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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2596/2015 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2024, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente, in via Parte_1
Caprera, n. 36 (C.F.: ), rappresentata e difesa in giudizio, sia CodiceFiscale_1
congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Domenico Massimo Pedone, con studio in
Reggio Calabria alla via Sant'Anna II tronco n. 38, e dall'avv. Antonio Neri, con studio in
Melito di Porto Salvo alla via Papa Luciani n. 6, elettivamente domiciliata presso il primo;
- attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
, e nata in [...] il [...], codice fiscale C.F._2 Controparte_2
, entrambi residenti in [...], Reggio Calabria, rappresentati C.F._3
e difesi, disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale in calce al presente atto, dagli avvocati Aldo Porcelli ( ) e Giovanni Porcelli ( CodiceFiscale_4 C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso nel loro studio sito in Reggio di Calabria Via
[...]
Miraglia, n. 5;
1 - convenuti-
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5
- terzi chiamati contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti costituite all'udienza del
4.11.2024 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , premettendo di essere comproprietaria in parti uguali con Parte_1 [...]
dell'immobile sito in via Roma, n. 6, Reggio Calabria, conveniva in giudizio P_
e per ottenere la dichiarazione di inefficacia ed Controparte_1 Controparte_2
inopponibilità del decreto di trasferimento n. 65 del 20 febbraio 2015 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria - a conclusione del processo di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare iscritto al n. 45/2013 RGE promosso esclusivamente nei confronti della comproprietaria - ha trasferito loro la piena proprietà sul predetto immobile. P_
Esponeva:
- che in data 30 marzo 2008, alle ore 14:30, decedeva il proprio figlio, , Persona_1
lasciando a sé superstiti e successibili la moglie e la figlia minore Controparte_7 [...]
; Per_2
- che in data 30.3.2008, alle ore 15:00, decedeva lasciando a sé Controparte_7
superstite e successibile la figlia;
Persona_2
- che in data 1.4.2008, decedeva lasciando a sé successibili e superstiti, Persona_2
per quote uguali indivise ex art- 569 c.c., la nonna paterna (odierna attrice) e la Parte_1
nonna materna;
P_
- che essendo deceduta prima di accettare l'eredità dei defunti genitori, Persona_2
e sono state investite ex art. 479 c.c. dell'intera posizione facente CP_8 P_
2 capo alla TE, in esso compreso il diritto di accettare l'eredità dei defunti genitori
[...]
e PE Controparte_7
- che all'esito della redazione dell'inventario dell'eredità di e di Persona_1 [...]
con atto del 27.5.2009 (trascritto il 28.5.2009) accettava con Controparte_7 P_ beneficio di inventario l'eredità della figlia nonché del genero Controparte_7 [...]
e con successivo atto del 4.11.2008 (trascritto il 5.11.2008) accettava con beneficio PE di inventario l'eredità della TE;
Persona_2
- che, di contro, l'odierna attrice non formalizzava alcuna dichiarazione di accettazione o rinuncia alle eredità dei coniugi – nei quaranta giorni successivi al Per_2 CP_7 compimento dell'inventario, mentre accettava l'eredità relitta della TE nei Persona_2
termini di legge:
- che, pertanto, l'istante ai sensi dell'art. 485, ultimo comma, c.c. è diventata erede puro e semplice rispettivamente del figlio e della nuora Persona_1 CP_7
in ragione della metà indivisa, essendosi la restante metà consolidata in capo alla
[...]
in forza delle dichiarazioni di accettazione beneficiate;
P_
- che nell'attivo dell'eredità di era ricompreso, tra gli altri, un Persona_1
immobile sito in Reggio Calabria, via Roma n. 6., costituente nel Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, il sub. 6 della part. 151 del foglio RC/13 di mappa;
- che con decreto di trasferimento n. 65/2015 del 20.2.2015 con cui si è conclusa la procedura esecutiva immobiliare n. 45/2013 - promossa dalla (quale Controparte_4
mandataria della società esclusivamente nei confronti della Controparte_3
comproprietaria , erede del debitore – il Giudice dell'esecuzione P_ Per_2 trasferiva la proprietà del predetto immobile ai coniugi – odierni CP_1 CP_2
convenuti;
- che, pertanto, l'immobile ad oggi risulta catastalmente intestato ai predetti coniugi, per ½ ciascuno, in regime di separazione dei beni;
- che, la procedura esecutiva è stata esperita solo nei confronti di P_ comproprietaria solo per ½ dell'immobile essendo la restante parte di proprietà dell'attrice quale erede del figlio ai sensi dell'art. 485, ultimo comma, c.c.; Persona_1
3 - che, pertanto, l'acquisto dei coniugi – deve ritenersi “a non CP_1 CP_2
domino” non potendo ai predetti la debitrice esecutata ( trasferire l'intera P_ proprietà dell'immobile essendo titolare solamente della metà indivisa;
- che per tutto quanto sopra, la procedura esecutiva deve ritenersi illegittima ivi compreso il decreto di trasferimento in forza del quale l'immobile si trova nel pieno ed esclusivo possesso dei convenuti nonostante l'attrice sia proprietaria di ½ in base a titoli regolarmente trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria;
Tutto quanto premesso, l'odierna attrice chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Calabria, contraris reiectis: 1) in via preliminare accertare che i coniugi ed , Controparte_1 Controparte_9
con il citato decreto di trasferimento emesso dar Tribunale di Reggio Calabria in data 20 febbraio 2015 hanno acquistato il diritto di proprietà, pari a metà indivisa, "a non domino” in quanto il bene immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.4512013 R.G.Es.
