TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 887 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
nel presente giudizio, dall'avv. Alessandra Cappuccilli;
(parte opponente)
contro
:
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio,
[...] P.IVA_2
dagli avv.ti Aldo De Benedittis e Stefano De Benedittis;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 115/2024 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 10/04/2024, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 546/2024;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la a Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui le era stata ingiunta la consegna, in favore dell'odierna opposta, della documentazione indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, ossia, in particolare:
- “la copia dei contratti originari n. 263.15 e n. 631175.36;
- le eventuali e successive pattuizioni che hanno interessato i rapporti in questione; - gli estratti conto dall'inizio del rapporto contrattuale fino ad oggi, o, comunque, in subordine, quelli dei dieci anni antecedenti il 06/03/2018, data in cui la richiesta è stata ricevuta dalla banca resistente e quelli dal 06/03/2018 ad oggi”.
Con l'atto di citazione in opposizione, in particolare, l'odierna opponente, senza contestare, nel merito, l'avversa pretesa – e nel precisare: 1) che i n. 263.15 e 631175.36 non si riferiscono a due rapporti di conto corrente diversi, ma alle successive numerazioni dello stesso rapporto di conto corrente;
2) che con riferimento a tale unico rapporto di conto corrente non sono intervenute rinegoziazioni di sorta;
3) che il rapporto intestato all'odierna ingiunta è rientrato nella scissione parziale perfezionatasi, in data 25/11/2020, tra l'odierna opponente e CP_2 di talché l'odierna opponente non dispone degli estratti conto successivi al 31/12/2020, data in cui il conto è stato estinto e il relativo credito trasferito ad 4) che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il diritto del correntista CP_2 di ricevere copia degli estratti conto è limitato al periodo degli ultimi dieci anni dalla richiesta;
5) che la banca aveva diligentemente provveduto a riscontrare la richiesta stragiudiziale di consegna della documentazione, senza che poi, però,
la società correntista si fosse ulteriormente attivata per ottenere la documentazione richiesta –, ha prodotto in giudizio:
- il contratto di accensione del c/c n. 263.57 del 25/03/2002;
- il contratto di apertura di credito in c/c del 28/01/2003;
- gli estratti conto integrali dal primo trimestre del 2008 al quarto trimestre del 2020.
La banca opponente ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la società opposta, senza nulla contestare circa la natura unitaria del rapporto di conto corrente e circa l'assenza di successive rinegoziazioni, ed eccependo, piuttosto,
l'incompletezza della documentazione consegnata, in quanto limitata ai dieci anni antecedenti la richiesta da parte della società correntista.
La società opposta ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere la causa ex art. 281-sexies c.p.c. mediante scambio note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa
è stata trattenuta in decisione.
***
Deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio.
È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n.
16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte
d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ebbene, nel caso di specie, è del tutto evidente che la spontanea consegna, da parte della banca ingiunta, della documentazione oggetto della domanda monitoria abbia oggettivamente eliminato la situazione di contrasto tra le parti, che permane (ma trattasi di contrasto apparente;
infra) solo relativamente alla consegna della documentazione antecedente al 2008, ossia antecedente ai dieci anni prima della richiesta stragiudiziale.
Costituisce, tuttavia, un principio ormai acquisito, nella più recente giurisprudenza di legittimità – alla quale lo scrivente giudice ritiene di doversi conformare –, quello per cui l'obbligo della banca di conservazione degli estratti conto ed il correlato diritto del titolare del conto corrente di riceverne copia è limitato al periodo degli ultimi dieci anni secondo quanto previsto dall'art. 119, ultimo co., T.U.B., non dubitandosi, infatti, che la norma in questione si riferisca anche agli estratti conto (in tal senso: Cass. civ. n. 12178/2020 e n. 24641/2021).
Tale residuale profilo di (apparente) contrasto tra le parti, tuttavia, non vale ad escludere la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto:
- da un lato, come già osservato, tale pronuncia consegue ad un oggettivo mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (ravvisabile, nel caso di specie, nella spontanea consegna della documentazione oggetto di ingiunzione), indipendentemente, quindi, dalle conclusioni rassegnate dalle parti o da un loro accordo in tal senso;
- dall'altro, il residuo profilo contrasto tra le parti in merito alla consegna della documentazione ultradecennale è solo apparente, in quanto lo stesso ricorrente in sede monitoria aveva concluso chiedendo “gli estratti conto dall'inizio del rapporto contrattuale fino ad oggi, o, comunque, in subordine, quelli dei dieci anni antecedenti il 06/03/2018, data in cui la richiesta è stata ricevuta dalla banca resistente e quelli dal 06/03/2018 ad oggi”, senza che il giudice del monitorio – nell'ingiungere all'odierna opponente, genericamente, la consegna delle “cose mobili indicate in ricorso” – si sia espressamente pronunciato sul punto .
