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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12203 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 19646/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 19646 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, riservato in decisione all'udienza del 15.09.2025, avente ad oggetto: Appello avverso sentenza di Giudice di Pace e vertente
TRA
(P.Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. Sig.ra , con sede in Napoli alla piazza Nicola Amore, rappresentata e Parte_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Occhiuzzi (c.f.
) e IU MO (c.f. ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Napoli, Viale Gramsci, 23, procura in atti
APPELLANTE
E sito in Napoli Controparte_1 [...]
(c.f. ), in persona dell'Amministratore p.t., sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Marangella (c.f.
[...]
pagina 1 di 14 ) elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
Napoli, Piazza Giovanni Bovio 33, procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
- parte appellante: “Revocare il decreto ingiuntivo n. 9389/16 emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 20.12.2016 nel procedimento recante R.G. n. 3550/16, accertando e dichiarando che la nulla deve al Parte_1 Parte_2
appellato;
2. In alternativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 9389/16 CP_1
emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 20.12.2016 nel procedimento recante
R.G. n. 3550/16, accertando e dichiarando l'infondatezza e l'inesistenza del credito vantato dal nei confronti della Controparte_1
in quanto non adeguatamente provato;
3. Controparte_3
Condannare, altresì, l'appellato alla rifusione di spese e competenze del CP_1
doppio grado di giudizio, rimborso spese generali;
il tutto maggiorato di C.p.a. ed IVA come per legge;
4. In via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente gravame, riformare la sentenza appellata in merito alla regolamentazione delle spese di lite, riportandola nei valori medi tariffari ex D.M. n. 55/2014.
- parte appellata: “L'avv. Damiano Marangella quale procuratore costituito dell'appellato nel riportarsi Controparte_1
integralmente a tutti i propri scritti difensivi, nonché alle difese svolte in corso di causa, che in questa sede si abbiano per ripetute e trascritte, reitera le conclusioni già formulate nella comparsa di risposta chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze di giudizio. Impugna le avverse conclusioni, poiché infondate in fatto e diritto, chiedendone il rigetto integrale con tutte le conseguenze di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Va, preliminarmente, evidenziato che risulta regolarmente acquisito e presente in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado R.G. n. 24193/2017.
Va, altresì, premesso che la presente sentenza è redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4,
c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto chiarito, va evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9389/2016, ottenuto dal
[...]
per oneri condominiali non versati ed ha Controparte_1
convenuto in giudizio il condominio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi descritti nell'atto di opposizione. In particolare, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, ha dedotto preliminarmente la litispendenza e/o la continenza, pendendo giudizio di appello avverso la sentenza n. 8298/2016, resa dal
Giudice di Pace di Napoli in data 14.03.2016, all'esito del giudizio di opposizione proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 11187/2012, avente ad oggetto la medesima domanda. Nel merito l'istante ha dedotto l'insussistenza del credito azionato relativo ad esercizi non approvati dall'assemblea.
Il si è costituito nel giudizio di opposizione ed ha contestato la fondatezza CP_1
dell'opposizione e, quindi, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, eccependo, altresì, l'insussistenza di litispendenza o continenza.
Pertanto ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Il Giudice di Pace ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, pendendo il giudizio di appello innanzi al Tribunale di Napoli tra le stesse parti, ritenendo l'oggetto in parte comune.
Acquisito il fascicolo monitorio, intervenuta sentenza di rigetto a definizione del giudizio di appello, riservata la causa in decisione, con la sentenza n. 21943/2022, depositata in data 15.06.2022 il Giudice di Pace ha, così, provveduto: “rigetta
pagina 3 di 14 l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9389/2016; condanna
l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposto condominio che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 1.727,00
(millesettecentoventisette/00)di cui euro 40,00 per esborsi, ed euro 1.687,00 per competenze di avvocato , oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge”
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità e, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha formulato le conclusioni in precedenza riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 03.01.2023, si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo, in particolare, CP_1
la formazione del giudicato in punto di esigibilità del credito, accertata dal Tribunale di
Napoli con la pronuncia emessa in grado di appello, sopra descritta.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale va, preliminarmente, dichiarata la tempestività dell'impugnazione dal momento che, in assenza di prova della notifica della sentenza, tra la data della pubblicazione della sentenza (16.06.2022) e quella della notifica dell'atto di appello (22.08.2022) non risulta decorso il termine massimo di sei mesi contemplato dall'art. 327 c.p.c.
Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e
702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
pagina 4 di 14 l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass.
Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
In definitiva, per effetto della novella, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
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Prima dell'esame dei motivi del gravame, risulta opportuno riassumere sinteticamente i fatti dedotti dall'appellante:
pagina 5 di 14 1. in data 21.12.2012 il ha ottenuto dal Giudice di Pace di Napoli il CP_1
decreto ingiuntivo n. 11187/2012, con cui è stato ingiunto a il pagamento Parte_1
della somma di euro 2.130,43 a titolo di oneri condominiali, come da ricorso, di cui euro 1.222,57 per conguaglio gestione 01.05.2010/30.04.2011 ed euro 907,86 per quote ordinarie 01.05.2011/30.04.2012 (doc. sub 3 produzione appellante). Come allegati al ricorso per decreto ingiuntivo risultano indicati, tra gli altri: copia bilancio consuntivo 01.05.2010/30.04.2011; copia bilancio preventivo sintetico
01.05.2011/30.04.2012 con allegata ripartizione individuale: copia verbale assemblea
21.05.2012 di approvazione consuntivo preventivo e riparti.
2. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione, chiedendo Parte_1
la sospensione della efficacia esecutiva del decreto opposto, per le seguenti ragioni: 1) inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notifica nei termini di legge;
2) inesistenza del decreto ingiuntivo per inesistenza del ricorrente;
3) inidoneità della documentazione;
4) nullità dei documenti posti a base del ricorso, in particolare nullità della delibera assembleare del 21.05.2012 perché convocata da soggetto non legittimato, per mancata convocazione, omessa sottoscrizione da parte del presidente dell'assemblea e mancata comunicazione del verbale al non presente. CP_1
3. Il giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza n. 8298/2016, depositata il 14.03.2016, con cui il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, compensando le spese del giudizio e rilevando che: “dall'esame degli atti causa e delle produzioni di parte appare di palmare evidenza la inidoneità della documentazione prodotta dalla parte oggi opposta nella fase di ingiunzione ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633, 642 e seguenti cpc, perché in copia non legalizzata. Ne consegue che la domanda va accolta restando tuttavia impregiudicato il merito quanto alla sussistenza del credito”.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, deducendo due motivi: 1) la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia su un capo della domanda e segnatamente sulla domanda di accertamento della non pagina 6 di 14 debenza delle somme intimate;
2) ingiusta e immotivata compensazione delle spese di lite.
5. Con sentenza n. 7439 del 06.11.2020 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello, affermando, in parte motiva, che: “È pacifico che i vizi di annullabilità delle delibere condominiali non possano essere fatti valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che su tali delibere si fondi, sicché non occorreva esaminare, nel merito, i vizi dedotti. Ne consegue che, nel merito, non poteva pervenirsi ad una pronuncia di inesistenza della pretesa creditoria del con conseguente CP_1
infondatezza, nel merito, del primo motivo di appello. Giacché, peraltro, il CP_1
opposto non ha proposto appello incidentale, chiedendo l'accoglimento della domanda di pagamento, né tantomeno ha reiterato tale domanda non esaminata dal giudice di primo grado, come sarebbe stato suo onere fare (cfr Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7940 del 21.03.2019), non può essere emessa statuizione di condanna dell'opponente al pagamento degli importi già richiesti col ricorso monitorio dal odierno CP_1
appellato.”
6. Con ricorso depositato in data 12.05.2016 il Controparte_1
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9389/2016, con cui è
[...]
stato intimato a il pagamento della somma 2.221,24 richiesta a titolo di Parte_1
oneri condominiali relativi agli esercizi 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-
2016, al netto dell'acconto di euro 992,00, versato da in data 22.03.2016 Parte_1
(documento sub 2). Risultano allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, tra gli altri, i seguenti documenti: estratto consuntivo di spesa esercizio 2012/2013 riferito alla estratto consuntivo di spesa esercizio 2013/2014 Parte_1
riferito alla;
estratto preventivo esercizio 2014/2015 Parte_1
riferito alla raccomandata convocazione assemblea Pt_1 Parte_1 Parte_1
02.12.2014; raccomandata comunicazione verbale assemblea 27.10.2014; messa in mora del 04.05.2016.
pagina 7 di 14 7. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione per le Parte_1
seguenti ragioni: 1) litispendenza e/o continenza rispetto al giudizio di appello pendente innanzi al Tribunale di Napoli rg. 18223/2016; 2) insussistenza del credito per mancanza di approvazione da parte dell'assemblea dei relativi esercizi;
3) responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, cpc.
8. Con sentenza n. 21943 depositata il 15.06.2022, il Giudice di Pace di Napoli, definitosi nel frattempo il giudizio di appello, ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, osservando che: “in base alle osservazioni che precedono, rilevato che alcun effetto più spiega la sentenza poi impugnata, che è ormai rimasta circoscritta nell'ambito processuale, pur nella sua inusualità, giacchè il condominio ha preferito uniformandosi ad essa di riproporre la domanda, domanda quindi che, ab origine non creava alcuna litispendenza con il gravame, e ciò si dica anche grazie alla relativa decisione del Tribunale di Napoli,
l'opposizione deve essere respinta con la conferma del decreto opposto”.
