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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 14235/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14235/2021 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Via Villa BiSInano n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Evangelista
), come da procura in atti. CodiceFiscale_2
attore
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino (C.F. ), P.IVA_1 C.F._3
come da procura in atti. convenuto
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n. 69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta del convenuto sia i CP_2
verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato al Comune di la SI.ra Controparte_1
assumeva che il giorno 13 marzo 2019 alle ore 16.30, mentre percorreva a piedi Parte_1
procedendo sul marciapiedi di Via San Martino in , giunta all'altezza Controparte_1 del civico n. 117, l'istante inciampava a causa della pavimentazione del marciapiedi che si presentava dissestata, cadendo rovinosamente al suolo. Precisava l'attrice che il dissesto del marciapiedi, nella specie un dislivello della sede stradale, non era assolutamente visibile né segnalato e che nessun rimprovero le si poteva muovere, dal momento che non stava tenendo un comportamento abnorme o inidoneo allo stato dei luoghi. Rappresentava l'attrice infine che a seguito di tale evento riportava lesioni personali, come da documentazione medica in atti, dalle quali le erano residuati postumi invalidanti di natura permanente valutabili nella misura del 7% con una ITT di giorni 30 una ITP di giorni 60 al 50% ed una ITP di giorni 60 al
25%, chiedendo, pertanto, la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma di €
16.657,62- comprensiva del danno biologico e morale, oltre alle spese mediche sostenute ed al danno patrimoniale- ovvero di quella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Instaurata ritualmente la lite giudiziaria, si costituiva in giudizio il Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda attorea, infondata per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto. Deduceva in particolare la mancanza di prova del fatto storico e della propria responsabilità, nonché l'eccessività del quantum richiesto a titolo di risarcimento.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata la CTU medico-legale, formulate le conclusioni nei verbali di causa dalle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, escluse questioni preliminari di rito, essendo l'azione esperita dalla SI.ra sufficientemente determinata sia in ordine all'an che al Pt_1
quantum, la domanda va ritenuta parzialmente fondata e accolta per quanto di ragione.
La controversia che ci occupa si inquadra nell'annosa questione affrontata negli ultimi venti anni dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione afferente alla qualificazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione nella manutenzione e gestione delle strade.
Senza voler ripercorrere in maniera analitica il percorso giurisprudenziale sul punto, si precisa che questo Giudice aderisce alla tesi, oggi pacifica, secondo cui è applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche alla P.A..
In particolare, dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato CP_1
discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre
2 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La giurisprudenza ha più volte ribadito che è opportuno valutare caso per caso – in relazione all'estensione del territorio e l'uso generalizzato dello stesso da parte di terzi – la effettiva attività di controllo e gestione da parte dell'Ente, volta ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti (cfr Cass. n. 13114/95; Cass. civ. Sez. Un. n. 8588/97, con interpretazione avallata da Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156, secondo la quale nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost., ha tuttavia precisato che “la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte del terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità").
Si può ritenere a tale riguardo che costituisce indice sintomatico della effettiva possibilità di effettuare un costante controllo su strada demaniale la circostanza che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione di un centro abitato (da ultimo, cfr. Cass. n. 23924/2007,
Cass. n. 4962/2007, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15779/2006, Cass. n. 15383/2006).
La localizzazione di una strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la CP_1
possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (cfr Cass. 2006
n 15383).
Nel caso in esame, trattasi di strada pubblica centrale, localizzata nel perimetro di un centro urbano, dotato di sevizi pubblici (scuola).
Il custode del bene demaniale, diversamente dal custode di un bene privato il quale risponde in modo oggettivo dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in forza del principio “cuius commoda, eius incomoda “, sia in virtù della circostanza che il custode privato può impedire l'uso del bene da parte di terzi, limitando i danni derivanti da comportamenti altrui, è esposto a molteplici e imprevedibili rischi legati al comportamento più o meno civile degli utenti della strada, per cui la giurisprudenza ha precisato che bisogna adottare criteri di imputazione per la configurazione della responsabilità da cosa in custodia diversi rispetto a quelli propri del custode privato.
3 In particolare, è opportuno distinguere se la causa del danno sia un fattore intrinseco della struttura del bene oppure se il pericolo sia strettamente connesso alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato.
