Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
e , rappresentate e difese dagli Avv.ti De Paola Parte_1 Parte_2
Betty e Berti Carlo
RICORRENTI contro rappresentata e difesa dagli Avv. ti Cennamo Bianca e Biasion Controparte_1
Riccardo
RESISTENTE
Conclusioni Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 17.12.2024 e, pertanto:
- Parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso;
- Parte resistente precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies e s.s. c.p.c. le ricorrenti, SIg.re e Parte_1 Parte_2
hanno adito, innanzi all'intestato Tribunale, parte resistente,
[...] Controparte_2
al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel merito: “- Accertare e
[...] dichiarare le responsabilità tutte in capo a in persona del suo l.r.pt., Controparte_1 per le ragioni tutte meglio dedotte in narrativa in relazione al sinistro mortale occorso alla sig.ra e per l'effetto - condannare in persona del suo Persona_1 Controparte_1
l.r.pt., al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e jure hereditatis dalle SIg.re e , in conseguenza dei titoli e Parte_1 Parte_2 dei fatti meglio descritti in narrativa, così quantificati: - danni non patrimoniali jure proprio per perdita del rapporto parentale: € 120.000,00, € Parte_1 Parte_3
50.000,00; danni non patrimoniali jure hereditatis per lucida agonia: € 31.991,00; danni non patrimoniali jure hereditatis: per IT biologica € 99,00; danni patrimoniali per € 13.120,78 e così per complessivi € 215.210,78= (duecentoquindicimiladuecentodieci/78), oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, anche a titolo di perdita di chance di sopravvivenza. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni da dì del dovuto al saldo”. In particolare, le ricorrenti lamentano danni patrimoniali e non patrimoniali spettanti loro, iure proprio e iure hereditatis, in qualità di figlia ( e di nipote ( Parte_1 Parte_2
della SI.ra sottoposta ad amministrazione di sostegno dal 2017 e
[...] Persona_1
pagina 1 di 17
2021, presso la come conseguenza immediata Controparte_3 dell'inadempiente gestione degli impianti di aerazione e di somministrazione delle acque installati presso tale struttura.
La SI.ra pur essendo affetta da decadimento cognitivo e in terapia polifarmacologica, Per_1 presentava un quadro clinico pluripatologico stabile, compatibile con l'età, il che trovava conferma nella relazione di dimissioni dalla casa di riposo Il Focolare. In data 27.12.2021 la SI.ra faceva ingresso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore Per_1 di Bologna per sospetto Covid19 e all'esito degli esami disposti, tra cui TC del torace, veniva resa la diagnosi di “BPCO riacutizzata” e la paziente veniva dimessa il giorno stesso, con rientro presso la e conferma della terapia antibiotica e Controparte_2 cortisonica prescritta per riacutizzazione di BPCO.
In data 01.02.2022 la paziente veniva, poi, trasportata con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ove veniva ricoverata presso l'Unità Operativa di Medicina D'Urgenza con diagnosi “anemizzazione in paziente con melena. Aumento degli indici di flogosi”. La paziente veniva, allora, sottoposta ad esami, all'esito dei quali si dava corso a trasfusioni. Tuttavia, nonostante la presenza negli esami ematici di valori dei neutrofili e della Proteica C reattiva particolarmente alti, la paziente non veniva sottoposta né a RX, né a
TAC. L'EGDS eseguito in data 02.02.2022 confermava il già noto quadro di “voluminosa ernia jatale non complicata”. Il giorno successivo la paziente veniva sottoposta a trasfusioni ematiche ed ad esami delle urine, dalle quali emergeva un significativo aumento del valore della Proteica C reattiva e dei neutrofili. In data 04.02.2022 veniva eseguito Rx torace da cui emergeva “addensamento parenchimale in sede basale destra compatibile con focolaio flogistico in atto. Si associa modica quota di versamento pleurico bilaterale. Immagine cardiaca con prevalenza delle sezioni di sinistra. Aortosclerosi calcifica”. Il giorno successivo veniva, poi, effettuata la ricerca dell'antigene urinario della Legionella con esisto positivo. In quella data la paziente veniva trasferita presso l'Ospedale di Budrio e per la prima volta le odierne ricorrenti venivano informate telefonicamente delle compromesse condizioni della SI.ra a rischio vita. Per_1
Fino a quel momento, infatti, le SIg.re e non avevano avuto alcuna notizia Pt_1 Pt_2 della gravità delle condizioni di salute della paziente, del peggioramento del quadro clinico e della diagnosi di polmonite da Legionella. Durante la permanenza presso l'Ospedale di Budrio le condizioni di salute della SI.ra Per_1 peggioravano progressivamente, tanto da rendere necessaria la somministrazione di morfina. Alle 23:50 del 05.02.2022 veniva, infine, constatato il decesso della paziente “per insufficienza respiratoria ipossiemica severa in paziente con polmonite da Legionella. Anemia ferrocarenziale”. Successivamente al decesso, le odierne ricorrenti, al fine di accertare la responsabilità di
[...]
