TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 49/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. PACCHIERI CLARA;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
TAVARELLI FABIO;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con precetto emesso il 21.12.2022 la ha intimato a il CP_1 Parte_1
pagamento dell'importo di 141.418,77 euro, oltre spese di precetto, per un importo complessivo di 142.038,90 euro, oltre interessi, dando atto che la aveva ottenuto il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. Parte_2
812/2019 emesso dal Tribunale di Cassino in data 12.08.2019, notificato il
14.08.2019, dichiarato esecutivo il 13.12.2019, per l'importo di 119.617,20 euro, che non aveva pagato l'importo ingiunto, che con contratto Parte_1
concluso in data 18.10.2019 aveva acquistato il ramo di azienda di CP_1
e, nella sua qualità di cessionaria, aveva ricevuto da due Parte_1 Parte_2
decreti ingiuntivi relativi al credito ingiunto ad quello n. 972/2019 Parte_1
per l'importo di 40.000,00 euro, e quello n. 267/2021 per l'importo di
79.617,20 euro, che aveva concordato con la il CP_1 Parte_2
pagamento dell'importo di 141.418,77 euro a saldo e stralcio con riserva di rivalsa contro e riceveva dalla il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
812/2019 del Tribunale di Cassino del 14.08.2019 al fine di procedere al recupero dell'importo versato.
L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il suddetto precetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente, inaudita altera parte, disporre la sospensione ex art.615 , comma 1 c.p.c. del titolo esecutivo, per la sussistenza dei gravi motivi indicati in premessa;
in via pregiudiziale dichiararsi inefficace il precetto per mancanza di titolo esecutivo e dichiarare che non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della CP_1 Parte_1
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito consideri legittimata la società CP_1
a procedere esecutivamente nei confronti della dichiarare, nel merito, estinto il Parte_1
credito pagato da alla per compensazione con il controcredito CP_1 Parte_2
vantato dalla verso a titolo di corrispettivo della cessione di ramo di Parte_1 CP_1
azienda e per canoni di locazione non versati, nonché, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare dovuta da per le causali sopra esposte, la somma di €.175.630,83 CP_1
ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta o quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa e per l'effetto condannare al pagamento dell'eccedenza del CP_1
controcredito in favore di In ogni caso con condannare ex art.96 c.p.c. Parte_1 CP_1
per aver agito in palese mala fede con un'intimazione di pagamento priva del relativo titolo esecutivo, con vittoria di spese e copetenze di causa”.
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. CP_1
Ciò posto, occorre procedere alla valutazione separata delle diverse questioni poste dalle parti in corso di causa.
Risulta documentalmente che con scrittura privata, autenticata in data
18.10.2018 dal Notaio ha ceduto alla Persona_1 Parte_1 CP_1
una serie di rami di azienda, specificamente descritta nel contratto, dietro versamento dell'importo di 167.210,00 euro, dandosi atto della considerazione, ai fini del computo del prezzo, di un avviamento del valore di
90.000,00 euro (cfr. all. 3 fasc. convenuta).
In base al suddetto contratto, la è subentrata nei rapporti giuridici CP_1
facenti parte delle aziende trasferite, ai sensi dell'art. 2558 c.c. (art. 1) e la vendita avviene senza subingresso nei debiti e nei crediti esistenti alla data di effettivo subingresso nelle aziende, conosciuti e non conosciuti dall'acquirente, salvo taluni specifici debiti afferenti ai rapporti di lavoro dipendente descritti nel contratto (art. 5).
Risulta documentalmente che su richiesta della il Tribunale di Parte_2
Cassino ha emesso il decreto ingiuntivo n. 812/2019, in data 12.08.2019, per l'importo di 119.617,20 euro, contro la (cfr. all. 2 fasc. convenuta). Parte_1
Come si desume dal relativo ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo era stato chiesto dalla per mancato pagamento delle fatture n. 31 del Parte_2
30.09.2017, rimasta insoluta per l'importo residuo di 40.000,00 euro, e delle fatture n. 25 del 31.10.2018, n. 30 del 30.11.2018 e n. 32 del 14.12.2018. Il decreto ingiuntivo in esame è posto a fondamento del precetto opposto in questo giudizio.
Risulta inoltre che la ha chiesto al Tribunale di Grosseto l'emissione Parte_2
di un decreto ingiuntivo nei confronti della per l'importo di CP_1
40.000,00 euro, per il mancato pagamento ad opera di della fattura Parte_1
n. 31 del 30.09.2017, affermando la responsabilità solidale per tale credito anche di in qualità di cessionaria dell'azienda cui il credito si CP_1
riferisce, ai sensi dell'art. 2560 c.c. e dandosi espressamente atto nel ricorso monitorio che la CMS si riservava di agire in separata sede contro la CP_1
per l'ottenimento del pagamento delle fatture n. 25 del 31.10.2018, n. 30 del
30.11.2018 e n. 32 del 14.12.2018, in qualità di cessionaria dei rapporti contrattuali ai sensi dell'art. 2558 c.c.
Il Tribunale di Grosseto con decreto ingiuntivo n. 972/2019 del 17.12.2019 ha accolto la domanda monitoria della ingiungendo ad il Parte_2 CP_1
pagamento dell'importo di 40.000,00 euro (cfr. all. 4 fasc. convenuta).
Il decreto ingiuntivo risulta essere stato opposto, dando luogo al giudizio n.
255/2020 R.G. dinanzi a questo Tribunale (cfr. all. 6 fasc. convenuta).
Risulta che, su ricorso della il Tribunale di Grosseto ha Parte_2
successivamente emesso a carico di il decreto ingiuntivo n. CP_1
267/2021, in data 22.04.2021, per l'importo di 79.617,20 euro (cfr. all. 5 fasc. convenuta).
Come si desume dalla lettura del relativo ricorso monitorio, il suddetto decreto ingiuntivo è stato richiesto da a causa del mancato Parte_2
pagamento delle fatture n. 25 del 31.10.2018, n. 30 del 30.11.2018 e n. 32 del
14.12.2018 e ha chiesto l'adempimento di tali crediti ad in quanto CP_1
subentrata nei rapporti contrattuali cui si riferiscono i crediti, quale cessionaria di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2558 c.c. Il ricorso dunque non fonda i crediti azionati sulla responsabilità solidale del cessionario di azienda, secondo l'art. 2560 c.c., bensì in base al fatto che la convenuta, quale cessionaria di azienda, è divenuta titolare del rapporto contrattuale cui si riferiscono i crediti e, come tale, è tenuta a rispondere delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale.
Anche tale decreto ingiuntivo risulta essere stato opposto dalla CP_1
dando luogo al procedimento n. 1286/2021 R.G. dinanzi a questo Tribunale
(cfr. all. 6 fasc. convenuta).