Nel primo caso, è più agevole individuare la responsabilità ex art. 2051 cc in forza dell'obbligo in capo al custode pubblico al controllo e alla manutenzione del bene.
Nel secondo caso, più spesso il comportamento di terzi o del creditore- danneggiato può considerarsi caso fortuito, purché l'agente di rischio abbia carattere estemporaneo tale da impedire un repentino ed efficace intervento dell'Ente.
Dall' applicabilità dell'art. 2051 alla P.A., ne discende che il danneggiato è onerato della dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento danno, mentre la P.A., al fine di ottenere l'esonero dalla responsabilità ex art. 2051 cc, deve provare il caso fortuito, cioè che il fatto presenti i requisiti di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità tali da interrompere il suddetto rapporto di causalità (cfr.
Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619). L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. “laddove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eSIibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (cfr. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805). La responsabilità della PA ai sensi dell'art. 2051 c.c. è configurabile a condizione che venga provato dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della prevedibilità soggettiva dello stesso "non si configura la responsabilità ... ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale conseguenza della cattiva manutenzione della strada se non si può ricondurre la fattispecie all'insidia o al trabocchetto laddove il pericolo sia manifestamente visibile all'utente". ( Cfr App. Napoli Sez. I, 05/01/2011 ).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte cadde rovinosamente Parte_1
a terra a causa del dissesto della pavimentazione stradale. In particolare la teste escussa
, indifferente, riferisce che “Era il 19 marzo 2019 e mi trovavo a Testimone_1
passeggiare con la SI.ra che frequentavo spesso. Mi trovavo a via S. Martino in Pt_1 [...]
, di pomeriggio, vicino alla scuola. Con noi c'era un'amica della SI.ra Controparte_1
di cui non ricordo il nome. Mentre camminavamo, la SI.ra Parte_1 Parte_1
4 inciampò su un dislivello del pavimento del marciapiede: vi erano più precisamente dei mattoni più in alto di altri. Ricordo che c'era la luce diurna. …….. la SI.ra cadde a faccia avanti.” Analogamente conferma le dette circostanze anche l'altra teste escussa
[...]
indifferente :” camminando per il Comune di recandoci alla libreria Tes_2 CP_1
MarSIlia; mentre stavamo camminando, l'attrice è inciampata su un rialzo di mattoni presente sul marciapiede ed è caduta a faccia a terra;
dopo la caduta della SInora, constatavo che sul terreno c'era un dislivello;
non ho chiamato io l'ambulanza ma altre persone che stavano lì intorno”.
Quest'ultima ha anche riconosciuto i luoghi dell'incidente dalle foto in atti mostratele che evidenziano il dislivello di cui si lamenta l'attrice nell'atto introduttivo, confermato dalle testi escusse.
La giurisprudenza ha espresso al riguardo un importante principio e cioè quello del legittimo affidamento “secondo cui l'utente della strada si aspetta che la sede stradale sia regolare, per cui in caso di pericoli, la responsabilità sulle strade è del custode pubblico” (cfr Trib di Gela n
214/2019 ;Cass n. 1697/09; Cass n 1994108, Cass. n. 0427/08, Cass. 27 gennaio 2009. Cass.
31 luglio 2008).
Tuttavia, a contemperamento del principio suesposto, la giurisprudenza ha più volte richiamato un altro giusto principio, quello di autoresponsabilità in virtù del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza eSIibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale (cfr Corte Appello Ancona sez II n.924/2019).
Tale principio trova il suo corollario nell'art. 1227 cc. la cui applicazione può condurre ad una riduzione del risarcimento del danno o ad una sua esclusione.
In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Sul punto è opportuno soffermarsi.
E' doveroso rilevare che l'episodio che ha causato il danno è avvenuto di giorno, nel primo pomeriggio verso le ore 16,00, come confermato da entrambe le testi escusse, secondo la stessa prospettazione attorea, in una strada principale e da ritenersi altamente frequentata perche nei pressi di una scuola, il che fa presumere verosimilmente che se avesse prestato maggiore attenzione nel procedere sul detto marciapiedi, avrebbe potuto evitare la caduta,
5 accorgendosi del dislivello che pure, dalle foto prodotte in atti, ad una vista più superficiale e meno attenta poteva effettivamente sfuggire.