si rivolgevano al Dott. medico chirurgo specialista in medicina Controparte_1 Per_2 legale, il quale, all'esito della disamina della documentazione sanitaria disponibile, accertava che il decorso clinico osservato dal momento dell'ingresso della paziente in ospedale, nonché pagina 2 di 17 exitus della stessa, stante la stabilità del pregresso quadro pluripatolgico, pur grave, erano da ricondursi all'occorsa polmonite da Legionella e che, pertanto, se la paziente non avesse contratto tale infezione, il decesso non si sarebbe verificato nei modi e nei tempi del caso di specie. In particolare, il Dott. specificava che: “L'infezione da legionella è contratta tramite Per_2 aerosol contenente batteri, appartenenti al genere Legionella, che possono essere presenti in fonti d'acqua contaminata, in particolare quella presente nelle tubazioni, nelle reti idriche e in altri impianti, come ad esempio impianti di umidificazione ed apparecchi sanitari, che utilizzano acqua e che non sono sottoposti a regolari controlli di qualità, manutenzione e di sanificazione delle acque” e che “la polmonite da legionella si manifesta dopo un periodo di incubazione medio di 5-6 giorni”, i cui metodi di prevenzione di contaminazione devono essere affidati a periodica programmazione “di campagne di monitoraggio microbiologico ed interventi di sanificazione degli impianti che utilizzano acqua”. Al riguardo, inoltre, il Dott. riteneva che, alla luce del tempo di incubazione del batterio Per_2
e del quadro clinico manifestato dalla paziente al momento del ricovero presso l'Ospedale Maggiore, il batterio fosse stato contratto dalla SI.ra presso la Casa di Riposo ove Per_1 alloggiava ed, in particolare, che l'infezione fosse stata causata da una inadeguata manutenzione e sanificazione degli impianti.
Alla luce di tale perizia di parte, le ricorrenti adivano il Tribunale di Bologna evocando in giudizio e l' di Bologna e chiedendo disporsi Controparte_4 Parte_4 consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio dei CCTTUU all'esito delle operazioni peritali ha rilevato che: “Tutti gli elementi a disposizione sono concordi nell'indicare in una polmonite da legionella la causa dell'exitus”, specificando che “non vi è alcun dubbio che l'infezione da legionella che ha condotto all'exitus sia stata contratta dalla in una delle due strutture sanitarie dove ha risieduto: Per_1 [...]
ed Ospedale Maggiore di Bologna. […]. Dalle indagini effettuate ed acquisite nel CP_1 corso della presente analisi è emerso che presso l'Ospedale Maggiore di Bologna non si sono mai ottenuti risultati positivi alle indagini effettuate. Non è mai stato rilevato un inquinamento da legionella nel periodo durante il quale la è stata ricoverata e nei mesi precedenti e Per_1 successivi”. Con riferimento alla sede del contagio, nella perizia si legge che presso “A luglio CP_1
2022 è stata condotta … un'inchiesta epidemiologica… In data 3.08.2022 il referto di tali campionamenti mostrava una positività per legionella pneumophila per tutti i terminali campionati… secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” è più probabile che l'infezione sia avvenuta nella struttura sanitaria di ”. CP_1 CP_1
Sul piano del danno, invece, i consulenti ritenevano che: “La speranza di vita di Persona_1 al momento in cui è stata coinvolta nella vicenda di interesse non fosse superiore ai due anni” e che “la durata del danno biologico temporaneo totale è stata di un giorno” (che stima dalla data della diagnosi della polmonite letifera a quella del decesso), nonché che, quanto al danno catastrofale, risulterebbe difficile stabilire se la signora abbia avuto contezza della sua situazione e dell'iter letifero della malattia. Alla luce di quanto esposto, le odierne ricorrenti chiedono che sia loro riconosciuto, iure proprio e iure hereditatis, il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle gravi responsabilità imputabili alla resistente per aver consentito la contrazione del batterio letale della Legionella nei propri locali.
Quanto al danno non patrimoniale, in particolare, lamentano danno da lucida agonia (o danno catastrofale) e danno biologico da inabilità temporanea patiti dalla sig.ra a causa ed in Per_1
pagina 3 di 17 conseguenza dei fatti per cui è causa, richiesti, in questa sede, iure hereditatis e ammontanti in totale a € 32.090,00. Le ricorrenti, inoltre, lamentano iure proprio un danno da perdita del rapporto parentale, essendo queste, in qualità di figlia e nipote della SI.ra legate da uno stretto vincolo di Per_1 parentela, la cui estinzione lede il diritto alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Tale danno ammonta per la SI.ra ad € 120.000,00 e per la SI.ra ad € 50.000,00. Pt_1 Pt_2
Con riferimento ai danni patrimoniali, invece, le SIg.re e richiedono il Pt_1 Pt_2 risarcimento per le spese sostenute per i Consulenti tecnici d'Ufficio, Dott. e Dott. Per_3
, e quelle sostenute per il Consulente tecnico di parte, Dott. per un importo Per_4 Per_2 totale di €13.120,78; 2. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis, previa fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. con ordinanza di prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., stante la complessità della vicenda, - Nel merito, RIGETTARE tutte le domande delle ricorrenti SInore e in quanto infondate Parte_1 Parte_2 in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa”;
3. All'udienza dell'11.07.2024 il Giudice si è riservato;
4. Con ordinanza dell'8.11.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.07.2024, visti gli atti, le istanze delle parti e la natura, i rischi e i costi di causa, ha Cont formulato la seguente proposta transattiva: “Versamento da parte della Parte_5 resistente a favore delle ricorrenti di euro 170.000,00 omnia (interessi e rivalutazione alla data odierna compresi), oltre interessi di legge dalla data della presente liquidazione al saldo effettivo); spese di lite tutte compensate” e ha rinviato per verifica all'udienza del 17.12.2024;
5. All'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre parte resistente ha dichiarato di non poterla accettare per non pregiudicare l'azione di manleva nei confronti dell'Assicurazione. Le parti hanno discusso oralmente la causa richiamandosi alle proprie difese ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art.281 xiii c.p.c.;
6. La domanda di parte ricorrente deve essere accolta per i motivi che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che la causa del decesso della SI.ra è rinvenibile Per_1 nella polmonite da Legionella.
