Articolo 1 della Legge 16 luglio 1974, n. 722
Articolo 2
Versione
12 febbraio 1975
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali con annesso, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, e l'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1975