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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 3128/19 vertente
TRA
(c.f. rappr.to e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 CodiceFiscale_1
Rascio ( ) presso il quale elett.te domicilia giusto mandato CodiceFiscale_2 in atti;
telefax 081/5519937, PEC;
Email_1
appellante
CONTRO
(c.f. , in TE P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in NA, via Cupa
Vicinale Vallone di Miano n. 20 con gli Avv.ti Roberto Dezio (c.f. C.F._3
, telefax 081/426935, PEC e Margherita
[...] Email_2
Lettieri (c.f. , telefax 081/5574296, PEC CodiceFiscale_4
; appellata Email_3
NONCHE'
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in NA, largo Donnaregina n. 23, con l'Avv. Luigi Emanuele Russo (c.f. , telefax 081/5574296, CodiceFiscale_5
PEC ; appellata Email_4
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 4897/2019 del Tribunale di
NA, pubblicata il 13/05/2019 e notificata a mezzo PEC il 24/05/2019.
1 CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “in via principale:- in riforma della sentenza impugnata, Parte_1 accertare e dichiarare la validità e l'efficacia – e/o comunque l'intervenuta ratifica da parte dell' in persona del legale rappresentante pro tempore – dei contratti Controparte_2 di conferimento d'incarico stipulati in data 15.02.2002 e 10.03.2009 tra la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'arch. TE
, per i motivi tutti esposti nell'atto di appello;
Parte_1
- per l'effetto, condannare la , in persona del legale TE rappresentante pro tempore e l' in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma di
(€ 94.399,39 + € 131.123,36 =) € 225.522,75 ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal dovuto ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per inadempimento agli obblighi contrattuali ovvero per abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, per i motivi tutti esposti nell'atto di appello.
In via subordinata: - accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e TE dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, in danno Controparte_2 dell'arch. - per l'effetto, condannare la Parte_1 TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l' in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, a indennizzare l'arch. della diminuzione patrimoniale da lui patita, Parte_1 quantificata nella somma pari a (€ 94.399,39 + € 131.123,36 =) € 225.522,75 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal dovuto ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : “insiste per il rigetto delle TE
domande, eccezioni e deduzioni avverse e si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione in appello ed a tutte le eccezioni e conclusioni ivi contenute che, qui di seguito,
2 si reiterano: “1) rigettare l'appello proposto dall'arch. poiché inammissibile e, Parte_1 in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto per il complesso dei motivi esposti e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di NA, XII Sezione, n.
4897/2019 Sent., n. 7266/2019 Repert., emessa in data 13.5.2019 all'esito del giudizio n.
29565/2016 R.G.; 2) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”;
- Per l'appellata “: 1) rigettare l'appello proposto dall'arch. Controparte_2
in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e Parte_1 confermare integralmente la sentenza del Tribunale di NA, XII Sezione, del
13.5.2019, n. 4897; 2) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con citazione del 06/10/2016, l'attore arch. premesso che: Parte_1
- in data 15/2/2002 il sacerdote quale parroco p.t. della Controparte_3
, gli conferiva l'incarico per la progettazione di Controparte_4
massima ed esecutiva per la realizzazione degli edifici destinati ad ospitare la parrocchia via Cupa Capodichino di NA sul suolo “ex Controparte_4 campo containers”, di proprietà del comune di NA ed adibito urbanisticamente ad interventi di interesse pubblico;
- a tal fine si era dovuto preliminarmente ottenere la concessione del diritto di superficie su tale area per la durata di 99 anni, rilasciata dal comune di NA
(delib. di Giunta n. 3676 del 20/12/2001 e delibera del consiglio comunale n. 17 del 28/1/2002), sulla base della relazione tecnica e dei grafici presentati dal tecnico incaricato arch. ; Parte_1
- precisava che in data 25/6/2002 vi era stata la consegna del suolo ed il tecnico incaricato approntava il progetto tecnico di realizzazione dell'edificio parrocchiale, inoltrato al comune unitamente alla richiesta di rilascio del permesso di costruire, rilasciato in data 30/05/2007, a seguito di un lungo itinerario procedimentale.