Fatta questa doverosa ricostruzione della vicenda processuale vanno esaminati i tre motivi di doglianza:
Primo motivo di appello: ha dedotto la violazione del principio processuale del ne bis in idem e/o del Parte_1
precedente giudicato. Nello specifico parte appellante, in ragione del tenore della sentenza n. 7439/2020 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice di secondo grado, non essendo stata pronunciata la condanna della a pagare la somma oggetto del CP_4
decreto ingiuntivo revocato per mancato interposto gravame incidentale dal
, ha ritenuto che su tale domanda si fosse formato il giudicato, secondo i CP_1
principi in materia di giudicato, anche sull'inesistenza del credito azionato.
Il appellato ha contestato le deduzioni di controparte sostenendo che nel CP_1
primo giudizio definito in grado di appello si sarebbe formato il giudicato in ordine all'esistenza ed esigibilità del credito azionato in relazione agli esercizi fino al pagina 8 di 14 30.04.2012 in virtù dell'approvazione, con delibera del 21.05.2012, dei rendiconti consuntivi 2010/2011 e 2011/2012.
Il motivo di censura è infondato e va pertanto rigettato sulla base delle considerazioni che si vanno ad esporre.
Agli atti risulta depositata, in copia priva dell'attestazione prevista dall'art. 124 disp att.
c.p.c., richiesta quale prova del passaggio in giudicato, la sentenza n. 7439/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 06.11.2020 a definizione del giudizio di appello proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli a definizione della opposizione al decreto ingiuntivo, sopra descritta.
Orbene, ritiene questo Giudice che, sebbene la copia sia stata allegata senza la relativa attestazione di cui all'art. 124 disp att cpc prevista a prova del passaggio in giudicato, facendo applicazione del più recente orientamento della cassazione, è possibile ricavare la definitività del titolo, nel senso di stabilità di cui all'art. 324 c.p.c,. anche attraverso la valutazione del comportamento delle parti (cfr. di recente Cassazione civile, III sez. civ., sentenza n. 2827 del 05.02.2025 secondo la quale “La parte che eccepisce il giudicato esterno non ha l'onere di allegazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato eccepito.”).
Applicando tale principio, tenuto conto che entrambe le parti hanno invocato l'efficacia della sentenza, deve ritenersi provato il giudicato, nel suo significato formale di immodificabilità, relativamente alla sentenza n. 7439/2020, emessa dal Tribunale di
Napoli il 06.11.2020.
Affermata la definitività della sentenza, va, altresì, premesso che, come correttamente argomentato dal , avendo ad oggetto il primo giudizio di opposizione solo la CP_1
pretesa creditoria di detta parte verso la scaturente da due rendiconti Parte_1
consuntivi ( 2010/2011 e 2011/2012), la questione relativa all'eventuale formazione del giudicato può rilevare ai soli fini della verifica dell'esistenza o meno di una parte del credito oggetto del secondo decreto ingiuntivo.
pagina 9 di 14 Ai fini che occupano giova richiamare in questa sede i consolidati principi espressi dai giudici di legittimità sul cd. giudicato esterno.
In base alla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte ( cfr Cass. S.U, n.
13916 del 16.06.2006) “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”. Nelle successive pronunce si ribadisce che “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" ( cfr Cass. Sez.1 n. 6830 del 24.03.2014) o che “affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa
e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di "petitum", anche di "causa petendi", ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa” (cfr. Cass. Sez. L, ord. n. 16688 del 25.06.2018) o infine che
“L'identità tra due giudizi tra le stesse parti, quale presupposto per il verificarsi della preclusione derivante dal giudicato, può essere soltanto parziale, potendo ravvisarsi anche quando, nonostante la differenza del "petitum", uno stesso presupposto di diritto
o di fatto” ( cfr. Cass.Sez. sent. n. 22655 dell'11.09.2019).
Applicando i principi esposti al caso in esame, stante l'identità delle parti tra i due procedimenti introdotti a seguito di opposizione a due decreti ingiuntivi per oneri pagina 10 di 14 condominiali non pagati ( scaturenti da approvazione di rendiconti consuntivi di diverse annualità) e parziale identità di petitum tra gli stessi ( coincidenza della domanda di pagamento in relazione alle prime due annualità), ritiene chi scrive provata la risoluzione, in grado di appello, della questione, di fatto e di diritto costituente punto fondamentale comune tra le due cause, in ordine alla prova e. quindi, all'esistenza del credito del azionato con il primo decreto ingiuntivo. CP_1
A favore di tale conclusione militano le seguenti considerazioni: 1) il giudice di pace nel giudizio di opposizione al decreto 1187/2012, venendo meno ad un suo preciso dovere, nell'accogliere l'opposizione si è limitato a revocare il decreto ingiuntivo sulla base della ritenuta inadeguatezza, solo formale, della documentazione prodotta dal condominio a sostegno della sua pretesa monitoria, affermando, per il resto, di voler lasciare ”impregiudicato il merito della sussistenza del credito”; 2) a fronte dell'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di credito azionata dal , CP_1
la ha proposto appello non contestando la decisione del giudice di prime Parte_1
cure di revocare il decreto ingiuntivo ma lamentando solo l'omessa decisione su di uno specifico capo della domanda di opposizione nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione chiedendo accertarsi l'inesistenza del proprio debito ( e quindi del corrispondente credito) sulla scorta dei motivi di opposizione già proposti in primo grado;
3) in secondo grado il si è limitato a chiedere il rigetto dell'atto di CP_1
appello; 4) il giudice di secondo grado, nel ritenere il motivo di opposizione in parte fondato ma da rigettarsi nel merito, ha puntualmente esaminato i motivi dell'opposizione, pervenendo, sulla base di una serie di argomentazioni giuridiche, a rigettare la richiesta dell'appellante di una pronuncia di inesistenza della pretesa creditoria del . CP_1
E,' dunque, evidente che il giudice di secondo grado ha accertato l'esistenza del credito del ma, in ossequio al principio, espresso dalla Cass. S.U. n. 7490/2019, CP_1
non essendo stata proposta dall'ente di gestione, con appello incidentale, richiesta di pagina 11 di 14 condanna al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, al predetto accertamento non è seguita statuizione di condanna.
