Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 8 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 377/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA Pa
con sede in via degli Artigiani, n. 72, c.f. p.i. Parte_1
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. Geom. , rappresentato e C.F._1 Parte_2 difeso per procura in atti dall'Avv. Giancarlo Di Biase APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente l.r.p.t. Geom. con sede in , Via Sabaudia n. 73, Controparte_2 CP_1 cod. fisc.: , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Ivan P.IVA_2
Ilardo
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sezione lavoro, n. 1086/ 2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata, dichiarando che la società ricorrente non ha alcun obbligo di iscrizione alla Cassa edile, con conseguente cancellazione retroattiva dell'iscrizione effettuata il giorno 20 aprile 2016, codice impresa 8852, ed ogni ulteriore effetto di legge.
Con condanna della alla restituzione delle spese del primo CP_1 giudizio, per € 5.381,24, pagate con riserva d'appello.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierna appellante agiva Parte_1 nei confronti della al fine di ottenere Controparte_1 l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla , con CP_1 conseguente cancellazione retroattiva dell'iscrizione effettuata il giorno 20 aprile
2016 ed ogni ulteriore effetto di legge.
A tale fine la allegava, per quanto ancora rileva in questo Parte_1 grado: di essere stata costituita il 14 giugno 2010, con oggetto sociale indicato nel certificato camerale;
di svolgere dalla costituzione esclusivamente attività di custodia e gestione di servizi cimiteriali presso il Comune di Itri;
di essere iscritta all'INPS di con posizione n. ; CP_1 P.IVA_3 di essere iscritta ai fini INAIL con il codice INAIL/PAT 21539282 e che la relativa attività è classificata nella gestione tariffaria INDUSTRIA – VOCE DI
RISCHIO 0320 (servizi nei cimiteri); di non avere altri impiegati all'infuori di due custodi addetti al cimitero del Comune di Itri, e , assunti rispettivamente il Parte_3 Parte_4 giorno 11/8/2016 ed il giorno 7/4/2016, privi di qualifiche ed esperienze nel settore edile, ai quali è stato applicato, in ragione dell'attività che questi svolgono, il CCNL per il personale dipendente di imprese esercenti attività cimiteriali e servizi funebri (v. comunicazioni UNILAV e buste paga); di essere stata iscritta, benché non esercente attività in campo edilizio, in data 22 aprile 2016 alla , con codice impresa Controparte_1
n. 8852;
di avere reiteratamente chiesto la contribuzione prevista per i lavoratori che svolgono attività edilizia;
di avere chiesto in data 18 gennaio 2019 la propria cancellazione dalla cassa edile, deducendo: di non svolge attività per cui è prevista tale iscrizione;
che l'attività svolta è classificata nella gestione tariffaria INDUSTRIA – VOCE DI RISCHI0 0320 (servizi cimiteriali); che il contratto dei citati lavoratori fa riferimento alle mansioni di custode di cimitero;
che diversi interpelli ministeriali avrebbero chiarito che le aziende che applicano CCNL diverso da quello per l'edilizia e che effettuano lavorazioni tipiche del settore a cui si riferisce il CCNL applicato non hanno l'obbligo di iscrizione e di versare i contributi alla cassa edile, pur se contemporaneamente svolgono lavori edili accessori.
La Cassa resisteva chiedendo il rigetto della domanda.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo in sintesi: che, ad onta di quanto dedotto, la società stessa aveva avanzato domanda di iscrizione alla il 22.6.2016; CP_1
2 che ai fini dell'inquadramento prevale il criterio dell'attività effettivamente svolto dall'impresa, anche a prescindere dal CCNL applicato ai propri dipendenti;
che nella fattispecie nella visura camerale alla voce oggetto sciale (pag.3), tra le attività indicate vi è quella di “ampliamento ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria”, così come nelle stesse dichiarazioni riferite ai CP_3 due dipendenti, alla voce SETTORE, si legge la dicitura “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”;
che è comunque dirimente quanto emerge dall'ordinanza del Comune di Itri del 20.6.2019, non contestata, il cui il Comune, premessa la concessione dei servizi cimiteriali alla ricorrente (giusto contratto di concessione rep.1955 del 24.12.2009), comunicava i tariffari che quest'ultima doveva applicare per la tumulazione e per il collocamento delle lapidi in marmo, attività che, comportando la costruzione di strutture in muratura, non può che qualificarsi come edilizia;
che la prova articolata in ricorso era generica e non idonea a smentire le suddette emergenze documentali, dovendo la relativa istanza valutarsi inammissibile.
La società ha proposto appello deducendo ≪Incoerenza e contraddittorietà tra premessa e conclusioni – omesso esame dell'ampio oggetto sociale della ricorrente - errato diniego dei mezzi istruttori – accertamento errato dell'attività espletata, secondo un criterio non fattuale e di prevalenza, ma meramente formale
– violazione dell'art. 2697 c.c.≫. L'appellante afferma anzitutto essere decisivo accertare quale attività svolgano i dipendenti sopra indicati e adduce documentazione da cui emergerebbe da parte loro lo svolgimento di attività di necrofori (n. 2 attestati corsi per necrofori dell'anno 2021 e n. 2 tesserini personali), depositando in appello ancora il certificato C2 storico dei ridetti dipendenti, acquisito presso il centro impiego di
Formia, da cui risulta che essi avrebbero sempre avuto la qualifica di necrofori, anche negli anni precedenti, cioè nel 2013 e 2014, quando erano assunti da altra azienda, insistendo nell'istanza di prova testimoniale sui seguenti capitoli atti a verificare se i due svolgessero attività di custodia del cimitero o attività edilizia:
≪1. vero che la soc. ha alle proprie dipendenze due dipendenti a Parte_1 tempo indeterminato, che svolgono la custodia del cimitero del Comune di Itri, i cui nomi sono e ”;
2. Vero che lei predispone Parte_3 Parte_4 le loro buste paga≫. L'appellante deduce inoltre che dal certificato camerale emergerebbe anche l'attività strettamente inerente al servizio cimiteriale (≪La società ha per oggetti le seguenti attività: ampliamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, in Itri e nell'intero territorio nazionale, di strutture cimiteriali e dei relativi servizi connessi direttamente o indirettamente, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati. La società avrà la facoltà di affidare a terzi, lavori di progettazione e di costruzione di quanto oggetto della sua attività …”. ≫) sicché non potrebbe essere sottovalutata tale attività rispetto alla dizione valorizzata dal Tribunale, afferente all'≪ampliamento ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria ≫.
