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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 891/'19 R. G. A. C. C., avente ad oggetto
“responsabilità extracontrattuale”
TRA
rappresentato e difeso in forza di mandato in calce all'atto di Parte_1
citazione dagli Avv.ti Giulia R. M. DI PAOLO e Mauro FOGLIA ed elettivamente domiciliati in Campobasso alla Via Garibaldi n° 20;
-attore-
NONCHE'
rappresentato e difeso in forza di mandato in calce all'atto CP_1
di citazione dagli Avv.ti Giulia R. M. DI PAOLO e Mauro FOGLIA ed elettivamente domiciliati in Campobasso alla Via Garibaldi n° 20; -attore-
E
rappresentata e difesa in forza di mandato in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Andriani RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Roma alla Via Germanico n. 211;
-convenuta-
NONCHE'
[..
, nella spiegata qualità di direttore responsabile del Controparte_3
, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta Avv. Andriani RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il
Suo studio in Roma alla Via Germanico n. 211;
-convenuta-
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione. Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio il e Controparte_2
innanzi al Tribunale di Isernia, chiedendo: “accertare e Controparte_5
dichiarare che , in persona del legale rappresentante, con Controparte_4
sede legale sita in Roma alla via della Scrofa, n. 39, Part. IVA ed il P.IVA_1
2 suo DIRETTORE RESPONSABILE, , domiciliato c/o la predetta sede Controparte_4
legale della testata giornalistica sono responsabili di diffamazione nei confronti
di sigg.ri e;
2. Accertare e dichiarare che, a CP_1 Parte_1
seguito della diffamazione, gli attori hanno subito e continuano a subire ingenti
danni di natura patrimoniale e non;
3. conseguentemente condannare i convenuti in proprio ed in qualità di l.r.p.t., in solido o chi di ragione, anche in
riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subenti, anche in via equitativa, nella misura di €
80.000,00 complessive o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione dal fatto;
4. Condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, alla corresponsione
di una somma a titolo di riparazione pecuniaria proporzionata alla gravità dell'offesa, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà delle vittime, oltre
interessi e rivalutazioni dal fatto;
5. Ordinare la pubblicazione dell'emittenda ordinanza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, con
adeguato rilievo sulla pubblicazione stessa;
6. In ogni caso, condannare i resistenti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite.”
I convenuti nel costituirsi in giudizio impugnavano e contestavano quanto dedotto dagli attori nel proprio atto introduttivo del presente giudizio.
Questo Giudice osserva che dall'esame dell'attività istruttoria espletata è
emersa la fondatezza della domanda attorea.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi vari testimoni di parte attrice i quali fornivano una chiara ricostruzione dei fatti de quibus.
Il testimone escusso, , in sede di escussione testualmente Testimone_1
dichiarava: “si è vero. In realtà le notizie pubblicate hanno creato allarme all'interno del
3 movimento cinque stelle motivo per cui sono stati costretti a convocarlo a Roma per
verificare la veridicità dei titoli e degli articoli pubblicati. Il movimento teneva molto a
verificare le notizie che venivano pubblicate anche perché si trovavano in fase
elettorale e in particolar modo si era candidato come presidente della Parte_1
regione. Sono a conoscenza in quanto all'epoca dei fatti era senatore del gruppo
parlamentare cinque stelle e molte persone dei vertici si sono informate da me in
quante rappresentate molisano per chiedermi informazioni in merito alle notizie di
stampa pubblicate”.
Il testimone escusso, testualmente riferiva: “ ricordo che Testimone_2
l'articolo del 05 aprile diceva che il papà di era fortemente sospettato di Pt_1
nascondere un latitante e che esplose colpi di arma da fuoco nei confronti dei militari.
Ad oggi gli articoli sono ancora leggibili on line sul sito del secolo d'Italia ed, in
particolare, l'articolo del 05 aprile risulta modificato nel senso che l'esplosione dei colpi
dall'arma di fuoco sarebbe riconducibile all'azione del la sintassi della frase Pt_2
lascia pensare ad una correzione anche errata”.