Risulta inoltre che, pendendo i suddetti giudizi, la e la Parte_2 CP_1
hanno concluso un accordo transattivo, con scrittura privata del 20.06.2022
(cfr. all.ti 6 e 7 fasc. convenuta), in cui hanno dato atto della emissione in favore della dei decreti ingiuntivi sopra indicati, della pendenza dei Parte_2
giudizi di opposizione n. 255/2020 RG e n. 1286/2021 RG, dell'accordo raggiunto tra le stesse per il pagamento degli importi dovuti per il decreto ingiuntivo n. 267/2021, in esecuzione del quale aveva versato CP_1
l'importo complessivo di 101.418,77 euro, le cui componenti creditorie sono descritte nell'accordo transattivo, mediante il versamento alla di Parte_2
quattro rate, la prima pari a 27.574,66 euro e le altre tre pari ciascuna a
24.614,70 euro, della volontà delle parti di addivenire alla risoluzione di ogni questione pendente tra di loro, al fine di consentire ad il recupero CP_1
delle somme pagate contro e a di ottenere la soddisfazione dei Parte_1
propri crediti.
Le parti a questo punto pattuiscono in via transattiva che avrebbe CP_1
pagato l'importo di 40.000,00 euro, salvo rivalsa contro a Parte_1
soddisfazione del credito di scaturente dal decreto ingiuntivo n. Parte_2
972/2019; che per effetto del pagamento dell'importo complessivo di
141.418,77 euro di surrogherà a nei confronti di ; all'esito dei CP_1 Pt_1
pagamenti pattuiti, vrebbe consegnato il decreto ingiuntivo n. 812/2019 ad e i decreti ingiuntivi emessi contro si sarebbero intesi CP_1 CP_1
rinunciati.
Ciò posto, l'odierna attrice contesta che la parte convenuta possa ottenere il pagamento dell'importo di 141.418,77 euro, azionando il decreto ingiuntivo n.
812/2019 emesso dal Tribunale di Cassino, in quanto con i pagamenti effettuati alla la avrebbe estinto i crediti incorporati nei Parte_2 CP_1
decreti ingiuntivi n. 972/2019 e n. 267/2021 del Tribunale di Grosseto, da intendersi come crediti personali della in ogni caso l'importo CP_1
intimato è diverso da quello portato nel decreto ingiuntivo azionato e anche dall'importo che risultava pagato da pari a 101.439,11 euro, e, in CP_1
ogni caso, l'obbligazione scaturente dal decreto ingiuntivo n. 812/2019 è estinta, per implicita liberazione della debitrice originaria operata dalla CMS con la rinuncia alla procedura esecutiva n. 769/2019 RGE, intentata dalla stessa in base al decreto ingiuntivo n. 812/2019 e avente ad oggetto il credito di verso e Parte_1 CP_2 Controparte_3
La parte convenuta ha ritenuto azionabile il decreto ingiuntivo n. 812/2019 in ragione della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203 comma 1 n. 3) c.c., nel credito vantato dalla nei confronti dell'attrice e conseguente al Parte_2
pagamento dell'importo oggetto della transazione sopra richiamata, dovendosi ritenere i decreti ingiuntivi n. 972/2019 e n. 267/2021 del Tribunale di
Grosseto riferibili al medesimo rapporto obbligatorio su cui verte il decreto ingiuntivo n. 812/2019.
In ogni caso, la transazione conterrebbe una surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 c.c.
La parte attrice nella prima memoria istruttoria ha evidenziato l'impossibilità di applicare la surrogazione del terzo rispetto al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 267/2021, per l'importo di 101.439,11,00 euro, fondandosi tale decreto su un debito proprio di e non su un debito solidale con CP_1
l'attrice.
In punto di diritto, va osservato che, secondo l'art. 475 commi 1 e 2 c.p.c., nella formulazione anteriore al D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabile all'odierno procedimento e al precetto opposto, “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”.
Le disposizioni in esame sanciscono il principio generale per cui il titolo esecutivo può essere fatto valere in sede di esecuzione forzata non solo dal creditore in esso specificamente individuato, ma anche da coloro che succedono nel credito di questo (cfr. Cass. Civ. n. 28303/2020).
Dunque, una volta formatosi il titolo esecutivo nei confronti del creditore, colui che subentra nel credito oggetto del titolo esecutivo, può servirsi di questo per agire in sede esecutiva nei confronti del debitore e avere soddisfazione del credito.
Dunque, nel caso di specie, è possibile ritenere che la convenuta abbia il potere di azionare il decreto ingiuntivo emesso a favore della e Parte_2
contro l'odierna attrice, per il credito oggetto di decreto ingiuntivo, solo se possa affermarsi che la convenuta sia subentrata esattamente nel credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ebbene, la surrogazione invocata dalla parte creditrice è regolata dagli artt.
1201 e ss. c.c.
La surrogazione è istituto che comporta la successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio del terzo che abbia pagato il credito in favore del creditore, subentrando così nell'intera posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio.
In particolare, è stato evidenziato che “La surrogazione nel credito prevista dall'art.
1201 cod. civ. non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto, con la conseguenza che, nonostante il soddisfacimento del creditore mediante il pagamento ad opera del terzo, la struttura del rapporto obbligatorio rimane inalterato ed il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali, talché non può trasformarsi in debito di valuta se originariamente era di valore” (Cass.
Civ. n. 4808/1984).
Dunque, la surrogazione non comporta la nascita di un nuovo rapporto obbligatorio, ma la mera modificazione soggettiva di quest'ultimo, lasciando inalterata la posizione del debitore.
Inoltre, poiché il pagamento che comporta l'effetto di surrogazione deve provenire da un terzo, occorre che tale pagamento provenga da un soggetto diverso dalle parti del rapporto obbligatorio.
La surrogazione legale sancita dall'art. 1203 comma 1 n. 3) c.c., invocata dalla convenuta, opera “a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”.
Come si desume dal tenore letterale della disposizione, la surrogazione in tal caso presuppone che il pagamento provenga da un soggetto che sia tenuto, in base a pregresso rapporto con il debitore, a pagare il creditore, insieme ad altri o per conto di altri, e che abbia interesse a soddisfare quest'ultimo (cfr. Cass.
Civ. n. 2060/2010: “La surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore”;
Cass. Civ. n. 2872/1976) Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, “la surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art. 1203 c.c., n. 3, opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa” e ha l'effetto “di trasferire al solvens l'azione del creditore nei confronti dei coobbligati non escussi” (Cass. Civ. n. 12957/2021).
Dunque, la surrogazione legale nel caso in esame esige che il pagamento sia effettuato da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio cui il pagamento si riferisce e che tale soggetto sia tenuto al pagamento, con altri o per altri, e abbia interesse a soddisfare il creditore, come accade nel caso del condebitore solidale.
Non può pertanto operare la surrogazione in esame nell'ipotesi in cui un soggetto abbia pagato un debito proprio, derivante da un titolo che non concerne altri, in quanto in tal caso non si tratterebbe di un pagamento effettuato con altri o per conto di altri.
