Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
5262/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5262/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06.02.2004, entrambe ivi residenti a[...] B ed elettivamente domiciliate in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via R. Raiola n. 19, presso lo studio dell'avv. Maria Cava che le rappresenta e difende in virtù procura in atti
RICORRENTI
E
(c.f.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
27.06.1975, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla via Nocera n. 136, presso lo studio dell'avv. Giovanni D'Auria che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025 i difensori delle parti chiedevano di recepire gli accordi raggiunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, le ricorrenti chiedevano la modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n 1658/2024 del 06.06.2024, passata in giudicato, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
disponendo l'assegnazione della casa coniugale al convivente con la figlia CP_1 Pt_2
1
In particolare, deducevano che il rapporto padre-figlia era andato deteriorandosi sempre più, tanto che il padre, in data 13.08.2024, aveva cambiato la serratura della porta di ingresso, impedendo, di fatto, alla figlia di accedere alla dimora familiare;
per tali ragioni, quest'ultima, in assenza della madre per motivi di lavoro, aveva preferito vivere con i nonni materni in attesa del rientro lavorativo della madre. Aggiungevano, inoltre, che dalla data di allontanamento della figlia ricorrente dalla casa familiare, era stata la madre ad occuparsi della stessa unitamente alla sua famiglia di origine, mentre il padre aveva versato per il suo mantenimento euro 100,00 per i mesi di settembre/ottobre ed euro
150,00 per il mese di novembre. Fatte queste premesse, le ricorrenti, a modifica delle condizioni del divorzio, chiedevano di porre a carico del resistente l'obbligo di versare direttamente alla figlia l'importo di mantenimento per la somma di euro 300,00 ovvero quella ritenuta di giustizia - revocando quindi l'obbligo posto a carico della di versare il mantenimento per la figlia - nonché Pt_1 ordinarsi al la consegna di tutti i beni ed effetti personali presenti nella casa coniugale alle Pt_2 ricorrenti.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalle ricorrenti, sostenendo di aver sempre sostenuto materialmente e moralmente la figlia, e che la stessa si era da lui allontanata in quanto strumentalizzata dalla madre. Premesso ciò, non si opponeva alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio secondo le modalità richieste da controparte, e quindi aderiva alla istanza di revoca di versamento in proprio favore ed a carico della del Pt_1 versamento mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonché all'istanza di pagamento diretto in favore di della predetta somma, oltre spese Parte_2 straordinarie.
All'udienza del 09.04.2025, la parti comparivano personalmente e dichiarava di Parte_2 non abitare più con il padre da circa due anni, essendosi trasferita presso l'abitazione dei nonni materni a Gragnano;
ciò veniva confermato dalla ricorrente , la quale a sua volta Parte_1 dichiarava di abitare a Taranto - lavorando ivi come insegnante - e di tornare a Gragnano durante il fine settimana, di aver presentato domanda per essere trasferita in Campania. Il resistente confermava che la figlia da circa due anni non abitava più con lui, pur essendosi egli sempre occupato della figlia;
di essere un dipendente Fincantieri con uno stipendio mensile di euro 2.000,00 e di pagare euro 600,00 al mese a titolo di canone di locazione. Dopo ampia discussione, nel corso dell'udienza le parti addivenivano ad un accordo e la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
2 Tanto premesso, pur non essendo la madre convivente con la figlia e sebbene solo la prima possa avanzare istanza di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio che la riguardano, l'accordo raggiunto dalle parti ben può essere recepito dal tribunale e posto a fondamento della decisione, non risultando le condizioni ivi indicate in contrasto con norme imperative. Infatti, come emerge dalle dichiarazioni rese dalle parti, è pacifico che la figlia non convive con il padre da due anni, essendosi ormai reciso ogni legame con la casa familiare;
è altrettanto pacifico tra le parti in causa che la stessa non risulta ancora economicamente autosufficiente. Inoltre, avendo ella spiegato espressamente domanda in tal senso, ben può essere disposto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno convenuto che le ricorrenti provvederanno a ritirare i loro effetti personali presso l'abitazione del entro il termine di giorni 90 dalla data di udienza CP_1
(09.04.2025), provvedendo altresì ad effettuare il cambio di residenza.
Le spese di lite, data la natura della causa e il raggiungimento di un accordo sul punto tra le parti, possono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1658/2024 del 06.06.2024, revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a l'importo mensile di Parte_1 CP_1 euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ed Parte_2 economicamente non autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da giugno 2025;
2) a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1658/2024 del 06.06.2024, revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di CP_1
3) a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1658/2024 del 06.06.2024, pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia CP_1 Parte_2
l'importo di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, sulla PostePay intestata alla medesima oltre spese Parte_2 straordinarie da ripartire al 50% secondo il protocollo del tribunale di Torre Annunziata;
4) dà atto che le parti hanno regolamentato i loro ulteriori rapporti come indicato in parte motiva;
5) spese di lite compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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