Avendo, quindi, la banca opponente spontaneamente consegnato tutta la documentazione richiesta – benché, quanto agli estratti conto, in via subordinata – dalla società ricorrente in sede monitoria, e fermo l'obbligo della banca stessa di conservare e consegnare gli estratti conto non ultradecennali, è evidente che la banca ha adempiuto all'ingiunzione ottenuta dalla società ricorrente, con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che – come chiarito dalla Suprema corte – la cessazione della materia del contendere che si è verificata (come nel caso di specie) successivamente alla notifica del decreto travolge anche quest'ultimo, che deve, quindi, essere revocato (così, ex multis: Cass. civ. n.
1851/2018).
Le spese di lite dell'unitario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo devono essere regolamentate tenuto conto del principio di causalità e dell'esito complessivo della lite, che vede la società opposta pur sempre vittoriosa sulla domanda monitoria, non potendosi ritenere – come sostenuto dall'odierna opponente – pretestuosa quell'iniziativa solo perché la banca aveva riscontrato la richiesta della società, ricorrente in sede monitoria, nel 2018, senza che la società correntista si sia più attivata per ottenere i documenti, in quanto, nella comunicazione della banca in questione, la banca stessa, pur nell'informare la società correntista che “i documenti richiesti potranno essere ritirati presso la Vs. filiale di riferimento” si era impegnata a “dare seguito alla richiesta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre novanta giorni dalla data della presente”, impegno che lasciava, quindi, presumere un successivo adempimento da parte della banca, e non della cliente.
Cionondimeno, tenuto conto del contegno della parte opponente (che ha spontaneamente adempiuto all'ingiunzione) e della soccombenza virtuale della parte opposta nella presente fase di giudizio (in particolare, in merito alla consegna della documentazione ultradecennale), le stesse, unitariamente considerate, devono essere poste a carico della parte opponente, nei limiti di un terzo (da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, attesa la richiesta ex art. 93 c.p.c.), con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti due terzi.
Le spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti monitori e per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento della fase unica, quanto alla fase monitoria, e delle sole fasi di studio e introduttiva, quanto al presente giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. n. 887/2024 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 115/2024 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 10/04/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 546/2024, ogni altra eccezione o domanda assorbita e disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 115/2024 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 10/04/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 546/2024;
• Condanna a rifondere, in favore di Parte_1
Controparte_1
, le spese di lite del presente giudizio (che si liquidano, per
[...]
l'intero, in complessivi € 2.138,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), nei limiti di un terzo, da distrarsi in favore degli avv.ti Aldo De
Benedittis e Stefano De Benedittis, antistatari, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti due terzi;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 12 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 887 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
nel presente giudizio, dall'avv. Alessandra Cappuccilli;
(parte opponente)
contro
:
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio,
[...] P.IVA_2
dagli avv.ti Aldo De Benedittis e Stefano De Benedittis;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 115/2024 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 10/04/2024, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 546/2024;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la a Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui le era stata ingiunta la consegna, in favore dell'odierna opposta, della documentazione indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, ossia, in particolare:
- “la copia dei contratti originari n. 263.15 e n. 631175.36;
- le eventuali e successive pattuizioni che hanno interessato i rapporti in questione; - gli estratti conto dall'inizio del rapporto contrattuale fino ad oggi, o, comunque, in subordine, quelli dei dieci anni antecedenti il 06/03/2018, data in cui la richiesta è stata ricevuta dalla banca resistente e quelli dal 06/03/2018 ad oggi”.
Con l'atto di citazione in opposizione, in particolare, l'odierna opponente, senza contestare, nel merito, l'avversa pretesa – e nel precisare: 1) che i n. 263.15 e 631175.36 non si riferiscono a due rapporti di conto corrente diversi, ma alle successive numerazioni dello stesso rapporto di conto corrente;
2) che con riferimento a tale unico rapporto di conto corrente non sono intervenute rinegoziazioni di sorta;
3) che il rapporto intestato all'odierna ingiunta è rientrato nella scissione parziale perfezionatasi, in data 25/11/2020, tra l'odierna opponente e CP_2 di talché l'odierna opponente non dispone degli estratti conto successivi al 31/12/2020, data in cui il conto è stato estinto e il relativo credito trasferito ad 4) che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il diritto del correntista CP_2 di ricevere copia degli estratti conto è limitato al periodo degli ultimi dieci anni dalla richiesta;
5) che la banca aveva diligentemente provveduto a riscontrare la richiesta stragiudiziale di consegna della documentazione, senza che poi, però,
la società correntista si fosse ulteriormente attivata per ottenere la documentazione richiesta –, ha prodotto in giudizio:
- il contratto di accensione del c/c n. 263.57 del 25/03/2002;
- il contratto di apertura di credito in c/c del 28/01/2003;
- gli estratti conto integrali dal primo trimestre del 2008 al quarto trimestre del 2020.
La banca opponente ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la società opposta, senza nulla contestare circa la natura unitaria del rapporto di conto corrente e circa l'assenza di successive rinegoziazioni, ed eccependo, piuttosto,
l'incompletezza della documentazione consegnata, in quanto limitata ai dieci anni antecedenti la richiesta da parte della società correntista.
