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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1313/2021 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Antonio Bucci e Arturo Parte_1
D'Avino
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Giancarlo Longo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 11/02/2025;
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2021, emesso dal Tribunale di
Nola, con il quale gli si ingiungeva il pagamento dell'importo di € 29.748,83,
oltre interessi e spese di procedura, in favore della Il Controparte_1
predetto decreto veniva emesso in forza di un contratto stipulato da
[...]
con la Consumit S.p.A. ed il cui credito veniva poi ceduto prima alla Pt_1
e poi, successivamente, alla Controparte_2 Controparte_1
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contradditorio e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria e rinviata all'udienza cartolare del
11/02/2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la
2 posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
3 Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Premesso ciò, va rilevato che l'odierno opponente, a sostegno delle proprie ragioni, eccepiva la carenza della legittimazione attiva dell'opposta nonché la mancanza di prova circa la titolarità del credito azionato, stante la mancata produzione in atti del contratto di cessione del credito intercorso tra la
Consumit S.p.a. e la Parte opposta, invece, sin dalla fase Controparte_2
monitoria produceva in giudizio copia del contratto oggetto di causa debitamente sottoscritto, copia del contratto di cessione del 27/05/2016
intercorso tra la e l' l'estratto Controparte_2 Controparte_3
conto certificato ex art. 50 T.U.B., la raccomandata di messa in mora notificata a parte opponente con relativo avviso di ricevimento e l'estratto della Gazzetta
4 Ufficiale afferente alla cessione del credito tra la Consumit S.p.a. e la
Controparte_4
con riferimento all'onere della prova della cessione di un credito, la
[...]
Corte di Cassazione ha ribadito che la cessione del credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e, pertanto, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche mediante presunzioni (Cass. civ. n.
17944/2023). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'art. 58,
comma 2, T.U.B. statuisce che venga data la notizia dell'avvenuta cessione,
senza prescrivere un contenuto minimo informativo e che “[...] è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per
categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. civ. n.
15884/2019). I giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che “[...] in
caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti
nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire
adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
5 nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete” (Cass. civ. n. 17944/2023).
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta e di mancanza di prova della titolarità del credito sollevata da parte opponente, stante la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale afferente alla cessione del credito tra la Consumit S.p.a. e la dal quale si evince chiaramente come il credito ingiunto Controparte_2
fosse ricompreso nell'operazione di trasferimento in blocco.
A ciò va aggiunto che priva di pregio si appalesa la contestazione di mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 a carico di parte opposta, stante la compiuta prova del credito ingiunto con la copiosa documentazione versata in atti in fase monitoria e nel presente giudizio precipuamente già richiamata.
Alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, infatti,
l'opponente in quanto convenuta in senso sostanziale avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di aver inciso sul diritto di credito vantato dalla società opposta e da questa adeguatamente provato;
ma l'onere probatorio incombente sull'opponente non può reputarsi assolto.
Difatti, tutti i motivi di opposizione non sono solo sforniti di qualsiasi supporto probatorio ma anche formulati in maniera generica, risultando quindi inidonei a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Innanzitutto, appare infondato il disconoscimento afferente alla conformità
all'originale del contratto di finanziamento operato da parte opponente. Infatti,
l'odierna opposta, a confutazione della predetta eccezione, offriva in produzione il contratto di finanziamento con tutti gli allegati, dai quali può
6 evincersi che il finanziamento erogato da Consumit S.p.A. ad Parte_1
per l'importo di € 24.000,00 era finalizzato all'acquisto di un'autovettura. Il
contratto de quo riportava la sottoscrizione di parte opponente oltre che l'ulteriore sottoscrizione del titolare della concessionaria e Parte_2
risulta documentata in atti anche l'erogazione dell'importo di € 24.000,00 in favore di parte opponente.
Parimenti pacifico, in quanto non contestato, l'inadempimento dell'opponente rispetto alla propria controprestazione.
Infine, non può che essere ritenuta infondata l'eccepita prescrizione del credito ingiunto con decorrenza dal momento della decadenza del beneficio del termine. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il credito derivante dal contratto di finanziamento è soggetto ai sensi dell'art. 2946 c.c. al termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che,
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento, motivo per cui il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. 4232/2023, in cui veniva altresì evidenziato che “Nel contratto
di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non
può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un
lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli
interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione
quinquennale ex art. 2948 c.c.”).
