Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali con annesso, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, e l'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali con annesso, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, e l'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.