Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 12/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 16576 /2020 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BIONDI PASQUALE, con Parte_1 elezione di domicilio in CORSO NOVARA N. 10 PALAZZO ALTO, NAPOLI;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. INGANGI ALESSANDRA, con elezione di domicilio VIA M.ZANNOTTI,20 NAPOLI;
RESISTENTE
contro
:
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv.to GIANLIVIO
[...]
FASCIANO, con elezione di domicilio in VIA SAN GIACOMO 15, NAPOLI;
RESISTENTE
contro
: con il patrocinio dagli avv.ti Controparte_3
BRUNA BARRECA, NICOLA NERO e GIOVANNI RONCONI, con elezione di domicilio in VIA CORSO ARMANDO LUCCI 156, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori + altro
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15-10-2020 il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato dall'1-5-2009 al 15-6-2017 alle dipendenze di e, Controparte_4 quindi, dal 16-6-2027 al 15-4-2020, di società Controparte_5 consorziate al Controparte_6 aggiudicatario dell'appalto per la gestione dei servizi di pulizia e servizi CP_7 accessori presso gli Impianti di Napoli e stazioni limitrofe, esponeva che: alle predette società il aveva affidato l'esecuzione dei lavori relativi all'appalto di servizi CP_2 al quale era stato addetto per tutto il periodo di lavoro;
che il passaggio alle dipendenze della società era avvenuto senza soluzione di continuità con Controparte_1 mantenimento del livello professione e del trattamento retributivo e normativo posseduti, secondo quanto previsto dal CCNL Mobilità Area Attività Ferroviaria del
che, a decorrere dal 9-2-2019, aveva svolto mansioni superiori ascrivibili al livello D3, qualifica di Operatore specializzato;
che il datore di lavoro, nel corso del rapporto, aveva corrisposto una retribuzione inferiore a quella dovuta, perché: aveva addebitato le spese di bonifico per il pagamento della retribuzione;
aveva calcolato le ore non lavorate, in virtù del contratto di solidarietà ex dlgs 148/2015, in misura superiore a quelle previste;
non aveva riconosciuto correttamente il periodo di ferie spettanti per effetto dell'anzianità di servizio superiore ad otto anni né i permessi sostitutivi delle festività soppresse;
che, infine, alla cessazione del rapporto nulla aveva percepito a titolo di 13ma e 14ma mensilità e di indennità di vacanza contrattuale. Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiedendo, previa declaratoria del diritto all'inquadramento nel livello professionale D3, qualifica di operatore specializzato del ccnl di settore a decorrere dal 9-5-20192, la condanna di in solido ex art. 1676 c.c. e art. 29 dlgs 276 del 2003, con le altre Controparte_1 società convenute, al pagamento di € 8471,51, per le causali predette, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano le società convenute che, con varie argomentazioni, contestavano la fondatezza della domanda. La società tardivamente costituita, chiedeva dichiararsi la Controparte_1 cessazione della materia del contendere in relazione alle domande per 13ma e 14ma mensilità, ferie, ex festività e indennità di vacanza contrattuale;
contestava, per il resto, la fondatezza della domanda. Le altre società convenute contestavano, inoltre, l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 29 del dlgs 276 del 2003 e l'insussistenza dei presupposti ex art. 1676 c.c.. Contr In particolare ccepiva la prescrizione dei crediti, la decadenza ex art. 29 del dlgs 276 del 2003 ed il beneficio di preventiva escussione.