(promossa dalla società a responsabilità l imitata denominata " ” con Controparte_3
sede in Conegliano solamente nei confronti della signora era P_
originariamente di proprietà (come detto sopra) della stessa signora , in P_
ragione di un mezzo (1/2) indiviso ed è ancora di proprietà dell'istante signora Parte_1
in ragione dell'altro mezzo (1/2) indiviso;
2) dichiarare che il decreto di trasferimento n.
65/2015 emesso dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Reggio Calabria 20 febbraio 2015, trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Reggio Calabria in data 10 marzo 2015 al n. 3732 del registro generale ed al n. 3087 del registro particolare, è inefficace ed inopponibile nei confronti della signora Parte_1
legittima titolare del diritto di proprietà, pari alla metà indivisa, sull' immobile sito in Reggio di Calabria, in Via Roma, n. 6, costituente nel Catasto Fabbricati dell' , Controparte_10
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria - Territorio, il subalterno 6 della particella 151 del foglio RC/123 di mappa;
3) accertare che i coniugi occupano, seppure Parte_2
relativamente alla metà indivisa, senza titolo l'immobile sopra descritto sito in Reggio di
Calabria, in aia Roma, n. 6; condannare gli stessi coniugi a rilasciare Parte_2
libero e sgombero da persone e cose l'immobile sopra descritto, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della proprietaria per giusti titoli, fissando contestualmente Parte_1
La data di esecuzione per il rilascio. Tutto ciò con vittoria di spese e onorari”.
4 Con comparsa del 28.12.2015, si costituivano in giudizio i coniugi Parte_3
Preliminarmente, eccepivano l'improponibilità della domanda dal momento che
[...]
per le medesime questioni l'attrice aveva già proposto in sede esecutiva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione rigettata dal Tribunale di Reggio
Calabria con provvedimento del 22.4.2015 - non risultando dimostrata la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della fattispecie di cui all'articolo 485 c.p.c. e, segnatamente, il possesso dei beni ereditari del in capo alla signora – nonché opposizione Per_2 Pt_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. estintasi in data 5 maggio 2015. Deducevano, pertanto, che la questione avente oggetto la qualità in capo all' di erede di , con Pt_1 Persona_1 conseguente rivendica di quota parte del bene oggetto dell'esecuzione, è già stata oggetto di altri separati giudizi, uno dei quali già deciso negativamente. Nel merito, contestavano l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa attorea non essendo in alcun modo provata la qualità di erede dell'attrice. Ferme le superiori difese ed eccezioni, ritenendo comunque necessario garantirsi dall'eventuale evizione della cosa espropriata, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio il creditore procedente e, per essa, quale CP_3
mandataria la ed il creditore intervenuto Controparte_11
per poter ottenere, nei confronti di tutti, la ripetizione del prezzo Controparte_5
distribuito e, nei soli confronti dei primi, la condanna al risarcimento dei danni e delle spese.
Concludevano chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della domanda o, in subordine, il rigetto nel merito con condanna alle spese di lite.
Celebrata la prima udienza di comparizione - differita al fine di consentire la citazione dei terzi chiamati ( d Controparte_3 Controparte_11
) - dichiarata la contumacia dei terzi chiamati e concessi i termini di cui CP_5 all'art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
Seguivano una serie di differimenti dovuti, dapprima, alla vacanza e successivamente alla sostituzione del Giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 4.11.2024, precisate le conclusioni, questo Giudice (immesso nel possesso delle funzioni in data 30.11.2022) assumeva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda.
5 Gli odierni convenuti eccepiscono l'improponibilità della domanda in forza delle opposizioni spiegate dall'odierna attrice in pendenza della procedura esecutiva.
Più precisamente, rappresentano: i) che l'attrice ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. deducendo di essere comproprietaria, per ½, in qualità di erede di PE
, del contestato immobile e rilevando, pertanto, l'illegittimità del pignoramento;
ii) che
[...]
con provvedimento del 22.4.2015 il Giudice dell'esecuzione non solo rigettava l'istanza di sospensione, ma, altresì, accertava che il difetto di prova che la avesse conseguito la Pt_1 titolarità del diritto reale sul bene pignorato accettando l'eredità del figlio Persona_1
non risultando, in particolare, dimostrata la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della fattispecie di cui all'articolo 485, ultimo comma, c.p.c., invocata dall'opponente, e, segnatamente, il possesso dei beni ereditari del in capo all' iii) che l'attrice Per_2 Pt_1 ha proposto, altresì, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., basandosi sulle medesime circostanze di fatto e deduzioni in diritto utilizzate nell'opposizione ex art. 619 c.p.c., il cui procedimento si è estinto in data 5.5.2015.
Sostengono, pertanto, che la questione avente oggetto la qualità in capo all' di Pt_1
erede del figlio , con conseguente rivendica di quota parte del bene oggetto Persona_1 dell'esecuzione, è stata oggetto di altri separati giudizi, uno dei quali (opposizione ex art. 619
c.p.c.) già deciso negativamente con la conseguenza che la domanda avanzata nei confronti degli odierni convenuti non poteva essere iniziata né, anche per altre diverse ragioni, proseguita.