Ciò chiarito, va osservato che nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'opponente, non può ritenersi integrata alcuna surrogazione in favore della convenuta in relazione al credito di 79.617,20 euro, scaturente dal decreto ingiuntivo n. 267/2021 del Tribunale di Grosseto e fondato sull'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle fatture n. 25 del
31.10.2018, n. 30 del 30.11.2018 e n. 32 del 14.12.2018 emesse da Parte_2
Invero, come evidenziato in precedenza, la creditrice ha agito in Parte_2
sede monitoria nei confronti di al fine di ottenere l'emissione del CP_1
suddetto decreto ingiuntivo, non in quanto quest'ultima era condebitrice solidale con l'odierna attrice per il pagamento delle fatture sopra richiamate, ma in quanto soggetto subentrato ai contratti cui le fatture sono riferibili e, in ultima analisi, come nuova parte dei rapporti contrattuali a cui i crediti erano riferibili, per effetto dell'art. 2558 c.c., specificamente richiamato nel ricorso monitorio, secondo cui “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Pertanto, la ha inteso agire nei confronti di a titolo Parte_2 CP_1
personale, in quanto soggetto che, in seguito alla cessione dell'azienda, è subentrato nel rapporto contrattuale cui le prestazioni rese dalla Parte_2
erano imputabili e che, in tale veste, era tenuto all'adempimento dell'obbligazione di pagamento dedotta.
Tale intento di non solo si evince dal contenuto del ricorso che ha Parte_2
dato luogo all'emissione del decreto ingiuntivo n. 267/2021, ma anche dalla lettura del ricorso monitorio che ha dato luogo all'emissione del decreto ingiuntivo n. 972/2019, dove la ha fatto espressa riserva di agire nei Parte_2
confronti dell'odierna convenuta per le fatture emesse nel 2018, intendendo agire per queste ai sensi dell'art. 2558 c.c.
Pertanto, appare condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui il credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 267/2021 è un credito personale della odierna convenuta e, come tale, non giustifica alcuna surrogazione nella posizione del creditore.
Invero, rispetto al credito oggetto di detto decreto ingiuntivo l'odierna convenuta ha effettuato il pagamento non a titolo di terzo, che ha pagato per conto di altri e avendo interesse a soddisfare il creditore, ma come debitrice principale dell'obbligazione.
Di conseguenza, non può operare alcuna surrogazione dell'odierna convenuta nella posizione della rispetto al credito incorporato nel decreto Parte_2
ingiuntivo n. 812/2019, non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 1203 comma 1 n. 3) c.c.
Né può operare la surrogazione per volontà del creditore, invocata parimenti dalla convenuta, in quanto l'art. 1201 c.c. esige comunque, affinché si produca l'effetto surrogatorio, che il pagamento ricevuto dal creditore provenga da un terzo, ossia da un soggetto che non sia il debitore del rapporto obbligatorio.
Del resto, va osservato che, come si desume dalle ricevute di bonifico prodotte dalla convenuta (cfr. all.ti 9, 10, 11, 12 fasc. convenuta), l'importo di
101.418,77 euro è stato pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo n.
267/2021 (R.G. n. 1286/2021), come confermato anche nell'accordo transattivo concluso tra la e l'odierna convenuta. Parte_2
Pertanto, è indubbio che il pagamento del suddetto importo sia stato imputato dalla convenuta e dalla stessa creditrice alla soddisfazione del credito scaturente dal decreto ingiuntivo n. 267/2021 e non di quello scaturente dal decreto ingiuntivo n. 812/2019 rispetto al quale risulta CP_1
effettivamente estranea.
Poiché il decreto ingiuntivo n. 267/2021 ha ad oggetto un debito di CP_1
di natura personale, fondato sul rapporto contrattuale facente parte dell'azienda acquistata dalla convenuta e sull'effetto di successione previsto dall'art. 2558 c.c., consegue che il pagamento di tale debito non può avere comportato alcuna surrogazione della convenuta nel credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 812/2019.
Va osservato che in questa sede non è possibile sindacare la fondatezza della domanda monitoria di e la sua scelta di fondare la pretesa creditoria Parte_2
sull'art. 2558 c.c., in quanto ogni valutazione sulla fondatezza del credito monitorio non può che rimettersi all'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e al sindacato del giudice del decreto ingiuntivo.
In definitiva, va affermato che, non avendo operato alcuna surrogazione della convenuta nella posizione creditoria della scaturente dal decreto Parte_2
ingiuntivo n. 812/2019, non sussiste il diritto della convenuta di pretendere il pagamento dell'importo di 101.418,77 euro in base al suddetto decreto ingiuntivo, dovendosi eventualmente munire la convenuta di un apposito titolo esecutivo a tale fine.
Ciò chiarito, deve escludersi altresì che il titolo esecutivo azionato dalla convenuta possa porsi a fondamento della pretesa creditoria concernente l'importo di 40.000,00 euro, relativo al decreto ingiuntivo n. 972/2019 del
Tribunale di Grosseto, risultando anche per tale credito fondata l'opposizione attorea.
Va osservato che il rapporto di solidarietà passiva che fonda la surrogazione legale invocata dalla convenuta sussiste in relazione al debito relativo alla fattura n. 31 del 30.09.2017 e, dunque, afferisce al debito relativo al rapporto contrattuale posto dalla a fondamento delle domande monitorie Parte_2
avanzate nei confronti delle odierne parti.
Il vincolo di solidarietà non sussiste invece rispetto ai debiti che scaturiscono dai decreti ingiuntivi ottenuti dalla CMS dovendosi ritenere che il credito CP_1
fondato sul decreto ingiuntivo non opposto sia diverso da quello scaturente dal rapporto negoziale che ha giustificato l'adozione del decreto ingiuntivo.
Ciò si ricava non solo dalla diversità delle fonti dei due crediti, ma anche dall'art. 2953 c.c. che sancisce che l'intervento di una sentenza passata in giudicato muta il regime della prescrizione del diritto affermato con la sentenza rispetto a quello che esso aveva prima dell'intervento del giudicato.
Tale conclusione è coerente con il principio giurisprudenziale secondo cui
“Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.”(Cass. Civ. n. 4676/2023).
Dunque, il credito che è stato posto a fondamento della domanda monitoria muta il proprio regime giuridico con l'intervento del giudicato sulla suddetta domanda, operando da tale momento la prescrizione decennale dell'actio iudicati, sorgendo così il diritto del creditore ad avere il pagamento del credito fissato nel titolo giudiziale.
Da ciò deriva logicamente l'autonomia dei due crediti.
Inoltre, il credito fondato su un giudicato non risente dei vizi e delle eccezioni relativi al rapporto obbligatorio da cui è scaturito, per il noto principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. Civ. n. 1259/2024), a differenza del credito fondato sul rapporto negoziale che, di contro, risente dei vizi e delle eccezioni che riguardano quest'ultimo e il titolo da cui scaturisce.
Ciò conferma l'autonomia giuridica tra i due crediti.
Inoltre, tale conclusione è confermata dall'art. 1306 comma 1 c.c., che stabilisce che “La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”.