Ebbene, in ossequio ai principi giurisprudenziali suesposti, e in forza dell'eSIenza di operare un giusto contemperamento tra gli stessi e alla luce delle circostanze fattuali sopra descritte, questo Giudice ritiene vi sia spazio applicativo per l'art. 1227 co. 1 cc, nella misura in cui la disattenzione della parte attrice abbia concorso a cagionare il danno.
Dalle considerazioni complessivamente esposte, la domanda pertanto va parzialmente accolta e il danno va liquidato nella misura del 50%, essendo ascrivibile un concorso di responsabilità in capo alla SI.ra nella misura del 50%. Parte_1
Il Ctu incaricato, che ha eseguito la consulenza sulla scorta della documentazione medica prodotta in atti, ha accertato che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito dall'attrice: “ Le lesioni riportate dalla IG.ra , in teoria , Parte_1
appaiono compatibili con la dinamica narrata dall'istante . Non vi è alcun motivo valido soprattutto relativamente alle fasi di urto e proiezione al suolo dell'istante per non accreditare le menomazioni residue e permanenti alle lesioni acute derivate dall'evento traumatico in esame.”.
Il Ctu all'esito degli accertamenti espletati ha concluso che l'attrice riportò “in seguito dell'infortunio 13-03-2019, i seguenti postumi permanenti: - esiti di trauma contusivo distorsivo di spalla dx con lesione di più tendini in arto dominante”.
Ha quindi riconosciuto alla SI.ra un danno biologico permanente quantificato nella Pt_1
misura del 4% (quattro per cento) di danno biologico permanente ed una inabilità temporanea nella seguente misura : ITP 75% =30 gg, ITP 50%=30gg, ITP 25%=30gg.. Ha altresì riconosciuto congrue le spese sostenute nella misura di euro 1079,22.
Essendo, pertanto, le conclusioni del CTU frutto di accurata indagine e di disamina degli elementi in suo possesso, il Tribunale adito ritiene di far proprie le stesse, ponendole a base della liquidazione dei danni.
I danni non patrimoniali vanno quindi liquidati secondo le valutazioni mediamente operanti ed in particolare secondo le cd. tabelle di Milano per l'anno 2024, comprendendo il danno biologico e tenendo conto della c.d. sofferenza soggettiva, senza alcuna personalizzazione, non risultando documentata una incidenza del danno sulle abitudini e sulle condizioni di vita dell'attrice, nella misura complessiva di euro 6043,11 all'attualità ( 50% della seguente somma di €. 12086,22, così composta: €. 5832,00 per danno biologico permanente, comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva al 4% su danneggiata di anni 60 all'epoca del sinistro + €.2587,50 per 30 giorni di ITT al 75% + €. 1725,00 per 30 giorni di
6 ITP al 50% + €.862,50 per 30 giorni di ITP al 25% + euro 1079,22 per spese mediche riconosciute) .
Poiché il risarcimento é espresso all'attualità appare necessario – ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro - riportare le somme sopraindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una "devalutazione" nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (13/03/2019) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. Dal deposito della presente sentenza decorreranno gli interessi legali sulla somma liquidata.
Vista la parziale soccombenza della parte convenuta, sussistono ragionevoli motivi per la compensazione del 50% delle spese di lite, ad eccezione di quelle del CTU nella misura definitiva liquidata con decreto in atti nella complessiva somma di €. 500,00, oltre accessori, con condanna per la restante parte – che si liquida secondo il valore della lite e la sua complessità a norma del DM 147/2022 e successive modifiche – in capo all'ente convenuto come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie in misura parziale la domanda risarcitoria avanzata da e, per Parte_1
l'effetto, condanna il in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4
al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro €. 6043,11 all'attualità oltre interessi legali a partire dalla data del sinistro (13.03.2019), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_4
pagamento delle spese di lite, che compensate nella misura del 50% in ragione della parziale
7 soccombenza dell'attrice, vengono liquidate in favore di quest'ultima in euro 125,00 per spese vive ed euro 2538,50 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'avv. Carlo Evangelista per dichiarazione di anticipo fattane;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' convenuto le spese di CTU nella misura liquidata con relativo decreto.