La società opposta ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere la causa ex art. 281-sexies c.p.c. mediante scambio note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa
è stata trattenuta in decisione.
***
Deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio.
È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n.
16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte
d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ebbene, nel caso di specie, è del tutto evidente che la spontanea consegna, da parte della banca ingiunta, della documentazione oggetto della domanda monitoria abbia oggettivamente eliminato la situazione di contrasto tra le parti, che permane (ma trattasi di contrasto apparente;
infra) solo relativamente alla consegna della documentazione antecedente al 2008, ossia antecedente ai dieci anni prima della richiesta stragiudiziale.
Costituisce, tuttavia, un principio ormai acquisito, nella più recente giurisprudenza di legittimità – alla quale lo scrivente giudice ritiene di doversi conformare –, quello per cui l'obbligo della banca di conservazione degli estratti conto ed il correlato diritto del titolare del conto corrente di riceverne copia è limitato al periodo degli ultimi dieci anni secondo quanto previsto dall'art. 119, ultimo co., T.U.B., non dubitandosi, infatti, che la norma in questione si riferisca anche agli estratti conto (in tal senso: Cass. civ. n. 12178/2020 e n. 24641/2021).
Tale residuale profilo di (apparente) contrasto tra le parti, tuttavia, non vale ad escludere la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto:
- da un lato, come già osservato, tale pronuncia consegue ad un oggettivo mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (ravvisabile, nel caso di specie, nella spontanea consegna della documentazione oggetto di ingiunzione), indipendentemente, quindi, dalle conclusioni rassegnate dalle parti o da un loro accordo in tal senso;
- dall'altro, il residuo profilo contrasto tra le parti in merito alla consegna della documentazione ultradecennale è solo apparente, in quanto lo stesso ricorrente in sede monitoria aveva concluso chiedendo “gli estratti conto dall'inizio del rapporto contrattuale fino ad oggi, o, comunque, in subordine, quelli dei dieci anni antecedenti il 06/03/2018, data in cui la richiesta è stata ricevuta dalla banca resistente e quelli dal 06/03/2018 ad oggi”, senza che il giudice del monitorio – nell'ingiungere all'odierna opponente, genericamente, la consegna delle “cose mobili indicate in ricorso” – si sia espressamente pronunciato sul punto .
Avendo, quindi, la banca opponente spontaneamente consegnato tutta la documentazione richiesta – benché, quanto agli estratti conto, in via subordinata – dalla società ricorrente in sede monitoria, e fermo l'obbligo della banca stessa di conservare e consegnare gli estratti conto non ultradecennali, è evidente che la banca ha adempiuto all'ingiunzione ottenuta dalla società ricorrente, con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che – come chiarito dalla Suprema corte – la cessazione della materia del contendere che si è verificata (come nel caso di specie) successivamente alla notifica del decreto travolge anche quest'ultimo, che deve, quindi, essere revocato (così, ex multis: Cass. civ. n.
1851/2018).
Le spese di lite dell'unitario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo devono essere regolamentate tenuto conto del principio di causalità e dell'esito complessivo della lite, che vede la società opposta pur sempre vittoriosa sulla domanda monitoria, non potendosi ritenere – come sostenuto dall'odierna opponente – pretestuosa quell'iniziativa solo perché la banca aveva riscontrato la richiesta della società, ricorrente in sede monitoria, nel 2018, senza che la società correntista si sia più attivata per ottenere i documenti, in quanto, nella comunicazione della banca in questione, la banca stessa, pur nell'informare la società correntista che “i documenti richiesti potranno essere ritirati presso la Vs. filiale di riferimento” si era impegnata a “dare seguito alla richiesta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre novanta giorni dalla data della presente”, impegno che lasciava, quindi, presumere un successivo adempimento da parte della banca, e non della cliente.
Cionondimeno, tenuto conto del contegno della parte opponente (che ha spontaneamente adempiuto all'ingiunzione) e della soccombenza virtuale della parte opposta nella presente fase di giudizio (in particolare, in merito alla consegna della documentazione ultradecennale), le stesse, unitariamente considerate, devono essere poste a carico della parte opponente, nei limiti di un terzo (da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, attesa la richiesta ex art. 93 c.p.c.), con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti due terzi.
Le spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti monitori e per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento della fase unica, quanto alla fase monitoria, e delle sole fasi di studio e introduttiva, quanto al presente giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. n. 887/2024 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 115/2024 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 10/04/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 546/2024, ogni altra eccezione o domanda assorbita e disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 115/2024 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 10/04/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 546/2024;
• Condanna a rifondere, in favore di Parte_1
Controparte_1
, le spese di lite del presente giudizio (che si liquidano, per
[...]
l'intero, in complessivi € 2.138,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), nei limiti di un terzo, da distrarsi in favore degli avv.ti Aldo De
Benedittis e Stefano De Benedittis, antistatari, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti due terzi;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 12 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo