Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
P
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°557 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lo Dico ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Siracusa n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Annalisa Tardino.
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale P_ Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale P_ rappresentato e difeso dagli Avv. ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro. Appellato
All'udienza di discussione del 5 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28 maggio 2021, innanzi al Tribunale G.L. di
Agrigento, aveva esposto: Parte_1
-che nell'anno 2013 la società finanziaria aveva avviato una Parte_2 procedura esecutiva presso terzi, per un credito vantato nei suoi confronti e pari a complessivi € 44.611,25, indicando quale terzo pignorato il predetto Istituto previdenziale;
- durante tale procedura, l' aveva omesso di fornire la prescritta P_ dichiarazione di terzo avendo dovuto, piuttosto, evidenziare che, alla data della
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- in conseguenza di tale omissione, il Giudice delle Esecuzioni presso il
Tribunale di Agrigento, ritenendo non contestato il credito, aveva emesso ordinanza di assegnazione alla l'intero importo richiesto dal creditore procedente, pari Parte_2 ad € 44.611,25, oltre € 2.500,00 (oltre iva e cpa) per spese legali;
-con decorrenza 01 maggio 2018, egli era stato posto in quiescenza e, conseguentemente, da tale data, gli era stata riconosciuta la pensione di vecchiaia erogata dall' (gestione dipendenti pubblici); P_
- al momento del pensionamento l' non aveva operato alcuna trattenuta sul P_ trattamento pensionistico in godimento;
- nel mese di febbraio 2019 egli aveva subito altra procedura esecutiva presso terzi, azionata dalla Società PU PR s.p.a. e, in detta occasione,
l'Istituto previdenziale, nella qualità di terzo pignorato, aveva reso la dichiarazione positiva, mettendo a disposizione del creditore procedente, con accantonamento dal mese di marzo 2019, la somma di € 149,70 (pari al quinto della pensione corrisposta al netto del minimo impignorabile);
-nel formare detta dichiarazione l non aveva fatto alcun riferimento alla P_ procedura esecutiva precedentemente incoata, nell'anno 2013, da parte della Pt_2
;
[...]
- in ragione di detta dichiarazione, il Giudice delle Esecuzioni presso il
Tribunale di Agrigento, aveva assegnato al creditore procedente la somma mensile di
€ 149,70;
- in seguito, a decorrere dal mese di maggio 2019, l' , senza nessuna P_ preventiva comunicazione e / o avvio di procedimento amministrativo e, comunque, senza essere in possesso di un valido titolo legittimante, aveva applicato sulla prestazione pensionistica in godimento, un'ulteriore trattenuta mensile di € 152,36 (pari al quinto della pensione erogata), al fine di recuperare la somma di €
44.611,25 e cioè il credito precedentemente azionato dalla;
Parte_2
- per tale ragione, ritenendo illegittimo l'operato dell' che lo aveva P_ costretto a subire, contestualmente, sul proprio trattamento pensionistico ben due trattenute mensili (la prima dell'importo di € 149.70, ascrivibile al pignoramento promosso dalla PU PR, e la seconda dell'importo di € 152,36, ascrivibile al recupero da parte dell' delle somme pagate in favore della P_ Pt_2
), aveva chiesto al Tribunale:
[...]
a) di ritenere illegittima la trattenuta mensile di € 152,36 operata dall' P_
(in ragione del credito vantato dalla , in quanto posta in essere in Parte_2 mancanza di un valido titolo legittimante e / o di preventiva comunicazione e / o
2 avvio di procedimento amministrativo e / o esecutivo e, comunque, non essendovi prova dell'avvenuto pagamento da parte dell' ed in favore della della P_ Parte_2 somma assegnata dal Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Agrigento;
b) in subordine, di ritenere illegittima detta trattenuta, in quanto disposta in aperta violazione dei principi vigenti in tema di divieto di cumulo di più pignoramenti sul medesimo trattamento pensionistico;
c) in ogni caso, di condannare l a restituire tutte le somme indebitamente P_ trattenute dal maggio 2019.
