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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2024, n. 7864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7864 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 20.11.2024 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21875/2023 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Ernesto Maria Cirillo. ricorrente in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: quantificazione crediti.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere conseguito l'accertamento giudiziale con sentenza n. 3085/2023, del suo diritto, tra gli altri ricorrenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) a decorrere dal terzo mese dalla data di assunzione con la condanna la società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dalle rispettive date di assunzione .. da liquidarsi in separata sede;
di non avere conseguito il pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive. Ella ha quantificato le somme a lei spettanti, costituite dalla differenza tra la maggiore retribuzione prevista per i lavoratori inquadrati nel livello
4° rispetto alla retribuzione percepita dall'istante con l'inferiore inquadramento nel livello nel 3°, sulla scorta delle buste paga in atti e del CCNL di categoria applicato nel tempo;
di avere ricalcolato, anche in negativo, le differenze dal 09.11.2010 al 31.03.2020, data di interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. etc. nonché si è tenuto conto dell'accordo sindacale del 28.02.2017. Ha quindi chiesto di “1)
Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle
1 differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.123,82 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 6.123,82 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali,
CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”.
La società convenuta, benché ritualmente citata (notifica a mezzo PEC effettuata il
17.04.2024 rispetto all'udienza del 22.05.2024) non si è costituita in giudizio.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa in data odierna è stata decisa con sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La ricorrente ha comprovato mediate attestazione del 03.07.2024, il passaggio in giudicato della sentenza n.3085/2023 (pubbl. il 10.05.2023), dichiarativa del suo diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) a decorrere dal terzo mese dalla data di assunzione con la condanna la società convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dal 09.11.2010 al 31.03.2020, data di interruzione del rapporto di lavoro tra le parti.
La contabilizzazione dei crediti risulta correttamente elaborata in quanto fondata sul raffronto tra le retribuzioni percepite mese per mese, come risultanti dalle buste paga in possesso del ricorrente (e in mancanza delle stesse, utilizzando il medesimo trattamento economico ricevuto) e il dovuto scaturente dal trattamento economico attinente al profilo professionale, livello
4° riconosciuto in sentenza. Inoltre, anche al fine di confutare eventuali eccezioni della controparte, il ricorrente ha dedotto di avere ricalcolato, anche in negativo, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. etc. e di avere tenuto conto dell'accordo sindacale del 28.02.2017.
La quantificazione in ogni caso non risulta contestata dalla convenuta, stante la sua contumacia.
Può quindi essere disposta la condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro € 6.123,82 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente di euro € 6.123,82 per le causali di cui in ricorso, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
2 condanna, altresì, al pagamento in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano in complessivi € € 2.695,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli 20.11.2024
Si comunichi
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 20.11.2024 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21875/2023 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Ernesto Maria Cirillo. ricorrente in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: quantificazione crediti.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere conseguito l'accertamento giudiziale con sentenza n. 3085/2023, del suo diritto, tra gli altri ricorrenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) a decorrere dal terzo mese dalla data di assunzione con la condanna la società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dalle rispettive date di assunzione .. da liquidarsi in separata sede;
di non avere conseguito il pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive. Ella ha quantificato le somme a lei spettanti, costituite dalla differenza tra la maggiore retribuzione prevista per i lavoratori inquadrati nel livello
4° rispetto alla retribuzione percepita dall'istante con l'inferiore inquadramento nel livello nel 3°, sulla scorta delle buste paga in atti e del CCNL di categoria applicato nel tempo;
di avere ricalcolato, anche in negativo, le differenze dal 09.11.2010 al 31.03.2020, data di interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. etc. nonché si è tenuto conto dell'accordo sindacale del 28.02.2017. Ha quindi chiesto di “1)
Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle
1 differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.123,82 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 6.123,82 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali,
CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”.
La società convenuta, benché ritualmente citata (notifica a mezzo PEC effettuata il
17.04.2024 rispetto all'udienza del 22.05.2024) non si è costituita in giudizio.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa in data odierna è stata decisa con sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La ricorrente ha comprovato mediate attestazione del 03.07.2024, il passaggio in giudicato della sentenza n.3085/2023 (pubbl. il 10.05.2023), dichiarativa del suo diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) a decorrere dal terzo mese dalla data di assunzione con la condanna la società convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dal 09.11.2010 al 31.03.2020, data di interruzione del rapporto di lavoro tra le parti.
La contabilizzazione dei crediti risulta correttamente elaborata in quanto fondata sul raffronto tra le retribuzioni percepite mese per mese, come risultanti dalle buste paga in possesso del ricorrente (e in mancanza delle stesse, utilizzando il medesimo trattamento economico ricevuto) e il dovuto scaturente dal trattamento economico attinente al profilo professionale, livello
4° riconosciuto in sentenza. Inoltre, anche al fine di confutare eventuali eccezioni della controparte, il ricorrente ha dedotto di avere ricalcolato, anche in negativo, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. etc. e di avere tenuto conto dell'accordo sindacale del 28.02.2017.
La quantificazione in ogni caso non risulta contestata dalla convenuta, stante la sua contumacia.
Può quindi essere disposta la condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro € 6.123,82 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente di euro € 6.123,82 per le causali di cui in ricorso, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
2 condanna, altresì, al pagamento in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano in complessivi € € 2.695,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli 20.11.2024
Si comunichi
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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