Pertanto il primo motivo di appello, negli esatti termini in cui è stato proposto, va rigettato perché infondato.
Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'insussistenza della pretesa creditoria, deducendo l'errata valutazione della prova e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo. In particolare con riferimento al credito già oggetto del primo decreto Parte_1
ingiuntivo, ha dedotto la mancata produzione del verbale assembleare del 21.05.2012, concludendo per la non debenza delle somme richieste per gli esercizi fino al 30.04.2012 pari ad euro 2.130,43, mancando prova dell'approvazione da parte dell'assemblea. Parte appellata ha contestato le deduzioni di controparte sulla base del tenore della sentenza n.
7439/2020.
Il motivo risulta assorbito dalla decisione di cui al paragrafo precedente, essendo stata accertata la debenza delle somme di cui al primo decreto ingiuntivo.
Terzo motivo di appello
L'appellante ha dedotto il vizio della sentenza sul punto relativo alla liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il Giudice di Pace ha così disposto: “le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi tariffari del secondo scaglione di valore aumentati del 40% avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed alla complessità della lite dovuta in prevalenza alle interferenze processuali del gravame poi respinto dal Tribunale”. Nello specifico secondo la difesa di Pt_1
non sarebbe adeguatamente giustificato l'aumento del 40% dei compensi non
[...]
comportando la lite la risoluzione di complesse questioni giuridiche.
La difesa di parte appellata ha contestato le deduzioni avverse.
Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass civile, sez. II, sentenza n. 24993 del 22.08.2023) nella liquidazione delle spese il giudice deve fornire pagina 12 di 14 adeguata motivazione quando ritiene di operare uno scostamento rispetto ai limiti massimi imposti dalla normativa vigente, essendo, invece precluso al giudice un discostamento al di sotto dei minimi tariffari. Nel caso che occupa la liquidazione del compenso risulta effettuata con riferimento ai valori medi ed il riconoscimento di un incremento del 40% per la complessità della lite basata su una motivazione esplicita e dettagliata, avendo fatto riferimento il giudice di pace in particolare “alla complessità della lite dovuta in prevalenza alle interferenze processuali del gravame poi respinto dal
Tribunale” (Cassazione civile, sez. II sentenza n. 8884 del 04.04.2024). L'importo complessivamente liquidato nella somma di euro 1.727,00, è compreso tra minimo tariffario (633,00) e massimo tariffario (euro 1.898,00) avuto riguardo a tutte le fasi
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e la percentuale di incremento riconosciuta ed applicata sui valori medi, pari al 40%, non supera il valore massimo di incremento applicabile pari al 50% (Cassazione Civile, sez. L., ordinanza n. 27723 del 25.10.2024,
“…il principio ha trovato applicazione anche in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al DM n.55 del 2014 per cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass n. 2386 del 2017; Cass n. 26608 del 2017; Cass n.
29606 del 2017). S
In ragion di tutto quanto esposto, l'appello va rigettato.
Ogni altra questione resta assorbita.
La regolamentazione delle spese processuali
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, in ragione dell'esito del giudizio la va condannata alla Parte_1
rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza- liquidate come da dispositivo - in favore di . Per tale fase vanno applicati Controparte_1
i parametri dello scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00
pagina 13 di 14 ed in relazione ai valori medi delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale e con attribuzione all'avv. Damiano Marangella qualificatosi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi , in favore dell'Erario, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- in funzione di Giudice Unico- dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede: rigetta l'appello; condanna , in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_1
spese di costituzione e di rappresentanza del Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t., e, per esso, in favore del difensore dichiaratosi
[...]
antistatario, avv. Damiano Marangella;
spese liquidate, per il presente grado, in complessivi euro 2.552,00 oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2012 perché parte appellante versi, in favore dell'Erario, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli il 21.12.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 19646 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, riservato in decisione all'udienza del 15.09.2025, avente ad oggetto: Appello avverso sentenza di Giudice di Pace e vertente
TRA
(P.Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. Sig.ra , con sede in Napoli alla piazza Nicola Amore, rappresentata e Parte_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Occhiuzzi (c.f.