Tale disposizione, sancendo il principio di inopponibilità del giudicato intervenuto tra uno dei condebitori e il creditore rispetto agli altri condebitori, sancisce la distinzione chiara tra il debito fissato nel giudicato, operante solo tra le parti del processo (cfr. Cass. Civ. n. 12496/2023: “In tema di obbligazioni solidali, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, quand'anche questi abbiano partecipato al giudizio ma senza essere destinatari di domande, essendo quest'ultima evenienza equiparabile a quella in cui il condebitore resti estraneo al giudizio”), e il debito solidale che concerne tutti i condebitori. A livello sistematico consegue che va tenuto distinto il titolo che fonda il rapporto solidale e il titolo giudiziale, divenuto giudicato, che afferma un debito a carico di uno dei condebitori.
Ciò chiarito, nel caso di specie, la ottenendo il decreto ingiuntivo n. Parte_2
972/2019 dal Tribunale di Grosseto, ha fatto valere un credito derivante da un rapporto contrattuale, rispetto al quale, in ragione della cessione di azienda conclusa tra le odierne parti, è pacificamente sorta la solidarietà passiva tra queste ultime per l'adempimento di tale credito.
La solidarietà passiva pertanto concerne il debito relativo al rapporto contrattuale intercorso tra la e le odierne parti. Parte_2
Il pagamento di 40.000,00 euro operato dalla convenuta in favore della
[...]
è stato effettuato in esecuzione del decreto ingiuntivo 972/2019, come si Pt_2
desume chiaramente dall'atto transattivo prodotto dalla convenuta.
Dunque, il pagamento operato dalla convenuta deve imputarsi al credito scaturente dalla fattura n. 31 del 30.09.2017, azionato con il ricorso monitorio che ha dato luogo al decreto ingiuntivo n. 972/2019.
Esso non può, per le considerazioni sopra svolte, imputarsi di contro al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 812/2019.
Il decreto ingiuntivo in esame non risulta opposto ed è pacifico che è stato munito del decreto di esecutorietà, sicché lo stesso è passato in giudicato.
Ne consegue che il credito oggetto del suddetto decreto ingiuntivo è un credito che trova ormai fondamento autonomo nel giudicato in esame e non più nel rapporto negoziale che aveva dato luogo al decreto ingiuntivo, tanto da assumere un nuovo regime di prescrizione e risultando insensibile alle eccezioni o ai vizi del rapporto negoziale originario, ormai assorbiti nel giudicato.
Per tale credito non può predicarsi il vincolo di solidarietà passiva tra le odierne parti verso la dovendosi ritenere che tale vincolo valeva Parte_2 solo per il credito scaturente dalla fattura n. 31 del 30.09.2017 (operando per tale credito la regola posta dall'art. 2560 c.c.), sicché il credito oggetto del decreto ingiuntivo sopra richiamato concerne esclusivamente l'odierna attrice e la in coerenza con il principio sancito dall'art. 1306 comma 1 c.c. Parte_2
Ne consegue che il pagamento operato dalla convenuta, afferente al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 972/2019, fondato sul rapporto negoziale cui inerisce la fattura n. 31/2017, non può imputarsi altresì al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 812/2019, da ritenersi autonomo rispetto al credito scaturente dalla fattura suddetta.
Ciò ha evidenti ripercussioni sulla surrogazione invocata dalla convenuta.
Invero, poiché il pagamento effettuato dalla convenuta non concerne lo specifico credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 812/2019, non è possibile ritenere che la stessa si sia surrogata alla creditrice del suddetto credito
[...]
Pt_2
Di contro, poiché il pagamento ha riguardato il debito scaturente dalla fattura n. 31/2017, azionata con il decreto ingiuntivo n. 967/2019, debito da ritenersi solidale tra le odierne parti ai sensi dell'art. 2560 c.c., la cui operatività non è in discussione tra le parti per il credito in esame (solidarietà che è essenziale per l'applicazione della surrogazione legale invocata dalla convenuta), deve ritenersi che la convenuta si sia surrogata legalmente in tale credito per effetto dell'art. 1203 comma 1 n. 3) c.c., credito, come evidenziato in precedenza, del tutto differente da quello oggetto del giudicato fondato sul decreto ingiuntivo n. 812/2019.
Tuttavia, per far valere tale credito la convenuta deve munirsi di apposito titolo esecutivo, che accerti tale traslazione del credito, non potendo avvalersi a tale scopo del decreto ingiuntivo n. 812/2019, che concerne altro credito di fondato sul giudicato ormai formatosi sul decreto ingiuntivo. Parte_2 Né vale invocare la surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 c.c.
Invero, il pagamento operato dalla convenuta è stato pacificamente eseguito in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 972/2019 e non del decreto ingiuntivo n.
812/2019, sicché, stante l'autonomia tra i crediti oggetto dei due decreti ingiuntivi, deve ritenersi che, anche volendo riconoscere alla clausola contenuta nell'atto transattivo, in precedenza descritta, valore di dichiarazione di surrogazione ai sensi dell'art. 1201 c.c., tale effetto non può che essere riconosciuto esclusivamente in relazione al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 972/2019 e, in ultima analisi, al credito scaturente dalla fattura n.
31/2017.
Nondimeno, anche in tale caso, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto non appare idoneo a consentire l'esercizio del credito in ragione della surrogazione invocata dal creditore, stante la diversità del credito sancito nel decreto ingiuntivo n. 812/2019, passato in giudicato, rispetto al credito che era stato azionato con il decreto ingiuntivo n. 972/2019, sicché per azionare tale credito la convenuta dovrà munirsi di apposito titolo esecutivo.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta dall'attrice, in punto di assenza di titolo esecutivo idoneo a fondare l'azione esecutiva della convenuta, appare fondata, sicché va dichiarata la nullità del precetto opposto, non sussistendo il diritto della convenuta ad agire esecutivamente nei confronti dell'attrice, per il credito oggetto di precetto, in base al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 812/2019.
La fondatezza della suddetta doglianza attorea importa l'assorbimento di ogni altra questione posta con la domanda principale da parte attrice.
Inoltre, l'accoglimento della domanda principale importa l'assorbimento della domanda subordinata di parte attrice. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi ridurre il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato (141.418,77 euro).
Va osservato che la parte attrice ha depositato con la memoria di replica l'ordinanza con cui il collegio ha respinto il reclamo cautelare della convenuta avverso l'ordinanza di sospensione adottata da questo Giudice in data
09.05.2023, documento da ritenersi ammissibile, non costituendo un mezzo di prova dei fatti oggetto di questo giudizio.
L'ordinanza collegiale rinvia alla sentenza che definisce il merito la regolazione delle spese del procedimento di reclamo (n. RG 1060/2023).
Pertanto, dovendosi procedere alla regolazione di tali spese processuali con il presente provvedimento, si procede alla liquidazione delle stesse come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, tenuto conto delle attività concretamente svolte dalle parti e del valore della lite, identica a quella del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 49/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale di parte attrice, dichiara la nullità del precetto opposto, non sussistendo il diritto della convenuta di agire in via esecutiva per il credito oggetto di precetto in base al titolo esecutivo azionato e descritto in motivazione;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano nella somma di 786,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 10.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA se dovuti.