***** Oggetto del giudizio è, in primis, l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, a decorrere dal mese di febbraio 2019, nel superiore liv D3, quale Operatore Specializzato, del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviaria del 16-12-2016, da cui conseguono le differenze retributive. E', in evidenza, priva del requisito di interesse ad agire la domanda con la quale si chiede l'inquadramento nel suddetto livello, essendo il rapporto di lavoro cessato alla data di deposito del ricorso introduttivo. Ai sensi dell'art. 2103 c.c., nella formulazione a seguito delle modifiche ex art. 13 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Anche la nuova formulazione dell'articolo 2103 c.c., introdotto con il d.lgs 81 del 2015, applicabile ratione temporis, prevede il diritto del lavoratore all'assegnazione a mansioni superiori in caso di svolgimento delle medesime protratto nel tempo. E' appena il caso di evidenziare che il legislatore del 2015 ha introdotto alcune novità tra le quali la definitività dell'assegnazione dopo sei mesi continuativi e non dopo tre come in precedenza, dando così più tempo al datore per valutare l'idoneità del lavoratore al superiore incarico e lasciando, al contempo, alla contrattazione collettiva la facoltà di prevedere un termine anche più lungo dei sei mesi (il vecchio 2103 c.c., invece, consentiva alla contrattazione collettiva di prevedere un termine diverso, ma non superiore a tre mesi). Vi è, quindi, un ampliamento dei margini di flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro a cui si accompagnano, tuttavia, alcune preclusioni: la “diversa volontà del lavoratore” che può, dunque, rinunciare al diritto all'assegnazione definitiva delle mansioni superiori;
anche il riconoscimento di un superiore inquadramento, infatti, potrebbe comportare conseguenze non sempre favorevoli quali, ad esempio, la perdita del diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario (che non spettano agli impiegati direttivi, ai quadri e ai dirigenti) o la mancata applicazione della tutela legale contro i licenziamenti illegittimi (non spettante ai dirigenti, che sono licenziabili ad nutum); la sostituzione di altro lavoratore in servizio: mentre il vecchio 2103 c.c. faceva riferimento alla “sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto”, così includendo i lavoratori in malattia o le lavoratrici in maternità, ma escludendo i lavoratori in ferie, il nuovo 2103 c.c. parla di “ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio”; in tal modo si amplia il ventaglio di casi in cui non è possibile maturare il diritto alla “promozione automatica”. Ora come in passato, però, la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte, Cass. lav. 21.10.99, n. 11856). In ogni caso, quando vi è sostituzione di lavoratore assente, la cd. "promozione automatica" non opera se il sostituito ha diritto alla conservazione del posto. Ciò risponde alla ratio di evitare che, posta una determinata organizzazione imprenditoriale, si abbiano per un medesimo posto due titolari, con pregiudizio per il datore di lavoro e conflitto di interessi tra il lavoratore assente e quello che lo sostituisce nello stesso posto (in termini, Cass. lav., 22.8.97, n. 7874; Cass. lav. 13.8.96, n. 7541; v., anche Cass. n.3581 del 23/02/2004; Cass. n. 24348 del 15/11/2006). Ove, poi, un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione cui la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 12092 del
01/07/2004; Cass. n. 10905 del 24/05/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire ai fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola dunque, per giurisprudenza consolidata, in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto;
2) l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
3) la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass. n. 3446 del 20/02/2004; Cass. n. 20272 del 27/09/2010; Cass. n. 8589 del 28/04/2015; Cass. n. 30580 del 22/11/2019). Ed, evidentemente, incombe sul lavoratore allegare e poi dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in questi sensi, Cass. Sez. L, n. 20272 del 27/09/2010 cit.); in particolare, il lavoratore è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; Cass. n.20523 del 24/10/2005; Cass. SS.UU. n. 5454 del 06/03/2009; Cass. n. 15527 del 08/07/2014) . Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. Ciò posto, appartengano al livello E1 i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto. Tra i profili esemplificativi vi è quello degli “Operatori - Servizi Ausiliari o di Pulizia” che svolgono attività di carattere operativo di limitata complessità nell'ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della realizzazione del processo lavorativo. Appartengono, invece, al livello D, rivendicato, i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore. Tra i profili vi è quello di Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale che comprende: “Lavoratori che esplicano attività tecnico/amministrative richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception, di controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro della corrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte, di manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni amministrative connesse. Il raffronto tra le declaratorie sopra riportate porta ad evidenziare che il tratto differenziale, pur rimanendo nell'ambito delle mansioni d'ordine, tra il livello D e quello inferiore è nella maggiore e specifica conoscenza professionale ed adeguata esperienza, per lo svolgimento di attività pur sempre operative secondo metodi e procedure predefiniti, laddove, per il livello E è sufficiente unicamente l'esperienza di lavoro per lo svolgimento di attività di limitata complessità. E' pur vero che, per il livello rivendicato, è espressamente previsto dalla declaratoria generale che tra i compiti svolti vi sia anche l'attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Tali attività si ritiene, però siano complementari e sussidiarie rispetto a quelle previste in via principale e, pertanto, non strettamente caratterizzanti il profilo. Orbene, l'istante ha sostenuto di avere svolto mansioni di: apertura e chiusura dell'impianto, verifica del corretto funzionamento di ascensori e scale mobili, vigilanza non armata dell'impianto, segnalazione di guasti o anomalie, allertamento della manutenzione;
che per lo svolgimento delle suddette operazioni, il ricorrente era stato debitamente formato e aveva acquisito i relativi certificati di abilitazione. Dalla documentazione in atti risulta, innanzitutto, che il ricorrente è stato specificatamente istruito sui compiti di sorveglianza dell'impianto elevatore (v. doc. 8 nella produzione di parte ricorrente), di cui al Regolamento di Esercizio. Per il resto dall'istruttoria è emerso che il ricorrente, si occupava dell'apertura e della chiusura della stazione, attivando e disattivando gli impianti degli elevatori di cui verificava il corretto funzionamento;
riportava, quindi, al call center le operazioni di controllo effettuate al fine di consentire l'accesso del pubblico;
era, poi, addetto all'impianto di videosorveglianza della stazione e, per tale attività, aveva una postazione dedicata dalla quale provvedeva al controllo dei monitor collegati alle telecamere di videosorveglianza che riprendevano gli ascensori posti in stazione e gli ambienti della stazione e quelle circostanti;
in particolare svolgeva sorveglianza sul corretto funzionamento degli ascensori, con facoltà di intervento in caso di malfunzionamento o blocco;
segnalava eventuali guasti ed anomalie al call center, potendo, come detto, intervenire in caso di emergenza, su autorizzazione del call center, per il primo intervento che consisteva nel riportare l'ascensore al piano e nell'apertura delle porte per l'evacuazione degli occupanti. Una volta acclarato che il era addetto alla videosorveglianza degli Pt_1 impianti elevatori, risulta assolutamente rilevante, ai fini della evidenza del livello di conoscenza specialistica richiesta, il Regolamento di Esercizio, destinato, per l'appunto, alla descrizione dei compiti affidati al personale addetto alla telesorveglianza. In particolare, al punto 3.8 del predetto Regolamento è previsto che “Gli addetti alla videosorveglianza devono essere debitamente formati, informati e abilitati. dal Responsabile di Esercizio, relativamente alla: Apertura e chiusura impianto;
Sorveglianza; Modalità di soccorso;
Segnalazione delle anormalità di funzionamento dell'impianto; Modalità di chiamata alla Ditta di manutenzione;
Gestione degli incidenti.” Nel prosieguo, vi è, quindi, l'articolata e dettagliata elencazione e spiegazione delle attività che il personale addetto è tenuto a svolgere;
attività che contemplano sia il controllo del funzionamento degli elevatori attraverso la strumentazione e il riscontro visivo, sia di intervento diretto in caso di blocco. Orbene l'attività svolta, anche in questo caso in base a metodi operativi predefiniti e procedure codificate -aspetto, infatti, comune ad entrambi i profili- si ritiene si connoti del tratto differenziale della specifica conoscenza professionale che non sia quella semplicemente maturata in base all'esperienza di lavoro ovvero conseguita tramite abilitazioni, prevista per le attività del personale di livello E;
senz'altro, dalla descrizione delle attività contenute nel Regolamento di Esercizio emerge un grado di complessità (si pensi alle operazioni di primo intervento) tali da esondare rispetto alla minore, perché “limitata” complessità prevista per il livello E, per il quale, si ricorda è richiesta una conoscenza data anche solo dalla semplice esperienza di lavoro. Nel caso di specie, invero, è dallo stesso Regolamento di Esercizio che emerge che per il personale, tra cui il ricorrente, addetto alla telesorveglianza degli impianti, sia richiesto uno specifico percorso di formazione professionale. Ne consegue il diritto del ricorrente alle differenze retributive tra il livello E1 di inquadramento e quelle previste per il livello D3, profilo di Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale, che, per l'appunto, svolge “attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception, di controllo degli accessi aziendali”. Le differenze spettanti decorrono dalla data di febbraio 2019, di assegnazione all'impianto, come confermato dai testi escussi.