Così deciso in Napoli il 01.05.2025
Dott. Maria Esposito
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14235/2021 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Via Villa BiSInano n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Evangelista
), come da procura in atti. CodiceFiscale_2
attore
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino (C.F. ), P.IVA_1 C.F._3
come da procura in atti. convenuto
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n. 69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta del convenuto sia i CP_2
verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato al Comune di la SI.ra Controparte_1
assumeva che il giorno 13 marzo 2019 alle ore 16.30, mentre percorreva a piedi Parte_1
procedendo sul marciapiedi di Via San Martino in , giunta all'altezza Controparte_1 del civico n. 117, l'istante inciampava a causa della pavimentazione del marciapiedi che si presentava dissestata, cadendo rovinosamente al suolo. Precisava l'attrice che il dissesto del marciapiedi, nella specie un dislivello della sede stradale, non era assolutamente visibile né segnalato e che nessun rimprovero le si poteva muovere, dal momento che non stava tenendo un comportamento abnorme o inidoneo allo stato dei luoghi. Rappresentava l'attrice infine che a seguito di tale evento riportava lesioni personali, come da documentazione medica in atti, dalle quali le erano residuati postumi invalidanti di natura permanente valutabili nella misura del 7% con una ITT di giorni 30 una ITP di giorni 60 al 50% ed una ITP di giorni 60 al
25%, chiedendo, pertanto, la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma di €
16.657,62- comprensiva del danno biologico e morale, oltre alle spese mediche sostenute ed al danno patrimoniale- ovvero di quella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Instaurata ritualmente la lite giudiziaria, si costituiva in giudizio il Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda attorea, infondata per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto. Deduceva in particolare la mancanza di prova del fatto storico e della propria responsabilità, nonché l'eccessività del quantum richiesto a titolo di risarcimento.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata la CTU medico-legale, formulate le conclusioni nei verbali di causa dalle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, escluse questioni preliminari di rito, essendo l'azione esperita dalla SI.ra sufficientemente determinata sia in ordine all'an che al Pt_1
quantum, la domanda va ritenuta parzialmente fondata e accolta per quanto di ragione.
La controversia che ci occupa si inquadra nell'annosa questione affrontata negli ultimi venti anni dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione afferente alla qualificazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione nella manutenzione e gestione delle strade.
Senza voler ripercorrere in maniera analitica il percorso giurisprudenziale sul punto, si precisa che questo Giudice aderisce alla tesi, oggi pacifica, secondo cui è applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche alla P.A..
In particolare, dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato CP_1
discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre
2 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La giurisprudenza ha più volte ribadito che è opportuno valutare caso per caso – in relazione all'estensione del territorio e l'uso generalizzato dello stesso da parte di terzi – la effettiva attività di controllo e gestione da parte dell'Ente, volta ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti (cfr Cass. n. 13114/95; Cass. civ. Sez. Un. n. 8588/97, con interpretazione avallata da Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156, secondo la quale nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost., ha tuttavia precisato che “la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte del terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità").
Si può ritenere a tale riguardo che costituisce indice sintomatico della effettiva possibilità di effettuare un costante controllo su strada demaniale la circostanza che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione di un centro abitato (da ultimo, cfr. Cass. n. 23924/2007,
Cass. n. 4962/2007, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15779/2006, Cass. n. 15383/2006).
La localizzazione di una strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la CP_1
possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (cfr Cass. 2006
n 15383).
Nel caso in esame, trattasi di strada pubblica centrale, localizzata nel perimetro di un centro urbano, dotato di sevizi pubblici (scuola).
Il custode del bene demaniale, diversamente dal custode di un bene privato il quale risponde in modo oggettivo dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in forza del principio “cuius commoda, eius incomoda “, sia in virtù della circostanza che il custode privato può impedire l'uso del bene da parte di terzi, limitando i danni derivanti da comportamenti altrui, è esposto a molteplici e imprevedibili rischi legati al comportamento più o meno civile degli utenti della strada, per cui la giurisprudenza ha precisato che bisogna adottare criteri di imputazione per la configurazione della responsabilità da cosa in custodia diversi rispetto a quelli propri del custode privato.
3 In particolare, è opportuno distinguere se la causa del danno sia un fattore intrinseco della struttura del bene oppure se il pericolo sia strettamente connesso alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato.
Nel primo caso, è più agevole individuare la responsabilità ex art. 2051 cc in forza dell'obbligo in capo al custode pubblico al controllo e alla manutenzione del bene.
Nel secondo caso, più spesso il comportamento di terzi o del creditore- danneggiato può considerarsi caso fortuito, purché l'agente di rischio abbia carattere estemporaneo tale da impedire un repentino ed efficace intervento dell'Ente.
Dall' applicabilità dell'art. 2051 alla P.A., ne discende che il danneggiato è onerato della dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento danno, mentre la P.A., al fine di ottenere l'esonero dalla responsabilità ex art. 2051 cc, deve provare il caso fortuito, cioè che il fatto presenti i requisiti di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità tali da interrompere il suddetto rapporto di causalità (cfr.
Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619). L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. “laddove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eSIibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (cfr. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805). La responsabilità della PA ai sensi dell'art. 2051 c.c. è configurabile a condizione che venga provato dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della prevedibilità soggettiva dello stesso "non si configura la responsabilità ... ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale conseguenza della cattiva manutenzione della strada se non si può ricondurre la fattispecie all'insidia o al trabocchetto laddove il pericolo sia manifestamente visibile all'utente". ( Cfr App. Napoli Sez. I, 05/01/2011 ).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte cadde rovinosamente Parte_1
a terra a causa del dissesto della pavimentazione stradale. In particolare la teste escussa
, indifferente, riferisce che “Era il 19 marzo 2019 e mi trovavo a Testimone_1
passeggiare con la SI.ra che frequentavo spesso. Mi trovavo a via S. Martino in Pt_1 [...]
, di pomeriggio, vicino alla scuola. Con noi c'era un'amica della SI.ra Controparte_1
di cui non ricordo il nome. Mentre camminavamo, la SI.ra Parte_1 Parte_1
4 inciampò su un dislivello del pavimento del marciapiede: vi erano più precisamente dei mattoni più in alto di altri. Ricordo che c'era la luce diurna. …….. la SI.ra cadde a faccia avanti.” Analogamente conferma le dette circostanze anche l'altra teste escussa
[...]
indifferente :” camminando per il Comune di recandoci alla libreria Tes_2 CP_1
MarSIlia; mentre stavamo camminando, l'attrice è inciampata su un rialzo di mattoni presente sul marciapiede ed è caduta a faccia a terra;
dopo la caduta della SInora, constatavo che sul terreno c'era un dislivello;
non ho chiamato io l'ambulanza ma altre persone che stavano lì intorno”.
Quest'ultima ha anche riconosciuto i luoghi dell'incidente dalle foto in atti mostratele che evidenziano il dislivello di cui si lamenta l'attrice nell'atto introduttivo, confermato dalle testi escusse.
La giurisprudenza ha espresso al riguardo un importante principio e cioè quello del legittimo affidamento “secondo cui l'utente della strada si aspetta che la sede stradale sia regolare, per cui in caso di pericoli, la responsabilità sulle strade è del custode pubblico” (cfr Trib di Gela n
214/2019 ;Cass n. 1697/09; Cass n 1994108, Cass. n. 0427/08, Cass. 27 gennaio 2009. Cass.
31 luglio 2008).
Tuttavia, a contemperamento del principio suesposto, la giurisprudenza ha più volte richiamato un altro giusto principio, quello di autoresponsabilità in virtù del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza eSIibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale (cfr Corte Appello Ancona sez II n.924/2019).
Tale principio trova il suo corollario nell'art. 1227 cc. la cui applicazione può condurre ad una riduzione del risarcimento del danno o ad una sua esclusione.
In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Sul punto è opportuno soffermarsi.
E' doveroso rilevare che l'episodio che ha causato il danno è avvenuto di giorno, nel primo pomeriggio verso le ore 16,00, come confermato da entrambe le testi escusse, secondo la stessa prospettazione attorea, in una strada principale e da ritenersi altamente frequentata perche nei pressi di una scuola, il che fa presumere verosimilmente che se avesse prestato maggiore attenzione nel procedere sul detto marciapiedi, avrebbe potuto evitare la caduta,
5 accorgendosi del dislivello che pure, dalle foto prodotte in atti, ad una vista più superficiale e meno attenta poteva effettivamente sfuggire.