La Legionella pneumophila, il batterio responsabile dell'infezione da Legionella (detta anche
Legionellosi), è naturalmente presente negli ambienti acquatici naturali come acque sorgive, termali, fiumi, laghi e stagni. Da questi ambienti naturali può facilmente raggiungere quelli artificiali, come le condotte cittadine, le fontane, serbatoi, sistemi di riscaldamento e raffreddamento e gli impianti idrici degli edifici, che a loro volta possono agire da diffusori del microrganismo patogeno. Il rischio Legionella, però, può essere prevenuto attraverso una adeguata e regolare manutenzione degli impianti a carico dei proprietari.
Nel nostro ordinamento la normativa di riferimento per la prevenzione e gestione della
Legionella negli edifici pubblici e privati è principalmente rappresentata dal Decreto
Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e dal Decreto
Ministeriale 25 marzo 2013, n. 69, che ha introdotto disposizioni specifiche per la prevenzione e il controllo della legionellosi nei sistemi di acqua potabile e negli impianti aeraulici.
Inoltre, il Decreto legislativo n. 31/2001, modificato dal successivo D.lgs. n.27/2002 dispone che, per tutti gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il pagina 4 di 17 responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare la salubrità dell'acqua e il rispetto dei parametri qualitativi stabiliti dalla legge. Le linee guida in materia sottolineano, in particolare, la necessità nonché l'obbligo in capo alle strutture ricettive e comunitarie di effettuare controlli periodici e approfonditi secondo un preciso Protocollo di Controllo del Rischio Legionella che includa tutti gli impianti idraulici e di condizionamento. Tale protocollo prevede tre fasi: valutazione del rischio tramite campionamenti da tecnici specializzati, gestione del rischio per mantenere i livelli di Legionella entro i limiti legali, e comunicazione del rischio attraverso attività informative rivolte a vari attori.
Nel caso di specie, le ricorrenti sostengono che la SI.ra ha contratto il batterio in Per_1 oggetto durante la sua permanenza, a partire dal settembre 2021, presso la Controparte_2
adducendo in capo ad essa una responsabilità ex art. 7, comma 1 della Legge
[...]
24/2017 e degli artt. 1176, 1218, 1228, 2043, 2049 e 2051 c.c. In particolare, le SIg.re e ritengono che il contagio sia l'effetto di un contegno Pt_1 Pt_2 gravemente inadempiente, negligente, imprudente ed imperito imputabile alla struttura la quale, anche per mezzo dei propri dipendenti e collaboratori, non ha adottato tutte le attività necessarie per prevenire il verificarsi di fenomeni del tipo di quello verificatosi e che stringenti disposizioni normative mirano a prevenire, proprio per la gravità delle conseguenze che si associano al contagio, spesso letali. La resistente, al contrario, evidenzia la carenza di prova della contrazione dell'infezione da Legionella presso anche in ragione dell'esistenza di una fonte alternativa di Controparte_1 contagio, rappresentata dall'Ospedale Maggiore di Bologna, ove la SI. era stata Per_1 trasferita, in seguito al ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Budrio, in data 01.02.2022.
