Art. 2. F u n z i o n i 1. L'osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere ((di promuovere e coordinare e)) , anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:
a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;
b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;
c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicita' nonche' all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalita' di protezione civile;
e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;
f) attivita' applicativa nei campi di sua competenza.
2. L'osservatorio geofisico sperimentale inoltre:
a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;
b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;
c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;
d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.
(( 2-bis - Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale )) 3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'osservatorio geofisico sperimentale, al centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all' articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , e' assegnato il compito di svolgere, in autonomia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicita' e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.
a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;
b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;
c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicita' nonche' all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalita' di protezione civile;
e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;
f) attivita' applicativa nei campi di sua competenza.
2. L'osservatorio geofisico sperimentale inoltre:
a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;
b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;
c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;
d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.
(( 2-bis - Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale )) 3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'osservatorio geofisico sperimentale, al centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all' articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , e' assegnato il compito di svolgere, in autonomia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicita' e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.