Ebbene, in ossequio ai principi giurisprudenziali suesposti, e in forza dell'eSIenza di operare un giusto contemperamento tra gli stessi e alla luce delle circostanze fattuali sopra descritte, questo Giudice ritiene vi sia spazio applicativo per l'art. 1227 co. 1 cc, nella misura in cui la disattenzione della parte attrice abbia concorso a cagionare il danno.
Dalle considerazioni complessivamente esposte, la domanda pertanto va parzialmente accolta e il danno va liquidato nella misura del 50%, essendo ascrivibile un concorso di responsabilità in capo alla SI.ra nella misura del 50%. Parte_1
Il Ctu incaricato, che ha eseguito la consulenza sulla scorta della documentazione medica prodotta in atti, ha accertato che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito dall'attrice: “ Le lesioni riportate dalla IG.ra , in teoria , Parte_1
appaiono compatibili con la dinamica narrata dall'istante . Non vi è alcun motivo valido soprattutto relativamente alle fasi di urto e proiezione al suolo dell'istante per non accreditare le menomazioni residue e permanenti alle lesioni acute derivate dall'evento traumatico in esame.”.
Il Ctu all'esito degli accertamenti espletati ha concluso che l'attrice riportò “in seguito dell'infortunio 13-03-2019, i seguenti postumi permanenti: - esiti di trauma contusivo distorsivo di spalla dx con lesione di più tendini in arto dominante”.
Ha quindi riconosciuto alla SI.ra un danno biologico permanente quantificato nella Pt_1
misura del 4% (quattro per cento) di danno biologico permanente ed una inabilità temporanea nella seguente misura : ITP 75% =30 gg, ITP 50%=30gg, ITP 25%=30gg.. Ha altresì riconosciuto congrue le spese sostenute nella misura di euro 1079,22.
Essendo, pertanto, le conclusioni del CTU frutto di accurata indagine e di disamina degli elementi in suo possesso, il Tribunale adito ritiene di far proprie le stesse, ponendole a base della liquidazione dei danni.
I danni non patrimoniali vanno quindi liquidati secondo le valutazioni mediamente operanti ed in particolare secondo le cd. tabelle di Milano per l'anno 2024, comprendendo il danno biologico e tenendo conto della c.d. sofferenza soggettiva, senza alcuna personalizzazione, non risultando documentata una incidenza del danno sulle abitudini e sulle condizioni di vita dell'attrice, nella misura complessiva di euro 6043,11 all'attualità ( 50% della seguente somma di €. 12086,22, così composta: €. 5832,00 per danno biologico permanente, comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva al 4% su danneggiata di anni 60 all'epoca del sinistro + €.2587,50 per 30 giorni di ITT al 75% + €. 1725,00 per 30 giorni di
6 ITP al 50% + €.862,50 per 30 giorni di ITP al 25% + euro 1079,22 per spese mediche riconosciute) .
Poiché il risarcimento é espresso all'attualità appare necessario – ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro - riportare le somme sopraindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una "devalutazione" nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (13/03/2019) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. Dal deposito della presente sentenza decorreranno gli interessi legali sulla somma liquidata.
Vista la parziale soccombenza della parte convenuta, sussistono ragionevoli motivi per la compensazione del 50% delle spese di lite, ad eccezione di quelle del CTU nella misura definitiva liquidata con decreto in atti nella complessiva somma di €. 500,00, oltre accessori, con condanna per la restante parte – che si liquida secondo il valore della lite e la sua complessità a norma del DM 147/2022 e successive modifiche – in capo all'ente convenuto come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie in misura parziale la domanda risarcitoria avanzata da e, per Parte_1
l'effetto, condanna il in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4
al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro €. 6043,11 all'attualità oltre interessi legali a partire dalla data del sinistro (13.03.2019), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_4
pagamento delle spese di lite, che compensate nella misura del 50% in ragione della parziale
7 soccombenza dell'attrice, vengono liquidate in favore di quest'ultima in euro 125,00 per spese vive ed euro 2538,50 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'avv. Carlo Evangelista per dichiarazione di anticipo fattane;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' convenuto le spese di CTU nella misura liquidata con relativo decreto.
Così deciso in Napoli il 01.05.2025
Dott. Maria Esposito
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