Sottolinea, inoltre, che tenuto conto del periodo di incubazione della malattia, i cui sintomi sono comparsi il 4.2.2022, a distanza di quattro giorni dal ricovero presso l'Ospedale Maggiore (1.2.2022), è plausibile ritenere che il contagio sia avvenuto presso la struttura ospedaliera, escludendo il coinvolgimento della struttura di provenienza. All'esito del procedimento di ATP succitato presso l'intestato Tribunale, i Consulenti Tecnici d'Ufficio affermano che tutti gli elementi a disposizione sono univoci nell'indicare in una polmonite da legionella la causa della morte. Si evidenzia, nella perizia, infatti, che: “Un quadro di bronchite cronica datata da tempo, si è venuto a creare un fatto polmonare acuto. L'emogasanalisi (EGA) del 1/2/2022 evidenziava PCO2 39,1 e PO2 68,6: uno stato di desaturazione significativo. Il 4/2/2022 la PCR, indice di infezione era particolarmente elevata (44,15). La semeiologia clinica permetteva di evidenziare una riduzione del murmure vescicolare su tutto il torace, segno di scarso ingresso aereo, alla data del 4/2/2022. Il 5/2/2022 oltre ad essere presente un innalzamento degli indici di infezione (neutrofili 95,9, procalcitonina 7,7, PCR 52,20) l'Rx torace evidenziava addensamento parenchimale in sede basale destra compatibile con focolaio flogistico in atto. All'arrivo all'O Maggiore la Casoni era dispnoica ed era trattata con O2terapia. Nonostante le opportune terapie la signora decedeva il 5/2/2022. Veniva evidenziata all'indagine delle urine positività per l'antigene urinario di . Ad ulteriore riprova di questa tesi vi è la circostanza che Per_5 la polmonite sofferta dalla signora deve essere ricondotta ad un'infezione da Legionella, poiché la sua rapidità di diffusione e l'insorgenza respiratoria acuta entro un arco di 12 ore dal rilievo dell'antigene positivo urinario, sono tipiche di questa infezione. Pertanto, tutti gli elementi a disposizione sono concordi nell'indicare in una polmonite da legionella la causa dell'exitus”. (doc. 4 di parte ricorrente) pagina 5 di 17 In quella sede, inoltre, i CCTTUU confermavano la presenza del nesso causale tra le condotte contestate alla resistente, vale a dire l'inadeguata manutenzione degli impianti idrici e delle tubature della struttura sanitaria, e l'infezione al batterio della Legionella, causa del decesso della SI.ra Infatti, nella perizia si legge che: “Non vi è alcun dubbio che l'infezione da Per_1 legionella che ha condotto all'exitus sia stata contratta dalla in una delle strutture Per_1 sanitarie dove ha risieduto: ed Ospedale Maggiore di Bologna. La Controparte_1 legionella, infatti, come da precedente citazione bibliografica è un inquinante del sistema idraulico di un edificio e l'approvvigionamento idrico di un edificio è spesso la fonte di un focolaio. Le temperature dell'acqua calda di 25-40° C supportano le più alte concentrazioni del microorganismo nei sistemi idraulici. Per tali motivi si sono acquisiti dall' di Bologna i Pt_6 risultati delle verifiche effettuate presso e presso l'Ospedale Maggiore di Bologna CP_1 per la ricerca di eventuale inquinamento da legionella”. In particolare, nella relazione riportante i risultati delle indagini effettuate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna per la ricerca della Legionella presso nell'anno Controparte_1
2022 e presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, si legge che: “A seguito di sopralluogo presso la casa di riposo , in data15/02/2023 la UO Sorveglianza e Controparte_1 CP_6
Controllo delle Malattie Infettive segnalava alla Controparte_7
con protocollo 0017803, ad integrazione della precedente comunicazione del 10/02/2023
[...]
n° 0015833, che da inchiesta epidemiologica la casa di riposo risultava Controparte_1 essere il più plausibile luogo di esposizione a Legionella Pneumophila. I casi di legionellosi notificati nel 2022 dall' al Dipartimento di Controparte_8
Salute Pubblica AUSL Bologna risultano essere stati 69. Le inchieste epidemiologiche eseguite non identificavano, per nessuno dei 69 casi, un reparto dell'Ospedale Maggiore come possibile fonte di esposizione.
Durante il 2022 era stato segnalato un caso con esposizione significativa presso CP_1
[...]
A luglio 2022 era stata condotta dal Dipartimento Salute Pubblica un'inchiesta epidemiologica per un caso confermato (20220720_scheda_SMI_20222543553) di l'inchiesta Persona_6 epidemiologica identificava la casa di cura , in via Porrettana 4 di Sasso Controparte_1
Marconi come possibile fonte di esposizione. L'U.O. Ambienti di Vita e Igiene Pubblica procedeva quindi il 26/07/2022 ad effettuare i campionamenti di acque presso alcuni terminali dell'impianto idrico della casa di riposo. In data 03/08/2022 il Dipartimento Salute Pubblica riceveva il referto di tali campionamenti dal laboratorio dell'ARPAE, che mostrava una positività per Legionella Pneumophila per tutti i terminali campionati”. Alla luce di tali risultati, i Consulenti affermano che: “È pur vero che il caso e i successivi rilievi sono stati effettuati presso a luglio 2022 a distanza di cinque mesi dal Controparte_1 decesso della ma secondo il criterio civilistico del più probabile che non è più probabile Per_1 che l'infezione sia avvenuta nella struttura sanitaria di ”, non ritenendo Controparte_1 convincente l'ipotesi secondo cui la signora avesse da tempo contratto la Legionella e che la positività rilevata fosse indice di un infezione datata e pertanto incompatibile con la permanenza nella struttura resistente, dal momento che: “La legionella ha provocato una polmonite che è comparsa il 5/2/2022 all'Rx torace. Si ricorda che la signora era stata ricoverata il 1/2/2022 non per insufficienza respiratoria ma per anemizzazione e feci melaniche e non per infezione batterica. La positività per legionella è stata rilevata il 5/2/2022 e il decesso è avvenuto in brevissimo tempo. Tutti questi elementi sono incongruenti con l'ipotesi di pagina 6 di 17 un'infezione da legionella datata nel tempo. Pertanto, al termine della tematica del nesso di causa materiale si deve ritenere che sia più probabile che l'infezione letifera che ha condotto al decesso la signora sia avvenuta all'interno della Struttura Sanitaria Nuova Per_1 Villa Emma”. Inoltre, è opportuno evidenziare che, in risposta alle osservazioni formulate dal CCTTPP di parte resistente, nelle quali si contesta il criterio del “più probabile che non” utilizzato dal Dott. per attribuire l'origine del batterio da Legionella alla e in Per_7 CP_2 Controparte_2 cui sono sollevati dubbi circa gli elementi probatori escludenti una contaminazione del batterio in questione da parte dell'Ospedale Maggiore di Bologna, i Consulenti tecnici d'Ufficio, nella relazione specificano che i dati richiesti e inviati dall'Ufficio escludono la Controparte_9 contaminazione da Legionella nell'Ospedale Maggiore. Al contrario, nella struttura resistente, a soli sei mesi di distanza dalla morte della SI.ra si verificava un nuovo caso di Per_1 polmonite da Legionella a cui faceva seguito una indagine puntuale da parte dell' CP_10
e prolungate procedure di bonifica degli impianti idraulici per oltre 6 mesi successivi.
