Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1078/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. IZZO ANTONIO e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA TINO DI CAMAINO, 6 80129 NAPOLI, presso il difensore avv.
IZZO ANTONIO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENGHINI STEFANO e Controparte_1 P.IVA_1
SA AV ( ) VIA ANDREA APPIANI 79 20122 MILANO;
C.F._2
elettivamente domiciliato in BASTIONI DI PORTA NUOVA 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MENGHINI STEFANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: a) dichiarare nullo, annullare e/o revocare l'opposto D.I. n. 107/2023 del Tribunale di
Trento, siccome emesso in assoluta carenza delle condizioni di ammissibilità previste e fissate dall'art. 633 cpc;
b) in via subordinata e nel merito, respingere, sempre e comunque, ogni domanda formulata dalla siccome del tutto inammissibile, improcedibile ed infondata, sia in fatto Controparte_1
che in diritto;
c) condannare, sempre e comunque, la al pagamento dei Controparte_1
pagina 1 di 6
CONVENUTA: A) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
B) nel merito, in via principale: respingere l'opposizione in quanto infondata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
C) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, o di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 10/04/2023 presentava opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 107/2023 emesso dal Tribunale Civile di Trento in data 09.02.2023 e notificato in data
01.03.2023, reso in esito al procedimento monitorio R.G. n. 250/2023, proposto da CP_1
ricorrente, nei suoi confronti, per la somma di € 61.815,26 oltre interessi.
[...]
Asseriva che detto decreto ingiuntivo si riferiva a un credito, derivante dal proprio inadempimento contrattuale in un contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato con Banco di PO
S.p.A., per il cui adempimento non risultava legittimata attiva, non avendo fornito la CP_1
prova della cessione del credito da parte di Banco di PO alla stessa. CP_1
Chiedeva quindi, in via preliminare di rito, che il decreto ingiuntivo fosse revocato per inammissibilità del ricorso.
Nel merito, asseriva poi: - che il decreto era stato emesso in assenza di idonea prova scritta, mancando sia un estratto conto ex art.50 T.U.B. sia un estratto regolarmente autenticato da notaio;
- che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sarebbe nulla per contrarietà all'art.1283 c.c., dovendosi dunque procedere al ricalcolo della somma dovuta;
- che gli interessi per commissione di massimo scoperto sarebbero illegittimi in quanto, sommati agli altri interessi applicati, avrebbero reso il TAEG totale superiore al limite d'usura; - che le clausole d'interesse, in generale, sarebbero da considerarsi nulle in quanto suscettibili di modificazione unilaterale da parte della CP_2
Chiedeva dunque, in subordine alla revoca totale del decreto ingiuntivo, un ricalcolo complessivo delle somme dovute alla luce delle nullità dedotte.
Con comparsa di risposta dd.20/09/2023 si costituiva la rispondendo alle Controparte_1 deduzioni dell'opponente.
pagina 2 di 6 Essa portava, a riprova della propria legittimazione attiva, lo stralcio della Gazzetta Ufficiale che dava conto della cessione in blocco di crediti da Banco di PO a individuando per categorie CP_1 increditi ceduti, fra i quali andava senz'altro incluso il credito verso il . Parte_1
Nel merito, asseriva: - che pur non avendo presentato un estratto ex art.50 T.U.B., nondimeno aveva presentato gli estratti conto integrali del rapporto creditorio con l'opponente; - che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è pacificamente ammessa, purché sia prevista la medesima cadenza per gli interessi attivi e passivi;
- che gli interessi per commissione di massimo scoperto non erano mai stati applicati;
- che l'asserita “eccessività della pretesa” era generica e infondata, poiché spetta alla parte che deduce l'usura portarne prova al giudice, non potendosi chiedere una CTU meramente esplorativa.
Chiedeva dunque al Tribunale di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, di rigettare le domande dell'opponente, e in subordine di condannare il al pagamento della Parte_1
somma ingiunta, o di quella diversa che fosse risultata di giustizia, oltre a interessi e spese.
Con ordinanza dd. 05/12/2023, il Giudice rigettava la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà, poiché il decreto risultava emesso in mancanza di idonea prova scritta: non vi era estratto conto ex art.50 T.U.B., e l'estratto autenticato risultava inidoneo in quanto non comprendeva il fatto che le operazioni contabili riportate nel documento erano contenute nei libri contabili dell'azienda di credito, regolarmente tenuti e vidimati.
***
è legittimata ad azionare il credito di cui è causa. Controparte_1
Secondo costante giurisprudenza, infatti, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017, Cass.
10200/2021). La pubblicazione conforme in G.U. è dunque idonea sia come notifica collettiva ai debitori, sia a fornire la prova dell'avvenuta cessione.
Nel caso di specie, è riportato chiaramente che oggetto della cessione erano “tutti i crediti (…) derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito (…) e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
È pacifico che il credito di cui è causa deriva dall'inadempimento di un contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato fra l'opponente e Banco di PO in data 14/03/2011 (relativo a un conto aperto in data 26/09/2009), passato a sofferenza nel 2014, dunque senza dubbio deteriorato.
pagina 3 di 6 La pubblicazione in G.U. identifica dunque oltre ogni ragionevole dubbio il credito verso il Parte_1
come credito ceduto in blocco.