Il testimone escusso, testualmente dichiarava: “si è vero, gli Testimone_3
articoli venivano rilanciati sui social netwok, ricordo tantissimi cittadini mi chiedevano
la veridicità della notizia circa la notizia diffusa che riferiva di una collusione di Pt_1
con la mafia….. accadeva molte volte, noi eravamo costretti ad aprire ogni
[...]
incontro politico dovendo chiarire questo aspetto spiacevole togliendo tempo alla
proposta politica…la gente chiedeva informazioni e avversari politici lo etichettavano
come colluso, mafioso…. il padre di fu molto provato da ciò e lo si vedeva Parte_1
in molte occasioni piangere per quello che stava succedendo”
4 Questo Giudice osserva che la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa della notizia costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei presupposti della verità
oggettiva o anche putativa dei fatti, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell'esposizione.
Il giornalista nel narrare un fatto di cronaca può anche riferire una notizia inesatta purchè ciò non offenda l'altrui reputazione e in materia di cronaca giudiziaria il giornalista ai fini dell'invocata esimente di cui all'art. 51 c. p. deve verificare l'attendibilità della fonte.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che con la pubblicazione del suddetto articolo è stata lesa la dignità, nonché la reputazione degli attori, considerato altresì la funzione svolta dall'attore, impegnato nell'attività politica. Parte_1
La reputazione trova la disciplina nei principi costituzionali degli artt. 2 e 3 della
Costituzione.
Dalla lesione alla reputazione deriva un diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c. c. e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c. c. e ciò
senza la prova dell'esistenza del danno se viene provato il fatto lesivo.
La prova della diffamazione può essere data per presunzioni posto che: “una
volta dimostrata la lesione della reputazione personale il danno è in re ipsa, in quanto è
costituito dalla diminuzione o provazione i un valore, benchè non patrimoniale, della
persona umana” (Suprema Corte di Cassazione sez. civile III, 28.09.2012 n. 16543).
5 A parere di Questo Giudice alla luce delle considerazioni innanzi svolte nel caso in esame non sussiste l'invocata esimente del diritto di critica, in quanto manca la veridicità del fatto, in quanto non può essere attribuito a un soggetto comportamenti mai tenuti (sul punto Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, sent. n. 20800/18).
In ordine al quantum debeatur, sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, gli odierni attori chiedevano il risarcimento del danno alla reputazione personale, considerato altresì che l'attore, in tale contesto era Parte_1
candidato e il suddetto articolo influiva negativamente sul consenso elettorale.
Questo Giudice ritiene dover riconoscere in favore degli attori il risarcimento dei danni non patrimoniali nella “forma della sofferenza soggettiva causata
dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione
della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (Sezioni Unite, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973,
27974 e 26975).
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18174/2014 ha precisato come “il danno arrecato alla reputazione debba essere inteso in senso unitario senza
distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la
tutela di tale diritto il fondamento nell'art. 2 Cost. ed in particolare nel rilievo che esso
attribuisce alla dignità della persona in quanto tale. Il danno è pertanto ravvisabile – e
come tale deve essere risarcito – nella diminuzione della considerazione della persona
da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella
stessa persona abbia ad interagire (cfr. Cassazione Civile, 27 aprile 2016, n. 8397).
Tenuto conto che la notizia pubblicata ha suscitato negli attori una vera e
6 propria sofferenza, tanto che aveva cambiato le proprie abitudini CP_1
quotidiane provando vergogna per quanto falsamente attribuitogli, spetta agli stessi il risarcimento del danno non patrimoniale.
Sul punto i testimoni hanno riferito episodi in occasione dei quali detta notizia aveva provocato dubbi tra gli elettori e sofferenza in capo agli attori Pt_3
Questo Giudice ritiene poter compiere una valutazione equitativa del danno richiesto e, liquida in favore degli attori la somma complessiva di € 30.000,00
(trentamila/00) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il 891/'19 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1 [...]
e e concernente responsabilità CP_1 Controparte_6 CP_7
extracontrattuale, così decide:
1) accoglie la domanda attorea;
2) accerta e dichiara e , quale direttore Controparte_4 Controparte_3
responsabile del predetto quotidiano, responsabili di diffamazione nei confronti di e;
CP_1 Parte_1
3) condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento in favore degli attori della somma pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di risarcimento danni non
7 patrimoniali oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio che liquida in 10.759,00 (diecimilasettecentocinquantanove/00) di cui €
759,00 per spese vive nonchè I.V.A. e C. A.P. come per legge e spese ex art. 15 T. F..
