Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2341 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 6.11.2024 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Parte_1 C.F._1
Pasquale a Chiaja, 79 presso lo studio dell'Avv. Ferruccio Fiorito che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
Nevano alla Via Cilea, 46
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023 la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Castel Campagnano il 4 luglio 2009 con il resistente (nato a [...] il
3/11/1975) e che dalla loro unione sono nati due figli - (nato a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...])- ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
1
In particolare chiedeva la conferma dell'affido condiviso dei minori con collocamento presso di sé; la disciplina del diritto di visita per il genitore non collocatario;
nulla sulla casa familiare, essendo stata lasciata e locata dai coniugi, comproprietari al 50% del cespite;
un mantenimento per i figli minori di almeno 400,00 euro ciascuno, oltre Istat;
il 50% delle spese straordinarie;
la compensazione delle spese di lite o la condanna alle spese in caso di opposizione del resistente.
All'udienza del 26 maggio 2023 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Sequino) il quale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, con ordinanza emessa in pari data così provvedeva: nulla disponeva sulla casa familiare in difetto dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c.; confermava l'affido condiviso dei minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con il collocamento presso la madre alla quale veniva affidata la gestione ordinaria, come previsto in sede di separazione;
disciplinava il diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente un assegno di € 650,00 (seicentocinquanta,00) -ossia 325,00 ciascuno- a titolo di mantenimento dei minori da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-
10-2019; infine nominava G.I. se stesso rinviando all'udienza del 18-10-2023.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. ordinanza del 18.10.2023), ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di accertamenti istruttori (cfr. ordinanza del 12-4-2024), all'udienza del 6.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, il procuratore della ricorrente, riportandosi ai propri atti, documenti e conclusioni, chiedeva la decisione della causa con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 6.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni) decorrenti dalla comunicazione del provvedimento (cfr. ordinanza del
6-11-2024 comunicata il 12.11.2024).
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito (cfr. notifica a mani di capace e convivente). Controparte_2
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
2 R.G. n. 2341/2023
Napoli nel giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 2219/2019 del Tribunale di Napoli - confermata con decreto del 25.6.2021-, passata in giudicato che ha recepito l'accordo delle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il 18-4- Per_1 Per_2
2012).
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori (ragion per cui l'ascolto appare superfluo); del resto entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
3 R.G. n. 2341/2023
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori, come disposto in sede presidenziale e come previsto in sede di separazione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi fin dalla separazione di fatto tra i genitori.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia dei figli che della madre.
In ordine al diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i minori per due pomeriggi a settimana
(in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore 17.00 (o dall'uscita di scuola) alle ore 21.00; il primo, il terzo ed il quinto weekend del mese (per i mesi con cinque settimane) dalle ore 16.00 e ss. del sabato alle ore 21.00 della domenica;
nelle settimane in cui non è previsto il pernotto il padre potrà vedere e tenere con sè i minori per tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.00 (o dall'uscita di scuola) alle ore 21.00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis; ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro metà giugno;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori;
il giorno della festa del papà (mentre la festa della mamma andrà trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del resistente); il tutto compatibilmente alle esigenze dei minori e salvo diverso accordo tra le parti.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui una minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...])
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
4 R.G. n. 2341/2023
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 15 e 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass.
n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti la ricorrente è un architetto;
lavora come Consulente presso la Società Arethusa s.r.l. di Casoria, in via G. Rossini, 14; percepisce una retribuzione lorda di 1.500,00 euro circa al mese;
vive con il compagno (libero professionista); il padre pensionato ed i tre figli ( di cui l'ultima nata nel 2019 dalla relazione con l'attuale compagno) in una casa condotta in locazione, pagando un canone di 700,00 euro e 200,00 di condominio;
è comproprietaria al 50% con il resistente di un immobile sito in Napoli alla via Foria, 258 (ossia la ex casa familiare) locato per 750,00 euro (il cui canone viene percepito al 50%); percepisce il 50% dell'assegno unico per i
5 R.G. n. 2341/2023
figli nati dal matrimonio pari a 221,60 euro (nonché € 193,96 per la figlia nata dall'attuale Per_3
relazione);è intestataria di un conto corrente e di un camper;
mentre il resistente, rimasto contumace,
è un architetto ma lavora come insegnante;
vive con la compagna in una casa di proprietà di quest'ultima; paga, unitamente alla ricorrente, la rata di mutuo della casa familiare;
percepisce l'assegno unico per i figli al 50% e la metà del canone di locazione dell'ex casa familiare
(dichiarazioni rese all'udienza del 26-5-2023 nonché doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto della capacità reddituale di entrambi;
considerato che
la ricorrente si occupa in via esclusiva della gestione quotidiana dei figli minori;
tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli rispetto alla separazione (del 2019); il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di 650,00 -ossia 325,00 ciascuno- da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Nulla, invece, va stabilito a titolo di assegno divorzile, in assenza di domanda.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia e considerata la contumacia del resistente nulla si dispone sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel Campagnano in data 4 luglio 2009 (atto n. 3, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2009 ) tra
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); Parte_1 CP_1
b) Conferma l'affidamento dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Napoli il 18-4-2012) ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
c) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
6 R.G. n. 2341/2023
d) nulla si dispone sull' assegnazione della casa familiare in difetto dei presupposti;
e) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1
di ogni mese, la somma mensile di 650,00 -ossia 325,00 ciascuno- per il mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) oltre il 50%, Per_1 Per_2
delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) nulla si stabilisce a titolo di assegno divorzile in assenza di domanda;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL CAMPAGNANO (CE) per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
h) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
7