È peraltro irrilevante la circostanza, dedotta dall'opponente, per cui incaricata della riscossione del credito risulta essere la Intesa Sanpaolo S.p.A., in quanto la sua condizione di servicer non muta la titolarità del credito in capo alla CP_1
Nel merito, il decreto ingiuntivo risulta emanato in mancanza di idonea prova scritta e per questo va revocato.
Nonostante sia vera l'asserzione dell'opposta, secondo cui l'estratto di cui all'art.50 T.U.B. non costituisce l'unica prova idonea a concedere un decreto ingiuntivo in ambito bancario, ma si aggiunge a quelle previste in generale dal c.p.c., nondimeno proprio l'art.634 c.p.c. richiede per l'emissione di un decreto “gli estratti autentici delle scritture contabili (…) purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute”. Ove si riscontri una non conformità dell'autenticazione da parte del notaio, come quella descritta nell'ordinanza dd. 05/12/2023, l'estratto autentico è inidoneo a porsi a base dell'emissione dell'ingiunzione, e in mancanza dell'estratto ex art.50 T.U.B., il decreto ingiuntivo stesso rimane privo di qualunque fondamento, poiché gli estratti integrali, non regolarmente autenticati né firmati da un dirigente della banca, non costituiscono prova scritta nel giudizio monitorio.
Diversa è la situazione nel giudizio di cognizione piena che si apre con l'opposizione al decreto. In questa sede, infatti, valgono le ordinarie regole della prova del rapporto di conto corrente, e gli estratti conto integrali depositati dall'opposta risultano idonei a fondare la pretesa creditoria.
È dunque necessario procedere all'esame delle diverse eccezioni di merito sollevate dall'opponente riguardo alla somma pretesa dall'attrice sostanziale della controversia.
In primo luogo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta, al giorno d'oggi, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, purché, in ossequio alle delibere CICR del 2000 e del 2016, si preveda la medesima cadenza temporale di capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi (cfr.
Cass.11014/2024).
Le sentenze citate dall'opponente, secondo le quali “la previsione contrattuale della capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, basandosi su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, mancando nel cliente una convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico essendo, infatti, costretto ad accedere al credito, è nulla poiché anteriore alla scadenza degli interessi” (es.
Cass.5483/2024), si riferiscono a crediti originati prima del 1999.
La delibera CICR del 2000 ha posto fine a tale dibattito, che dunque non ha motivo di influire su una controversia relativa a un credito sorto nel 2011.
pagina 4 di 6 Quanto alla commissione di massimo scoperto, risulta documentalmente che in effetti non è mai stata applicata fin dal 2009. Gli estratti conto riportano la dicitura: “Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009”.
L'eccezione di eccessività della pretesa creditoria risulta invero generica e fondata soltanto sull'assunto che la differenza fra la somma concessa a titolo di apertura di credito nel 2011 (€ 15.000,00) e la somma ingiunta (€ 61.815,26) appare eccessiva. Tuttavia, l'opponente non fornisce alcuna precisa prova di scorrettezza nel calcolo operato dalla banca, che invero appare invece realistico considerata la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi maturati sulla somma concessa in apertura di conto, e in ogni caso perfettamente dimostrato negli estratti conto integrali depositati in atti.
In queste condizioni, una CTU risulterebbe meramente esplorativa, non avendo l'opponente fornito validi indizi della sua utilità effettiva (cosa che invece, secondo costante giurisprudenza, è necessaria: cfr. ex multis Cass.4147/2024).
La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della Banca è permessa in base all'art.118
T.U.B., che nei contratti a tempo indeterminato permette tale modifica anche nelle clausole relative ai tassi d'interesse. Sono necessarie numerose formalità e garanzie per il cliente, ma l'asserzione di parte opponente secondo cui sarebbero illegittime in generale si scontra con il dettato normativo.
Per i motivi esposti, la domanda di condanna dell'odierno opponente al pagamento di una somma pari a quella ingiunta è fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
Fase di studio della controversia: € 2552,00;
Fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00;
Fase istruttoria: € 5670,00 - 50% (perchè non è stata condotta alcuna istruttoria) = € 2835,00;
Fase decisionale: € 4253,00 - 50 % (in quando non è stata depositata alcuna memoria di replica) = €
2.126,50; totale compensi € 9.141,50 ed € 286,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dott. Emanuele Baseggio, tirocinante ex art.73 d.l.69/13 convertito nella legge 98/13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede.
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 107/2023 emesso dal Tribunale Civile di Trento in data 09.02.2023;
2. Condanna a pagare a la somma di € 61.815,26 a titolo di Parte_1 Controparte_1
responsabilità contrattuale oltre interessi al tasso contrattuale maturati e maturandi fino al saldo effettivo;
pagina 5 di 6 3. Condanna a rimborsare a le spese del presente procedimento, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 9.141,50 per compensi ed € 286,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 26/05/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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