Residuano le domande relative alle differenze retributive per 13ma e 14ma mensilità, ferie, ex festività, ore aggiuntive, vacanza contrattuale e rimborso spese di pagamento della retribuzione. Nei limiti della minor somma di € 5170,86 (v. pagamento disposto da
[...] in data 19-2-2021) va dichiarata la parziale cessazione della materia del CP_1 contendere per le pretese a titolo di 13ma e 14,a mensilità, ferie, ex festività e indennità di vacanza contrattuale. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass. 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il riconoscimento del diritto dell'istante, avvenuto successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, limitatamente agli importi riconosciuti, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Venendo, quindi, alla determinazione delle somme ancora dovute, è stata disposta ctu contabile e, sulla base dell'elaborato peritale, si osserva:
VACANZA CONTRATTUALE Nulla questio. L'importo è stato riconosciuto nella misura spettante (per la restituzione di quanto avrebbe riconosciuto in misura superiore Controparte_1 rispetto a quella richiesta in ricorso, v. infra).
13MA E 14MA MENSILITA' In ordine alle mensilità aggiuntive, la difesa di parte ricorrente assume che, a parte le differenze che seguono la pretesa di superiore inquadramento, nello statino paga di febbraio 2021, sono state decurtate sotto la voce “recupero 13 mensilità” ovvero “recupero 14” parte degli importi dovuti a tale titolo. Come correttamente rilevato nella perizia, sebbene il diritto alla 13ma e 14ma mensilità maturi anche durante il contratto di solidarietà, ai fini della misura delle predette indennità, non deve ternesi conto delle ore non lavorate, in vigenza della solidarietà, in tal modo trovando spiegazione gli importi che l'azienda ha correttamente recuperato a tale titolo (v., per il calcolo della 13ma e 14ma, all. 11 e 12 della perizia). Le differenze dovute a tale titolo conseguono, quindi, solamente per effetto del diritto alla retribuzione per il superiore inquadramento.
INDENNITA' Controparte_8
Come ritenuto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 31 del CCNL di settore, per i lavoratori con più di otto anni di servizio, le ferie spettanti sono pari a 25 giorni, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 giorni. Il ricorrente alla data del 16/06/2017, data di inizio del rapporto di lavoro con la aveva già maturato 8 anni di servizio (v. assunzione presso Controparte_1 [...] in data 01/05/2009); tale anzianità è stata valorizzata nelle buste paga Controparte_4 della come facilmente si evince dalla prima busta paga del giugno Controparte_1
2017 alla voce scatti di anzianità, laddove viene indicato come maturazione del successivo scatto di anzianità maggio 2019.. Da ciò consegue che il ricorrente aveva diritto a 25 giorni di ferie per ciascun anno lavorato;
al contrario la società datrice di lavoro ha calcolato l'indennità per le ferie residue su solo 20 giorni, evidentemente, non considerando l'anzianità del ricorrente come invece stabilito, nel caso di passaggio di appalto, anche all'art. 16 comma 2.3 del CCNL. Gli è, poi, che, durante il contratto di solidarietà anche le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto e solo tale quota è posta a carico del datore di lavoro, mentre è a carico dell'ente di previdenza la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento. Il rateo da decurtare, in base al riscontro contabile e documentale effettuato dal
CTU, è stato, quindi, correttamente calcolato dalla resistente considerando i giorni/ore spettanti in base al CCNL decurtati del rateo di ferie per solidarietà e sottraendo le ferie godute, residuando a tale titolo, detratto quanto già corrisposto con il cedolino di febbraio 2021, ulteriori differenze economiche, nella misura come indicata in CTU (v. all. 12 e 13 della perizia).
FESTIVITA' SOPPRESSE L'art. 29 comma 4, del CCNL di settore prevede il diritto a 32 ore annue corrispondenti a 4 giorni all'anno, precisando che : “In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di servizio prestati”. In caso di solidarietà le festività soppresse non sono integrabili dall' che, CP_9 con proprie circolari (v, circolare in atti) ha chiarito che : “nell'ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili in quanto a carico del datore di lavoro “. Dalla CTU è risultato che le festività soppresse non fruite, al netto dei periodi di solidarietà, andavano riconosciute nella misura corrisposta nella busta paga di febbraio 2021 (v. all 14 e 15). Sicchè null'altro è dovuto a tale titolo, se non per effetto della maggiore retribuzione spettante per il superiore livello rivendicato.