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del procedimento di reclamo cautelare, afferente al presente giudizio, in favore di parte attrice che si liquidano nell'importo di 2.500,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 06.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. PACCHIERI CLARA;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
TAVARELLI FABIO;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con precetto emesso il 21.12.2022 la ha intimato a il CP_1 Parte_1
pagamento dell'importo di 141.418,77 euro, oltre spese di precetto, per un importo complessivo di 142.038,90 euro, oltre interessi, dando atto che la aveva ottenuto il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. Parte_2
812/2019 emesso dal Tribunale di Cassino in data 12.08.2019, notificato il
14.08.2019, dichiarato esecutivo il 13.12.2019, per l'importo di 119.617,20 euro, che non aveva pagato l'importo ingiunto, che con contratto Parte_1
concluso in data 18.10.2019 aveva acquistato il ramo di azienda di CP_1
e, nella sua qualità di cessionaria, aveva ricevuto da due Parte_1 Parte_2
decreti ingiuntivi relativi al credito ingiunto ad quello n. 972/2019 Parte_1
per l'importo di 40.000,00 euro, e quello n. 267/2021 per l'importo di
79.617,20 euro, che aveva concordato con la il CP_1 Parte_2
pagamento dell'importo di 141.418,77 euro a saldo e stralcio con riserva di rivalsa contro e riceveva dalla il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
812/2019 del Tribunale di Cassino del 14.08.2019 al fine di procedere al recupero dell'importo versato.
L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il suddetto precetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente, inaudita altera parte, disporre la sospensione ex art.615 , comma 1 c.p.c. del titolo esecutivo, per la sussistenza dei gravi motivi indicati in premessa;
in via pregiudiziale dichiararsi inefficace il precetto per mancanza di titolo esecutivo e dichiarare che non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della CP_1 Parte_1
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito consideri legittimata la società CP_1
a procedere esecutivamente nei confronti della dichiarare, nel merito, estinto il Parte_1
credito pagato da alla per compensazione con il controcredito CP_1 Parte_2
vantato dalla verso a titolo di corrispettivo della cessione di ramo di Parte_1 CP_1
azienda e per canoni di locazione non versati, nonché, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare dovuta da per le causali sopra esposte, la somma di €.175.630,83 CP_1
ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta o quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa e per l'effetto condannare al pagamento dell'eccedenza del CP_1
controcredito in favore di In ogni caso con condannare ex art.96 c.p.c. Parte_1 CP_1
per aver agito in palese mala fede con un'intimazione di pagamento priva del relativo titolo esecutivo, con vittoria di spese e copetenze di causa”.
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. CP_1
Ciò posto, occorre procedere alla valutazione separata delle diverse questioni poste dalle parti in corso di causa.
Risulta documentalmente che con scrittura privata, autenticata in data
18.10.2018 dal Notaio ha ceduto alla Persona_1 Parte_1 CP_1
una serie di rami di azienda, specificamente descritta nel contratto, dietro versamento dell'importo di 167.210,00 euro, dandosi atto della considerazione, ai fini del computo del prezzo, di un avviamento del valore di
90.000,00 euro (cfr. all. 3 fasc. convenuta).
In base al suddetto contratto, la è subentrata nei rapporti giuridici CP_1
facenti parte delle aziende trasferite, ai sensi dell'art. 2558 c.c. (art. 1) e la vendita avviene senza subingresso nei debiti e nei crediti esistenti alla data di effettivo subingresso nelle aziende, conosciuti e non conosciuti dall'acquirente, salvo taluni specifici debiti afferenti ai rapporti di lavoro dipendente descritti nel contratto (art. 5).
Risulta documentalmente che su richiesta della il Tribunale di Parte_2
Cassino ha emesso il decreto ingiuntivo n. 812/2019, in data 12.08.2019, per l'importo di 119.617,20 euro, contro la (cfr. all. 2 fasc. convenuta). Parte_1
Come si desume dal relativo ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo era stato chiesto dalla per mancato pagamento delle fatture n. 31 del Parte_2
30.09.2017, rimasta insoluta per l'importo residuo di 40.000,00 euro, e delle fatture n. 25 del 31.10.2018, n. 30 del 30.11.2018 e n. 32 del 14.12.2018. Il decreto ingiuntivo in esame è posto a fondamento del precetto opposto in questo giudizio.
Risulta inoltre che la ha chiesto al Tribunale di Grosseto l'emissione Parte_2
di un decreto ingiuntivo nei confronti della per l'importo di CP_1
40.000,00 euro, per il mancato pagamento ad opera di della fattura Parte_1
n. 31 del 30.09.2017, affermando la responsabilità solidale per tale credito anche di in qualità di cessionaria dell'azienda cui il credito si CP_1
riferisce, ai sensi dell'art. 2560 c.c. e dandosi espressamente atto nel ricorso monitorio che la CMS si riservava di agire in separata sede contro la CP_1
per l'ottenimento del pagamento delle fatture n. 25 del 31.10.2018, n. 30 del
30.11.2018 e n. 32 del 14.12.2018, in qualità di cessionaria dei rapporti contrattuali ai sensi dell'art. 2558 c.c.
Il Tribunale di Grosseto con decreto ingiuntivo n. 972/2019 del 17.12.2019 ha accolto la domanda monitoria della ingiungendo ad il Parte_2 CP_1
pagamento dell'importo di 40.000,00 euro (cfr. all. 4 fasc. convenuta).
Il decreto ingiuntivo risulta essere stato opposto, dando luogo al giudizio n.
255/2020 R.G. dinanzi a questo Tribunale (cfr. all. 6 fasc. convenuta).
Risulta che, su ricorso della il Tribunale di Grosseto ha Parte_2
successivamente emesso a carico di il decreto ingiuntivo n. CP_1
267/2021, in data 22.04.2021, per l'importo di 79.617,20 euro (cfr. all. 5 fasc. convenuta).
Come si desume dalla lettura del relativo ricorso monitorio, il suddetto decreto ingiuntivo è stato richiesto da a causa del mancato Parte_2
pagamento delle fatture n. 25 del 31.10.2018, n. 30 del 30.11.2018 e n. 32 del
14.12.2018 e ha chiesto l'adempimento di tali crediti ad in quanto CP_1
subentrata nei rapporti contrattuali cui si riferiscono i crediti, quale cessionaria di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2558 c.c. Il ricorso dunque non fonda i crediti azionati sulla responsabilità solidale del cessionario di azienda, secondo l'art. 2560 c.c., bensì in base al fatto che la convenuta, quale cessionaria di azienda, è divenuta titolare del rapporto contrattuale cui si riferiscono i crediti e, come tale, è tenuta a rispondere delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale.
Anche tale decreto ingiuntivo risulta essere stato opposto dalla CP_1
dando luogo al procedimento n. 1286/2021 R.G. dinanzi a questo Tribunale
(cfr. all. 6 fasc. convenuta).