Ciò detto, ritenendo le considerazioni dei CCTTUU espresse in sede di procedimento ATP condivisibili e ben argomentate, non essendo in questa sede emersi ulteriori elementi contrari, lo scrivente ritiene di attenersi ad esse e considerare parte resistente responsabile per l'sposizione della SI.ra al batterio della Legionella. Per_1
Pertanto, la risponde ex art. 7 della Legge Gelli Bianco (L. Controparte_2
24/2017), in norma del quale: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. La norma si limita a fare riferimento “all'adempimento dell'obbligazione”, senza specificare quale sia la fonte da cui essa deriva. La giurisprudenza ha spesso fatto riferimento al cd.
“contratto atipico di spedalità”, il quale si perfezionerebbe per facta concludentia, con l'accettazione del paziente presso la struttura. Tale contratto di spedalità ha un oggetto molto ampio, non limitato all'erogazione delle cure sanitarie, ma esteso anche “ad obblighi di protezione e accessori”, e dunque a prestazioni di natura latu sensu alberghiera (vitto, alloggio, ristorazione), di custodia del paziente, di igiene, di adeguatezza delle attrezzature e degli impianti, ecc. Ciò trova conferma nell'orientamento del Tribunale di Milano che, richiamandosi ad altra giurisprudenza, così afferma: “Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione, sent. n. 9556/2002 e sent. n. 577/2008) il rapporto che lega la struttura sanitaria -pubblica o privata - al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd. di "spedalità") che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del paziente presso la struttura (Cass. 13.04.2007 n. 8826) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di fornire al paziente una prestazione articolata che ingloba oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione e accessori, quali la messa a disposizione di personale medi-co ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr. in tal senso S.U. Cass. 577/2008). Da ciò discende che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va in-quadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.” (Trib. Milano. Sent. n. 1007/2020). La succitata legge c.d. ha positivizzato Persona_8 tale orientamento giurisprudenziale. pagina 7 di 17 7. Così accertata la responsabilità della resistente, va affermato il diritto delle ricorrenti al risarcimento dei danni subiti;
8. In particolare, le SIg.re e in qualità rispettivamente di figlia e nipote della Pt_1 Pt_2
SI.ra lamentano danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, sia iure proprio che Per_1 iure hereditatis.
In particolare, iure hereditatis le ricorrenti lamentano danno biologico temporaneo totale (1 giorno) e danno da lucida agonia (quantificato dal CTP di parte ricorrente in 5 giorni), per una somma complessiva di € 31,991,00, motivando che la SI.ra negli ultimi giorni di vita Per_1 si è ritrovata non solo a dover convivere con dolori lancinanti, ma anche ad assistere cosciente al progressivo aggravamento delle proprie condizioni di salute, con la consapevolezza che molto probabilmente non sarebbe sopravvissuta.
Le ricorrenti richiedono, altresì, iure proprio danno da perdita del rapporto parentale, affermando che la perdita della SI.ra ha provocato loro sofferenze indicibili che, Per_1 proprio per le modalità che l'hanno connotata, inevitabilmente le accompagneranno per il resto della loro vita. Tale danno viene dalle parti quantificato in €120.000 per la SI.ra e in € Pt_1
50.000 per la SI.ra Pt_2
Sul tema dei danni risarcibili si sono espressi nella loro relazione (doc. 4 di parte ricorrente), i Consulenti tecnici d'Ufficio nel procedimento di ATP, ritenendo, con riferimento innanzitutto alla speranza di vita della SI.ra che: “Per quanto concerne l'aspettativa di vita della Per_1 signora, le tavole di mortalità ISTAT prevedono per un soggetto di sesso femminile di età 90-94 anni, una speranza di vita di circa 4 anni. È chiaro però che le gravi patologie di cui era affetta la signora conducono ad una stima della speranza di vita nettamente inferiore. Si ritiene quindi, che la speranza di vita di al momento in cui è stata coinvolta nella Persona_1 vicenda di interesse non fosse superiore ai due anni. D'altra parte, le stesse tavole indicano che la probabilità, prospettiva di sopravvivenza in un soggetto dell'età della signora, di arrivare al compleanno era del 29% circa (la probabilità di sopravvivenza è il complemento all'unità della probabilità di morte (QX + PX=1, esprime la probabilità che un individuo arrivato al compleanno X ha di sopravvivere al compleanno x+1)”. In relazione al danno biologico, si legge nella perizia che: “[…] non vi è stato un danno biologico permanente in quanto il quadro clinico non si è mai consolidato ma il processo letifero è stato rapido ed ha condotto alla morte. La durata del danno biologico temporaneo totale è stata di un giorno, a fronte dell'iter clinico della malattia attestato nella documentazione sanitaria a disposizione, in cui si rileva come la polmonite letifera sia stata documentata il 4/2/2022 e la signora sia deceduta il 5/2/2022”, mentre, con riferimento al danno catastrofale: “Risulta molto difficile data la rapidità con cui è evoluta la patologia stabilire se la signora abbia avuto contezza della gravità della sua situazione e dell'iter letifero della malattia. Da un punto di vista tecnico-biologico si deve sottolineare che dalla documentazione sanitaria risulta che le informazioni relative al quadro clinico della signora venivano fornite alla figlia della stessa. Non vengono riportati colloqui informativi con la paziente in cartella clinica. D'altra parte, si deve altresì sottolineare che nella documentazione a disposizione viene evidenziato l'esistenza di un decadimento cognitivo importante associato a stato ansioso, deliri notturni per la quale la paziente era stata istituzionalizzata. La diagnosi posta era di disturbo neuro-cognitivo maggiore di grado moderato su base vascolare (si veda al proposito il certificato di specialista geriatra del 17/10/2019). Tale diagnosi era ripresa nella scheda medica di ingresso presso l'O di Budrio il 5/2/2022.