) e IU MO (c.f. ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Napoli, Viale Gramsci, 23, procura in atti
APPELLANTE
E sito in Napoli Controparte_1 [...]
(c.f. ), in persona dell'Amministratore p.t., sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Marangella (c.f.
[...]
pagina 1 di 14 ) elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
Napoli, Piazza Giovanni Bovio 33, procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
- parte appellante: “Revocare il decreto ingiuntivo n. 9389/16 emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 20.12.2016 nel procedimento recante R.G. n. 3550/16, accertando e dichiarando che la nulla deve al Parte_1 Parte_2
appellato;
2. In alternativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 9389/16 CP_1
emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 20.12.2016 nel procedimento recante
R.G. n. 3550/16, accertando e dichiarando l'infondatezza e l'inesistenza del credito vantato dal nei confronti della Controparte_1
in quanto non adeguatamente provato;
3. Controparte_3
Condannare, altresì, l'appellato alla rifusione di spese e competenze del CP_1
doppio grado di giudizio, rimborso spese generali;
il tutto maggiorato di C.p.a. ed IVA come per legge;
4. In via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente gravame, riformare la sentenza appellata in merito alla regolamentazione delle spese di lite, riportandola nei valori medi tariffari ex D.M. n. 55/2014.
- parte appellata: “L'avv. Damiano Marangella quale procuratore costituito dell'appellato nel riportarsi Controparte_1
integralmente a tutti i propri scritti difensivi, nonché alle difese svolte in corso di causa, che in questa sede si abbiano per ripetute e trascritte, reitera le conclusioni già formulate nella comparsa di risposta chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze di giudizio. Impugna le avverse conclusioni, poiché infondate in fatto e diritto, chiedendone il rigetto integrale con tutte le conseguenze di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Va, preliminarmente, evidenziato che risulta regolarmente acquisito e presente in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado R.G. n. 24193/2017.
Va, altresì, premesso che la presente sentenza è redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4,
c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto chiarito, va evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9389/2016, ottenuto dal
[...]
per oneri condominiali non versati ed ha Controparte_1
convenuto in giudizio il condominio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi descritti nell'atto di opposizione. In particolare, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, ha dedotto preliminarmente la litispendenza e/o la continenza, pendendo giudizio di appello avverso la sentenza n. 8298/2016, resa dal
Giudice di Pace di Napoli in data 14.03.2016, all'esito del giudizio di opposizione proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 11187/2012, avente ad oggetto la medesima domanda. Nel merito l'istante ha dedotto l'insussistenza del credito azionato relativo ad esercizi non approvati dall'assemblea.
Il si è costituito nel giudizio di opposizione ed ha contestato la fondatezza CP_1
dell'opposizione e, quindi, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, eccependo, altresì, l'insussistenza di litispendenza o continenza.
Pertanto ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Il Giudice di Pace ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, pendendo il giudizio di appello innanzi al Tribunale di Napoli tra le stesse parti, ritenendo l'oggetto in parte comune.
Acquisito il fascicolo monitorio, intervenuta sentenza di rigetto a definizione del giudizio di appello, riservata la causa in decisione, con la sentenza n. 21943/2022, depositata in data 15.06.2022 il Giudice di Pace ha, così, provveduto: “rigetta
pagina 3 di 14 l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9389/2016; condanna
l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposto condominio che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 1.727,00
(millesettecentoventisette/00)di cui euro 40,00 per esborsi, ed euro 1.687,00 per competenze di avvocato , oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge”
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità e, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha formulato le conclusioni in precedenza riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 03.01.2023, si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo, in particolare, CP_1
la formazione del giudicato in punto di esigibilità del credito, accertata dal Tribunale di
Napoli con la pronuncia emessa in grado di appello, sopra descritta.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale va, preliminarmente, dichiarata la tempestività dell'impugnazione dal momento che, in assenza di prova della notifica della sentenza, tra la data della pubblicazione della sentenza (16.06.2022) e quella della notifica dell'atto di appello (22.08.2022) non risulta decorso il termine massimo di sei mesi contemplato dall'art. 327 c.p.c.
Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e
702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
pagina 4 di 14 l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass.
Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
In definitiva, per effetto della novella, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
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Prima dell'esame dei motivi del gravame, risulta opportuno riassumere sinteticamente i fatti dedotti dall'appellante:
pagina 5 di 14 1. in data 21.12.2012 il ha ottenuto dal Giudice di Pace di Napoli il CP_1
decreto ingiuntivo n. 11187/2012, con cui è stato ingiunto a il pagamento Parte_1
della somma di euro 2.130,43 a titolo di oneri condominiali, come da ricorso, di cui euro 1.222,57 per conguaglio gestione 01.05.2010/30.04.2011 ed euro 907,86 per quote ordinarie 01.05.2011/30.04.2012 (doc. sub 3 produzione appellante). Come allegati al ricorso per decreto ingiuntivo risultano indicati, tra gli altri: copia bilancio consuntivo 01.05.2010/30.04.2011; copia bilancio preventivo sintetico
01.05.2011/30.04.2012 con allegata ripartizione individuale: copia verbale assemblea
21.05.2012 di approvazione consuntivo preventivo e riparti.
2. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione, chiedendo Parte_1
la sospensione della efficacia esecutiva del decreto opposto, per le seguenti ragioni: 1) inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notifica nei termini di legge;
2) inesistenza del decreto ingiuntivo per inesistenza del ricorrente;
3) inidoneità della documentazione;
4) nullità dei documenti posti a base del ricorso, in particolare nullità della delibera assembleare del 21.05.2012 perché convocata da soggetto non legittimato, per mancata convocazione, omessa sottoscrizione da parte del presidente dell'assemblea e mancata comunicazione del verbale al non presente. CP_1
3. Il giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza n. 8298/2016, depositata il 14.03.2016, con cui il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, compensando le spese del giudizio e rilevando che: “dall'esame degli atti causa e delle produzioni di parte appare di palmare evidenza la inidoneità della documentazione prodotta dalla parte oggi opposta nella fase di ingiunzione ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633, 642 e seguenti cpc, perché in copia non legalizzata. Ne consegue che la domanda va accolta restando tuttavia impregiudicato il merito quanto alla sussistenza del credito”.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, deducendo due motivi: 1) la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia su un capo della domanda e segnatamente sulla domanda di accertamento della non pagina 6 di 14 debenza delle somme intimate;
2) ingiusta e immotivata compensazione delle spese di lite.
5. Con sentenza n. 7439 del 06.11.2020 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello, affermando, in parte motiva, che: “È pacifico che i vizi di annullabilità delle delibere condominiali non possano essere fatti valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che su tali delibere si fondi, sicché non occorreva esaminare, nel merito, i vizi dedotti. Ne consegue che, nel merito, non poteva pervenirsi ad una pronuncia di inesistenza della pretesa creditoria del con conseguente CP_1
infondatezza, nel merito, del primo motivo di appello. Giacché, peraltro, il CP_1
opposto non ha proposto appello incidentale, chiedendo l'accoglimento della domanda di pagamento, né tantomeno ha reiterato tale domanda non esaminata dal giudice di primo grado, come sarebbe stato suo onere fare (cfr Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7940 del 21.03.2019), non può essere emessa statuizione di condanna dell'opponente al pagamento degli importi già richiesti col ricorso monitorio dal odierno CP_1
appellato.”
6. Con ricorso depositato in data 12.05.2016 il Controparte_1
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9389/2016, con cui è
[...]
stato intimato a il pagamento della somma 2.221,24 richiesta a titolo di Parte_1
oneri condominiali relativi agli esercizi 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-
2016, al netto dell'acconto di euro 992,00, versato da in data 22.03.2016 Parte_1
(documento sub 2). Risultano allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, tra gli altri, i seguenti documenti: estratto consuntivo di spesa esercizio 2012/2013 riferito alla estratto consuntivo di spesa esercizio 2013/2014 Parte_1
riferito alla;
estratto preventivo esercizio 2014/2015 Parte_1
riferito alla raccomandata convocazione assemblea Pt_1 Parte_1 Parte_1
02.12.2014; raccomandata comunicazione verbale assemblea 27.10.2014; messa in mora del 04.05.2016.
pagina 7 di 14 7. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione per le Parte_1
seguenti ragioni: 1) litispendenza e/o continenza rispetto al giudizio di appello pendente innanzi al Tribunale di Napoli rg. 18223/2016; 2) insussistenza del credito per mancanza di approvazione da parte dell'assemblea dei relativi esercizi;
3) responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, cpc.
8. Con sentenza n. 21943 depositata il 15.06.2022, il Giudice di Pace di Napoli, definitosi nel frattempo il giudizio di appello, ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, osservando che: “in base alle osservazioni che precedono, rilevato che alcun effetto più spiega la sentenza poi impugnata, che è ormai rimasta circoscritta nell'ambito processuale, pur nella sua inusualità, giacchè il condominio ha preferito uniformandosi ad essa di riproporre la domanda, domanda quindi che, ab origine non creava alcuna litispendenza con il gravame, e ciò si dica anche grazie alla relativa decisione del Tribunale di Napoli,
l'opposizione deve essere respinta con la conferma del decreto opposto”.