ORE LAVORATIVE AGGIUNTIVE Dall'espletata consulenza contabile, risulta che la prospettazione attorea circa l'errato calcolo delle ore effettivamente lavorate, tenendo conto del contratto di solidarietà, è priva di fondamento. Il CTU, premesso che la quota di solidarietà applicata è stata pari al 18,42%, ha, invece, riscontrato che l'azienda, nell'elaborazione delle buste paga, ha correttamente dapprima indicato l'importo orario (di misura inferiore rispetto al CCNL) per le ore di solidarietà, dall'azienda stessa anticipate per conto dell' e che, di seguito ha CP_9 sottratto, in quanto ore non lavorate (v. esempio di calcolo per la busta paga di agosto
2017). Si legge nella perizia che “Le ore che l'azienda deve effettivamente retribuire derivano dalla differenza tra le 160 ore previste dal contratto (che comprendono le ore per permesso, handicap e le ferie ) e le 26,60 ore non lavorate in regime di solidarietà. Tali ore non lavorate le paga l' ( in base all'importo previsto per la solidarietà) CP_9 fino a corrispondere al lavoratore le 160 ore (comprensive delle ore per permesso handicap e le ferie) previste dal CCNL”. Ha, quindi, concluso nel senso che, per tutto il periodo di lavoro, non sono risultare ore eccedenti lavorate e non retribuite, tranne che per i mesi di aprile e maggio
2018, per i quali le ore retribuite complessivamente sono state inferiori alle 160 previste dal CCNL, da cui conseguono le differenze ancora spettanti, nella misura come indicata in perizia. SPESE ACCREDITO STIPENDIO Senz'altro illegittima è, invece, la decurtazione mensile della retribuzione nella misura corrispondente alle spese per il bonifico ai fini dell'accredito dello stipendio sul conto corrente del lavoratore. Secondo l'insegnamento di legittimità (v. Cass, n. 22362 del 7/8/2024; Cass. n. 24877 del 4/10/2019) va escluso che il datore di lavoro possa pretendere il rimborso dei costi dei servizi aggiuntivi collegati alle obbligazioni gravanti a suo carico, a meno che non ne provi l'insostenibilità in rapporto alla propria organizzazione aziendale, potendo l'eccessiva gravosità della prestazione giustificare l'inadempimento del debitore ceduto (datore di lavoro), solo ove il creditore (lavoratore) non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un "equo contemperamento degli interessi" (Cass. S.U. 21 dicembre 2005, n. 28269).
Va, altresì, escluso che l'insostenibilità dell'onere possa risultare semplicemente dall'elevato numero di dipendenti dell'azienda, dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenuto conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione. La doverosità di tale dotazione va valutata tenendo conto dell'aggiunta (ad opera dell'art. 375 d.lgs. 14/2019 e succ. modd., Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) al primo comma dell'art. 2086 c.c. (con sostituzione della rubrica con quella di "Gestione dell'impresa") di un secondo comma, nel senso che tale dotazione
è divenuta un obbligo di legge, avendo "l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ... il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa ... "
In tale prospettiva, nel caso di specie, a fronte della necessità di allegare e provare, con fatti positivi, la maggiore gravosità delle prestazioni comportate dal servizio di contabilizzazione e di gestione amministrativa, funzionale all'accredito dello stipendio degli impiegati rispetto alla propria organizzazione aziendale, tale da determinare costi ingiusti, intollerabili o sproporzionati, meritevoli quindi di essere ristorati, la società – tra l'altro, tardivamente costituita- si è, tuttavia, limitata ad affermare che le modalità di pagamento erano state richieste dal lavoratore. Fin troppo evidente che tale affermazione, abortita allo stato di mera petizione di principio, non assolve agli oneri di allegazione e prova richiesti ai fini predetti. Spetta, pertanto, a tale titolo la somma, peraltro, non contestata di € 60,00.