pagina 8 di 17 Emergono quindi dalla documentazione a disposizione dei dubbi sulle possibilità che le residue capacità cognitive dell'interessata possano averle consentito di comprendere appieno lo stato clinico in cui versava e conseguentemente si possa configurare un danno catastrofale”.
9. Per quanto riguarda il danno lamentato dalle ricorrenti iure proprio, invece, i Consulenti tecnici d'Ufficio, limitatamente al danno biologico, ritengono che non emerga dalla documentazione in atti indizio che attesti l'esistenza di malattia di cui soffrano le signore, anche solo ipoteticamente riconducibile al decesso della madre.
Con riferimento, al danno da perdita da rapporto parentale si evidenzia che tale tipologia di danno viene definita dalla giurisprudenza come: “Quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. Sent. n. 9196/2018). Inoltre, “esso comprende la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali “il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione” (Cass. Civ. n. 907/2018). Ai fini della valutazione di questa forma di pregiudizio non patrimoniale, è necessario dare la prova dell'intensità del rapporto familiare. In passato, parametro rilevante in tal senso era quello della convivenza, oggi superato pacificamente dalla giurisprudenza. La Cassazione con sent. n. 22397/2022 ha affermato che:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”. Pertanto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza è quello secondo il quale il danno da perdita del rapporto parentale non va necessariamente circoscritto a coloro che sono familiari conviventi con il defunto, in quanto il requisito della coabitazione, sebbene utile, insieme ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del rapporto affettivo, non costituisce di per sé l'elemento caratterizzante i rapporti costanti di affetto e di solidarietà. Nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti testimonia che la SI.ra e la SI.ra Pt_1
benché non conviventi della SI.ra fossero per lei figure fondamentali di Pt_2 Per_1 riferimento, con le quali aveva uno stretto legame affettivo e una frequentazione abituale.
10. Per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito dalle attrici si ricorre alle
Tabelle di Milano del 2024, come anche per quella del danno alla salute (in ossequio alla nota sentenza a cui si rinvia). Pt_7
In particolare, la Cassazione con ordinanza n. 5948/2023 stabilisce che: “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dei precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del su persistite, il grado di parentela e la pagina 9 di 17 convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, fermo restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso, purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto”. Tale sistema a punti non era utilizzato dalle Tabelle Milanesi ante 2022 che, invece, individuavano un tetto minimo e un tetto massimo ma i cui criteri devono essere intesi “nel senso che essi non indicano una forbice liquidatoria fra un minimo ed un massimo, bensì tra un valore monetario base, espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificamente allegate” (Cass. Ordinanza n. 8265/2023). Queste tabelle sono state, oggi, modificate, prevedendo nuovi criteri orientativi: introducono il valore a punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti, ovvero l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
In particolare, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 viene proposta poi una distribuzione dei punti: secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali. È stata quindi licenziata la versione finale delle due tabelle integrate a punti di seguito riprodotta.
“TABELLA INTEGRATA A PUNTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL GENITORE, FIGLIO, CONIUGE NON SEPARATO/PARTE DELL'UNIONE CIVILE/CONVIVENTE DI FATTO.
Forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati, con i valori monetari aggiornati all'1/1/2024: da € 195.551,59 → a € 391.103,18
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00 (€ 391.103,00/100);
punti attribuibili 118 (con cap di €391.103,00); calcolo risarcitorio: si parte da € 0,00 e si tiene conto dell'importo legato ai punti.
Distribuzione dei punti: A. età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico-relazionale) da 0 a 10 anni 28 punti da 11 a 20 anni: 26 punti da 21 a 30 anni: 24 punti da 31 a 40 anni: 22 punti da 41 a 50 anni 20 punti da 51 a 60 anni 18 punti pagina 10 di 17 da 61 a 70 anni: 16 punti da 71 a 80 anni: 12 punti da 81 a 90 anni: 8 punti da 91 a 100 anni: 4 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico-relazionale) da 0 a 10 anni 28 punti da 11 a 20 anni: 26 punti da 21 a 30 anni: 24 punti da 31 a 40 anni: 22 punti da 41 a 50 anni 20 punti da 51 a 60 anni 18 punti da 61 a 70 anni: 16 punti da 71 a 80 anni: 12 punti da 81 a 90 anni: 8 punti da 91 a 100 anni: 4 punti
C. convivenza:
16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale)
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato;
se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli;
se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita nessun superstite:
16 punti 1 superstite: 14 punti
2 superstiti: 12 punti
3 superstiti: 9 punti
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai pagina 11 di 17 parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
o condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
o condivisione attività lavorativa/hobby/sport: ; Email_2
o attività di assistenza sanitaria/domestica: ; Email_2
o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi.