La superiore eccezione non può essere accolta dal momento che parte convenuta non ha prodotto tutti gli atti relativi alle dedotte opposizioni.
Invero, quanto all'opposizione ex art. 619 c.p.c., i convenuti hanno prodotto esclusivamente l'ordinanza del 22.4.2015 con cui il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva fissando il termine perentorio di sessanta giorni per l'esperimento del giudizio di merito.
Tuttavia, non è possibile accertare, in difetto di specifica deduzione e relativa produzione documentale, se il giudizio di merito sia mai stato effettivamente introdotto e soprattutto l'esito del medesimo dovendosi escludere che nel presente procedimento possa fare stato quanto indicato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare (del 22.4.2015) in ordine alla carenza della prova della qualità di erede dell' Pt_1
6 Quanto, poi, all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. parte convenuta deduce che il procedimento si è estinto in data 5 maggio 2015. Tuttavia, sebbene tale circostanza non sia stata contestata da parte attrice, non vengono in alcun modo specificate le ragioni dell'intervenuta estinzione e, soprattutto, in mancanza, di una decisione nel merito non vi sono statuizioni su cui possa essersi formato un giudicato da invocare nel presente giudizio.
3. Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata per i motivi che seguono.
Parte attrice fonda l'azione di rivendica sull'assunto di essere comproprietaria dell'immobile espropriato in quanto erede, unitamente alla , del figlio P_ PE
.
[...]
Occorre a questo punto richiamare la vicenda storica esposta dall'attrice in citazione e dalla medesima invocata a fondamento del proprio diritto di proprietà indivisa sul bene immobile espropriato oggetto del presente giudizio.
Per come già rilevato in punto di fatto, la deduce: Pt_1
- che data 30 marzo 2008, alle ore 14:30 circa, decedeva il proprio figlio
[...]
lasciando a sé superstiti e successibili la moglie e la figlia PE Controparte_7
minore (dichiarazione di successione registrata a Reggio Calabria il 19 maggio Persona_2
2009, al n. 43, volume 185, successivamente integrata con altra dichiarazione registrata il 15 aprile 2010, al n. 503, volume 9990);
- che data 30 marzo 2008, alle ore 15:00 circa, decedeva Controparte_7
lasciando a sé superstite e successibile la figlia (dichiarazione di successione Persona_2
registrata a Reggio Calabria il 19 maggio 2009, al n. 44 volume 185, successivamente integrata con altra dichiarazione registrata il 15 aprile 2010, al n. 504, volume 9990);
- che in data 1aprile 2008 decedeva lasciando a sé successibili e Persona_2
superstiti, per quote uguali indivise ex art- 569 c.c., la nonna paterna e la nonna Parte_1
materna ; P_
- che essendo deceduta prima di accettare l'eredità dei defunti genitori, Persona_2
le signore e sono state investite ex art. 479 c.c. dell'intera CP_8 P_ posizione facente capo alla TE, in esso compreso il diritto di accettare l'eredità dei defunti genitori e (dichiarazione di successione registrata a Persona_1 Controparte_7
Reggio Calabria il 19 maggio 2009, al n. 45, volume 185, successivamente integrata con altra dichiarazione registrata il 15 aprile 2010, al n. 505, volume 9990);
7 - che all'esito della redazione dell'inventario dell'eredità di e di Persona_1 [...]
con atto del 27.5.2009 (trascritto il 28.5.2009) accettava con Controparte_7 P_ beneficio di inventario l'eredità della figlia nonché del genero Controparte_7 [...]
e con successivo atto del 4.11.2008 (trascritto il 5.11.2008) accettava con beneficio PE di inventario l'eredità della TE;
Persona_2
- che, di contro, l'odierna attrice non formalizzava alcuna dichiarazione di accettazione o rinuncia alle eredità dei coniugi – nei quaranta giorni successivi al CP_7 Per_2 compimento dell'inventario, mentre accettava l'eredità relitta della TE nei Persona_2
termini di legge:
- che, pertanto, l'attrice è diventata ai sensi e per gli effetti dell'art. 485, ultimo comma,
c.c. erede puro e semplice rispettivamente del figlio e della nuora Persona_1 [...]
in ragione della metà indivisa, essendosi la restante metà consolidata in capo Controparte_7
alla in forma delle dichiarazioni di accettazione beneficiate;
P_
A sostegno della domanda di rivendica, pertanto, la deduce di aver acquistato Pt_1 il diritto dominicale sul bene pignorato accettando l'eredità del figlio, , e, più Persona_1
precisamente, in forza dell'acquisto ope legis dell'eredità ai sensi dell'art. 485, ultimo comma, c.c.
I primi due commi della richiamata disposizione normativa prevedono che “(I) Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. (II) Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
L'ultimo comma, per quanto più di rilievo in questa sede, stabilisce che “Compiuto
l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo
484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.
8 La sostiene, quindi, di aver acquistato ope legis l'eredità del figlio ricorrendo Pt_1
nella specie i presupposti di cui all'art. 485, ultima comma, c.p.c. in quanto la medesima non ha fatto la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario ed era nel possesso del bene ereditario.
L'assunto è infondato in quanto privo di alcun riscontro probatorio.