L' aveva contestato la domanda chiedendone il rigetto, precisando che non P_ aveva fatto altro che eseguire dei provvedimenti emessi dal Giudice dell'esecuzione nei confronti del ricorrente, nell'ambito di procedimenti di cui lo stesso è stato parte e che dallo stesso non sono mai stati contestati, come era suo onere;
deduceva, quindi, di non avere nessuna responsabilità in quanto era principalmente onere del ricorrente impugnare le ordinanze di assegnazione qualora le avesse ritenute ingiuste\illegittime, sicché il suo comportamento si pone come atto dovuto in quanto
l' effettua due trattenute per pignoramento in esecuzione di altrettante CP_2 ordinanze di assegnazione, ordinanze mai contestate s/o opposte dal debitore esecutato sig. .. Parte_1
Con sentenza n. 108/2023, emessa il 7 febbraio 2023, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che se da un lato le trattenute mensili per cui vi è causa
(segnatamente, una pari a 152,36 euro mensili in favore di e l'altra pari Parte_2
a 149,70 euro in favore di PU PR S.p.A.) sono operate dall' in P_ esecuzione delle ordinanze di assegnazione ritualmente emesse dal Giudice dell'Esecuzione a conclusione dei procedimenti esecutivi presso terzi, dall'altro non vi è prova che il ricorrente, quale debitore esecutato, abbia presentato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso le suddette ordinanze al fine di far valere eventuali vizi delle stesse;
ed ha ritenuto, quindi, che le doglianze formulate in questa sede risultano tardive.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 12 giugno 2023, lamentando l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale per non avere rilevato la sua carenza di interesse ad impugnare le ordinanze di assegnazione, essendo egli ben consapevole della debenza dei crediti consacrati in titoli esecutivi ed essendosi, invece, consolidato tale interesse solo dal momento in cui l' aveva, illegittimamente, operato la trattenuta di € 152,36, sul cedolino di P_ pensione del mese di maggio 2019, quando era ormai maturato il termine per opporre le due ordinanze;
rileva che sarebbe stato onere dell' avendo omesso la P_ dichiarazione di terzo, opporre l'ordinanza di assegnazione.
3 Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha omesso di statuire sulle eccezioni dirette a rilevare l'assenza di prova, da parte dell'Istituto, del pagamento, in favore della delle somme pignorate Parte_2
(mentre avrebbe dovuto corrispondere l'intero importo e poi agire in regresso nei suoi confronti, procurandosi un valido titolo) e la violazione del divieto di cumulo di più pignoramenti, avendo dovuto l' tenere conto dell'accantonamento, da marzo P_
2019, della somma di € 149,70 (pari ad un quinto della pensione corrisposta al netto del minimo pignorabile) in favore di PU PR s.p.a. , e in ragione di ciò mettere il proprio credito in coda alla somma già assegnata.
Ha resistito l' con memoria del 26 luglio 2023, per il rigetto del gravame, P_ ribadendo le difese in ordine alla legittimità del proprio operato.
All'udienza del 5 giugno 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
L'appello è infondato. Risulta in atti che nell'ambito della procedura esecutiva promossa, presso il
Tribunale di Agrigento (RG n.1652\2013), dalla contro Parte_2 Parte_1 con atto di pignoramento presso terzi notificato il 25/09/2013 (per l'udienza del 15/11/2013), è stata rilasciata dall' dichiarazione di terzo negativa, ai sensi P_ dell'art.547 c. p. c . tramite fax indirizzato all'avv. Antonio Contrino, procuratore di in data 07/11/2013 (cfr. doc. in fasc. . Parte_2 P_
Nonostante tale dichiarazione negativa, all'udienza del 15/11/2013 il G.E. ha invitato l'Istituto a fornire chiarimenti in ordine alla dichiarazione resa - rinviando all'udienza del 20/12/2013 - che non venivano forniti non avendo l' null'altro da P_ dichiarare;
ancora, all'udienza del 20/12/2013, il G.E. ha disposto l'integrazione della dichiarazione con le somme dovute a titolo di TFS, rinviando all'udienza del
07/02/2014; tale richiesta rimaneva senza esito alcuno non essendo mutata la situazione del terzo pignorato;
quindi, all'udienza del 07/02/2014, l'avv. Contrino ha chiesto ed ottenuto altro termine per la notifica del precedente verbale;
all'udienza del 18/03/2014 il G.E. ha stabilito che l'Istituto provvedesse a rendere la dichiarazione, con l'avviso che, in mancanza, avrebbe proceduto ai sensi dell'art.549 c.p.c.; indi all'udienza del 08/05/2014 l'avv. Contrino ha dichiarato che il terzo P_ non aveva provveduto a rendere la dichiarazione ed il G.E. , a scioglimento della riserva, ha assegnato le somme pignorate, sicché, in data 06/08/2014 veniva notificata all' tale ordinanza con la quale il terzo è stato condannato a pagare € 44.611,25 P_
+ 2.500,00 oltre iva e c p a di spese.(v. atto di pignoramento presso terzi, verbali di causa e ordinanza di assegnazione, in fasc. . P_
4 Tale ordinanza, non contestata dal debitore esecutato ai sensi Pt_1 dell'art.617 c.p.c., è divenuta definitiva. L' in coerenza con la dichiarazione negativa in cui dava atto di non avere P_ alcun attuale rapporto di dare-avere con il non ha eseguito l'ordinanza Pt_1 suddetta.