Deduceva inoltre che:
3 - in data 16/09/2009 si teneva una riunione cui partecipavano rappresentanti e consulenti della curia arcivescovile, tra cui l'arch. ove veniva Persona_1
evidenziato dai rappresentanti della curia che il nuovo complesso parrocchiale sarebbe stato finanziato con i contributi della conferenza Episcopale Italiana per l'edilizia di culto, il cui regolamento prevedeva che i progetti relativi alla realizzazione di nuove strutture di servizio religioso dovessero rispettare precisi parametri indicativi calcolati per numero di abitanti parametri, che nel caso specifico imponevano la realizzazione di un edificio più grande;
che pertanto si richiedeva l'integrazione del progetto affiancando all'arch. una PT
coprogettista, collaboratrice dell' CP_2
- all'esito della rielaborazione del progetto, in data 25/2/2014 il nuovo parroco
[...] avanzava richiesta di rilascio del permesso di costruire, ma il successivo Per_2
8/6/2014 lo stesso parroco presentava allo sportello comunale una richiesta di archiviazione della pratica motivandola con una non ben definita “nuova pratica inoltrata all'ufficio urbanistico”;
- in data 12/2/2015 lo stesso parroco che aveva rinunciato al rilascio del permesso di costruire intimava la risoluzione dell'incarico conferito nel 2009, contestando all'arch. un “grave e perdurante inadempimento ex art. 1459 c.c.”, rifiutandosi di PT
corrispondere il pagamento delle competenze professionali dovute per l'opera prestata;
- lamentava l'illegittimità della condotta tenuta dalla parrocchia e dall' CP_2
sia in termini di inadempimento degli obblighi contrattuali che violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, prospettando la ricorrenza dell'abuso di diritto nella condotta serbata dalla committenza;
- conveniva in giudizio l' ed il parroco pro tempore della Controparte_2
e, chiedeva “accertare e dichiarare l'abuso di Controparte_5
diritto perpetrato dai convenuti nella risoluzione del contratto di progettazione stipulato con l'attore e, per l'effetto, condannare gli stessi convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'arch. , quantificati in Euro 94.399,36 PT
relativamente all'oggetto del primo incarico affidatogli ed in Euro 131.123,36 quale
4 corrispettivo del lavoro di progettista per il secondo incarico affidatogli”.
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, evidenziando l'inesistenza di un rapporto contrattuale atteso che lo stesso attore aveva dedotto di aver ricevuto incarico dall'allora parroco pro tempore, sicché la titolarità passiva dell'eventuale rapporto controverso doveva essere ricondotta alla Parrocchia, quale ente ecclesiastico riconosciuto con decreto ministeriale, come tale, autonomo rispetto all CP_2
eccepiva comunque l'assenza delle necessarie autorizzazioni canoniche e quindi la nullità dei contratti per violazione del can. 1288 del codice canonico.
Si costituiva la , in persona del parroco pro TE
tempore, eccependo la nullità del conferimento degli incarichi professionali, prospettando che le lettere d'incarico del 2002 e del 2009 erano state sottoscritte ciascuna di esse dal parroco pro tempore dell'epoca senza la preventiva autorizzazione della competente autorità ecclesiastica ed erano viziate da nullità, come tali inidonee a far sorgere qualsivoglia obbligazione contrattuale in capo alla
Parrocchia; nel merito, deduceva la legittimità della risoluzione e sollevava eccezione d'inadempimento per aver il professionista fornito, con grande ritardo, un progetto incompleto, inidoneo e del tutto inutilizzabile.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte attorea, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni al 24.01.2019, essa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 4987/2019 del 13 maggio 2019, il Tribunale di NA, così statuiva “: 1) Rigetta le domande proposte da;
2) Compensa integralmente Parte_1 tra le parti le spese processuali”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 24/06/2019, l'arch. impugnava la predetta Parte_1
sentenza chiedendone l'integrale riforma.