Costituisce ius recetum il principio in forza del quale “La delazione che segue
l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto non è di per se sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione "ex lege" della eredità di cui sono elementi costitutivi
l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario. Pertanto colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede "ope legis" ai sensi dell'art.
485 cod. civ., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta.” (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II, n. 11634 del 30.10.1991).
Ebbene, sulla scorta del richiamato e condiviso principio di diritto deve senz'altro affermarsi che così come l'attore che intende far valere un credito contro un chiamato all'eredità, quale erede ope legis ex art. 485, ultimo comma c.c., deducendo l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della predetta fattispecie acquisitiva parimenti colui che, come l'odierna attrice, agisce in giudizio al fine di rivendicare la proprietà di un bene deducendo di esserne titolare in forza di un acquisto mortis causa ex art. 485, ultimo comma, c.c. deve dimostrare la ricorrenza di tutti i presupposti prescritti dalla legge ai fini del perfezionamento dell'accettazione ope legis dell'eredità trattandosi di fatti costituitivi della domanda (art. 2967 c.c.) e, in particolare, deve provare il possesso dei beni ereditari non operando al riguardo alcun meccanismo presuntivo.
9 Pertanto, gravava sull'odierna attrice l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 485, ultimo comma, c.p.c. e segnatamente: i) l'apertura della successione di;
ii) la delazione ereditaria;
iii) il possesso dei beni Persona_1
ereditari e iv) la mancata tempestiva redazione dell'inventario.
Orbene, nel caso di specie alcuna prova è stata fornita, né tantomeno articolata, dall'attrice in ordine al possesso dei beni ereditari del figlio . Persona_1
Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento non avendo parte attrice assolto l'onere probatorio sulla medesima incombente.
Fermo il carattere assorbente di cui sopra, deve ulteriormente evidenziarsi che la domanda si presenta lacunosa giacché l'attrice, la quale propone azione di rivendica su un immobile pignorato ed originariamente di proprietà del de cuius , non deduce in Per_2
alcun modo l'utilità che conseguirebbe per effetto del riconoscimento della sua qualità di erede di , e quindi della comproprietà dell'immobile, non avendo prospettato Persona_1
che sulla scorta del predetto riconoscimento, e partecipazione alla procedura esecutiva, avrebbe potuto vantare delle pretese sul ricavato della vendita forzata essendo il valore dell'immobile espropriato più che sufficiente a coprire il debito ereditario oggetto della procedura esecutiva.
Non va, invero, trascurato che il contestato pignoramento immobiliare è stato avviato dalla quale mandataria della società CP_11 Controparte_11 CP_3
per soddisfare il credito vantato nei confronti del de cuius in forza di
[...] Persona_1 un contratto di mutuo a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca sull'immobile oggetto di pignoramento.
Pertanto, la procedura esecutiva ha avuto ad oggetto un debito ereditario. Ne consegue che quand'anche fosse stata riconosciuta in capo all'attrice la qualità di erede di PE
e relativa comproprietà del rivendicato immobile quest'ultimo sarebbe stato in ogni
[...]
caso espropriato al fine di soddisfare le ragioni del creditore procedente vantate nei confronti del de cuius. L'attrice avrebbe dovuto pertanto dedurre, per come sopra già rilevato, l'utilità del riconoscimento della comproprietà, per effetto dell'accettazione dell'eredità del , Per_2
configurabile, nella specie, nel diritto di partecipare a quanto eventualmente ricavato della vendita forzata in eccedenza rispetto a quanto necessario per soddisfare il debito ereditario,
10 circostanza, in alcun modo dedotta nel presente giudizio e che avrebbe reso, altresì, necessaria l'evocazione della debitrice esecutata.
Si aggiunge, infine, che, per come correttamente dedotto da parte convenuta, anche a voler ritenere l'odierna attrice comproprietaria, per metà, dell'immobile rivendicato in forza dell'art. 485, ultimo comma, c.c. – circostanza che si esclude per le ragioni già rassegnate – in ogni caso tale evenienza non avrebbe pregiudicato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata mediante l'espropriazione di beni indivisi, procedura, quest'ultima, espressamente disciplinata dagli artt. 599 e ss. c.p.c. Il mancato utilizzo di questo tipo di processo esecutivo con le eventuali fasi di separazione e divisione –anche mediante la vendita della quota indivisa- è un vizio che parte attrice avrebbe dovuto far valere a tempo debito mediante le opposizioni esecutive specifiche.
Per tutto quanto finora esposto, la domanda attorea non merita accoglimento con assorbimento di ogni altra questione.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra l'attrice ed i convenuti costituti, le stesse vanno poste a carico della in ragione della regola della Pt_1
soccombenza, e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 260.000,00 (DM 55/2014 e succ. mod.), tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e della concreta attività difensiva svolta.
Nulla nei rapporti tra l'attrice e i terzi chiamati stante la contumacia di quest'ultimi.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo parte attrice agito nel rispetto delle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento e non ravvisandosi nel comportamento processuale della medesima tenuto gli estremi della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
2. dichiara assorbita ogni altra questione;
11 3. condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti costituiti Parte_1
e delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per Controparte_1 Controparte_2
compensi professionali, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
5. nulla nei rapporti tra l'attrice e i terzi chiamati rimasti contumaci.