E', poi, appena il caso di aggiungere l'erroneità della prospettazione della difesa di laddove ha inteso porre a compensazione del proprio debito le Controparte_1 maggiori somme (v., ad esempio, a titolo di indennità di vacanza contrattuale) che avrebbe corrisposto al lavoratore rispetto a quelle dovute per legge o per contratto. La corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass. n. 19923 del 22/09/2014). Nella specie, nulla affatto ha allegato il datore di lavoro per sostenere la sussistenza dei presupposti per potere ritenere non dovute le somme maggiori corrisposte. Ne consegue, la condanna del datore di lavoro al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente delle somme ancora dovute a titolo di indennità sostituiva di ferie, ore aggiuntive e differenze retributive per effetto del superiore inquadramento e della decurtazione delle spese di bonifico, nella misura di € 774,19 come indicato nell'elaborato peritale della dott.ssa , rispetto al quale non sono state sollevate Per_1 censure specifiche, oltre € 60,00 per la decurtazione della retribuzione mensile per le spese di bonifico, per l'importo complessivo di € 834,19. Su tali somme competono accessori di legge ex art. 429 c.p.c. Quanto al regime di solidarietà, non è seriamente contestato ed, in ogni caso, risulta documentato (v., per tutti, lettera di assunzione) che il ricorrente sia stato addetto all'appalto con CP_7
Ciò posto, va, fin da subito sgombrato il campo, dalle questioni che concernono l'applicabilità del regime di solidarietà nei confronti di CP_7
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v., Cass. n. 6333 del 05/03/2019), il divieto posto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 comma 2^ del citato decreto, ulteriormente specificato dall'art. 9 del d.l. n. 76/2013, (conv., con modif., dalla L. n. 99 / 2013), non trova applicazione nei confronti di soggetti privati, quale è nella specie, ai quali pure si applica CP_7 il codice dei contratti pubblici quali "enti aggiudicatori", in quanto non vi è un espresso divieto di legge ed inoltre il d.lgs. n. 276/ 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il d.lgs. n. 163/ 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto sono tra loro compatibili (cfr. Cass. 24/05/2016 n.10731;
Cass. 06/04/2017 n. 8955 e Cass. sez. 20/07/2018 n. 19339 ).
Si è sottolineato che il codice dei contratti pubblici non contiene "una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, quarto comma 163/2006).
E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è -preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il d.lgs.
276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell'appaltatore previsto dall'art. 1676 c.c. (Cass. 7 luglio 2014, n.
15432)." Per l'effetto "ben a ragione si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, comma 2^ D.Igs. 276/2003 a quei soggetti privati, quale anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure Controparte_10 siano soggetti.
Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il d.lgs.
276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma dell'art. 5, primo comma d.p.r.
207/2010, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, primo comma, lett. b)
d.p.r. cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice").
Il d.lgs. n. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432)."
Per l'effetto si è ritenuto che nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto Contr privato come le due discipline possano concorrere stante, come prima osservato, l'assenza di un espresso divieto di legge e la chiarita compatibilità -delle finalità cui ciascuna è finalizzata ( cfr. in termini le già ricordate Cass. n. 10731/ 2016; Cass. n.
19339/ 2018, nonchè Cass. Sez. Lav. n. 10664 del 23.5.2016 e, in senso confermativo, anche Cass. Sez. Lav. n. 20327 del 10.10.2016 e Cass. 10777 del 03/05/2017; da ultimo
Cass. n. 444 del 10/01/2019; Cass. n. 11536 del 02/05/2019).
Sussiste, altresì, la responsabilità ex art. 29 del convenuto. CP_2
Giova, nuovamente, l'insegnamento della Suprema Corte che, giudicando una analoga fattispecie in materia di appalto di lavori pubblici, ha riconosciuto (v. Css.n. 6208/2008) che il negozio di affidamento dei lavori tra e impresa consorziata CP_2 deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto) per ciò che concerne la speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c., a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente e, quindi, dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice nei confronti del sub-committente, giusto il condiviso principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante;
sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. Cass.n. 12048/2003). Pertanto, deve, senz'altro essere escluso che il rapporto tra e CP_2 consorziata possa invece essere qualificato in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla CP_2 consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori. In relazione ai contratti di appalto stipulati dal e poi ceduti alle imprese CP_2 consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il va, infatti, considerato alla stregua di un subcommittente e la vicenda CP_2 contrattuale va riguardata come un caso di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto. Quest'ultimo ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c., ma anche –come maggiormente rileva nella presente controversia- dell'art. 29 L. n. 276/2003, all'interno della cui disciplina garantistica ricade (cfr. in motivazione Cass. n. 24368 del 16/10/2017; Cass. n. 16259 del 20/06/2018; Cass. n. 25172 dell' 08/10/2019).