Risulta inoltre che, pendendo i suddetti giudizi, la e la Parte_2 CP_1
hanno concluso un accordo transattivo, con scrittura privata del 20.06.2022
(cfr. all.ti 6 e 7 fasc. convenuta), in cui hanno dato atto della emissione in favore della dei decreti ingiuntivi sopra indicati, della pendenza dei Parte_2
giudizi di opposizione n. 255/2020 RG e n. 1286/2021 RG, dell'accordo raggiunto tra le stesse per il pagamento degli importi dovuti per il decreto ingiuntivo n. 267/2021, in esecuzione del quale aveva versato CP_1
l'importo complessivo di 101.418,77 euro, le cui componenti creditorie sono descritte nell'accordo transattivo, mediante il versamento alla di Parte_2
quattro rate, la prima pari a 27.574,66 euro e le altre tre pari ciascuna a
24.614,70 euro, della volontà delle parti di addivenire alla risoluzione di ogni questione pendente tra di loro, al fine di consentire ad il recupero CP_1
delle somme pagate contro e a di ottenere la soddisfazione dei Parte_1
propri crediti.
Le parti a questo punto pattuiscono in via transattiva che avrebbe CP_1
pagato l'importo di 40.000,00 euro, salvo rivalsa contro a Parte_1
soddisfazione del credito di scaturente dal decreto ingiuntivo n. Parte_2
972/2019; che per effetto del pagamento dell'importo complessivo di
141.418,77 euro di surrogherà a nei confronti di ; all'esito dei CP_1 Pt_1
pagamenti pattuiti, vrebbe consegnato il decreto ingiuntivo n. 812/2019 ad e i decreti ingiuntivi emessi contro si sarebbero intesi CP_1 CP_1
rinunciati.
Ciò posto, l'odierna attrice contesta che la parte convenuta possa ottenere il pagamento dell'importo di 141.418,77 euro, azionando il decreto ingiuntivo n.
812/2019 emesso dal Tribunale di Cassino, in quanto con i pagamenti effettuati alla la avrebbe estinto i crediti incorporati nei Parte_2 CP_1
decreti ingiuntivi n. 972/2019 e n. 267/2021 del Tribunale di Grosseto, da intendersi come crediti personali della in ogni caso l'importo CP_1
intimato è diverso da quello portato nel decreto ingiuntivo azionato e anche dall'importo che risultava pagato da pari a 101.439,11 euro, e, in CP_1
ogni caso, l'obbligazione scaturente dal decreto ingiuntivo n. 812/2019 è estinta, per implicita liberazione della debitrice originaria operata dalla CMS con la rinuncia alla procedura esecutiva n. 769/2019 RGE, intentata dalla stessa in base al decreto ingiuntivo n. 812/2019 e avente ad oggetto il credito di verso e Parte_1 CP_2 Controparte_3
La parte convenuta ha ritenuto azionabile il decreto ingiuntivo n. 812/2019 in ragione della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203 comma 1 n. 3) c.c., nel credito vantato dalla nei confronti dell'attrice e conseguente al Parte_2
pagamento dell'importo oggetto della transazione sopra richiamata, dovendosi ritenere i decreti ingiuntivi n. 972/2019 e n. 267/2021 del Tribunale di
Grosseto riferibili al medesimo rapporto obbligatorio su cui verte il decreto ingiuntivo n. 812/2019.
In ogni caso, la transazione conterrebbe una surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 c.c.
La parte attrice nella prima memoria istruttoria ha evidenziato l'impossibilità di applicare la surrogazione del terzo rispetto al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 267/2021, per l'importo di 101.439,11,00 euro, fondandosi tale decreto su un debito proprio di e non su un debito solidale con CP_1
l'attrice.
In punto di diritto, va osservato che, secondo l'art. 475 commi 1 e 2 c.p.c., nella formulazione anteriore al D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabile all'odierno procedimento e al precetto opposto, “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”.
Le disposizioni in esame sanciscono il principio generale per cui il titolo esecutivo può essere fatto valere in sede di esecuzione forzata non solo dal creditore in esso specificamente individuato, ma anche da coloro che succedono nel credito di questo (cfr. Cass. Civ. n. 28303/2020).
Dunque, una volta formatosi il titolo esecutivo nei confronti del creditore, colui che subentra nel credito oggetto del titolo esecutivo, può servirsi di questo per agire in sede esecutiva nei confronti del debitore e avere soddisfazione del credito.
Dunque, nel caso di specie, è possibile ritenere che la convenuta abbia il potere di azionare il decreto ingiuntivo emesso a favore della e Parte_2
contro l'odierna attrice, per il credito oggetto di decreto ingiuntivo, solo se possa affermarsi che la convenuta sia subentrata esattamente nel credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ebbene, la surrogazione invocata dalla parte creditrice è regolata dagli artt.
1201 e ss. c.c.
La surrogazione è istituto che comporta la successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio del terzo che abbia pagato il credito in favore del creditore, subentrando così nell'intera posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio.
In particolare, è stato evidenziato che “La surrogazione nel credito prevista dall'art.
1201 cod. civ. non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto, con la conseguenza che, nonostante il soddisfacimento del creditore mediante il pagamento ad opera del terzo, la struttura del rapporto obbligatorio rimane inalterato ed il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali, talché non può trasformarsi in debito di valuta se originariamente era di valore” (Cass.
Civ. n. 4808/1984).
Dunque, la surrogazione non comporta la nascita di un nuovo rapporto obbligatorio, ma la mera modificazione soggettiva di quest'ultimo, lasciando inalterata la posizione del debitore.
Inoltre, poiché il pagamento che comporta l'effetto di surrogazione deve provenire da un terzo, occorre che tale pagamento provenga da un soggetto diverso dalle parti del rapporto obbligatorio.
La surrogazione legale sancita dall'art. 1203 comma 1 n. 3) c.c., invocata dalla convenuta, opera “a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”.
Come si desume dal tenore letterale della disposizione, la surrogazione in tal caso presuppone che il pagamento provenga da un soggetto che sia tenuto, in base a pregresso rapporto con il debitore, a pagare il creditore, insieme ad altri o per conto di altri, e che abbia interesse a soddisfare quest'ultimo (cfr. Cass.
Civ. n. 2060/2010: “La surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore”;
Cass. Civ. n. 2872/1976) Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, “la surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art. 1203 c.c., n. 3, opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa” e ha l'effetto “di trasferire al solvens l'azione del creditore nei confronti dei coobbligati non escussi” (Cass. Civ. n. 12957/2021).
Dunque, la surrogazione legale nel caso in esame esige che il pagamento sia effettuato da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio cui il pagamento si riferisce e che tale soggetto sia tenuto al pagamento, con altri o per altri, e abbia interesse a soddisfare il creditore, come accade nel caso del condebitore solidale.
Non può pertanto operare la surrogazione in esame nell'ipotesi in cui un soggetto abbia pagato un debito proprio, derivante da un titolo che non concerne altri, in quanto in tal caso non si tratterebbe di un pagamento effettuato con altri o per conto di altri.