In data 17/09/2018 veniva promossa innanzi al Tribunale di Agrigento altra procedura esecutiva con pignoramento di PU Pronto prestito S.p.a. contro il
(n.1112/2018 RGE), nella quale l' ha rilasciato la dichiarazione di terzo in Pt_1 P_ data 14/01/2019, con accantonamento, da marzo/2019, della somma di € 149,70; successivamente ha eseguito la relativa ordinanza di assegnazione, versando mensilmente in favore del creditore la somma di € 149,70 con scadenza 07/2041 e saldo di €11,55. (v. doc nn.2,3,4 fasc. . Pt_1
Quindi, avendo ricevuto diverse diffide da ,. volte a sollecitare Parte_2
l'esecuzione della prima Ordinanza di assegnazione, essendo stato, medio tempore, il collocato in pensione (v. lettere in fasc. e cedolini pensione da Pt_1 Pt_2 P_ febbraio 2019 a maggio 2021, doc. n.5-10, in fasc. , con la rata di maggio Pt_1
2019 l' , ha versato al creditore la somma di € 7.496,53 dal Trattamento di Fine CP_2
Servizio e, mensilmente da pensione, la somma di € 152,36, con scadenza 07/2041 e saldo di € 82,40. Ne deriva che l' ha effettivamente agito in adempimento dei provvedimenti P_ emessi dal Giudice dell'esecuzione, nell'ambito di procedimenti di cui il è Pt_1 stato parte e dallo stesso mai contestati, trattenendo gli importi mensili sulla pensione e versandoli ai creditori.
L' , in altri termini, effettua due trattenute per pignoramento in esecuzione P_ di altrettante ordinanze di assegnazione, mai contestate dal debitore esecutato, risultando, quindi, infondati gli assunti circa l'arbitrarietà del recupero del credito assegnato a in assenza di un titolo legittimante, costituito proprio Pt_2 dall'ordinanza del G.E. che riguarda le somme a debito dell' (per Tfs e/o P_ pensione) nei confronti del Pt_1
Non merita accoglimento neppure il motivo di gravame relativo alla non cumulabilità dei pignoramenti.
A prescindere dalla circostanza che il non ha opposto l'ordinanza di Pt_1 assegnazione relativa alla procedura esecutiva promossa da PU PR
s.p.a. per evidenziarne l'eventuale superamento del limite di pignorabilità – rispetto alla precedente esecuzione – determinato dall'accantonamento preannunciato dall' vale rilevare che in caso di più pignoramenti, le trattenute non possono P_ complessivamente superare il 50% della pensione netta, che sia a sua volta superiore alla soglia di non pignorabilità (corrispondente alla misura dell'assegno sociale
5 aumentato della metà - pari, per il 2019, ad € 679,0 - secondo l'art.545 c.p.c., nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto Aiuti-bis), ipotesi non verificatisi nel caso in esame.
L'appello va, quindi, respinto e la sentenza confermata. Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell' come in dispositivo. P_
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.108/2023 emessa il 7 febbraio 2023 dal Tribunale G.L. di
Agrigento.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado, in favore della parte appellata, che liquida in € 962,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012. Così deciso in Palermo, il 5 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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