Così deciso in Reggio Calabria, 30 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2596/2015 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2024, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente, in via Parte_1
Caprera, n. 36 (C.F.: ), rappresentata e difesa in giudizio, sia CodiceFiscale_1
congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Domenico Massimo Pedone, con studio in
Reggio Calabria alla via Sant'Anna II tronco n. 38, e dall'avv. Antonio Neri, con studio in
Melito di Porto Salvo alla via Papa Luciani n. 6, elettivamente domiciliata presso il primo;
- attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
, e nata in [...] il [...], codice fiscale C.F._2 Controparte_2
, entrambi residenti in [...], Reggio Calabria, rappresentati C.F._3
e difesi, disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale in calce al presente atto, dagli avvocati Aldo Porcelli ( ) e Giovanni Porcelli ( CodiceFiscale_4 C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso nel loro studio sito in Reggio di Calabria Via
[...]
Miraglia, n. 5;
1 - convenuti-
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5
- terzi chiamati contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti costituite all'udienza del
4.11.2024 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , premettendo di essere comproprietaria in parti uguali con Parte_1 [...]
dell'immobile sito in via Roma, n. 6, Reggio Calabria, conveniva in giudizio P_
e per ottenere la dichiarazione di inefficacia ed Controparte_1 Controparte_2
inopponibilità del decreto di trasferimento n. 65 del 20 febbraio 2015 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria - a conclusione del processo di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare iscritto al n. 45/2013 RGE promosso esclusivamente nei confronti della comproprietaria - ha trasferito loro la piena proprietà sul predetto immobile. P_
Esponeva:
- che in data 30 marzo 2008, alle ore 14:30, decedeva il proprio figlio, , Persona_1
lasciando a sé superstiti e successibili la moglie e la figlia minore Controparte_7 [...]
; Per_2
- che in data 30.3.2008, alle ore 15:00, decedeva lasciando a sé Controparte_7
superstite e successibile la figlia;
Persona_2
- che in data 1.4.2008, decedeva lasciando a sé successibili e superstiti, Persona_2
per quote uguali indivise ex art- 569 c.c., la nonna paterna (odierna attrice) e la Parte_1
nonna materna;
P_
- che essendo deceduta prima di accettare l'eredità dei defunti genitori, Persona_2
e sono state investite ex art. 479 c.c. dell'intera posizione facente CP_8 P_
2 capo alla TE, in esso compreso il diritto di accettare l'eredità dei defunti genitori
[...]
e PE Controparte_7
- che all'esito della redazione dell'inventario dell'eredità di e di Persona_1 [...]
con atto del 27.5.2009 (trascritto il 28.5.2009) accettava con Controparte_7 P_ beneficio di inventario l'eredità della figlia nonché del genero Controparte_7 [...]
e con successivo atto del 4.11.2008 (trascritto il 5.11.2008) accettava con beneficio PE di inventario l'eredità della TE;
Persona_2
- che, di contro, l'odierna attrice non formalizzava alcuna dichiarazione di accettazione o rinuncia alle eredità dei coniugi – nei quaranta giorni successivi al Per_2 CP_7 compimento dell'inventario, mentre accettava l'eredità relitta della TE nei Persona_2
termini di legge:
- che, pertanto, l'istante ai sensi dell'art. 485, ultimo comma, c.c. è diventata erede puro e semplice rispettivamente del figlio e della nuora Persona_1 CP_7
in ragione della metà indivisa, essendosi la restante metà consolidata in capo alla
[...]
in forza delle dichiarazioni di accettazione beneficiate;
P_
- che nell'attivo dell'eredità di era ricompreso, tra gli altri, un Persona_1
immobile sito in Reggio Calabria, via Roma n. 6., costituente nel Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, il sub. 6 della part. 151 del foglio RC/13 di mappa;
- che con decreto di trasferimento n. 65/2015 del 20.2.2015 con cui si è conclusa la procedura esecutiva immobiliare n. 45/2013 - promossa dalla (quale Controparte_4
mandataria della società esclusivamente nei confronti della Controparte_3
comproprietaria , erede del debitore – il Giudice dell'esecuzione P_ Per_2 trasferiva la proprietà del predetto immobile ai coniugi – odierni CP_1 CP_2
convenuti;
- che, pertanto, l'immobile ad oggi risulta catastalmente intestato ai predetti coniugi, per ½ ciascuno, in regime di separazione dei beni;
- che, la procedura esecutiva è stata esperita solo nei confronti di P_ comproprietaria solo per ½ dell'immobile essendo la restante parte di proprietà dell'attrice quale erede del figlio ai sensi dell'art. 485, ultimo comma, c.c.; Persona_1
3 - che, pertanto, l'acquisto dei coniugi – deve ritenersi “a non CP_1 CP_2
domino” non potendo ai predetti la debitrice esecutata ( trasferire l'intera P_ proprietà dell'immobile essendo titolare solamente della metà indivisa;
- che per tutto quanto sopra, la procedura esecutiva deve ritenersi illegittima ivi compreso il decreto di trasferimento in forza del quale l'immobile si trova nel pieno ed esclusivo possesso dei convenuti nonostante l'attrice sia proprietaria di ½ in base a titoli regolarmente trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria;
Tutto quanto premesso, l'odierna attrice chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Calabria, contraris reiectis: 1) in via preliminare accertare che i coniugi ed , Controparte_1 Controparte_9
con il citato decreto di trasferimento emesso dar Tribunale di Reggio Calabria in data 20 febbraio 2015 hanno acquistato il diritto di proprietà, pari a metà indivisa, "a non domino” in quanto il bene immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.4512013 R.G.Es.
