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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12606/2022 R.G. promossa da
COSTRUZIONI DI C.C. SRL, rappresentato e difeso dall'avv. MEZZACAPO DARIO e avv. BRUNO FRANCESCO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv.
IMPARATO ALFONSINO come da procura notarile in atti
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SECONDINA ABETE come da procura notarile in atti
- resistenti
Oggetto: opposizione iscrizione preventiva iscrizione ipotecaria
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 27.3.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 05/10/2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 26.9.22 e relativa, tra l'altro, ai seguenti avvisi di addebito:
n. 32820140006467536,
n. 32820150004593969 000,
n. 3282016000005939 000,
n. 32820160003139617 000,
n. 32820170004321104 000,
n. 32820170004482638 000,
n. 32820180000096354 000,
n. 32820180000540431 000,
n. 32820190000158912 000,
n. 32820190000501489 000
n. 32820210003411547 000.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza e nullità della notifica perché effettuata da un indirizzo p.e.c. di Agenzia delle Entrate non risultante dai pubblici registri informatici e la prescrizione del credito.
2 Si sono costituiti in giudizio l'Inps, anche per conto della SCCI, e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e deducendo la regolare notifica degli avvisi in questione.
2. Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità della notifica sollevata da parte ricorrente e reiterata nelle note difensive del 21.3.2025.
Sul punto va richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui “In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza di questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha successivamente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n.
217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
3.2. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, il ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito «nei pubblici registri informatici». Al riguardo, va osservato che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in tale registro appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma
3 speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. Siffatta diversità di trattamento normativo non configura alcuna disparità; le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato
l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
3.3. In ogni caso, questa
Corte ha affermato che, laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa), non si verifica alcuna nullità della notifica.” (cfr. Cass. 7701/25).
3. Passando al merito, risulta preliminare e decisiva ai fini del giudizio l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Com'è noto, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Ciò posto, va in primo luogo osservato che risulta documentata la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito rispettivamente in data 14.1.15, 10.2.2016, 22.3.16, 22.7.16, 4.1.18,
18.12.17, 9.3.18, 16.6.18., 13.2.19 e 10.12.21 (cfr. relate in atti alla produzione dell'INPS).
4 4. In relazione agli avvisi di addebito n. 32820140006467536, notificato in data 14.1.15, risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (26.9.2022) il termine di prescrizione quinquennale applicabile in una simile fattispecie ed anche considerando il periodo di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale.
L'INPS e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione intervenuti tra la data di notifica degli avvisi e la data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
(26.9.22), tenuto anche conto della sospensione del termine di prescrizione previsto durante il periodo emergenziale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va accertato che l'INPS non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti della ricorrente per le somme negli avvisi di addebito n.
32820140006467536.
5. Diversamente, in relazione agli avvisi , n. 32820150004593969 000, n. 3282016000005939
000, n. 32820160003139617 000, n. 32820170004321104 000, n. 32820170004482638 000, n.
32820180000096354 000, n. 32820180000540431 000, n. 32820190000158912 000, n.
32820190000501489 000 n. 32820210003411547 000 - notificati rispettivamente in data
10.2.2016, 22.3.16, 22.7.16, 4.1.18, 18.12.17, 9.3.18, 16.6.18., 13.2.19 e 10.12.21 - non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tenuto anche conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale già richiamata. Difatti, trova applicazione nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in
5 vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al 23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020
+ 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.).
Inoltre, va evidenziato che in relazione agli avvisi n. 32820150004593969 000, n.
3282016000005939 000, n. 32820160003139617 000, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha anche documentato la notifica della precedente intimazione di pagamento in data
19.10.2019 interruttiva della prescrizione, prova depositata in formato pdf unitamente alla memoria di costituzione ed acquisita nella corretta modalità telematica in data 5.12.2023.
In relazione a tale parte di domanda il ricorso va pertanto rigettato.
6. Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che tiene della reciproca soccombenza rispetto ai vari capi di domanda e dell'acquisizione della prova della notifica telematica dell'intimazione del 19.10.2019 disposta con ordinanza del
1.2.2023, sono compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara che l'INPS non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti della ricorrente per le somme indicate nell'avviso di addebito n. 32820140006467536, come richiamato nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 26.9.22;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Aversa, 1.4.2025 IL GIUDICE
6 d.ssa Stefania Coppo
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