Orbene, il contratto di finanziamento contestato veniva sottoscritto in data
02/04/2008 e avrebbe dovuto essere estinto in 60 rate mensili, con versamento
7 dell'ultima rata previsto per il 02/04/2013. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
In definitiva, le esposte considerazioni giustificano il rigetto della presente opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti,
dell'assenza di attività istruttoria e, infine, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7/2021;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7/2021;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta,
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.906,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 22/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1313/2021 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Antonio Bucci e Arturo Parte_1
D'Avino
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Giancarlo Longo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 11/02/2025;
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2021, emesso dal Tribunale di
Nola, con il quale gli si ingiungeva il pagamento dell'importo di € 29.748,83,
oltre interessi e spese di procedura, in favore della Il Controparte_1
predetto decreto veniva emesso in forza di un contratto stipulato da
[...]
con la Consumit S.p.A. ed il cui credito veniva poi ceduto prima alla Pt_1
e poi, successivamente, alla Controparte_2 Controparte_1
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contradditorio e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria e rinviata all'udienza cartolare del
11/02/2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la
2 posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
3 Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Premesso ciò, va rilevato che l'odierno opponente, a sostegno delle proprie ragioni, eccepiva la carenza della legittimazione attiva dell'opposta nonché la mancanza di prova circa la titolarità del credito azionato, stante la mancata produzione in atti del contratto di cessione del credito intercorso tra la
Consumit S.p.a. e la Parte opposta, invece, sin dalla fase Controparte_2
monitoria produceva in giudizio copia del contratto oggetto di causa debitamente sottoscritto, copia del contratto di cessione del 27/05/2016
intercorso tra la e l' l'estratto Controparte_2 Controparte_3
conto certificato ex art. 50 T.U.B., la raccomandata di messa in mora notificata a parte opponente con relativo avviso di ricevimento e l'estratto della Gazzetta
4 Ufficiale afferente alla cessione del credito tra la Consumit S.p.a. e la
Controparte_4
con riferimento all'onere della prova della cessione di un credito, la
[...]
Corte di Cassazione ha ribadito che la cessione del credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e, pertanto, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche mediante presunzioni (Cass. civ. n.
17944/2023). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'art. 58,
comma 2, T.U.B. statuisce che venga data la notizia dell'avvenuta cessione,
senza prescrivere un contenuto minimo informativo e che “[...] è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per
categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. civ. n.
15884/2019). I giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che “[...] in
caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti
nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire
adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
5 nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete” (Cass. civ. n. 17944/2023).
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta e di mancanza di prova della titolarità del credito sollevata da parte opponente, stante la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale afferente alla cessione del credito tra la Consumit S.p.a. e la dal quale si evince chiaramente come il credito ingiunto Controparte_2
fosse ricompreso nell'operazione di trasferimento in blocco.
A ciò va aggiunto che priva di pregio si appalesa la contestazione di mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 a carico di parte opposta, stante la compiuta prova del credito ingiunto con la copiosa documentazione versata in atti in fase monitoria e nel presente giudizio precipuamente già richiamata.
Alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, infatti,
l'opponente in quanto convenuta in senso sostanziale avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di aver inciso sul diritto di credito vantato dalla società opposta e da questa adeguatamente provato;
ma l'onere probatorio incombente sull'opponente non può reputarsi assolto.
Difatti, tutti i motivi di opposizione non sono solo sforniti di qualsiasi supporto probatorio ma anche formulati in maniera generica, risultando quindi inidonei a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Innanzitutto, appare infondato il disconoscimento afferente alla conformità
all'originale del contratto di finanziamento operato da parte opponente. Infatti,
l'odierna opposta, a confutazione della predetta eccezione, offriva in produzione il contratto di finanziamento con tutti gli allegati, dai quali può
6 evincersi che il finanziamento erogato da Consumit S.p.A. ad Parte_1
per l'importo di € 24.000,00 era finalizzato all'acquisto di un'autovettura. Il
contratto de quo riportava la sottoscrizione di parte opponente oltre che l'ulteriore sottoscrizione del titolare della concessionaria e Parte_2
risulta documentata in atti anche l'erogazione dell'importo di € 24.000,00 in favore di parte opponente.
Parimenti pacifico, in quanto non contestato, l'inadempimento dell'opponente rispetto alla propria controprestazione.
Infine, non può che essere ritenuta infondata l'eccepita prescrizione del credito ingiunto con decorrenza dal momento della decadenza del beneficio del termine. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il credito derivante dal contratto di finanziamento è soggetto ai sensi dell'art. 2946 c.c. al termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che,
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento, motivo per cui il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. 4232/2023, in cui veniva altresì evidenziato che “Nel contratto
di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non
può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un
lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli
interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione
quinquennale ex art. 2948 c.c.”).
Orbene, il contratto di finanziamento contestato veniva sottoscritto in data
02/04/2008 e avrebbe dovuto essere estinto in 60 rate mensili, con versamento
7 dell'ultima rata previsto per il 02/04/2013. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
In definitiva, le esposte considerazioni giustificano il rigetto della presente opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti,
dell'assenza di attività istruttoria e, infine, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7/2021;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7/2021;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta,
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.906,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 22/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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