(promossa dalla società a responsabilità l imitata denominata " ” con Controparte_3
sede in Conegliano solamente nei confronti della signora era P_
originariamente di proprietà (come detto sopra) della stessa signora , in P_
ragione di un mezzo (1/2) indiviso ed è ancora di proprietà dell'istante signora Parte_1
in ragione dell'altro mezzo (1/2) indiviso;
2) dichiarare che il decreto di trasferimento n.
65/2015 emesso dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Reggio Calabria 20 febbraio 2015, trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Reggio Calabria in data 10 marzo 2015 al n. 3732 del registro generale ed al n. 3087 del registro particolare, è inefficace ed inopponibile nei confronti della signora Parte_1
legittima titolare del diritto di proprietà, pari alla metà indivisa, sull' immobile sito in Reggio di Calabria, in Via Roma, n. 6, costituente nel Catasto Fabbricati dell' , Controparte_10
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria - Territorio, il subalterno 6 della particella 151 del foglio RC/123 di mappa;
3) accertare che i coniugi occupano, seppure Parte_2
relativamente alla metà indivisa, senza titolo l'immobile sopra descritto sito in Reggio di
Calabria, in aia Roma, n. 6; condannare gli stessi coniugi a rilasciare Parte_2
libero e sgombero da persone e cose l'immobile sopra descritto, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della proprietaria per giusti titoli, fissando contestualmente Parte_1
La data di esecuzione per il rilascio. Tutto ciò con vittoria di spese e onorari”.
4 Con comparsa del 28.12.2015, si costituivano in giudizio i coniugi Parte_3
Preliminarmente, eccepivano l'improponibilità della domanda dal momento che
[...]
per le medesime questioni l'attrice aveva già proposto in sede esecutiva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione rigettata dal Tribunale di Reggio
Calabria con provvedimento del 22.4.2015 - non risultando dimostrata la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della fattispecie di cui all'articolo 485 c.p.c. e, segnatamente, il possesso dei beni ereditari del in capo alla signora – nonché opposizione Per_2 Pt_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. estintasi in data 5 maggio 2015. Deducevano, pertanto, che la questione avente oggetto la qualità in capo all' di erede di , con Pt_1 Persona_1 conseguente rivendica di quota parte del bene oggetto dell'esecuzione, è già stata oggetto di altri separati giudizi, uno dei quali già deciso negativamente. Nel merito, contestavano l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa attorea non essendo in alcun modo provata la qualità di erede dell'attrice. Ferme le superiori difese ed eccezioni, ritenendo comunque necessario garantirsi dall'eventuale evizione della cosa espropriata, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio il creditore procedente e, per essa, quale CP_3
mandataria la ed il creditore intervenuto Controparte_11
per poter ottenere, nei confronti di tutti, la ripetizione del prezzo Controparte_5
distribuito e, nei soli confronti dei primi, la condanna al risarcimento dei danni e delle spese.
Concludevano chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della domanda o, in subordine, il rigetto nel merito con condanna alle spese di lite.
Celebrata la prima udienza di comparizione - differita al fine di consentire la citazione dei terzi chiamati ( d Controparte_3 Controparte_11
) - dichiarata la contumacia dei terzi chiamati e concessi i termini di cui CP_5 all'art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
Seguivano una serie di differimenti dovuti, dapprima, alla vacanza e successivamente alla sostituzione del Giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 4.11.2024, precisate le conclusioni, questo Giudice (immesso nel possesso delle funzioni in data 30.11.2022) assumeva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda.
5 Gli odierni convenuti eccepiscono l'improponibilità della domanda in forza delle opposizioni spiegate dall'odierna attrice in pendenza della procedura esecutiva.
Più precisamente, rappresentano: i) che l'attrice ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. deducendo di essere comproprietaria, per ½, in qualità di erede di PE
, del contestato immobile e rilevando, pertanto, l'illegittimità del pignoramento;
ii) che
[...]
con provvedimento del 22.4.2015 il Giudice dell'esecuzione non solo rigettava l'istanza di sospensione, ma, altresì, accertava che il difetto di prova che la avesse conseguito la Pt_1 titolarità del diritto reale sul bene pignorato accettando l'eredità del figlio Persona_1
non risultando, in particolare, dimostrata la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della fattispecie di cui all'articolo 485, ultimo comma, c.p.c., invocata dall'opponente, e, segnatamente, il possesso dei beni ereditari del in capo all' iii) che l'attrice Per_2 Pt_1 ha proposto, altresì, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., basandosi sulle medesime circostanze di fatto e deduzioni in diritto utilizzate nell'opposizione ex art. 619 c.p.c., il cui procedimento si è estinto in data 5.5.2015.
Sostengono, pertanto, che la questione avente oggetto la qualità in capo all' di Pt_1
erede del figlio , con conseguente rivendica di quota parte del bene oggetto Persona_1 dell'esecuzione, è stata oggetto di altri separati giudizi, uno dei quali (opposizione ex art. 619
c.p.c.) già deciso negativamente con la conseguenza che la domanda avanzata nei confronti degli odierni convenuti non poteva essere iniziata né, anche per altre diverse ragioni, proseguita.
