Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1185/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 07/05/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 22010 GRANDOLA ED UNITI ITALIA con l'Avv. COLOMBO MARTINO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 22010 GRANDOLA ED UNITI ITALIA con l'Avv. COLOMBO MARTINO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in GRANDOLA ED UNITI, in data 05/07/2008,
(anno 2008, atto n. 4, parte I);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con sentenza n. 143/2025 emessa dal Tribunale di Como in data
30.09.2024 1
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...]; Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07/05/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I coniugi reciprocamente rinunciano all'eventuale suddivisione degli averi previdenziali maturati durante il matrimonio ed, in particolare, ciascun coniuge rinuncia sin d'ora alla propria quota di quanto accumulato e di quanto verrà accumulato in costanza di matrimonio dall'altro coniuge a titolo di prestazione di libero passaggio (c.d. secondo pilastro) presso l'Ente Previdenziale Svizzero.
2) Le auto e i motocicli di proprietà di ciascun coniuge restano in uso e possesso degli stessi.
3) Alle suindicate condizioni i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto di carattere personale e patrimoniale e nulla hanno reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
Per_ 4) I figli minori e restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza Per_2
presso la madre e potestà separata di entrambi i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
5) Il padre, in considerazione degli orari e turni d lavoro, potrà tenere presso di sé i figli quando lo desidera previo accordo con la madre e, solo in caso di eventuale disaccordo, ci si atterrà alla condizione secondo cui il padre potrà tenere i figli, due giorni a settimana anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli a partire dalla ore 9.00 di mattina sino alle ore 22.00 comprensivo del pernottamento quando i due giorni di permanenza presso il padre saranno consecutivi.
6) I genitori suddivideranno in modo paritario tra loro i tempi in cui tenere con sé i figli minori durante i periodi di vacanza estivi e natalizi, concordando tale suddivisione entro il 31.10 per le vacanze invernali
2 ed entro il 30.04 per quelle estive, e, solo in caso di eventuale disaccordo, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli sino a 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, oltre che, sino a 7 giorni consecutivi durante le vacanze invernali comprensivi del giorno di Natale o Capodanno ad anni alterni. Per la
Pasqua ciascun genitore terrà con sé ad anni alterni i minori per 3 giorni consecutivi.
7) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8) Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli con il versamento alla moglie entro il 5 di ogni mese della somma complessiva di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Gli assegni famigliari per i figli verranno percepiti al 100% dalla moglie. Le spese mediche specialistiche e non dei figli, oltre a quelle inerenti i libri scolastici, le gite scolastiche e le attività ricreative ove previamente concordate e documentate saranno suddivise tra coniugi nella misura del 50% e verranno rimborsate a chi le abbia correttamente anticipate entro il giorno 5 del mese successivo. In caso di disaccordo sarà applicabile il protocollo per le spese extra-mantenimento adottato dal Tribunale di Como in data 25.04.2018.
9) I coniugi si danno reciproca autorizzazione, anche per i figli, al rilascio del passaporto o di equipollente documento valido ai fini dell'espatrio con la possibilità di inserire nei predetti anche il nominativo dei figli.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per
3 l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 05/07/2008, in GRANDOLA ED UNITI con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRANDOLA ED UNITI
(anno 2008, atto n. 4, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRANDOLA ED UNITI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21/05/2025.
Il Presidente
dott.ssa Barbara Cao
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