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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18122/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO CARLO presso cui ha eletto Parte_1
domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. LINGUA ELISA presso cui ha eletto Controparte_1
domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia il Tribunale Ordinario di Torino,
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Disporre a carico del sig. il versamento a favore della moglie di un assegno Controparte_1
mensile a titolo di contributo al mantenimento della IG , in rapporto al reddito del convenuto, Per_1
pagina 1 di 5 in misura non inferire ad euro 300.00 mensili, in ogni caso da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da corrispondersi fino all'eventuale raggiungimento dell'indipendenza economica della IG, da intendersi tale laddove la ragazza dovesse svolgere un'attività lavorativa con uno stipendio di almeno euro 700,00 mensili per almeno 12 mesi di lavoro continuativo.
Disporre che le spese straordinarie – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo di Intesa del 15.3.2016 fra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli
Avvocati di Torino.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per parte resistente
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Pronunciare la separazione dei coniugi;
Disporre che il signor corrisponda alla GN , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della IG, la somma mensile di Euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche come individuate e disciplinate dal Protocollo di intesa del
Tribunale di Torino del 15.03.2016;
Disporre che dal contributo al mantenimento, come sopra determinato e calcolato su base annuale, venga decurtato il 50% degli eventuali redditi annualmente percepiti dalla IG , disponendo che Per_1
la GN entro il 15 gennaio di ogni anno, rimborsi al resistente il relativo importo e/o Parte_1
che esso venga compensato con i successivi mantenimenti mensili sino alla corrispondenza della somma percepita nell'anno precedente da;
Per_1
Disporre che il signor sia sollevato dal versamento del contributo unificato dopo 12 mesi di CP_1
lavoro continuativo di con stipendio minimo di Euro 700,00 stante il raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica della stessa;
- dichiarare le parti economicamente indipendenti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte resistente in sede di udienza di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di essere d'accordo con la compensazione delle spese.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare nei successivi termini di legge.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 24/03/1984.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11.2.1986 e il 3.11.1988. Persona_2 Persona_3
Con ricorso depositato il 05/10/2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendosi a carico di controparte un contributo al mantenimento per la IG pari ad euro 300,00 mensili oltre alla suddivisione al 50% Per_1
delle spese straordinarie come da Protocollo.
All'udienza del 17/01/2023 il G.I., accertata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del sig. comparso personalmente e senza difesa tecnica, ascoltava Controparte_1
personalmente le parti. Il Giudice, pertanto, autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 19/01/2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, disponeva a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere a parte ricorrente per il mantenimento della IG , la Per_1
somma di euro 300,00 mensili oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
e fissava nuova udienza di comparizione e trattazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/04/2023 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
esplicando le sue difese;
difatti, parte resistente, domandava la pronuncia della sentenza di
[...]
separazione dei coniugi rendendosi, altresì, disponibile alla corresponsione a controparte di un contributo mensile al mantenimento della IG pari ad euro 300,00 oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo. Parte convenuta chiedeva, inoltre, sia la decurtazione dal contributo al mantenimento del 50% degli eventuali redditi percepiti dalla IG Per_1
con conseguenti potenziali rimborsi da controparte sia di essere sollevato dall'onere di contribuire al mantenimento della IG ove quest'ultima dovesse reperire un lavoro di almeno 12 mesi continuativi con stipendio non inferiore ad euro 700,00 mensili.
All'udienza del 08/05/2023 parte ricorrente chiedeva concedersi i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e parte resistente si rimetteva sul punto. Il Giudice, pertanto, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando a successiva udienza per l'ammissione di mezzi istruttori.
Entrambe le parti, ritualmente, facevano pervenire le proprie memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. insistendo nelle loro difese;
parte attrice presentava, altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 16/10/2023 parte ricorrente insisteva sulle istanze istruttorie contenute nella sua memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e parte resistente si richiamava alle memorie depositate opponendosi a quelle avversarie;
il Giudice, pertanto, si riservava.
pagina 3 di 5 Con ordinanza del 26/10/2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuti inammissibili i capi di prova dedotti da parte ricorrente, formulava ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa fissando udienza dinanzi a sé per la precisazione delle conclusioni. Parte resistente depositava in data 03/11/2023 dichiarazione di accettazione della proposta conciliativa del Giudice.
Parte ricorrente depositava in data 28/11/2023 memoria contenente una contro proposta di accordo conciliativo in modifica della proposta formulata dal Giudice. Il Giudice, assegnava a quest'ultima giorni quindici per prendere posizione in punto proposta presentata da parte attrice.
Con note del 13/12/2023 parte resistente accettava la controproposta presentata da parte attrice subordinando, tuttavia, tale sua disponibilità all'accollo da parte ricorrente delle spese legali sostenute da parte convenuta.
Con decreto del 18/12/2023 il Giudice, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione della controversia, confermava l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata.
All'udienza del 30/09/2024 entrambe le difese precisavano le loro conclusioni chiedendo assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Il Giudice, pertanto, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Entrambe le parti facevano, ritualmente, pervenire le proprie comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Si dà atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concordato sul contributo per la IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura di 300,00 euro al mese Per_1
da corrispondersi, entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da parte del Sig. oltre al oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed CP_1
extrascolastiche come individuate e disciplinate dal Protocollo di intesa del Tribunale di Torino del
15.03.2016, da corrispondersi fino all'eventuale raggiungimento dell'indipendenza economica della pagina 4 di 5 IG, da intendersi tale laddove la ragazza dovesse svolgere un'attività lavorativa con uno stipendio di almeno euro 700,00 mensili per almeno 12 mesi di lavoro continuativo.
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte da parte ricorrente nella precisazione delle conclusioni, il
Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Istruttore in merito alla inammissibilità delle stesse, risultando gli approfondimenti istruttori richiesti superflui ai fini della decisione alla luce del quadro probatorio già in atti.
Le spese di lite vanno compensate in virtù delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
DA' ATTO che il sig. corrisponde alla GN , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento della IG , la somma mensile di Euro 300,00, da corrispondersi entro Per_1
il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche come individuate e disciplinate dal
Protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, da corrispondersi fino all'eventuale raggiungimento dell'indipendenza economica della IG, da intendersi tale laddove la IG dovesse svolgere un'attività lavorativa con uno stipendio di almeno euro 700,00 mensili per almeno 12 mesi di lavoro continuativo.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18122/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO CARLO presso cui ha eletto Parte_1
domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. LINGUA ELISA presso cui ha eletto Controparte_1
domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia il Tribunale Ordinario di Torino,
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Disporre a carico del sig. il versamento a favore della moglie di un assegno Controparte_1
mensile a titolo di contributo al mantenimento della IG , in rapporto al reddito del convenuto, Per_1
pagina 1 di 5 in misura non inferire ad euro 300.00 mensili, in ogni caso da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da corrispondersi fino all'eventuale raggiungimento dell'indipendenza economica della IG, da intendersi tale laddove la ragazza dovesse svolgere un'attività lavorativa con uno stipendio di almeno euro 700,00 mensili per almeno 12 mesi di lavoro continuativo.
Disporre che le spese straordinarie – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo di Intesa del 15.3.2016 fra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli
Avvocati di Torino.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per parte resistente
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Pronunciare la separazione dei coniugi;
Disporre che il signor corrisponda alla GN , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della IG, la somma mensile di Euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche come individuate e disciplinate dal Protocollo di intesa del
Tribunale di Torino del 15.03.2016;
Disporre che dal contributo al mantenimento, come sopra determinato e calcolato su base annuale, venga decurtato il 50% degli eventuali redditi annualmente percepiti dalla IG , disponendo che Per_1
la GN entro il 15 gennaio di ogni anno, rimborsi al resistente il relativo importo e/o Parte_1
che esso venga compensato con i successivi mantenimenti mensili sino alla corrispondenza della somma percepita nell'anno precedente da;
Per_1
Disporre che il signor sia sollevato dal versamento del contributo unificato dopo 12 mesi di CP_1
lavoro continuativo di con stipendio minimo di Euro 700,00 stante il raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica della stessa;
- dichiarare le parti economicamente indipendenti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte resistente in sede di udienza di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di essere d'accordo con la compensazione delle spese.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare nei successivi termini di legge.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 24/03/1984.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11.2.1986 e il 3.11.1988. Persona_2 Persona_3
Con ricorso depositato il 05/10/2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendosi a carico di controparte un contributo al mantenimento per la IG pari ad euro 300,00 mensili oltre alla suddivisione al 50% Per_1
delle spese straordinarie come da Protocollo.
All'udienza del 17/01/2023 il G.I., accertata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del sig. comparso personalmente e senza difesa tecnica, ascoltava Controparte_1
personalmente le parti. Il Giudice, pertanto, autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 19/01/2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, disponeva a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere a parte ricorrente per il mantenimento della IG , la Per_1
somma di euro 300,00 mensili oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
e fissava nuova udienza di comparizione e trattazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/04/2023 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
esplicando le sue difese;
difatti, parte resistente, domandava la pronuncia della sentenza di
[...]
separazione dei coniugi rendendosi, altresì, disponibile alla corresponsione a controparte di un contributo mensile al mantenimento della IG pari ad euro 300,00 oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo. Parte convenuta chiedeva, inoltre, sia la decurtazione dal contributo al mantenimento del 50% degli eventuali redditi percepiti dalla IG Per_1
con conseguenti potenziali rimborsi da controparte sia di essere sollevato dall'onere di contribuire al mantenimento della IG ove quest'ultima dovesse reperire un lavoro di almeno 12 mesi continuativi con stipendio non inferiore ad euro 700,00 mensili.
All'udienza del 08/05/2023 parte ricorrente chiedeva concedersi i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e parte resistente si rimetteva sul punto. Il Giudice, pertanto, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando a successiva udienza per l'ammissione di mezzi istruttori.
Entrambe le parti, ritualmente, facevano pervenire le proprie memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. insistendo nelle loro difese;
parte attrice presentava, altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 16/10/2023 parte ricorrente insisteva sulle istanze istruttorie contenute nella sua memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e parte resistente si richiamava alle memorie depositate opponendosi a quelle avversarie;
il Giudice, pertanto, si riservava.
pagina 3 di 5 Con ordinanza del 26/10/2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuti inammissibili i capi di prova dedotti da parte ricorrente, formulava ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa fissando udienza dinanzi a sé per la precisazione delle conclusioni. Parte resistente depositava in data 03/11/2023 dichiarazione di accettazione della proposta conciliativa del Giudice.
Parte ricorrente depositava in data 28/11/2023 memoria contenente una contro proposta di accordo conciliativo in modifica della proposta formulata dal Giudice. Il Giudice, assegnava a quest'ultima giorni quindici per prendere posizione in punto proposta presentata da parte attrice.
Con note del 13/12/2023 parte resistente accettava la controproposta presentata da parte attrice subordinando, tuttavia, tale sua disponibilità all'accollo da parte ricorrente delle spese legali sostenute da parte convenuta.
Con decreto del 18/12/2023 il Giudice, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione della controversia, confermava l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata.
All'udienza del 30/09/2024 entrambe le difese precisavano le loro conclusioni chiedendo assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Il Giudice, pertanto, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Entrambe le parti facevano, ritualmente, pervenire le proprie comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Si dà atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concordato sul contributo per la IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura di 300,00 euro al mese Per_1
da corrispondersi, entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da parte del Sig. oltre al oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed CP_1
extrascolastiche come individuate e disciplinate dal Protocollo di intesa del Tribunale di Torino del
15.03.2016, da corrispondersi fino all'eventuale raggiungimento dell'indipendenza economica della pagina 4 di 5 IG, da intendersi tale laddove la ragazza dovesse svolgere un'attività lavorativa con uno stipendio di almeno euro 700,00 mensili per almeno 12 mesi di lavoro continuativo.
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte da parte ricorrente nella precisazione delle conclusioni, il
Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Istruttore in merito alla inammissibilità delle stesse, risultando gli approfondimenti istruttori richiesti superflui ai fini della decisione alla luce del quadro probatorio già in atti.
Le spese di lite vanno compensate in virtù delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
DA' ATTO che il sig. corrisponde alla GN , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento della IG , la somma mensile di Euro 300,00, da corrispondersi entro Per_1
il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche come individuate e disciplinate dal
Protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, da corrispondersi fino all'eventuale raggiungimento dell'indipendenza economica della IG, da intendersi tale laddove la IG dovesse svolgere un'attività lavorativa con uno stipendio di almeno euro 700,00 mensili per almeno 12 mesi di lavoro continuativo.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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