La superiore eccezione non può essere accolta dal momento che parte convenuta non ha prodotto tutti gli atti relativi alle dedotte opposizioni.
Invero, quanto all'opposizione ex art. 619 c.p.c., i convenuti hanno prodotto esclusivamente l'ordinanza del 22.4.2015 con cui il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva fissando il termine perentorio di sessanta giorni per l'esperimento del giudizio di merito.
Tuttavia, non è possibile accertare, in difetto di specifica deduzione e relativa produzione documentale, se il giudizio di merito sia mai stato effettivamente introdotto e soprattutto l'esito del medesimo dovendosi escludere che nel presente procedimento possa fare stato quanto indicato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare (del 22.4.2015) in ordine alla carenza della prova della qualità di erede dell' Pt_1
6 Quanto, poi, all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. parte convenuta deduce che il procedimento si è estinto in data 5 maggio 2015. Tuttavia, sebbene tale circostanza non sia stata contestata da parte attrice, non vengono in alcun modo specificate le ragioni dell'intervenuta estinzione e, soprattutto, in mancanza, di una decisione nel merito non vi sono statuizioni su cui possa essersi formato un giudicato da invocare nel presente giudizio.
3. Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata per i motivi che seguono.
Parte attrice fonda l'azione di rivendica sull'assunto di essere comproprietaria dell'immobile espropriato in quanto erede, unitamente alla , del figlio P_ PE
.
[...]
Occorre a questo punto richiamare la vicenda storica esposta dall'attrice in citazione e dalla medesima invocata a fondamento del proprio diritto di proprietà indivisa sul bene immobile espropriato oggetto del presente giudizio.
Per come già rilevato in punto di fatto, la deduce: Pt_1
- che data 30 marzo 2008, alle ore 14:30 circa, decedeva il proprio figlio
[...]
lasciando a sé superstiti e successibili la moglie e la figlia PE Controparte_7
minore (dichiarazione di successione registrata a Reggio Calabria il 19 maggio Persona_2
2009, al n. 43, volume 185, successivamente integrata con altra dichiarazione registrata il 15 aprile 2010, al n. 503, volume 9990);
- che data 30 marzo 2008, alle ore 15:00 circa, decedeva Controparte_7
lasciando a sé superstite e successibile la figlia (dichiarazione di successione Persona_2
registrata a Reggio Calabria il 19 maggio 2009, al n. 44 volume 185, successivamente integrata con altra dichiarazione registrata il 15 aprile 2010, al n. 504, volume 9990);
- che in data 1aprile 2008 decedeva lasciando a sé successibili e Persona_2
superstiti, per quote uguali indivise ex art- 569 c.c., la nonna paterna e la nonna Parte_1
materna ; P_
- che essendo deceduta prima di accettare l'eredità dei defunti genitori, Persona_2
le signore e sono state investite ex art. 479 c.c. dell'intera CP_8 P_ posizione facente capo alla TE, in esso compreso il diritto di accettare l'eredità dei defunti genitori e (dichiarazione di successione registrata a Persona_1 Controparte_7
Reggio Calabria il 19 maggio 2009, al n. 45, volume 185, successivamente integrata con altra dichiarazione registrata il 15 aprile 2010, al n. 505, volume 9990);
7 - che all'esito della redazione dell'inventario dell'eredità di e di Persona_1 [...]
con atto del 27.5.2009 (trascritto il 28.5.2009) accettava con Controparte_7 P_ beneficio di inventario l'eredità della figlia nonché del genero Controparte_7 [...]
e con successivo atto del 4.11.2008 (trascritto il 5.11.2008) accettava con beneficio PE di inventario l'eredità della TE;
Persona_2
- che, di contro, l'odierna attrice non formalizzava alcuna dichiarazione di accettazione o rinuncia alle eredità dei coniugi – nei quaranta giorni successivi al CP_7 Per_2 compimento dell'inventario, mentre accettava l'eredità relitta della TE nei Persona_2
termini di legge:
- che, pertanto, l'attrice è diventata ai sensi e per gli effetti dell'art. 485, ultimo comma,
c.c. erede puro e semplice rispettivamente del figlio e della nuora Persona_1 [...]
in ragione della metà indivisa, essendosi la restante metà consolidata in capo Controparte_7
alla in forma delle dichiarazioni di accettazione beneficiate;
P_
A sostegno della domanda di rivendica, pertanto, la deduce di aver acquistato Pt_1 il diritto dominicale sul bene pignorato accettando l'eredità del figlio, , e, più Persona_1
precisamente, in forza dell'acquisto ope legis dell'eredità ai sensi dell'art. 485, ultimo comma, c.c.
I primi due commi della richiamata disposizione normativa prevedono che “(I) Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. (II) Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
L'ultimo comma, per quanto più di rilievo in questa sede, stabilisce che “Compiuto
l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo
484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.
8 La sostiene, quindi, di aver acquistato ope legis l'eredità del figlio ricorrendo Pt_1
nella specie i presupposti di cui all'art. 485, ultima comma, c.p.c. in quanto la medesima non ha fatto la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario ed era nel possesso del bene ereditario.
L'assunto è infondato in quanto privo di alcun riscontro probatorio.
Costituisce ius recetum il principio in forza del quale “La delazione che segue
l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto non è di per se sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione "ex lege" della eredità di cui sono elementi costitutivi
l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario. Pertanto colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede "ope legis" ai sensi dell'art.
485 cod. civ., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta.” (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II, n. 11634 del 30.10.1991).
Ebbene, sulla scorta del richiamato e condiviso principio di diritto deve senz'altro affermarsi che così come l'attore che intende far valere un credito contro un chiamato all'eredità, quale erede ope legis ex art. 485, ultimo comma c.c., deducendo l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della predetta fattispecie acquisitiva parimenti colui che, come l'odierna attrice, agisce in giudizio al fine di rivendicare la proprietà di un bene deducendo di esserne titolare in forza di un acquisto mortis causa ex art. 485, ultimo comma, c.c. deve dimostrare la ricorrenza di tutti i presupposti prescritti dalla legge ai fini del perfezionamento dell'accettazione ope legis dell'eredità trattandosi di fatti costituitivi della domanda (art. 2967 c.c.) e, in particolare, deve provare il possesso dei beni ereditari non operando al riguardo alcun meccanismo presuntivo.
9 Pertanto, gravava sull'odierna attrice l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 485, ultimo comma, c.p.c. e segnatamente: i) l'apertura della successione di;
ii) la delazione ereditaria;
iii) il possesso dei beni Persona_1
ereditari e iv) la mancata tempestiva redazione dell'inventario.
Orbene, nel caso di specie alcuna prova è stata fornita, né tantomeno articolata, dall'attrice in ordine al possesso dei beni ereditari del figlio . Persona_1
Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento non avendo parte attrice assolto l'onere probatorio sulla medesima incombente.
Fermo il carattere assorbente di cui sopra, deve ulteriormente evidenziarsi che la domanda si presenta lacunosa giacché l'attrice, la quale propone azione di rivendica su un immobile pignorato ed originariamente di proprietà del de cuius , non deduce in Per_2
alcun modo l'utilità che conseguirebbe per effetto del riconoscimento della sua qualità di erede di , e quindi della comproprietà dell'immobile, non avendo prospettato Persona_1
che sulla scorta del predetto riconoscimento, e partecipazione alla procedura esecutiva, avrebbe potuto vantare delle pretese sul ricavato della vendita forzata essendo il valore dell'immobile espropriato più che sufficiente a coprire il debito ereditario oggetto della procedura esecutiva.
Non va, invero, trascurato che il contestato pignoramento immobiliare è stato avviato dalla quale mandataria della società CP_11 Controparte_11 CP_3
per soddisfare il credito vantato nei confronti del de cuius in forza di
[...] Persona_1 un contratto di mutuo a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca sull'immobile oggetto di pignoramento.
Pertanto, la procedura esecutiva ha avuto ad oggetto un debito ereditario. Ne consegue che quand'anche fosse stata riconosciuta in capo all'attrice la qualità di erede di PE
e relativa comproprietà del rivendicato immobile quest'ultimo sarebbe stato in ogni
[...]
caso espropriato al fine di soddisfare le ragioni del creditore procedente vantate nei confronti del de cuius. L'attrice avrebbe dovuto pertanto dedurre, per come sopra già rilevato, l'utilità del riconoscimento della comproprietà, per effetto dell'accettazione dell'eredità del , Per_2
configurabile, nella specie, nel diritto di partecipare a quanto eventualmente ricavato della vendita forzata in eccedenza rispetto a quanto necessario per soddisfare il debito ereditario,
10 circostanza, in alcun modo dedotta nel presente giudizio e che avrebbe reso, altresì, necessaria l'evocazione della debitrice esecutata.
Si aggiunge, infine, che, per come correttamente dedotto da parte convenuta, anche a voler ritenere l'odierna attrice comproprietaria, per metà, dell'immobile rivendicato in forza dell'art. 485, ultimo comma, c.c. – circostanza che si esclude per le ragioni già rassegnate – in ogni caso tale evenienza non avrebbe pregiudicato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata mediante l'espropriazione di beni indivisi, procedura, quest'ultima, espressamente disciplinata dagli artt. 599 e ss. c.p.c. Il mancato utilizzo di questo tipo di processo esecutivo con le eventuali fasi di separazione e divisione –anche mediante la vendita della quota indivisa- è un vizio che parte attrice avrebbe dovuto far valere a tempo debito mediante le opposizioni esecutive specifiche.
Per tutto quanto finora esposto, la domanda attorea non merita accoglimento con assorbimento di ogni altra questione.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra l'attrice ed i convenuti costituti, le stesse vanno poste a carico della in ragione della regola della Pt_1
soccombenza, e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 260.000,00 (DM 55/2014 e succ. mod.), tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e della concreta attività difensiva svolta.
Nulla nei rapporti tra l'attrice e i terzi chiamati stante la contumacia di quest'ultimi.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo parte attrice agito nel rispetto delle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento e non ravvisandosi nel comportamento processuale della medesima tenuto gli estremi della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
2. dichiara assorbita ogni altra questione;
11 3. condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti costituiti Parte_1
e delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per Controparte_1 Controparte_2
compensi professionali, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
5. nulla nei rapporti tra l'attrice e i terzi chiamati rimasti contumaci.
Così deciso in Reggio Calabria, 30 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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