.
Si costituiva in giudizio il resistente che instava per il rigetto la domanda proposta da Parte_1
perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese
[...]
e competenze del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo;
in particolare deduceva che posseduto ed occupato dal resistente non è l'interno 11, ovvero quello oggetto del giudizio e del contratto di locazione ad uso transitorio stipulato in data 1.3.1997, ma è l'interno n. 27, posto al primo piano tanto che, cessata la locazione, il convenuto rilasciava l'immobile oggetto del contratto e si trasferiva in altro immobile, intestato catastalmente a terzi, sito nello stesso Condominio Cooperativa La Risacca, precisamente nell'immobile interno 27, sito al piano primo, riportato in catasto alla particella 422 sub
27.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed assunta prova testimoniale veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
La domanda avanzata nell'interesse di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che la documentazione prodotta dalla parte ricorrente nel corso della trattazione risulta pienamente ammissibile atteso che trattasi di documentazione successiva alla prima pagina 2 di 5 udienza proveniente da soggetti terzi ed evidentemente non nella disponibilità della parte in data anteriore alla formazione della stessa.
Ciò posto l'odierno resistente non ha titolo per rimanere nella detenzione dell'immobile, donde l'accoglimento della domanda svolta dalla ricorrente di rilascio immediato dell'immobile per cui è causa, per evitare che il protrarsi dell'occupazione aggravi il danno patito dall'istante.
Sul punto, tuttavia, occorre svolgere le seguenti considerazioni in fatto;
il resistente ha dedotto di aver già rilasciato l'immobile di cui è causa ed il cui contratto risulta effettivamente scaduto e di occupare altro immobile all'interno del condominio sito al primo piano per come riferito dai testi dal medesimo addotti.
Dunque prescindendo da tale circostanza – e lo si afferma incidentalmente ben potendo il medesimo occupare anche altro immobile all'interno del condominio - dalla documentazione in atti si evince che lo stesso almeno fino al febbraio 2021 pagava un canone alla parte ricorrente – oggi gli erede – mentre il verbale di assemblea condominiale del 2023 testualmente attesta che l'immobile di cui è causa int.
11 risulta effettivamente occupato dal resistente medesimo. Tali circostanze, peraltro, risultano confermato per quanto riferito dal teste addotto dalla parte ricorrente.
Pertanto qualificata l'azione avanzata dalla ricorrente quale azione di restituzione fondata sull'assenza di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede – contratto scaduto, circostanza non contestata anzi l'immobile asseritamente sarebbe stato già rilasciato – la parte ricorrente non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso - del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del resistente, che perciò è obbligato a restituirlo;
l'azione infatti deve essere qualificata quale azione personale.
Pertanto, considerato che dall'emergenze documentali in atti deve ritenersi l'assenza ab origine di alcun titolo alla detenzione, attesa la nullità dello stesso in assenza di tardiva registrazione, ne deriva che la domanda di rilascio deve essere accolta atteso che in caso di mancata restituzione del bene, il resistente come detto occupa lo stesso sine titulo, con la derivante conseguenza che lo stesso è tenuto al rilascio dello stesso siccome detenuto senza causa;
ne deriva che l'odierno resistente non ha titolo per rimanere nella detenzione dell'immobile, donde l'accoglimento della domanda svolta dalla ricorrente riguardo al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa, per evitare che il protrarsi dell'occupazione aggravi il danno patito dall'istante.
Invero qualificata l'azione avanzata quale azione di restituzione fondata sull'assenza di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo pagina 3 di 5 richiede, l'istante non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso - del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del resistente, che perciò è obbligato a restituirlo, dovendosi infatti qualificare quale azione personale.
Pertanto, considerato che dall'emergenze documentali in atti deve ritenersi il venir meno per scadenza del contratto, in vigenza del quale il resistente pagava il canone (cfr. doc.), di un titolo alla detenzione, ne deriva che la domanda di rilascio deve essere accolta atteso che in caso di mancata restituzione del bene, la convenuta occupa lo stesso sine titulo, con la derivante conseguenza che la stessa è tenuta al rilascio dello stesso siccome detenuto senza causa.
Per quanto concerne, poi, la domanda di risarcimento del danno, il convenuto è tenuta al risarcimento del danno per avere illegittimamente occupato il predetto immobile, in linea con il principio di diritto affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, sebbene la perduta disponibilità d'un immobile non costituisca un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno, quest'ultimo può essere dimostrato col ricorso a presunzioni semplici, e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene, durante il tempo per il quale è stato occupato da altri (Cass. n. 18494/2015).
Ai fini del quantum¸ è possibile utilizzare il criterio del c.d. «danno figurativo», rapportato al valore locativo del cespite usurpato, che può essere ricavato in via equitativa e presuntiva sulla base dei canoni di contratti di locazione di appartamenti analoghi nella stessa zona, senza bisogno dell'operato di un consulente tecnico d'ufficio (Cass. 8 giugno 1979, n. 3256; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1373;
Cass. 5 novembre 2001, n. 13630); al riguardo appare congrua la quantificazione di € 200,00 mensili per tale voce di danno con decorrenza dal febbraio 2021, conformemente al canone di locazione che le parti avevano inizialmente stabilito e che il resistente corrispondeva.
Sul punto preme infine precisare che appare inverosimile quanto dedotto dal resistente ovvero che l'immobile veniva rilasciato alla scadenza del contratto ad uso transitorio stipulato in data 1.3.1997 ma lo stesso almeno fino al febbraio 2021 continuava a corrispondere il canone.
Ne deriva che lo stesso deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di € 10.200,00
– fino ad aprile 2025 – nonché all'immediato rilascio dell'immobile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al rilascio immediato dell'immobile sito in sito in Scalea (Cs), località Petrosa, alla Controparte_1
via L. Cupido s.n.c., Cooperativa La Risacca, piano primo, int. n. 11/B,– meglio indicato in atti - siccome illegittimamente detenuto;
2. FISSA per l'esecuzione la data del 30.5.2025;
3. CONDANNA al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 10.200,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
4. CONDANNA al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio, che si liquidano in € 168,00 per spese ed € 4.227,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Paola, 16.4.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
pagina 5 di 5