5 Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3128/2019, in data 22/10/2019 si costituiva la
, insistendo per il rigetto dell'avverso TE
appello e per le conclusioni rassegnate.
Nella stessa data si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto Controparte_2
del gravame in quanto inammissibile e infondato in fatto con conferma della sentenza impugnata.
Rinviata più volte d'ufficio, la causa giungeva alla udienza del 11/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, allorquando la Corte si riservava la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 24/06/2019, a fronte della sentenza n. 4897/2019, pubblicata il 13/05/2019, notificata via pec in data 24/05/2019, il cui termine breve di cui all'art 325 cpc per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 24/06/2019.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura l'operato del Giudice di prime cure laddove, scrutinando
i contratti sottoscritti tra la e l'Arch. li ha ritenuti atti di straordinaria CP_1 PT amministrazione, privi della necessaria autorizzazione vescovile e perciò invalidi a titolo di nullità.
Deduce che ogni e ciascun atto che non assurga (per previsione statutaria o decretale) ad atto di straordinaria amministrazione deve, a contrario, normalmente ritenersi appartenente alla categoria generale e residuale degli atti di ordinaria amministrazione: quando non è stata indicata, e non è possibile invocare, alcuna fonte (statutaria ovvero decretale) che contempli quelli oggi sub iudice quali atti di straordinaria amministrazione se ne deve concludere che essi sono di ordinaria amministrazione, atteso che la
“straordinaria amministrazione” costituisce una categoria eccezionale, i cui atti sono connotati da tipicità e nominatività, la cui necessaria previsione espressa è stata ben esemplificata dai decreti vescovili prodotti in atti;
la natura ordinaria degli atti oggetto del giudizio, può cogliersi anche dall'analisi congiunta del can. 1295 c.j.c. e delle
“Istruzioni in materia amministrativa” della CEI del 2005. 6 Col secondo l'appellante censura la sentenza laddove stabilisce che, per nella consapevolezza e supervisione, da parte dell' dell'attività svolta dall'Arch. CP_2
vi era stata ratifica degli Incarichi. PT
Ribadisce che l'eventuale vizio degli Incarichi (per mancanza di autorizzazione preventiva) sia da qualificare in termini di inefficacia;
che l'attività di cui agli
Incarichi sia stata prevista a titolo oneroso;
e che la stessa, svolta nella piena consapevolezza (e finanche con la partecipazione, il controllo e la supervisione) dell' sia stata da questa ratificata. CP_2
L'appello valutato nel suo complesso è infondato.
Premesso che con l'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, recepito e reso esecutivo con la l. 25 marzo 1985, n. 121, lo
Stato italiano ha consentito al riconoscimento «quali persone giuridiche agli effetti civili» degli «enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in
Italia, che abbiano fine di religione o di culto», altresì prevedendo, al suo art. 7, comma 5, il principio per cui «l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico» allo specifico fine di venire incontro all'esigenza di garantire l'univoca funzionalizzazione dei beni di proprietà dei singoli enti agli obiettivi della confessione religiosa, evitando dispersioni che incidano sulla consistenza delle risorse a disposizione dell'ente medesimo.
Questa la ragione prevalente della gran parte delle norme previste dal libro V del codex juris canonici, dedicato ai beni temporali della Chiesa, che delineano un articolato sistema di controllo basato su varie forme di licentiae, in grado di condizionare la piena capacità negoziale dei singoli enti ecclesiatici.
Ciò premesso, il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento che, nel caso di specie, è costituita dalla L. 222/1985 – articolo 18 secondo il quale è atto di ordinaria amministrazione tutto ciò che serve alla gestione quotidiana dell'ente ecclesiastico e rientra nella sua normale funzione. Il rappresentante legale può compierli e non sono richiesti particolari controlli
7 canonici o limiti statutari, purché non contrastino con norme superiori o il registro pubblico. Sono atti di straordinaria amministrazione le operazioni che eccedono il normale ambito gestionale—come alienazioni, permute, locazioni, assunzione di personale, contenziosi, lavori o operazioni commerciali di rilievo - il cui compimento richiede l'autorizzazione preventiva dell'autorità ecclesiastica
(Ordinario o struttura competente)
In parallelo, il diritto canonico al canone 1281 stabilisce la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione chiarendo che la seconda "eccede i fini e i modi dell'amministrazione ordinaria" e richiede licenza scritta dell'Ordinario (vescovo) per essere valida
La distinzione può desumersi dallo statuto dell'ente, dai decreti del Vescovo di riferimento o della Conferenza Episcopale (come previsto dal can. 1277)
Il Can. 1282 sancisce che chi compie atti straordinari senza la licenza canonica commette un atto illecito e invalido. L'atto è riconosciuto nullo “ad validitatem”
In conclusione, la gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa può aver luogo esclusivamente sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della
Chiesa, effettuate a norma degli artt. artt. 1291 ss. C.J.C. 1983, attraverso l'autorizzazione del competente superiore per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (la Santa Sede per le alienazioni di cose "preziose" o di grande valore economico, di immagini o reliquie insigni, etc.; l'ordinario locale per le altre alienazioni), autorizzazione - o licentia - richiesta a “valide alienanda”. (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5418 del 1993)
Per meglio dire, secondo la Corte di legittimità per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione s'intendono tutti quelli i cui effetti incidono direttamente o indirettamente sul patrimonio, alterandone la consistenza. (cfr. Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 1590 del 20/06/1966)
In ragione di tale interpretazione non v'è dubbio che il conferimento dell'incarico all'arch. costituisse un atto di straordinaria amministrazione non solo per la PT
rilevanza del compenso richiesto (€ 225.522,75), ma anche perché connesso al
8 compimento di attività (redazione di progetti afferenti la costruzione di un edificio destinato alle finalità della parrocchia) soggette alla preventiva autorizzazione dell'Ordinario competente (nel caso di specie il Vescovo).
Col terzo l'appellante chiede, in subordine che le sue richieste siano accolte a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. ed ex can. 1281 c.j.c.
Il motivo è infondato e la domanda inammissibile.
Invero, secondo la condivisibile ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità– consolidatasi a seguito dell'avviso espresso da SS.UU. 4712/1996
l'azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce un'azione autonoma, per diversità della "causa petendi", rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale ed ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa affermarsi un diritto di credito. Ne segue che la specificità del titolo dell'azione esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo, né può ritenersi consentito al giudice del merito sostituire la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17482 del 04/07/2018).
Ne segue che quest'ultima integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova – come tale inammissibile a norma dell'art. 184 cod. proc. civ. in difetto di accettazione del contraddittorio–, in quanto trattasi di domande non sono intercambiabili né costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati"
(per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale» (Cass. 17317/2012; Cass. 17375/2003).
In tale prospettiva la domanda d'indennizzo per ingiustificato arricchimento configura una domanda nuova, come tale, inammissibile se proposta per la prima
9 volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 cod. proc. civ.
(Cass., Sez. VI-I, 9/02/2021, n. 3058; Cass., Sez,. I, 19/10/2016,n. 21190; Cass., Sez.
III, 2/12/2004, n. 22667).
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'arch e, in assenza di appello incidentale sul punto, liquidate soltanto per Parte_1
questo grado di giudizio, in favore degli appellati vittoriosi. Trova applicazione il
DM n. 147/22 sicché i compensi professionali sono determinati in complessivi in €
3991,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge per ciascuno degli appellati.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante PT
.
[...]
PQM
La Corte d'Appello di NA Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4897/2019 del Tribunale di NA, pubblicata il 13/05/2019 e notificata a mezzo PEC in data 24/05/2019, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
(e per essa dei procuratori TE antistatari avv. Roberto Dezio avv. Margherita Lettieri) nonché della in persona dei rispettivi rappresentanti l.p.t. che liquida in € CP_2
3991,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge per ciascuno degli appellati.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico di
. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/06/2025
10 Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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