Ciò chiarito, va osservato che nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'opponente, non può ritenersi integrata alcuna surrogazione in favore della convenuta in relazione al credito di 79.617,20 euro, scaturente dal decreto ingiuntivo n. 267/2021 del Tribunale di Grosseto e fondato sull'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle fatture n. 25 del
31.10.2018, n. 30 del 30.11.2018 e n. 32 del 14.12.2018 emesse da Parte_2
Invero, come evidenziato in precedenza, la creditrice ha agito in Parte_2
sede monitoria nei confronti di al fine di ottenere l'emissione del CP_1
suddetto decreto ingiuntivo, non in quanto quest'ultima era condebitrice solidale con l'odierna attrice per il pagamento delle fatture sopra richiamate, ma in quanto soggetto subentrato ai contratti cui le fatture sono riferibili e, in ultima analisi, come nuova parte dei rapporti contrattuali a cui i crediti erano riferibili, per effetto dell'art. 2558 c.c., specificamente richiamato nel ricorso monitorio, secondo cui “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Pertanto, la ha inteso agire nei confronti di a titolo Parte_2 CP_1
personale, in quanto soggetto che, in seguito alla cessione dell'azienda, è subentrato nel rapporto contrattuale cui le prestazioni rese dalla Parte_2
erano imputabili e che, in tale veste, era tenuto all'adempimento dell'obbligazione di pagamento dedotta.
Tale intento di non solo si evince dal contenuto del ricorso che ha Parte_2
dato luogo all'emissione del decreto ingiuntivo n. 267/2021, ma anche dalla lettura del ricorso monitorio che ha dato luogo all'emissione del decreto ingiuntivo n. 972/2019, dove la ha fatto espressa riserva di agire nei Parte_2
confronti dell'odierna convenuta per le fatture emesse nel 2018, intendendo agire per queste ai sensi dell'art. 2558 c.c.
Pertanto, appare condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui il credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 267/2021 è un credito personale della odierna convenuta e, come tale, non giustifica alcuna surrogazione nella posizione del creditore.
Invero, rispetto al credito oggetto di detto decreto ingiuntivo l'odierna convenuta ha effettuato il pagamento non a titolo di terzo, che ha pagato per conto di altri e avendo interesse a soddisfare il creditore, ma come debitrice principale dell'obbligazione.
Di conseguenza, non può operare alcuna surrogazione dell'odierna convenuta nella posizione della rispetto al credito incorporato nel decreto Parte_2
ingiuntivo n. 812/2019, non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 1203 comma 1 n. 3) c.c.
Né può operare la surrogazione per volontà del creditore, invocata parimenti dalla convenuta, in quanto l'art. 1201 c.c. esige comunque, affinché si produca l'effetto surrogatorio, che il pagamento ricevuto dal creditore provenga da un terzo, ossia da un soggetto che non sia il debitore del rapporto obbligatorio.
Del resto, va osservato che, come si desume dalle ricevute di bonifico prodotte dalla convenuta (cfr. all.ti 9, 10, 11, 12 fasc. convenuta), l'importo di
101.418,77 euro è stato pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo n.
267/2021 (R.G. n. 1286/2021), come confermato anche nell'accordo transattivo concluso tra la e l'odierna convenuta. Parte_2
Pertanto, è indubbio che il pagamento del suddetto importo sia stato imputato dalla convenuta e dalla stessa creditrice alla soddisfazione del credito scaturente dal decreto ingiuntivo n. 267/2021 e non di quello scaturente dal decreto ingiuntivo n. 812/2019 rispetto al quale risulta CP_1
effettivamente estranea.
Poiché il decreto ingiuntivo n. 267/2021 ha ad oggetto un debito di CP_1
di natura personale, fondato sul rapporto contrattuale facente parte dell'azienda acquistata dalla convenuta e sull'effetto di successione previsto dall'art. 2558 c.c., consegue che il pagamento di tale debito non può avere comportato alcuna surrogazione della convenuta nel credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 812/2019.
Va osservato che in questa sede non è possibile sindacare la fondatezza della domanda monitoria di e la sua scelta di fondare la pretesa creditoria Parte_2
sull'art. 2558 c.c., in quanto ogni valutazione sulla fondatezza del credito monitorio non può che rimettersi all'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e al sindacato del giudice del decreto ingiuntivo.
In definitiva, va affermato che, non avendo operato alcuna surrogazione della convenuta nella posizione creditoria della scaturente dal decreto Parte_2
ingiuntivo n. 812/2019, non sussiste il diritto della convenuta di pretendere il pagamento dell'importo di 101.418,77 euro in base al suddetto decreto ingiuntivo, dovendosi eventualmente munire la convenuta di un apposito titolo esecutivo a tale fine.
Ciò chiarito, deve escludersi altresì che il titolo esecutivo azionato dalla convenuta possa porsi a fondamento della pretesa creditoria concernente l'importo di 40.000,00 euro, relativo al decreto ingiuntivo n. 972/2019 del
Tribunale di Grosseto, risultando anche per tale credito fondata l'opposizione attorea.
Va osservato che il rapporto di solidarietà passiva che fonda la surrogazione legale invocata dalla convenuta sussiste in relazione al debito relativo alla fattura n. 31 del 30.09.2017 e, dunque, afferisce al debito relativo al rapporto contrattuale posto dalla a fondamento delle domande monitorie Parte_2
avanzate nei confronti delle odierne parti.
Il vincolo di solidarietà non sussiste invece rispetto ai debiti che scaturiscono dai decreti ingiuntivi ottenuti dalla CMS dovendosi ritenere che il credito CP_1
fondato sul decreto ingiuntivo non opposto sia diverso da quello scaturente dal rapporto negoziale che ha giustificato l'adozione del decreto ingiuntivo.
Ciò si ricava non solo dalla diversità delle fonti dei due crediti, ma anche dall'art. 2953 c.c. che sancisce che l'intervento di una sentenza passata in giudicato muta il regime della prescrizione del diritto affermato con la sentenza rispetto a quello che esso aveva prima dell'intervento del giudicato.
Tale conclusione è coerente con il principio giurisprudenziale secondo cui
“Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.”(Cass. Civ. n. 4676/2023).
Dunque, il credito che è stato posto a fondamento della domanda monitoria muta il proprio regime giuridico con l'intervento del giudicato sulla suddetta domanda, operando da tale momento la prescrizione decennale dell'actio iudicati, sorgendo così il diritto del creditore ad avere il pagamento del credito fissato nel titolo giudiziale.
Da ciò deriva logicamente l'autonomia dei due crediti.
Inoltre, il credito fondato su un giudicato non risente dei vizi e delle eccezioni relativi al rapporto obbligatorio da cui è scaturito, per il noto principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. Civ. n. 1259/2024), a differenza del credito fondato sul rapporto negoziale che, di contro, risente dei vizi e delle eccezioni che riguardano quest'ultimo e il titolo da cui scaturisce.
Ciò conferma l'autonomia giuridica tra i due crediti.
Inoltre, tale conclusione è confermata dall'art. 1306 comma 1 c.c., che stabilisce che “La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”.