L'appellante chiede inoltre acquisirsi certificazione rilasciata nell'anno 2021 ai due dipendenti, da cui risulta che essi sono dei necrofori e non dei muratori, occupandosi della cura dei defunti e non della costruzione di manufatti;
3 certificazione rilasciata dal centro impieghi di Formia, ossia il C2 storico, da cui risulta che anche negli anni precedenti i due dipendenti sono stati sempre dei necrofori, anche quando lavoravano per altra azienda, negli anni 2013 e 2014; fatture emesse dalle due società Cardi Costruzioni S.r.l. e Parte_5
le quali hanno costruito il nuovo cimitero di Itri, per conto della
[...] CP_4
[...]
La edile si è costituta in appello, replicando nel merito dei motivi di CP_1 gravame e condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Le risultanze processuali, e in particolare i documenti in atti, consentono di ritenere la sussistenza del presupposto per l'iscrizione della società appellante alla cassa edile.
Va anzitutto ricordato che almeno a fini previdenziali l'impresa è tenuta ad adeguarsi al settore produttivo dell'impresa, e su questo concorda sostanzialmente anche l'appellante, ricordando che ≪il Tribunale illustra il metodo corretto da seguire ai fini del corretto inquadramento del settore produttivo dell'impresa, al quale pervenire mediante una verifica concreta (fattuale) dell'attività da essa effettivamente svolta≫.
Secondo il contratto collettivo nazionale del settore edile, l'iscrizione alla cassa edile è obbligatoria per le imprese che operano nel codice Ateco 41.02, che riguarda la costruzione di edifici residenziali. In tal senso depongono gli artt. 18 e 36 e ss. modifiche ed integrazioni del C.C.N.L. “Imprese Edili ed Affini” del 05.07.1995 così come modificato il 18.06.2008.
In relazione all'attività svolta, l'appellante fa valere le mansioni svolte dai due dipendenti sopra nominanti - anzi a ben vedere la loro qualificazione professionale documentata in atti- , ma tale è invero fuori centro, in quanto quel che rileva è la prova dell'attività svolta dalla impresa. Ragion per cui, tra l'altro, è irrilevante la prova per testi su cui insistite l'appellante.
È pacifico (allegato dalla e non contestato) che all'atto della CP_1 iscrizione all'INPS in data 07.4.2016 la società indicava al riquadro Settore” la voce Industria e al riquadro Classe, la voce Edilizia con codice Ateco 412000 ossia Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali. Tale anche il codice e l'attività indicati nella visura camerale.
Nella visura camerale, inoltre, in relazione all'attività esercitata nella sede legale, è indicato ≪ristrutturazione, ampliamento e manutenzione di strutture cimiteriali e servizi connessi≫. Anche nell'oggetto sociale, del resto, le specifiche relative all'attività edilizia sono quelle principali e non è condivisibile estrapolare o comunque enfatizzare soltanto una parte delle attività ivi indicate per negare (invano) l'attività d'impresa. Reca infatti la visura:
4 Anche nelle comunicazioni obbligatorie relative ai due dipendenti CP_3 sopranominati, la società indicava come settore la costruzione di edifici residenziali, voce 41.20.00.
Si aggiunge poi che la stessa appellante ha prodotte numerose fatture di due società per ≪lavori di ampliamento del cimitero comunale di Itri≫, nell'ambito di un contratto di raggruppamento temporaneo di imprese, il che manifesta che l'appellante avesse in gestione la relativa attività edilizia, al di là di come abbia ritenuto di provvedervi, anche mediante l'affidamento di lavori a terzi.
In ultimo, si rileva, come osservato dal Tribunale, replicato dall'appellata e non confutato dall'appellante, che il Comune di Itri, in relazione ad una controversia insorta con terzi, con ordinanza n. 14 del 20.6.2019 notificata anche alla resistente, in relazione alla concessione dei servizi cimiteriali, CP_1 giusto contratto di concessione rep. 1955 del 24.12.2009, comunicava i tariffari che la società doveva applicare per la tumulazione e per il collocamento delle lapidi in marmo, riscontrando con ciò che la operava anche nel settore Parte_1
Edile - a questo punto anche con i due lavoratori di cui sopra, che a dire
5 dell'appellante sarebbero gli unici dipendenti -. Con la suddetta ordinanza, il Comune ordinava alla società appellante l'immediato completamento dei servizi richiesti dal Nesca per la defunta mediante l'installazione della lapide. Per_1
D'altra parte, tra le attività tipicamente riconducibili ai servizi cimiteriali vi sono proprio quelle di natura edilizia che normalmente afferiscono alle pertinenti strutture.
Tutte le risultanze sin qui richiamate integrano, ad avviso di questa Corte, circostanze grave precise e concordanti per ritenere che l'appellante operasse nell'edilizia, non avendo oltretutto rilievo, in relazione all'obbligo contributivo, lo specifico oggetto dell'attività edile.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e induce al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa se dovute.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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