Fatta questa doverosa ricostruzione della vicenda processuale vanno esaminati i tre motivi di doglianza:
Primo motivo di appello: ha dedotto la violazione del principio processuale del ne bis in idem e/o del Parte_1
precedente giudicato. Nello specifico parte appellante, in ragione del tenore della sentenza n. 7439/2020 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice di secondo grado, non essendo stata pronunciata la condanna della a pagare la somma oggetto del CP_4
decreto ingiuntivo revocato per mancato interposto gravame incidentale dal
, ha ritenuto che su tale domanda si fosse formato il giudicato, secondo i CP_1
principi in materia di giudicato, anche sull'inesistenza del credito azionato.
Il appellato ha contestato le deduzioni di controparte sostenendo che nel CP_1
primo giudizio definito in grado di appello si sarebbe formato il giudicato in ordine all'esistenza ed esigibilità del credito azionato in relazione agli esercizi fino al pagina 8 di 14 30.04.2012 in virtù dell'approvazione, con delibera del 21.05.2012, dei rendiconti consuntivi 2010/2011 e 2011/2012.
Il motivo di censura è infondato e va pertanto rigettato sulla base delle considerazioni che si vanno ad esporre.
Agli atti risulta depositata, in copia priva dell'attestazione prevista dall'art. 124 disp att.
c.p.c., richiesta quale prova del passaggio in giudicato, la sentenza n. 7439/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 06.11.2020 a definizione del giudizio di appello proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli a definizione della opposizione al decreto ingiuntivo, sopra descritta.
Orbene, ritiene questo Giudice che, sebbene la copia sia stata allegata senza la relativa attestazione di cui all'art. 124 disp att cpc prevista a prova del passaggio in giudicato, facendo applicazione del più recente orientamento della cassazione, è possibile ricavare la definitività del titolo, nel senso di stabilità di cui all'art. 324 c.p.c,. anche attraverso la valutazione del comportamento delle parti (cfr. di recente Cassazione civile, III sez. civ., sentenza n. 2827 del 05.02.2025 secondo la quale “La parte che eccepisce il giudicato esterno non ha l'onere di allegazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato eccepito.”).
Applicando tale principio, tenuto conto che entrambe le parti hanno invocato l'efficacia della sentenza, deve ritenersi provato il giudicato, nel suo significato formale di immodificabilità, relativamente alla sentenza n. 7439/2020, emessa dal Tribunale di
Napoli il 06.11.2020.
Affermata la definitività della sentenza, va, altresì, premesso che, come correttamente argomentato dal , avendo ad oggetto il primo giudizio di opposizione solo la CP_1
pretesa creditoria di detta parte verso la scaturente da due rendiconti Parte_1
consuntivi ( 2010/2011 e 2011/2012), la questione relativa all'eventuale formazione del giudicato può rilevare ai soli fini della verifica dell'esistenza o meno di una parte del credito oggetto del secondo decreto ingiuntivo.
pagina 9 di 14 Ai fini che occupano giova richiamare in questa sede i consolidati principi espressi dai giudici di legittimità sul cd. giudicato esterno.
In base alla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte ( cfr Cass. S.U, n.
13916 del 16.06.2006) “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”. Nelle successive pronunce si ribadisce che “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" ( cfr Cass. Sez.1 n. 6830 del 24.03.2014) o che “affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa
e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di "petitum", anche di "causa petendi", ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa” (cfr. Cass. Sez. L, ord. n. 16688 del 25.06.2018) o infine che
“L'identità tra due giudizi tra le stesse parti, quale presupposto per il verificarsi della preclusione derivante dal giudicato, può essere soltanto parziale, potendo ravvisarsi anche quando, nonostante la differenza del "petitum", uno stesso presupposto di diritto
o di fatto” ( cfr. Cass.Sez. sent. n. 22655 dell'11.09.2019).
Applicando i principi esposti al caso in esame, stante l'identità delle parti tra i due procedimenti introdotti a seguito di opposizione a due decreti ingiuntivi per oneri pagina 10 di 14 condominiali non pagati ( scaturenti da approvazione di rendiconti consuntivi di diverse annualità) e parziale identità di petitum tra gli stessi ( coincidenza della domanda di pagamento in relazione alle prime due annualità), ritiene chi scrive provata la risoluzione, in grado di appello, della questione, di fatto e di diritto costituente punto fondamentale comune tra le due cause, in ordine alla prova e. quindi, all'esistenza del credito del azionato con il primo decreto ingiuntivo. CP_1
A favore di tale conclusione militano le seguenti considerazioni: 1) il giudice di pace nel giudizio di opposizione al decreto 1187/2012, venendo meno ad un suo preciso dovere, nell'accogliere l'opposizione si è limitato a revocare il decreto ingiuntivo sulla base della ritenuta inadeguatezza, solo formale, della documentazione prodotta dal condominio a sostegno della sua pretesa monitoria, affermando, per il resto, di voler lasciare ”impregiudicato il merito della sussistenza del credito”; 2) a fronte dell'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di credito azionata dal , CP_1
la ha proposto appello non contestando la decisione del giudice di prime Parte_1
cure di revocare il decreto ingiuntivo ma lamentando solo l'omessa decisione su di uno specifico capo della domanda di opposizione nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione chiedendo accertarsi l'inesistenza del proprio debito ( e quindi del corrispondente credito) sulla scorta dei motivi di opposizione già proposti in primo grado;
3) in secondo grado il si è limitato a chiedere il rigetto dell'atto di CP_1
appello; 4) il giudice di secondo grado, nel ritenere il motivo di opposizione in parte fondato ma da rigettarsi nel merito, ha puntualmente esaminato i motivi dell'opposizione, pervenendo, sulla base di una serie di argomentazioni giuridiche, a rigettare la richiesta dell'appellante di una pronuncia di inesistenza della pretesa creditoria del . CP_1
E,' dunque, evidente che il giudice di secondo grado ha accertato l'esistenza del credito del ma, in ossequio al principio, espresso dalla Cass. S.U. n. 7490/2019, CP_1
non essendo stata proposta dall'ente di gestione, con appello incidentale, richiesta di pagina 11 di 14 condanna al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, al predetto accertamento non è seguita statuizione di condanna.