Ad esempio, ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa (come nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E.
Nota bene:
il totale monetario non può di regola superare € 336.500,00, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali;
contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella”;
11. Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene, quindi, liquidabile il danno da perdita del rapporto parentale [in ossequio anche alla più recente giurisprudenza di legittimità sopra ricordata, visto l'adeguamento delle Tabelle Milanesi in parte qua all'insegnamento ivi contenuto e l'idoneità dei campioni considerati dall'Osservatorio di Milano cit. a fungere da riferimento per elaborazione di parametri equitativi a livello nazionale in capo:
o Alla figlia SI.ra non convivente, nella seguente misura: Parte_1
A. Età della vittima primaria: 92 (in considerazione non solo dell'età anagrafica, 90 anni, ma delle condizioni di salute preesistenti e della conseguente succitata stima dell'aspettativa di vita di cui in perizia) → 4 punti;
B. Età vittima secondaria: 58 → 18 punti;
C. Convivenza: 0 punti;
D. Sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: → 9 punti;
E. Qualità ed intensità della relazione familiare affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 0;
F. Punti totali: (4+18+0+9+10) x 3.911,00 euro, per un totale di euro 160.351,00;
pagina 12 di 17 In particolare, l'odierno giudicante ritiene di potere riconoscere 10 punti per legame affettivo presumibile, pur in assenza di convivenza, non solo in base all'id quod plerumque accidit, ma anche alla luce del carteggio con le case di cura in atti per quanto attiene alla salute della madre.
La stessa parte ricorrente, peraltro, equitativamente riduce la superiore liquidazione ad euro 120.000,00 e l'odierno giudicante ritiene tale liquidazione assolutamente congrua anche laddove si ritenesse non provato alcun legame affettivo (circostanza che sarebbe anomale, oltre che non presumibile).
12. Con riferimento alla SI.ra , si sottolinea che affinché un nipote abbia Parte_2 diritto al risarcimento per il danno parentale subito in seguito alla morte del nonno causata da un illecito è essenziale dimostrare il rapporto affettivo esistente tra loro.
Seppur oggi la giurisprudenza prevalente ritiene che la convivenza tra nonni e nipoti non sia requisito fondamentale per dare la prova dell'esistenza del rapporto affettivo esistente [“In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta iure proprio dai congiunti della persona deceduta, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno. Infatti, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l'articolo 29 della Costituzione, all'ambito ristretto della sola cosiddetta famiglia nucleare, il rapporto nonni- nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. Civ. sent. n. 5258/2021)]” è comunque necessario dimostrare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. Nel caso di specie, la ricorrente non conviveva con la nonna ma dalla documentazione in atti risulta che la stessa avesse contatti abituali con la SI.ra sia prima che durante il suo Per_1 periodo di permanenza presso la facendole visita in struttura e Controparte_2 provvedendo alle sue esigenze di vita. Recente giurisprudenza, inoltre a conferma di ciò, sostiene che: “A seguito della morte di un familiare anche i nipoti non conviventi hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale a ristoro del vuoto, affettivo morale e materiale lasciato dalla scomparsa della persona cara perché, anche in difetto di convivenza, vi è la perdita della figura di riferimento, e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare “(Cass. Civ. sent. n. 16012/2024)
Pertanto, si ritiene che sia risarcibile alla SI.ra un danno non Parte_2 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, calcolato sulla base dei valori indicati nelle
Tabelle Milanesi del 2024, e pertanto:
“TABELLA INTEGRATA A PUNTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL FRATELLO/NIPOTE
“Forbice della tabella fratelli/nipoti, con i valori monetari aggiornati all'1.1.2024: da € 28.301,23 →a € 169.830,60
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00 (€ 169.830,60/100)
punti attribuibili 116 (con “cap” di € 169.830,60)
calcolo risarcitorio: si parte da € 0,00 e si tiene conto dell'importo legato ai punti.
Distribuzione dei punti:
pagina 13 di 17 A. età vittima primaria: fino a 20 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale)
da 0 a 20 anni: 20 punti da 21 a 30 anni: 18 punti da 31 a 40 anni: 16 punti da 41 a 50 anni 14 punti da 51 a 60 anni 12 punti da 61 a 70 anni: 10 punti da 71 a 80 anni: 8 punti da 81 a 90 anni: 4 punti da 91 a 100 anni: 2 punti
B. età vittima secondaria: fino a 20 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale)
da 0 a 20 anni: 20 punti da 21 a 30 anni: 18 punti da 31 a 40 anni: 16 punti da 41 a 50 anni 14 punti da 51 a 60 anni 12 punti da 61 a 70 anni: 10 punti da 71 a 80 anni: 8 punti da 81 a 90 anni: 4 punti da 91 a 100 anni: 2 punti
C. convivenza:
20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
8 punti potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): se il danneggiato perde il fratello, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato;
se il danneggiato (nonno) perde il nipote, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i parenti entro il 2^ grado del danneggiato.
nessun superstite: 16 punti
1 superstite: 14 punti
2 superstiti: 12 punti
3 superstiti: 9 punti
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del pagina 14 di 17 danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
o condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
o condivisione attività lavorativa/hobby/sport: ; Email_2
o attività di assistenza sanitaria/domestica: ; Email_2
o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi.