Così deciso in Isernia il 16 aprile 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
8
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 891/'19 R. G. A. C. C., avente ad oggetto
“responsabilità extracontrattuale”
TRA
rappresentato e difeso in forza di mandato in calce all'atto di Parte_1
citazione dagli Avv.ti Giulia R. M. DI PAOLO e Mauro FOGLIA ed elettivamente domiciliati in Campobasso alla Via Garibaldi n° 20;
-attore-
NONCHE'
rappresentato e difeso in forza di mandato in calce all'atto CP_1
di citazione dagli Avv.ti Giulia R. M. DI PAOLO e Mauro FOGLIA ed elettivamente domiciliati in Campobasso alla Via Garibaldi n° 20; -attore-
E
rappresentata e difesa in forza di mandato in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Andriani RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Roma alla Via Germanico n. 211;
-convenuta-
NONCHE'
[..
, nella spiegata qualità di direttore responsabile del Controparte_3
, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta Avv. Andriani RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il
Suo studio in Roma alla Via Germanico n. 211;
-convenuta-
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione. Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio il e Controparte_2
innanzi al Tribunale di Isernia, chiedendo: “accertare e Controparte_5
dichiarare che , in persona del legale rappresentante, con Controparte_4
sede legale sita in Roma alla via della Scrofa, n. 39, Part. IVA ed il P.IVA_1
2 suo DIRETTORE RESPONSABILE, , domiciliato c/o la predetta sede Controparte_4
legale della testata giornalistica sono responsabili di diffamazione nei confronti
di sigg.ri e;
2. Accertare e dichiarare che, a CP_1 Parte_1
seguito della diffamazione, gli attori hanno subito e continuano a subire ingenti
danni di natura patrimoniale e non;
3. conseguentemente condannare i convenuti in proprio ed in qualità di l.r.p.t., in solido o chi di ragione, anche in
riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subenti, anche in via equitativa, nella misura di €
80.000,00 complessive o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione dal fatto;
4. Condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, alla corresponsione
di una somma a titolo di riparazione pecuniaria proporzionata alla gravità dell'offesa, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà delle vittime, oltre
interessi e rivalutazioni dal fatto;
5. Ordinare la pubblicazione dell'emittenda ordinanza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, con
adeguato rilievo sulla pubblicazione stessa;
6. In ogni caso, condannare i resistenti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite.”
I convenuti nel costituirsi in giudizio impugnavano e contestavano quanto dedotto dagli attori nel proprio atto introduttivo del presente giudizio.
Questo Giudice osserva che dall'esame dell'attività istruttoria espletata è
emersa la fondatezza della domanda attorea.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi vari testimoni di parte attrice i quali fornivano una chiara ricostruzione dei fatti de quibus.
Il testimone escusso, , in sede di escussione testualmente Testimone_1
dichiarava: “si è vero. In realtà le notizie pubblicate hanno creato allarme all'interno del
3 movimento cinque stelle motivo per cui sono stati costretti a convocarlo a Roma per
verificare la veridicità dei titoli e degli articoli pubblicati. Il movimento teneva molto a
verificare le notizie che venivano pubblicate anche perché si trovavano in fase
elettorale e in particolar modo si era candidato come presidente della Parte_1
regione. Sono a conoscenza in quanto all'epoca dei fatti era senatore del gruppo
parlamentare cinque stelle e molte persone dei vertici si sono informate da me in
quante rappresentate molisano per chiedermi informazioni in merito alle notizie di
stampa pubblicate”.
Il testimone escusso, testualmente riferiva: “ ricordo che Testimone_2
l'articolo del 05 aprile diceva che il papà di era fortemente sospettato di Pt_1
nascondere un latitante e che esplose colpi di arma da fuoco nei confronti dei militari.
Ad oggi gli articoli sono ancora leggibili on line sul sito del secolo d'Italia ed, in
particolare, l'articolo del 05 aprile risulta modificato nel senso che l'esplosione dei colpi
dall'arma di fuoco sarebbe riconducibile all'azione del la sintassi della frase Pt_2
lascia pensare ad una correzione anche errata”.