Le convenute hanno, in via ulteriore, contestato che la responsabilità ex art. 29 del d.lgs 276/2003 si estenda alle indennità di natura risarcitoria, quale quella per ferie non fruite e per permessi, in quanto emolumenti non corrispettivi della prestazione lavorativa e, in ogni caso, non passibile di essere monetizzati. Il rilievo risulta fondato. Sulla questione, la Suprema Corte (v. Cass. n. 10354 del 19/05/2016, Cass.n. 23303 del 18/09/2019) ha da tempo affermato che” In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione trattamenti retributivi;
di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”. Sulla base di tale principio ha, quindi, affermato che non rientrano nella retribuzione le somme per buoni pasto e indennità sostitutiva ferie, ovvero i permessi non goduti (v., da ultimo, Cass. n. 1450 del 21/01/2025). L'obbligazione ex art. 29 va, in definitiva, limitata alle sole differenze retributive per effetto del superiore inquadramento, per ore aggiuntive e per le decurtazioni della retribuzione per le spese di accredito dello stipendio. Infondata è, ancora, l'eccezione del beneficium excussionis. Per un corretto inquadramento giuridico della questione, occorre ribadire, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. n. 4237 del 13/02/2019; Cass. n.29629 del 14/11/2019), la natura sostanziale del regime di solidarietà nelle obbligazioni (Cass. 13 maggio 2014, n. 10337). La natura sostanziale del regime di solidarietà comporta la naturale applicazione della legge vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione (art. 11 disp. prel. c.c.): non alterando un tale regime normativo la previsione del beneficio di escussione, in quanto mera modalità di realizzazione della garanzia per il creditore della solidarietà esclusivamente in fase esecutiva (Cass. 16 gennaio 2009, n. 1040; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25378). Ebbene, se la disciplina normativa è quella vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione, questo deve essere individuato, nel caso di specie, non già all' atto della stipulazione dell'appalto, che costituisce il rapporto istitutivo del regime di solidarietà (tra committente imprenditore o datore di lavoro e appaltatore), ma della maturazione del credito (nella data indiscussa del corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro), essendo la committente obbligata in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tanto meno, essa potrebbe essere individuata nel momento di esigibilità del credito, in quanto elemento accidentale e non costitutivo dell'obbligazione garantita dal regime di solidarietà. Tanto chiarito, la disciplina correttamente applicabile è pertanto quella dell'art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, nel testo novellato dal d.l. 25/2017, conv. con mod. in L. 49/2017 e in vigore dal 22 aprile 2017, che ha soppresso il beneficio di escussione. Pure infondata è l'eccezione di decadenza, essendo l'appalto terminato alla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2020. Infondata è, infine, l'eccezione di prescrizione. Si rammenta che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 26246 del 06/09/2022; Cass. n. 18008 del 01/07/2024). Essendo il rapporto cessato in data 15-4-2020 è evidente che alcun termine di prescrizione risulta affatto maturato. Contr e Controparte_2
vanno, pertanto, condannate in solido, con la società
[...] Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 800,00 oltre accessori ex art. 429 cpc, limitatamente cioè alle sole differenze di natura strettamente retributiva dovute in ragione del superiore inquadramento spettante, delle ore aggiuntive, della decurtazione per le spese di accredito di stipendio, vacanza contrattuale e ratei di 13ma e 14ma mensilità (con esclusione, quindi, delle peraltro, risibili differenze per indennità sostitutiva delle ferie e permessi). Le spese di lite, anche in base al criterio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla data del pagamento parziale avvenuto dopo il deposito del ricorso, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la società al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma di € 834,19, di cui € 800,00 in solido con le altre società convenute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
2) condanna i convenuti solidalmente tra loro al pagamento delle spese legali dell'istante che si liquidano in € 3500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario
Così deciso in data 12/06/2025
Il giudice
Dott. Giovanna Picciotti