Nota bene:
➢ il totale monetario non può di regola superare € 169.830,60, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali;
➢ contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della Tabella”. 13. Alla luce di tali valori si ritiene spettante alla SI.ra un risarcimento per il Parte_2 danno da perdita del rapporto parentale quantificato nella seguente misura: A. Età della vittima primaria: 92 (per i succitati motivi) → 2 punti;
B. Età vittima secondaria: 30→ 18 punti;
C. Convivenza: 0 punti;
D. Sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare del danneggiato (più di tre, v. ricorso pag.25): → 0 punti;
E. Qualità ed intensità della relazione familiare affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti;
F. Punti totali: (2+18+0+0+5) x € 1.698,00 euro, per un totale di euro 42.450,00 In particolare, l'odierno giudicante ritiene di potere riconoscere 5 punti per legame affettivo presumibile, pur in assenza di convivenza, alla luce del carteggio con le case di cura in atti e della documentazione allegata al ricorso da cui emerge come la nipote si occupasse di aspetti relativi alla cura della nonna sia per quanto attiene alla salute della stessa, che per quanto attiene ad adempimenti amministrativo fiscali. 14. La repentina evoluzione della patologia ha portato i periti d'ufficio ad escludere la sussistenza di una sofferenza in capo alla vittima di tipo morale, oltre che biologico/relazionale, c.d. catastrofale, rinvenendo i CCTTUU solo i presupposti per riconoscere in capo alla de cuius un danno da ITT di un giorno, potendo essere liquidato a favore delle ricorrenti, pertanto, solo un danno non patrimoniale iure hereditario pari a euro 80,10, in base alla Tabella Unica Nazionale, che equitativamente, considerata la repentinità dell'aggravamento della patologia, si arrotonda a euro 100,00.
15. Tutte le somme come sopra calcolate, liquidate all'attualità, devono essere maggiorate di interessi di legge da una data intermedia tra la presente liquidazione e la data dell'evento, rinvenibile nel 25.9.2023; gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della pagina 15 di 17 presente liquidazione) devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui "In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato". V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2,
Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del
2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
16. Con riferimento al danno patrimoniale, parte resistente deve essere dichiarata tenuta al pagamento a favore delle ricorrenti delle somme corrispondenti agli importi giudizialmente liquidati a carico di queste ultime per consulenza tecnica in sede di ATP (liquidate in euro
5.029,54 per onorari a vacazione, oltre I.V.A. e CP se dovuti) e di quelle sostenute per il consulenza tecnica di parte, nei limiti degli importi che l'odierno giudicante ritiene congrui, ovverosia di euro 2515,00, oltre accessori di legge, in quanto pari alla metà dei compensi liquidati al Collegio peritale predetto composto da due membri (v. doc. 11, doc. 11 bis, doc. 12 -
12 bis, 13 e 14 di parte ricorrente).
17. Il ricorso è, dunque, accoglibile nei superiori termini e, per l'effetto, parte resistente deve essere condannata al pagamento a favore delle ricorrente dei superiori importi.
pagina 16 di 17 18. Le spese seguono la soccombenza, rinvenibile in capo alla resistente, e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm, in base a parametri per cause di valore tra euro 52.000,01 e
260.000,00, medi per le fasi di studio e introduttiva, pari alla metà del valore medio per la fase di trattazione e pari ad euro 2.200,00 (poco più della metà del valore medio) per la fase decisoria in ragione dell'estrema compressione di tali ultime due fasi, nel caso di specie, il tutto per un totale di euro 9.215,00 oltre accessori di legge e spese generali ex DM 55/14 ss.mm. e anticipazioni per bolli e CU .
Assorbita e, comunque, disattesa ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento:
a) a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, a favore di Parte_1 di euro 120.000,00, oltre interessi dal 25.9.23 alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge dalla data della presente liquidazione al saldo effettivo;
b) a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, a favore di Parte_2 di euro 42.450,00, oltre interessi dal 25.9.23 alla data dell'odierna decisione;
le somme
[...] così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge dalla data della presente liquidazione al saldo effettivo;
c) a favore di entrambe le ricorrenti, in solido tra loro:
a. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario, al pagamento di euro 100,00, oltre interessi dal 25.9.23 alla data dell'odierna decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge dalla data della presente liquidazione al saldo effettivo;
b. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio, al pagamento di euro per la consulenza tecnica in sede di ATP (liquidate giudizialmente in 5.029,54 per onorari a vacazione, oltre I.V.A. e CP se dovuti) e quelle sostenute per consulenza tecnica di parte, parte, nei limiti di euro 2.515,00, I.V.A. e CP se dovuti.
Condanna altresì in persona del l.r.p.t., a rimborsare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 9.215,00 per compensi, oltre Parte_2
i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovute, e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 23 marzo 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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