Il testimone escusso, testualmente dichiarava: “si è vero, gli Testimone_3
articoli venivano rilanciati sui social netwok, ricordo tantissimi cittadini mi chiedevano
la veridicità della notizia circa la notizia diffusa che riferiva di una collusione di Pt_1
con la mafia….. accadeva molte volte, noi eravamo costretti ad aprire ogni
[...]
incontro politico dovendo chiarire questo aspetto spiacevole togliendo tempo alla
proposta politica…la gente chiedeva informazioni e avversari politici lo etichettavano
come colluso, mafioso…. il padre di fu molto provato da ciò e lo si vedeva Parte_1
in molte occasioni piangere per quello che stava succedendo”
4 Questo Giudice osserva che la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa della notizia costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei presupposti della verità
oggettiva o anche putativa dei fatti, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell'esposizione.
Il giornalista nel narrare un fatto di cronaca può anche riferire una notizia inesatta purchè ciò non offenda l'altrui reputazione e in materia di cronaca giudiziaria il giornalista ai fini dell'invocata esimente di cui all'art. 51 c. p. deve verificare l'attendibilità della fonte.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che con la pubblicazione del suddetto articolo è stata lesa la dignità, nonché la reputazione degli attori, considerato altresì la funzione svolta dall'attore, impegnato nell'attività politica. Parte_1
La reputazione trova la disciplina nei principi costituzionali degli artt. 2 e 3 della
Costituzione.
Dalla lesione alla reputazione deriva un diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c. c. e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c. c. e ciò
senza la prova dell'esistenza del danno se viene provato il fatto lesivo.
La prova della diffamazione può essere data per presunzioni posto che: “una
volta dimostrata la lesione della reputazione personale il danno è in re ipsa, in quanto è
costituito dalla diminuzione o provazione i un valore, benchè non patrimoniale, della
persona umana” (Suprema Corte di Cassazione sez. civile III, 28.09.2012 n. 16543).
5 A parere di Questo Giudice alla luce delle considerazioni innanzi svolte nel caso in esame non sussiste l'invocata esimente del diritto di critica, in quanto manca la veridicità del fatto, in quanto non può essere attribuito a un soggetto comportamenti mai tenuti (sul punto Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, sent. n. 20800/18).
In ordine al quantum debeatur, sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, gli odierni attori chiedevano il risarcimento del danno alla reputazione personale, considerato altresì che l'attore, in tale contesto era Parte_1
candidato e il suddetto articolo influiva negativamente sul consenso elettorale.
Questo Giudice ritiene dover riconoscere in favore degli attori il risarcimento dei danni non patrimoniali nella “forma della sofferenza soggettiva causata
dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione
della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (Sezioni Unite, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973,
27974 e 26975).
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18174/2014 ha precisato come “il danno arrecato alla reputazione debba essere inteso in senso unitario senza
distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la
tutela di tale diritto il fondamento nell'art. 2 Cost. ed in particolare nel rilievo che esso
attribuisce alla dignità della persona in quanto tale. Il danno è pertanto ravvisabile – e
come tale deve essere risarcito – nella diminuzione della considerazione della persona
da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella
stessa persona abbia ad interagire (cfr. Cassazione Civile, 27 aprile 2016, n. 8397).
Tenuto conto che la notizia pubblicata ha suscitato negli attori una vera e
6 propria sofferenza, tanto che aveva cambiato le proprie abitudini CP_1
quotidiane provando vergogna per quanto falsamente attribuitogli, spetta agli stessi il risarcimento del danno non patrimoniale.
Sul punto i testimoni hanno riferito episodi in occasione dei quali detta notizia aveva provocato dubbi tra gli elettori e sofferenza in capo agli attori Pt_3
Questo Giudice ritiene poter compiere una valutazione equitativa del danno richiesto e, liquida in favore degli attori la somma complessiva di € 30.000,00
(trentamila/00) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il 891/'19 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1 [...]
e e concernente responsabilità CP_1 Controparte_6 CP_7
extracontrattuale, così decide:
1) accoglie la domanda attorea;
2) accerta e dichiara e , quale direttore Controparte_4 Controparte_3
responsabile del predetto quotidiano, responsabili di diffamazione nei confronti di e;
CP_1 Parte_1
3) condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento in favore degli attori della somma pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di risarcimento danni non
7 patrimoniali oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio che liquida in 10.759,00 (diecimilasettecentocinquantanove/00) di cui €
759,00 per spese vive nonchè I.V.A. e C. A.P. come per legge e spese ex art. 15 T. F..
Così deciso in Isernia il 16 aprile 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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