Pertanto il primo motivo di appello, negli esatti termini in cui è stato proposto, va rigettato perché infondato.
Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'insussistenza della pretesa creditoria, deducendo l'errata valutazione della prova e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo. In particolare con riferimento al credito già oggetto del primo decreto Parte_1
ingiuntivo, ha dedotto la mancata produzione del verbale assembleare del 21.05.2012, concludendo per la non debenza delle somme richieste per gli esercizi fino al 30.04.2012 pari ad euro 2.130,43, mancando prova dell'approvazione da parte dell'assemblea. Parte appellata ha contestato le deduzioni di controparte sulla base del tenore della sentenza n.
7439/2020.
Il motivo risulta assorbito dalla decisione di cui al paragrafo precedente, essendo stata accertata la debenza delle somme di cui al primo decreto ingiuntivo.
Terzo motivo di appello
L'appellante ha dedotto il vizio della sentenza sul punto relativo alla liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il Giudice di Pace ha così disposto: “le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi tariffari del secondo scaglione di valore aumentati del 40% avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed alla complessità della lite dovuta in prevalenza alle interferenze processuali del gravame poi respinto dal Tribunale”. Nello specifico secondo la difesa di Pt_1
non sarebbe adeguatamente giustificato l'aumento del 40% dei compensi non
[...]
comportando la lite la risoluzione di complesse questioni giuridiche.
La difesa di parte appellata ha contestato le deduzioni avverse.
Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass civile, sez. II, sentenza n. 24993 del 22.08.2023) nella liquidazione delle spese il giudice deve fornire pagina 12 di 14 adeguata motivazione quando ritiene di operare uno scostamento rispetto ai limiti massimi imposti dalla normativa vigente, essendo, invece precluso al giudice un discostamento al di sotto dei minimi tariffari. Nel caso che occupa la liquidazione del compenso risulta effettuata con riferimento ai valori medi ed il riconoscimento di un incremento del 40% per la complessità della lite basata su una motivazione esplicita e dettagliata, avendo fatto riferimento il giudice di pace in particolare “alla complessità della lite dovuta in prevalenza alle interferenze processuali del gravame poi respinto dal
Tribunale” (Cassazione civile, sez. II sentenza n. 8884 del 04.04.2024). L'importo complessivamente liquidato nella somma di euro 1.727,00, è compreso tra minimo tariffario (633,00) e massimo tariffario (euro 1.898,00) avuto riguardo a tutte le fasi
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e la percentuale di incremento riconosciuta ed applicata sui valori medi, pari al 40%, non supera il valore massimo di incremento applicabile pari al 50% (Cassazione Civile, sez. L., ordinanza n. 27723 del 25.10.2024,
“…il principio ha trovato applicazione anche in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al DM n.55 del 2014 per cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass n. 2386 del 2017; Cass n. 26608 del 2017; Cass n.
29606 del 2017). S
In ragion di tutto quanto esposto, l'appello va rigettato.
Ogni altra questione resta assorbita.
La regolamentazione delle spese processuali
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, in ragione dell'esito del giudizio la va condannata alla Parte_1
rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza- liquidate come da dispositivo - in favore di . Per tale fase vanno applicati Controparte_1
i parametri dello scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00
pagina 13 di 14 ed in relazione ai valori medi delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale e con attribuzione all'avv. Damiano Marangella qualificatosi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi , in favore dell'Erario, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- in funzione di Giudice Unico- dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede: rigetta l'appello; condanna , in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_1
spese di costituzione e di rappresentanza del Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t., e, per esso, in favore del difensore dichiaratosi
[...]
antistatario, avv. Damiano Marangella;
spese liquidate, per il presente grado, in complessivi euro 2.552,00 oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2012 perché parte appellante versi, in favore dell'Erario, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli il 21.12.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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