Tale disposizione, sancendo il principio di inopponibilità del giudicato intervenuto tra uno dei condebitori e il creditore rispetto agli altri condebitori, sancisce la distinzione chiara tra il debito fissato nel giudicato, operante solo tra le parti del processo (cfr. Cass. Civ. n. 12496/2023: “In tema di obbligazioni solidali, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, quand'anche questi abbiano partecipato al giudizio ma senza essere destinatari di domande, essendo quest'ultima evenienza equiparabile a quella in cui il condebitore resti estraneo al giudizio”), e il debito solidale che concerne tutti i condebitori. A livello sistematico consegue che va tenuto distinto il titolo che fonda il rapporto solidale e il titolo giudiziale, divenuto giudicato, che afferma un debito a carico di uno dei condebitori.
Ciò chiarito, nel caso di specie, la ottenendo il decreto ingiuntivo n. Parte_2
972/2019 dal Tribunale di Grosseto, ha fatto valere un credito derivante da un rapporto contrattuale, rispetto al quale, in ragione della cessione di azienda conclusa tra le odierne parti, è pacificamente sorta la solidarietà passiva tra queste ultime per l'adempimento di tale credito.
La solidarietà passiva pertanto concerne il debito relativo al rapporto contrattuale intercorso tra la e le odierne parti. Parte_2
Il pagamento di 40.000,00 euro operato dalla convenuta in favore della
[...]
è stato effettuato in esecuzione del decreto ingiuntivo 972/2019, come si Pt_2
desume chiaramente dall'atto transattivo prodotto dalla convenuta.
Dunque, il pagamento operato dalla convenuta deve imputarsi al credito scaturente dalla fattura n. 31 del 30.09.2017, azionato con il ricorso monitorio che ha dato luogo al decreto ingiuntivo n. 972/2019.
Esso non può, per le considerazioni sopra svolte, imputarsi di contro al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 812/2019.
Il decreto ingiuntivo in esame non risulta opposto ed è pacifico che è stato munito del decreto di esecutorietà, sicché lo stesso è passato in giudicato.
Ne consegue che il credito oggetto del suddetto decreto ingiuntivo è un credito che trova ormai fondamento autonomo nel giudicato in esame e non più nel rapporto negoziale che aveva dato luogo al decreto ingiuntivo, tanto da assumere un nuovo regime di prescrizione e risultando insensibile alle eccezioni o ai vizi del rapporto negoziale originario, ormai assorbiti nel giudicato.
Per tale credito non può predicarsi il vincolo di solidarietà passiva tra le odierne parti verso la dovendosi ritenere che tale vincolo valeva Parte_2 solo per il credito scaturente dalla fattura n. 31 del 30.09.2017 (operando per tale credito la regola posta dall'art. 2560 c.c.), sicché il credito oggetto del decreto ingiuntivo sopra richiamato concerne esclusivamente l'odierna attrice e la in coerenza con il principio sancito dall'art. 1306 comma 1 c.c. Parte_2
Ne consegue che il pagamento operato dalla convenuta, afferente al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 972/2019, fondato sul rapporto negoziale cui inerisce la fattura n. 31/2017, non può imputarsi altresì al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 812/2019, da ritenersi autonomo rispetto al credito scaturente dalla fattura suddetta.
Ciò ha evidenti ripercussioni sulla surrogazione invocata dalla convenuta.
Invero, poiché il pagamento effettuato dalla convenuta non concerne lo specifico credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 812/2019, non è possibile ritenere che la stessa si sia surrogata alla creditrice del suddetto credito
[...]
Pt_2
Di contro, poiché il pagamento ha riguardato il debito scaturente dalla fattura n. 31/2017, azionata con il decreto ingiuntivo n. 967/2019, debito da ritenersi solidale tra le odierne parti ai sensi dell'art. 2560 c.c., la cui operatività non è in discussione tra le parti per il credito in esame (solidarietà che è essenziale per l'applicazione della surrogazione legale invocata dalla convenuta), deve ritenersi che la convenuta si sia surrogata legalmente in tale credito per effetto dell'art. 1203 comma 1 n. 3) c.c., credito, come evidenziato in precedenza, del tutto differente da quello oggetto del giudicato fondato sul decreto ingiuntivo n. 812/2019.
Tuttavia, per far valere tale credito la convenuta deve munirsi di apposito titolo esecutivo, che accerti tale traslazione del credito, non potendo avvalersi a tale scopo del decreto ingiuntivo n. 812/2019, che concerne altro credito di fondato sul giudicato ormai formatosi sul decreto ingiuntivo. Parte_2 Né vale invocare la surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 c.c.
Invero, il pagamento operato dalla convenuta è stato pacificamente eseguito in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 972/2019 e non del decreto ingiuntivo n.
812/2019, sicché, stante l'autonomia tra i crediti oggetto dei due decreti ingiuntivi, deve ritenersi che, anche volendo riconoscere alla clausola contenuta nell'atto transattivo, in precedenza descritta, valore di dichiarazione di surrogazione ai sensi dell'art. 1201 c.c., tale effetto non può che essere riconosciuto esclusivamente in relazione al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 972/2019 e, in ultima analisi, al credito scaturente dalla fattura n.
31/2017.
Nondimeno, anche in tale caso, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto non appare idoneo a consentire l'esercizio del credito in ragione della surrogazione invocata dal creditore, stante la diversità del credito sancito nel decreto ingiuntivo n. 812/2019, passato in giudicato, rispetto al credito che era stato azionato con il decreto ingiuntivo n. 972/2019, sicché per azionare tale credito la convenuta dovrà munirsi di apposito titolo esecutivo.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta dall'attrice, in punto di assenza di titolo esecutivo idoneo a fondare l'azione esecutiva della convenuta, appare fondata, sicché va dichiarata la nullità del precetto opposto, non sussistendo il diritto della convenuta ad agire esecutivamente nei confronti dell'attrice, per il credito oggetto di precetto, in base al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 812/2019.
La fondatezza della suddetta doglianza attorea importa l'assorbimento di ogni altra questione posta con la domanda principale da parte attrice.
Inoltre, l'accoglimento della domanda principale importa l'assorbimento della domanda subordinata di parte attrice. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi ridurre il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato (141.418,77 euro).
Va osservato che la parte attrice ha depositato con la memoria di replica l'ordinanza con cui il collegio ha respinto il reclamo cautelare della convenuta avverso l'ordinanza di sospensione adottata da questo Giudice in data
09.05.2023, documento da ritenersi ammissibile, non costituendo un mezzo di prova dei fatti oggetto di questo giudizio.
L'ordinanza collegiale rinvia alla sentenza che definisce il merito la regolazione delle spese del procedimento di reclamo (n. RG 1060/2023).
Pertanto, dovendosi procedere alla regolazione di tali spese processuali con il presente provvedimento, si procede alla liquidazione delle stesse come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, tenuto conto delle attività concretamente svolte dalle parti e del valore della lite, identica a quella del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 49/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale di parte attrice, dichiara la nullità del precetto opposto, non sussistendo il diritto della convenuta di agire in via esecutiva per il credito oggetto di precetto in base al titolo esecutivo azionato e descritto in motivazione;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano nella somma di 786,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 10.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA se dovuti.
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del procedimento di reclamo cautelare, afferente al presente giudizio, in favore di parte attrice che si liquidano nell'importo di 2.500,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 06.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia